§ 46.3.36 - Legge 9 ottobre 1951, n. 1134.
Aumento della indennità per il personale addetto al servizio di polizia di frontiera.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:09/10/1951
Numero:1134


Sommario
Art. 1.      Ai funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza, agli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri ed ai pari grado del Corpo delle [...]
Art. 2.      L'indennità prevista nel primo comma del precedente articolo, da attribuire con decreto del Ministro per l'interno è cumulabile con tutte le altre indennità, ove [...]
Art. 3.      Le indennità mensili previste dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 451, per gli ufficiali e sottufficiali e militari di truppa della guardia di [...]
Art. 4.      L'ultimo comma dell'art. 11 del regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, nonchè l'art. 1 del regio decreto 8 maggio 1927, n. 762, e successive modificazioni, sono [...]
Art. 5.      Alla spesa derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1951-52, con lo stanziamento inscritto al capitolo 74 [...]


§ 46.3.36 - Legge 9 ottobre 1951, n. 1134. [1]

Aumento della indennità per il personale addetto al servizio di polizia di frontiera.

(G.U. 8 novembre 1951, n. 257)

 

 

     Art. 1.

     Ai funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza, agli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri ed ai pari grado del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che prestano servizio di polizia di frontiera lungo la linea di frontiera terrestre, è attribuita la seguente indennità mensile:

 

funzionari di pubblica sicurezza

L.

3600

ufficiali

"

3600

impiegati

"

1800

sottufficiali

"

1500

graduati e militari

"

1100

 

     Qualora trattisi di località particolarmente disagiate, da stabilirsi con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro, la indennità suddetta potrà essere aumentata di un terzo.

 

          Art. 2.

     L'indennità prevista nel primo comma del precedente articolo, da attribuire con decreto del Ministro per l'interno è cumulabile con tutte le altre indennità, ove sussistano i presupposti per la loro concessione, nonchè con quella di missione, quando quest'ultima sia dovuta per servizi fuori sede effettuati nell'àmbito delle circoscrizioni di frontiera per le quali è riconosciuto il diritto alla indennità di cui alla presente legge. L'indennità medesima non compete nei casi di assenza dal servizio per qualsiasi motivo e non è computabile agli effetti della pensione.

 

          Art. 3.

     Le indennità mensili previste dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 451, per gli ufficiali e sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza che prestano servizio nei reparti della frontiera di terra o che appartengono al contingente del ramo mare del Corpo sono stabilite nella seguente misura:

 

ufficiali

L.

3600

sottufficiali

"

1500

militari di truppa

"

1100

 

     Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 451.

 

          Art. 4.

     L'ultimo comma dell'art. 11 del regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, nonchè l'art. 1 del regio decreto 8 maggio 1927, n. 762, e successive modificazioni, sono abrogati.

 

          Art. 5.

     Alla spesa derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1951-52, con lo stanziamento inscritto al capitolo 74 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio predetto.

     Alla copertura del maggiore onere derivante dall'applicazione dell'art. 3 della presente legge, valutato in lire 55 milioni annue, si farà fronte per l'esercizio finanziario 1951-52, con lo stanziamento inscritto al capitolo 65 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio predetto.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.