Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.12 presidenza della Repubblica |
Data: | 20/10/1960 |
Numero: | 1255 |
Sommario |
Art. 1. Il soprassoldo giornaliero per servizi speciali, previsto dalla legge 9 novembre 1950, n. 977, favore degli ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri effettivi dello squadrone guardie [...] |
Art. 2. Alla copertura dell'onere annuo di lire 8 milioni e 700.000, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo [...] |
§ 80.12.4 - Legge 20 ottobre 1960, n. 1255.
Soprassoldo giornaliero per servizi speciali al personale dello squadrone guardie del Presidente della Repubblica.
(G.U. 8 novembre 1960, n. 273)
Il soprassoldo giornaliero per servizi speciali, previsto dalla
Tenente colonnello o maggiore comandante dello squadrone L. 500
Capitano L. 450
Tenente e sottotenente L. 400
Maresciallo L. 350
Brigadiere e vicebrigadiere L. 300
Appuntato e carabiniere L. 250
Alla copertura dell'onere annuo di lire 8 milioni e 700.000, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 142 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1960-61.
Per gli esercizi successivi non si farà luogo ad apposita assegnazione di fondi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.