§ 5.2.e - L.R. 9 agosto 1957, n. 15.
Erogazione di contributi a favore degli Istituti di Patronato e di assistenza sociale costituiti o riconosciuti a norma della legge 30 marzo 2001, n. 152 [2].


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:09/08/1957
Numero:15


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  [4]
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 


§ 5.2.e - L.R. 9 agosto 1957, n. 15. [1]

Erogazione di contributi a favore degli Istituti di Patronato e di assistenza sociale costituiti o riconosciuti a norma della legge 30 marzo 2001, n. 152 [2].

(B.U. 13 agosto 1957, n. 33).

 

Art. 1.

     L'amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire a favore degli Enti di Patronato ed assistenza sociale costituiti o riconosciuti a norma della legge 30 marzo 2001, n. 152, ed operanti nella Regione, mediante la concessione di contributi e sussidi allo scopo di integrare quelli cui si provvede con legge dello Stato e di sostenere l'attività di assistenza svolta per l'accesso dei cittadini agli interventi in materia di previdenza integrativa e assistenza sociale previsti dalla Regione e dalle Province autonome di Bolzano e Trento [3].

 

     Art. 2. [4]

     1. L'assegnazione dei contributi è fatta ai/alle rappresentanti delle sedi provinciali degli Enti di cui all'articolo 1 sulla base di criteri e disposizioni stabiliti con regolamento regionale.

 

     Art. 3.

     1. La richiesta del contributo deve essere inoltrata dalle Sedi provinciali degli Enti interessati agli uffici provinciali territorialmente competenti, non oltre il 30 aprile di ogni anno e deve essere corredata dai dati statistici relativi all'attività svolta da ciascun ente durante l'anno precedente [5].

     2. La concessione dei contributi è condizionata all'osservanza da parte degli Enti di Patronato delle norme contenute nella legge 30 marzo 2001, n. 152, ed è proporzionata all'entità di lavoro svolto da ciascun Ente durante l'anno precedente [6].

 

     Art. 4.

     Le spese relative fanno carico ad apposito capitolo da istituirsi nel bilancio regionale a partire dall'esercizio 1958.

 

     Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1958.

     La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] L'art. 13 della L.R. 16 luglio 2004, n. 1, abroga le disposizioni della presente legge incompatibili con la stessa L.R. 1/2004 con la decorrenza ivi stabilita.

[2] Titolo così modificato dall'art. 8 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 1.

[3] Comma già modificato dall'art. 8 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 1 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 14 dicembre 2010, n. 4.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 1.

[5] Comma già modificato dall'art. 8 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 1 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 16 dicembre 2020, n. 5.

[6] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 1.