Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.10 polizia penitenziaria e agenti di custodia |
Data: | 17/10/1967 |
Numero: | 965 |
Sommario |
Art. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1967, la speciale indennità dovuta agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia destinati a prestare servizio nei manicomi giudiziari, [...] |
Art. 2. All'onere di lire 29.700.000 derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1160 dello stato di [...] |
§ 46.10.28 - Legge 17 ottobre 1967, n. 965. [1]
Rivalutazione della speciale indennità istituita con l'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia in servizio nei manicomi giudiziari, nelle case di cura e di custodia e nelle case per minorati fisici e psichici.
(G.U. 31 ottobre 1967, n. 273)
A decorrere dal 1° gennaio 1967, la speciale indennità dovuta agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia destinati a prestare servizio nei manicomi giudiziari, nelle case di cura e di custodia e nelle case per minorati fisici e psichici è fissata in lire 100 giornaliere [2].
All'onere di lire 29.700.000 derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1160 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 1 del
[2] Per la soppressione dell'indennità di cui al presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 1973, vedi l'art. 2 e la Tabella 2, n. 28) della