Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 contabilità |
Data: | 03/08/2015 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di finanziamento delle funzioni delegate alle Province di Trento e di Bolzano. |
Art. 2. Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 "Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'anno 2004 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge [...] |
Art. 3. Ulteriore finanziamento interventi di sviluppo del territorio. |
Art. 4. Polo giudiziario di Trento. |
Art. 5. Disposizioni in materia di personale. |
Art. 6. Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10 "Iniziative per la promozione dell'integrazione europea" e successive modifiche. |
Art. 7. Modifica della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 "Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale" e successive modifiche. |
Art. 8. Modifica della legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 "Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale, [...] |
Art. 9. Anticipo del contributo straordinario per le spese di attivazione dei nuovi comuni. |
Art. 10. Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali. |
Art. 11. Modifica della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 "Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione" e successive modificazioni. |
Art. 12. Entrata in vigore. |
§ 6.1.204 - L.R. 3 agosto 2015, n. 22.
Disposizioni per la variazione di bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria).
(B.U. 5 agosto 2015, n. 31 - Numero straordinario 2)
Art. 1. Disposizioni in materia di finanziamento delle funzioni delegate alle Province di Trento e di Bolzano.
1. In relazione alla modifica, da parte dell'articolo 1, comma 407, della
Art. 2. Modifica dell'articolo 13 della
1. All'articolo 13 della
"11-bis. In relazione alla modifica, da parte dell'articolo 1, comma 407, della
Art. 3. Ulteriore finanziamento interventi di sviluppo del territorio.
1. Per interventi di sviluppo del territorio realizzati attraverso fondi di rotazione, nonché per i fini di cui all'articolo 1, comma 4 della
2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è ripartito per euro 25 milioni a favore della Provincia autonoma di Trento e per euro 85 milioni a favore della Provincia autonoma di Bolzano. La Giunta regionale provvede all'assegnazione, previa presentazione da parte di ciascuna Provincia di un programma, anche stralcio, riportante le tipologie di intervento a cui è finalizzato l'utilizzo delle risorse stesse, l'entità delle somme da assegnare rispettivamente alla Provincia e/o alle società controllate dalla stessa, le modalità di utilizzo e i tempi di attivazione degli interventi.
3. Con il provvedimento di assegnazione è disposto l'impegno delle relative spese ai sensi dell'articolo 28 della
4. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo dell'esercizio finanziario 2014.
Art. 4. Polo giudiziario di Trento.
1. Nelle more di conferimento alla Regione Trentino-Alto Adige, in coordinamento con le Province autonome di Trento e di Bolzano, della delega di funzioni statali riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari, la Regione concorre al finanziamento degli interventi di ristrutturazione del polo giudiziario di Trento destinando a tale fine una somma pari a euro 60 milioni sulla unità previsionale di base 02200 dell'esercizio finanziario 2015.
2. Per i fini del comma 1, si provvede con apposita convenzione tra la Regione e la Provincia autonoma di Trento, volta a regolare gli aspetti finanziari e ad assicurare la coerenza con l'obiettivo della delega di cui al medesimo comma 1 e il rispetto dei contenuti dell'accordo di programma quadro relativo agli interventi per la razionalizzazione delle sedi e delle strutture statali nella città di Trento, sottoscritto tra la Provincia autonoma di Trento e lo Stato in data 8 febbraio 2002 e del relativo atto modificativo e aggiuntivo, con particolare riferimento al polo giudiziario.
3. All'attuazione di quanto previsto dal comma 2 si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge. Entro la stessa data la Regione procede comunque all'impegno delle relative risorse finanziarie.
4. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo dell'esercizio 2014.
Art. 5. Disposizioni in materia di personale.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 competono i trattamenti economici connessi alle progressioni economiche e ai passaggi interni conseguiti nel quadriennio 2011-2014 e considerati utili ai soli fini giuridici ai sensi dell'articolo 9 comma 3 della
2. La dotazione del fondo per il finanziamento del sistema di classificazione del personale è determinata sulla base della disciplina contrattuale, tenendo conto che i risparmi derivanti dalla sospensione dei trattamenti economici connessi alle progressioni economiche e ai passaggi interni conseguiti nel quadriennio 2011-2014 costituiscono economia di spesa.
2-bis. La dotazione consolidata del fondo di cui al comma 2, al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite a decorrere dall'anno 2018, per effetto dell'inquadramento nei ruoli della Regione del personale amministrativo degli uffici giudiziari del distretto ai sensi del
2-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 900.000,00 per l'esercizio 2019 e in euro 450.000,00 a decorrere dall'esercizio 2020, si provvede mediante corrispondenti integrazioni di stanziamento sulla Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" [2].
3. Il comma 1 dell'articolo 4 della
"1. Per gli accordi da stipulare ai sensi della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 58 comma 8 della
Art. 6. Modifica dell'articolo 2 della
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della
"c-quater) può conferire finanziamenti ai Comuni ove sono insediate le minoranze linguistiche, alle forme collaborative intercomunali, di cui alla
Art. 7. Modifica della
1. Alla
a) il titolo della legge è sostituito dal seguente: "Interventi di previdenza e sanità integrativa a sostegno dei fondi pensione e dei fondi sanitari a base territoriale regionale";
b) all'articolo 3, comma 3 le parole: "nonché connesse con la gestione amministrativa, contabile, organizzativa e logistica" sono sostituite dalle parole: "nonché connessi con la gestione amministrativa, contabile e liquidativa".
Art. 8. Modifica della
1. Nell'articolo 1 comma 1 lettera c) della
Art. 9. Anticipo del contributo straordinario per le spese di attivazione dei nuovi comuni.
1. Ad ogni comune della provincia di Trento che, a seguito dell'esito positivo del referendum consultivo, sarà fuso a decorrere dal 1° gennaio 2016, la Giunta regionale concede un anticipo del contributo straordinario da destinare alle spese necessarie per l'attivazione del nuovo comune pari a euro 27.550,00.
2. Per i fini di cui al comma 1, è autorizzato per l'esercizio finanziario 2015 un ulteriore stanziamento di euro 1.350.000,00 sulla unità previsionale di base 07200.
3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 2 si provvede mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo dell'esercizio 2014.
Art. 10. Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali.
1. Per le finalità di coordinamento della finanza pubblica del sistema territoriale regionale previste dall'articolo 79 dello Statuto di autonomia e per coordinare l'ordinamento contabile con l'ordinamento finanziario provinciale, con particolare riferimento alla finanza locale e ai tributi locali, le Province provvedono a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4-octies del medesimo articolo 79. A decorrere dal 1° gennaio 2016, cessano comunque di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari della Regione incompatibili con le disposizioni di cui al
Art. 11. Modifica della
1. Dopo l'articolo 13 della
"Art. 13 bis. (Modalità d'iscrizione in bilancio delle somme per l'esercizio di competenze trasferite o delegate dallo Stato)
1. A seguito dell'entrata in vigore di norme d'attuazione dello Statuto speciale che dispongono il trasferimento o la delega di funzioni dello Stato alla Regione, la Giunta regionale è autorizzata, previa informazione alla competente Commissione legislativa per il bilancio tramite la Presidenza del Consiglio regionale, a disporre le variazioni di bilancio occorrenti anche per l'iscrizione delle entrate e delle spese riferite all'attuazione delle nuove competenze, prevedendo ove necessario l'istituzione di apposite unità previsionali di base da destinare anche al rimborso allo Stato degli eventuali oneri da esso anticipati. Per tali fini possono essere istituiti fondi tra le partite di giro del bilancio, per la parte di spesa finanziata dallo Stato, nonché appositi fondi, collocati in specifiche unità previsionali di base, per le ulteriori somme necessarie per l'esercizio delle predette funzioni.
2. Fino ad avvenuta definizione dei rapporti finanziari con lo Stato, le somme di cui al presente articolo, non utilizzate alla chiusura degli esercizi finanziari di riferimento, possono essere conservate tra i residui passivi per i medesimi esercizi finanziari, in relazione ai fabbisogni di spesa. A carico delle somme in questione possono essere disposti rimborsi allo Stato degli eventuali oneri da esso anticipati o comunque ad esso spettanti.".
Art. 12. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Comma inserito dall'art. 8 della
[2] Comma inserito dall'art. 8 della