§ 46.4.18 - Legge 22 dicembre 1973, n. 926.
Adeguamento dell'indennità per servizio di istituto a favore del sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo forestale dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.4 corpo forestale dello Stato
Data:22/12/1973
Numero:926


Sommario
Art. 1.      L'indennità mensile di istituto di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967, e alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 e successive modificazioni, è dovuta, ai [...]
Art. 2.      Il secondo comma dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1973, numero 628, è abrogato
Art. 3.      Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio 1973, per L. 700 milioni si farà fronte mediante riduzione della autorizzazione per lo [...]


§ 46.4.18 - Legge 22 dicembre 1973, n. 926.

Adeguamento dell'indennità per servizio di istituto a favore del sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo forestale dello Stato.

(G.U. 18 gennaio 1974, n. 17)

 

 

     Art. 1.

     L'indennità mensile di istituto di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967, e alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 e successive modificazioni, è dovuta, ai sensi della legge 4 maggio 1951, numero 538, ai sottufficiali, alle guardie scelte ed alle guardie del Corpo forestale dello Stato nella stessa misura, con le stesse modalità di concessione e con la stessa decorrenza stabilite per i corrispondenti gradi degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

 

          Art. 2.

     Il secondo comma dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1973, numero 628, è abrogato.

 

          Art. 3.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio 1973, per L. 700 milioni si farà fronte mediante riduzione della autorizzazione per lo stesso anno, concessa dall'art. 15, secondo comma della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, di cui al capitolo n. 5621 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1973.

     All'onere netto relativo all'anno finanziario 1974, valutato in L. 1.400.000.000 si provvederà mediante riduzione dei capitoli n. 1553 (milioni 350), n. 1747 (milioni 700) e n. 5701 (milioni 350) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il medesimo anno finanziario.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.