§ 6.3.42 - L.R. 12 novembre 1990, n. 58.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1990 e pluriennale


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:12/11/1990
Numero:58


Sommario
Art. 1.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto 1988, n. 20 «Istituzione del garante dei diritti del cittadino» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire [...]
Art. 2.      1. Al fine di consentire la regolare gestione del fondo di previdenza dei consiglieri regionali della Calabria è autorizzata per l'anno 1990 una prima anticipazione di lire 250.000.000, a valere [...]
Art. 3.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 14 marzo 1985, n. 9 «Esercizio della navigazione da diporto sui laghi naturali ed artificiali della Calabria» è autorizzata per il biennio [...]
Art. 4.      1. Per il finanziamento relativo alla gestione delle foreste demaniali trasferite alla Regione - ai sensi dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 - è autorizzata per l'esercizio [...]
Art. 5.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 marzo 1982, n. 7 «Fondo per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle Aziende pubbliche e private che esercitano pubblici esercizi di [...]
Art. 6.      1. Ai fini della concessione di contributi alle Comunità Montane - per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29 gennaio 1974, [...]
Art. 7.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 aprile 1977, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni «Interventi diretti ad agevolare l'insediamento delle piccole e medie imprese [...]
Art. 8.      1. Per le finalità di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 15 «Interventi nel settore della promozione degli scambi socio-culturali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la [...]
Art. 9.      1. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 4 «Istituzione della Commissione per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna» è autorizzata per [...]
Art. 10.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 27 «Norme per l'attuazione del diritto allo studio», è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire [...]
Art. 11.      1. Ai fini della concessione di contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della legge regionale 30 [...]
Art. 12.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 32 «Diritto allo studio universitario» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 6.000.000.000.
Art. 13.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 31 «Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero» è autorizzata per l'esercizio [...]
Art. 14.      1. Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1979, n. 1 è autorizzato [...]
Art. 15.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 35 «Istituzione di un centro regionale per l'autonomia del non vedente» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la [...]
Art. 16.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 dicembre 1974, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 200.000.000.
Art. 17.      1. Per gli interventi di cui all'art. 43 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 «Riordino e programmazione delle funzioni socio- assistenziali» è autorizzata per l'esercizio finanziario [...]
Art. 18.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 «Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la [...]
Art. 19.      1. Per gli interventi di cui all'ultimo comma artt. 2 e 4 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 36 «Interventi a favore degli uremici» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa [...]
Art. 20.      1. Per gli interventi di cui all'art. 5 - lett. c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) - della legge regionale 9 aprile 1990, n. 17 «Interventi regionali nel settore della [...]
Art. 21.      1. Ai fini di attuare nel settore agricolo gli interventi di cui all'art. 3, primo comma, della legge 8 novembre 1986, n. 752, i fondi assegnati dallo Stato, previsti in complessive lire [...]
Art. 22.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 «Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica» è autorizzata per l'esercizio [...]
Art. 23.      1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria - ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 5 febbraio 1977, n. 7 - [...]
Art. 24.      1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ESAC «Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Calabria» - ai sensi dell'art. 10, lett. a) della legge regionale [...]
Art. 25.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 «Interventi nel settore zootecnico» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 14.767.899.000 [...]
Art. 26.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 29 «Norma per lo sviluppo dell'apicoltura» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 1.500.000.000, [...]
Art. 27.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 «Sviluppo della cooperazione agricola» e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio [...]
Art. 28.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 32 «Mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto- coltivatrice» è autorizzata per l'esercizio finanziario [...]
Art. 29.      1. Per gli interventi di cui agli artt. 1-2-3 e 4 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 21 «Interventi a favore dell'agricoltura - Credito Agrario e di esercizio» e successive modificazioni, è [...]
Art. 30.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 13 «Interventi diretti alla salvaguardia, al sostegno e all'incremento della coltura del cedro» è autorizzata per [...]
Art. 31.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 17 «Interventi nel settore delle colture erbacee irrigue» e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per [...]
Art. 32.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 «Miglioramenti fondiari» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 13.952.000.000, finanziata con i [...]
Art. 33.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 34 «Difesa paesaggistica ed ambientale incentivando la coltivazione della vite» è autorizzata per l'esercizio finanziario [...]
Art. 34.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 settembre 1988, n. 22 «Promozione e Sviluppo dell'agriturismo in Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire [...]
Art. 35.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 30 aprile 1984 n. 7 «Partecipazione della Regione alla Società Finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Calabria» è autorizzata per [...]
Art. 36.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni «Incentivi finanziari diretti a favorire lo sviluppo delle imprese artigiane [...]
Art. 37.      1. Ai fini di consentire alla Regione di partecipare con proprio conferimento alla dotazione del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle [...]
Art. 38.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni «Interventi diretti ad agevolare l'accesso al credito e la cooperazione delle [...]
Art. 39.      1. Per le iniziative previste dagli artt. 35, 52, 53, 54 e 65 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 «Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della legge 17 maggio [...]
Art. 40.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni «Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso trasporti aerei, [...]
Art. 41.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 agosto 1987, n. 26 «Interventi finanziari per favorire la ristrutturazione e l'ammodernamento attraverso l'associazionismo e la cooperazione [...]
Art. 42.      1. Per consentire il conseguimento delle finalità previste dalla legge regionale 24 febbraio 1988, n. 2 «Interventi per l'accesso dei giovani nel mondo del lavoro e lo sviluppo [...]
Art. 43.      1. In attesa di specifiche leggi regionali, per le attività o gli interventi di carattere continuativo, ricorrente o una tantum, di cui ai capitoli 1011110 - 2111101 - 2121101 - 2121102 - [...]
Art. 44.      1. Agli effetti degli adempimenti contenuti nell'art. 1 - quater della legge 26 aprile 1983, n. 131, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante norme per la finanza [...]
Art. 45.      1. L'importo da iscrivere nel fondo globale - di cui all'art. 32 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere [...]
Art. 46.      1. Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, è [...]
Art. 47.      1. Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti [...]
Art. 48.      1. In conformità dell'art. 56 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 le proposte di legge e di deliberazione programmatica nonché ogni altro atto che possa comportare oneri finanziari [...]
Art. 49.      1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge - ammontanti a complessive lire 437.332.206.000 nel triennio 1990/1992 di cui lire 425.932.206.000 a carico del [...]
Art. 50.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.3.42 - L.R. 12 novembre 1990, n. 58. [1]

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1990 e pluriennale

1990/1992 della Regione Calabria (Legge Finanziaria).

 

 

Rubrica 1ª

SERVIZI GENERALI

 

Art. 1.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto 1988, n. 20 «Istituzione del garante dei diritti del cittadino» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 50.000.000.

 

     Art. 2.

     1. Al fine di consentire la regolare gestione del fondo di previdenza dei consiglieri regionali della Calabria è autorizzata per l'anno 1990 una prima anticipazione di lire 250.000.000, a valere sul contributo «una tantum» relativo al ripianamento del disavanzo nella gestione del fondo medesimo per il quinquennio 1990-1995, previsto dall'art. 4 della legge regionale 19 febbraio 1990, n. 12.

 

 

Rubrica 2ª

TERRITORIO

 

     Art. 3.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 14 marzo 1985, n. 9 «Esercizio della navigazione da diporto sui laghi naturali ed artificiali della Calabria» è autorizzata per il biennio 1991/1992 la spesa complessiva di lire 600.000.000.

 

     Art. 4.

     1. Per il finanziamento relativo alla gestione delle foreste demaniali trasferite alla Regione - ai sensi dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 3.000.000.000.

     2. Per l'iniziativa di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 32 «Costituzione del Consorzio di ricerca forestale per la produzione e la trasformazione del legno e per l'ambiente» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 250.000.000

 

     Art. 5.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 marzo 1982, n. 7 «Fondo per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle Aziende pubbliche e private che esercitano pubblici esercizi di trasporto locali», e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 77.644.206.000, finanziata con i fondi di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

     2. Per i contributi di cui alla legge regionale 28 marzo 1985, n. 14 «Diritto di libera circolazione sugli autoservizi di linea regionali a particolari categorie di cittadini» e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 2.000.000.000.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 38 «Interventi urgenti e straordinari contro l'inquinamento da rifiuti» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 700.000.000.

     4. I termini di presentazione delle domande di contributo - previsti dall'art. 2 della legge regionale 5 maggio 1990, n. 38 - sono prorogati per il solo anno 1990 al 31 ottobre.

 

     Art. 6.

     1. Ai fini della concessione di contributi alle Comunità Montane - per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4, nonché per il finanziamento delle spese generali di funzionamento - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 1.800.000.000 da erogare secondo le modalità di cui alla legge regionale 31 maggio 1978, n. 7 e sulla base del territorio e della popolazione residente.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 10 marzo 1988, n. 5 «Norme in materia di bonifica» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 9.000.000.000.

     3. I fondi stanziati al capitolo 2323201 dello stato di previsione della spesa sono destinati, con delibera della Giunta regionale, alla Comunità Montana Alto Tirreno (Verbicaro), al Comune di Acri, di San Giovanni in Fiore, Tropea e agli altri Comuni da individuare con la medesima delibera, quale contributo al cofinanziamento di progetti a sostegno della occupazione negli enti medesimi.

     4. Per gli interventi di cui all'art. 1, primo e terzo comma, della legge regionale 12 aprile 1990, n. 21 «Norma in materia di edilizia di culto e disciplina urbanistica dei servizi religiosi» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 3.000.000.000.

     5. Per gli interventi di cui all'art. 1, primo e secondo comma, della legge regionale 12 aprile 1990, n. 21 «Norma in materia di edilizia di culto e disciplina urbanistica dei servizi religiosi» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 500.000.000.

     6. I termini di presentazione delle domande di contributo previsti al quinto e sesto comma dell'art. 1 della legge regionale 12 aprile 1990, n. 21 - sono prorogati per il solo anno 1990 al 31 ottobre.

 

     Art. 7.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 aprile 1977, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni «Interventi diretti ad agevolare l'insediamento delle piccole e medie imprese produttive» è autorizzata per il biennio 1991/1992 la spesa complessiva di lire 1.400.000.000.

     2. All'art. 9, primo comma, della legge regionale 16 aprile 1977, n. 13, lett. c) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

 

Rubrica 3ª

ISTRUZIONE, CULTURA E TEMPO LIBERO

 

     Art. 8.

     1. Per le finalità di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 15 «Interventi nel settore della promozione degli scambi socio-culturali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 200.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 26 maggio 1979, n. 8 «Soppressione dei centri di servizi culturali e dei centri di servizi sociali - Delega ai Comuni delle funzioni in materia di promozione educativa e culturale» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 400.000.000.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 17 «Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale», è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 2.300.000.000.

     4. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 3 «Interventi finanziari per la realizzazione del progetto apprestamenti difensivi calabresi» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 200.000.000.

     5. Per l'eventuale concessione di garanzie fidejussorie - previste dall'art. 8, secondo e quarto comma, della medesima legge regionale 26 gennaio 1987, n. 3 - la relativa spesa graverà sul cap. 1011101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1990.

     6. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 16 «Norme per interventi in materia di promozione culturale» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 3.000.000.000.

     7. I termini di presentazione delle domande di contributo entro il mese di luglio e di predisposizione dello schema di piano annuale entro il mese di ottobre - previsti al sesto e settimo comma dell'art. 3 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 16 - sono prorogati per il solo anno 1990 rispettivamente al 31 ottobre ed al 30 novembre.

     8. Ai fini della concessione del contributo di cui alla legge regionale 27 agosto 1986, n. 39 «Adesione della Regione Calabria al Consorzio teatrale calabrese» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 3.000.000.000.

     9. Per gli interventi di cui alla legge regionale 14 aprile 1986, n. 16 «Contributi alle Comunità Montane, ai Comuni e Consorzi di Comuni per le attività divulgative della cultura e della informazione televisiva» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 200.000.000.

     10. Per l'attuazione delle finalità di cui alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 11 «Istituzione del Centro di Ricerca e di Documentazione Melissa» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 35.000.000.

     11. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 47 «Iniziative per la tutela delle particole superstiti dei luoghi cassiodorei mediante esproprio delle stesse a favore del patrimonio pubblico» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 100.000.000.

 

     Art. 9.

     1. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 4 «Istituzione della Commissione per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990, la spesa di lire 100.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto 1988, n. 21 «Partecipazione della Regione Calabria all'Istituto di studi su Cassiodoro e sul Medioevo in Calabria con sede in Squillace» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 100.000.000.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 1 dicembre 1988, n. 31 «Erogazione di un contributo annuo all'Istituto Calabrese per la Storia dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea per attività di ricerca storica e promozione culturale ed educativa» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 50.000.000.

     4. Per il contributo di cui alla legge regionale 25 novembre 1989, n. 11 «Erogazione di un contributo annuo al Centro internazionale di Studi Gioachimiti di S. Giovanni in Fiore è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 200.000.000.

     5. Per le finalità di cui alla legge regionale 9 novembre 1989, n. 6 «Norme per la costituzione dell'Istituto regionale per le antichità calabresi e bizantine (IRACEB)» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 150.000.000.

     6. Per l'attuazione delle finalità di cui alla legge regionale 8 gennaio 1990, n. 4 «Erogazione contributo al Centro ricerche, documentazioni e comunicazione su pace, disarmo, cooperazione e sviluppo con sede in Crotone» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 200.000.000.

     7. Per le iniziative di cui alla legge regionale 4 gennaio 1990, n. 3 «Contributo annuale per la diffusione della cultura scientifica all'Istituto di Epistemologia La Magna Grecia» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 100.000.000.

     8. Per la realizzazione delle attività di cui alla legge regionale 8 gennaio 1990, n. 5 «Sostegno all'Accademia d'Arte drammatica della Calabria

- Scuola di teatro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa

di lire 500.000.000.

     9. Per gli interventi di cui alla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 2 «Provvedimenti a favore delle scuole e delle Università calabresi per contribuire allo sviluppo della coscienza civile e democratica nella lotta contro la criminalità mafiosa» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 300.000.000.

     10. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 30 «Finanziamento per l'edilizia scolastica minore» è autorizzata per il triennio 1990/1992 la spesa complessiva di lire 2.100.000.000 di cui lire 700.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1990.

     11. Per le iniziative di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 49 «Contributo annuale alla Accademia Hipponiana scuola superiore di musica di Vibo Valentia» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 150.000.000.

     12. Per gli interventi di cui alla legge regionale 20 aprile 1990, n. 25 «Celebrazione del IX Centenario di fondazione della Certosa di Serra San Bruno» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 150.000.000.

 

     Art. 10.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 27 «Norme per l'attuazione del diritto allo studio», è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 33.500.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 1 dicembre 1988, n. 32 «Sostegno all'Università per gli stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 300.000.000.

     3. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma, la somma di lire 100.000.000 è destinata all'organizzazione dei corsi estivi nel Comune di Locri.

     4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 18 «Ordinamento della formazione professionale in Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 13.000.000.000.

     5. La Giunta regionale - ai sensi dell'art. 36, primo comma, della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio, con proprie deliberazioni, le variazioni al bilancio occorrenti per la iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni provenienti dal Fondo Sociale Europeo e dai Fondi di cui agli artt. 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonché per la iscrizione delle relative spese.

     6. Per le finalità di cui agli artt. 36 e 37 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18 «Ordinamento della formazione professionale in Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 130.000.000.

 

     Art. 11.

     1. Ai fini della concessione di contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della legge regionale 30 novembre 1977, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 4.000.000.000.

 

     Art. 12.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 32 «Diritto allo studio universitario» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 6.000.000.000.

     2. Alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 32 sono apportate le seguenti modificazioni:

     - all'art. 6, primo comma, sono soppresse le lettere «b) e c)»;

     - all'art. 6, primo comma, lettera e), dopo le parole «da un» è inserita la seguente: «docente»;

     - all'art. 6, primo comma, lettera h), la parola «sei» è sostituita dalla seguente: «tre»;

     - all'art. 6, primo comma, lettera i), le parole «sei» e «due» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «tre» e «uno»;

     - all'art. 21, primo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo:

     (Omissis);

     - all'art. 23, primo comma, sono soppresse le lettere «b) e c);

     - all'art. 23, primo comma, la lettera «d)» è sostituita dalla seguente:

     (Omissis);

     - all'art. 23, primo comma, lettera e), il numero «6» e la parola «tre» sono rispettivamente sostituiti dalle seguenti parole: «quattro» e «due»;

     - all'art. 23, primo comma, lettera f), il numero «6» e la parola «tre» sono rispettivamente sostituiti dalle seguenti parole: «quattro» e «due».

     3. E' istituito il servizio di tesoreria dell'EDIS «Ente per il Diritto allo Studio Universitario».

     4. Per l'attuazione del disposto di cui al precedente comma, l'EDIS «Ente per il Diritto allo Studio Universitario» sono estese, per quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge regionale 20 agosto 1973, n. 10 e nel Regolamento regionale di attuazione 26 giugno 1982, n. 1, nonché la conversione per l'affidamento, del servizio di tesoreria vigente per la Regione Calabria, negli stessi termini ed alle medesime condizioni.

 

     Art. 13.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 31 «Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 2.800.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 23 marzo 1988, n. 8 «Istituzione dei centri polivalenti per i giovani» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 700.000.000.

 

 

Rubrica 4ª

SICUREZZA SOCIALE

 

     Art. 14.

     1. Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1979, n. 1 è autorizzato per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 300.000.000.

 

     Art. 15.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 35 «Istituzione di un centro regionale per l'autonomia del non vedente» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 70.000.000.

 

     Art. 16.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 dicembre 1974, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 200.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 46 «Norme per la valorizzazione del volontariato e la regolamentazione dei rapporti con gli Enti pubblici nella Regione Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 500.000.000.

 

     Art. 17.

     1. Per gli interventi di cui all'art. 43 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 «Riordino e programmazione delle funzioni socio- assistenziali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 41.400.000.000 da destinare alla gestione dei servizi socio- assistenziali.

     2. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma, la somma di lire 1.500.000.000 è destinata ai consultori familiari, ai sensi della legge regionale 8 settembre 1977, n. 26.

     3. In deroga alle procedure previste dalla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5, la Regione - al fine di assicurare la tempestività e continuità delle prestazioni - provvederà ad erogare direttamente agli Enti assistenziali pubblici e privati, per il solo anno 1990, i contributi relativi al finanziamento dei servizi residenziali, previsti dall'art. 25 della medesima legge 26 gennaio 1987, n. 5.

     4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 57 «Norme per l'istituzione del servizio socio-psico-pedagogico in Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 5.000.000.000.

 

     Art. 18.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 «Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 420.000.000.

 

     Art. 19.

     1. Per gli interventi di cui all'ultimo comma artt. 2 e 4 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 36 «Interventi a favore degli uremici» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 1.000.000.000.

 

     Art. 20.

     1. Per gli interventi di cui all'art. 5 - lett. c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) - della legge regionale 9 aprile 1990, n. 17 «Interventi regionali nel settore della emigrazione e dell'immigrazione» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 1.500.000.000.

     2. Per gli interventi di cui all'art. 5 - lett. a) e b) - della legge regionale 9 aprile 1990, n. 17 «Interventi regionali nel settore della emigrazione e della immigrazione» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 1.500.000.000.

     3. Per le finalità di cui alla legge regionale 4 gennaio 1990, n. 1 «Provvidenze a favore degli Hanseniani e loro familiari» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 1.302.000.000.

     4. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma la somma di lire 637.000.000 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989.

 

 

Rubrica 5ª

AGRICOLTURA

 

     Art. 21.

     1. Ai fini di attuare nel settore agricolo gli interventi di cui all'art. 3, primo comma, della legge 8 novembre 1986, n. 752, i fondi assegnati dallo Stato, previsti in complessive lire 115.731.000.000 per l'esercizio finanziario 1990, sono destinati alle seguenti iniziative:

     1) lire 8.000.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 22 della presente legge;

     2) lire 21.500.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 29 della presente legge;

     3) lire 500.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 30 della presente legge;

     4) lire 1.000.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 28 della presente legge;

     5) lire 4.452.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 31 della presente legge;

     6) lire 14.767.899.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 25 della presente legge;

     7) lire 13.952.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 32 della presente legge;

     8) lire 2.500.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 27 della presente legge;

     9) lire 1.200.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 23 della presente legge;

     10) lire 5.100.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 28 della presente legge;

     11) lire 1.500.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 26 della presente legge;

     12) lire 12.000.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma del successivo art. 24 della presente legge;

     13) lire 300.000.000 per attività promozionali e per partecipazione a fiere e mercati interessanti il settore agricolo-alimentare;

     14) lire 1.500.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma del successivo art. 26 della presente legge;

     15) lire 1.000.000.000 per le iniziative relative alla divulgazione in agricoltura;

     16) lire 1.500.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 33 della presente legge;

     17) lire 706.101.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 23 della presente legge;

     18) lire 1.300.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma del successivo art. 23 della presente legge;

     19) lire 500.000.000 per le iniziative previste dal quarto comma del successivo art. 25 della presente legge;

     20) lire 500.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 26 della presente legge;

     21) lire 2.500.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 34 della presente legge;

     22) lire 5.700.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 22 della presente legge;

     23) lire 1.500.000.000 per le iniziative previste dal quarto comma del successivo art. 26 della presente legge;

     24) lire 6.000.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 33 della presente legge;

     25) lire 153.000.000 per le iniziative previste dal settimo comma del successivo art. 25 della presente legge;

     26) lire 4.500.000.000 per le iniziative previste dal quinto comma del successivo art. 24 della presente legge;

     27) lire 1.000.000.000 per il pagamento delle rate di ammortamento relative al concorso nei prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale di cui al capitolo 8045310.

     2. Le destinazioni di cui al primo comma possono formare impegni sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di spesa di cui ai successivi articoli della presente legge, entro i limiti dell'accertamento nel capitolo 2102201 dello stato di previsione dell'entrata.

 

     Art. 22.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 «Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 8.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     2. Per gli interventi previsti dal capo secondo della legge regionale 10 marzo 1988, n. 5 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 5.700.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

 

     Art. 23.

     1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria - ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 5 febbraio 1977, n. 7 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 1.200.000.000 finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     2. Ai fini della concessione del contributo, in regime di cofinanziamento pari al 50 per cento, nelle spese per il controllo della produttività animale e tenuta dei libri genealogici, a cura delle associazioni di allevatori, nonché per la realizzazione e gestione di centri genetici e di altre strutture zootecniche di supporto alle attività di miglioramento genetico, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 706.101.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     3. Ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi per mutui contratti sulla quota parte di spesa non coperta da contributo in conto capitale, relativi agli interventi di potenziamento delle strutture zootecniche - previsti dai punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 14 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 1.300.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

 

     Art. 24.

     1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ESAC «Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Calabria» - ai sensi dell'art. 10, lett. a) della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28

- è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire

64.000.000.000.

     2. Sul contributo di cui al precedente primo comma grava la spesa inerente al ripiano delle perdite, determinate per il 1990 in lire 15.500.000.000, delle gestioni provvisorie degli impianti industriali e delle strutture commerciali, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28 e dell'art. 24 della legge regionale 19 giugno 1986, n. 24.

     3. Per gli interventi previsti dall'art. 10 - lettera b) - della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 12.000.000.000 - finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752 - allocata nel capitolo 1000102 dell'entrata e nei corrispondenti capitoli 3201105, 3201201 e 7003103 della spesa del bilancio dell'ESAC per l'esercizio finanziario 1990.

     4. Sul contributo di cui al precedente terzo comma grava la spesa inerente all'anticipazione di lire 6.000.000.000, effettuata dal Banco di Napoli, per la gestione 1990 dello zuccherificio di Strongoli.

     5. Ai fini della concessione di un contributo straordinario a favore dell'ESAC «Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Calabria» - per la ricapitalizzazione della società NUSAM S.p.A. (zuccherificio di Strongoli)

- è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire

4.500.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi

dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

 

     Art. 25.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 «Interventi nel settore zootecnico» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 14.767.899.000 finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     2. Una quota fino al 15 per cento delle disponibilità di cui al primo comma, è autorizzata in favore delle iniziative previste dal combinato disposto di cui agli artt. 9 punto 1), e 10, primo comma, della legge regionale 24 febbraio 1988, n. 2. La residua quota di disponibilità eventualmente non utilizzata entro il 31 ottobre 1990, per carenza di domande da parte dei soggetti beneficiari, è restituita alle destinazioni originarie di cui al medesimo primo comma.

     3. Una quota di lire 3.000.000.000 delle disponibilità di cui al primo comma, è destinata agli interventi di cui all'art. 12 della medesima legge regionale 24 giugno 1986, n. 26.

     4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 27 gennaio 1986, n. 3 «Risarcimento dei danni causati da specie di animali in via di estinzione» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 1.100.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     5. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma la somma di lire 800.000.000 è autorizzata per la spesa allo stesso titolo inerente agli anni precedenti.

     6. A valere sullo stanziamento di cui al cap. 2133104 dello stato di previsione della spesa, la somma di lire 250.000.000 è destinata al risarcimento dei danni alle colture agricole arrecati dalla selvaggina, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 11 luglio 1986, n. 27.

     7. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 54 «Riconoscimento giuridico dell'Associazione regionale allevatori della Calabria con sede in Catanzaro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 153.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     8. A decorrere dall'1/1/1991 la legge regionale 27 gennaio 1986, n. 3 è abrogata.

 

     Art. 26.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 29 «Norma per lo sviluppo dell'apicoltura» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 1.500.000.000, finanziata con i fondi di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     2. Per la concessione di contributi finalizzati alla costituzione ed al funzionamento amministrativo delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative Unioni, ai sensi dell'art. 8 delle legge regionale 19 novembre 1982, n. 13, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 500.000.000, finanziata con i fondi di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 14 «Interventi urgenti per lo sviluppo delle colture protette» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 1.500.000.000, finanziata con i fondi di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 16 «Interventi per lo sviluppo dell'acquacoltura e della pesca» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 1.500.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     5. L'assegnazione disposta a norma del precedente comma è destinata alle seguenti iniziative:

     a) per le iniziative di cui all'art. 2, lire 1.100.000.000;

     b) per le iniziative di cui all'art. 3, lire 400.000.000.

     6. Una quota fino al 15 per cento delle disponibilità di cui al primo e quarto comma, è autorizzata in favore delle iniziative previste dal combinato disposto di cui agli artt. 9, punto 1), e 10, primo comma, della legge regionale 24 febbraio 1988, n. 2. La residua quota di disponibilità eventualmente non utilizzata entro il 31 ottobre 1990, per carenza di domande da parte dei soggetti beneficiari, è restituita alle destinazioni originarie di cui ai medesimi primo e quarto comma.

 

     Art. 27.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 «Sviluppo della cooperazione agricola» e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 2.500.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

 

     Art. 28.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 32 «Mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto- coltivatrice» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 1.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     2. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi sui mutui trentennali a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice - di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 32 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 5.100.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

 

     Art. 29.

     1. Per gli interventi di cui agli artt. 1-2-3 e 4 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 21 «Interventi a favore dell'agricoltura - Credito Agrario e di esercizio» e successive modificazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 21.500.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

 

     Art. 30.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 13 «Interventi diretti alla salvaguardia, al sostegno e all'incremento della coltura del cedro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 500.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

 

     Art. 31.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 17 «Interventi nel settore delle colture erbacee irrigue» e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 4.452.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

 

     Art. 32.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 «Miglioramenti fondiari» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 13.952.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     2. Una quota fino al 15 per cento delle disponibilità di cui al primo comma, è autorizzata in favore delle iniziative previste dal combinato disposto di cui agli artt. 9, punto 1), e 10, primo comma, della legge regionale 24 febbraio 1988 n. 2. La residua quota di disponibilità eventualmente non utilizzata entro il 31 ottobre 1990, per carenza di domande da parte dei soggetti beneficiari, è restituita alle destinazioni originarie di cui al medesimo primo comma.

 

     Art. 33.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 34 «Difesa paesaggistica ed ambientale incentivando la coltivazione della vite» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 1.500.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     2. Per gli interventi previsti dall'art. 2, secondo comma, dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 «Miglioramenti fondiari» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 6.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

 

     Art. 34.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 settembre 1988, n. 22 «Promozione e Sviluppo dell'agriturismo in Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 2.500.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

 

 

Rubrica 6ª

ATTIVITA' PRODUTTIVE EXTRAGRICOLE

 

     Art. 35.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 30 aprile 1984 n. 7 «Partecipazione della Regione alla Società Finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 2.900.000.000.

     2. Per l'intervento di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 37 «Scioglimento del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale del Golfo di Policastro con sede in Maratea» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 100.000.000.

 

     Art. 36.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni «Incentivi finanziari diretti a favorire lo sviluppo delle imprese artigiane e l'incremento della produzione artigiana» è autorizzata per il triennio 1990/1992 la spesa complessiva di lire 8.500.000.000 di cui lire 1.500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1990.

 

     Art. 37.

     1. Ai fini di consentire alla Regione di partecipare con proprio conferimento alla dotazione del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane - ai sensi della legge regionale 28 maggio 1975, n. 21 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 1.600.000.000.

 

     Art. 38.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni «Interventi diretti ad agevolare l'accesso al credito e la cooperazione delle imprese artigiane» è autorizzata per il triennio 1990/1992 la spesa complessiva di lire 1.500.000.000 di cui lire 500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1990.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 25 «Interventi a favore dei Consorzi fidi tra le piccole e medie imprese operanti in Calabria» e successive modificazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 600.000.000.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 «Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 1.200.000.000.

     4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 4 aprile 1986, n. 13 «Costituzione Ente Autonomo fiera di Reggio Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 300.000.000.

     5. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 50 «Interventi diretti a favore delle imprese artigiane e commerciali danneggiate dall'eccezionale nubifragio abbattutosi nei giorni 15 e 16 novembre 1987 nelle provincie di Catanzaro e Reggio Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 1.000.000.000.

 

     Art. 39.

     1. Per le iniziative previste dagli artt. 35, 52, 53, 54 e 65 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 «Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 2.000.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 26 «Incentivi per la valorizzazione e promozione del Termalismo in Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 1.000.000.000.

 

     Art. 40.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni «Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso trasporti aerei, ferroviari e su gomma» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 1.100.000.000.

 

     Art. 41.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 agosto 1987, n. 26 «Interventi finanziari per favorire la ristrutturazione e l'ammodernamento attraverso l'associazionismo e la cooperazione del sistema distributivo e delle strutture mercantili degli enti locali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 4.450.000.000.

     2. L'assegnazione disposta a norma del precedente comma è destinata alle seguenti iniziative:

     a) lire 3.300.000.000 per contributi in conto capitale ai soggetti destinatari di cui alle lettere a), b), c), ed e) dell'art. 2 per le finalità di cui all'art. 3, lettera b), e dell'art. 4 (capitolo 6211204 della spesa);

     b) lire 1.150.000.000 per contributi in conto interessi o in conto rata di ammortamento ai soggetti destinatari di cui alla lettera a) dell'art. 2 per le finalità di cui all'art. 3, lettera a), e dell'art. 4 (capitolo 6211205 della spesa).

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 aprile 1988, n. 10 «Norme per la partecipazione della Regione a società consortili per la costruzione e gestione di mercati agroalimentari all'ingrosso di rilevanza nazionale, regionale e provinciale» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 500.000.000.

 

 

DISPOSIZIONI VARIE

 

     Art. 42.

     1. Per consentire il conseguimento delle finalità previste dalla legge regionale 24 febbraio 1988, n. 2 «Interventi per l'accesso dei giovani nel mondo del lavoro e lo sviluppo dell'occupazione»- ferma restando l'autorizzazione di spesa di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 43 della legge regionale 7 luglio 1988, n. 15 - è autorizzata la seguente ulteriore spesa:

     a) lire 3,5 miliardi per l'anno 1990 in favore delle iniziative previste dall'art. 6, secondo e terzo comma, dall'art. 10, secondo e terzo comma, e dall'art. 14, primo comma, a valere sulle disponibilità di cui al capitolo 2233104 della spesa;

     b) lire 6 miliardi per l'anno 1990 in favore delle iniziative previste dal combinato disposto di cui agli artt. 9, punti 7) e 9), e 10), primo comma, a valere sulle disponibilità di cui al capitolo 2233202 della spesa.

     2. Per gli interventi di cui all'art. 15 della succitata legge regionale 24 febbraio 1988, n. 2 è consentita l'utilizzazione totale o parziale del finanziamento previsto alla lettera b) del precedente comma qualora, alla scadenza del termine di presentazione delle relative domande, il finanziamento medesimo risulti superiore alle necessità.

 

     Art. 43.

     1. In attesa di specifiche leggi regionali, per le attività o gli interventi di carattere continuativo, ricorrente o una tantum, di cui ai capitoli 1011110 - 2111101 - 2121101 - 2121102 - 2121103 - 2121201 - 2131101 - 2131102 - 2133101 - 2133103 - 2141101 - 2141103 - 2141201 - 2211103 - 2211206 - 2222101 - 2222204 - 2231101 - 2231203 - 2242201 - 2311101 - 2311103 - 2311105 - 2321202 - 2323201 - 3131106 - 3132104 - 3132108 - 3132114 - 3132120 - 3221112 - 3312101 - 3313102 - 3313104 - 3313106 - 3313107 - 3313113 - 3313115 - 3314103 - 3314104 - 3314105 - 4231101 - 4231102 - 4231108 - 4231109 - 4231201 - 4241103 - 4251102 - 4341105 - 5114104 - 5123106 - 6111104 - 6121202 - 6131102 - 6132102 - 6133102 - 6133108 dello stato di previsione della spesa, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa indicata, rispettivamente nei limiti qualitativi e quantitativi, dalla descrizione e dallo stanziamento di competenza corrispondente ai capitoli medesimi.

     2. L'attuazione della spesa di cui ai capitoli 2141103 - 2311101 - 3131106 - 3132104 - 3132108 - 3121101 - 3313107, nonché di ogni altra spesa che richiede la formulazione di piani o di programmi, avviene previo parere della competente commissione consiliare.

     3. I finanziamenti destinati alle iniziative progettuali nei settori di cui alle lett. a) e b) - ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 31 luglio 1987, n. 23 - sono rispettivamente ridotti ed incrementati della medesima somma di L. 7.273.000.000.

 

     Art. 44.

     1. Agli effetti degli adempimenti contenuti nell'art. 1 - quater della legge 26 aprile 1983, n. 131, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante norme per la finanza locale, la tabella «B» allegata alla presente legge costituisce la rappresentazione finanziaria delle scelte e degli obiettivi contenuti nel programma pluriennale degli interventi regionali di sviluppo nel triennio 1990/1992.

     2. Fino a quando non sarà definito ed approvato il piano regionale di sviluppo l'allegata tabella «B» costituisce il quadro di riferimento finanziario ai fini della dimostrazione di coerenza della relazione previsionale e programmatica degli enti locali, di cui al primo comma.

 

     Art. 45.

     1. L'importo da iscrivere nel fondo globale - di cui all'art. 32 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1990, resta determinato in lire 856.000.000 per il fondo globale destinato alle spese di investimento per gli ulteriori programmi di sviluppo, secondo il dettaglio di cui all'elenco n. 4 allegato alla legge di bilancio.

 

     Art. 46.

     1. Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, è consentito dar corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalle leggi che disciplinano gli interventi.

     2. In tal caso - a norma degli artt. 53 e 54 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - possono essere adottati deliberazioni programmatiche con le modalità di cui al successivo art. 47, anche al fine di determinare l'ammontare delle quote degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale - parte spesa - da riservare al finanziamento dei progetti di intervento.

     3. Le deliberazioni di cui al precedente comma si intendono propedeutiche rispetto a quelle di impegno contabile a carico degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale relativo all'esercizio entro il cui termine venga a scadere l'obbligazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 53 della citata legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

 

     Art. 47.

     1. Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti programmi di spesa o ripartizione di fondi nonché quelle riguardanti proposte di leggi o regolamenti regionali sono adottate su proposta dei competenti dipartimenti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 2 maggio 1978, n. 3.

 

     Art. 48.

     1. In conformità dell'art. 56 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 le proposte di legge e di deliberazione programmatica nonché ogni altro atto che possa comportare oneri finanziari diretti o indiretti per la Regione, sono sottoposti al visto dell'Assessore al Bilancio e alla Programmazione prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale.

     2. L'Assessore al Bilancio e alla Programmazione riferisce alla Giunta regionale sulle proposte di legge e di deliberazione programmatica con apposite relazioni nelle quali vengono evidenziate le condizioni di congruità e di compatibilità di ciascuna proposta con gli obiettivi e gli indirizzi del bilancio pluriennale e del documento programmatico.

 

     Art. 49.

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge - ammontanti a complessive lire 437.332.206.000 nel triennio 1990/1992 di cui lire 425.932.206.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1990 - si fa fronte a norma del secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio pluriennale 1990/1992, nel rispetto delle destinazioni indicative definite nella parte spesa del medesimo bilancio pluriennale, in termini finanziari, e nel documento programmatico, in termini economico- descrittivi.

     2. La copertura della spesa complessiva di cui al primo comma è realizzata facendo ricorso ai seguenti canali di finanziamento:

     - quanto a lire 215.057.000.000 con risorse proprie della Regione;

     - quanto a lire 28.900.000.000 con risorse derivanti dal fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

     - quanto a lire 193.375.206.000 con risorse derivanti dalle leggi a contenuto particolare 10 aprile 1981, n. 151 e 8 novembre 1986, n. 752.

     3. La tabella «A» allegata alla presente legge fornisce la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi organiche, ai capitoli e codici di bilancio, nonché ai programmi di spesa.

 

     Art. 50.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.