Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 09/08/1957 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. [4] |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
§ 5.2.e - L.R. 9 agosto 1957, n. 15. [1]
Erogazione di contributi a favore degli Istituti di Patronato e di assistenza sociale costituiti o riconosciuti a norma della legge 30 marzo 2001, n. 152 [2].
(B.U. 13 agosto 1957, n. 33).
L'amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire a favore degli Enti di Patronato ed assistenza sociale costituiti o riconosciuti a norma della
1. L'assegnazione dei contributi è fatta ai/alle rappresentanti delle sedi provinciali degli Enti di cui all'articolo 1 sulla base di criteri e disposizioni stabiliti con regolamento regionale.
1. La richiesta del contributo deve essere inoltrata dalle Sedi provinciali degli Enti interessati agli uffici provinciali territorialmente competenti, non oltre il 30 aprile di ogni anno e deve essere corredata dai dati statistici relativi all'attività svolta da ciascun ente durante l'anno precedente [5].
2. La concessione dei contributi è condizionata all'osservanza da parte degli Enti di Patronato delle norme contenute nella
Le spese relative fanno carico ad apposito capitolo da istituirsi nel bilancio regionale a partire dall'esercizio 1958.
La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1958.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] L'art. 13 della
[2] Titolo così modificato dall'art. 8 della
[3] Comma già modificato dall'art. 8 della
[4] Articolo così sostituito dall'art. 8 della
[5] Comma già modificato dall'art. 8 della
[6] Comma così modificato dall'art. 8 della