§ 5.2.98 - L.P. 28 maggio 2009, n. 6.
Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi e modificazione dell’articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:28/05/2009
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Misure di promozione
Art. 3.  Soggiorni socio-educativi
Art. 4.  Soggiorno in area attrezzata
Art. 5.  Soggiorno in campeggio mobile
Art. 6.  Soggiorno in campeggio itinerante
Art. 7.  Soggiorno in struttura fissa
Art. 8.  Autorizzazione per la realizzazione dei soggiorni socio-educativi
Art. 9.  Soggiorni socio-educativi nelle aree protette
Art. 10.  Vigilanza e sanzioni
Art. 11.  Regolamento di esecuzione
Art. 12.  Abrogazioni
Art. 13.  Modificazione dell’articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio
Art. 14.  Disposizioni finanziarie


§ 5.2.98 - L.P. 28 maggio 2009, n. 6.

Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi e modificazione dell’articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio

(B.U. 9 giugno 2009, n. 24)

 

Capo I

Oggetto

 

Art. 1. Oggetto

1. La Provincia sostiene le attività realizzate nell’ambito dei soggiorni socio-educativi, quale strumento per promuovere la formazione dei giovani e per accrescere il benessere e lo sviluppo della persona, consentendo di generare risorse sociali e familiari tramite il rafforzamento delle relazioni, anche al fine di soddisfare le esigenze di conciliazione dei tempi di vita e lavoro.

2. In particolare, la Provincia promuove i soggiorni socio-educativi per potenziare gli strumenti di intervento a favore dei giovani mediante iniziative di natura formativa e didattica.

 

Capo II

Promozione dei soggiorni socio-educativi

 

     Art. 2. Misure di promozione

1. Per le finalità previste dall’articolo 1, la Provincia può concedere contributi per la realizzazione di attività di soggiorno socio-educativo o di colonia, comunque denominati, a favore della popolazione giovanile residente in provincia di Trento, promosse da enti, associazioni o altri soggetti o organismi senza scopo di lucro. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri, le modalità e i limiti per l’applicazione di questo articolo.

2. Per le finalità previste dall’articolo 1 e in alternativa a quanto previsto dal comma 1, la Provincia può inoltre intervenire attraverso specifici progetti di promozione del benessere familiare, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

3. Le competenze previste da questo articolo possono essere trasferite agli enti locali per essere esercitate tramite le comunità con il decreto del Presidente della Provincia previsto dall’articolo 8, comma 13, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), se riferite ad iniziative di interesse locale.

 

Capo III

Disposizioni per la realizzazione dei soggiorni socio-educativi

 

     Art. 3. Soggiorni socio-educativi

1. Questo capo disciplina la realizzazione di attività socio-educative, comprese quelle didattiche, ricreative, culturali, sportive e religiose, che enti, associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro realizzano nell’ambito dei loro fini istituzionali e statutari mediante l’organizzazione dei soggiorni socio-educativi.

2. I soggiorni socio-educativi sono realizzati sul territorio provinciale dai soggetti indicati nel comma 1, in forma di autogestione collettiva ad esclusivo favore dei propri associati e aderenti, nelle seguenti tipologie:

a) soggiorno in area attrezzata;

b) soggiorno in campeggio mobile;

c) soggiorno in campeggio itinerante;

d) soggiorno in struttura fissa.

3. I soggiorni socio-educativi non si considerano campeggi ai sensi della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina della ricezione turistica all’aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali), né esercizi ricettivi extra-alberghieri ai sensi della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica).

 

     Art. 4. Soggiorno in area attrezzata

1. Il soggiorno socio-educativo in area attrezzata si svolge all’aperto, utilizzando allestimenti o strutture mobili poste in aderenza al terreno e completamente rimovibili. Per il soggiorno in area attrezzata è consentito l’uso di strutture e di servizi fissi preesistenti, compresi gli edifici abitativi a disposizione dei soggetti indicati nell’articolo 3, comma 1.

2. Le aree attrezzate sono realizzate in località raggiungibili da strade che consentono l’accesso a mezzi di servizio e di soccorso.

3. I soggiorni in area attrezzata sono organizzati in turni di durata non superiore a venti giorni.

 

     Art. 5. Soggiorno in campeggio mobile

1. Il soggiorno socio-educativo in campeggio mobile si svolge in allestimenti o strutture mobili poste in aderenza al terreno e completamente rimovibili ed è organizzato in turni di durata non superiore a quindici giorni e per un massimo di novanta giorni nella stessa località nell’arco dell’anno solare.

 

     Art. 6. Soggiorno in campeggio itinerante

1. Il soggiorno socio-educativo in campeggio itinerante è effettuato mediante l’accampamento in tende con soste non superiori a quarantotto ore.

 

     Art. 7. Soggiorno in struttura fissa

1. Il soggiorno socio-educativo in struttura fissa si svolge in immobili idonei ad offrire ospitalità, pernottamento e soggiorno temporaneo a gruppi di persone, di giovani e dei loro accompagnatori.

2. L’immobile è da considerare idoneo se è in regola con le norme vigenti in materia sanitaria, di prevenzione incendi e di sicurezza e non è assimilabile ad una struttura ricettiva se utilizzato dai soggetti indicati nell’articolo 3, comma 1, per l’organizzazione dei soggiorni socio-educativi.

 

     Art. 8. Autorizzazione per la realizzazione dei soggiorni socio-educativi

1. La realizzazione dei soggiorni socio-educativi previsti dagli articoli 4, 5 e 7, in aree pubbliche o private, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune territorialmente competente a seguito di un’apposita domanda dalla quale risultino:

a) la tipologia di soggiorno che si intende organizzare;

b) le generalità di uno o più responsabili della conduzione del soggiorno, designati dai soggetti indicati nell’articolo 3, comma 1;

c) la durata del soggiorno e dei turni nonché il numero dei partecipanti;

d) l’area d’insediamento o l’immobile utilizzati;

e) l’assenso scritto del proprietario dei terreni o dell’immobile.

2. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte del comune, in assenza di diniego, il soggiorno può essere iniziato.

3. La realizzazione del soggiorno in campeggio itinerante ai sensi dell’articolo 6 è comunicata prima dello svolgimento ai comuni attraversati, secondo le modalità stabilite con regolamento.

4. Per la realizzazione dei soggiorni socio-educativi non è richiesto il parere dell’azienda provinciale per i servizi sanitari. Nei soggiorni socio-educativi la manipolazione e il confezionamento degli alimenti sono assimilati all’autoconsumo familiare.

5. Con regolamento sono stabilite le misure per garantire il rispetto del territorio e dell’ambiente dove si svolge il soggiorno.

 

     Art. 9. Soggiorni socio-educativi nelle aree protette

1. Per la realizzazione dei soggiorni socio-educativi che si svolgono nel territorio di aree protette previste dalla legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette), si applicano le disposizioni di tutela per queste aree.

2. Il comune, entro cinque giorni dal ricevimento, trasmette copia della domanda o della comunicazione prevista dall’articolo 8 al soggetto gestore dell’area protetta.

 

     Art. 10. Vigilanza e sanzioni

1. Le funzioni di vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute in questa legge e nel regolamento di esecuzione sono svolte dai comuni. Resta ferma la competenza delle autorità di pubblica sicurezza e, per quanto attiene la vigilanza igienico-sanitaria, quella delle autorità sanitarie.

2. Con regolamento sono individuate le fattispecie di violazioni amministrative per l’inosservanza di questo capo e del regolamento di esecuzione nonché le relative sanzioni pecuniarie nella misura da 200 a 500 euro.

3. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). L’emissione dell’ordinanza-ingiunzione o dell’ordinanza di archiviazione prevista dall’articolo 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al comune competente per territorio. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio del comune.

 

     Art. 11. Regolamento di esecuzione

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta provinciale approva, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, un regolamento di esecuzione di questo capo, che stabilisce, tra l’altro, le modalità e i requisiti per l’individuazione dei soggetti indicati nell’articolo 3, comma 1, le caratteristiche organizzative, strutturali e funzionali dei soggiorni socio-educativi, il limite massimo di persone che possono essere ospitate per turno, anche in rapporto alle capacità ricettive delle attrezzature igienico-sanitarie disponibili.

2. Il regolamento stabilisce inoltre le modalità per garantire la sicurezza del soggiorno in campeggio itinerante, anche in relazione alla pericolosità del luogo dove è collocato l’accampamento.

 

Capo IV

Disposizioni finali

 

     Art. 12. Abrogazioni

1. La legge provinciale 28 ottobre 1960, n. 14 (Provvidenze a favore dell’assistenza scolastica), la legge provinciale 25 ottobre 1968, n. 16, la legge provinciale 24 dicembre 1970, n. 15, e l’articolo 5 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, sono abrogati. Queste disposizioni continuano ad applicarsi, ancorché abrogate, fino alla data stabilita dalla deliberazione prevista dall’articolo 2, comma 1.

2. Dalla data stabilita dal regolamento di esecuzione di questa legge sono abrogati:

a) i commi 6 e 7 dell’articolo 2, l’articolo 12 e la lettera i) del comma 1 dell’articolo 15 della legge provinciale sui campeggi [1];

b) i commi 1 e 6 dell’articolo 21 della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3;

c) la legge provinciale 8 giugno 2007, n. 12.

 

     Art. 13. Modificazione dell’articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 41 della legge provinciale n. 2 del 2009 sono inseriti i seguenti:

"3 bis. Per l’anno 2009 la Provincia incentiva le iniziative promozionali previste dal comma 2 quater dell’articolo 28 della legge provinciale sul commercio, come modificato da quest’articolo, realizzate dai consorzi comunali di promozione dei centri storici già costituiti alla data di entrata in vigore di questa legge, anche in assenza dei requisiti previsti dal comma citato, anche in deroga a quanto previsto dal comma 2 quinquies del predetto articolo e anche con riferimento a spese già sostenute alla predetta data purché:

a) i consorzi dichiarino di impegnarsi a garantire la libera adesione di tutti gli imprenditori interessati;

b) siano attuate anche iniziative orientate a favore dell’intero luogo storico del commercio;

c) siano rispettate le eventuali ulteriori prescrizioni stabilite dalla delibera di attuazione prevista dall’articolo 28, comma 2 sexies, della legge provinciale sul commercio.

3 ter. Per l’anno 2009 i requisiti previsti dall’articolo 28, comma 2 quater, ad eccezione di quello previsto dalla lettera b), e comma 2 quinquies, della legge provinciale sul commercio devono invece essere posseduti dal soggetto unico a livello provinciale."

 

     Art. 14. Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, comma 1, si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio sull’unità previsionale di base 25.20.120.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, comma 2, si provvede con gli stanziamenti autorizzati sull’unità previsionale di base 40.5.130.


[1] Il riferimento è alla L.P. 13 dicembre 1990, n. 33 (N.d.R.).