§ 6.4.13 - Legge Regionale 22 luglio 1995, n. 6.
Norme relative alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 programmazione
Data:22/07/1995
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Contenuti e procedure di pubblicazione).
Art. 2.  (Parte prima: atti regionali, provinciali e comunali).
Art. 3.  (Parte seconda: atti statali e comunitari).
Art. 4.  (Parte terza: avvisi legali).
Art. 5.  (Parte quarta: concorsi ed esami).
Art. 6.  (Parte quinta: personale regionale e provinciale).
Art. 7.  (Valore dei testi pubblicati nel Bollettino Ufficiale e correzione di errori ed omissioni).
Art. 8.  (Uso delle lingue tedesca e ladina).
Art. 9.  (Periodicità di pubblicazione).
Art. 10.  (Richieste di pubblicazione).
Art. 11.  (Pubblicazione di atti già di competenza di organi statali).
Art. 12.  (Diffusione del Bollettino Ufficiale).
Art. 13.  (Regolamento).
Art. 14.  (Prezzi e tariffe).
Art. 15.  (Oneri di redazione e di pubblicazione).


§ 6.4.13 - Legge Regionale 22 luglio 1995, n. 6. [1]

Norme relative alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione.

(B.U. 1 agosto 1995, n. 35).

 

Art. 1. (Contenuti e procedure di pubblicazione).

     1. La Regione cura la pubblicazione, la stampa, la distribuzione e la spedizione del Bollettino Ufficiale.

     2. Il Bollettino Ufficiale è pubblicato in cinque parti:

     a) parte prima: atti regionali, provinciali e comunali;

     b) parte seconda: atti statali e comunitari;

     c) parte terza: avvisi legali;

     d) parte quarta: concorsi ed esami;

     e) parte quinta: personale regionale e provinciale.

     All'interno di ciascuna parte potrà venire stabilita con regolamento una ulteriore divisione di tutti gli atti da pubblicare.

 

     Art. 2. (Parte prima: atti regionali, provinciali e comunali).

     1. Nella parte prima sono pubblicati:

     a) le leggi ed i regolamenti della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con le relative note esplicative;

     b) i decreti del Presidente della Giunta regionale e dei Presidenti delle Giunte provinciali, i provvedimenti ed i comunicati degli organi legislativi degli enti stessi, i provvedimenti ed i comunicati degli organi amministrativi dei suddetti enti, quando tutti gli atti sopra indicati sono destinati alla generalità dei cittadini ovvero quando la pubblicazione è prevista da una norma di legge;

     c) i provvedimenti emessi dagli enti delegati dalla Regione o dalle Province autonome, quando sono destinati alla generalità dei cittadini ovvero quando la pubblicazione è prevista da una norma di legge;

     d) gli statuti ed i regolamenti dei comuni, dei consorzi di comuni, delle unioni di comuni e delle comunità montane e delle comunità di valle della regione;

     e) gli statuti ed i regolamenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, la cui pubblicazione sia stabilita con legge regionale;

     f) le richieste ed i risultati di referendum relativi a leggi regionali o provinciali;

     g) i testi unici, i testi coordinati ed i testi aggiornati degli atti normativi della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

     h) le impugnazioni delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato da parte della Regione e delle Province autonome rispettivamente delle leggi regionali o provinciali da parte delle Province autonome o della Regione nonché i ricorsi per il regolamento di competenza tra Regione o Provincia autonoma e Stato rispettivamente tra Regione e Province autonome o tra le Province autonome.

 

     Art. 3. (Parte seconda: atti statali e comunitari).

     1. Nella parte seconda sono pubblicati:

     a) le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali;

     b) le norme di attuazione dello Statuto, le leggi e i decreti dello Stato che attribuiscono o delegano alla Regione o alle Province autonome competenze legislative o amministrative o ai comuni della regione competenze amministrative e gli altri provvedimenti statali che riguardano la sfera di attribuzioni della Regione o delle Province autonome o dei comuni della regione o che rivestono per esse particolare interesse;

     c) le sentenze attinenti a leggi o ad atti dello Stato, le ordinanze e i comunicati, la pubblicazione dei quali è disposta dal Presidente della Corte Costituzionale e che riguardano la sfera di attribuzioni della Regione o delle Province autonome o che rivestono per esse particolare interesse;

     d) i regolamenti, le direttive e le raccomandazioni della Unione europea che riguardano la sfera di attribuzioni della Regione o delle Province autonome o dei comuni della regione o che rivestono per esse particolare interesse;

     e) le sentenze, le ordinanze e i comunicati attinenti a leggi o ad atti regionali o provinciali, quando la pubblicazione è disposta dal Presidente della Corte Costituzionale;

     f) le ordinanze ed i comunicati la cui pubblicazione è disposta dal Parlamento e le decisioni assunte dallo stesso in ordine ai contrasti di interesse riguardanti leggi regionali o provinciali.

     2. Sono inoltre pubblicati gli atti e i provvedimenti di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione nei procedimenti giudiziari.

     3. La parte seconda è divisa in due sezioni, una delle quali contenente gli atti legislativi, l'altra gli atti giurisdizionali.

 

     Art. 4. (Parte terza: avvisi legali).

     1. Nella parte terza sono pubblicati gli annunzi e gli avvisi della cui pubblicazione è fatta richiesta ai sensi della vigente disciplina statale in materia di annunzi legali, nonché i provvedimenti della Regione, delle Province autonome e degli altri enti pubblici, non destinati alla generalità dei cittadini, quando la pubblicazione è richiesta in base ad una norma di legge o ad apposita deliberazione, ed inoltre i provvedimenti, gli avvisi e gli annunzi la cui pubblicazione è richiesta dagli interessati.

     2. La parte terza sostituisce, a tutti gli effetti, i fogli degli annunzi legali delle Province, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49, ed è suddivisa in tre sezioni:

     a) avvisi a pagamento;

     b) avvisi a credito;

     c) avvisi gratuiti.

 

     Art. 5. (Parte quarta: concorsi ed esami).

     1. Nella parte quarta sono pubblicati gli atti relativi a concorsi ad impieghi presso la Regione, le Province autonome o presso altri enti pubblici, la cui pubblicazione sia stabilita da leggi statali o regionali o provinciali o sia richiesta dagli organi degli enti interessati.

 

     Art. 6. (Parte quinta: personale regionale e provinciale).

     1. Nella parte quinta sono pubblicati i bandi dei concorsi interni, i relativi avvisi ed i provvedimenti concernenti le graduatorie, gli atti di assunzione, i trasferimenti, gli incarichi, i comandi e le cessazioni dal servizio, relativi al personale dipendente dalla Regione e l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta regionale, contenente la data, il numero e l'oggetto di ciascuna deliberazione, in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale regionale.

     2. Gli atti indicati al comma 1, relativi alle Province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere pubblicati nella parte quinta su richiesta delle stesse.

     3. Tale parte è suddivisa in sezioni in relazione all'ente di provenienza degli atti.

 

     Art. 7. (Valore dei testi pubblicati nel Bollettino Ufficiale e correzione di errori ed omissioni).

     1. La pubblicazione degli atti nelle parti prima, quarta e quinta del Bollettino Ufficiale della Regione si presume conforme all'originale e costituisce il testo legale degli atti medesimi, fino a quando non se ne provi l'inesattezza, mediante esibizione di atto autentico rilasciato ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

     2. Gli errori e le omissioni di pubblicazione vengono rettificati d'ufficio o su segnalazione di soggetti pubblici o privati, previa verifica e riscontro con gli atti originali.

 

     Art. 8. (Uso delle lingue tedesca e ladina).

     1. Nelle parti prima e seconda gli atti di cui agli articoli 2 e 6 vengono pubblicati congiuntamente nelle lingue italiana e tedesca, ad esclusione di quelli della Provincia autonoma di Trento, di quelli della Regione destinati ad avere efficacia nel solo territorio della provincia autonoma di Trento, nonché di quelli dello Stato e della Unione europea, concernenti la sola Provincia autonoma di Trento.

     2. Al fine di favorire la migliore conoscenza, da parte dei cittadini di lingua tedesca, della legislazione dello Stato, vengono inoltre pubblicati nella parte seconda, congiuntamente nelle lingue italiana e tedesca, le leggi ed i decreti statali diversi da quelli indicati nell'articolo 3, qualora interessino la Regione o la Provincia autonoma di Bolzano, secondo i criteri stabiliti nel comma 3.

     3. Si considerano di interesse regionale o provinciale, ai sensi del comma 2, le leggi ed i decreti dello Stato, i quali si riferiscano al territorio della provincia autonoma di Bolzano.

     4. Al fine di favorire la migliore conoscenza, da parte dei cittadini di lingua ladina, della legislazione regionale e provinciale, vengono inoltre pubblicate le leggi ed i regolamenti della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in lingua ladina, qualora si riferiscano in particolare modo alla popolazione o alle località ladine.

     5. Vengono inoltre pubblicati anche in lingua ladina gli atti emanati dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 e del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, laddove la pubblicazione sia prescritta da una norma di legge o gli atti interessino la generalità dei cittadini.

     6. Il testo in lingua ladina è predisposto a cura delle amministrazioni che richiedono la pubblicazione.

     7. Per le pubblicazioni da farsi nelle parti prima e seconda ai sensi degli articoli 2 e 6, il testo in lingua tedesca è predisposto a cura degli uffici dell'ente di provenienza, o degli uffici regionali nei casi, previsti nei medesimi articoli 2 e 6, di atti provenienti dagli organi legislativi, amministrativi o giudiziari dello Stato e degli organi legislativi ed amministrativi della Unione europea.

     8. Nella parte terza l'atto oggetto di avviso legale è pubblicato nella lingua italiana e tedesca quando il richiedente sia un ente pubblico avente sede nel territorio della provincia autonoma di Bolzano o quando la pubblicazione sia prevista obbligatoriamente dalla legge e l'avviso o l'atto riguardi il territorio della provincia predetta. Negli altri casi l'avviso o l'atto potrà essere pubblicato sia nella sola lingua italiana, sia nella sola lingua tedesca, sia in ambedue le lingue.

     9. Nella parte quarta gli atti relativi a concorsi ad impieghi presso la Regione, la Provincia autonoma di Bolzano o presso altri enti pubblici operanti nel territorio della provincia di Bolzano sono pubblicati congiuntamente nelle lingue italiana e tedesca.

     10. Nella parte quinta gli atti relativi al personale regionale ed al personale della Provincia autonoma di Bolzano sono pubblicati congiuntamente nelle lingue italiana e tedesca.

     11. Nella redazione degli atti di cui ai commi precedenti si tiene conto della terminologia giuridica, amministrativa e tecnica determinata dalla commissione paritetica prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

 

     Art. 9. (Periodicità di pubblicazione).

     1. Le prime tre parti del Bollettino Ufficiale sono edite settimanalmente, a giorno fisso.

     2. Le parti prima e seconda possono uscire in edizione straordinaria in un giorno diverso da quello fisso.

     3. La parte quarta è edita ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e, comunque, almeno una volta ogni quindici giorni.

     4. La parte quinta è edita mensilmente.

 

     Art. 10. (Richieste di pubblicazione).

     1. Le richieste di pubblicazione sono presentate per iscritto, a cura degli enti, uffici o delle persone interessate, all'Ufficio che cura la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. Sono gratuite le seguenti pubblicazioni:

     a) quelle richieste dalla Regione e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

     b) tutte le pubblicazioni richieste dai comuni, dai consorzi di comuni, dalle unioni di comuni, dalle comunità montane e dalle comunità di valle della regione;

     c) le pubblicazioni degli statuti e dei regolamenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) [2].

     3. La pubblicazione delle graduatorie previste da norme in materia di edilizia abitativa agevolata, nonché dei bandi di concorso indetti da amministrazioni comunali della regione è gratuita.

     4. I testi da pubblicare a pagamento o a credito nella parte terza, ai sensi della vigente disciplina statale in materia di annunzi legali, devono essere redatti in duplice copia, di cui una in carta legale oppure su carta libera uso bollo, se godono dell'esenzione dall'imposta di bollo da provarsi a cura del richiedente o se l'imposta viene corrisposta in modo straordinario.

     5. La pubblicazione degli avvisi legali, per i quali la vigente legislazione statale non prevede la pubblicazione gratuita o a credito, è subordinata al pagamento dell'importo dovuto in base a fattura emessa secondo tariffa e inviata al richiedente dall'ufficio di cui al comma 1.

 

     Art. 11. (Pubblicazione di atti già di competenza di organi statali).

     1. La pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione degli atti amministrativi, già di competenza degli organi statali, sostituisce a tutti gli effetti la pubblicazione che di essi veniva fatta nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nei Bollettini Ufficiali dei Ministeri.

 

     Art. 12. (Diffusione del Bollettino Ufficiale).

     1. La Giunta regionale determina i criteri per la diffusione gratuita del Bollettino Ufficiale ad enti pubblici e ad enti e associazioni di natura culturale o aventi finalità sociali.

     2. Copia di ciascun Bollettino Ufficiale in cui sono pubblicate le leggi ed i regolamenti regionali e provinciali viene inviata ai Commissari del Governo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 57 dello Statuto speciale, e al Ministero di Grazia e Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 59 dello Statuto medesimo.

 

     Art. 13. (Regolamento).

     1. Con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge saranno disciplinate le modalità per la pubblicazione, stampa, distribuzione e spedizione del Bollettino Ufficiale, nonché le ipotesi di modifiche, rinvii e notazioni dei testi normativi regionali.

 

     Art. 14. (Prezzi e tariffe).

     1. La Giunta regionale fissa, entro il mese di novembre di ogni anno, in base ai presunti costi e ricavi della gestione, i prezzi di vendita, per l'anno successivo, dei fascicoli e degli abbonamenti, nonché le tariffe per le inserzioni e le altre pubblicazioni.

 

     Art. 15. (Oneri di redazione e di pubblicazione).

     1. Gli oneri per la redazione, la pubblicazione e la diffusione del Bollettino Ufficiale fanno carico ad apposito capitolo di spesa del bilancio della Regione.

     2. Le entrate derivanti dalla vendita dei fascicoli, dagli abbonamenti e dalle pubblicazioni a pagamento sono introitate nell'apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 19 della L.R. 19 giugno 2009, n. 2.

[2] Comma così sostituito dall’art. 11 della L.R. 16 luglio 2004, n. 1.