§ 86.4.49 – L. 28 marzo 1968, n. 416.
Indennità di rischio da radiazione per i tecnici di radiologia medica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.4 personale
Data:28/03/1968
Numero:416


Sommario
Art. 1.      A favore dei tecnici di radiologia medica che alle dipendenze o per conto di qualsiasi amministrazione pubblica o privata esplichino detta mansione, è istituita una [...]
Art. 2.      All'onere di lire 119.160.000 a carico del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1968 e per gli anni successivi verrà fatto fronte con riduzione di lire 82.080.000 [...]
Art. 3.      Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1968


§ 86.4.49 – L. 28 marzo 1968, n. 416.

Indennità di rischio da radiazione per i tecnici di radiologia medica.

(G.U. 18 aprile 1968, n. 99).

 

     Art. 1.

     A favore dei tecnici di radiologia medica che alle dipendenze o per conto di qualsiasi amministrazione pubblica o privata esplichino detta mansione, è istituita una indennità di "rischio da radiazione" nella misura unica mensile di lire 30.000 [1].

     Tale indennità, per i tecnici radiologi dipendenti da amministrazioni dello Stato, non è cumulabile con altre eventualmente fruite a titolo di lavoro nocivo e rischioso o per profilassi.

 

          Art. 2.

     All'onere di lire 119.160.000 a carico del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1968 e per gli anni successivi verrà fatto fronte con riduzione di lire 82.080.000 del capitolo n. 2360 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione; di lire 34.920.000 del capitolo n. 1606 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa; di lire 2.160.000 del capitolo n. 1309 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1968 e capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

     All'onere di lire 9.000.000 a carico dell'Azienda autonoma per le ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1968 e per gli anni successivi verrà fatto fronte con riduzione di pari importo del capitolo n. 101 dello stato di previsione della spesa stessa e capitolo corrispondente per gli anni successivi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1968.


[1] L’indennità di cui al presente comma è stata aumentata a L.200.000 dall'art. 1 della L. 27 ottobre 1988, n. 460, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1988 e ora abolita dall'art. 8 della L. 24 dicembre 1993, n. 537, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1995.