§ 46.8.204 - Legge 8 gennaio 1952, n. 15.
Revisione e unificazione della indennità di specializzazione dovuta ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'esercito, della Marina e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:08/01/1952
Numero:15


Sommario
Art. 1.      Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, arruolati con appositi bandi, con le ferme speciali proprie di ciascuna [...]
Art. 2.      Ai militari di leva dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, i quali, dopo un tirocinio pratico, ottengano la nomina ad aiuto specializzato o aiuto specialista, è [...]
Art. 3.      Le indennità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono concesse in sostituzione delle indennità di specializzazione e di mestiere, dei soprassoldi speciali per incarichi [...]
Art. 4.      Il numero degli specializzati o specialisti (personale a ferma speciale) e degli aiuti specializzati o aiuto specialisti (personale di leva) è determinato annualmente [...]
Art. 5.      Le indennità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 non competono
Art. 6.      Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa specializzati e specialisti, che vengono impiegati, in seguito ad autorizzazione ministeriale, in una specializzazione di [...]
Art. 7.      I militari di cui al precedente art. 1, congedati per fine ferma, hanno diritto, all'atto del richiamo, all'indennità di specializzazione, sempre che ad essi siano [...]
Art. 8.      Nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che esplichino, in seguito a regolare conferimento a norma delle vigenti disposizioni, [...]
Art. 9.      Tutte le disposizioni in vigore concernenti l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, che provvedono a fissare le categorie di specializzazione o di mestiere e le indennità [...]
Art. 10.      Alla copertura della maggiore spesa di lire 3.388.500.000, derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1950-51, sarà fatto fronte per lire [...]
Artificieri      Aiutanti topografi
Artificieri      Fotografi per aerei


§ 46.8.204 - Legge 8 gennaio 1952, n. 15. [1]

Revisione e unificazione della indennità di specializzazione dovuta ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'esercito, della Marina e dell'Aeronautica, specializzati o specialisti.

(G.U. 30 gennaio 1952, n. 25)

 

 

     Art. 1.

     Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, arruolati con appositi bandi, con le ferme speciali proprie di ciascuna Forza armata, e nominati, dopo aver frequentato appositi corsi, specializzati o specialisti, è dovuta una indennità di specializzazione nelle misure previste dall'annessa tabella I.

     Salvo il disposto del successivo art. 5, l'indennità di specializzazione spetta dalla data sotto la quale siano state riconosciute agli interessati le qualifiche di specializzato o specialista e per tutto il periodo di tempo durante il quale gli interessati conservino le qualifiche stesse.

     Fermo restando quanto stabilito nel comma precedente, agli specialisti della Marina e a quelli dell'Aeronautica, che non hanno obbligo continuativo di volo, l'indennità di specializzazione è corrisposta a decorrere dal 1° agosto 1949; agli specialisti dell'Aeronautica con obbligo continuativo di volo l'indennità medesima è corrisposta a decorrere dal 1° maggio 1948.

 

          Art. 2.

     Ai militari di leva dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, i quali, dopo un tirocinio pratico, ottengano la nomina ad aiuto specializzato o aiuto specialista, è attribuita un'indennità giornaliera di lire 21, 15 e 9 a seconda che siano compresi nel primo, secondo o terzo gruppo di specializzazioni di cui alla annessa tabella I.

     L'indennità di cui al comma precedente è raddoppiata dopo il compimento del diciottesimo mese di servizio e aumentata di un altro terzo della misura base al compimento di ciascuno dei successivi periodi di diciotto mesi.

 

          Art. 3.

     Le indennità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono concesse in sostituzione delle indennità di specializzazione e di mestiere, dei soprassoldi speciali per incarichi e dei soprassoldi di categoria e specialità dovuti in base alle vigenti disposizioni. Per i personali indicati negli stessi articoli le indennità e i soprassoldi speciali anzidetti sono soppressi.

     (Omissis) [2].

     Allo stesso personale della Marina non spettano, inoltre, gli assegni di cui alla tabella D allegata al suddetto regolamento.

 

          Art. 4.

     Il numero degli specializzati o specialisti (personale a ferma speciale) e degli aiuti specializzati o aiuto specialisti (personale di leva) è determinato annualmente per l'Esercito, la Marina, e l'Aeronautica, come forza media con la legge di bilancio. Con la stessa legge sarà determinato per ciascuna delle tre Forze armate il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'aumento dell'indennità di specializzazione di cui al successivo art. 8.

 

          Art. 5.

     Le indennità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 non competono:

     a) dopo i primi sei mesi di assenza dal servizio per motivi di salute dipendenti da causa di servizio;

     b) durante le assenze dal servizio per motivi di salute non dipendenti da cause di servizio;

     c) durante le licenze straordinarie di qualunque durata;

     d) durante le punizioni di rigore (arresti, sala, prigione) per il periodo di tempo durante il quale le punizioni stesse sono effettivamente scontate;

     e) durante le assenze ingiustificate;

     f) durante il periodo di sospensione dalle mansioni di specializzazione o di mestiere normalmente esercitate, ordinate con provvedimento ministeriale;

     g) in ogni altro caso in cui lo stipendio o la paga non siano corrisposti o lo siano in misura ridotta.

 

          Art. 6.

     Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa specializzati e specialisti, che vengono impiegati, in seguito ad autorizzazione ministeriale, in una specializzazione di categoria superiore a quella prevista per il gruppo di specializzazione cui appartengono, sono dovute, per il periodo di tempo in cui vi sono impiegati, le indennità della specializzazione superiore, qualora essa sia compresa nell'organico del reparto.

 

          Art. 7.

     I militari di cui al precedente art. 1, congedati per fine ferma, hanno diritto, all'atto del richiamo, all'indennità di specializzazione, sempre che ad essi siano affidate le mansioni di specializzazione previste dalla annessa tabella I.

     Agli aiuto specializzati o aiuto specialisti di leva, che, all'atto del congedo, vengano nominati con determinazione ministeriale specializzati o specialisti, sono dovute, in caso di richiamo, le stesse indennità previste per gli specializzati o specialisti a ferma speciale, sempre che ad essi sia affidata alcuna delle mansioni di specializzazione previste dall'annessa tabella I.

 

          Art. 8.

     Nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che esplichino, in seguito a regolare conferimento a norma delle vigenti disposizioni, uno degli incarichi indicati nell'annessa tabella II, l'indennità di specializzazione è aumentata di lire 40 giornaliere.

 

          Art. 9.

     Tutte le disposizioni in vigore concernenti l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, che provvedono a fissare le categorie di specializzazione o di mestiere e le indennità relative, sono abrogate.

 

          Art. 10.

     Alla copertura della maggiore spesa di lire 3.388.500.000, derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1950-51, sarà fatto fronte per lire 84.000.000 e per lire 1.150.000.000 con le somme già stanziate rispettivamente nei capitoli 4288 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1950-51 e per il residuo importo di lire 2.154.500.000, mediante riduzione degli stanziamenti già iscritti nei seguenti capitoli del predetto stato di previsione per le somme a fianco di ciascun capitolo indicate:

 

capitolo 161

L.

18.000.000

capitolo 162

"

110.000.000

capitolo 163

"

50.000.000

capitolo 165

"

62.000.000

capitolo 168

"

50.000.000

capitolo 171

"

50.000.000

capitolo 196

"

150.000.000

capitolo 197

"

100.000.000

capitolo 199

"

131.000.000

capitolo 200

"

89.000.000

capitolo 201

"

40.000.000

capitolo 205

"

449.000.000

capitolo 230

"

50.000.000

capitolo 265

"

805.500.000

 

     Alla copertura della maggiore spesa di lire 1.758.000.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1951-52, sarà provveduto per lire 84.000.000 e per lire 900.000.000 con le somme disponibili rispettivamente nei capitoli 4286 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1951-52 e per il residuo importo di lire 774.000.000 mediante riduzione degli stanziamenti inscritti nei seguenti capitoli del predetto stato di previsione per le somme a fianco di ciascun capitolo indicate:

 

capitolo 134

L.

100.000.000

capitolo 135

"

50.000.000

capitolo 137

"

84.000.000

capitolo 140

"

50.000.000

capitolo 143

"

50.000.000

capitolo 167

"

50.000.000

capitolo 168

"

100.000.000

capitolo 170

"

100.000.000

capitolo 171

"

90.000.000

capitolo 172

"

50.000.000

capitolo 192

"

50.000.000

 

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabella I - Ripartizione in gruppi delle categorie degli specializzati o specialisti delle tre Forze armate

     Categorie del 1° gruppo

     Indennità giornaliera di L. 180

     Esercito:

     Specializzati per il tiro

     Apparecchiatori di linee

     Apparecchiatori telegrafonici

     Elettricisti magnetisti

     Marconisti

     Meccanici fotoelettricisti

     Radiomontatori

     Specializzati per trasmissioni radio-radiotelegrafisto [3]

     Specializzato operatore elettronico [4]

     Specializzati per Radar [5]

     Aggiustatori

     Verificatori pompe iniezioni

     Piloti di autoblindo

     Piloti di carro armato o semovente controcarro [6]

     Meccanici di mezzi corazzati

     Motoristi

     Tornitori

     Tecnico elettronico [7]

     Meccanici di Radar [8]

          Artificieri

     Aiutanti topografi

     Minatori scelti

     Stereotelemetristi (telemetristi c. a.)

     Motoristi per gruppi elettrogeni

     Musicanti prime parti

     Stenodattilografi [9]

     Meccanici di officina

     Capi centrale telegrafonica

     Capi mugnaio

     Capi panettieri

     Operatori per ponti radio [10]

     Radiometri montatori [11]

     Meccanici per macchine cifranti [12]

     Meccanici per aerei leggeri [13]

     Meccanici per elicotteri [14]

     Operatori meccanografici [15]

     Meccanici di precisione di artiglieria [16]

     Guastatori paracadutisti [17]

     Fotointerprete [18]

     Assistenti tecnici del genio [19]

     Assistenti di bordo - mitraglieri - meccanici per aerei leggeri ed elicotteri [20]

     Addetti al vettovagliamento [21]

     Incirsori [22]

     Marina:

     Meccanici

     Motoristi navali

     Fuochisti abilitati conduttori macchine

     Nocchieri

     Elettricisti e Tecnici elettronici [23]

     Cannonieri s. t.

     Meccanici armaroli [24]

     Fuochisti artefici

     Elettromeccanici ed Ecogoniomestristi [25]

     Siluristi

     Torpedinieri

     Radiotelegrafisti

     Palombari

     Segnalatori

     Cannonieri artificieri [26]

     Fuochisti motoristi abilitati

     Musicanti prime parti

     Stenografi e semaforisti [27]

     Ecogoniometristi

     Radaristi

     Sommozzatori [28]

     Arditi incursori o nuotatori [29]

     Meccanici per macchine cifranti [30]

     Meccanici per aerei leggeri [31]

     Meccanici per elicotteri [32]

     Operatori meccanografici [33]

     Fotointerprete [34]

     Aeronautica:

     Marconisti operatori

     Marconisti meccanici

     Radaristi

     Elettricisti

     Motoristi d'aeroplano

     Elettromeccanici di bordo

     Montatori strumentisti

     Montatori d'aeroplano

     Motoscafisti padroni

     Conduttori mezzi speciali

     Armieri

          Artificieri

     Fotografi per aerei

     Operatori cinematografici

     Assistenti tecnici

     Musicanti prime parti

     Stenografi

     Crittologi [35]

     Interpreti e traduttori [36]

     Fotointerpreti [37]

     Fotocartografi [38]

     Operatori D.A.T. [39]

     Operatori in fonia [40]

     Categorie del 2° gruppo

     Indennità giornaliera di L. 150

     Esercito:

     Centralinisti [41]

     Conduttori di caldaie a vapore

     Elettricisti [42]

     Falegnami scoccai

     Falegnami carpentieri

     Frigoristi

     Lamieristi

     Meccanici sezione disinfezione

     Meccanici di automezzi

     Montatori

     Radiatoristi

     Saldatori autogeni

     Conduttori di carrette cingolate

     Piloti di natanti con fuoribordo e di barche a motore [43]

     Conduttori

     Cartepillar

     Bulldozer e grader

     Operatori macchine stradali

     Armaioli

     Meccanici delle artiglierie [44]

     Tecnici di radiologia medica [45]

     Odontotecnici

     Aerologisti

     Operatori cinematografici

     Specializzati per mascheramento

     Mugnai scelti

     Panettieri scelti

     Fabbri fucinatori

     Tappezzieri

     Idraulico-tubista-lattoniere idrico [46]

     Idraulico meccanico per motopompe [47]

     Verniciatori

     Vulcanizzatori

     Disegnatori

     Fotografi

     Litografi

     Telescriventisti

     Musicanti seconde parti

     Alpini sciatori [48]

     Maniscalchi [49]

     Infermiere specializzato [50]

     Contabile [51]

     Marina:

     Cannonieri T.

     Cannonieri P. M.

     Cannonieri P. S.

     Cannonieri P.

     Aiutanti (Polizia scientifica)

     Furieri segretari e furieri contabili [52]

     Furieri S.

     Carpentieri navali

     Infermieri specializzati

     Istruttori educazione fisica

     Nocchieri di porto

     Musicanti seconde parti

     Aeronautica:

     Fotografi

     Montatori d'officina

     Odontotecnici

     Assistenti radiologi

     Musicanti seconde parti

     Cartografi di meteorologia

     Operatori telescriventisti

     Operatori telefonisti

     Antincendi

     Meccanici automobilisti

     Specializzati macchine statistiche

     Disegnatori

     Tecnici di fisiologia

     Tecnici di materiale sanitario

     Tecnici di otorinolaringoiatria

     Tecnici di oftalmologia

     Tecnici di neurologia

     Tecnici di cardiologia

     Tecnici di psicologia

     Tecnici di laboratorio di analisi

     Tecnici di odontologia

     Tecnici di fisioterapia

     Tecnici di ortopedia

     Categorie del 3° gruppo

     Indennità giornaliera di L. 120

     Esercito:

     Conduttori scelti di autovetture e automezzi speciali

     Trattoristi

     Maniscalchi

     Calafati

     Musicanti terze parti

     Infermiere

     Marina:

     Falegnami navali

     Infermieri

     Autisti meccanici

     Musicanti terze parti

     Aeronautica:

     Conduttori automezzi

     Aiutanti di sanità - infermieri

     Specializzati per i servizi logistici ed amministrativi

     Assistenti contabili

     Musicanti terze parti

 

     Tabella II - Cariche per le quali è dovuto l'aumento di lire 40 giornaliere dell'indennità di specializzazione

     Esercito:

     Capo armaiolo

     Artificiere capo

     Capo officina o laboratorio

     Capo meccanico

     Capo marconista

     Capo radiomontatore

     Capo centrale telegrafonica

     Capo mugnaio

     Capo panettiere

     Guardamateriali

     Guardamunizioni

     Istruttore di scuole specializzati

     Capo musica

     Infermiere capo [53]

     Marina:

     Capo carico

     Consegnatario materiali

     Capo posto radio-telegrafista

     Capo ufficio telegrafico

     Contabile agli assegni

     Capo nucleo pompieri

     Capo officina

     Capo deposito munizioni

     Capo impianto artiglierie di calibro non inferiore al 135

     Capo centrale tiro

     Istruttore di scuole specialisti

     Infermiere capo [54]

     Aeronautica:

     Capo motorista

     Capo montatore

     Capo armiere

     Capo elettricista

     Capo marconista

     Capo elettromeccanico di bordo

     Capo fotografo

     Capo automobilista

     Capo stazione metereologica

     Capo magazzino o deposito materiali logistici e tecnici

     Capo officina e laboratorio

     Capo centrale telefonica e telegrafica

     Capo servizi incendi

     Istruttore di scuole specialisti

     Capo squadra di linea [55]

     Capo radar meccanico [56]

     Capo radar operatore [57]

     Capo contabile [58]

     Capo servizi logistici [59]

     Capo infermiere [60].


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Comma abrogato dall'art. 14 della L. 27 maggio 1970, n. 365.

[3]  Voce così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 13 agosto 1968, n. 1179.

[4]  Voce così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 9 agosto 1966, n. 1117.

[5]  Voce soppressa dall'art. 1 del D.P.R. 9 agosto 1966, n. 1117.

[6]  Voce così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 13 agosto 1968, n. 1179.

[7]  Voce così modificata dall'art. 1del D.P.R. 9 agosto 1966, n. 1117.

[8]  Voce soppressa dall'art. 1 del D.P.R. 9 agosto 1966, n. 1117.

[9]  Voce così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 13 agosto 1968, n. 1179.

[10]  Voce aggiunta dall'art. 1 del D.P.R. 5 marzo 1958, n. 481.

[11]  Voce aggiunta dall'art. 1 del D.P.R. 5 marzo 1958, n. 481.

[12]  Voce aggiunta dall'art. 1 del D.P.R. 5 marzo 1958, n. 481.

[13]  Voce aggiunta dall'art. 1 del D.P.R. 5 marzo 1958, n. 481.

[14]  Voce aggiunta dall'art. 1 del D.P.R. 5 marzo 1958, n. 481.

[15]  Voce aggiunta dall'art. 1 del D.P.R. 5 marzo 1958, n. 481.

[16]  Voce aggiunta dall'art. 1 del D.P.R. 5 marzo 1958, n. 481.

[17]  Voce aggiunta dall'art. 1 del D.P.R. 5 marzo 1958, n. 481.

[18]  Voce aggiunta dall'art. 1 del D.P.R. 9 agosto 1966, n. 1117.

[19]  Voce aggiunta dall'art. 1 del D.P.R. 23 febbraio 1977, n. 240.

[20]  Voce aggiunta dall'art. 1 del D.P.R. 23 febbraio 1977, n. 240.

[21]  Voce aggiunta dall'art. 1 del D.P.R. 23 febbraio 1977, n. 240.

[22]  Voce aggiunta dall'art. 1 del D.P.R. 23 febbraio 1977, n. 240.

[23]  Voce così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 5 marzo 1958, n. 481.

[24]  Voce così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 5 marzo 1958, n. 481.

[25]  Voce così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 5 marzo 1958, n. 481.

[26]  Voce così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 5 marzo 1958, n. 481.

[27]  Voce così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 5 marzo 1958, n. 481.

[28]  Voce aggiunta dall'art. 1 del D.P.R. 5 marzo 1958, n. 481.

[29]  Voce aggiunta dall'art. 1 del D.P.R. 5 marzo 1958, n. 481.

[30]  Voce aggiunta dall'art. 1 del D.P.R. 5 marzo 1958, n. 481.

[31]  Voce aggiunta dall'art. 1 del D.P.R. 5 marzo 1958, n. 481.

[32]  Voce aggiunta dall'art. 1 del D.P.R. 5 marzo 1958, n. 481.

[33]  Voce aggiunta dall'art. 1 del D.P.R. 5 marzo 1958, n. 481.

[34]  Voce aggiunta dall'art. 1 del D.P.R. 9 agosto 1966, n. 1117.

[35]  Voce aggiunta dall'art. 1 del D.P.R. 5 marzo 1958, n. 481.

[36]  Voce aggiunta dall'art. 1 del D.P.R. 5 marzo 1958, n. 481.

[37]  Voce aggiunta dall'art. 1 del D.P.R. 5 marzo 1958, n. 481.

[38]  Voce aggiunta dall'art. 1 del D.P.R. 5 marzo 1958, n. 481.

[39]  Voce aggiunta dall'art. 1 del D.P.R. 5 marzo 1958, n. 481.

[40]  Voce aggiunta dall'art. 1 del D.P.R. 5 marzo 1958, n. 481.

[41]  Voce così modificata dall'art. 2 del D.P.R. 13 agosto 1968, n. 1179.

[42]  Voce così modificata dall'art. 2 del D.P.R. 13 agosto 1968, n. 1179.

[43]  Voce così modificata dall'art. 2 del D.P.R. 13 agosto 1968, n. 1179.

[44]  Voce così modificata dall'art. 2 del D.P.R. 23 febbraio 1977, n. 240.

[45]  Voce così modificata dall'art. 2 del D.P.R. 23 febbraio 1977, n. 240.

[46]  Voce così modificata dall'art. 2 del D.P.R. 23 febbraio 1977, n. 240.

[47]  Voce aggiunta dall'art. 2 del D.P.R. 13 agosto 1968, n. 1179.

[48]  Voce così modificata dall'art. 2 del D.P.R. 5 marzo 1958, n. 481.

[49]  Voce così modificata dall'art. 2 del D.P.R. 5 marzo 1958, n. 481.

[50]  Voce aggiunta dall'art. 2 del D.P.R. 9 agosto 1966, n. 1117.

[51]  Voce aggiunta dall'art. 2 del D.P.R. 13 agosto 1968, n. 1179.

[52]  Voce così modificata dall'art. 2 del D.P.R. 5 marzo 1958, n. 481.

[53]  Voce aggiunta dall'art. 4 del D.P.R. 9 agosto 1966, n. 1117.

[54] Voce aggiunta dall'art. 4 del D.P.R. 9 agosto 1966, n. 1117.

[55] Voce aggiunta dall'art. 4 del D.P.R. 5 marzo 1958, n. 481.

[56] Voce aggiunta dall'art. 4 del D.P.R. 5 marzo 1958, n. 481.

[57] Voce aggiunta dall'art. 4 del D.P.R. 5 marzo 1958, n. 481.

[58] Voce aggiunta dall'art. 4 del D.P.R. 5 marzo 1958, n. 481.

[59] Voce aggiunta dall'art. 4 del D.P.R. 5 marzo 1958, n. 481.

[60] Voce aggiunta dall'art. 4 del D.P.R. 5 marzo 1958, n. 481.