§ 46.8.298 - Legge 11 giugno 1962, n. 606.
Norme per la concessione di un premio agli ufficiali direttori del tiro ed agli ufficiali elettrotecnici e delle comunicazioni della Marina.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:11/06/1962
Numero:606


Sommario
Art. 1.      Agli ufficiali superiori o tenenti di vascello i quali, dopo ottenuto il brevetto di direttori del tiro a bordo o di ufficiale elettrotecnico o delle comunicazioni, [...]
Art. 2.      Dalla concessione di cui all'articolo precedente sono esclusi gli ufficiali che abbiano già fruito del premio previsto dal regio decreto 6 maggio 1935, n. 861, e [...]
Art. 3.      Sono abrogati il regio decreto 6 maggio 1935, n. 861, e la legge 11 dicembre 1952, n. 3096
Art. 4.      La spesa complessiva di lire 500.000 derivante dalla presente legge farà carico, per l'esercizio finanziario 1961-62 allo stanziamento del capitolo n. 170 dello stato di [...]


§ 46.8.298 - Legge 11 giugno 1962, n. 606.

Norme per la concessione di un premio agli ufficiali direttori del tiro ed agli ufficiali elettrotecnici e delle comunicazioni della Marina.

(G.U. 4 luglio 1962, n. 167)

 

 

     Art. 1.

     Agli ufficiali superiori o tenenti di vascello i quali, dopo ottenuto il brevetto di direttori del tiro a bordo o di ufficiale elettrotecnico o delle comunicazioni, abbiano disimpegnato molto lodevolmente, per un periodo complessivo non inferiore a tre anni, gli incarichi di primo e secondo direttore di tiro o di capo servizio telecomunicazioni su grandi navi o su cacciatorpediniere di scorta in armamento, o in riserva, o in allestimento, o altri incarichi equipollenti da determinare con decreto del Ministro per la difesa, può essere concesso, una volta tanto, un premio di lire 100.000.

     Per la concessione del premio agli ufficiali direttori di tiro e agli ufficiali elettrotecnici e delle comunicazioni nelle condizioni suddette sarà udito a seconda del grado rivestito dagli ufficiali il parere della Commissione competente ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

 

          Art. 2.

     Dalla concessione di cui all'articolo precedente sono esclusi gli ufficiali che abbiano già fruito del premio previsto dal regio decreto 6 maggio 1935, n. 861, e successive modificazioni.

 

          Art. 3.

     Sono abrogati il regio decreto 6 maggio 1935, n. 861, e la legge 11 dicembre 1952, n. 3096.

 

          Art. 4.

     La spesa complessiva di lire 500.000 derivante dalla presente legge farà carico, per l'esercizio finanziario 1961-62 allo stanziamento del capitolo n. 170 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio finanziario e ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.