Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 05/05/1976 |
Numero: | 187 |
Sommario |
Artt. 1. – 16. [2]. |
Art. 17. Effetti pensionistici. |
Art. 18. Determinazione dell'entità massima del personale destinatario delle norme contenute nel titolo I della presente legge. |
Art. 19. Entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro per la difesa trasmetterà al Parlamento le tabelle relative alla effettiva retribuzione delle indennità previste nel titolo [...] |
Art. 20. Promozione o conferimento di qualifica alla vigilia del limite di età, del decesso o della infermità. |
Art. 21. Attribuzione dei parametri di stipendio. |
Art. 22. Collocamento nella posizione di "a disposizione". |
Art. 23. Detrazioni di anzianità di servizio. |
Art. 24. Concessione di biglietti ferroviari gratuiti. |
Art. 25. Corresponsione del soldo durante taluni tipi di licenza. |
Art. 26. Trattamento durante l'aspettativa. |
Art. 27. Trattamento economico durante la licenza di convalescenza. |
Art. 28. Decorrenza dei provvedimenti. |
Art. 29. Norme abrogate. |
Art. 30. Oneri finanziari. |
Art. 31. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 46.8.392 - Legge 5 maggio 1976, n. 187. [1]
Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze armate.
(G.U. 10 maggio 1976, n. 122)
Titolo I
INDENNITA' DI IMPIEGO OPERATIVO, DI IMBARCO, DI AERONAVIGAZIONE E DI VOLO E PER ALTRE PARTICOLARI CONDIZIONI DI IMPIEGO
Art. 17. Effetti pensionistici.
Le disposizioni dell'art. 59 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica il servizio prestato nelle condizioni di impiego di cui ai precedenti articoli 2 e 6, con percezione delle relative indennità, è computato con l'aumento di un quinto. Per lo stesso personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono altresì considerati validi ai fini dell'attribuzione del predetto beneficio anche i periodi già computati per l'attribuzione dell'indennità e dei relativi aumenti triennali di cui all'art. 10 della
Art. 18. Determinazione dell'entità massima del personale destinatario delle norme contenute nel titolo I della presente legge.
Con decreto del Ministro per la difesa, su proposta del capo di stato maggiore della difesa, sono annualmente determinati, in relazione alle prevedibili esigenze di ciascuna forza armata, i contingenti massimi del personale destinatario delle norme di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, esclusi i reparti incursori e subacquei, 9 primo comma, 12, escluso il settimo comma, e 15.
Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per la difesa, in riferimento all'attuazione dei programmi di ristrutturazione delle Forze armate, trasmetterà al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, nonchè sui criteri ed i contenuti della revisione del sistema di indennità di cui al titolo I.
Entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro per la difesa trasmetterà al Parlamento le tabelle relative alla effettiva retribuzione delle indennità previste nel titolo I della presente legge, inviando anche i relativi sviluppi di anzianità.
Entro il suddetto termine, per la prima volta, e poi successivamente ogni anno, il Ministro per la difesa trasmetterà al Parlamento il decreto previsto all'art. 18, con il quale saranno stati determinati i contingenti massimi del personale destinatario delle norme contenute nel Titolo I della presente legge.
Titolo II
STATO GIURIDICO, AVANZAMENTO E STIPENDI
Art. 20. Promozione o conferimento di qualifica alla vigilia del limite di età, del decesso o della infermità.
Sono soppressi il secondo periodo del primo comma dell'art. 1, il secondo comma dell'art. 12, il secondo comma dell'art. 13 e l'art. 18 della
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i benefici di cui agli articoli 2 e 3 della
I benefici previsti agli articoli 1, 2 e 3 della
Gli ufficiali promossi in applicazione della
Art. 21. Attribuzione dei parametri di stipendio.
A modifica del primo comma dell'art. 12 della
Ai fini dell'applicazione del comma precedente, per i tenenti colonnelli e gradi corrispondenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si computa anche l'anzianità di grado maturata anteriormente alla predetta data. I conseguenti benefici economici decorrono dal 1° gennaio 1976.
Ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti in servizio all'entrata in vigore della presente
Agli ufficiali che successivamente all'entrata in vigore della presente legge pervengono al grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti dopo aver compiuto venti anni di servizio effettivo successivi alla nomina o promozione al grado di tenente o corrispondente, lo stipendio del parametro 500 e la connessa classe di assegno perequativo sono attribuiti all'atto della promozione e dalla promozione decorrono i periodi stabiliti per l'attribuzione dei successivi parametri di stipendio e delle successive classi di assegno perequativo.
Art. 22. Collocamento nella posizione di "a disposizione".
All'art. 16 della
Le vacanze eventualmente risultanti dall'applicazione per gli anni 1974 e successivi del secondo e terzo comma dell'art. 16 della
Art. 23. Detrazioni di anzianità di servizio.
Le detrazioni dell'anzianità di servizio ai fini degli aumenti biennali di stipendio, previste dall'art. 1 della
La detrazione dell'anzianità di servizio ai fini degli aumenti biennali di stipendio, di cui all'art. 28 del
sergenti maggiori o secondi capi: anni zero;
marescialli maggiori e gradi corrispondenti ai quali sia conferita la qualifica di aiutante o scelto: anni 14.
Titolo III
BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DEI MILITARI DI TRUPPA DELL'ESERCIZIO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA
Art. 24. Concessione di biglietti ferroviari gratuiti.
Per i graduati e militari di truppa di leva che si recano in licenza breve è posto a carico dell'amministrazione il pagamento del prezzo di trasporto dalla sede di servizio al luogo di residenza e viceversa, per una sola volta nel corso della ferma, se dell'Esercito e dell'Aeronautica, per una sola volta nel primo anno di ferma e una seconda volta nel periodo successivo, se della Marina.
Art. 25. Corresponsione del soldo durante taluni tipi di licenza.
Ai graduati ed ai militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ed agli allievi carabinieri è dovuta, durante i giorni di licenza ordinaria e di quella per gravi motivi di famiglia, la paga giornaliera ordinaria. Per il personale della Marina è corrisposta la paga spettante a terra.
Titolo IV
TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO NEI CASI DI ASSENZA DAL SERVIZIO PER INFERMITA' NON DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO
Art. 26. Trattamento durante l'aspettativa.
Durante l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, ai vicebrigadieri ed ai militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei predetti Corpi di polizia nonchè ai cappellani militari in servizio permanente competono, salvo quanto previsto al precedente art. 16, lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per i primi dodici mesi e ridotti alla metà per i successivi sei mesi, fermi restando il diritto agli interi assegni per carichi di famiglia e la durata dei successivi periodi, durante i quali nessun assegno è dovuto.
Agli effetti del trattamento previsto dal precedente comma, due periodi di aspettativa per infermità si sommano quando tra essi non intercorre un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.
Il tempo trascorso in aspettativa per infermità non comporta alcuna detrazione di anzianità ed è computato per intero ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, delle classi e dei livelli dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento ed ai sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio ai sensi della
Art. 27. Trattamento economico durante la licenza di convalescenza.
La licenza di convalescenza per infermità non dipendente da causa di servizio per il personale indicato al precedente art. 26 non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di due mesi. Durante l'indicato periodo al predetto personale competono, salvo quanto previsto al precedente art. 16, lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per il primo mese, ridotti a quattro quinti per il secondo mese. Per il personale di cui all'ultimo comma del precedente art. 26, il suddetto periodo di due mesi non è computato ai fini della durata dei periodi massimi consentiti di assenza dal servizio.
Ai sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia nonchè ai graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei predetti Corpi di polizia in ferma volontaria o in rafferma, durante la licenza di convalescenza per infermità non dipendente da causa di servizio competono, salvo quanto previsto dal precedente art. 16, lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per il primo mese e ridotti a quattro quinti per il secondo mese, fermo il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni per il restante periodo dalle stesse consentito. Qualora il medesimo personale abbia almeno sei anni di servizio militare, il periodo di corresponsione dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo in misura intera, salvo quanto previsto al precedente art. 16, è elevato a sei mesi; per il restante periodo lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo, salvo quanto previsto al precedente art. 16, sono ridotti a tre quinti.
Il personale di cui al primo comma del precedente art. 26 in licenza di convalescenza può, a domanda, essere collocato in aspettativa per infermità anche prima della scadenza della licenza stessa.
Titolo V
NORME FINALI
Art. 28. Decorrenza dei provvedimenti.
Le misure delle indennità e dei compensi previsti dagli articoli da 1 a 14 del titolo I decorrono dal 1° dicembre 1975.
I benefici economici derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli 22 e 23 decorrono dal 1° gennaio 1976.
I benefici giuridici ed economici derivanti dall'applicazione delle norme di cui al titolo IV decorrono dal 1° gennaio 1976.
Art. 29. Norme abrogate.
Le indennità, gli assegni, i compensi ed i soprassoldi previsti agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 ed alle tabelle annesse alla
Gli assegni di cui alla colonna 4 delle tabelle A e B annesse al regolamento approvato con
A decorrere dal 1° dicembre 1975, sono abrogati il primo comma dell'art. 6 della
E' abrogata altresì ogni altra disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile.
Art. 30. Oneri finanziari.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1976, valutato in lire 88.536 milioni, si farà fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli dello stato di previsione del predetto anno:
milioni 84.000, capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro;
milioni 4.536, capitolo 4002 dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tabella I - Indennità mensile d'impiego operativo di base [3].
Fasce di gradi |
Misure |
|
N. |
Gradi |
|
|
|
Lire |
I |
Generali, ufficiali superiori, primi capitani e gradi corrispondenti |
135.000 |
II |
Ufficiali inferiori, aiutanti di battaglia e marescialli e gradi corrispondenti |
125.000 |
III |
Sergenti maggiori con almeno 14 anni di servizio militare e gradi corrispondenti |
110.000 |
IV |
Sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio militare e sergenti con almeno 4 anni di servizio militare o gradi corrispondenti |
105.000 |
V |
Sergenti con meno di 4 anni di servizio militare e gradi corrispondenti |
80.000 |
Note:
a) Le misure mensili sono aumentate del 10% dopo il compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio militare comunque prestato e del 20% dopo il compimento del quarto sessennio, anche se trattasi di servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Ai tenenti colonnelli ed ai maggiori e gradi corrispondenti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano un'anzianità di servizio militare di almeno 12 anni e inferiore ai 18 anni e che abbiano maturato 12 o più anni dei servizi indicati nelle note di cui alla tabella VIII annessa alla
b) Per il personale che, anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 primo, secondo e terzo comma e 6 della presente legge, ovvero nelle condizioni gi considerate ai fini dell'attribuzione dell'indennità e dei relativi aumenti triennali di cui alla tabella VIII, annessa alla
dell'indennità di imbarco, di cui al primo comma dell'art. 3 della presente legge, per i servizi di imbarco di cui allo stesso articolo;
dell'indennità di impiego operativo di cui al primo comma dell'articolo 2 della presente legge, per i restanti servizi indicati nella presente nota.
Ai fini del computo delle maggiorazioni di cui alla presente nota, i periodi di tempo eccedenti il triennio per ciascun servizio distintamente prestato sono fra loro cumulati, fermo restando il limite massimo complessivo dei quattro trienni e riferendo l'aliquota di maggiorazione al servizio la cui frazione di triennio risulti di maggior durata.
c) Per il personale celibe o vedovo, senza carico di famiglia, le misure risultanti dall'applicazione della presente tabella sono ridotte di un importo pari al 10% dei valori iniziali previsti dalla tabella stessa. Gli importi delle riduzioni derivanti per le singole fasce di gradi dall'applicazione di tale limitazione sono detratti, per il personale celibe o vedovo, senza carico di famiglia, di grado e anzianità corrispondente, dalle misure delle indennità spettanti ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 primo e terzo comma e 6 della presente legge.
Tabella II - Indennità mensile di aeronavigazione.
Fasce di gradi |
Definizione percentuale delle misure iniziali della indennità rispetto al valore iniziale dell'indennità mensile di impiego operativo di base stabilita per la fascia I della tabella I della presente legge |
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
N. |
Gradi |
Aviogetti |
Velivoli ad elica plurimotori da combattimento o da trasporto a grande e medio raggio ed elicotteri ed altri velivoli con armamento di guerra |
Altri velivoli ed elicotteri |
Ufficiali osservatori |
I |
Ufficiali, aiutanti di battaglia, marescialli e sergenti maggiori con almeno 14 anni di servizio militare e gradi corrispondenti |
250 |
190 |
160 |
130 |
II |
Sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio militare e sergenti e gradi corrispondenti |
230 |
170 |
140 |
--- |
Nota:
a) Il tipo d'aeromobile sul quale ciascun ufficiale o sottufficiale effettua la normale attività di volo indicato semestralmente con determinazione degli stati maggiori.
b) Le misure mensili risultanti dalla presente tabella sono aumentate del 12,50 per cento al compimento di ciascuno dei primi quattro sessenni di effettivo servizio aeronavigante.
c) L'indennità di aeronavigazione non cumulabile con l'indennità di rischio prevista dall'art. 1 del
Tabella III - Indennità mensile di volo.
Face di gradi |
Definizione percentuale delle misure iniziali della indennità rispetto al valore iniziale della indennità mensile d'impiego operativo di base stabilita per la fascia I della tabella I della presente legge |
||
|
|
Equipaggi fissi di volo |
Sperimentatori in volo |
N. |
Gradi |
1 |
2 |
I |
Ufficiali, aiutanti di battaglia, marescialli e sergenti maggiori con almeno 14 anni di servizio militare e gradi corrispondenti |
130 |
150 |
II |
Sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio militare, sergenti e gradi corrispondenti |
110 |
130 |
Nota:
Le misure mensili risultanti dalla presnte tabella sono aumentate del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio militare comunque prestato e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio, anche se trattasi di servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Ai tenenti colonnelli ed ai maggiori e gradi corrispondenti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano un'anzianità di servizio militare di almeno 12 anni e inferiore ai 18 anni e che abbiano maturato 12 o più anni dei servizi indicati alle note di cui alla tabella VIII annessa alla
Tabella IV - Indennità mensile per il controllo dello spazio aereo [4].
Grado di abilitazione |
Definizione percentuale delle misure iniziali della indennità rispetto al valore iniziale dell'indennità mensile d'impiego operativo di base stabilita per la fascia I della tabella I della presente legge |
I |
125 |
II |
140 |
III |
175 |
Nota:
Le misure mensili risultanti dalla presente tabella sono aumentate del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio comunque prestato e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio, anche se trattasi di servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
Tabella V - Indennità supplementari per particolari servizi disimpegnati dalle unità navali.
Fasce di gradi |
Definizione percentuale delle misure mensili dell'indennità rispetto al valore iniziale dell'indennità mensile di impiego operativo di base stabilita per la fascia I della tabella I della presente legge |
|||
N. |
Gradi |
Dragaggio su mine cariche e trasporto combustibili e munizioni |
Rifornimento idrico |
Servizio idrografico |
|
|
1 |
2 |
3 |
I |
Ufficiali e sottufficiali, esclusi i sergenti con meno di 4 anni di servizio militare |
26 |
13 |
36 |
II |
Sergenti con meno di 4 anni di servizio militare |
26 |
13 |
24 |
Note:
a) L'indennità per servizio di dragaggio su mine cariche e per trasporto combustibili e munizioni ed acqua è dovuta per le sole giornate di effettivo dragaggio su mine cariche e di effettivo trasporto, imbarco e sbarco di combustibili e munizioni ed acqua.
b) L'indennità di cui alla colonna 3 della presente tabella è dovuta a tutto il personale imbarcato durante le campagne idrografiche, cablografiche e per il servizio dei fari, fanali e segnalazioni marittimi, limitatamente alle sole giornate di effettivo svolgimento di tali attività.
c) Agli effetti della corresponsione dell'indennità di cui alla colonna 3 della presente tabella e dell'indennità di cui alle successive note d), e) e f), la campagna idrografica si inizia dal giorno in cui la nave arriva nel luogo dell'operazione ed ha termine il giorno in cui dal comando di bordo, con apposito ordine del giorno, sono dichiarati chiusi i lavori idrografici.
d) Al personale del CEMM distaccato da bordo per lavori idrografici sulle imbarcazioni o a terra, in aumento alle indennità di cui alla colonna 3 della presente tabella, è corrisposta un'ulteriore indennità nelle seguenti misure mensili:
capi delle 3 classi L. 12.000;
secondi capi, sergenti, sottocapi e comuni L. 9.000.
e) Le indennità per campagna idrografica e quella di cui alla precedente nota d) sono anche dovute al personale civile dell'Istituto idrografico della Marina militare imbarcato [5] .
f) Ai graduati e militari di truppa, in relazione ai sottospecificati servizi disimpegnati dalle navi, sono dovute le seguenti indennità supplementari nelle misure mensili sottoindicate:
servizio dragaggio su mine cariche e trasporto combustibili e munizioni L. 24.000;
servizio di rifornimento idrico e servizio idrografico L. 12.000 [6] .
Tabella VI - Indennità supplementari mensili per pronto intervento aereo, per piloti collaudatori-sperimentatori, per piloti istruttori di volo e di specialità.
Definizione percentuale delle misure delle indennità rispetto al valore iniziale dell'indennità mensile d'impiego operativo di base stabilita per la fascia I della tabella I della presente legge |
||
Indennità |
Definizione percentuale |
|
Pronto intervento aereo |
Piloti e operatori di sistema |
53 |
|
Equipaggi fissi di volo |
30 |
Piloti collaudatori-sperimentatori |
110 |
|
Piloti istruttori di volo o di specialità |
80 |
[1] Abrogata dall'art. 2268 del
[2] Articoli abrogati dall'art. 22 della
[3] Tabella così modificata dall'art. 146 della
[4] Tabella così sostituita dall'art. 1 della
[5] La misura fissa dell'indennità mensile prevista dalla presente lettera è aumentata del 50 per cento per effetto dell’art. 146 della
[6] La misura fissa dell'indennità mensile prevista dalla presente lettera è aumentata del 50 per cento per effetto dell’art. 146 della