Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 20/11/1999 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. (Proroga dei termini). |
Art. 2. (Disposizioni transitorie). |
Art. 3. (Proroga dei termini e disposizioni transitorie). |
Art. 4. (Norma finanziaria). |
§ 5.2.54 - Legge Regionale 20 novembre 1999, n. 6. [1]
Ulteriori modifiche alle leggi regionali in materia di previdenza integrativa.
(B.U. 23 novembre 1999, n. 52 - suppl. n. 2).
CAPO I
Assegni di natalità e di cura
Art. 1. (Proroga dei termini).
1. I termini di centottanta giorni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 della
2. Il termine del 30 giugno 1999 di cui al comma 4 dell'articolo 2 della
Art. 2. (Disposizioni transitorie).
1. Per le nascite, le adozioni e gli affidamenti preadottivi verificatisi successivamente al centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della
2. Le domande presentate ai sensi delle disposizioni della
3. Per le nascite, le adozioni e gli affidamenti preadottivi verificatisi successivamente al centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della
CAPO II
Assicurazione regionale volontaria per
la pensione alle persone casalinghe
Art. 3. (Proroga dei termini e disposizioni transitorie).
1. I termini di centottanta giorni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7 della
2. Le domande presentate ai sensi delle disposizioni della
CAPO III
Norma finanziaria
Art. 4. (Norma finanziaria).
1. Per le finalità di cui alla presente legge è previsto un onere complessivo di lire 10 miliardi.
2. Alla copertura della spesa gravante sull'esercizio 1999 si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo 1942 del bilancio di previsione che presenta sufficiente disponibilità.
3. Per gli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della
[1] L'art. 13 della