§ 46.8.392 - Legge 5 maggio 1976, n. 187.
Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze armate.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:05/05/1976
Numero:187


Sommario
Artt. 1. – 16.  [2].
Art. 17.  Effetti pensionistici.
Art. 18.  Determinazione dell'entità massima del personale destinatario delle norme contenute nel titolo I della presente legge.
Art. 19.      Entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro per la difesa trasmetterà al Parlamento le tabelle relative alla effettiva retribuzione delle indennità previste nel titolo [...]
Art. 20.  Promozione o conferimento di qualifica alla vigilia del limite di età, del decesso o della infermità.
Art. 21.  Attribuzione dei parametri di stipendio.
Art. 22.  Collocamento nella posizione di "a disposizione".
Art. 23.  Detrazioni di anzianità di servizio.
Art. 24.  Concessione di biglietti ferroviari gratuiti.
Art. 25.  Corresponsione del soldo durante taluni tipi di licenza.
Art. 26.  Trattamento durante l'aspettativa.
Art. 27.  Trattamento economico durante la licenza di convalescenza.
Art. 28.  Decorrenza dei provvedimenti.
Art. 29.  Norme abrogate.
Art. 30.  Oneri finanziari.
Art. 31.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 46.8.392 - Legge 5 maggio 1976, n. 187. [1]

Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze armate.

(G.U. 10 maggio 1976, n. 122)

 

Titolo I

INDENNITA' DI IMPIEGO OPERATIVO, DI IMBARCO, DI AERONAVIGAZIONE E DI VOLO E PER ALTRE PARTICOLARI CONDIZIONI DI IMPIEGO

 

     Artt. 1. – 16. [2].

 

          Art. 17. Effetti pensionistici.

     Le disposizioni dell'art. 59 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernenti il personale del ruolo naviganti dell'Aeronautica, sono estese al personale di cui al secondo comma del precedente art. 4. Le disposizioni dell'art. 60 del predetto testo unico, relative al computo dell'indennità di aeronavigazione per i paracadutisti, sono estese al personale dell'Aeronautica di cui al quarto e quinto comma del predetto art. 4.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica il servizio prestato nelle condizioni di impiego di cui ai precedenti articoli 2 e 6, con percezione delle relative indennità, è computato con l'aumento di un quinto. Per lo stesso personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono altresì considerati validi ai fini dell'attribuzione del predetto beneficio anche i periodi già computati per l'attribuzione dell'indennità e dei relativi aumenti triennali di cui all'art. 10 della legge 27 maggio 1970, n. 365, e alla tabella VIII annessa alla legge predetta. L'aumento non è cumulabile con quello previsto dall'art. 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

 

          Art. 18. Determinazione dell'entità massima del personale destinatario delle norme contenute nel titolo I della presente legge.

     Con decreto del Ministro per la difesa, su proposta del capo di stato maggiore della difesa, sono annualmente determinati, in relazione alle prevedibili esigenze di ciascuna forza armata, i contingenti massimi del personale destinatario delle norme di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, esclusi i reparti incursori e subacquei, 9 primo comma, 12, escluso il settimo comma, e 15.

     Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per la difesa, in riferimento all'attuazione dei programmi di ristrutturazione delle Forze armate, trasmetterà al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, nonchè sui criteri ed i contenuti della revisione del sistema di indennità di cui al titolo I.

 

          Art. 19.

     Entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro per la difesa trasmetterà al Parlamento le tabelle relative alla effettiva retribuzione delle indennità previste nel titolo I della presente legge, inviando anche i relativi sviluppi di anzianità.

     Entro il suddetto termine, per la prima volta, e poi successivamente ogni anno, il Ministro per la difesa trasmetterà al Parlamento il decreto previsto all'art. 18, con il quale saranno stati determinati i contingenti massimi del personale destinatario delle norme contenute nel Titolo I della presente legge.

 

Titolo II

STATO GIURIDICO, AVANZAMENTO E STIPENDI

 

          Art. 20. Promozione o conferimento di qualifica alla vigilia del limite di età, del decesso o della infermità.

     Sono soppressi il secondo periodo del primo comma dell'art. 1, il secondo comma dell'art. 12, il secondo comma dell'art. 13 e l'art. 18 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. I benefici di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, si applicano anche agli ufficiali collocati nella posizione di "a disposizione " ai sensi dell'art. 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, dell'art. 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, dell'art. 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, non promossi nella predetta posizione di "a disposizione". E' data facoltà ai generali e colonnelli e gradi corrispondenti collocati nella posizione di "a disposizione" e non promossi nella stessa posizione di optare tra l'applicazione della legge 22 luglio 1971, n. 536, e il trattamento di cui all'art. 13 della predetta legge 10 dicembre 1973, n. 804. I benefici di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, sono altresì estesi agli ufficiali che, valutati nel servizio permanente effettivo, si trovino in aspettativa per riduzione di quadri, prevista dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e siano raggiunti dai limiti di età o siano divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o siano deceduti ovvero cessino dal servizio permanente allo scadere dei due anni della stessa aspettativa.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i benefici di cui agli articoli 2 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, si applicano anche per il conseguimento della qualifica di aiutante o scelto dei marescialli maggiori e gradi corrispondenti in servizio permanente appartenenti al ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, al ruolo unico delle altre armi e dei servizi dell'Esercito, al ruolo normale della Marina, ai ruoli ordinari dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza.

     I benefici previsti agli articoli 1, 2 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, si applicano, con le stesse modalità, a favore degli ufficiali e sottufficiali i quali, divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o deceduti per ferite, lesioni o infermità provenienti da causa di servizio o riportate od aggravate per causa di servizio di guerra, cessano dal servizio nell'anno in cui, pur avendo maturata l'anzianità necessaria per essere compresi nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento, ne sarebbero stati esclusi per non avere raggiunto le condizioni di scrutinio, volute dalla legge di avanzamento, per motivi di salute dipendenti da causa di servizio.

     Gli ufficiali promossi in applicazione della legge 22 luglio 1971, n. 536, non sono computati nel numero stabilito dall'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

 

          Art. 21. Attribuzione dei parametri di stipendio.

     A modifica del primo comma dell'art. 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e della tabella 1 allegata alla legge 27 ottobre 1973, n. 628, ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti in servizio all'entrata in vigore della presente legge e agli ufficiali che pervengono a tali gradi successivamente lo stipendio del parametro 500 e la connessa classe di assegno perequativo sono attribuiti, anzichè dal 1° gennaio dell'anno al quale si riferisce la prima valutazione, al compimento di due anni di anzianità nel grado. Dal compimento della predetta anzianità di grado decorrono i periodi stabiliti per l'attribuzione dei successivi parametri di stipendio e delle successive classi dell'assegno perequativo.

     Ai fini dell'applicazione del comma precedente, per i tenenti colonnelli e gradi corrispondenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si computa anche l'anzianità di grado maturata anteriormente alla predetta data. I conseguenti benefici economici decorrono dal 1° gennaio 1976.

     Ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti in servizio all'entrata in vigore della presente legge che alla data del 1° gennaio 1976 abbiano compiuto 20 anni di servizio effettivo successivi alla nomina o promozione al grado di tenente o corrispondente ma non ancora due anni di anzianità di grado, lo stipendio del parametro 500 e la connessa classe di assegno perequativo sono attribuiti dal 1° gennaio 1976 e da tale data decorrono i periodi stabiliti per l'attribuzione dei successivi parametri di stipendio e delle successive classi di assegno perequativo. Se la predetta anzianità di servizio è stata o viene compiuta dopo il 1° gennaio 1976, lo stipendio del parametro 500 e la connessa classe di assegno perequativo sono attribuiti alla data di compimento dell'anzianità stessa.

     Agli ufficiali che successivamente all'entrata in vigore della presente legge pervengono al grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti dopo aver compiuto venti anni di servizio effettivo successivi alla nomina o promozione al grado di tenente o corrispondente, lo stipendio del parametro 500 e la connessa classe di assegno perequativo sono attribuiti all'atto della promozione e dalla promozione decorrono i periodi stabiliti per l'attribuzione dei successivi parametri di stipendio e delle successive classi di assegno perequativo.

 

          Art. 22. Collocamento nella posizione di "a disposizione".

     All'art. 16 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti (Omissis).

     Le vacanze eventualmente risultanti dall'applicazione per gli anni 1974 e successivi del secondo e terzo comma dell'art. 16 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, quale risulta modificato dal presente articolo, sono colmate con promozioni aventi comunque decorrenza non anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, previo riassorbimento delle eventuali eccedenze esistenti nel grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti dei rispettivi ruoli, ivi comprese le eccedenze per le quali è stabilito il riassorbimento con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate alle lettere a) e d) del primo comma dell'art. 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 ed alle lettere a) e c) del primo comma dell'art. 33 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366.

 

          Art. 23. Detrazioni di anzianità di servizio.

     Le detrazioni dell'anzianità di servizio ai fini degli aumenti biennali di stipendio, previste dall'art. 1 della legge 26 ottobre 1949, n. 915, e dall'articolo 4 della legge 7 ottobre 1957, n. 969, sono modificate per gli ufficiali dell'Esercito e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e rese uguali a quelle indicate nei predetti articoli per i corrispondenti gradi degli ufficiali della Marina, fermo restando quanto disposto dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

     La detrazione dell'anzianità di servizio ai fini degli aumenti biennali di stipendio, di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è così modificata per i sottufficiali dei seguenti gradi:

     sergenti maggiori o secondi capi: anni zero;

     marescialli maggiori e gradi corrispondenti ai quali sia conferita la qualifica di aiutante o scelto: anni 14.

 

Titolo III

BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DEI MILITARI DI TRUPPA DELL'ESERCIZIO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA

 

          Art. 24. Concessione di biglietti ferroviari gratuiti.

     Per i graduati e militari di truppa di leva che si recano in licenza breve è posto a carico dell'amministrazione il pagamento del prezzo di trasporto dalla sede di servizio al luogo di residenza e viceversa, per una sola volta nel corso della ferma, se dell'Esercito e dell'Aeronautica, per una sola volta nel primo anno di ferma e una seconda volta nel periodo successivo, se della Marina.

 

          Art. 25. Corresponsione del soldo durante taluni tipi di licenza.

     Ai graduati ed ai militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ed agli allievi carabinieri è dovuta, durante i giorni di licenza ordinaria e di quella per gravi motivi di famiglia, la paga giornaliera ordinaria. Per il personale della Marina è corrisposta la paga spettante a terra.

 

Titolo IV

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO NEI CASI DI ASSENZA DAL SERVIZIO PER INFERMITA' NON DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO

 

          Art. 26. Trattamento durante l'aspettativa.

     Durante l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, ai vicebrigadieri ed ai militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei predetti Corpi di polizia nonchè ai cappellani militari in servizio permanente competono, salvo quanto previsto al precedente art. 16, lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per i primi dodici mesi e ridotti alla metà per i successivi sei mesi, fermi restando il diritto agli interi assegni per carichi di famiglia e la durata dei successivi periodi, durante i quali nessun assegno è dovuto.

     Agli effetti del trattamento previsto dal precedente comma, due periodi di aspettativa per infermità si sommano quando tra essi non intercorre un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

     Il tempo trascorso in aspettativa per infermità non comporta alcuna detrazione di anzianità ed è computato per intero ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, delle classi e dei livelli dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

     Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento ed ai sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824, limitatamente ai periodi massimi di assenza dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio, previsti dalle norme vigenti per le singole categorie di personale.

 

          Art. 27. Trattamento economico durante la licenza di convalescenza.

     La licenza di convalescenza per infermità non dipendente da causa di servizio per il personale indicato al precedente art. 26 non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di due mesi. Durante l'indicato periodo al predetto personale competono, salvo quanto previsto al precedente art. 16, lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per il primo mese, ridotti a quattro quinti per il secondo mese. Per il personale di cui all'ultimo comma del precedente art. 26, il suddetto periodo di due mesi non è computato ai fini della durata dei periodi massimi consentiti di assenza dal servizio.

     Ai sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia nonchè ai graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei predetti Corpi di polizia in ferma volontaria o in rafferma, durante la licenza di convalescenza per infermità non dipendente da causa di servizio competono, salvo quanto previsto dal precedente art. 16, lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per il primo mese e ridotti a quattro quinti per il secondo mese, fermo il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni per il restante periodo dalle stesse consentito. Qualora il medesimo personale abbia almeno sei anni di servizio militare, il periodo di corresponsione dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo in misura intera, salvo quanto previsto al precedente art. 16, è elevato a sei mesi; per il restante periodo lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo, salvo quanto previsto al precedente art. 16, sono ridotti a tre quinti.

     Il personale di cui al primo comma del precedente art. 26 in licenza di convalescenza può, a domanda, essere collocato in aspettativa per infermità anche prima della scadenza della licenza stessa.

 

Titolo V

NORME FINALI

 

          Art. 28. Decorrenza dei provvedimenti.

     Le misure delle indennità e dei compensi previsti dagli articoli da 1 a 14 del titolo I decorrono dal 1° dicembre 1975.

     I benefici economici derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli 22 e 23 decorrono dal 1° gennaio 1976.

     I benefici giuridici ed economici derivanti dall'applicazione delle norme di cui al titolo IV decorrono dal 1° gennaio 1976.

 

          Art. 29. Norme abrogate.

     Le indennità, gli assegni, i compensi ed i soprassoldi previsti agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 ed alle tabelle annesse alla legge 27 maggio 1970, n. 365, sono sostituiti con le corrispondenti indennità e compensi di cui al titolo I.

     Gli assegni di cui alla colonna 4 delle tabelle A e B annesse al regolamento approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni, sono soppressi.

     A decorrere dal 1° dicembre 1975, sono abrogati il primo comma dell'art. 6 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, il terzo e quarto comma dell'articolo 11 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, nonchè il settimo alinea del primo comma dell'art. 3 e il nono alinea dell'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

     E' abrogata altresì ogni altra disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile.

 

          Art. 30. Oneri finanziari.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1976, valutato in lire 88.536 milioni, si farà fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli dello stato di previsione del predetto anno:

     milioni 84.000, capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro;

     milioni 4.536, capitolo 4002 dello stato di previsione del Ministero della difesa.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 31.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Tabella I - Indennità mensile d'impiego operativo di base [3].

 

Fasce di gradi

Misure

N.

Gradi

 

 

 

Lire

I

Generali, ufficiali superiori, primi capitani e gradi corrispondenti

135.000

II

Ufficiali inferiori, aiutanti di battaglia e marescialli e gradi corrispondenti

125.000

III

Sergenti maggiori con almeno 14 anni di servizio militare e gradi corrispondenti

110.000

IV

Sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio militare e sergenti con almeno 4 anni di servizio militare o gradi corrispondenti

105.000

V

Sergenti con meno di 4 anni di servizio militare e gradi corrispondenti

80.000

 

     Note:

     a) Le misure mensili sono aumentate del 10% dopo il compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio militare comunque prestato e del 20% dopo il compimento del quarto sessennio, anche se trattasi di servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Ai tenenti colonnelli ed ai maggiori e gradi corrispondenti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano un'anzianità di servizio militare di almeno 12 anni e inferiore ai 18 anni e che abbiano maturato 12 o più anni dei servizi indicati nelle note di cui alla tabella VIII annessa alla legge 27 maggio 1970, n. 365, anticipato, in via transitoria, il terzo aumento sessennale per anzianità di servizio militare, ferma restando la decorrenza dell'aumento successivo.

     b) Per il personale che, anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 primo, secondo e terzo comma e 6 della presente legge, ovvero nelle condizioni gi considerate ai fini dell'attribuzione dell'indennità e dei relativi aumenti triennali di cui alla tabella VIII, annessa alla legge 27 maggio 1970, n. 365, le misure di cui alla presente tabella, comprensive degli aumenti previsti alla precedente lettera a), sono maggiorate, per ciascuno dei primi quattro trienni dei predetti servizi complessivamente considerati, di una aliquota pari al 25% dei corrispondenti aumenti sessennali:

     dell'indennità di imbarco, di cui al primo comma dell'art. 3 della presente legge, per i servizi di imbarco di cui allo stesso articolo;

     dell'indennità di impiego operativo di cui al primo comma dell'articolo 2 della presente legge, per i restanti servizi indicati nella presente nota.

     Ai fini del computo delle maggiorazioni di cui alla presente nota, i periodi di tempo eccedenti il triennio per ciascun servizio distintamente prestato sono fra loro cumulati, fermo restando il limite massimo complessivo dei quattro trienni e riferendo l'aliquota di maggiorazione al servizio la cui frazione di triennio risulti di maggior durata.

     c) Per il personale celibe o vedovo, senza carico di famiglia, le misure risultanti dall'applicazione della presente tabella sono ridotte di un importo pari al 10% dei valori iniziali previsti dalla tabella stessa. Gli importi delle riduzioni derivanti per le singole fasce di gradi dall'applicazione di tale limitazione sono detratti, per il personale celibe o vedovo, senza carico di famiglia, di grado e anzianità corrispondente, dalle misure delle indennità spettanti ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 primo e terzo comma e 6 della presente legge.

 

     Tabella II - Indennità mensile di aeronavigazione.

 

Fasce di gradi

Definizione percentuale delle misure iniziali della indennità rispetto al valore iniziale dell'indennità mensile di impiego operativo di base stabilita per la fascia I della tabella I della presente legge

 

 

1

2

3

4

N.

Gradi

Aviogetti

Velivoli ad elica plurimotori da combattimento o da trasporto a grande e medio raggio ed elicotteri ed altri velivoli con armamento di guerra

Altri velivoli ed elicotteri

Ufficiali osservatori

I

Ufficiali, aiutanti di battaglia, marescialli e sergenti maggiori con almeno 14 anni di servizio militare e gradi corrispondenti

250

190

160

130

II

Sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio militare e sergenti e gradi corrispondenti

230

170

140

---

 

     Nota:

     a) Il tipo d'aeromobile sul quale ciascun ufficiale o sottufficiale effettua la normale attività di volo indicato semestralmente con determinazione degli stati maggiori.

     b) Le misure mensili risultanti dalla presente tabella sono aumentate del 12,50 per cento al compimento di ciascuno dei primi quattro sessenni di effettivo servizio aeronavigante.

     c) L'indennità di aeronavigazione non cumulabile con l'indennità di rischio prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni, con effetto dal 1° gennaio 1973.

 

     Tabella III - Indennità mensile di volo.

 

Face di gradi

Definizione percentuale delle misure iniziali della indennità rispetto al valore iniziale della indennità mensile d'impiego operativo di base stabilita per la fascia I della tabella I della presente legge

 

 

Equipaggi fissi di volo

Sperimentatori in volo

N.

Gradi

1

2

I

Ufficiali, aiutanti di battaglia, marescialli e sergenti maggiori con almeno 14 anni di servizio militare e gradi corrispondenti

130

150

II

Sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio militare, sergenti e gradi corrispondenti

110

130

 

     Nota:

     Le misure mensili risultanti dalla presnte tabella sono aumentate del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio militare comunque prestato e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio, anche se trattasi di servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Ai tenenti colonnelli ed ai maggiori e gradi corrispondenti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano un'anzianità di servizio militare di almeno 12 anni e inferiore ai 18 anni e che abbiano maturato 12 o più anni dei servizi indicati alle note di cui alla tabella VIII annessa alla legge 27 maggio 1970, n. 365, anticipato, in via transitoria, il terzo aumento sessennale per anzianità di servizio militare, ferma restando la decorrenza dell'aumento successivo.

 

     Tabella IV - Indennità mensile per il controllo dello spazio aereo [4].

 

Grado di abilitazione

Definizione percentuale delle misure iniziali della indennità rispetto al valore iniziale dell'indennità mensile d'impiego operativo di base stabilita per la fascia I della tabella I della presente legge

I

125

II

140

III

175

 

     Nota:

     Le misure mensili risultanti dalla presente tabella sono aumentate del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio comunque prestato e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio, anche se trattasi di servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

 

     Tabella V - Indennità supplementari per particolari servizi disimpegnati dalle unità navali.

 

Fasce di gradi

Definizione percentuale delle misure mensili dell'indennità rispetto al valore iniziale dell'indennità mensile di impiego operativo di base stabilita per la fascia I della tabella I della presente legge

N.

Gradi

Dragaggio su mine cariche e trasporto combustibili e munizioni

Rifornimento idrico

Servizio idrografico

 

 

1

2

3

I

Ufficiali e sottufficiali, esclusi i sergenti con meno di 4 anni di servizio militare

26

13

36

II

Sergenti con meno di 4 anni di servizio militare

26

13

24

 

     Note:

     a) L'indennità per servizio di dragaggio su mine cariche e per trasporto combustibili e munizioni ed acqua è dovuta per le sole giornate di effettivo dragaggio su mine cariche e di effettivo trasporto, imbarco e sbarco di combustibili e munizioni ed acqua.

     b) L'indennità di cui alla colonna 3 della presente tabella è dovuta a tutto il personale imbarcato durante le campagne idrografiche, cablografiche e per il servizio dei fari, fanali e segnalazioni marittimi, limitatamente alle sole giornate di effettivo svolgimento di tali attività.

     c) Agli effetti della corresponsione dell'indennità di cui alla colonna 3 della presente tabella e dell'indennità di cui alle successive note d), e) e f), la campagna idrografica si inizia dal giorno in cui la nave arriva nel luogo dell'operazione ed ha termine il giorno in cui dal comando di bordo, con apposito ordine del giorno, sono dichiarati chiusi i lavori idrografici.

     d) Al personale del CEMM distaccato da bordo per lavori idrografici sulle imbarcazioni o a terra, in aumento alle indennità di cui alla colonna 3 della presente tabella, è corrisposta un'ulteriore indennità nelle seguenti misure mensili:

     capi delle 3 classi L. 12.000;

     secondi capi, sergenti, sottocapi e comuni L. 9.000.

     e) Le indennità per campagna idrografica e quella di cui alla precedente nota d) sono anche dovute al personale civile dell'Istituto idrografico della Marina militare imbarcato [5] .

     f) Ai graduati e militari di truppa, in relazione ai sottospecificati servizi disimpegnati dalle navi, sono dovute le seguenti indennità supplementari nelle misure mensili sottoindicate:

     servizio dragaggio su mine cariche e trasporto combustibili e munizioni L. 24.000;

     servizio di rifornimento idrico e servizio idrografico L. 12.000 [6] .

 

     Tabella VI - Indennità supplementari mensili per pronto intervento aereo, per piloti collaudatori-sperimentatori, per piloti istruttori di volo e di specialità.

 

Definizione percentuale delle misure delle indennità rispetto al valore iniziale dell'indennità mensile d'impiego operativo di base stabilita per la fascia I della tabella I della presente legge

Indennità

Definizione percentuale

Pronto intervento aereo

Piloti e operatori di sistema

53

 

Equipaggi fissi di volo

30

Piloti collaudatori-sperimentatori

110

Piloti istruttori di volo o di specialità

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[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, esclusi gli articoli 18 e 26, quest'ultimo limitatamente al personale delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare, nonchè 27, secondo comma.

[2] Articoli abrogati dall'art. 22 della L. 23 marzo 1983, n. 78.

[3] Tabella così modificata dall'art. 146 della L. 11 luglio 1980, n. 312, con decorrenza dal 1° gennaio 1980.

[4] Tabella così sostituita dall'art. 1 della L. 13 agosto 1979, n. 409.

[5] La misura fissa dell'indennità mensile prevista dalla presente lettera è aumentata del 50 per cento per effetto dell’art. 146 della L. 11 luglio 1980, n. 312, a decorrere dal 1° gennaio 1980.

[6] La misura fissa dell'indennità mensile prevista dalla presente lettera è aumentata del 50 per cento per effetto dell’art. 146 della L. 11 luglio 1980, n. 312, a decorrere dal 1° gennaio 1980