Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.4 personale |
Data: | 28/03/1968 |
Numero: | 416 |
Sommario |
Art. 1. A favore dei tecnici di radiologia medica che alle dipendenze o per conto di qualsiasi amministrazione pubblica o privata esplichino detta mansione, è istituita una [...] |
Art. 2. All'onere di lire 119.160.000 a carico del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1968 e per gli anni successivi verrà fatto fronte con riduzione di lire 82.080.000 [...] |
Art. 3. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1968 |
§ 86.4.49 – L. 28 marzo 1968, n. 416.
Indennità di rischio da radiazione per i tecnici di radiologia medica.
(G.U. 18 aprile 1968, n. 99).
A favore dei tecnici di radiologia medica che alle dipendenze o per conto di qualsiasi amministrazione pubblica o privata esplichino detta mansione, è istituita una indennità di "rischio da radiazione" nella misura unica mensile di lire 30.000 [1].
Tale indennità, per i tecnici radiologi dipendenti da amministrazioni dello Stato, non è cumulabile con altre eventualmente fruite a titolo di lavoro nocivo e rischioso o per profilassi.
All'onere di lire 119.160.000 a carico del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1968 e per gli anni successivi verrà fatto fronte con riduzione di lire 82.080.000 del capitolo n. 2360 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione; di lire 34.920.000 del capitolo n. 1606 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa; di lire 2.160.000 del capitolo n. 1309 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1968 e capitoli corrispondenti per gli anni successivi.
All'onere di lire 9.000.000 a carico dell'Azienda autonoma per le ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1968 e per gli anni successivi verrà fatto fronte con riduzione di pari importo del capitolo n. 101 dello stato di previsione della spesa stessa e capitolo corrispondente per gli anni successivi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1968.
[1] L’indennità di cui al presente comma è stata aumentata a L.200.000 dall'art. 1 della