Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 12/11/1990 |
Numero: | 58 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto 1988, n. 20 «Istituzione del garante dei diritti del cittadino» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire [...] |
Art. 2. 1. Al fine di consentire la regolare gestione del fondo di previdenza dei consiglieri regionali della Calabria è autorizzata per l'anno 1990 una prima anticipazione di lire 250.000.000, a valere [...] |
Art. 3. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 14 marzo 1985, n. 9 «Esercizio della navigazione da diporto sui laghi naturali ed artificiali della Calabria» è autorizzata per il biennio [...] |
Art. 4. 1. Per il finanziamento relativo alla gestione delle foreste demaniali trasferite alla Regione - ai sensi dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 - è autorizzata per l'esercizio [...] |
Art. 5. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 marzo 1982, n. 7 «Fondo per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle Aziende pubbliche e private che esercitano pubblici esercizi di [...] |
Art. 6. 1. Ai fini della concessione di contributi alle Comunità Montane - per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29 gennaio 1974, [...] |
Art. 7. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 aprile 1977, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni «Interventi diretti ad agevolare l'insediamento delle piccole e medie imprese [...] |
Art. 8. 1. Per le finalità di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 15 «Interventi nel settore della promozione degli scambi socio-culturali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la [...] |
Art. 9. 1. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 4 «Istituzione della Commissione per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna» è autorizzata per [...] |
Art. 10. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 27 «Norme per l'attuazione del diritto allo studio», è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire [...] |
Art. 11. 1. Ai fini della concessione di contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della legge regionale 30 [...] |
Art. 12. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 32 «Diritto allo studio universitario» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 6.000.000.000. |
Art. 13. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 31 «Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero» è autorizzata per l'esercizio [...] |
Art. 14. 1. Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1979, n. 1 è autorizzato [...] |
Art. 15. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 35 «Istituzione di un centro regionale per l'autonomia del non vedente» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la [...] |
Art. 16. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 dicembre 1974, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 200.000.000. |
Art. 17. 1. Per gli interventi di cui all'art. 43 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 «Riordino e programmazione delle funzioni socio- assistenziali» è autorizzata per l'esercizio finanziario [...] |
Art. 18. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 «Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la [...] |
Art. 19. 1. Per gli interventi di cui all'ultimo comma artt. 2 e 4 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 36 «Interventi a favore degli uremici» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa [...] |
Art. 20. 1. Per gli interventi di cui all'art. 5 - lett. c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) - della legge regionale 9 aprile 1990, n. 17 «Interventi regionali nel settore della [...] |
Art. 21. 1. Ai fini di attuare nel settore agricolo gli interventi di cui all'art. 3, primo comma, della legge 8 novembre 1986, n. 752, i fondi assegnati dallo Stato, previsti in complessive lire [...] |
Art. 22. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 «Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica» è autorizzata per l'esercizio [...] |
Art. 23. 1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria - ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 5 febbraio 1977, n. 7 - [...] |
Art. 24. 1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ESAC «Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Calabria» - ai sensi dell'art. 10, lett. a) della legge regionale [...] |
Art. 25. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 «Interventi nel settore zootecnico» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 14.767.899.000 [...] |
Art. 26. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 29 «Norma per lo sviluppo dell'apicoltura» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 1.500.000.000, [...] |
Art. 27. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 «Sviluppo della cooperazione agricola» e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio [...] |
Art. 28. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 32 «Mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto- coltivatrice» è autorizzata per l'esercizio finanziario [...] |
Art. 29. 1. Per gli interventi di cui agli artt. 1-2-3 e 4 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 21 «Interventi a favore dell'agricoltura - Credito Agrario e di esercizio» e successive modificazioni, è [...] |
Art. 30. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 13 «Interventi diretti alla salvaguardia, al sostegno e all'incremento della coltura del cedro» è autorizzata per [...] |
Art. 31. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 17 «Interventi nel settore delle colture erbacee irrigue» e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per [...] |
Art. 32. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 «Miglioramenti fondiari» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 13.952.000.000, finanziata con i [...] |
Art. 33. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 34 «Difesa paesaggistica ed ambientale incentivando la coltivazione della vite» è autorizzata per l'esercizio finanziario [...] |
Art. 34. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 settembre 1988, n. 22 «Promozione e Sviluppo dell'agriturismo in Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire [...] |
Art. 35. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 30 aprile 1984 n. 7 «Partecipazione della Regione alla Società Finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Calabria» è autorizzata per [...] |
Art. 36. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni «Incentivi finanziari diretti a favorire lo sviluppo delle imprese artigiane [...] |
Art. 37. 1. Ai fini di consentire alla Regione di partecipare con proprio conferimento alla dotazione del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle [...] |
Art. 38. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni «Interventi diretti ad agevolare l'accesso al credito e la cooperazione delle [...] |
Art. 39. 1. Per le iniziative previste dagli artt. 35, 52, 53, 54 e 65 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 «Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della legge 17 maggio [...] |
Art. 40. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni «Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso trasporti aerei, [...] |
Art. 41. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 agosto 1987, n. 26 «Interventi finanziari per favorire la ristrutturazione e l'ammodernamento attraverso l'associazionismo e la cooperazione [...] |
Art. 42. 1. Per consentire il conseguimento delle finalità previste dalla legge regionale 24 febbraio 1988, n. 2 «Interventi per l'accesso dei giovani nel mondo del lavoro e lo sviluppo [...] |
Art. 43. 1. In attesa di specifiche leggi regionali, per le attività o gli interventi di carattere continuativo, ricorrente o una tantum, di cui ai capitoli 1011110 - 2111101 - 2121101 - 2121102 - [...] |
Art. 44. 1. Agli effetti degli adempimenti contenuti nell'art. 1 - quater della legge 26 aprile 1983, n. 131, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante norme per la finanza [...] |
Art. 45. 1. L'importo da iscrivere nel fondo globale - di cui all'art. 32 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere [...] |
Art. 46. 1. Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, è [...] |
Art. 47. 1. Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti [...] |
Art. 48. 1. In conformità dell'art. 56 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 le proposte di legge e di deliberazione programmatica nonché ogni altro atto che possa comportare oneri finanziari [...] |
Art. 49. 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge - ammontanti a complessive lire 437.332.206.000 nel triennio 1990/1992 di cui lire 425.932.206.000 a carico del [...] |
Art. 50. 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 6.3.42 - L.R. 12 novembre 1990, n. 58. [1]
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1990 e pluriennale
1990/1992 della Regione Calabria (Legge Finanziaria).
Rubrica 1ª
SERVIZI GENERALI
1. Per gli interventi di cui alla
1. Al fine di consentire la regolare gestione del fondo di previdenza dei consiglieri regionali della Calabria è autorizzata per l'anno 1990 una prima anticipazione di lire 250.000.000, a valere sul contributo «una tantum» relativo al ripianamento del disavanzo nella gestione del fondo medesimo per il quinquennio 1990-1995, previsto dall'art. 4 della
Rubrica 2ª
TERRITORIO
1. Per gli interventi di cui alla
1. Per il finanziamento relativo alla gestione delle foreste demaniali trasferite alla Regione - ai sensi dell'art. 11 della
2. Per l'iniziativa di cui alla
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per i contributi di cui alla
3. Per gli interventi di cui alla
4. I termini di presentazione delle domande di contributo - previsti dall'art. 2 della
1. Ai fini della concessione di contributi alle Comunità Montane - per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art. 15 della
2. Per gli interventi di cui alla
3. I fondi stanziati al capitolo 2323201 dello stato di previsione della spesa sono destinati, con delibera della Giunta regionale, alla Comunità Montana Alto Tirreno (Verbicaro), al Comune di Acri, di San Giovanni in Fiore, Tropea e agli altri Comuni da individuare con la medesima delibera, quale contributo al cofinanziamento di progetti a sostegno della occupazione negli enti medesimi.
4. Per gli interventi di cui all'art. 1, primo e terzo comma, della
5. Per gli interventi di cui all'art. 1, primo e secondo comma, della
6. I termini di presentazione delle domande di contributo previsti al quinto e sesto comma dell'art. 1 della
1. Per gli interventi di cui alla
2. All'art. 9, primo comma, della
(Omissis).
Rubrica 3ª
ISTRUZIONE, CULTURA E TEMPO LIBERO
1. Per le finalità di cui alla
2. Per gli interventi di cui alla
3. Per gli interventi di cui alla
4. Per le iniziative di cui alla
5. Per l'eventuale concessione di garanzie fidejussorie - previste dall'art. 8, secondo e quarto comma, della medesima
6. Per gli interventi di cui alla
7. I termini di presentazione delle domande di contributo entro il mese di luglio e di predisposizione dello schema di piano annuale entro il mese di ottobre - previsti al sesto e settimo comma dell'art. 3 della
8. Ai fini della concessione del contributo di cui alla
9. Per gli interventi di cui alla
10. Per l'attuazione delle finalità di cui alla
11. Per gli interventi di cui alla
1. Per le iniziative di cui alla
2. Per gli interventi di cui alla
3. Per gli interventi di cui alla
4. Per il contributo di cui alla
5. Per le finalità di cui alla
6. Per l'attuazione delle finalità di cui alla
7. Per le iniziative di cui alla
8. Per la realizzazione delle attività di cui alla
- Scuola di teatro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa
di lire 500.000.000.
9. Per gli interventi di cui alla
10. Per gli interventi di cui alla
11. Per le iniziative di cui alla
12. Per gli interventi di cui alla
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per gli interventi di cui alla
3. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma, la somma di lire 100.000.000 è destinata all'organizzazione dei corsi estivi nel Comune di Locri.
4. Per gli interventi di cui alla
5. La Giunta regionale - ai sensi dell'art. 36, primo comma, della
6. Per le finalità di cui agli artt. 36 e 37 della
1. Ai fini della concessione di contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della
1. Per gli interventi di cui alla
2. Alla
- all'art. 6, primo comma, sono soppresse le lettere «b) e c)»;
- all'art. 6, primo comma, lettera e), dopo le parole «da un» è inserita la seguente: «docente»;
- all'art. 6, primo comma, lettera h), la parola «sei» è sostituita dalla seguente: «tre»;
- all'art. 6, primo comma, lettera i), le parole «sei» e «due» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «tre» e «uno»;
- all'art. 21, primo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo:
(Omissis);
- all'art. 23, primo comma, sono soppresse le lettere «b) e c);
- all'art. 23, primo comma, la lettera «d)» è sostituita dalla seguente:
(Omissis);
- all'art. 23, primo comma, lettera e), il numero «6» e la parola «tre» sono rispettivamente sostituiti dalle seguenti parole: «quattro» e «due»;
- all'art. 23, primo comma, lettera f), il numero «6» e la parola «tre» sono rispettivamente sostituiti dalle seguenti parole: «quattro» e «due».
3. E' istituito il servizio di tesoreria dell'EDIS «Ente per il Diritto allo Studio Universitario».
4. Per l'attuazione del disposto di cui al precedente comma, l'EDIS «Ente per il Diritto allo Studio Universitario» sono estese, per quanto applicabili, le disposizioni contenute nella
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per gli interventi di cui alla
Rubrica 4ª
SICUREZZA SOCIALE
1. Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della
1. Per gli interventi di cui alla
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per gli interventi di cui alla
1. Per gli interventi di cui all'art. 43 della
2. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma, la somma di lire 1.500.000.000 è destinata ai consultori familiari, ai sensi della
3. In deroga alle procedure previste dalla
4. Per gli interventi di cui alla
1. Per gli interventi di cui alla
1. Per gli interventi di cui all'ultimo comma artt. 2 e 4 della
1. Per gli interventi di cui all'art. 5 - lett. c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) - della
2. Per gli interventi di cui all'art. 5 - lett. a) e b) - della
3. Per le finalità di cui alla
4. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma la somma di lire 637.000.000 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1989.
Rubrica 5ª
AGRICOLTURA
1. Ai fini di attuare nel settore agricolo gli interventi di cui all'art. 3, primo comma, della
1) lire 8.000.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 22 della presente legge;
2) lire 21.500.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 29 della presente legge;
3) lire 500.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 30 della presente legge;
4) lire 1.000.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 28 della presente legge;
5) lire 4.452.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 31 della presente legge;
6) lire 14.767.899.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 25 della presente legge;
7) lire 13.952.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 32 della presente legge;
8) lire 2.500.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 27 della presente legge;
9) lire 1.200.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 23 della presente legge;
10) lire 5.100.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 28 della presente legge;
11) lire 1.500.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 26 della presente legge;
12) lire 12.000.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma del successivo art. 24 della presente legge;
13) lire 300.000.000 per attività promozionali e per partecipazione a fiere e mercati interessanti il settore agricolo-alimentare;
14) lire 1.500.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma del successivo art. 26 della presente legge;
15) lire 1.000.000.000 per le iniziative relative alla divulgazione in agricoltura;
16) lire 1.500.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 33 della presente legge;
17) lire 706.101.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 23 della presente legge;
18) lire 1.300.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma del successivo art. 23 della presente legge;
19) lire 500.000.000 per le iniziative previste dal quarto comma del successivo art. 25 della presente legge;
20) lire 500.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 26 della presente legge;
21) lire 2.500.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 34 della presente legge;
22) lire 5.700.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 22 della presente legge;
23) lire 1.500.000.000 per le iniziative previste dal quarto comma del successivo art. 26 della presente legge;
24) lire 6.000.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 33 della presente legge;
25) lire 153.000.000 per le iniziative previste dal settimo comma del successivo art. 25 della presente legge;
26) lire 4.500.000.000 per le iniziative previste dal quinto comma del successivo art. 24 della presente legge;
27) lire 1.000.000.000 per il pagamento delle rate di ammortamento relative al concorso nei prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale di cui al capitolo 8045310.
2. Le destinazioni di cui al primo comma possono formare impegni sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di spesa di cui ai successivi articoli della presente legge, entro i limiti dell'accertamento nel capitolo 2102201 dello stato di previsione dell'entrata.
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per gli interventi previsti dal capo secondo della
1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria - ai sensi dell'art. 34 della
2. Ai fini della concessione del contributo, in regime di cofinanziamento pari al 50 per cento, nelle spese per il controllo della produttività animale e tenuta dei libri genealogici, a cura delle associazioni di allevatori, nonché per la realizzazione e gestione di centri genetici e di altre strutture zootecniche di supporto alle attività di miglioramento genetico, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 706.101.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della
3. Ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi per mutui contratti sulla quota parte di spesa non coperta da contributo in conto capitale, relativi agli interventi di potenziamento delle strutture zootecniche - previsti dai punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 14 della
1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ESAC «Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Calabria» - ai sensi dell'art. 10, lett. a) della
- è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire
64.000.000.000.
2. Sul contributo di cui al precedente primo comma grava la spesa inerente al ripiano delle perdite, determinate per il 1990 in lire 15.500.000.000, delle gestioni provvisorie degli impianti industriali e delle strutture commerciali, ai sensi dell'art. 6 della
3. Per gli interventi previsti dall'art. 10 - lettera b) - della
4. Sul contributo di cui al precedente terzo comma grava la spesa inerente all'anticipazione di lire 6.000.000.000, effettuata dal Banco di Napoli, per la gestione 1990 dello zuccherificio di Strongoli.
5. Ai fini della concessione di un contributo straordinario a favore dell'ESAC «Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Calabria» - per la ricapitalizzazione della società NUSAM S.p.A. (zuccherificio di Strongoli)
- è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire
4.500.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi
dell'art. 3 della
1. Per gli interventi di cui alla
2. Una quota fino al 15 per cento delle disponibilità di cui al primo comma, è autorizzata in favore delle iniziative previste dal combinato disposto di cui agli artt. 9 punto 1), e 10, primo comma, della
3. Una quota di lire 3.000.000.000 delle disponibilità di cui al primo comma, è destinata agli interventi di cui all'art. 12 della medesima
4. Per gli interventi di cui alla
5. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma la somma di lire 800.000.000 è autorizzata per la spesa allo stesso titolo inerente agli anni precedenti.
6. A valere sullo stanziamento di cui al cap. 2133104 dello stato di previsione della spesa, la somma di lire 250.000.000 è destinata al risarcimento dei danni alle colture agricole arrecati dalla selvaggina, ai sensi dell'art. 24 della
7. Per gli interventi di cui alla
8. A decorrere dall'1/1/1991 la
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per la concessione di contributi finalizzati alla costituzione ed al funzionamento amministrativo delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative Unioni, ai sensi dell'art. 8 delle
3. Per gli interventi di cui alla
4. Per gli interventi di cui alla
5. L'assegnazione disposta a norma del precedente comma è destinata alle seguenti iniziative:
a) per le iniziative di cui all'art. 2, lire 1.100.000.000;
b) per le iniziative di cui all'art. 3, lire 400.000.000.
6. Una quota fino al 15 per cento delle disponibilità di cui al primo e quarto comma, è autorizzata in favore delle iniziative previste dal combinato disposto di cui agli artt. 9, punto 1), e 10, primo comma, della
1. Per gli interventi di cui alla
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi sui mutui trentennali a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice - di cui alla
1. Per gli interventi di cui agli artt. 1-2-3 e 4 della
1. Per gli interventi di cui alla
1. Per gli interventi di cui alla
1. Per gli interventi di cui alla
2. Una quota fino al 15 per cento delle disponibilità di cui al primo comma, è autorizzata in favore delle iniziative previste dal combinato disposto di cui agli artt. 9, punto 1), e 10, primo comma, della
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per gli interventi previsti dall'art. 2, secondo comma, dalla
1. Per gli interventi di cui alla
Rubrica 6ª
ATTIVITA' PRODUTTIVE EXTRAGRICOLE
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per l'intervento di cui alla
1. Per gli interventi di cui alla
1. Ai fini di consentire alla Regione di partecipare con proprio conferimento alla dotazione del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane - ai sensi della
1. Per gli interventi di cui alla
2. Per gli interventi di cui alla
3. Per gli interventi di cui alla
4. Per gli interventi di cui alla
5. Per gli interventi di cui alla
1. Per le iniziative previste dagli artt. 35, 52, 53, 54 e 65 della
2. Per gli interventi di cui alla
1. Per gli interventi di cui alla
1. Per gli interventi di cui alla
2. L'assegnazione disposta a norma del precedente comma è destinata alle seguenti iniziative:
a) lire 3.300.000.000 per contributi in conto capitale ai soggetti destinatari di cui alle lettere a), b), c), ed e) dell'art. 2 per le finalità di cui all'art. 3, lettera b), e dell'art. 4 (capitolo 6211204 della spesa);
b) lire 1.150.000.000 per contributi in conto interessi o in conto rata di ammortamento ai soggetti destinatari di cui alla lettera a) dell'art. 2 per le finalità di cui all'art. 3, lettera a), e dell'art. 4 (capitolo 6211205 della spesa).
3. Per gli interventi di cui alla
DISPOSIZIONI VARIE
1. Per consentire il conseguimento delle finalità previste dalla
a) lire 3,5 miliardi per l'anno 1990 in favore delle iniziative previste dall'art. 6, secondo e terzo comma, dall'art. 10, secondo e terzo comma, e dall'art. 14, primo comma, a valere sulle disponibilità di cui al capitolo 2233104 della spesa;
b) lire 6 miliardi per l'anno 1990 in favore delle iniziative previste dal combinato disposto di cui agli artt. 9, punti 7) e 9), e 10), primo comma, a valere sulle disponibilità di cui al capitolo 2233202 della spesa.
2. Per gli interventi di cui all'art. 15 della succitata
1. In attesa di specifiche leggi regionali, per le attività o gli interventi di carattere continuativo, ricorrente o una tantum, di cui ai capitoli 1011110 - 2111101 - 2121101 - 2121102 - 2121103 - 2121201 - 2131101 - 2131102 - 2133101 - 2133103 - 2141101 - 2141103 - 2141201 - 2211103 - 2211206 - 2222101 - 2222204 - 2231101 - 2231203 - 2242201 - 2311101 - 2311103 - 2311105 - 2321202 - 2323201 - 3131106 - 3132104 - 3132108 - 3132114 - 3132120 - 3221112 - 3312101 - 3313102 - 3313104 - 3313106 - 3313107 - 3313113 - 3313115 - 3314103 - 3314104 - 3314105 - 4231101 - 4231102 - 4231108 - 4231109 - 4231201 - 4241103 - 4251102 - 4341105 - 5114104 - 5123106 - 6111104 - 6121202 - 6131102 - 6132102 - 6133102 - 6133108 dello stato di previsione della spesa, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa indicata, rispettivamente nei limiti qualitativi e quantitativi, dalla descrizione e dallo stanziamento di competenza corrispondente ai capitoli medesimi.
2. L'attuazione della spesa di cui ai capitoli 2141103 - 2311101 - 3131106 - 3132104 - 3132108 - 3121101 - 3313107, nonché di ogni altra spesa che richiede la formulazione di piani o di programmi, avviene previo parere della competente commissione consiliare.
3. I finanziamenti destinati alle iniziative progettuali nei settori di cui alle lett. a) e b) - ai sensi dell'art. 44 della
1. Agli effetti degli adempimenti contenuti nell'art. 1 - quater della
2. Fino a quando non sarà definito ed approvato il piano regionale di sviluppo l'allegata tabella «B» costituisce il quadro di riferimento finanziario ai fini della dimostrazione di coerenza della relazione previsionale e programmatica degli enti locali, di cui al primo comma.
1. L'importo da iscrivere nel fondo globale - di cui all'art. 32 della
1. Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della
2. In tal caso - a norma degli artt. 53 e 54 della
3. Le deliberazioni di cui al precedente comma si intendono propedeutiche rispetto a quelle di impegno contabile a carico degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale relativo all'esercizio entro il cui termine venga a scadere l'obbligazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 53 della citata
1. Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti programmi di spesa o ripartizione di fondi nonché quelle riguardanti proposte di leggi o regolamenti regionali sono adottate su proposta dei competenti dipartimenti, ai sensi dell'art. 4 della
1. In conformità dell'art. 56 della
2. L'Assessore al Bilancio e alla Programmazione riferisce alla Giunta regionale sulle proposte di legge e di deliberazione programmatica con apposite relazioni nelle quali vengono evidenziate le condizioni di congruità e di compatibilità di ciascuna proposta con gli obiettivi e gli indirizzi del bilancio pluriennale e del documento programmatico.
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge - ammontanti a complessive lire 437.332.206.000 nel triennio 1990/1992 di cui lire 425.932.206.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1990 - si fa fronte a norma del secondo comma dell'art. 4 della
2. La copertura della spesa complessiva di cui al primo comma è realizzata facendo ricorso ai seguenti canali di finanziamento:
- quanto a lire 215.057.000.000 con risorse proprie della Regione;
- quanto a lire 28.900.000.000 con risorse derivanti dal fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ai sensi dell'art. 9 della
- quanto a lire 193.375.206.000 con risorse derivanti dalle leggi a contenuto particolare 10 aprile 1981, n. 151 e 8 novembre 1986, n. 752.
3. La tabella «A» allegata alla presente legge fornisce la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi organiche, ai capitoli e codici di bilancio, nonché ai programmi di spesa.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 2 della