§ 5.2.54 - Legge Regionale 20 novembre 1999, n. 6.
Ulteriori modifiche alle leggi regionali in materia di previdenza integrativa.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:20/11/1999
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Proroga dei termini).
Art. 2.  (Disposizioni transitorie).
Art. 3.  (Proroga dei termini e disposizioni transitorie).
Art. 4.  (Norma finanziaria).


§ 5.2.54 - Legge Regionale 20 novembre 1999, n. 6. [1]

Ulteriori modifiche alle leggi regionali in materia di previdenza integrativa.

(B.U. 23 novembre 1999, n. 52 - suppl. n. 2).

CAPO I

Assegni di natalità e di cura

 

Art. 1. (Proroga dei termini).

     1. I termini di centottanta giorni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, sono prorogati fino a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Il termine del 30 giugno 1999 di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, è prorogato fino a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2. (Disposizioni transitorie).

     1. Per le nascite, le adozioni e gli affidamenti preadottivi verificatisi successivamente al centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6 e fino a novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle persone in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 bis della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, spettano le provvidenze di cui agli articoli 10 e 18 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, purché sia presentata domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e sia versata la contribuzione prevista dal 1998 in poi.

     2. Le domande presentate ai sensi delle disposizioni della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, già respinte alla data di entrata in vigore della presente legge per mancanza dei requisiti relativi all'anzianità assicurativa e contributiva di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, sono riesaminate entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda da presentarsi, a cura dell'interessato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Per le nascite, le adozioni e gli affidamenti preadottivi verificatisi successivamente al centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, le contribuzioni arretrate, versate in applicazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, nonché dell'articolo 5, della medesima legge regionale, nel testo previgente all'entrata in vigore della presente legge, sono restituite agli interessati entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda da presentarsi, a cura dell'interessato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO II

Assicurazione regionale volontaria per

la pensione alle persone casalinghe

 

     Art. 3. (Proroga dei termini e disposizioni transitorie).

     1. I termini di centottanta giorni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7 della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6 sono prorogati fino a dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. Le domande presentate ai sensi delle disposizioni della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, già respinte alla data di entrata in vigore della presente legge per scadenza dei termini, sono riesaminate entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda da presentarsi, a cura dell'interessato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO III

Norma finanziaria

 

     Art. 4. (Norma finanziaria).

     1. Per le finalità di cui alla presente legge è previsto un onere complessivo di lire 10 miliardi.

     2. Alla copertura della spesa gravante sull'esercizio 1999 si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo 1942 del bilancio di previsione che presenta sufficiente disponibilità.

     3. Per gli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, recante "Norme in materia di bilancio e sulla contabilità della Regione".

 

 

 


[1] L'art. 13 della L.R. 16 luglio 2004, n. 1, abroga le disposizioni della presente legge incompatibili con la stessa L.R. 1/2004, con la decorrenza ivi stabilita.