Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.10 polizia penitenziaria e agenti di custodia |
Data: | 21/10/1950 |
Numero: | 1073 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è modificato come segue (Omissis) |
Art. 2. Al maggiore onere finanziario, derivante dall'attuazione della presente legge, si farà fronte coi fondi già stanziati sul capitolo 59 del bilancio del Ministero di [...] |
§ 46.10.9 - Legge 21 ottobre 1950, n. 1073. [1]
Aumento ed estensione della indennità di disagiata residenza agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.
(G.U. 12 gennaio 1951, n. 9)
L'art. 14 del
Al maggiore onere finanziario, derivante dall'attuazione della presente legge, si farà fronte coi fondi già stanziati sul capitolo 59 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia e sui capitoli corrispondenti per i futuri esercizi finanziari.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
[1] Abrogata dall'art. 24 del