Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 11/04/1967 |
Numero: | 233 |
Sommario |
Art. 1. L'indennità giornaliera di marcia prevista dal regolamento per le indennità eventuali dell'Esercito, approvato con regio decreto 19 aprile 1907, n. 201, e successive [...] |
Art. 2. Alle mense ufficiali e sottufficiali costituite presso i reparti della Marina militare e dell'Aeronautica militare durante la permanenza ai campi nei periodi in cui tali [...] |
Art. 3. All'onere annuo di lire 10.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede a carico degli stanziamenti dei capitoli n. 1538 (lire 4 milioni), n. [...] |
§ 46.8.338 - Legge 11 aprile 1967, n. 233. [1]
Estensione dell'indennità di marcia al personale della marina con destinazione a terra e degli assegni vitto a talune mense della Marina militare e dell'Aeronautica militare.
(G.U. 2 maggio 1967, n. 110)
L'indennità giornaliera di marcia prevista dal regolamento per le indennità eventuali dell'Esercito, approvato con
a) militari di qualsiasi grado che si recano fuori dell'ordinaria residenza per prendere parte ad esercitazioni collettive;
b) reparti che si trasferiscono da una ad altra residenza per ragioni di servizio collettivo o di carattere prettamente militare;
c) drappelli impiegati nella sistemazione dei campi di tiro, quando obbligati a pernottare fuori della sede;
d) reparti in viaggio collettivo che debbono pernottare fuori della sede.
Alle mense ufficiali e sottufficiali costituite presso i reparti della Marina militare e dell'Aeronautica militare durante la permanenza ai campi nei periodi in cui tali reparti compiono a terra manovre d'istruzione o esercitazioni collettive è esteso il trattamento vitto previsto dall'art. 3, lettera a), del
All'onere annuo di lire 10.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede a carico degli stanziamenti dei capitoli n. 1538 (lire 4 milioni), n. 2321 (lire 2 milioni) e n. 2341 (lire 4 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del