Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.4 programmazione |
Data: | 22/07/2002 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. (Previdenza ed assicurazioni sociali). |
Art. 2. (Applicazione di norme in materia di lavori pubblici, trasparenza degli appalti, attività contrattuale e amministrazione dei propri beni). |
Art. 3. (Entrata in vigore). |
§ 6.4.31 - L.R. 22 luglio 2002, n. 2.
Disposizioni per l’assestamento del bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige (legge finanziaria).
(B.U. 30 luglio 2002, n. 32).
Art. 1. (Previdenza ed assicurazioni sociali).
1. Le finalità di cui all’articolo 66 della
Art. 2. (Applicazione di norme in materia di lavori pubblici, trasparenza degli appalti, attività contrattuale e amministrazione dei propri beni).
1. La Regione Trentino-Alto Adige applica nell’esercizio della propria attività la normativa provinciale di Trento in materia di lavori pubblici, trasparenza degli appalti, attività contrattuale e amministrazione dei propri beni (
01-bis. Per procedure di affidamento ai sensi del comma 1 si intendono anche quelle relative all'affidamento di incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione di cui alla legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali della Provincia autonoma di Trento [1].
1-bis. Ogni richiamo al territorio provinciale contenuto nella normativa di cui al comma 1 è da intendersi riferito all’intero territorio regionale [2].
1-ter. È attribuita al direttore dell’Ufficio Tecnico della Regione la competenza ad esprimere il parere tecnico-amministrativo ed economico in merito ai progetti affidati dalla Regione per la realizzazione di lavori pubblici o di interesse pubblico, nei casi in cui la normativa provinciale in materia di lavori pubblici e trasparenza degli appalti attribuisce tale competenza ad organi monocratici [3].
1-quater. In tutti i casi possibili e fatto salvo quanto stabilito al comma 1-ter, le funzioni svolte da organi provinciali monocratici e collegiali ai sensi della normativa afferente le materie citate al comma 1, sono svolte, nei rispettivi ambiti di competenza, dai corrispondenti organi della Regione [4].
1-quinquies. La Regione può stipulare apposite convenzioni con l’ente provinciale o comunque acquisire dallo stesso il consenso affinché gli organi consultivi e tecnici istituiti da quest’ultimo nelle materie citate al comma 1, che non trovano un proprio corrispondente nell’ordinamento regionale, esplichino la loro funzione anche in relazione all’attività dell’Amministrazione regionale [5].
Art. 3. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Comma inserito dall'art. 7 della
[2] Comma aggiunto dall’art. 12 della
[3] Comma aggiunto dall’art. 12 della
[4] Comma aggiunto dall’art. 12 della
[5] Comma aggiunto dall’art. 12 della