§ 1.5.3 - L.R. 26 settembre 1978, n. 18.
Modifiche alla legge regionale 24 giugno 1957, n. 11, contenente norme sul referendum abrogativo di leggi regionali e provinciali.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:1. assetto istituzionale
Capitolo:1.5 partecipazione e referendum
Data:26/09/1978
Numero:18


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.  (Norma transitoria)
Art. 4.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


§ 1.5.3 - L.R. 26 settembre 1978, n. 18.

Modifiche alla legge regionale 24 giugno 1957, n. 11, contenente norme sul referendum abrogativo di leggi regionali e provinciali.

(B.U. 27 settembre 1978, n. 48 - 1° S.S.).

 

Art. 1. [1].

 

     Art. 2. [2].

 

     Art. 3. (Norma transitoria)

     1. Nella prima applicazione della presente legge il referendum già indetto in provincia di Trento per il 22 ottobre 1978 si effettuerà, nell'anno 1979, nel periodo di cui al precedente art. 2.

     2. La nuova data di effettuazione del referendum viene fissata dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Presidente della Corte d'appello di Trento e con il Commissario del Governo per la provincia di Trento.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[1] Aggiunge l'art. 1 bis alla L.R. 24 giugno 1957, n. 11.

[2] Sostituisce l'art. 10 e modifica l'art. 11 della L.R. 24 giugno 1957, n. 11.