Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.4 corpo forestale dello Stato |
Data: | 22/12/1973 |
Numero: | 926 |
Sommario |
Art. 1. L'indennità mensile di istituto di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967, e alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 e successive modificazioni, è dovuta, ai [...] |
Art. 2. Il secondo comma dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1973, numero 628, è abrogato |
Art. 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio 1973, per L. 700 milioni si farà fronte mediante riduzione della autorizzazione per lo [...] |
§ 46.4.18 - Legge 22 dicembre 1973, n. 926.
Adeguamento dell'indennità per servizio di istituto a favore del sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo forestale dello Stato.
(G.U. 18 gennaio 1974, n. 17)
L'indennità mensile di istituto di cui all'art. 2 della
Il secondo comma dell'art. 8 della
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio 1973, per L. 700 milioni si farà fronte mediante riduzione della autorizzazione per lo stesso anno, concessa dall'art. 15, secondo comma della
All'onere netto relativo all'anno finanziario 1974, valutato in L. 1.400.000.000 si provvederà mediante riduzione dei capitoli n. 1553 (milioni 350), n. 1747 (milioni 700) e n. 5701 (milioni 350) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il medesimo anno finanziario.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.