§ 2.2.3 - L.R. 14 dicembre 1978, n. 28.
Adeguamento della normativa dell'Opera Sila ai principi fissati dalla legge 30 aprile 1976, n. 386.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:14/12/1978
Numero:28


Sommario
Art. 1.      L'Opera Sila, Ente di sviluppo in Calabria, viene disciplinata dalla presente legge in armonia con i principi stabiliti dalla legge 30 aprile 1976, n. 386 ed assume la denominazione di «Ente [...]
Art. 2.      L'ESAC, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate con leggi a comunità montane, comprensori, province e comuni:
Art. 3.      Nelle materie di cui all'articolo 2, l'ESAC:
Art. 4.      Nelle materie di cui agli articolo 2 e 3, l'ESAC, a richiesta degli organi regionali, delle comunità montane, degli enti locali, delle organizzazioni dei produttori, delle organizzazioni delle [...]
Art. 5.      I compiti ad esaurimento di cui all'articolo 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386; sono espletati con le modalità e le condizioni fissate in detto articolo.
Art. 6.      Le funzioni non previste dai precedenti articoli e svolte dall'Opera Sila - Ente di sviluppo in Calabria - in conseguenza di leggi statali e regionali sono assunte dalla Regione, che provvederà [...]
Art. 7.      La gestione degli impianti alla produzione trasformazione e conservazione agricola deve essere affidata ai produttori e coltivatori del settore, associati od organizzati in cooperative o [...]
Art. 8.      Nell'ambito degli indirizzi e delle scelte programmatiche regionali, l'ESAC predispone un programma quinquennale di attività.
Art. 9.      Il patrimonio dell'Ente è costituito da tutti i beni mobili ed immobili, le attività e le passività dell'Opera Sila - Ente di Sviluppo in Calabria.
Art. 10.      La funzionalità dell'Ente è assicurata da:
Art. 11.      Sono organi dell'Ente:
Art. 12.      Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione del Consiglio regionale e dura in carica cinque anni.
Art. 13.      Non possono far parte del Consiglio di amministrazione né del collegio dei revisori dei conti dell'Ente i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri delle comunità montane, [...]
Art. 14.      Il Consiglio di amministrazione cura la gestione dell'Ente, provvedendo tra l'altro:
Art. 15.      Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente con lettera raccomandata da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello della riunione o, in caso di urgenza, mediante convocazione [...]
Art. 16.      Il Presidente dell'Ente, scelto fra persone altamente qualificate e dotate di esperienza amministrativa, tecnica e giuridica è eletto dal Consiglio regionale contestualmente alla nomina del [...]
Art. 17.      Nell'ambito del Consiglio di amministrazione dell'Ente viene costituito il comitato esecutivo composto dal Presidente, dei Vice Presidenti e di quattro membri eletti in seno al Consiglio.
Art. 18.      Il collegio dei revisori dei conti si compone:
Art. 19.      Al Presidente, ai consiglieri di amministrazione ed ai revisori dei conti competono le indennità di carica ed il rimborso delle spese che saranno fissati con legge regionale.
Art. 20.      Le deliberazioni relative al regolamento organico del personale, al regolamento d'amministrazione e contabilità, al conto consuntivo, al bilancio preventivo ed alle relative variazioni, ai [...]
Art. 21.      I poteri di controllo sostitutivo sono esercitati dalla commissione prevista dal precedente articolo 20 mediante invito scritto all'ente a compiere l'atto dovuto entro un termine determinato.
Art. 22.      Il Consiglio regionale può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell'ente.
Art. 23.      La struttura organizzativa e funzionale dell'Ente regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria, proposta dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, è approvata con legge dal Consiglio [...]
Art. 24.      Il Consiglio regionale, con legge da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente, previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, provvede a [...]
Art. 25.      All'Ente è preposto un direttore generale, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione adottata, a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, dal [...]
Art. 26.      Fino all'entrata in vigore della legge di cui al primo comma del precedente articolo 23 e salvo quanto già previsto dalla presente legge, resta valida la normativa che attualmente regola la [...]
Art. 27.      Per quanto non previsto dalla presente legge, si fa riferimento alle norme di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 386.
Art. 28.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.2.3 - L.R. 14 dicembre 1978, n. 28. [1]

Adeguamento della normativa dell'Opera Sila ai principi fissati dalla legge 30 aprile 1976, n. 386.

(B.U. 21 settembre 1978, n. 30).

 

Art. 1.

     L'Opera Sila, Ente di sviluppo in Calabria, viene disciplinata dalla presente legge in armonia con i principi stabiliti dalla legge 30 aprile 1976, n. 386 ed assume la denominazione di «Ente regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria (ESAC)».

     L'Ente, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è strumento operativo della Regione per l'ammodernamento ed il potenziamento del sistema produttivo dell'agricoltura.

     L'ESAC ha sede in Cosenza ed opera sull'intero territorio della regione.

 

     Art. 2.

     L'ESAC, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate con leggi a comunità montane, comprensori, province e comuni:

     a) opera, quale organismo fondiario, a norma delle leggi in vigore e delle direttive della Regione, e nel quadro dei piani comprensoriali, zonali e delle comunità montane, acquisendo, anche mediante espropri previsti dalle leggi in vigore, riordinando e ricomponendo terreni per il risanamento della struttura produttiva agricola e per la costituzione di aziende agricole, in grado di conseguire adeguati livelli di reddito, con particolare riguardo a quelle suscettibili di conduzione associata;

     b) organizza, promuove e coordina sulla base di piani annuali approvati dal Consiglio regionale e avvalendosi soprattutto di apposite cooperative, servizi di assistenza tecnica ed informazione socio-economica; garantisce i necessari collegamenti con le attività di ricerca, di sperimentazione, di qualificazione professionale, con i centri di contabilità aziendale, con i campi sperimentali, nonché con altri enti a servizio dell'agricoltura; assume iniziative nel campo della dimostrazione e divulgazione anche attraverso la costituzione di campi di orientamento produttivo ed economico nonché di centri di ricerca applicati;

     c) promuove e sviluppa la cooperazione ed altre forme associative, nell'ambito delle scelte e delle direttive della Regione, sentite le organizzazioni cooperative, sulla base di piani coordinati di interventi di assistenza tecnica, economica e finanziaria approvati dalla Regione

     d) esegue su richiesta della Regione e degli altri enti locali, piani e programmi di interesse agricolo.

     I suddetti compiti sono assolti in maniera coordinata sulla base del programma di attività di cui al successivo articolo 8.

 

     Art. 3.

     Nelle materie di cui all'articolo 2, l'ESAC:

     1) assiste gli imprenditori agricoli, singoli od associati, negli adempimenti necessari per l'ottenimento delle provvidenze previste da leggi statali e regionali per il settore agricolo;

     2) presta, sulla base delle direttive regionali, assistenza economica e finanziaria a favore di produttori singoli od associati con preferenza alle cooperative ed alle organizzazioni di produttori agricoli mediante la prestazione di garanzie fidejussorie e la concessione di prestiti agricoli di conduzione, dotazione ed anticipazioni sui prodotti, con fondi allo scopo assegnati dalla Regione.

     3) realizza sulla base dei piani delle comunità montane, dei comprensori e delle zone, impianti, attrezzature servizi di interesse comune per i produttori agricoli, qualora siano carenti o inadeguate le iniziative rispetto alle esigenze locali, prestando la necessaria assistenza tecnica e finanziaria nella fase di avviamento;

     4) può assumere, in casi di gravi ed accertate difficoltà, d'intesa con le organizzazioni cooperative, la gestione diretta di impianti e servizi a carattere cooperativo od associativo che presentino un interesse vitale per l'economia agricola della zona ove essi sono ubicati, per un periodo in nessun caso superiore a tre anni;

     5) partecipa, su richiesta della Regione, alla elaborazione del piano regionale di sviluppo economico per il settore agricolo.

 

     Art. 4.

     Nelle materie di cui agli articolo 2 e 3, l'ESAC, a richiesta degli organi regionali, delle comunità montane, degli enti locali, delle organizzazioni dei produttori, delle organizzazioni delle cooperative e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'agricoltura, presta consulenza ed assistenza e predispone studi e piani, senza onere alcuno per i richiedenti.

 

     Art. 5.

     I compiti ad esaurimento di cui all'articolo 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386; sono espletati con le modalità e le condizioni fissate in detto articolo.

 

     Art. 6.

     Le funzioni non previste dai precedenti articoli e svolte dall'Opera Sila - Ente di sviluppo in Calabria - in conseguenza di leggi statali e regionali sono assunte dalla Regione, che provvederà con proprie leggi a dare ad esse assetto definitivo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

     Sino all'entrata in vigore di tali leggi regionali, l'ESAC provvederà a svolgere i compiti connessi con le funzioni in questione mediante gestioni speciali, secondo i programmi e le priorità determinati dalla Regione.

 

     Art. 7.

     La gestione degli impianti alla produzione trasformazione e conservazione agricola deve essere affidata ai produttori e coltivatori del settore, associati od organizzati in cooperative o consorzi di cooperative sulla base di uno statuto tipo predisposto dalla Regione, nel quale sia sancito, tra l'altro, che deve essere garantita l'adesione a chiunque, in possesso dei titoli, ne faccia richiesta.

     Nel caso in cui più cooperative richiedono di gestire uno stesso impianto, la gestione è affidata alle stesse cooperative purché associate.

     La gestione degli impianti di interesse turistico deve essere affidata, d'intesa con i comuni interessati e sentite le organizzazioni regionali delle cooperative nonché quelle del commercio e del turismo, a cooperative o gruppi di operatori economici associati, con preferenza a cooperative di giovani costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni.

     L'affidamento della gestione degli impianti avviene sulla base di un piano elaborato dall'ESAC ed approvato dal Consiglio regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, eventuali completamenti, ristrutturazioni e risanamenti economici, necessari per l'affidamento degli impianti, devono essere previsti nel medesimo piano.

     Al di fuori di detto piano non può essere disposta alcuna concessione.

     Le concessioni in atto vanno immediatamente revocate. Ove la revoca non risulti possibile, le stesse concessioni non possono essere rinnovate alla loro scadenza, tranne che risultino compatibili col piano e sempre che le cooperative interessate siano dotate di uno statuto conforme a quello di cui al primo comma del presente articolo.

 

     Art. 8.

     Nell'ambito degli indirizzi e delle scelte programmatiche regionali, l'ESAC predispone un programma quinquennale di attività.

     In attuazione del programma quinquennale entro il 30 settembre [2] di ogni anno, l'Ente trasmette al Presidente della Giunta regionale il programma annuale di attività unitamente al relativo bilancio di previsione, da allegare a quello della Regione.

     Entro la fine di aprile di ogni anno [3], l'Ente trasmette al Presidente della Giunta regionale la relazione annuale sulla attività svolta unitamente al relativo conto consuntivo, da allegare a quello della Regione.

     La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, per l'approvazione ed il finanziamento, i programmi di attività, i bilanci e la relazione annuale corredati dalle proprie osservazioni e proposte di modifica.

     Al bilancio preventivo ed a quello consuntivo dell'Ente sono annessi i bilanci separati, relativi alle gestioni speciali di cui all'articolo 5 della presente legge.

     L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

 

     Art. 9.

     Il patrimonio dell'Ente è costituito da tutti i beni mobili ed immobili, le attività e le passività dell'Opera Sila - Ente di Sviluppo in Calabria.

 

     Art. 10.

     La funzionalità dell'Ente è assicurata da:

     a) contributi ordinari della Regione per le spese di funzionamento stanziati annualmente nel bilancio regionale;

     b) finanziamenti per la realizzazione di attività previste dalla presente legge;

     c) fondi assegnati dallo Stato per le gestioni speciali;

     d) proventi di esercizi ed attività specifiche ed operazioni sul patrimonio;

     e) lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni;

     f) eventuali altre entrate e contributi.

 

     Art. 11.

     Sono organi dell'Ente:

     - il Consiglio d'amministrazione;

     - il Presidente;

     - il Comitato esecutivo;

     - il Collegio dei revisori dei conti.

 

     Art. 12.

     Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione del Consiglio regionale e dura in carica cinque anni.

     Del Consiglio di amministrazione fanno parte, oltre al presidente:

     a) 13 membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due terzi;

     b) 12 membri designati dalle organizzazioni professionali e sindacali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, dagli imprenditori agricoli non coltivatori, dai lavoratori agricoli dipendenti e dalle organizzazioni delle cooperative agricole, in proporzione alla effettiva rappresentatività di ciascuna categoria nella regione. I membri designati dalle organizzazioni sindacali dovranno essere in rappresentanza delle varie categorie dei coltivatori diretti, dei mezzadri e dei coloni;

     c) un membro in rappresentanza del personale, designato dal personale dell'Ente.

     In mancanza della designazione dei propri rappresentanti da parte di alcuno degli organismi indicati alle lettere b) e c) del precedente comma entro due mesi dalla richiesta dei competenti organi regionali, il Consiglio di amministrazione può essere nominato e validamente insediato con pienezza di potere, purché siano stati eletti e designati almeno due terzi dei membri ad esso assegnati.

     Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate dal direttore generale dell'Ente, che partecipa alle sedute con volto consultivo.

     In caso di rinuncia o decadenza di uno o più membri del Consiglio la sostituzione avviene con la medesima procedura sopra riportata riferita al gruppo di appartenenza del consigliere rinunziatario o decaduto, ed il nuovo componente rimane in carica fino alla normale scadenza del Consiglio.

     I consiglieri sono rieleggibili per una sola volta.

 

     Art. 13.

     Non possono far parte del Consiglio di amministrazione né del collegio dei revisori dei conti dell'Ente i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri delle comunità montane, i consiglieri dei comuni della regione, i dipendenti della Regione e dell'ESAC, ad eccezione per questi ultimi, del rappresentante del personale, previsto alla lettera c) dell'art. 12, i titolari e gli amministratori di imprese private che risultino vincolate con l'Ente per contratti di opere di somministrazione o di concessione.

     I membri la cui carica sia divenuta incompatibile devono, entro trenta giorni dal verificarsi della condizione di incompatibilità, rinunziare alla nuova carica o funzione, senza necessità di diffida o invito da parte dell'Ente, pena la decadenza automatica.

     Per i membri per i quali la condizione di incompatibilità sussista al momento della nomina, il termine di trenta giorni di cui al precedente comma decorre dalla notifica o comunicazione del decreto di nomina.

     La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 14.

     Il Consiglio di amministrazione cura la gestione dell'Ente, provvedendo tra l'altro:

     a) ad approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

     b) ad approvare i programmi di attività e la relazione annuale;

     c) a deliberare il regolamento di amministrazione e contabilità, il regolamento organico del personale ed ogni altro regolamento che concerne la vita dell'Ente;

     d) ad eleggere, nella prima riunione, tra i componenti del Consiglio due vice presidenti ed i membri del comitato esecutivo;

     e) a stabilire le attribuzioni e le materie da delegare al comitato esecutivo;

     f) a deliberare sugli atti di straordinaria amministrazione.

     Le attribuzioni in materia di bilancio di previsione, di conti consuntivi, di piani e programmi di attività e di regolamenti sono di competenza esclusiva ed indelegabile del Consiglio.

 

     Art. 15.

     Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente con lettera raccomandata da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello della riunione o, in caso di urgenza, mediante convocazione telegrafica inoltrata 48 ore prima della riunione.

     Il Consiglio si riunisce in via ordinaria ogni due mesi e ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente; in via straordinaria quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal collegio dei revisori dei conti. Il Consiglio di amministrazione può altresì essere convocato su motivata richiesta del Presidente della Giunta regionale.

     Le adunanze del Consiglio sono valide quando siano presenti, in prima convocazione, la metà dei suoi componenti e, in seconda convocazione, un terzo di essi.

     La seconda convocazione non può aver luogo ad una distanza dalla prima inferiore a 24 ore.

     Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

     I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a più di tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio e sono sostituiti dagli organi che li hanno eletti o designati, secondo le procedure di cui all'articolo 12 della presente legge.

 

     Art. 16.

     Il Presidente dell'Ente, scelto fra persone altamente qualificate e dotate di esperienza amministrativa, tecnica e giuridica è eletto dal Consiglio regionale contestualmente alla nomina del Consiglio di amministrazione, con le modalità previste dallo Statuto della Regione per l'elezione del Presidente del Consiglio regionale.

     Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo, dispone per l'attuazione delle deliberazioni.

     Il Presidente ha la facoltà di adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del comitato esecutivo, sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella sua prima riunione e comunque nel termine di quindici giorni.

     In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni, a turno, uno dei Vice Presidenti.

     Su proposta del Presidente, il Consiglio di amministrazione può attribuire specifici incarichi ai Vice Presidenti.

     Le norme sulle incompatibilità, di cui all'art. 13, valgono anche per il Presidente.

     Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione e può essere rieletto una sola volta.

 

     Art. 17.

     Nell'ambito del Consiglio di amministrazione dell'Ente viene costituito il comitato esecutivo composto dal Presidente, dei Vice Presidenti e di quattro membri eletti in seno al Consiglio.

     Il comitato esecutivo delibera gli atti di ordinaria amministrazione ed esercita le attribuzioni demandategli dal Consiglio di amministrazione o che non rientrano nella specifica competenza del Consiglio stesso.

     Le deliberazioni del comitato esecutivo debbono essere comunicate al Consiglio di amministrazione nella sua prima riunione, perché ne sia preso atto.

     Il direttore generale dell'Ente partecipa ai lavori del comitato esecutivo con voto consultivo ed esercita le funzioni di segretario.

 

     Art. 18.

     Il collegio dei revisori dei conti si compone:

     - di tre membri effettivi e due supplenti eletti separatamente con voto limitato ad uno, dal Consiglio regionale, scelti dall'albo ufficiale dei revisori dei conti della Calabria;

     - di due membri designati rispettivamente dai Ministero del tesoro e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Il Presidente del collegio dei revisori dei conti è nominato dal collegio stesso tra i membri effettivi eletti dal Consiglio regionale.

     Il collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni; può assistere alle sedute degli organi collegiali dell'Ente, esamina il bilancio, controlla la gestione finanziaria dell'Ente, formula osservazioni e raccomandazioni che trasmette al Presidente dell'Ente ed al Presidente della Regione, nonché una relazione annuale che è allegata al conto consuntivo.

 

     Art. 19.

     Al Presidente, ai consiglieri di amministrazione ed ai revisori dei conti competono le indennità di carica ed il rimborso delle spese che saranno fissati con legge regionale.

 

     Art. 20.

     Le deliberazioni relative al regolamento organico del personale, al regolamento d'amministrazione e contabilità, al conto consuntivo, al bilancio preventivo ed alle relative variazioni, ai programmi di attività ed alla relazione annuale sono approvate dal Consiglio regionale.

     Le rimanenti deliberazioni, nonché quelle del comitato esecutivo sono sottoposte al controllo di legittimità di una apposita commissione, presieduta dall'assessore regionale all'agricoltura, composta di:

     - sette membri eletti dal Consiglio regionale nel suo seno con voto limitato a due terzi;

     - il responsabile dell'ufficio legale della Regione;

     - il direttore di ragioneria della Regione;

     - due dirigenti di settore del dipartimento per lo sviluppo economico, di cui uno dell'assessorato regionale all'agricoltura, con funzioni anche di segretario.

     La commissione, per l'espletamento dei propri compiti si avvale di personale in servizio presso il dipartimento per lo sviluppo economico.

     La commissione viene nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     Le delibere del comitato esecutivo debbono essere trasmesse alla commissione entro dieci giorni dalla data di adozione e divengono esecutive se la commissione non ne pronuncia l'annullamento, nel termine di venti giorni dalla loro ricezione, con provvedimento motivato, o se, entro tale termine, dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità.

     L'esecutività è sospesa se nel termine di cui al precedente comma la commissione chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso la deliberazione diviene esecutiva se la commissione non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dal ricevimento delle controdeduzioni.

     Sono soggette al controllo di merito le deliberazioni concernenti:

     a) atti e contratti di importo superiore a 100 milioni;

     b) approvazione di progetti di importo superiore a 150 milioni;

     c) atti e contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili di importo superiore a 50 milioni;

     d) accensioni di mutui, per finanziamenti e di anticipazioni di cassa, di importo superiore a 250 milioni.

 

     Art. 21.

     I poteri di controllo sostitutivo sono esercitati dalla commissione prevista dal precedente articolo 20 mediante invito scritto all'ente a compiere l'atto dovuto entro un termine determinato.

     Scaduto inutilmente il termine assegnato ai sensi del comma precedente, la commissione nomina un commissario per l'adozione dell'atto.

     Gli atti compiuti dal commissario ad acta sono soggetti ai normali controlli.

 

     Art. 22.

     Il Consiglio regionale può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell'ente.

     Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto per gravi violazioni di leggi statali o regionali o dei regolamenti dell'ente, con decreto del Presidente della Giunta previa deliberazione del Consiglio regionale.

     Il Consiglio di amministrazione può essere inoltre sciolto, sempre previa deliberazione del Consiglio regionale, in caso di persistente inattività o inefficienza.

     In caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale, nomina un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi.

     In caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, di rinunzia o decadenza di uno o più dei suoi membri, la sostituzione avviene secondo le norme previste dalla presente legge.

 

     Art. 23.

     La struttura organizzativa e funzionale dell'Ente regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria, proposta dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, è approvata con legge dal Consiglio regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     Detta strutturazione prevede un'organica e funzionale distribuzione dei compiti tra le unità organiche centrali e quelle periferiche. La struttura centrale, con sede in Cosenza ha compiti di studio, coordinamento e direzione; quelle periferiche con uffici compiutamente operativi a carattere interdisciplinare ubicati in modo articolato e funzionale ad aree di programmazione agricola e/o a più comunità montane ovvero, dopo la loro istituzione, in tutti i comprensori, hanno il compito di sviluppare sempre più i rapporti con gli enti locali e con gli operatori singoli o associati, al fine di promuovere un processo di sviluppo che, assecondando e sollecitando le tendenze evolutive ambientali, valorizzi le risorse locali in attuazione delle linee di programmazione zonale.

     Il regolamento sarà corredato di una pianta organica del personale da impiegare nell'espletamento delle funzioni di cui agli artt. 2 - 3 - 4, e di una pianta organica del personale da impiegare nell'espletamento delle funzioni relative alle gestioni speciali di cui all'art. 5 della presente legge.

     Le piante organiche stabiliranno il contingente di personale tecnico di cui l'ente dovrà dotarsi per l'espletamento delle funzioni ad esso affidate.

 

     Art. 24.

     Il Consiglio regionale, con legge da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente, previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, provvede a determinare lo stato giuridico ed il trattamento economico e l'indennità di fine rapporto di lavoro del personale dell'Ente di sviluppo, fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della legge 30 aprile 1976, n. 386, nonché i provvedimenti adottati fino all'entrata in vigore della presente legge, purché regolarmente esecutivi e derivanti dai diritti medesimi.

     Il personale dell'Opera Sila Ente di Sviluppo Agricolo in Calabria, che risulti esuberante rispetto agli organici di cui all'articolo 23 e che non trovi collocazione nell'amministrazione regionale, in conseguenza di quanto stabilito dall'articolo 6 della presente legge, sarà proposto previa consultazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative ai competenti organi dell'amministrazione statale per il collocamento nei ruoli unici di cui all'art. 6 - lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382, ai sensi dell'articolo 7 - primo comma, della legge 30 aprile 1976, numero 386.

     E' ammesso, per esigenze di servizio, il comando del personale di ruolo dall'ESAC alla Regione e viceversa.

     I relativi provvedimenti sono adottati di concerto tra le amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali e l'interessato.

 

     Art. 25.

     All'Ente è preposto un direttore generale, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione adottata, a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, dal Consiglio di amministrazione dell'Ente.

     La nomina del direttore generale dura 5 anni.

     Il direttore generale può essere nominato con contratto a termine, nei limiti di cui al precedente comma e può essere scelto anche al di fuori del personale dell'Ente.

     Il trattamento economico e lo stato giuridico del direttore generale saranno disciplinati con la legge di cui al primo comma del precedente articolo 24.

     Qualora la nomina a direttore generale riguardi un funzionario dell'Ente, questi ha diritto, per la durata della nomina, ad una indennità in misura pari alla differenza tra il trattamento economico goduto e quello attribuito al direttore generale.

     Qualora la nomina sia attribuita ad un funzionario regionale vale quanto previsto al comma precedente, il funzionario interessato è comandato presso l'ESAC per la durata della nomina.

 

     Art. 26.

     Fino all'entrata in vigore della legge di cui al primo comma del precedente articolo 23 e salvo quanto già previsto dalla presente legge, resta valida la normativa che attualmente regola la struttura organizzativa e funzionale dell'Ente.

     Per la disciplina dello stato giuridico, del trattamento economico e del trattamento di fine rapporto del personale dell'ente restano valide, fino all'entrata in vigore della legge di cui al primo comma del precedente articolo 24, le norme che regolano il rapporto di impiego dei dipendenti dell'Opera Sila.

     Fino all'approvazione della pianta organica e del regolamento previsti dall'articolo 23, è vietata ogni assunzione, sotto qualsiasi titolo.

 

     Art. 27.

     Per quanto non previsto dalla presente legge, si fa riferimento alle norme di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 386.

 

     Art. 28.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

[2] Parole così sostituite con art. 19 L.R. 28 giugno 1984, n. 15.

[3] Parole così sostituite con art. 19 L.R. 28 giugno 1984, n. 15.