§ 5.1.75 – L.P. 28 luglio 2005, n. 12
Partecipazione delle istituzioni locali e delle professioni sanitarie per la realizzazione delle poli-tiche per la salute e modificazioni della legge [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:28/07/2005
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Partecipazione delle istituzioni locali e delle professioni sanitarie
Art. 2.  Distretti sanitari e assemblea dei presidenti dei comitati di distretto
Art. 3.  Consiglio sanitario provinciale
Art. 4.  Piano provinciale per la salute dei cittadini
Art. 6.  Abrogazione degli articoli 6, 9 e 35, comma 1, della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale)
Art. 7.  Norma transitoria
Art. 8.  Disposizioni per la prima applicazione
Art. 9.  Disposizione finanziaria


§ 5.1.75 – L.P. 28 luglio 2005, n. 12

Partecipazione delle istituzioni locali e delle professioni sanitarie per la realizzazione delle poli-tiche per la salute e modificazioni della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale).

(B.U. 9 agosto 2005, n. 32).

 

Art. 1. Partecipazione delle istituzioni locali e delle professioni sanitarie

     1. La Provincia promuove la partecipazione, attraverso i loro organismi rappresentativi, delle istituzioni locali e delle professioni sanitarie al miglioramento delle prestazioni sanitarie erogate, alla innovazione nei servizi sanitari e socio-sanitari e alla elaborazione e alla attuazione delle politiche contenute nel piano provinciale per la salute dei cittadini.

 

     Art. 2. Distretti sanitari e assemblea dei presidenti dei comitati di distretto

     1. I distretti sanitari costituiscono l'articolazione organizzativa sul territorio dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e sono individuati, con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali. L'ambito territoriale di riferimento di ciascun distretto deve in ogni caso coincidere con uno o più territori individuati ai sensi del provvedimento legislativo concernente "Il governo dell'autonomia del Trentino: norme in materia di esercizio della potestà legislativa nonché di attribuzione e di esercizio delle funzioni amministrative dei comuni, delle comunità e della Provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza". La deliberazione di individuazione dei distretti è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

     2. È istituita l'assemblea dei distretti, quale organo consultivo della Giunta provinciale in ordine alle scelte delle politiche per la salute riferite all'intero territorio provinciale e alle problematiche inerenti la tutela della salute e l'integrazione socio-sanitaria dei servizi. L'assemblea è composta dai presidenti di ciascun comitato di distretto e da un rappresentante per ciascuna delle comunità previste dal provvedimento legislativo citato al comma 1. L'assemblea elegge al proprio interno un coordinatore.

 

     Art. 3. Consiglio sanitario provinciale

     1. È istituito il consiglio sanitario provinciale quale organo consultivo tecnico-scientifico della Giunta provinciale.

     2. Il consiglio sanitario provinciale è nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura in cui è avvenuta la nomina.

     3. Il consiglio sanitario provinciale è composto:

     a) dall'assessore provinciale a cui è attribuita la competenza in materia di sanità, che svolge le funzioni di presidente;

     b) dal presidente dell'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Trento, che svolge le funzioni di vicepresidente;

     c) dal dirigente generale del dipartimento della Provincia competente in materia di sanità;

     d) dal direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;

     e) da due medici delle cure primarie a rapporto convenzionale e da sei medici dipendenti dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, designati dall'ordine dei medici;

     f) da tre professionisti sanitari, designati dal collegio infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici di infanzia;

     g) da un rappresentante designato da ciascuno dei restanti ordini o collegi delle professioni sanitarie operanti nell'ambito del servizio sanitario provinciale.

     4. Il consiglio sanitario provinciale svolge i seguenti compiti:

     a) formula proposte alla Giunta provinciale, su richiesta e con le modalità dalla stessa fissate, per l'elaborazione del progetto di piano provinciale per la salute dei cittadini;

     b) esprime parere sui progetti di legge della Giunta provinciale e sui progetti di regolamento in materia sanitaria nonché sui progetti di provvedimento a carattere generale concernenti la programmazione dei servizi sanitari e la formazione del personale sanitario;

     c) propone alla Giunta provinciale il regolamento di cui al comma 5.

     5. Con regolamento interno, approvato dalla Giunta provinciale, il consiglio sanitario provinciale disciplina il proprio funzionamento, anche mediante la costituzione al suo interno di gruppi e commissioni di lavoro e la partecipazione alle riunioni di volta in volta senza diritto di voto di ulteriori rappresentanti di professioni sanitarie e di esperti esterni. È comunque prevista l'attivazione, all'interno del consiglio, di un ufficio di presidenza al quale è in ogni caso attribuito il compito di proporre il programma di attività annuale, determinare l'ordine del giorno dei lavori del consiglio, costituire gruppi di lavoro e commissioni e individuare gli esperti chiamati a collaborare con i medesimi gruppi di lavoro e con le commissioni.

     6. Per il loro funzionamento il consiglio sanitario provinciale e l'ufficio di presidenza si avvalgono delle risorse organizzative e strumentali messe a disposizione dalla Provincia.

     7. Ai componenti del consiglio sanitario provinciale spettano i gettoni di presenza e il rimborso delle spese nei limiti previsti dalla vigente legislazione provinciale in materia.

     8. Il regolamento di cui al comma 5 prevede i termini, di norma non superiori a trenta giorni, entro i quali il consiglio sanitario provinciale esprime pareri o formula le proposte richieste.

 

     Art. 4. Piano provinciale per la salute dei cittadini

     1. Il piano provinciale per la salute dei cittadini individua gli interventi volti a soddisfare i bisogni di salute della popolazione e costituisce patto di solidarietà per la salute ed il benessere dei cittadini.

     2. Il piano è approvato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura.

     3. Il piano, in armonia con gli indirizzi e gli obiettivi del piano sanitario nazionale e con gli obiettivi del programma di sviluppo provinciale, determina:

     a) i principi, gli indirizzi di politica sanitaria e gli obiettivi di salute;

     b) i livelli essenziali di assistenza da garantire sul territorio provinciale con riferimento ai livelli essenziali stabiliti a livello nazionale e gli eventuali livelli aggiuntivi di assistenza garantiti in relazione alla disponibilità di risorse finanziarie;

     c) i livelli organizzativi e strutturali necessari ad assicurare l'effettiva fruizione delle prestazioni sanitarie garantite;

     d) i progetti strategici per l'evoluzione del servizio sanitario provinciale;

     e) le modalità di integrazione tra le azioni di competenza dei soggetti gestori dei servizi sanitari e socio-sanitari;

     f) le risorse necessarie all'erogazione delle prestazioni garantite e la loro eventuale riallocazione in relazione agli obiettivi di razionalizzazione perseguiti, nel rispetto delle compatibilità economiche definite negli strumenti di programmazione finanziaria della Provincia;

     g) le modalità di verifica periodica dello stato di attuazione del piano;

     h) gli ulteriori contenuti previsti dalla normativa vigente, ivi inclusi quelli riferiti al fabbisogno di formazione di base e continua del personale sanitario.

     4. Il progetto di piano provinciale per la salute dei cittadini è elaborato in collaborazione con il consiglio sanitario provinciale e con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

     5. Per l'elaborazione del progetto di piano provinciale per la salute dei cittadini i comitati di distretto esprimono eventuali proposte alla Provincia entro sessanta giorni dalla richiesta.

     6. La Giunta provinciale adotta il progetto di piano e lo trasmette ai comitati di distretto, alle istituzioni territoriali intermedie esistenti nell'ambito del distretto, alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale, agli ordini, ai collegi ed alle organizzazioni professionali di categoria degli operatori sanitari, alle organizzazioni provinciali rappresentative dei soggetti gestori di servizi sanitari, socio-sanitari e sociali e a quelle rappresentative degli utenti. Entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto di piano i predetti soggetti inviano eventuali osservazioni alla Provincia.

     7. Il progetto di piano provinciale per la salute dei cittadini è reso pubblico e disponibile con le forme e le modalità ritenute più idonee.

     8. Prima dell'approvazione del piano, la Giunta provinciale trasmette le osservazioni pervenute sul progetto e il progetto nella sua ultima stesura ai comitati di distretto e alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale la quale esprime il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, la Giunta può prescinderne.

     9. Il piano provinciale per la salute dei cittadini approvato dalla Giunta provinciale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

     10. Decorsi tre anni dalla sua approvazione e comunque in occasione dell'approvazione del piano sanitario nazionale, il piano provinciale per la salute dei cittadini è aggiornato, per la residua durata. Fino all'inizio dell'efficacia del nuovo piano provinciale per la salute dei cittadini è prorogata l'efficacia del piano precedente.

 

     Art. 5. Misure organizzative per l'esercizio delle funzioni tecnico-amministrative di supporto alla partecipazione

     1. La struttura provinciale competente in materia di organizzazione e qualità dei servizi sanitari svolge le funzioni di segreteria e supporto tecnico-amministrativo agli organismi per la partecipazione di cui agli articoli 2 e 3; ad essa sono assegnate specifiche e idonee risorse professionali.

     2. La Giunta provinciale è autorizzata ad assumere gli oneri derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 3.

 

     Art. 6. Abrogazione degli articoli 6, 9 e 35, comma 1, della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale)

     1. Sono abrogati:

     a) gli articoli 6 e 9, il comma 1 dell'articolo 35 e l'allegato della legge provinciale n. 10 del 1993;

     b) l'articolo 2 della legge provinciale 28 agosto 1995, n. 10.

 

     Art. 7. Norma transitoria

     1. L'individuazione dei distretti sanitari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, è effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo citato dalla medesima disposizione. Nel caso in cui, entro tale data, non sia ancora stato costituito il Consiglio delle autonomie locali, il parere previsto dall'articolo 2, comma 1, è richiesto all'organizzazione rappresentativa dei comuni maggiormente rappresentativa a livello provinciale. Fino all'individuazione dei distretti sanitari ai sensi di questo comma, resta ferma l'individuazione degli ambiti territoriali dei distretti sanitari in atto alla data di entrata in vigore di questa legge, secondo quanto stabilito dall'articolo 35 e relativo allegato della legge provinciale n. 10 del 1993.

     2. Fino alla data di costituzione delle comunità, l'assemblea prevista dal comma 2 dell'articolo 2 è costituita dai soli presidenti dei comitati di distretto.

 

     Art. 8. Disposizioni per la prima applicazione

     1. In prima applicazione dell'articolo 4, il piano provinciale per la salute dei cittadini, approvato dalla Giunta provinciale, è trasmesso al Consiglio provinciale per la sua approvazione con legge; in tale caso non si applica quanto disposto dal comma 8, in ordine al parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, e dal comma 9 del predetto articolo 4. I successivi aggiornamenti e integrazioni del piano sono approvati secondo quanto previsto dal medesimo articolo 4.

 

     Art. 9. Disposizione finanziaria

     1. Alla copertura degli oneri derivanti da questa legge si provvede con i fondi già stanziati in bilancio per l'amministrazione generale e per la sanità.