Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.4 programmazione |
Data: | 19/06/2009 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto e finalità) |
Art. 2. (Validità degli atti pubblicati) |
Art. 3. (Articolazione del Bollettino Ufficiale) |
Art. 4. (Sezione generale - parte prima: atti regionali, provinciali e comunali) |
Art. 5. (Sezione generale - Parte seconda: atti statali e comunitari) |
Art. 6. (Sezione generale - parte terza: avvisi legali e bandi di gara) |
Art. 7. (Concorsi ed esami) |
Art. 8. (Procedure concorsuali e selettive riservate) |
Art. 9. (Uso delle lingue) |
Art. 10. (Pubblicazione di atti già di competenza di organi statali) |
Art. 11. (Diffusione del Bollettino Ufficiale) |
Art. 12. (Criteri, tempi e modalità di pubblicazione) |
Art. 13. (Richieste di pubblicazione) |
Art. 14. (Correzione di errori ed omissioni) |
Art. 15. (Inserzioni gratuite) |
Art. 16. |
Art. 17. (Costi di redazione e di pubblicazione) |
Art. 18. (Decorrenza) |
Art. 19. (Abrogazioni) |
§ 6.4.46 - L.R. 19 giugno 2009, n. 2. [1]
Nuove norme relative alla pubblicazione e alla diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
(B.U. 30 giugno 2009, n. 27)
Art. 1. (Oggetto e finalità)
1. Il Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, di seguito denominato Bollettino Ufficiale, è lo strumento legale di conoscenza delle leggi e dei regolamenti della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e di tutti gli atti in esso pubblicati, salvo gli effetti ricollegati alle altre forme di conoscenza e pubblicità previste dall’ordinamento vigente.
Art. 2. (Validità degli atti pubblicati)
1. Il Bollettino Ufficiale è pubblicato in formato cartaceo e conservato agli atti dell’Amministrazione regionale.
2. La diffusione a tutti i soggetti avviene in forma digitale con modalità idonee ed efficaci che garantiscano la maggiore capacità di divulgazione.
3. La pubblicazione degli atti nel Bollettino Ufficiale si presume conforme all’originale e costituisce il testo legale degli atti medesimi, fino a quando non se ne provi l’inesattezza, mediante esibizione di atto autentico rilasciato ai sensi delle norme vigenti in materia di documentazione amministrativa.
4. L'unico testo definitivo è quello pubblicato sul Bollettino Ufficiale cartaceo, che prevale in casi di discordanza con il testo digitale.
Art. 3. (Articolazione del Bollettino Ufficiale)
1. Il Bollettino Ufficiale è pubblicato in due sezioni:
a) Sezione generale che comprende:
1. parte prima: atti regionali, provinciali e comunali;
2. parte seconda: atti comunitari e statali;
3. parte terza: avvisi legali e bandi di gara;
b) Sezione concorsi:
1. concorsi ed esami.
Art. 4. (Sezione generale - parte prima: atti regionali, provinciali e comunali)
1. Nella Sezione generale - parte prima sono pubblicati:
a) le leggi ed i regolamenti della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
b) i decreti del Presidente della Regione e dei Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, quando tali atti siano destinati alla generalità dei cittadini o quando la pubblicazione sia prevista da norme di legge o di regolamento;
c) i provvedimenti ed i comunicati degli organi legislativi degli stessi enti, quando tali atti siano destinati alla generalità dei cittadini o quando la pubblicazione sia prevista da norme di legge o di regolamento;
d) i provvedimenti, le ordinanze ed i comunicati degli organi amministrativi e dei responsabili delle strutture dei suddetti enti, quando tali atti siano destinati alla generalità dei cittadini o quando la pubblicazione sia prevista da norme di legge o di regolamento;
e) i provvedimenti e comunicati emessi da enti pubblici, dalle società partecipate e dalle società controllate dagli stessi enti o dagli enti delegati dalla Regione o dalle Province autonome quando la pubblicazione è prevista da legge o regolamento;
f) gli statuti, i regolamenti, i provvedimenti amministrativi ed i comunicati dei Comuni, dei Consorzi di Comuni, delle Unioni di Comuni e delle Comunità Montane e delle Comunità di Valle della regione, quando tali atti siano destinati alla generalità dei cittadini o quando la pubblicazione sia prevista da norme di legge o di regolamento;
g) gli statuti delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona site nella regione, la cui pubblicazione sia stabilita con legge;
h) le richieste ed i risultati di referendum relativi a leggi della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
i) i testi unici, i testi coordinati ed i testi aggiornati degli atti normativi della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
l) le impugnazioni delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato da parte della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; le impugnazioni delle leggi della Regione da parte dello Stato e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; le impugnazioni delle leggi delle Province autonome di Trento e di Bolzano da parte dello Stato e della Regione; le impugnazioni di leggi regionali e di leggi della Provincia autonoma di Bolzano previste dall’articolo 56 del
m) inoltre a richiesta degli interessati, i provvedimenti, gli avvisi e gli annunzi la cui pubblicazione è prevista da leggi o regolamenti.
Art. 5. (Sezione generale - Parte seconda: atti statali e comunitari)
1. Nella Sezione generale - parte seconda sono pubblicati:
a) le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali;
b) le norme di attuazione dello Statuto, le leggi e i decreti dello Stato che attribuiscono o delegano alla Regione o alle Province autonome competenze legislative o amministrative o ai comuni della regione competenze amministrative e gli altri provvedimenti statali che riguardano la sfera di attribuzioni della Regione o delle Province autonome o dei comuni della regione o che rivestono per esse particolare interesse;
c) le sentenze attinenti a leggi o ad atti dello Stato, le ordinanze ed i comunicati, la pubblicazione dei quali è disposta dal Presidente della Corte Costituzionale e che riguardano la sfera di attribuzioni della Regione o delle Province autonome o che rivestono per esse particolare interesse;
d) i regolamenti, le direttive e le raccomandazioni dell’Unione europea che riguardano la sfera di attribuzioni della Regione o delle Province autonome o dei comuni della regione o che rivestono per esse particolare interesse;
e) le sentenze, le ordinanze ed i comunicati attinenti a leggi o ad atti regionali o provinciali, quando la pubblicazione è disposta dal Presidente della Corte Costituzionale;
f) le ordinanze ed i comunicati la cui pubblicazione è disposta dal Parlamento e le decisioni assunte dallo stesso in ordine ai contrasti di interesse riguardanti le leggi regionali o provinciali.
2. Sono inoltre pubblicati gli atti e i provvedimenti di cui all’articolo 5 del
Art. 6. (Sezione generale - parte terza: avvisi legali e bandi di gara)
1. Nella Sezione generale - parte terza, sono pubblicati:
a) gli annunzi legali;
b) i bandi, gli avvisi ed esiti di gara, della Regione, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali della regione e di altri enti pubblici, la cui pubblicazione sia prevista dalla normativa vigente.
Art. 7. (Concorsi ed esami)
1. Nella Sezione concorsi sono pubblicati gli atti seguenti, la cui pubblicazione sia prevista dalla normativa vigente:
a) gli atti relativi a bandi di concorso ad impieghi presso lo Stato, la Regione, le Province autonome di Trento e di Bolzano e presso altri enti pubblici, le nomine delle commissioni, i diari d’esame, le graduatorie, le nomine dei vincitori e tutti gli atti funzionali all’espletamento dei concorsi;
b) i bandi di mobilità;
c) le pubbliche selezioni;
d) i bandi per l'assegnazione di borse di studio.
Art. 8. (Procedure concorsuali e selettive riservate)
1. Con regolamento vengono definite le modalità di pubblicazione di atti relativi a procedure concorsuali e selettive riservate al personale dipendente dalla Regione.
Art. 9. (Uso delle lingue)
1. Nella Sezione generale - parte prima e seconda gli atti di cui agli articoli 4 e 5 vengono pubblicati congiuntamente nelle lingue italiana e tedesca, ad esclusione di quelli della Provincia autonoma di Trento, di quelli della Regione destinati ad avere efficacia nel solo territorio della provincia autonoma di Trento, nonché di quelli dello Stato e della Unione europea, concernenti la sola Provincia autonoma di Trento.
2. Al fine di favorire la migliore conoscenza, da parte dei cittadini di lingua tedesca, della legislazione dello Stato, vengono inoltre pubblicati nella parte seconda, congiuntamente nelle lingue italiana e tedesca, le leggi ed i decreti statali diversi da quelli indicati nell'articolo 5, qualora interessino la Regione o la Provincia autonoma di Bolzano, secondo i criteri stabiliti nel comma 3.
3. Si considerano di interesse regionale o provinciale, ai sensi del comma 2, le leggi ed i decreti dello Stato, i quali si riferiscano al territorio della provincia autonoma di Bolzano.
4. Al fine di favorire la migliore conoscenza, da parte dei cittadini di lingua ladina, della legislazione regionale e provinciale, vengono inoltre pubblicate le leggi ed i regolamenti della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in lingua ladina, qualora si riferiscano in particolare modo alla popolazione o alle località ladine.
5. Vengono inoltre pubblicati anche in lingua ladina gli atti emanati dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo 32 del
6. Il testo in lingua ladina è predisposto a cura delle amministrazioni che richiedono la pubblicazione.
7. Per le pubblicazioni da farsi nella Sezione generale - parte prima e seconda, ai sensi degli articoli 4 e 5, il testo in lingua tedesca è predisposto a cura degli uffici dell'ente di provenienza, o degli uffici regionali nei casi, previsti nel medesimo articolo 5, di atti provenienti dagli organi legislativi, amministrativi o giudiziari dello Stato e degli organi legislativi ed amministrativi della Unione europea.
8. Nella Sezione generale - parte terza l'atto oggetto di avviso legale è pubblicato nella lingua italiana e tedesca quando il richiedente sia un ente pubblico avente sede nel territorio della provincia autonoma di Bolzano o quando la pubblicazione sia prevista obbligatoriamente dalla legge e l'avviso o l'atto riguardi il territorio della provincia predetta. Negli altri casi l'avviso o l'atto potrà essere pubblicato sia nella sola lingua italiana, sia nella sola lingua tedesca, sia in ambedue le lingue.
9. Nella Sezione concorsi gli atti relativi a concorsi ad impieghi presso la Regione, la Provincia autonoma di Bolzano o presso altri enti pubblici operanti nel territorio della provincia di Bolzano sono pubblicati congiuntamente nelle lingue italiana e tedesca.
10. Nella redazione degli atti di cui ai commi precedenti si tiene conto della terminologia giuridica, amministrativa e tecnica determinata dalla commissione paritetica prevista dall'articolo 6 del
Art. 10. (Pubblicazione di atti già di competenza di organi statali)
1. La pubblicazione nel Bollettino Ufficiale degli atti amministrativi, già di competenza degli organi statali, sostituisce a tutti gli effetti la pubblicazione che di essi veniva fatta nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nei Bollettini Ufficiali dei Ministeri.
Art. 11. (Diffusione del Bollettino Ufficiale)
1. La diffusione del Bollettino Ufficiale avviene secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2.
2. La consultazione del Bollettino Ufficiale sul sito web della Regione autonoma Trentino-Alto Adige è libera e gratuita; essa è consentita in modo permanente per quanto riguarda le leggi, i regolamenti e gli atti rivolti alla generalità dei cittadini, mentre è circoscritta al periodo temporale stabilito dalle specifiche normative di settore in tutti gli altri casi.
Art. 12. (Criteri, tempi e modalità di pubblicazione)
1. La Sezione generale del Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige è edita con periodicità almeno settimanale.
2. La Sezione “concorsi” è edita ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e, comunque, almeno una volta ogni quindici giorni.
3. A ciascuna parte del Bollettino Ufficiale possono essere abbinati, all’edizione ordinaria di riferimento, Supplementi per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o qualora siano presenti specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.
4. Il Bollettino Ufficiale può uscire in edizione straordinaria anche in un giorno diverso da quello stabilito.
5. Nel caso in cui il giorno previsto per la pubblicazione ricada in un giorno festivo, la pubblicazione avverrà il primo giorno successivo non festivo, con esclusione del sabato.
6. Il Presidente della Regione determina con proprio provvedimento il giorno di pubblicazione dei bollettini, i tempi e le modalità di pubblicazione.
7. Il Segretario della Giunta regionale, con proprio provvedimento, può disporre la pubblicazione di altri atti e documenti amministrativi, aventi carattere di generalità; può inoltre disporre la pubblicazione, su richiesta di enti pubblici, di atti di particolare rilevanza, qualora detta pubblicazione sia indicata all’interno dell’atto da parte dell’organo adottante.
Art. 13. (Richieste di pubblicazione)
1. Le richieste di pubblicazione sono presentate, a cura di enti pubblici o altri soggetti interessati, all’Ufficio regionale competente per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale.
2. La pubblicazione degli atti nel Bollettino Ufficiale avviene nel testo pervenuto all’ufficio competente. La responsabilità e la correttezza dei contenuti degli atti sono imputabili a coloro che hanno adottato il provvedimento.
3. La pubblicazione degli atti è effettuata di norma nel testo integrale, per estratto o, al fine di tutelare la riservatezza, per estremi.
4. Con provvedimento del Presidente della Regione saranno definite le procedure e la gestione informatica per il trattamento dei documenti da pubblicare nel Bollettino Ufficiale telematico.
5. Il trattamento dei dati personali eventualmente contenuti negli atti pubblicati avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. A tal fine i soggetti richiedenti la pubblicazione, quali responsabili del trattamento dati, devono trasmettere gli atti alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige nel rispetto della citata normativa.
Art. 14. (Correzione di errori ed omissioni)
1. Gli errori e le omissioni di pubblicazione vengono rettificati d’ufficio o su segnalazione di soggetti pubblici o privati, previa verifica e riscontro con gli atti originali.
Art. 15. (Inserzioni gratuite)
1. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto richiedente.
2. I testi da pubblicare sono soggetti all’osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.
(Abrogato)
Art. 17. (Costi di redazione e di pubblicazione)
1. I costi per la redazione, la pubblicazione e la diffusione del Bollettino Ufficiale sono a carico della Regione.
Art. 18. (Decorrenza)
1. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia dal 1° luglio 2009.
Art. 19. (Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la
b) l’articolo 11 della
[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla