Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 08/01/1952 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, arruolati con appositi bandi, con le ferme speciali proprie di ciascuna [...] |
Art. 2. Ai militari di leva dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, i quali, dopo un tirocinio pratico, ottengano la nomina ad aiuto specializzato o aiuto specialista, è [...] |
Art. 3. Le indennità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono concesse in sostituzione delle indennità di specializzazione e di mestiere, dei soprassoldi speciali per incarichi [...] |
Art. 4. Il numero degli specializzati o specialisti (personale a ferma speciale) e degli aiuti specializzati o aiuto specialisti (personale di leva) è determinato annualmente [...] |
Art. 5. Le indennità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 non competono |
Art. 6. Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa specializzati e specialisti, che vengono impiegati, in seguito ad autorizzazione ministeriale, in una specializzazione di [...] |
Art. 7. I militari di cui al precedente art. 1, congedati per fine ferma, hanno diritto, all'atto del richiamo, all'indennità di specializzazione, sempre che ad essi siano [...] |
Art. 8. Nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che esplichino, in seguito a regolare conferimento a norma delle vigenti disposizioni, [...] |
Art. 9. Tutte le disposizioni in vigore concernenti l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, che provvedono a fissare le categorie di specializzazione o di mestiere e le indennità [...] |
Art. 10. Alla copertura della maggiore spesa di lire 3.388.500.000, derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1950-51, sarà fatto fronte per lire [...] |
Artificieri Aiutanti topografi |
Artificieri Fotografi per aerei |
§ 46.8.204 - Legge 8 gennaio 1952, n. 15. [1]
Revisione e unificazione della indennità di specializzazione dovuta ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'esercito, della Marina e dell'Aeronautica, specializzati o specialisti.
(G.U. 30 gennaio 1952, n. 25)
Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, arruolati con appositi bandi, con le ferme speciali proprie di ciascuna Forza armata, e nominati, dopo aver frequentato appositi corsi, specializzati o specialisti, è dovuta una indennità di specializzazione nelle misure previste dall'annessa tabella I.
Salvo il disposto del successivo art. 5, l'indennità di specializzazione spetta dalla data sotto la quale siano state riconosciute agli interessati le qualifiche di specializzato o specialista e per tutto il periodo di tempo durante il quale gli interessati conservino le qualifiche stesse.
Fermo restando quanto stabilito nel comma precedente, agli specialisti della Marina e a quelli dell'Aeronautica, che non hanno obbligo continuativo di volo, l'indennità di specializzazione è corrisposta a decorrere dal 1° agosto 1949; agli specialisti dell'Aeronautica con obbligo continuativo di volo l'indennità medesima è corrisposta a decorrere dal 1° maggio 1948.
Ai militari di leva dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, i quali, dopo un tirocinio pratico, ottengano la nomina ad aiuto specializzato o aiuto specialista, è attribuita un'indennità giornaliera di lire 21, 15 e 9 a seconda che siano compresi nel primo, secondo o terzo gruppo di specializzazioni di cui alla annessa tabella I.
L'indennità di cui al comma precedente è raddoppiata dopo il compimento del diciottesimo mese di servizio e aumentata di un altro terzo della misura base al compimento di ciascuno dei successivi periodi di diciotto mesi.
Le indennità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono concesse in sostituzione delle indennità di specializzazione e di mestiere, dei soprassoldi speciali per incarichi e dei soprassoldi di categoria e specialità dovuti in base alle vigenti disposizioni. Per i personali indicati negli stessi articoli le indennità e i soprassoldi speciali anzidetti sono soppressi.
(Omissis) [2].
Allo stesso personale della Marina non spettano, inoltre, gli assegni di cui alla tabella D allegata al suddetto regolamento.
Il numero degli specializzati o specialisti (personale a ferma speciale) e degli aiuti specializzati o aiuto specialisti (personale di leva) è determinato annualmente per l'Esercito, la Marina, e l'Aeronautica, come forza media con la legge di bilancio. Con la stessa legge sarà determinato per ciascuna delle tre Forze armate il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'aumento dell'indennità di specializzazione di cui al successivo art. 8.
Le indennità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 non competono:
a) dopo i primi sei mesi di assenza dal servizio per motivi di salute dipendenti da causa di servizio;
b) durante le assenze dal servizio per motivi di salute non dipendenti da cause di servizio;
c) durante le licenze straordinarie di qualunque durata;
d) durante le punizioni di rigore (arresti, sala, prigione) per il periodo di tempo durante il quale le punizioni stesse sono effettivamente scontate;
e) durante le assenze ingiustificate;
f) durante il periodo di sospensione dalle mansioni di specializzazione o di mestiere normalmente esercitate, ordinate con provvedimento ministeriale;
g) in ogni altro caso in cui lo stipendio o la paga non siano corrisposti o lo siano in misura ridotta.
Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa specializzati e specialisti, che vengono impiegati, in seguito ad autorizzazione ministeriale, in una specializzazione di categoria superiore a quella prevista per il gruppo di specializzazione cui appartengono, sono dovute, per il periodo di tempo in cui vi sono impiegati, le indennità della specializzazione superiore, qualora essa sia compresa nell'organico del reparto.
I militari di cui al precedente art. 1, congedati per fine ferma, hanno diritto, all'atto del richiamo, all'indennità di specializzazione, sempre che ad essi siano affidate le mansioni di specializzazione previste dalla annessa tabella I.
Agli aiuto specializzati o aiuto specialisti di leva, che, all'atto del congedo, vengano nominati con determinazione ministeriale specializzati o specialisti, sono dovute, in caso di richiamo, le stesse indennità previste per gli specializzati o specialisti a ferma speciale, sempre che ad essi sia affidata alcuna delle mansioni di specializzazione previste dall'annessa tabella I.
Nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che esplichino, in seguito a regolare conferimento a norma delle vigenti disposizioni, uno degli incarichi indicati nell'annessa tabella II, l'indennità di specializzazione è aumentata di lire 40 giornaliere.
Tutte le disposizioni in vigore concernenti l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, che provvedono a fissare le categorie di specializzazione o di mestiere e le indennità relative, sono abrogate.
Alla copertura della maggiore spesa di lire 3.388.500.000, derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1950-51, sarà fatto fronte per lire 84.000.000 e per lire 1.150.000.000 con le somme già stanziate rispettivamente nei capitoli 4288 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1950-51 e per il residuo importo di lire 2.154.500.000, mediante riduzione degli stanziamenti già iscritti nei seguenti capitoli del predetto stato di previsione per le somme a fianco di ciascun capitolo indicate:
capitolo 161 |
L. |
18.000.000 |
capitolo 162 |
" |
110.000.000 |
capitolo 163 |
" |
50.000.000 |
capitolo 165 |
" |
62.000.000 |
capitolo 168 |
" |
50.000.000 |
capitolo 171 |
" |
50.000.000 |
capitolo 196 |
" |
150.000.000 |
capitolo 197 |
" |
100.000.000 |
capitolo 199 |
" |
131.000.000 |
capitolo 200 |
" |
89.000.000 |
capitolo 201 |
" |
40.000.000 |
capitolo 205 |
" |
449.000.000 |
capitolo 230 |
" |
50.000.000 |
capitolo 265 |
" |
805.500.000 |
Alla copertura della maggiore spesa di lire 1.758.000.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1951-52, sarà provveduto per lire 84.000.000 e per lire 900.000.000 con le somme disponibili rispettivamente nei capitoli 4286 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1951-52 e per il residuo importo di lire 774.000.000 mediante riduzione degli stanziamenti inscritti nei seguenti capitoli del predetto stato di previsione per le somme a fianco di ciascun capitolo indicate:
capitolo 134 |
L. |
100.000.000 |
capitolo 135 |
" |
50.000.000 |
capitolo 137 |
" |
84.000.000 |
capitolo 140 |
" |
50.000.000 |
capitolo 143 |
" |
50.000.000 |
capitolo 167 |
" |
50.000.000 |
capitolo 168 |
" |
100.000.000 |
capitolo 170 |
" |
100.000.000 |
capitolo 171 |
" |
90.000.000 |
capitolo 172 |
" |
50.000.000 |
capitolo 192 |
" |
50.000.000 |
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Tabella I - Ripartizione in gruppi delle categorie degli specializzati o specialisti delle tre Forze armate
Categorie del 1° gruppo
Indennità giornaliera di L. 180
Esercito:
Specializzati per il tiro
Apparecchiatori di linee
Apparecchiatori telegrafonici
Elettricisti magnetisti
Marconisti
Meccanici fotoelettricisti
Radiomontatori
Specializzati per trasmissioni radio-radiotelegrafisto [3]
Specializzato operatore elettronico [4]
Specializzati per Radar [5]
Aggiustatori
Verificatori pompe iniezioni
Piloti di autoblindo
Piloti di carro armato o semovente controcarro [6]
Meccanici di mezzi corazzati
Motoristi
Tornitori
Tecnico elettronico [7]
Meccanici di Radar [8]
Aiutanti topografi
Minatori scelti
Stereotelemetristi (telemetristi c. a.)
Motoristi per gruppi elettrogeni
Musicanti prime parti
Stenodattilografi [9]
Meccanici di officina
Capi centrale telegrafonica
Capi mugnaio
Capi panettieri
Operatori per ponti radio [10]
Radiometri montatori [11]
Meccanici per macchine cifranti [12]
Meccanici per aerei leggeri [13]
Meccanici per elicotteri [14]
Operatori meccanografici [15]
Meccanici di precisione di artiglieria [16]
Guastatori paracadutisti [17]
Fotointerprete [18]
Assistenti tecnici del genio [19]
Assistenti di bordo - mitraglieri - meccanici per aerei leggeri ed elicotteri [20]
Addetti al vettovagliamento [21]
Incirsori [22]
Marina:
Meccanici
Motoristi navali
Fuochisti abilitati conduttori macchine
Nocchieri
Elettricisti e Tecnici elettronici [23]
Cannonieri s. t.
Meccanici armaroli [24]
Fuochisti artefici
Elettromeccanici ed Ecogoniomestristi [25]
Siluristi
Torpedinieri
Radiotelegrafisti
Palombari
Segnalatori
Cannonieri artificieri [26]
Fuochisti motoristi abilitati
Musicanti prime parti
Stenografi e semaforisti [27]
Ecogoniometristi
Radaristi
Sommozzatori [28]
Arditi incursori o nuotatori [29]
Meccanici per macchine cifranti [30]
Meccanici per aerei leggeri [31]
Meccanici per elicotteri [32]
Operatori meccanografici [33]
Fotointerprete [34]
Aeronautica:
Marconisti operatori
Marconisti meccanici
Radaristi
Elettricisti
Motoristi d'aeroplano
Elettromeccanici di bordo
Montatori strumentisti
Montatori d'aeroplano
Motoscafisti padroni
Conduttori mezzi speciali
Armieri
Fotografi per aerei
Operatori cinematografici
Assistenti tecnici
Musicanti prime parti
Stenografi
Crittologi [35]
Interpreti e traduttori [36]
Fotointerpreti [37]
Fotocartografi [38]
Operatori D.A.T. [39]
Operatori in fonia [40]
Categorie del 2° gruppo
Indennità giornaliera di L. 150
Esercito:
Centralinisti [41]
Conduttori di caldaie a vapore
Elettricisti [42]
Falegnami scoccai
Falegnami carpentieri
Frigoristi
Lamieristi
Meccanici sezione disinfezione
Meccanici di automezzi
Montatori
Radiatoristi
Saldatori autogeni
Conduttori di carrette cingolate
Piloti di natanti con fuoribordo e di barche a motore [43]
Conduttori
Cartepillar
Bulldozer e grader
Operatori macchine stradali
Armaioli
Meccanici delle artiglierie [44]
Tecnici di radiologia medica [45]
Odontotecnici
Aerologisti
Operatori cinematografici
Specializzati per mascheramento
Mugnai scelti
Panettieri scelti
Fabbri fucinatori
Tappezzieri
Idraulico-tubista-lattoniere idrico [46]
Idraulico meccanico per motopompe [47]
Verniciatori
Vulcanizzatori
Disegnatori
Fotografi
Litografi
Telescriventisti
Musicanti seconde parti
Alpini sciatori [48]
Maniscalchi [49]
Infermiere specializzato [50]
Contabile [51]
Marina:
Cannonieri T.
Cannonieri P. M.
Cannonieri P. S.
Cannonieri P.
Aiutanti (Polizia scientifica)
Furieri segretari e furieri contabili [52]
Furieri S.
Carpentieri navali
Infermieri specializzati
Istruttori educazione fisica
Nocchieri di porto
Musicanti seconde parti
Aeronautica:
Fotografi
Montatori d'officina
Odontotecnici
Assistenti radiologi
Musicanti seconde parti
Cartografi di meteorologia
Operatori telescriventisti
Operatori telefonisti
Antincendi
Meccanici automobilisti
Specializzati macchine statistiche
Disegnatori
Tecnici di fisiologia
Tecnici di materiale sanitario
Tecnici di otorinolaringoiatria
Tecnici di oftalmologia
Tecnici di neurologia
Tecnici di cardiologia
Tecnici di psicologia
Tecnici di laboratorio di analisi
Tecnici di odontologia
Tecnici di fisioterapia
Tecnici di ortopedia
Categorie del 3° gruppo
Indennità giornaliera di L. 120
Esercito:
Conduttori scelti di autovetture e automezzi speciali
Trattoristi
Maniscalchi
Calafati
Musicanti terze parti
Infermiere
Marina:
Falegnami navali
Infermieri
Autisti meccanici
Musicanti terze parti
Aeronautica:
Conduttori automezzi
Aiutanti di sanità - infermieri
Specializzati per i servizi logistici ed amministrativi
Assistenti contabili
Musicanti terze parti
Tabella II - Cariche per le quali è dovuto l'aumento di lire 40 giornaliere dell'indennità di specializzazione
Esercito:
Capo armaiolo
Artificiere capo
Capo officina o laboratorio
Capo meccanico
Capo marconista
Capo radiomontatore
Capo centrale telegrafonica
Capo mugnaio
Capo panettiere
Guardamateriali
Guardamunizioni
Istruttore di scuole specializzati
Capo musica
Infermiere capo [53]
Marina:
Capo carico
Consegnatario materiali
Capo posto radio-telegrafista
Capo ufficio telegrafico
Contabile agli assegni
Capo nucleo pompieri
Capo officina
Capo deposito munizioni
Capo impianto artiglierie di calibro non inferiore al 135
Capo centrale tiro
Istruttore di scuole specialisti
Infermiere capo [54]
Aeronautica:
Capo motorista
Capo montatore
Capo armiere
Capo elettricista
Capo marconista
Capo elettromeccanico di bordo
Capo fotografo
Capo automobilista
Capo stazione metereologica
Capo magazzino o deposito materiali logistici e tecnici
Capo officina e laboratorio
Capo centrale telefonica e telegrafica
Capo servizi incendi
Istruttore di scuole specialisti
Capo squadra di linea [55]
Capo radar meccanico [56]
Capo radar operatore [57]
Capo contabile [58]
Capo servizi logistici [59]
Capo infermiere [60].
[1] Abrogata dall'art. 2268 del
[2] Comma abrogato dall'art. 14 della
[3] Voce così modificata dall'art. 1 del
[4] Voce così modificata dall'art. 1 del
[5] Voce soppressa dall'art. 1 del
[6] Voce così modificata dall'art. 1 del
[7] Voce così modificata dall'art. 1del
[8] Voce soppressa dall'art. 1 del
[9] Voce così modificata dall'art. 1 del
[10] Voce aggiunta dall'art. 1 del
[11] Voce aggiunta dall'art. 1 del
[12] Voce aggiunta dall'art. 1 del
[13] Voce aggiunta dall'art. 1 del
[14] Voce aggiunta dall'art. 1 del
[15] Voce aggiunta dall'art. 1 del
[16] Voce aggiunta dall'art. 1 del
[17] Voce aggiunta dall'art. 1 del
[18] Voce aggiunta dall'art. 1 del
[19] Voce aggiunta dall'art. 1 del
[20] Voce aggiunta dall'art. 1 del
[21] Voce aggiunta dall'art. 1 del
[22] Voce aggiunta dall'art. 1 del
[23] Voce così modificata dall'art. 1 del
[24] Voce così modificata dall'art. 1 del
[25] Voce così modificata dall'art. 1 del
[26] Voce così modificata dall'art. 1 del
[27] Voce così modificata dall'art. 1 del
[28] Voce aggiunta dall'art. 1 del
[29] Voce aggiunta dall'art. 1 del
[30] Voce aggiunta dall'art. 1 del
[31] Voce aggiunta dall'art. 1 del
[32] Voce aggiunta dall'art. 1 del
[33] Voce aggiunta dall'art. 1 del
[34] Voce aggiunta dall'art. 1 del
[35] Voce aggiunta dall'art. 1 del
[36] Voce aggiunta dall'art. 1 del
[37] Voce aggiunta dall'art. 1 del
[38] Voce aggiunta dall'art. 1 del
[39] Voce aggiunta dall'art. 1 del
[40] Voce aggiunta dall'art. 1 del
[41] Voce così modificata dall'art. 2 del
[42] Voce così modificata dall'art. 2 del
[43] Voce così modificata dall'art. 2 del
[44] Voce così modificata dall'art. 2 del
[45] Voce così modificata dall'art. 2 del
[46] Voce così modificata dall'art. 2 del
[47] Voce aggiunta dall'art. 2 del
[48] Voce così modificata dall'art. 2 del
[49] Voce così modificata dall'art. 2 del
[50] Voce aggiunta dall'art. 2 del
[51] Voce aggiunta dall'art. 2 del
[52] Voce così modificata dall'art. 2 del
[53] Voce aggiunta dall'art. 4 del
[54] Voce aggiunta dall'art. 4 del
[55] Voce aggiunta dall'art. 4 del
[56] Voce aggiunta dall'art. 4 del
[57] Voce aggiunta dall'art. 4 del
[58] Voce aggiunta dall'art. 4 del
[59] Voce aggiunta dall'art. 4 del
[60] Voce aggiunta dall'art. 4 del