§ 6.1.222 - L.R. 18 dicembre 2017, n. 11.
Legge regionale di stabilità 2018.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:18/12/2017
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Modifica della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 "Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'anno 2004 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)".
Art. 2.  Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni concernente "Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone autorizzate ai versamenti [...]
Art. 3.  Modifica alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e successive modificazioni "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione".
Art. 4.  Indennità di posizione.
Art. 5.  Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura finanziaria.
Art. 6.  Entrata in vigore.


§ 6.1.222 - L.R. 18 dicembre 2017, n. 11.

Legge regionale di stabilità 2018.

(B.U. 18 dicembre 2017, n. 50 - N. Straordinario 3)

 

Art. 1. Modifica della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 "Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'anno 2004 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)".

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per gli esercizi 2018-2022 una quota della somma assegnata alla Fondazione, iscritta annualmente in apposito capitolo del bilancio di cui al comma 1, è destinata al fondo di dotazione della Fondazione.".

 

     Art. 2. Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni concernente "Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone autorizzate ai versamenti contributivi volontari e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni".

1. All'articolo 15 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le aziende della provincia di Trento che operano ad un'altitudine superiore ai 900 m s.l.m., secondo quanto definito in base all'articolo 14, comma 2, l'ammontare del contributo è determinato annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione fino al 70 per cento.".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle domande relative ai versamenti effettuati per gli anni successivi al 2016.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura negli stanziamenti nella missione/programma 18/01 nell'ambito del "Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano".

 

     Art. 3. Modifica alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e successive modificazioni "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione".

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e successive modificazioni è inserito il seguente:

"3-bis. Per gli atti dai quali derivano o possono derivare spese concernenti il trattamento economico complessivo attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi, la sottoscrizione dell'atto da parte del dirigente competente in materia costituisce riscontro delle verifiche di cui al comma 3.".

 

     Art. 4. Indennità di posizione.

1. A far data dal 1° gennaio 2018 la retribuzione di posizione e l'indennità di direzione previste dai rispettivi contratti collettivi del personale regionale sono trasformate in indennità di posizione, composta da una parte fissa ed una parte variabile. L'ammontare dell'indennità di posizione, di cui la parte fissa è pari al 40 per cento del valore complessivo dell'indennità stessa, è determinato dalla contrattazione collettiva. Dopo almeno sei anni di incarico di preposizione alle strutture organizzative o loro articolazioni, la sola parte fissa dell'indennità di posizione si trasforma, alla cessazione dell'incarico, in assegno personale pensionabile in base al sistema retributivo [1].

2. In ogni caso il trattamento economico complessivo di un dirigente non può superare il limite massimo retributivo annuo di 240.000,00 euro, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente.

3. Sono fatti salvi gli effetti giuridici già prodotti e gli effetti economici già maturati, sino al 1° gennaio 2018, a seguito dei meccanismi di trasformazione graduale della retribuzione di posizione e dell'indennità di direzione in assegno personale pensionabile, in applicazione dei contratti collettivi. L'assegno personale pensionabile già maturato ai sensi del presente comma non è cumulabile con l'indennità di posizione di cui al comma 1 [2].

 

     Art. 5. Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura finanziaria.

1. Per il triennio 2018-2020 sono autorizzate le variazioni agli stanziamenti di cui all'allegata tabella A concernenti il rifinanziamento di leggi regionali, nonché le nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le modalità previste dalla tabella B.

 

     Art. 6. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Allegati

(Omissis)


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 6 giugno 2019, n. 138, ha dichiarato l'illegittimità del terzo periodo del presente comma.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 6 giugno 2019, n. 138, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.