§ 46.9.89 - Legge 22 dicembre 1969, n. 965.
Norme sull'indennità di alloggio dovuta al personale delle forze di polizia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:22/12/1969
Numero:965


Sommario
Art. 1.      L'indennità di alloggio, dovuta al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo [...]
Art. 2.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato per l'anno finanziario 1970 in lire 10.000 milioni, si provvede mediante riduzione dello [...]


§ 46.9.89 - Legge 22 dicembre 1969, n. 965. [1]

Norme sull'indennità di alloggio dovuta al personale delle forze di polizia.

(G.U. 30 dicembre 1969, n. 327)

 

 

     Art. 1.

     L'indennità di alloggio, dovuta al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, è fissata, a decorrere dal 1° gennaio 1971, nelle misure mensili di lire 30.000 e di lire 10.000, rispettivamente, per il personale coniugato e celibe, ferme restando, per l'attribuzione dell'indennità stessa, le modalità e condizioni previste dalle vigenti disposizioni e con l'applicazione, in tutti i casi, del terzo comma dell'art.1 della legge 28 luglio 1961, n. 839.

     Per l'anno finanziario 1970 gli importi dell'indennità sono stabiliti in lire 20.000 per il personale coniugato ed in lire 10.000 per quello celibe.

     (Omissis) [2].

     Rimangono fermi, per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge ne beneficiano, gli importi eventualmente superiori.

 

          Art. 2.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato per l'anno finanziario 1970 in lire 10.000 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno predetto.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2]  Comma abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.