Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.9 polizia di Stato |
Data: | 27/10/1973 |
Numero: | 628 |
Sommario |
Art. 1. [1]. |
Art. 2. A decorrere dal 1° gennaio 1973, sono soppresse per i militari indicati nell'art. 1 le indennità, i compensi e gli emolumenti elencati nell'allegata tabella 2 |
Art. 3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le somme dovute da enti non statali e da privati per i servizi a richiesta ai sensi dell'art. 2 della legge 29 [...] |
Art. 4. I proventi delle visite medico-fiscali eseguite da ufficiali medici, ai sensi dell'art. 5 della legge 1° marzo 1965, n. 122, nonché quelli dovuti da enti mutualistici e [...] |
Art. 5. Gli articoli 3 e 8 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869, sono abrogati |
Art. 6. (Omissis) |
Art. 7. Le norme di cui ai precedenti articoli valgono, in quanto applicabili, anche per i sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato |
Art. 8. L'indennità mensile d'istituto di cui alle tabelle 1 e 2 allegate alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, è stabilita a decorrere dal 1° luglio 1973, per i gradi e le [...] |
Art. 9. L'indennità di istituto spetta nella misura di cui alla classe A delle allegate tabelle 3 e 4 al personale celibe nonché ai coniugati e vedovi con prole, fruenti di [...] |
Art. 10. [4]. |
Art. 11. All'onere netto derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1973, valutato in complessive lire 171.500 milioni (lire 132.000 milioni per [...] |
§ 46.9.95 - Legge 27 ottobre 1973, n. 628.
Concessione dell'assegno perequativo al personale militare e adeguamento della indennità per servizio di istituto spettante agli appartenenti ai Corpi di polizia e ai funzionari di pubblica sicurezza.
(G.U. 30 ottobre 1973, n. 281)
A decorrere dal 1° gennaio 1973, sono soppresse per i militari indicati nell'art. 1 le indennità, i compensi e gli emolumenti elencati nell'allegata tabella 2.
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le somme dovute da enti non statali e da privati per i servizi a richiesta ai sensi dell'art. 2 della
Ai militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che svolgono i servizi di cui al precedente comma fuori dell'ordinaria residenza spettano i soprassoldi e le indennità previsti, rispettivamente, dall'art. 2, lettere b) e c), della
La differenza tra le somme affluite in Tesoreria ai sensi del primo comma del presente articolo e la spesa relativa alla corresponsione dei soprassoldi ed indennità di cui al precedente comma per i servizi svolti fuori dell'ordinaria residenza è assegnata con decreto del Ministro per il tesoro a favore di appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri competenti, per essere destinata all'assistenza degli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per il tramite delle apposite opere nazionali di assistenza.
I proventi delle visite medico-fiscali eseguite da ufficiali medici, ai sensi dell'art. 5 della
Per le visite medico-fiscali a carico di privati, agli ufficiali medici sono dovuti i compensi nelle misure previste dall'art. 5 della citata
Sono abrogati il secondo comma dell'art. 6 della
Gli articoli 3 e 8 del
Le somme riscosse a titolo di tributi, diritti e compensi dal personale delle capitanerie di porto in base alle norme elencate nel comma precedente ed alla
(Omissis) [2].
Restano altresì ferme le disposizioni del capo III del titolo I del
Per la determinazione delle misure e delle modalità di corresponsione delle indennità e degli assegni previsti dalle disposizioni sottoelencate varrà quanto stabilito con il decreto del Presidente della Repubblica da emanare per il personale civile:
Le norme di cui ai precedenti articoli valgono, in quanto applicabili, anche per i sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato.
L'indennità mensile d'istituto di cui alle tabelle 1 e 2 allegate alla
(Omissis) [3].
L'indennità di istituto spetta nella misura di cui alla classe A delle allegate tabelle 3 e 4 al personale celibe nonché ai coniugati e vedovi con prole, fruenti di alloggio gratuito.
L'indennità di istituto spetta nella misura di cui alla classe B delle stesse tabelle, al personale senza alloggio gratuito che sia coniugato o vedovo con prole.
La misura dell'indennità mensile è aumentata del dieci per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio complessivamente prestati e del venti per cento al compimento del quarto sessennio. In ogni caso l'aumento percentuale sessennale spettante al personale di cui al primo e secondo comma del presente articolo è calcolato sulle misure indicate alla classe A di cui alle menzionate tabelle 3 e 4, ferma restando la differenza in più risultante dalle stesse tabelle a favore del personale coniugato.
Ai fini dell'attribuzione dell'indennità mensile di istituto e dei relativi aumenti percentuali, è consentito il cumulo del servizio prestato anche presso altre forze o corpi armati, da ufficiali, da sottufficiali e da militari di truppa non in servizio di leva.
L'indennità mensile per servizio di istituto prevista per i commissari è corrisposta nella misura di due terzi, alle ispettrici di polizia e, nella misura di un terzo, alle assistenti di polizia.
Le misure giornaliere dell'indennità mensile d'istituto, ove occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle indicate nel presente articolo.
L'indennità di istituto nella misura prevista dal precedente articolo, nonché dalle tabelle 1 e 2 allegate alla
La predetta indennità è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo di cui all'art. 68 del
All'onere netto derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1973, valutato in complessive lire 171.500 milioni (lire 132.000 milioni per le norme di cui agli articoli da 1 a 7 e lire 39.500 milioni per le norme di cui agli articoli da 8 a 10) si provvede:
per lire 54.700 milioni, mediante riduzione dei seguenti capitoli dei sottoindicati stati di previsione per il medesimo esercizio: n. 2011 (milioni 1.285), n. 2012 (milioni 1.931), n. 2032 (milioni 577,6), n. 2033 (milioni 6.000), n. 2203 (milioni 680), n. 2301 (milioni 1.560), n. 2302 (milioni 88), n. 2307 (milioni 400), n. 2401 (milioni 2.000), n. 2405 (milioni 1.112), n. 3021 (milioni 1.000), n. 3502 (milioni 5.000), n. 3504 (milioni 5.064,9), n. 3506 (milioni 4.748,4) e n. 4501 (milioni 1.500) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa; n. 1207 (milioni 100), n. 1212 (milioni 50), n. 1218 (milioni 50) e n. 1219 (milioni 50) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze; n. 1459 (milioni 300), n. 1466 (milioni 500), numero 1467 (milioni 500) e n. 1468 (milioni 200) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e n. 3523 (milioni 20.003,1) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;
per il rimanente importo di lire 116.800 milioni mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 5157 del citato stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
In corrispondenza della riduzione di lire 116.800 milioni di cui al comma precedente viene aumentata, di pari importo, la quota parte dello stanziamento autorizzato per l'anno finanziario 1973 con l'art. 17 della
All'onere netto relativo all'anno finanziario 1974, valutato in lire 211.000 milioni, di cui lire 132.000 milioni per le norme di cui agli articoli da 1 a 7 e lire 79.000 milioni per le norme di cui agli articoli da 8 a 10 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Tabella 1 - Assegno perequativo pensionabile al personale militare dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia.
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Gradi |
Assegno perequativo |
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Tenente colonnello e gradi corrispondenti |
5ª classe [4] |
1.555.000 |
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4ª classe [3] |
1.436.000 |
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3ª classe [2] |
1.345.550 |
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2ª classe [1] |
1.263.000 |
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1ª classe |
1.263.000 |
Maggiore, 1° capitano e gradi corrispondenti |
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1.040.000 |
Capitano e gradi corrispondenti |
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920.000 |
Tenente e gradi corrispondenti |
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803.000 |
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Sottotenente e gradi corrispondenti |
servizio permanente effettivo |
650.000 |
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richiamato |
650.000 |
"Aiutante" e scelto |
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999.250 |
Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti |
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834.450 |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
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834.450 |
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti |
|
834.450 |
Sergente maggiore (escluso il personale di leva), brigadiere e gradi corrispondenti |
|
700.000 |
Vice brigadiere |
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622.450 |
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Sergente |
4 anni |
554.750 |
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volontario |
515.000 |
Appuntato |
|
748.950 |
|
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Carabiniere e gradi corrispondenti |
servizio continuativo |
622.450 |
|
rafferma |
554.750 |
|
ferma |
518.000 |
[1] Dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la prima valutazione con giudizio di idoneità.
[2] Dopo 3 anni dalla predetta data.
[3] Dopo 6 anni dalla predetta data.
[4] Dopo 8 anni dalla predetta data e comunque dal giorno prima a quello della cessazione dal servizio per età o per inabilità permanente o dal giorno antecedente a quello del decesso in caso di morte in servizio.
Tabella 2 - Indennità soppresse per il personale militare che fruisce di assegno perequativo pensionabile
1) Razioni foraggio di cui al
2) Indennità di alloggio, di cui al
3) Indennità cavalli, di cui all'art. 175 del
4) Assegno al personale destinato al Museo storico della Marina a Venezia; indennità per speciali destinazioni e per incarichi speciali; indennità per prove in moto; soprassoldi a terra e soprassoldi speciali per incarichi per i sottufficiali e per i militari del Corpo equipaggi militari marittimi; indennità per rimborso di spese; supplemento vitto ai militari della Marina destinati in servizio a terra; quota di soprassoldo di missione agli ufficiali e ragionieri geometri del genio militare collocati a disposizione alla Marina, di cui al
5) Compenso al personale dell'Arma dei carabinieri addetto alla manutenzione e alla riparazione dei materiali presso i Corpi di cui al
6) Indennità per la perdita di ogni cavallo; indennità annua al direttore e al segretario del Museo storico del genio militare e indennità annue al personale dell'Istituto centrale militare di radiotelegrafia e di elettronica; indennità mensile per spese di domestico e governo quadrupedi; soprassoldo giornaliero agli ufficiali addetti ai comandi di stazione permanenti e agli uffici di imbarco; soprassoldo giornaliero ai sottufficiali addetti ai comandi di stazione permanenti e agli uffici di imbarco; indennità di vestiario giornaliera ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri; soprassoldo giornaliero ai militari dell'Arma a cavallo dei carabinieri; soprassoldo giornaliero ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri per i servizi di traduzione, di scorta, di assistenza e per altri speciali incarichi; soprassoldo giornaliero ai militari dell'Arma dei carabinieri comandati a prestare servizio negli arsenali marittimi, di cui al decreto ministeriale 14 agosto 1925, e successive modificazioni.
7) Compensi di lavoro ai militari, di cui agli articoli da 260 a 266 del
8) Remunerazioni per servizi speciali, di cui all'art. 156 del
9) Compensi per la stazzatura delle navi e dei galleggianti, di cui al
10) Indennità di piantonamento in luogo di cura; soprassoldo per i trombettieri; premio di buon governo; compensi ai maniscalchi, di cui al
11) Speciali premi annui agli ufficiali dei servizi tecnici, di cui all'art. 1 del
12) Indennità agli ufficiali di commissariato abilitati alle funzioni di perito in merceologia, di cui al
13) Indennità di accantonamento agli ufficiali e ai sottufficiali appartenenti a reparti dislocati in località di altitudine non inferiore ai mille metri, di cui alla
14) Trattamento economico del personale delle forze armate in servizio nell'isola di Pantelleria, di cui al
15) Indennità di servizio di frontiera agli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza; indennità agli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa del Corpo della guardia di finanza che prestano servizio nei reparti situati in zone malariche o che appartengono al contingente del ramo mare del Corpo, di cui al
16) Indennità giornaliera di cui all'art. 5 del
17) Indennità di disagiata residenza e indennità di malaria agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, di cui alla
18) Indennità di specializzazione, di cui alla
19) Assegni personali di cui agli articoli 3 e 4 del
20) Indennità e compensi per incarichi di insegnamento di cui all'art. 20 del
21) Soprassoldo al personale dello squadrone guardia del Presidente della Repubblica di cui alla
22) Premio speciale per il personale in servizio presso gli ispettorati del lavoro, di cui agli articoli 10 e 15 della
23) Indennità fissa annua ai primi capitani e primi tenenti di vascello di cui all'art. 1 della
24) Indennità ai maestri direttori dei Corpi musicali, ai sottufficiali vice direttori o capi musica e ai musicanti e soprassoldo ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza addetti al servizio radiocollegamenti di cui alla
25) Premio agli ufficiali direttori del tiro e agli ufficiali elettrotecnici e delle comunicazioni della Marina, di cui alla
26) Indennità al direttore, al segretario e agli istruttori teorico-pratici delle Scuole allievi operai di cui all'art. 7 della
27) Indennità di cui agli articoli 5 e 6 e assegno personale di cui all'art. 11 del
28) Speciale indennità dovuta agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia destinati a prestare servizio nei manicomi giudiziari, nelle case di cura e di custodia e nelle case per minorati fisici e psichici, di cui alla
29) Indennità di alloggio di cui alla
30) Gettoni di presenza e compensi di esame di cui al
Tabella 3 - Indennità mensile d'istituto per il personale dell'arma dei carabinieri e dei corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia dl finanza e degli agenti di custodia [5].
Classe A |
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Gradi |
Misure |
Tenenti colonnelli e maggiori |
63.000 |
Ufficiali inferiori e marescialli |
48.000 |
Brigadieri e vicebrigadieri |
35.000 |
Appuntati, carabinieri e gradi corrispondenti |
30.000 |
Classe B |
|
Tenenti colonnelli e maggiori |
77.000 |
Ufficiali inferiori e marescialli |
70.000 |
Brigadieri e vicebrigadieri |
62.000 |
Appuntati, carabinieri e gradi corrispondenti |
57.000 |
Tabella 4 - Indennità mensile d'istituto per i funzionari di pubblica sicurezza [6].
Classe A |
|
Qualifiche |
Misure |
Vice questori aggiunti, commissari capi e commissari - par. 257 |
63.000 |
Commissari - par. 190 |
45.000 |
Classe B |
|
Vice questori aggiunti, commissari capi e commissari - par. 257 |
77.000 |
Commissari - par. 190 |
67.000 |
[1] Articolo abrogato dall'art. 173 della
[2] Comma abrogato dall'art. 29 della
[3] Comma abrogato dall'art. 2 della
[4] La quota pensionabile dell'indennità mensile per servizio di istituto, prevista dal presente articolo, è elevata a L. 55.000 per effetto dell’art. 1 della
[5] Le misure dell'indennità mensile per servizio di istituto, previste dalla presente tabella sono aumentate di L. 25.000 per effetto dell’art. 1 della
[6] Le misure dell'indennità mensile per servizio di istituto, previste dalla presente tabella sono aumentate di L. 25.000 per effetto dell’art. 1 della