§ 1.6.1 - L.R. 27 agosto 1986, n. 39.
Adesione della Regione Calabria al Consorzio Teatrale Calabrese.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 adesione ad enti, associazioni, istituti
Data:27/08/1986
Numero:39


Sommario
Art. 1.      La Regione Calabria, al fine di contribuire in misura concreta alla promozione delle attività culturali teatrali, aderisce al Consorzio Teatrale Calabrese, Ente pubblico creato dal Consorzio di [...]
Art. 2.      In attuazione dell'articolo 1 della presente legge, il Consiglio regionale:
Art. 3.      La Regione Calabria al fine di favorire l'assestamento finanziario del Consorzio Teatrale Calabrese concede la garanzia fidejussoria sui mutui che l'Ente assumerà con i propri tesorieri.
Art. 4.      La concessione della garanzia di cui al precedente articolo è disposta con delibera della Giunta regionale acquisito il parere della Commissione consiliare competente.
Art. 5.      All'onere derivante dalla presente legge, valutato in L. 1.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1986, si fa fronte con lo stanziamento previsto al cap. 3132102 dello stato di previsione della [...]
Art. 6.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 1.6.1 - L.R. 27 agosto 1986, n. 39.

Adesione della Regione Calabria al Consorzio Teatrale Calabrese.

(B.U. n. 52 del 27 agosto 1986).

 

Art. 1.

     La Regione Calabria, al fine di contribuire in misura concreta alla promozione delle attività culturali teatrali, aderisce al Consorzio Teatrale Calabrese, Ente pubblico creato dal Consorzio di Comuni e Province della Regione Calabria, quale organismo stabile di produzione teatrale a gestione pubblica per la realizzazione di un circuito teatrale regionale pubblico.

 

     Art. 2.

     In attuazione dell'articolo 1 della presente legge, il Consiglio regionale:

     a) fa proprio lo statuto del Consorzio Teatrale Calabrese emanato con decreto del 9 gennaio 1980 n. 3080. 15125.257 del Ministero degli Interni - Direzione Generale Amministrazione Civile - Divisione E. L. - Sezione I -, di concerto con il Ministero Turismo e Spettacolo;

     b) elegge sei rappresentanti all'Assemblea del Consorzio Teatrale Calabrese di cui due in rappresentanza delle minoranze;

     c) eroga annualmente al Consorzio Teatrale Calabrese un contributo, la cui misura sarà determinata annualmente con la legge di bilancio, per la realizzazione delle sue finalità di teatro stabile di produzione a gestione pubblica e di circuito pubblico regionale, in conformità delle disposizioni del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, nonché per l'attività promozionale nella scuola e sul territorio calabrese in attuazione dello Statuto dell'Ente.

     In applicazione di quanto previsto dall'articolo 12 dello Statuto del Consorzio Teatrale Calabrese, la Giunta regionale designa, altresì, un membro effettivo del Collegio sindacale del Consorzio stesso.

 

     Art. 3.

     La Regione Calabria al fine di favorire l'assestamento finanziario del Consorzio Teatrale Calabrese concede la garanzia fidejussoria sui mutui che l'Ente assumerà con i propri tesorieri.

     I mutui ammessi alla garanzia regionale prevista dalla presente legge, non devono superare complessivamente l'importo di lire 1 miliardo.

 

     Art. 4.

     La concessione della garanzia di cui al precedente articolo è disposta con delibera della Giunta regionale acquisito il parere della Commissione consiliare competente.

     La domanda diretta ad ottenere tale concessione dovrà essere corredata:

     - dalla deliberazione esecutiva del Consorzio Teatrale Calabrese relativa all'assunzione del prestito, con la motivazione dell'impossibilità dell'Ente a presentare proprie garanzie;

     - dall'atto di adesione dell'istituto mutuante.

 

     Art. 5.

     All'onere derivante dalla presente legge, valutato in L. 1.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1986, si fa fronte con lo stanziamento previsto al cap. 3132102 dello stato di previsione della spesa del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1986.

     Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

     Ai fini della eventuale concessione della garanzia fidejussoria di cui all'articolo 3 della presente legge, la copertura della entità del rischio sarà assicurata con apposita normativa.

 

     Art. 6.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.