Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.6 cooperazione |
Data: | 28/11/1993 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. (Istituzione di un fondo destinato al finanziamento di iniziative dirette alla promozione e sviluppo della cooperazione). |
Art. 2. (Fonti di alimentazione del fondo). |
Art. 3. (Gestione delle somme affluite al fondo). |
Art. 4. (Norma finanziaria). |
§ 4.6.10 - Legge Regionale 28 novembre 1993, n. 20.
Costituzione di un fondo a favore del Mediocredito Trentino-Alto Adige Spa per agevolare i finanziamenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione.
(B.U. 30 novembre 1993, n. 58 - I S.O.).
Art. 1. (Istituzione di un fondo destinato al finanziamento di iniziative dirette alla promozione e sviluppo della cooperazione).
1. E' istituito a favore del Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A. un fondo destinato in via prioritaria al finanziamento a società cooperative e loro consorzi e associazioni di cui all'articolo 11 della
2. I criteri per l'erogazione dei mutui e per la determinazione del tasso di interesse, vengono fissati con deliberazione della Giunta regionale sentita la rispettiva Giunta provinciale [1].
3. Le domande per la concessione dei mutui devono essere presentate al Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A., sedi di Trento o di Bolzano, corredate dalla documentazione prevista per i finanziamenti dell'Istituto.
4. La durata dei mutui stipulati, non potrà essere superiore a dieci anni.
L'Istituto provvede all'erogazione dei mutui in base ai documenti giustificativi della spesa.
5. I rapporti tra la Regione ed il Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A. sono regolati da apposita convenzione, la quale stabilisce in particolare:
a) le modalità di amministrazione del fondo da effettuarsi con apposita contabilità, nonché le modalità di utilizzo dello stesso;
b) le modalità delle erogazioni, in una o più soluzioni, disposte a favore del fondo;
c) i criteri da applicare in sede di istruttoria tecnico-finanziaria delle domande presentate, nonché i termini massimi per il completamento dell'istruttoria medesima;
d) gli obblighi di informazione e di rendicontazione annuale del Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A. nei confronti della Regione, relativamente alla presente legge;
e) le condizioni di remunerazione sulle giacenze di liquidità dei fondi e le commissioni di intermediazione spettanti all'Istituto;
f) le modalità di versamento a favore del fondo delle rate semestrali di ammortamento dei finanziamenti costituite da quote capitale e interessi;
g) l'entità, derivante dalla differenza tra il tasso di interesse corrisposto dall'ente mutuatario e il tasso corrisposto alla Regione, aumentato della commissione di intermediazione, spettante all'Istituto, e le modalità di apporto finanziario del Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A.
Art. 2. (Fonti di alimentazione del fondo).
1. Il fondo è alimentato:
a) dalla somma di lire 5 miliardi di cui all'articolo 4;
b) dalle ulteriori eventuali somme stanziate dalla Regione;
c) dalle rate di ammortamento, limitatamente alla quota parte sottoscritta dalla Regione, costituite da quote capitale e interessi;
d) dalle somme derivanti da rimborsi per la parte di spettanza del fondo a seguito di eventuali restituzioni anticipate dei finanziamenti disposti ai sensi della presente legge;
e) dagli interessi maturati sulle disponibilità giacenti sul fondo;
f) dalle somme che affluiscono annualmente sul fondo per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, istituito dalla Regione ai sensi dell'articolo 11 della
Art. 3. (Gestione delle somme affluite al fondo).
1. Le somme affluite al fondo, ai sensi dell'articolo 2, sono depositate in un conto corrente fruttifero presso il Tesoriere della Regione e sono destinate all'acquisto, al valore nominale, di obbligazioni, che il Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A. o altro istituto di credito speciale emetterà al tasso di interesse annuo che verrà determinato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, con riferimento al tasso ufficiale di sconto in corrispondenza della stipulazione dei contratti di mutuo previsti dall'articolo 1 [1].
2. A decorrere dal 1 gennaio dell'anno 2013 le somme rientrate a seguito dell'estinzione dei mutui vengono versate al Tesoriere della Regione con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio regionale.
Art. 4. (Norma finanziaria).
1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata una spesa di lire 5 miliardi a carico dell'esercizio 1992.
2. Alla copertura dell'onere predetto, che verrà a gravare sull'esercizio 1993, si provvede ai sensi dell'articolo 20, commi 4 e 5, della
3. L'utilizzo dell'importo sopra indicato avviene in parti uguali per i finanziamenti da erogare a società cooperative e altri soggetti di cui all'articolo 1, aventi sede nelle province di Bolzano e di Trento.
[1] Comma così sostituito dall'art. 19 della
[1] Comma così sostituito dall'art. 19 della