Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 3. assetto del territorio |
Capitolo: | 3.3 lavori pubblici |
Data: | 27/01/1978 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per i fini previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge provinciale 1 settembre 1975, n. 46, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 5.800.000.000 a carico dell'esercizio finanziario [...] |
Art. 2. 1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 8 della legge provinciale 1 settembre 1975, n. 46, è autorizzato il limite di impegno di lire 1.000.000.000 da utilizzare a norma della [...] |
Art. 3. 1. Per i fini di cui alla legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 16, è autorizzato lo stanziamento di lire 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977 |
Art. 4. 1. Lo stanziamento di cui all'articolo 19 della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 36, è elevato, per l'esercizio finanziario 1977, da lire 4.000.000.000 a lire 7.200.000.000 da utilizzare [...] |
Art. 5. |
Art. 6. 1. Per i fini previsti dalla legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55, anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 3 della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 31 e successive [...] |
Art. 7. 1. Per i fini di cui agli articoli 1, 2, 3, lettera a), e 6, lettere a), c) e d), della legge provinciale 12 settembre 1968, n. 15, è autorizzato lo stanziamento di lire 300.000.000 a carico [...] |
Art. 8. 1.I fondi di cui alla presente legge, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi. |
§ 3.3.14 - Legge Provinciale 27 gennaio 1978, n. 3. [*]
Integrazioni di programmi di opere pubbliche e nuove procedure amministrative.
(B.U. 2 febbraio 1978, n. 7 - straord.).
TITOLO I
Ulteriori interventi per acquedotti,
fognature ed altre opere pubbliche
1. Per i fini previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della
2. I programmi di intervento saranno formulati in base alle domande già presentate ed alla documentazione acquisita in applicazione della legge stessa, tenuto conto dell'aumento dei costi.
3. Il contributo previsto dall'articolo 4 della predetta legge provinciale può essere corrisposto, ove non siano ancora costituiti i comprensori, o non siano ancora in funzione i relativi organi istituzionali, ai comuni o loro consorzi. In questo caso, qualora i comuni o loro consorzi debbano altresì provvedere all'eliminazione delle attuali discariche, il contributo è elevato a la misura dell'80 per cento.
1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 8 della
2. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia, in misura di lire 1.000.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1997.
1. Per i fini di cui alla
TITOLO II
Ulteriori interventi per l'edilizia scolastica
1. Lo stanziamento di cui all'articolo 19 della
TITOLO III
Ulteriori interventi per l'edilizia
destinata ad anziani
[1. Per l'ulteriore prosecuzione di opere già ammesse ai benefici della
2. La concessione dei contributi previsti dalle norme richiamate al precedente comma è disposta in conto capitale fino all'intera copertura della spesa riconosciuta ammissibile. Con il provvedimento di finanziamento, la Giunta provinciale, nel caso di esecuzione di lavori, può corrispondere in via anticipata la relativa somma ed autorizzare l'immediato inizio degli stessi.
3. Le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui al presente articolo, 5ottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dell'istituzione richiedente, devono essere presentate alla Giunta provinciale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge].
TITOLO IV
Ulteriori interventi per il patrimonio
artistico e storico
1. Per i fini previsti dalla
TITOLO V
Ulteriori interventi per i parchi naturali
ed attrezzati del Piano urbanistico provinciale
1. Per i fini di cui agli articoli 1, 2, 3, lettera a), e 6, lettere a), c) e d), della
TITOLO VI
Utilizzazione dei fondi
1.I fondi di cui alla presente legge, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.
TITOLO VII
Disposizioni relative a procedure
in materia di lavori pubblici
Artt. 9. - 11.
(Omissis) [2].
TITOLO VIII
Disposizioni finanziarie
Artt. 12. - 13.
(Omissis) [3].
[*] Abrogata dall'art. 78 della
[1] Articolo così modificato dall'art. 24 della
[1]1a Articolo abrogato dall'art. 2 della
[2] Articoli abrogati dall'art. 53 della
[3] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.