§ 1.2.19 - L.R. 19 febbraio 1990, n. 12.
Integrazioni e modificazioni della legge regionale 4 giugno 1987, n. 19. Disciplina transitoria della gestione del fondo di previdenza dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 consiglio regionale
Data:19/02/1990
Numero:12


Sommario
Art. 1.      1. Al rigo tre dell'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1987, n. 19 sono soppresse le parole: «e comunque non oltre la presente legislatura».
Art. 2.      1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 1987, n. 19, è così sostituito:
Art. 3.      1. Al secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1987, n. 19, al primo rigo dopo le parole: «del disavanzo di gestione» si aggiungono le parole:
Art. 4.      1. All'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1987, n. 19, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente capoverso:


§ 1.2.19 - L.R. 19 febbraio 1990, n. 12. [1]

Integrazioni e modificazioni della legge regionale 4 giugno 1987, n. 19. Disciplina transitoria della gestione del fondo di previdenza dei consiglieri regionali della Calabria.

 

Art. 1.

     1. Al rigo tre dell'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1987, n. 19 sono soppresse le parole: «e comunque non oltre la presente legislatura».

 

     Art. 2.

     1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 1987, n. 19, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. Al secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1987, n. 19, al primo rigo dopo le parole: «del disavanzo di gestione» si aggiungono le parole:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. All'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1987, n. 19, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente capoverso:

     (Omissis).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.