§ 2.2.14 - L.R. 27 luglio 1987, n. 21.
Autorizzazione all'ESAC per la contrazione di mutui per le finalità di cui alla legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:27/07/1987
Numero:21


Sommario
Art. 1.      1. L'ESAC - Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria - è autorizzato a contrarre uno o più mutui passivi per le finalità di cui alla legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28, fino [...]


§ 2.2.14 - L.R. 27 luglio 1987, n. 21. [1]

Autorizzazione all'ESAC per la contrazione di mutui per le finalità di cui alla legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28.

 

Art. 1.

     1. L'ESAC - Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria - è autorizzato a contrarre uno o più mutui passivi per le finalità di cui alla legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28, fino all'importo massimo di lire 70 miliardi ed alle seguenti condizioni:

     a) durata non superiore ad anni 20;

     b) ammortamento a rate semestrali posticipate;

     c) tasso di interesse non superiore al 12,50 per cento annuo, oneri fiscali esclusi;

     d) inizio dell'ammortamento a decorrere dal 1988.

     2. Alla contrazione dei mutui di cui al precedente comma si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa.

     3. Il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti, valutate in lire 9.500.000.000 annue e pari, complessivamente, a lire 190.000.000.000, è garantito mediante il contributo ordinario annuale della Regione - ai sensi dell'articolo 10, lettera a), della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28 - e la iscrizione nel bilancio dell'ESAC, a decorrere dall'anno di inizio dell'ammortamento e per tutta la durata dello stesso, delle somme occorrenti per l'effettuazione del pagamento medesimo.

     4. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la quota relativa al rimborso del capitale che per la quota relativa agli interessi, sono dichiarate obbligatorie.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.