Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 contabilità |
Data: | 24/07/2014 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. Ulteriore finanziamento interventi per lo sviluppo del territorio. |
Art. 2. Modifiche della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 concernente "Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione" e successive modificazioni. |
Art. 3. Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 concernente "Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'anno 2004 della Regione Autonoma Trentino - Alto [...] |
Art. 4. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 18 marzo 2013, n. 2 concernente "Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 (Indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati [...] |
Art. 5. Proroga graduatoria per assunzioni a tempo determinato. |
Art. 6. Modifiche alla legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 "Attribuzione di indennità a favore dei Giudici di pace della regione Trentino - Alto Adige". |
Art. 7. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2004, n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005 - 2007 della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige (legge [...] |
Art. 8. Entrata in vigore. |
§ 6.1.198 - L.R. 24 luglio 2014, n. 6.
Disposizioni per la variazione di bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014 - 2016 della Regione autonoma Trentino - Alto Adige (legge finanziaria).
(B.U. 29 luglio 2014, n. 30)
Art. 1. Ulteriore finanziamento interventi per lo sviluppo del territorio.
1. Per interventi di sviluppo del territorio realizzati attraverso fondi di rotazione, nonché per i fini di cui all'articolo 1, comma 4 della
2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è ripartito in parti uguali a favore delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La Giunta regionale provvede all'assegnazione, previa presentazione da parte di ciascuna Provincia di un programma, anche stralcio, riportante le tipologie di intervento a cui è finalizzato l'utilizzo delle risorse stesse, l'entità delle somme da assegnare rispettivamente alla Provincia e/o alle società controllate dalla stessa, le modalità di utilizzo e i tempi di attivazione degli interventi.
3. Con il provvedimento di assegnazione è disposto l'impegno delle relative spese ai sensi dell'articolo 28 della
4. All'articolo 1, comma 4 della
5. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 per l'anno 2014 si provvede mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo dell'esercizio finanziario 2013.
Art. 2. Modifiche della
1. Alla
a) dopo il comma 6 dell'articolo 4 è inserito il seguente:
"6-bis. L'utilizzo di stanziamenti di spesa di competenza per un ammontare complessivo pari all'avanzo di amministrazione presunto, applicato ai sensi del comma 6 e non derivante da rendiconti già approvati da parte del Consiglio regionale, è subordinato alla approvazione da parte del Consiglio regionale del rendiconto dell'esercizio precedente. A tal fine al bilancio di previsione è allegato l'elenco dei capitoli di spesa con l'indicazione del relativo importo. La Giunta regionale con propria deliberazione, fermo restando l'importo complessivo riportato nell'elenco di cui al presente comma, può apportare modifiche con riferimento sia ai capitoli di spesa che agli importi. Qualora l'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato dal Consiglio regionale sia inferiore a quello applicato ai sensi del comma 6, la Giunta regionale, entro quindici giorni dall'avvenuta approvazione da parte del Consiglio regionale, individua gli stanziamenti di spesa di competenza per un ammontare pari al minor avanzo che non possono essere utilizzati.";
b) il comma 8 dell'articolo 11 è sostituito con il seguente:
"8. In relazione al concorso della Regione al riequilibrio della finanza pubblica, anche mediante il rimborso allo Stato di spese dallo stesso eventualmente anticipate, la Giunta regionale con propria deliberazione può adottare le conseguenti variazioni di bilancio mediante storno delle somme dagli stanziamenti di competenza al fondo di cui al comma 1, lettera d). La disponibilità del fondo risultante al termine dell'esercizio finanziario viene portata a residuo passivo sino al permanere delle misure di risanamento disposte dallo Stato ovvero al raggiungimento di intese circa l'utilizzo delle suddette somme. Qualora vengano meno le motivazioni del vincolo, la Giunta regionale è autorizzata a prelevare dal fondo somme per integrare, in misura compatibile con il patto di stabilità, gli stanziamenti dei capitoli di spesa.";
c) il comma 9 dell'articolo 11 è soppresso.
Art. 3. Modifica dell'articolo 13 della
1. All'articolo 13 della
a) al comma 1, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:
"o-bis)
b) al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: "Sono in ogni caso destinate agli interventi in materia di previdenza integrativa le risorse assegnate per il finanziamento delle leggi regionali di cui al comma 1 con esclusione delle leggi di cui al comma 1, lettere c), f), g), m) ed o).";
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. È facoltà delle Province erogare in un esercizio somme minori o eccedenti le assegnazioni regionali a valere sul fondo unico, anche relativamente alle quote aventi vincolo specifico di destinazione. Fermo restando il vincolo di destinazione di cui al comma 4, ultimo periodo, le somme non erogate nell'anno di competenza, nonché le eventuali economie derivanti da modifiche legislative, possono essere impiegate in esercizi successivi esclusivamente per le finalità previste dalle leggi regionali di cui al presente articolo.".
Art. 4. Modifiche all'articolo 4 della
1. All'articolo 4 della
Art. 5. Proroga graduatoria per assunzioni a tempo determinato.
1. L'efficacia della graduatoria della selezione pubblica per assunzioni a tempo determinato, indetta con D.G.R. 26 ottobre 2011, n. 230, in corso di validità alla data del 1° settembre 2013, è prorogata fino al 31 dicembre 2016.
Art. 6. Modifiche alla
1. L'articolo 7 della
"Art. 7
(Formazione dei Giudici di Pace)
1. La Regione, in relazione alle competenze in materia di Giudici di Pace previste dalla normativa di attuazione dello Statuto speciale ed al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di attuazione in materia di uso delle lingue, organizza, avvalendosi di norma della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento, nonché di altre Università dell'area Euregio Tirolo Alto Adige Trentino, corsi e seminari di formazione, iniziale e permanente, per i Giudici di Pace del Distretto di Trento.
2. Il programma delle attività formative di cui al comma 1 tiene conto di quanto previsto per la formazione della magistratura onoraria dalle linee programmatiche adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura e dal Ministero della Giustizia, nonché dalle attività didattiche della Scuola Superiore della Magistratura.
3. I corsi di formazione iniziale sono inoltre organizzati d'intesa con il Consiglio giudiziario - Sezione autonoma Giudici di Pace.
4. La Regione al fine della trasparenza e conoscibilità ed in funzione della formazione di cui al comma 1 cura la pubblicazione tramite strumenti informatici della giurisprudenza dei Giudici di Pace del Distretto, avvalendosi di norma della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento, nonché di altre Università dell'area Euregio Tirolo Alto Adige Trentino per l'analisi, catalogazione e massimazione delle decisioni.".
Art. 7. Modifiche alla
1. L'articolo 4 della
"Art. 4
(Immobili degli uffici del Giudice di Pace)
1. La Regione, in relazione all'applicazione dell'articolo 3, comma 2 del
2. Per i fini del comma 1 è prevista la spesa di euro 1.050.000,00 per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 sull'unità previsionale di base 03125 per euro 750.000,00 e sull'unità previsionale di base 03210 per euro 300.000,00.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 si provvede con gli stanziamenti di spesa già disposti in bilancio sull'unità previsionale di base 03125 per euro 550.000,00 e sull'unità previsionale di base 03210 per euro 300.000,00 a carico degli esercizi finanziari dal 2014 al 2016 e autorizzati per gli interventi di cui all'articolo 4 della
Art. 8. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.