§ 46.10.9 - Legge 21 ottobre 1950, n. 1073.
Aumento ed estensione della indennità di disagiata residenza agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.10 polizia penitenziaria e agenti di custodia
Data:21/10/1950
Numero:1073


Sommario
Art. 1.      L'art. 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è modificato come segue (Omissis)
Art. 2.      Al maggiore onere finanziario, derivante dall'attuazione della presente legge, si farà fronte coi fondi già stanziati sul capitolo 59 del bilancio del Ministero di [...]


§ 46.10.9 - Legge 21 ottobre 1950, n. 1073. [1]

Aumento ed estensione della indennità di disagiata residenza agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.

(G.U. 12 gennaio 1951, n. 9)

 

 

     Art. 1.

     L'art. 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è modificato come segue (Omissis).

 

          Art. 2.

     Al maggiore onere finanziario, derivante dall'attuazione della presente legge, si farà fronte coi fondi già stanziati sul capitolo 59 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia e sui capitoli corrispondenti per i futuri esercizi finanziari.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.