§ 80.12.4 - Legge 20 ottobre 1960, n. 1255.
Soprassoldo giornaliero per servizi speciali al personale dello squadrone guardie del Presidente della Repubblica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.12 presidenza della Repubblica
Data:20/10/1960
Numero:1255


Sommario
Art. 1.      Il soprassoldo giornaliero per servizi speciali, previsto dalla legge 9 novembre 1950, n. 977, favore degli ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri effettivi dello squadrone guardie [...]
Art. 2.      Alla copertura dell'onere annuo di lire 8 milioni e 700.000, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo [...]


§ 80.12.4 - Legge 20 ottobre 1960, n. 1255.

Soprassoldo giornaliero per servizi speciali al personale dello squadrone guardie del Presidente della Repubblica.

(G.U. 8 novembre 1960, n. 273)

 

     Art. 1.

     Il soprassoldo giornaliero per servizi speciali, previsto dalla legge 9 novembre 1950, n. 977, favore degli ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri effettivi dello squadrone guardie del Presidente della Repubblica, è fissato nelle seguenti misure:

     Tenente colonnello o maggiore comandante dello squadrone L. 500

     Capitano L. 450

     Tenente e sottotenente L. 400

     Maresciallo L. 350

     Brigadiere e vicebrigadiere L. 300

     Appuntato e carabiniere L. 250

 

          Art. 2.

     Alla copertura dell'onere annuo di lire 8 milioni e 700.000, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 142 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1960-61.

     Per gli esercizi successivi non si farà luogo ad apposita assegnazione di fondi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.