§ 46.3.84 - Legge 15 novembre 1975, n. 572.
Miglioramenti del trattamento di pensione in favore degli appartenenti ai corpi di polizia


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:15/11/1975
Numero:572


Sommario
Art. 1.      Per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, al Corpo degli agenti di custodia, al [...]
Art. 2.      Il decreto di riliquidazione della pensione, all'atto dell'inoltro agli organi di controllo, è comunicato con ruolo provvisorio di variazione alla direzione provinciale [...]
Art. 3.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1975, valutato in lire 51 miliardi, si provvede mediante riduzione di pari importo [...]


§ 46.3.84 - Legge 15 novembre 1975, n. 572.

Miglioramenti del trattamento di pensione in favore degli appartenenti ai corpi di polizia

(G.U. 3 dicembre 1975, n. 319)

 

 

     Art. 1.

     Per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, al Corpo degli agenti di custodia, al Corpo delle guardie forestali, nonché per i funzionari di pubblica sicurezza e per le ispettrici e le assistenti del Corpo di polizia femminile, cessati dal servizio anteriormente al 1° febbraio 1975, la quota pensionabile dell'indennità mensile per i servizi di istituto prevista dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, è elevata a L. 55.000 mensili.

     In applicazione di quanto previsto dal precedente comma gli attuali trattamenti di quiescenza vanno riliquidati con l'attribuzione della quota pensionabile della suddetta indennità nella misura di L. 55.000 a decorrere dal 1° febbraio 1975.

     Per il personale che gode del trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , l'applicazione della riliquidazione prevista dal presente articolo decorre dal 1° gennaio 1976.

 

          Art. 2.

     Il decreto di riliquidazione della pensione, all'atto dell'inoltro agli organi di controllo, è comunicato con ruolo provvisorio di variazione alla direzione provinciale del tesoro per la disposizione del pagamento della nuova pensione, salvo conguaglio per everituali rettifiche.

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1975, valutato in lire 51 miliardi, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.