Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.4 lavoro e formazione professionale |
Data: | 16/07/2003 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. (Partecipazioni azionarie). |
Art. 2. (Previdenza ed assicurazioni sociali). |
Art. 3. (Giudici di pace). |
Art. 4. (Personale in servizio presso la Corte dei conti). |
Art. 5. (Modifiche alla legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di previdenza integrativa). |
Art. 6. (Copertura finanziaria). |
Art. 7. (Entrata in vigore). |
§ 5.4.39 - L.R. 16 luglio 2003, n. 4.
Disposizioni per l’assestamento del bilancio di previsione dell’anno 2003 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria).
(B.U. 22 luglio 2003, n. 29).
Art. 1. (Partecipazioni azionarie).
1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della società “Trento Fiere Spa”, con sede in Trento fino alla concorrenza dell’importo di euro 292.000,00.
Art. 2. (Previdenza ed assicurazioni sociali).
1. Le finalità di cui all’articolo 66 della
2. Alla copertura della nuova spesa derivante dall’applicazione del presente articolo si provvede mediante riduzione di pari importo del cap. 670 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione dell’anno 2003 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
Art. 3. (Giudici di pace).
1. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dalla realizzazione di corsi di formazione per il personale amministrativo dei giudici di pace e all’attribuzione di incarichi finalizzati alla consulenza ed assistenza del medesimo personale, nonché per provvedere agli adempimenti relativi alla istituzione e all’attività dei centri di mediazione previsti dall’articolo 29, comma 4, del
2. Con legge di bilancio potranno essere altresì istituiti nuovi capitoli al fine di far fronte ai compiti attribuiti alla Regione dalla normativa statale in materia di giudici di pace e organizzazione amministrativa della giustizia.
Art. 4. (Personale in servizio presso la Corte dei conti).
1. Cessa, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, nei confronti del personale in servizio presso gli uffici della Corte dei conti situati nel territorio della Regione, la corresponsione dell’indennità di cui all’articolo 17 della
Art. 5. (Modifiche alla
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della
2. Il comma 2 dell’articolo 18 della
“2. L’assegno di cui al comma 1 è altresì concesso in caso di adozione o affidamento preadottivo, disposto ai sensi della
3. Al comma 8 dell’articolo 18 della
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge [1].
5. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo sono valutati complessivamente in euro 5.000.000,00 in ragione d’anno. All’onere di euro 2.085.000,00 si farà fronte, per l’esercizio finanziario 2003, con corrispondente riduzione del fondo iscritto al cap. 670 dello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario in corso. All’onere relativo agli anni successivi si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 7 e nei limiti previsti dall’articolo 14 della
Art. 6. (Copertura finanziaria).
1. Alla copertura delle nuove spese derivanti dall’articolo 1 della presente legge si provvede mediante utilizzo di pari importo dell’avanzo degli esercizi finanziari precedenti.
Art. 7. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Comma così sostituito dall’art. 5 della