§ 6.1.137 - L.R. 21 dicembre 2004, n. 5.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria).


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:21/12/2004
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Modifica del comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 1° agosto 1996, n. 3).
Art. 2.  (Finanziamenti di interventi di carattere assistenziale).
Art. 3.  (Promozione attività).
Art. 4.  (Immobili degli uffici del Giudice di Pace)
Art. 5.  (Registro degli enti cooperativi).
Art. 6.  (Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5).
Art. 7.  (Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1).
Art. 8.  (Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6).
Art. 9.  (Norme finanziarie).
Art. 10.  (Entrata in vigore).


§ 6.1.137 - L.R. 21 dicembre 2004, n. 5.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria).

(B.U. 31 dicembre 2004, n. 53 – straord.).

 

Capo I

Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)

 

Art. 1. (Modifica del comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 1° agosto 1996, n. 3).

     1. Al comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 1° agosto 1996, n. 3, come modificata dalla legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, le parole “e sono rieleggibili una sola volta” sono sostituite dalle parole “e sono rieleggibili per due sole volte”.

 

     Art. 2. (Finanziamenti di interventi di carattere assistenziale).

     1. Le finalità di cui all’articolo 66 della legge regionale 1° agosto 1996, n. 3 sono rifinanziate per l’anno 2005 con una somma di euro 25 milioni da ripartirsi in parti uguali tra le Province Autonome di Trento e di Bolzano.

 

Capo II

Giudici di pace

 

     Art. 3. (Promozione attività).

     1. La Regione Autonoma Trentino-Alto Adige promuove iniziative, realizza progetti ed attua interventi, anche in collaborazione con l’Università degli Studi di Trento, al fine di sostenere e sviluppare l’attività di studio, ricerca, indagine, documentazione e divulgazione in tema di giudice di pace e organizzazione amministrativa di uffici giudiziari.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa. In sede di prima applicazione è previsto un importo di euro 150 mila.

 

     Art. 4. (Immobili degli uffici del Giudice di Pace) [1]

     1. La Regione, in relazione all'applicazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 ed al fine di consentire efficiente funzionalità agli Uffici del Giudice di Pace, sostiene gli oneri relativi agli immobili messi a disposizione o comunque destinati quali sedi degli uffici medesimi.

 

Capo III

Cooperazione

 

     Art. 5. (Registro degli enti cooperativi).

     1. In attesa di una organica revisione della normativa regionale in materia di vigilanza sulle cooperative ed in attuazione delle nuove disposizioni del Codice Civile in materia di società cooperative, l’articolo 2 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, modificato dall’articolo 2 della legge regionale 1° novembre 1993, n. 15, è sostituito dal seguente:

“Art. 2.

1. È istituito l'“Ufficio del registro delle cooperative”, con sede, rispettivamente, a Trento per la provincia di Trento e a Bolzano per la provincia di Bolzano.

2. Il Registro sostituisce ad ogni effetto di legge l’Albo nazionale degli enti cooperativi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, all’articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, nonché l’Albo delle società cooperative di cui all’articolo 2512, ultimo comma del Codice Civile e all’articolo 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del Codice Civile.

3. Il Registro si compone di due sezioni. Nella prima sezione sono iscritte le cooperative a mutualità prevalente di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514 del Codice Civile. Nella seconda sezione devono iscriversi tutte le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.

4. Ciascuna sezione è composta dalle seguenti categorie:

a) cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento;

b) cooperative di lavoro agricolo;

c) consorzi agrari;

d) cooperative di consumo;

e) cooperative di dettaglianti;

f) cooperative di trasporto;

g) cooperative di produzione e lavoro;

h) cooperative edilizie di abitazione,

i) cooperative della pesca;

j) consorzi e cooperative di garanzia e fidi;

k) consorzi cooperativi;

l) altre cooperative.

Nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente sono inoltre presenti le seguenti categorie:

m) casse rurali ovvero banche di credito cooperativo;

n) cooperative sociali, con le sottocategorie:

1) cooperative di gestione di servizi sociosanitari, culturali ed educativi;

2) cooperative per lo svolgimento di attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

3) consorzi di cooperative sociali, costituiti ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24.

5. L’appartenenza alla categoria è determinata, di regola, dall’attività prevalente della cooperativa. La Giunta regionale può modificare le suddette categorie ed aggiungerne di nuove.

6. Le società di mutuo soccorso e le banche popolari sono soggette alle disposizioni di cui all’articolo 15 e successivi della presente legge.

7. Ai fini della presente legge, ai consorzi di garanzia e fidi si applicano le norme speciali per essi dettate dalla normativa nazionale.

8. A ciascuna cooperativa iscritta è attribuito un numero di iscrizione con l’indicazione della sezione di appartenenza che la società deve indicare nei propri atti e nella propria corrispondenza.

9. Il Registro è gestito con modalità informatiche.".

     2. All’articolo 6 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, modificato dall’articolo 5 della legge regionale 1° novembre 1993, n. 15, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

“3. La domanda per ottenere l'iscrizione, firmata dal legale rappresentante della cooperativa, deve presentarsi al più tardi entro tre mesi dalla costituzione della cooperativa, presso l’ufficio Registro delle imprese oppure presso l’ufficio Registro delle cooperative ove ha sede legale la cooperativa, con gli allegati seguenti:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto autenticato dal notaio con attestazione dell’avvenuta iscrizione nel Registro delle imprese;

b) dichiarazione firmata dai legali rappresentanti della società, attestante il numero dei soci, l'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato e la sussistenza nei riguardi di tutti i soci dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto per far parte della cooperativa;

c) elenco nominativo delle cariche sociali.

3-bis. Nella domanda di iscrizione, le cooperative devono indicare la sezione e la categoria cui intendono iscriversi.

3-ter. Le Province Autonome di Trento e di Bolzano dettano le norme sulle modalità per l’inoltro delle domande di iscrizione e sulle formalità delle medesime, nonché sulla disciplina dei rapporti con il Registro delle imprese. L’ufficio Registro delle imprese rende altresì disponibile la pubblicità dei dati del Registro delle cooperative.”.

     3. All’articolo 9 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Nel caso in cui la cooperativa perda i requisiti per l’iscrizione alla sezione delle cooperative a mutualità prevalente, la Commissione provinciale ne dispone la cancellazione e l’iscrizione d’ufficio alla sezione delle cooperative a mutualità non prevalente, dandone comunicazione alla società cooperativa e all’ufficio Registro delle imprese. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.”.

     4. All’articolo 12 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Le cooperative aventi sede legale nel territorio regionale, adempiono all’obbligo annuale di deposito del bilancio di cui al comma 2 dell’articolo 2512 del Codice Civile, con il deposito del bilancio medesimo presso il Registro delle imprese nei termini e con le modalità previste dalla legge. Le Province Autonome di Trento e Bolzano possono disporre particolari adempimenti a carico delle cooperative, o di particolari categorie di cooperative, per la verifica della permanenza delle condizioni di mutualità prevalente.”.

     5. All’articolo 29-ter della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, come introdotto dall’articolo 12 della legge regionale 1° novembre 1993, n. 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il controllo contabile delle società cooperative e dei loro consorzi previsto dall’articolo 2409 bis, comma 1 del Codice Civile, fermo restando quanto disposto dai successivi commi 2 e 3 dell’articolo 2409 bis, nonché la certificazione dei bilanci delle società cooperative e dei loro consorzi soggetti all’applicazione dell’articolo 15, comma 2 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, sono demandati alle associazioni riconosciute, per le cooperative ed i consorzi ad esse aderenti. Il controllo contabile è esercitato e la certificazione è firmata da soggetto iscritto nell’elenco di cui all’articolo 29-bis. Fatta salva l’eventualità che l’associazione si avvalga della convenzione di cui all’articolo 15, comma 2 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, gli schemi delle convenzioni per il controllo contabile e per la certificazione che le associazioni intendono stipulare con i revisori o le società di revisione iscritti nell’elenco di cui all’articolo 29-bis, sono soggetti ad approvazione da parte della Giunta provinciale, sentito il parere della Commissione provinciale per le cooperative territorialmente competente.”.

     6. Dopo l’articolo 36 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 è aggiunto il seguente:

“Art. 36-bis. (Norme transitorie).

1. Le cooperative e gli altri enti già iscritti al Registro delle cooperative rispettivamente di Trento e di Bolzano alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte, a titolo provvisorio, nella sezione a mutualità prevalente.

2. La Commissione provinciale territorialmente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti formali di cui all’articolo 2514 del Codice Civile, conferma l’iscrizione nelle cooperative a mutualità prevalente entro il termine del 30 giugno 2005.

3. In difetto di taluno dei requisiti formali di cui all’articolo 2514 del Codice Civile la Commissione provinciale territorialmente competente provvederà secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1-bis.”.

 

Capo IV

(Disposizioni varie)

 

     Art. 6. (Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5).

     1. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5, è aggiunto il seguente:

“3-bis. Le Province sono autorizzate ad integrare i finanziamenti di cui al presente articolo attraverso l’utilizzo di una quota delle risorse recate dal fondo di cui all’articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 per particolari iniziative e progetti realizzati dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.”.

 

     Art. 7. (Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1).

     1. L’articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1, è sostituito dal seguente:

“Art. 13. (Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate).

1. A decorrere dall’esercizio 2005, è istituito nel bilancio regionale il fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate e trasferite alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 9 agosto 1957, n. 15, concernente gli istituti di patronato;

b) legge regionale 11 settembre 1961, n. 8 e successive modificazioni, concernente l’assicurazione obbligatoria contro silicosi e asbetosi;

c) legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8 e successive modificazioni, concernente la cooperazione;

d) legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1 e successive modificazioni, concernente provvidenze a favore di lavoratori/trici affetti/e da sordità;

e) legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14 e successive modificazioni, concernente provvidenze per il riscatto del lavoro all’estero;

f) legge regionale 2 settembre 1978, n. 17 e successive modificazioni, concernente i servizi antincendio;

g) legge regionale 28 luglio 1988, n. 15 e successive modificazioni, concernente la cooperazione;

h) legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 e successive modificazioni, concernente la previdenza integrativa;

i) legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni, concernente la previdenza integrativa;

j) legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni, concernente l’assicurazione volontaria per la pensione alle persone casalinghe;

k) legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 e successive modificazioni, concernente l’indennità per i/le lavoratori/trici disoccupati/e;

l) legge regionale 19 luglio 1998, n. 6 e successive modificazioni, concernente la non autosufficienza;

m) legge regionale 14 agosto 1999, n. 5, concernente le camere di commercio;

n) legge regionale 20 novembre 1999, n. 6, concernente la previdenza integrativa;

o) legge regionale 17 aprile 2003, n. 3, concernente camere di commercio, cooperazione, credito, libro fondiario, catasto fondiario e urbano.

2. Il fondo è destinato anche al finanziamento delle spese a carico delle Province relative al funzionamento del servizio del Catasto. Nella determinazione del fondo si tiene a tal fine conto delle spese a carico delle Province al netto delle entrate relative alla predetta funzione e a quella del Libro fondiario.

3. Il fondo è suddiviso in due parti in relazione al finanziamento delle spese correnti e delle spese in conto capitale, con distinzione di eventuali quote relative ad assegnazioni di natura straordinaria.

4. La Giunta regionale provvede, tenuto conto dei fabbisogni finanziari indicati dalle Province, a ripartire il fondo unico, assegnando le risorse alle Province; con i provvedimenti di assegnazione la Giunta regionale può indicare eventuali vincoli di destinazione relativamente all’impiego del fondo.

5. È facoltà delle Province erogare in un esercizio somme minori o eccedenti le assegnazioni regionali a valere sul fondo unico, anche relativamente alle quote aventi vincolo specifico di destinazione; tali minori o maggiori spese possono essere compensate rispettivamente con maggiori o minori stanziamenti per lo stesso scopo nei bilanci degli esercizi successivi.

6. Con i provvedimenti di assegnazione dei finanziamenti sono stabilite le modalità di erogazione degli stessi, che possono essere anche anticipate e sono comunque rapportate ai fabbisogni finanziari derivanti dalla gestione delle funzioni previste al comma 1.

7. I finanziamenti regionali assegnati alle Province trovano riscontro, per mezzo di idonei prospetti di sintesi, nei rispettivi conti consuntivi. I predetti prospetti sono trasmessi alla Regione.

8. Sono abrogate le norme delle leggi regionali di cui al comma 1 incompatibili con quanto disposto dal presente articolo.

9. Per l’esercizio delle funzioni delegate, le Province provvedono direttamente, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, ad attuare le disposizioni di carattere legislativo di riferimento.

10. In relazione alle funzioni amministrative delegate in materia di sviluppo della cooperazione, ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 3, le Province possono prevedere l’utilizzo delle risorse disponibili sul fondo di cui all’articolo 1 della legge regionale 28 novembre 1993, n. 20, e di quelle derivanti dal rientro dei mutui erogati ai sensi della medesima legge, nonché di quota delle risorse a valere sul fondo di cui al presente articolo per l’effettuazione di interventi finanziari agevolativi sostitutivi aventi le medesime finalità di quelli previsti dalla predetta legge regionale n. 20/1993. Le Province subentrano di diritto alla Regione nella convenzione di cui all’articolo 1 della medesima legge regionale n. 20/1993.

11. Alla determinazione dell’onere del fondo di cui al presente articolo si provvede annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 7 e nei limiti previsti dall’articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10.”.

 

     Art. 8. (Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6).

     1. L’articolo 9 della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6 è sostituito dal seguente:

“Art. 9. (Fondo di copertura previdenziale per i non autosufficienti).

1. In attesa di un’organica disciplina statale della copertura previdenziale a favore delle situazioni di non autosufficienza e fatta salva comunque la competenza integrativa della Regione in materia di previdenza e assicurazioni sociali di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la Regione assegna finanziamenti alle Province autonome per l’istituzione di fondi a favore delle persone non autosufficienti.”.

     2. I finanziamenti di cui al comma 1 confluiscono nel fondo unico previsto dall’articolo 7.

 

     Art. 9. (Norme finanziarie).

     1. Alla copertura degli oneri per complessivi euro 25 milioni 150 mila a carico dell’esercizio finanziario 2005 derivanti dagli articoli 2 e 3, si provvede con una corrispondente quota delle entrate iscritte nel bilancio di previsione della Regione per l’anno 2005.

     2. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 7 e nei limiti previsti dall’articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10.

 

     Art. 10. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 24 luglio 2014, n. 6.