Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.7 lavoro e formazione professionale |
Data: | 16/02/1990 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il personale attualmente in servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso gli Enti della gestione convenzionata della formazione professionale, di cui all'allegata [...] |
Art. 2. 1. Il personale che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo 1 deve inoltrare domanda al Presidente della Giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla data di entrata [...] |
Art. 3. 1. Al personale inquadrato si applica il trattamento giuridico ed economico in vigore per i dipendenti regionali della formazione professionale |
Art. 4. 1. Il personale di cui alla presente legge è utilizzato nelle attività formative previste dall'articolo 31 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18 e, per la parte eccedente le esigenze dei [...] |
Art. 5. L'articolo 5 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, è sostituito dal seguente |
Art. 6. L'articolo 34 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, vene sostituito dal seguente |
Art. 7. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 19.600.000.000 per l'anno 1990, si provvederà con i fondi assegnati dalla Regione Calabria ai sensi degli articoli [...] |
§ 4.7.10 - L.R. 16 febbraio 1990, n. 15. [1]
Istituzione di un ruolo speciale ad esaurimento della Giunta regionale per il personale della formazione professionale convenzionata.
1. Il personale attualmente in servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso gli Enti della gestione convenzionata della formazione professionale, di cui all'allegata tabella A, è inquadrato, a domanda, nel ruolo organico istituito con
2. L'inquadramento è subordinato ad un'anzianità di servizio di almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge ed è, comunque, limitato al personale assunto in data anteriore all'entrata in vigore della
1. Il personale che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo 1 deve inoltrare domanda al Presidente della Giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 e di quelli necessari all'accesso al pubblico impiego, con esclusione del limite di età.
3. I singoli candidati sono ammessi al concorso riservato bandito per il livello funzionale corrispondente alle mansioni previste nel provvedimento di assunzione, giusta la tabella di equiparazione «B» alla presente legge allegata.
4. L'inquadramento è deliberato dalla Giunta regionale, a seguito dell'espletamento del concorso, sempre in conformità a quanto previsto dalla tabella di equiparazione di cui al comma precedente.
5. Gli operatori inquadrati nei ruoli della formazione professionale ai sensi degli articoli precedenti devono frequentare un apposito corso di aggiornamento e riqualificazione organizzato dalla Regione.
6. La frequenza del corso è obbligatoria e non potrà essere inferiore ai 4/5 delle lezioni previste nel predetto corso, salvo comprovate cause di forza maggiore, nel qual caso il candidato avrà comunque diritto a sostenere la prova di accertamento finale.
1. Al personale inquadrato si applica il trattamento giuridico ed economico in vigore per i dipendenti regionali della formazione professionale.
1. Il personale di cui alla presente legge è utilizzato nelle attività formative previste dall'articolo 31 della
2. A tal fine, il regolamento di attuazione della
L'articolo 5 della
(Omissis).
L'articolo 34 della
(Omissis).
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 19.600.000.000 per l'anno 1990, si provvederà con i fondi assegnati dalla Regione Calabria ai sensi degli articoli 8 e 9 della
TABELLA A [2]
ENTI CONVENZIONATI
ECAP CGIL
IAL CISL
ENFAP UIL
ENAIP ACLI
ANAPIA
CIPA
PADRI GIUSEPPINI DEL MURIALDO
IRIPA
CENASCA CONDOFURI
CENASCA REGIONALE
ENAPRA
ISPATA
ENIPLA
ERCAPAICA
OIERMO
PADRI CATECHISTI RURALI
CIF CATANZARO
CIF REGIONALE
CIOFS
CIFAP
EFAL
ANAP
ESAC - CORSI ALBERGHIERI FLORENS
ECIPA
TABELLA DI EQUIPARAZIONE «B» |
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Liv. L.R. N. 34/84 MANSIONI |
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7° Istruttore Direttore di centro di F.P. - Docente. |
direttivo E' richiesto il possesso della laurea. |
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Direttore di centro - Docente-Resp. |
servizi generali di Segreteria. |
6° istruttore E' richiesto il possesso del diploma |
di scuola secondaria di secondo grado |
o, in difetto, il diploma di scuola |
media primo grado e otto anni di |
anzianità nella mansione. |
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4° Esecutore Collaboratore amministrativo - |
Operatore amministrativo - Operatore |
tecnico. |
Compiti riconducibili alle posizioni |
di: protocollo, archivio, |
dattilografia, centralinista di |
impianti telefonici complessi. |
E' richiesto il possesso della scuola |
dell'obbligo e, se richiesto, il |
titolo di specializzazione |
professionale. |
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3° Operatore Compiti riconducibili alle posizioni |
di: autista - guardarobiere. |
E' richiesto il possesso della licenza |
della scuola dell'obbligo. |
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2° Ausiliario Compiti di custode di locali ed |
uffici, bidello, addetto allo |
smistamento della corrispondenza, |
esecutore di fotocopie, addetto alle |
pulizie, centralinista. |
E' richiesto il possesso della licenza |
della scuola dell'obbligo. |
[1] Abrogata dall'art. 2 della
[2] Tabella così modificata dall'art. 18 della