§ 6.4.39 - L.R. 16 luglio 2004, n. 1.
Disposizioni per l’assestamento del bilancio di previsione dell’anno 2004 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria).


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 programmazione
Data:16/07/2004
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Fondo di garanzia interconsortile regionale).
Art. 2.  (Fondi per l’erogazione di mutui agli enti locali).
Art. 3.  (Modifiche alla disciplina di cui alla legge regionale 27 novembre 1995, n. 12, concernente ”Equiparazione dei detenuti e prigionieri nei campi di concentramento, dei disertori e dei partigiani ai [...]
Art. 4.  (Modifiche alla disciplina di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, recante “Istituzione dell’assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe” e successive [...]
Art. 5.  (Modifiche alla regionale 24 maggio 1992, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di previdenza integrativa).
Art. 6.  (Previdenza ed assicurazioni sociali).
Art. 7.  (Finanziamento dell’attività della Fondazione Orchestra Sinfonica Haydn di Bolzano e Trento).
Art. 8.  (Conferimento della Regione al capitale sociale di società di interesse regionale).
Art. 9.  (Assunzione dei segretari comunali di IV classe).
Art. 10.  (Collaborazione tra pubbliche Amministrazioni).
Art. 11.  (Modifiche alla disciplina di cui alla legge regionale 22 luglio 1995, n. 6 recante “Norme relative alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione”).
Art. 12.  (Modifiche alla disciplina dell’articolo 2 “Applicazione di norme in materia di lavori pubblici, trasparenza degli appalti, attività contrattuale e amministrazione dei propri beni” della legge [...]
Art. 13.  (Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate).
Art. 14.  (Variazioni di bilancio).
Art. 15.  (Verifiche di regolarità contabile).
Art. 16.  (Liquidazione e pagamento delle spese).
Art. 17.  (Abrogazione di norme).
Art. 18.  (Copertura finanziaria).
Art. 19.  (Entrata in vigore).


§ 6.4.39 - L.R. 16 luglio 2004, n. 1.

Disposizioni per l’assestamento del bilancio di previsione dell’anno 2004 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria).

(B.U. 22 luglio 2004, n. 29 bis – S.S. n. 1).

 

Capo I

Disposizioni diverse

 

Art. 1. (Fondo di garanzia interconsortile regionale).

     1. Per le finalità di cui all’articolo 13 della legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione del DL 30 settembre 2003, n. 269, la Giunta regionale autorizza la costituzione del Fondo di garanzia interconsortile regionale, cui aderiscono i confidi aventi sede nel territorio della regione Trentino-Alto Adige che riuniscono complessivamente non meno di cinquemila imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a euro 500 milioni, destinato alle prestazioni di controgaranzie e cogaranzie ai confidi medesimi.

     2. Il Fondo di garanzia interconsortile regionale è gestito da una società consortile per azioni o a responsabilità limitata avente sede a Trento, il cui oggetto sociale prevede lo svolgimento di tale attività.

     3. I confidi aderenti al Fondo di garanzia interconsortile versano annualmente a tale Fondo, entro un mese dall’approvazione del bilancio, un contributo obbligatorio minimo pari allo 0,750 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti, con il vincolo di utilizzo per le controgaranzie o cogaranzie prestate nell’ambito del territorio della rispettiva Provincia di appartenenza dell’impresa garantita.

     4. La presidenza del Consiglio di amministrazione è retta alternativamente da rappresentanti designati dai confidi aventi sede, rispettivamente, nella provincia di Bolzano e nella provincia di Trento.

     5. Le somme da destinare al Fondo, già accantonate e non ancor versate alla data di entrata in vigore della presente legge, vanno versate al Fondo di cui al comma 1 entro i novanta giorni dalla data medesima.

     6. La Regione Trentino-Alto Adige può erogare annualmente a sostegno dell’attività del Fondo di garanzia interconsortile regionale un contributo pari al 50 per cento degli importi versati annualmente da parte dei confidi aderenti al Fondo medesimo.

     7. Con Regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità d’attuazione della presente legge.

     8. Per le finalità di cui al comma 6, è previsto in sede di prima applicazione un importo di euro 500 mila a carico del bilancio regionale per l’esercizio 2004. Per gli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 7 e nei limiti previsti dall’articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10.

 

     Art. 2. (Fondi per l’erogazione di mutui agli enti locali).

     1. La gestione dei fondi di cui alle leggi regionali 9 febbraio 1991, n. 3 e 28 novembre 1993, n. 21 destinati all’erogazione di mutui agli enti locali per il finanziamento di opere pubbliche è affidata alle Province Autonome di Trento e Bolzano rispettivamente per i fondi destinati agli enti locali aventi sede nel territorio di ciascuna Provincia. Le somme disponibili sui fondi all’entrata in vigore della presente legge sono trasferite dalla Regione alle Province.

     2. Le Province subentrano di diritto alla Regione nelle convenzioni stipulate con gli enti gestori dei fondi di cui al comma 1.

     3. Le Province possono prevedere l’utilizzo delle somme disponibili presso i rispettivi fondi, nonché quelle derivanti dal rientro dei mutui erogati, per l’effettuazione di interventi finanziari agevolativi sostitutivi di quelli previsti alle leggi di cui al comma 1. Gli interventi sostitutivi sono definiti secondo le modalità fissate dalle leggi provinciali che prevedono interventi agevolativi per le medesime finalità di cui alle predette leggi regionali.

     4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

 

     Art. 3. (Modifiche alla disciplina di cui alla legge regionale 27 novembre 1995, n. 12, concernente ”Equiparazione dei detenuti e prigionieri nei campi di concentramento, dei disertori e dei partigiani ai reduci e combattenti di cui alla legge regionale 19 dicembre 1994, n. 4”).

     1. A favore di coloro che siano in vita al momento di entrata in vigore della presente legge e che a tale data percepiscano l’integrazione di cui all’articolo 1, comma 2, della legge regionale 27 novembre 1995, n. 12, o che, avendone diritto, abbiano presentato domanda di godimento dei relativi benefici, in luogo delle annualità successive a quella del 2004, viene corrisposta una somma una tantum pari al valore attuale di tali annualità maggiorate del 10 per cento e perequate in base al tasso di inflazione programmato per il 2004 (2,5 per cento), calcolato ad un tasso di attualizzazione del 3 per cento, per un numero di anni pari alla differenza tra ottantaquattro anni e gli anni di età compiuti dai soggetti interessati alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero pari a tre, se la differenza è minore di tre. Ai beneficiari di età pari o superiore a ottantaquattro anni spettano tre annualità.

     2. I benefici di cui all’articolo 1, comma 2 della legge regionale 27 novembre 1995, n. 12, come rideterminati ai sensi del comma 1, non spettano agli aventi diritto alla maggiorazione di cui all’articolo 6 della legge 140/1985 ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non venga corrisposta alcuna integrazione a carico della Regione Trentino-Alto Adige.

     3. Le somme dovute ai sensi del comma 1 a coloro che siano deceduti dopo l’entrata in vigore della presente legge e non ancora corrisposte, sono erogate agli eredi.

     4. Con l’entrata in vigore della presente legge è preclusa la possibilità di presentare domanda per accedere ai benefici di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 27 novembre 1995, n. 12.

     5. Con l’erogazione delle somme di cui al comma 1, la legge regionale 27 novembre 1995, n. 12 cessa di avere applicazione.

     6. L’onere per l’applicazione del presente articolo è quantificato in euro 16 milioni 800 mila.

 

     Art. 4. (Modifiche alla disciplina di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, recante “Istituzione dell’assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe” e successive modificazioni ed integrazioni).

     1. In attesa di una disciplina di riforma organica in materia di previdenza integrativa, da attuarsi entro il 28 febbraio 2005, con l’entrata in vigore della presente legge è sospesa l’adesione all’assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe, istituita con l’articolo 4 della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3.

     2. Qualora la disciplina di riforma organica in materia di previdenza integrativa non sia approvata entro il 28 febbraio 2005, riprende ad essere operativa l’adesione all’assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe, istituita con l’articolo 4 della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3.

 

     Art. 5. (Modifiche alla regionale 24 maggio 1992, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di previdenza integrativa).

     1. Il comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 16 luglio 2003, n. 4 è sostituito dal seguente:

“4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.”.

     2. Alla copertura dell’onere di euro 215 mila a carico dell’esercizio finanziario in corso si provvede con lo stanziamento inserito al capitolo di spesa 1942 del bilancio di previsione, che presenta sufficiente disponibilità.

 

     Art. 6. (Previdenza ed assicurazioni sociali).

     1. Le finalità di cui all’articolo 66 della legge regionale 1° agosto 1996, n. 3 sono rifinanziate per l’anno 2004 con una somma di euro 25 milioni, da ripartirsi in parti uguali tra le Province di Trento e di Bolzano.

 

     Art. 7. (Finanziamento dell’attività della Fondazione Orchestra Sinfonica Haydn di Bolzano e Trento).

     1. In relazione all’attività svolta dalla Fondazione Orchestra Sinfonica Haydn di Bolzano e Trento, della quale la Regione è socio fondatore, la Giunta regionale è autorizzata ad iscrivere annualmente in apposito capitolo del bilancio la somma da assegnare alla Fondazione per gli oneri di gestione della stessa, da determinarsi in base al bilancio di previsione ed al programma annuale di attività della Fondazione.

     2. Per l’esercizio 2004 il finanziamento di cui al comma 1 è fissato in euro 1 milione 500 mila, da erogarsi anche per il tramite delle Province Autonome di Trento e di Bolzano. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio ai sensi dell’articolo 7 e nei limiti previsti dall’articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10.

     2-bis. Per gli esercizi 2018-2022 una quota della somma assegnata alla Fondazione, iscritta annualmente in apposito capitolo del bilancio di cui al comma 1, è destinata al fondo di dotazione della Fondazione [1].

 

     Art. 8. (Conferimento della Regione al capitale sociale di società di interesse regionale).

     1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare al capitale sociale della compagnia aerea “Air Alps Srl”, che disimpegna il servizio aereo tra Roma e Bolzano, fino alla concorrenza dell’importo di euro 1 milione 500 mila.

     2. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere azioni della società “Interbrennero SpA”, con sede in Trento, fino alla concorrenza dell’importo di euro 1 milione 500 mila.

 

     Art. 9. (Assunzione dei segretari comunali di IV classe).

     1. La rubrica dell’articolo 3 della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 2 è sostituita dalla seguente “Assunzione dei segretari comunali di IV classe”.

     2. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 2 è sostituito dal seguente:

“1. Fino all’entrata in vigore della legge provinciale di riforma dell’ordinamento dei segretari comunali, l’assunzione in ruolo dei segretari dei comuni di IV classe è deliberata dal Consiglio comunale a seguito di concorso per titoli ed esami. I titoli sono valutati sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente della Regione. Il punteggio assegnato ai titoli non può essere superiore al 30 per cento del punteggio complessivo.”.

     3. La Regione compartecipa all’onere di spesa per le nuove procedure concorsuali, assegnando al Comune che ha bandito ed espletato il concorso per la copertura della sede segretarile un contributo di euro 2 mila.

     4. Ai concorsi per sedi segretarili di IV classe, già indetti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 3 della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 2 nel testo previgente.

 

     Art. 10. (Collaborazione tra pubbliche Amministrazioni).

     1. Al fine di consentire efficiente funzionalità all’attività giudiziaria, la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige contribuisce al miglioramento dell’organizzazione amministrativa degli uffici giudiziari del distretto, prevedendo iniziative ed attuando interventi, con oneri a carico del bilancio regionale, secondo i principi e le finalità previste in protocolli di collaborazione e di intesa sottoscritti con le Autorità Giudiziarie.

     2. Alla copertura dell’eventuale onere per l’esercizio 2004 si provvederà nei limiti degli stanziamenti del bilancio concernenti le corrispettive spese. Per gli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 7 e nei limiti previsti dall’articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10.

 

     Art. 11. (Modifiche alla disciplina di cui alla legge regionale 22 luglio 1995, n. 6 recante “Norme relative alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione”). [2]

     [1. Il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1995, n. 6 recante “Norme relative alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione” è sostituito dal seguente:

“2. Sono gratuite le seguenti pubblicazioni:

a) quelle richieste dalla Regione e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

b) tutte le pubblicazioni richieste dai comuni, dai consorzi di comuni, dalle unioni di comuni, dalle comunità montane e dalle comunità di valle della regione;

c) le pubblicazioni degli statuti e dei regolamenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e).”.]

 

Capo II

Disposizioni in materia di appalti ed attività contrattuale

 

     Art. 12. (Modifiche alla disciplina dell’articolo 2 “Applicazione di norme in materia di lavori pubblici, trasparenza degli appalti, attività contrattuale e amministrazione dei propri beni” della legge regionale 22 luglio 2002, n. 2).

     1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 2, sono aggiunti i seguenti commi:

     “1 bis. Ogni richiamo al territorio provinciale contenuto nella normativa di cui al comma 1 è da intendersi riferito all’intero territorio regionale.

     1 ter. È attribuita al direttore dell’Ufficio Tecnico della Regione la competenza ad esprimere il parere tecnicoamministrativo ed economico in merito ai progetti affidati dalla Regione per la realizzazione di lavori pubblici o di interesse pubblico, nei casi in cui la normativa provinciale in materia di lavori pubblici e trasparenza degli appalti attribuisce tale competenza ad organi monocratici.

     1 quater. In tutti i casi possibili e fatto salvo quanto stabilito al comma 1-ter, le funzioni svolte da organi provinciali monocratici e collegiali ai sensi della normativa afferente le materie citate al comma 1, sono svolte, nei rispettivi ambiti di competenza, dai corrispondenti organi della Regione.

     1 quinquies. La Regione può stipulare apposite convenzioni con l’ente provinciale o comunque acquisire dallo stesso il consenso affinché gli organi consultivi e tecnici istituiti da quest’ultimo nelle materie citate al comma 1, che non trovano un proprio corrispondente nell’ordinamento regionale, esplichino la loro funzione anche in relazione all’attività dell’Amministrazione regionale.”.

 

Capo III

Disposizioni contabili

 

     Art. 13. (Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate). [3]

     1. A decorrere dall’esercizio 2005, è istituito nel bilancio regionale il fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate e trasferite alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle seguenti leggi regionali:

     a) legge regionale 9 agosto 1957, n. 15, concernente gli istituti di patronato;

     b) legge regionale 11 settembre 1961, n. 8 e successive modificazioni, concernente l’assicurazione obbligatoria contro silicosi e asbetosi;

     c) legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8 e successive modificazioni, concernente la cooperazione;

     d) legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1 e successive modificazioni, concernente provvidenze a favore di lavoratori/trici affetti/e da sordità;

     e) legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14 e successive modificazioni, concernente provvidenze per il riscatto del lavoro all’estero;

     f) legge regionale 2 settembre 1978, n. 17 e successive modificazioni, concernente i servizi antincendio;

     g) legge regionale 28 luglio 1988, n. 15 e successive modificazioni, concernente la cooperazione;

     h) legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 e successive modificazioni, concernente la previdenza integrativa;

     i) legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni, concernente la previdenza integrativa;

     j) legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni, concernente l’assicurazione volontaria per la pensione alle persone casalinghe;

     k) legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 e successive modificazioni, concernente l’indennità per i/le lavoratori/trici disoccupati/e;

     l) legge regionale 19 luglio 1998, n. 6 e successive modificazioni, concernente la non autosufficienza;

     m) legge regionale 14 agosto 1999, n. 5, concernente le camere di commercio;

     n) legge regionale 20 novembre 1999, n. 6, concernente la previdenza integrativa;

     o) legge regionale 17 aprile 2003, n. 3, concernente camere di commercio, cooperazione, credito, libro fondiario, catasto fondiario e urbano;

     o-bis) legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 e successive modificazioni, concernente pacchetto famiglia e previdenza sociale [4].

     2. Il fondo è destinato anche al finanziamento delle spese a carico delle Province relative al funzionamento del servizio del Catasto. Nella determinazione del fondo si tiene a tal fine conto delle spese a carico delle Province al netto delle entrate relative alla predetta funzione e a quella del Libro fondiario.

     2-bis. Il fondo può essere utilizzato anche per i compiti del servizio antincendi di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, anche se effettuati non dal servizio antincendi stesso, ma da altri soggetti pubblici che hanno gli stessi compiti [5].

     3. Il fondo è suddiviso in due parti in relazione al finanziamento delle spese correnti e delle spese in conto capitale, con distinzione di eventuali quote relative ad assegnazioni di natura straordinaria.

     4. La Giunta regionale provvede, tenuto conto dei fabbisogni finanziari indicati dalle Province, a ripartire il fondo unico, assegnando le risorse alle Province; con i provvedimenti di assegnazione la Giunta regionale può indicare eventuali vincoli di destinazione relativamente all’impiego del fondo. Sono in ogni caso destinate agli interventi in materia di previdenza integrativa le risorse assegnate per il finanziamento delle leggi regionali di cui al comma 1 con esclusione delle leggi di cui al comma 1, lettere c), f), g), m) ed o) [6].

     5. È facoltà delle Province erogare in un esercizio somme minori o eccedenti le assegnazioni regionali a valere sul fondo unico, anche relativamente alle quote aventi vincolo specifico di destinazione. Fermo restando il vincolo di destinazione di cui al comma 4, ultimo periodo, le somme non erogate nell'anno di competenza, nonché le eventuali economie derivanti da modifiche legislative, possono essere impiegate in esercizi successivi esclusivamente per le finalità previste dalle leggi regionali di cui al presente articolo [7].

     5 bis. Fatto salvo il rispetto dei vincoli di destinazione di cui al comma 4, le Province autonome, nonché gli Enti e organismi cui le Province hanno demandato l'espletamento dei relativi interventi, possono destinare alle spese in conto capitale eventuali economie di spesa registrate a fronte di minori spese correnti rispetto alle relative assegnazioni regionali di parte corrente. Tale disposizione si applica a decorrere dall'istituzione del fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate di cui all'articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 [8].

     5 ter. La gestione del fondo deve avvenire nel rispetto delle normative regionali e provinciali in vigore nelle materie delegate e le Province autonome rispondono direttamente nei confronti degli Organi di controllo del corretto utilizzo del fondo [9].

     6. Con i provvedimenti di assegnazione dei finanziamenti sono stabilite le modalità di erogazione degli stessi, che possono essere anche anticipate e sono comunque rapportate ai fabbisogni finanziari derivanti dalla gestione delle funzioni previste al comma 1.

     7. I finanziamenti regionali assegnati alle Province trovano riscontro, per mezzo di idonei prospetti di sintesi, nei rispettivi conti consuntivi. I predetti prospetti sono trasmessi alla Regione.

     8. Sono abrogate le norme delle leggi regionali di cui al comma 1 incompatibili con quanto disposto dal presente articolo.

     9. Per l’esercizio delle funzioni delegate, le Province provvedono direttamente, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, ad attuare le disposizioni di carattere legislativo di riferimento.

     10. In relazione alle funzioni amministrative delegate in materia di sviluppo della cooperazione, ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 3, le Province possono prevedere l’utilizzo delle risorse disponibili sul fondo di cui all’articolo 1 della legge regionale 28 novembre 1993, n. 20, e di quelle derivanti dal rientro dei mutui erogati ai sensi della medesima legge, nonché di quota delle risorse a valere sul fondo di cui al presente articolo per l’effettuazione di interventi finanziari agevolativi sostitutivi aventi le medesime finalità di quelli previsti dalla predetta legge regionale n. 20/1993. Le Province subentrano di diritto alla Regione nella convenzione di cui all’articolo 1 della medesima legge regionale n. 20/1993.

     11. Alla determinazione dell’onere del fondo di cui al presente articolo si provvede annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 7 e nei limiti previsti dall’articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10.

     11-bis. In relazione alla modifica, da parte dell'articolo 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 alla disciplina dello Statuto speciale concernente le entrate tributarie dello Stato spettanti alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate o trasferite dalla Regione, provvedono con il fondo, nonché con risorse proprie [10].

 

     Art. 14. (Variazioni di bilancio). [11]

     [1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le variazioni di bilancio derivanti dall’approvazione di leggi regionali nei limiti dello stanziamento dei fondi destinati a far fronte ad oneri dipendenti da oneri legislativi approvati con legge di bilancio.

     2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono pubblicate per notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione.]

 

     Art. 15. (Verifiche di regolarità contabile). [12]

     [1. La Ragioneria esercita il controllo di regolarità contabile sugli atti amministrativi concernenti accertamenti di entrate od impegni di spesa, sugli atti di liquidazione e sui titoli di spesa.

     2. Il controllo di regolarità contabile sugli atti di accertamento di entrata concerne la corretta quantificazione dell’entrata, la corrispondenza dell’atto alla documentazione allegata e l’esatta imputazione dell’entrata al pertinente capitolo del bilancio.

     3. Il controllo di regolarità contabile sugli atti di impegno di spesa si esercita accertando la corretta quantificazione della spesa e la corrispondenza dell’atto alla documentazione allegata, nonché accertando che la spesa impegnata non ecceda lo stanziamento del relativo capitolo di bilancio o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anziché alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli.

     4. Il controllo di regolarità contabile sugli atti di liquidazione si esercita accertando che la spesa venga liquidata nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle modalità fissati nell’atto di impegno di spesa.

     5. Il controllo di regolarità contabile sui titoli di spesa si esercita accertando che i dati riportati nel titolo corrispondano ai dati riportati nell’atto di liquidazione.

     6. Tutte le deliberazioni e gli atti dai quali conseguano accertamento di entrata a favore del bilancio regionale o dai quali possa derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale devono essere trasmessi unitamente alla relativa documentazione alla Ragioneria della Regione per le verifiche di regolarità contabile di cui al presente articolo. Ogni provvedimento successivo avente attinenza con gli atti di cui al presente comma deve parimenti essere trasmesso alla Ragioneria della Regione.

     7. La Ragioneria entro quindici giorni dal ricevimento dell’atto e della relativa documentazione registra l’accertamento di entrata e l’impegno di spesa, ferma restando la responsabilità dell’organo che l’ha adottato. Entro il medesimo termine la Ragioneria invia all’organo emittente l’atto le eventuali osservazioni relative a vizi di regolarità contabile dell’atto sottoposto al controllo. In tal caso l’atto non viene ammesso alla registrazione.

     8. Decorso il termine di cui al comma 7, può essere data esecuzione all’atto sottoposto al controllo. Sotto la propria responsabilità l’organo competente può comunque dare esecuzione all’atto anche prima dell’avvenuta registrazione entro il termine previsto dal comma 7.

     9. La Ragioneria entro quindici giorni dal ricevimento dell’atto di liquidazione della spesa accompagnato dalla richiesta di emissione del relativo titolo di spesa invia le eventuali osservazioni relative a vizi di regolarità contabile dell’atto. In tal caso il titolo di spesa non può essere emesso.

     10. Qualora la Ragioneria riscontri irregolarità ed errori negli atti sottoposti a verifica, provvede, ove possibile, alla rimozione d’ufficio delle irregolarità e alla correzione degli errori, dandone comunicazione all’ufficio competente.]

 

     Art. 16. (Liquidazione e pagamento delle spese). [13]

     [1. La liquidazione della spesa è disposta sulla base di documentazione atta a comprovare il diritto del creditore.

     2. Alla liquidazione delle spese provvedono con le modalità stabilite dalla Giunta regionale i dirigenti o altri funzionari individuati dalla Giunta medesima, salvo quanto previsto dal comma 3 o nel caso che le leggi dispongano diversamente.

     3. La liquidazione delle spese relative ad aperture di credito a favore di funzionari delegati è disposta dai funzionari medesimi. Alla liquidazione delle spese di rappresentanza provvedono il Presidente della Regione e gli assessori che le hanno ordinate.

     4. Il soggetto incaricato di provvedere alla liquidazione delle spese si assume la responsabilità in ordine alla sussistenza dei presupposti necessari alla liquidazione in base alla legge, all’atto di impegno e agli eventuali atti successivi. Il medesimo soggetto provvede altresì a richiedere alla Ragioneria l’emissione del titolo di pagamento, allegando la relativa documentazione giustificativa della spesa.

     5. Il pagamento delle spese è disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi, di ordini di accreditamento, nonché di ruoli di spesa fissa.

     6. I titoli di spesa sono numerati progressivamente in maniera continua in relazione al tempo della loro emissione.

     7. I titoli di spesa sono firmati dal dirigente della Ragioneria.]

 

     Art. 17. (Abrogazione di norme). [14]

     [1. All’articolo 30, comma 1, della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10 le parole “- verifica dell’effettuazione delle spese in conformità delle norme legislative e regolamentari e nel modo più proficuo per la Regione;” sono soppresse.

     2. Gli articoli 46, 47, 48 e 53 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10 sono abrogati.]

 

     Art. 18. (Copertura finanziaria).

     1. Alla copertura delle nuove spese di complessivi euro 46 milioni 810 mila derivanti dagli articoli 1, 3, 6, 7, 8 e 9 della presente legge si provvede mediante utilizzo di pari importo dell’avanzo degli esercizi finanziari precedenti.

 

     Art. 19. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 18 dicembre 2017, n. 11.

[2] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 19 giugno 2009, n. 2.

[3] Articolo sostituito dall’art. 7 della L.R. 21 dicembre 2004, n. 5.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 3 della L.R. 24 luglio 2014, n. 6.

[5] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 13 dicembre 2012, n. 8.

[6] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 24 luglio 2014, n. 6.

[7] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 24 luglio 2014, n. 6.

[8] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 5 dicembre 2006, n. 3.

[9] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 5 dicembre 2006, n. 3.

[10] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 3 agosto 2015, n. 22.

[11] Articolo abrogato dall'art. 41 della L.R. 15 luglio 2009, n. 3.

[12] Articolo abrogato dall'art. 41 della L.R. 15 luglio 2009, n. 3.

[13] Articolo abrogato dall'art. 41 della L.R. 15 luglio 2009, n. 3.

[14] Articolo abrogato dall'art. 41 della L.R. 15 luglio 2009, n. 3.