§ 6.1.204 - L.R. 3 agosto 2015, n. 22.
Disposizioni per la variazione di bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria).


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:03/08/2015
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di finanziamento delle funzioni delegate alle Province di Trento e di Bolzano.
Art. 2.  Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 "Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'anno 2004 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge [...]
Art. 3.  Ulteriore finanziamento interventi di sviluppo del territorio.
Art. 4.  Polo giudiziario di Trento.
Art. 5.  Disposizioni in materia di personale.
Art. 6.  Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10 "Iniziative per la promozione dell'integrazione europea" e successive modifiche.
Art. 7.  Modifica della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 "Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale" e successive modifiche.
Art. 8.  Modifica della legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 "Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale, [...]
Art. 9.  Anticipo del contributo straordinario per le spese di attivazione dei nuovi comuni.
Art. 10.  Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali.
Art. 11.  Modifica della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 "Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione" e successive modificazioni.
Art. 12.  Entrata in vigore.


§ 6.1.204 - L.R. 3 agosto 2015, n. 22.

Disposizioni per la variazione di bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria).

(B.U. 5 agosto 2015, n. 31 - Numero straordinario 2)

 

Art. 1. Disposizioni in materia di finanziamento delle funzioni delegate alle Province di Trento e di Bolzano.

1. In relazione alla modifica, da parte dell'articolo 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 alla disciplina dello Statuto speciale concernente le entrate tributarie dello Stato spettanti alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per l'esercizio finanziario 2015 lo stanziamento sulla unità previsionale di base 10210 è ridotto di euro 151.677.600,00 con corrispondente diminuzione per euro 84.782.543,00 sulla unità previsionale di base 10100 e per euro 66.895.057,00 sulla unità previsionale di base 10250. Per gli esercizi finanziari 2016 e 2017 lo stanziamento sulla unità previsionale di base 10210 è ridotto di euro 151.600.000,00 con corrispondente diminuzione per euro 84.800.000,00 sulla unità previsionale di base 10100 e per euro 66.800.000,00 sulla unità previsionale di base 10250. Le Province, ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate o trasferite dalla Regione, provvedono con il fondo disciplinato dall'articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 (Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate) nonché con risorse proprie.

 

     Art. 2. Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 "Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'anno 2004 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)".

1. All'articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 "Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'anno 2004 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)" dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-bis. In relazione alla modifica, da parte dell'articolo 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 alla disciplina dello Statuto speciale concernente le entrate tributarie dello Stato spettanti alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate o trasferite dalla Regione, provvedono con il fondo, nonché con risorse proprie.".

 

     Art. 3. Ulteriore finanziamento interventi di sviluppo del territorio.

1. Per interventi di sviluppo del territorio realizzati attraverso fondi di rotazione, nonché per i fini di cui all'articolo 1, comma 4 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)" è autorizzato un ulteriore stanziamento pari a euro 110 milioni sulla unità previsionale di base 13200 dell'esercizio finanziario 2015.

2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è ripartito per euro 25 milioni a favore della Provincia autonoma di Trento e per euro 85 milioni a favore della Provincia autonoma di Bolzano. La Giunta regionale provvede all'assegnazione, previa presentazione da parte di ciascuna Provincia di un programma, anche stralcio, riportante le tipologie di intervento a cui è finalizzato l'utilizzo delle risorse stesse, l'entità delle somme da assegnare rispettivamente alla Provincia e/o alle società controllate dalla stessa, le modalità di utilizzo e i tempi di attivazione degli interventi.

3. Con il provvedimento di assegnazione è disposto l'impegno delle relative spese ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 "Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione".

4. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo dell'esercizio finanziario 2014.

 

     Art. 4. Polo giudiziario di Trento.

1. Nelle more di conferimento alla Regione Trentino-Alto Adige, in coordinamento con le Province autonome di Trento e di Bolzano, della delega di funzioni statali riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari, la Regione concorre al finanziamento degli interventi di ristrutturazione del polo giudiziario di Trento destinando a tale fine una somma pari a euro 60 milioni sulla unità previsionale di base 02200 dell'esercizio finanziario 2015.

2. Per i fini del comma 1, si provvede con apposita convenzione tra la Regione e la Provincia autonoma di Trento, volta a regolare gli aspetti finanziari e ad assicurare la coerenza con l'obiettivo della delega di cui al medesimo comma 1 e il rispetto dei contenuti dell'accordo di programma quadro relativo agli interventi per la razionalizzazione delle sedi e delle strutture statali nella città di Trento, sottoscritto tra la Provincia autonoma di Trento e lo Stato in data 8 febbraio 2002 e del relativo atto modificativo e aggiuntivo, con particolare riferimento al polo giudiziario.

3. All'attuazione di quanto previsto dal comma 2 si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge. Entro la stessa data la Regione procede comunque all'impegno delle relative risorse finanziarie.

4. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo dell'esercizio 2014.

 

     Art. 5. Disposizioni in materia di personale.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 competono i trattamenti economici connessi alle progressioni economiche e ai passaggi interni conseguiti nel quadriennio 2011-2014 e considerati utili ai soli fini giuridici ai sensi dell'articolo 9 comma 3 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8.

2. La dotazione del fondo per il finanziamento del sistema di classificazione del personale è determinata sulla base della disciplina contrattuale, tenendo conto che i risparmi derivanti dalla sospensione dei trattamenti economici connessi alle progressioni economiche e ai passaggi interni conseguiti nel quadriennio 2011-2014 costituiscono economia di spesa.

2-bis. La dotazione consolidata del fondo di cui al comma 2, al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite a decorrere dall'anno 2018, per effetto dell'inquadramento nei ruoli della Regione del personale amministrativo degli uffici giudiziari del distretto ai sensi del decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16 e delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 27 luglio 2017, n. 7, è adeguata, in aumento o in diminuzione, in rapporto al personale in servizio al 1° gennaio di ogni anno [1].

2-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 900.000,00 per l'esercizio 2019 e in euro 450.000,00 a decorrere dall'esercizio 2020, si provvede mediante corrispondenti integrazioni di stanziamento sulla Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" [2].

3. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5 "Norme per potenziare il servizio di traduzioni nell'amministrazione regionale, norme urgenti in materia di personale nonché norme sul personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano e norme per l'uso della lingua ladina dei comuni ladini della Provincia di Bolzano" e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"1. Per gli accordi da stipulare ai sensi della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 58 comma 8 della legge provinciale di Trento 3 aprile 1997, n. 7, la delegazione della Regione è designata dalla Giunta regionale ed è presieduta da un membro esterno all'Amministrazione, esperto in materia.".

 

     Art. 6. Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10 "Iniziative per la promozione dell'integrazione europea" e successive modifiche.

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10 e successive modificazioni "Iniziative per la promozione dell'integrazione europea" la lettera c-quater) è sostituita dalla seguente:

"c-quater) può conferire finanziamenti ai Comuni ove sono insediate le minoranze linguistiche, alle forme collaborative intercomunali, di cui alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 tra gli stessi Comuni, al Comun General de Fascia o agli Istituti culturali delle minoranze linguistiche, per iniziative volte alla valorizzazione e al rafforzamento dell'identità culturale e linguistica e quelle tese a rafforzare i legami delle persone appartenenti alle minoranze ladina, mochena e cimbra con il territorio di insediamento delle rispettive comunità, purché finalizzate alla tutela e alla valorizzazione degli aspetti identitari;".

 

     Art. 7. Modifica della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 "Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale" e successive modifiche.

1. Alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 "Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale" e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo della legge è sostituito dal seguente: "Interventi di previdenza e sanità integrativa a sostegno dei fondi pensione e dei fondi sanitari a base territoriale regionale";

b) all'articolo 3, comma 3 le parole: "nonché connesse con la gestione amministrativa, contabile, organizzativa e logistica" sono sostituite dalle parole: "nonché connessi con la gestione amministrativa, contabile e liquidativa".

 

     Art. 8. Modifica della legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 "Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale, nonché modifiche alla legge regionale 24 giugno 1957, n. 11 (Referendum per l'abrogazione di leggi regionali) e alla legge regionale 16 luglio 1972, n. 15 (Norme sull'iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali) e successive modificazioni, in merito ai soggetti legittimati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori".

1. Nell'articolo 1 comma 1 lettera c) della legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 dopo le parole: "Per le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, " sono inserite le parole: "nonché per le aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP), per le aziende dei comuni e dei consorzi di comuni che gestiscono residenze per anziani, ".

 

     Art. 9. Anticipo del contributo straordinario per le spese di attivazione dei nuovi comuni.

1. Ad ogni comune della provincia di Trento che, a seguito dell'esito positivo del referendum consultivo, sarà fuso a decorrere dal 1° gennaio 2016, la Giunta regionale concede un anticipo del contributo straordinario da destinare alle spese necessarie per l'attivazione del nuovo comune pari a euro 27.550,00.

2. Per i fini di cui al comma 1, è autorizzato per l'esercizio finanziario 2015 un ulteriore stanziamento di euro 1.350.000,00 sulla unità previsionale di base 07200.

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 2 si provvede mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo dell'esercizio 2014.

 

     Art. 10. Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali.

1. Per le finalità di coordinamento della finanza pubblica del sistema territoriale regionale previste dall'articolo 79 dello Statuto di autonomia e per coordinare l'ordinamento contabile con l'ordinamento finanziario provinciale, con particolare riferimento alla finanza locale e ai tributi locali, le Province provvedono a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4-octies del medesimo articolo 79. A decorrere dal 1° gennaio 2016, cessano comunque di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari della Regione incompatibili con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

 

     Art. 11. Modifica della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 "Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione" e successive modificazioni.

1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 "Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione" e successive modificazioni è inserito il seguente articolo:

"Art. 13 bis. (Modalità d'iscrizione in bilancio delle somme per l'esercizio di competenze trasferite o delegate dallo Stato)

1. A seguito dell'entrata in vigore di norme d'attuazione dello Statuto speciale che dispongono il trasferimento o la delega di funzioni dello Stato alla Regione, la Giunta regionale è autorizzata, previa informazione alla competente Commissione legislativa per il bilancio tramite la Presidenza del Consiglio regionale, a disporre le variazioni di bilancio occorrenti anche per l'iscrizione delle entrate e delle spese riferite all'attuazione delle nuove competenze, prevedendo ove necessario l'istituzione di apposite unità previsionali di base da destinare anche al rimborso allo Stato degli eventuali oneri da esso anticipati. Per tali fini possono essere istituiti fondi tra le partite di giro del bilancio, per la parte di spesa finanziata dallo Stato, nonché appositi fondi, collocati in specifiche unità previsionali di base, per le ulteriori somme necessarie per l'esercizio delle predette funzioni.

2. Fino ad avvenuta definizione dei rapporti finanziari con lo Stato, le somme di cui al presente articolo, non utilizzate alla chiusura degli esercizi finanziari di riferimento, possono essere conservate tra i residui passivi per i medesimi esercizi finanziari, in relazione ai fabbisogni di spesa. A carico delle somme in questione possono essere disposti rimborsi allo Stato degli eventuali oneri da esso anticipati o comunque ad esso spettanti.".

 

     Art. 12. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 1 agosto 2019, n. 3.

[2] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 1 agosto 2019, n. 3.