§ 4.1.1007 - Del.G.P. 22 dicembre 1988, n. 16560 .
Testo unico delle disposizioni di cui alla legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 31, 1° [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:22/12/1988
Numero:16560


Sommario
Art. 1 
Art. 2 
Art. 3 
Art. 4 
Art. 5 
Art. 6 
Art. 7 
Art. 7-bis 
Art. 8 
Art. 9 
Art. 10 
Art. 10-bis 
Art. 11 
Art. 12 
Art. 12-bis 
Art. 13 
Art. 14 
Art. 15 
Art. 16 
Art. 16-bis 
Art. 17 
Art. 18 
Art. 19 
Art. 20 
Art. 21 
Art. 22 
Art. 23 
Art. 24 
Art. 25 
Art. 26 
Art. 27 
Art. 28 
Art. 29 
Art. 30 
Art. 31 
Art. 32 
Art. 32-bis 
Art. 33 
Art. 34 
Art. 35 
Art. 36 
Art. 37 
Art. 38 
Art. 39 
Art. 40 
Art. 41 
Art. 42 
Art. 43 
Art. 44 
Art. 45 
Art. 45-bis 
Art. 45-ter 
Art. 46 
Art. 47 
Art. 48 
Art. 48-bis 
Artt. 49-51 
Art. 52 
Art. 53 
Art. 54 
Art. 55 


§ 4.1.1007 - Del.G.P. 22 dicembre 1988, n. 16560 .

Testo unico delle disposizioni di cui alla legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 31, 1° comma, della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38 .

(B.U. 17 gennaio 1989, n. 3, I Suppl.)

 

Interventi organici in materia di agricoltura

TITOLO I

Disposizioni generali e sulle procedure

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità (art. 1, L.P. 31 agosto 1981, n. 17).

1. La Provincia autonoma di Trento con la presente legge, al fine di migliorare le condizioni di vita, di lavoro e di reddito delle popolazioni rurali, di favorire il mantenimento e lo sviluppo dell'attività agricola, di consolidare i livelli occupazionali, di aumentare la produttività del lavoro, della terra e degli altri fattori impiegati nel processo produttivo, di potenziare l'impresa familiare diretto-coltivatrice, di consolidare l'incidenza della cooperazione e dell'associazionismo nel settore agricolo:

- disciplina organicamente gli interventi di propria competenza in materia di agricoltura, nel quadro della programmazione provinciale;

- adotta misure e promuove azioni speciali per lo sviluppo e il potenziamento dell'economia delle zone montane sfavorite.

2. La Provincia autonoma di Trento provvederà con successiva legge a coordinare gli interventi previsti dalla presente legge con quelli contemplati da altre leggi al fine di superare gli squilibri socio-economici presenti in particolare aree del territorio provinciale, operando nel quadro della programmazione di sviluppo disciplina dalla legge provinciale 18 agosto 1980, n. 25.

 

 

     Art. 2

Beneficiari (art. 2, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 3, L.P. 27 febbraio 1986, n. 5; art. 1, L.P. 20 novembre 1987, n. 27).

1. Fatte salve le disposizioni particolari stabilite dai successivi articoli, possono fruire delle provvidenze finanziarie previste dalla presente legge i sottoindicati soggetti:

1) le imprese agricole singole, il cui conduttore sia iscritto all'albo degli imprenditori agricoli di cui al titolo III della legge regionale 26 novembre 1976, n. 39;

2) le società costituite da coltivatori per la conduzione in comune di imprese agricole, iscritte al predetto albo [e costituite con atto pubblico] ;

3) le associazioni fra imprese agricole, composte da almeno tre conduttori di imprese singole di cui al numero 1), costituite anche con scrittura privata autenticata, ed il cui statuto preveda il voto pro capite degli associati e soddisfi le condizioni e le finalità previste dallo specifico intervento;

4) gli istituiti od enti, sia pubblici che privati, che conducano direttamente aziende agricole il cui fabbisogno normale di lavoro sia almeno di 2000 ore annue;

5) le cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, i loro consorzi, che risultino iscritti nel registro delle cooperative della provincia di Trento di cui alla legge provinciale 29 gennaio 1954, n. 7, nonché le associazioni agrarie comunque denominate purché legalmente costituite;

6) le associazioni dei produttori agricoli riconosciute ai sensi delle vigenti leggi in materia;

7) i consorzi di bonifica e/o di miglioramento fondiario, nonché i consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado, ivi compresi quelli irrigui, costituiti o riconosciuti ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni e integrazioni ;

8) i comuni e le ASUC.

2. Le società di cui al numero 2) del precedente comma, per essere ammesse alle agevolazioni previste dalla presente legge per gli investimenti aziendali ricompresi nei piani di miglioramento materiale di cui all'articolo 5, devono dotarsi di un capitale sociale di entità adeguata all'attività da svolgere, essere costituite per una durata non inferiore a dieci anni e lo statuto deve prevedere il voto pro capite dei soci.

3. Le cooperative agricole aventi come oggetto sociale unicamente la gestione di un'impresa agricola, per essere ammesse alle agevolazioni previste dalla presente legge per gli investimenti aziendali ricompresi nei piani di miglioramento materiale di cui all'articolo 5 devono rispettare le condizioni stabilite dalla Commissione CEE ai sensi dell'articolo 9 del regolamento CEE n. 2328/91 del Consiglio del 15 luglio 1991 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, in seguito denominato regolamento CEE n. 2328/91 .

 

 

     Art. 3

Priorità (art. 3, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 15, L.P. 27 dicembre 1982, n. 33; art. 3, L.P. 27 febbraio 1986, n. 5; art. 2, L.P. 20 novembre 1987, n. 27).

1. Alla concessione dei benefici previsti dalla presente legge, salvo le disposizioni particolari di cui ai successivi articoli, nell'ambito delle eventuali riserve finanziarie di cui all'ultimo comma dell'articolo 17, sono ammesse secondo il seguente ordine di priorità le iniziative promosse da:

1) le cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, costituite in prevalenza da produttori agricoli occupati in imprese familiari diretto-coltivatrici, i loro consorzi, le associazioni agrarie comunque denominate, i consorzi di bonifica e/o di miglioramento fondiario ivi compresi quelli irrigui;

2) le imprese agricole familiari diretto-coltivatrici singole od associate, il cui conduttore sia iscritto all'albo degli imprenditori agricoli - sezione prima;

3) le imprese agricole non familiari diretto-coltivatrici singole od associate, il cui conduttore sia iscritto al predetto albo - sezione prima - e le imprese agricole familiari diretto-coltivatrici singole od associate, il cui conduttore sia iscritto all'albo - sezione seconda;

4) gli altri richiedenti, purché residenti nella provincia di Trento.

2. Ai fini di questa legge si considerano imprese agricole familiari diretto-coltivatrici quelle che rispondono ai requisiti dell'articolo 27, comma 1, del provvedimento legislativo concernente "Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)" .

3. [L'ordine di priorità si applica alle domande intese ad ottenere l'approvazione dei piani di miglioramento materiale, nonché a quelle intese ad ottenere le agevolazioni previste dalla presente legge per l'attuazione delle iniziative non ricomprese nei piani medesimi che alla data ultima per la loro presentazione sono complete della documentazione prevista dalla deliberazione di cui all'articolo 10.] .

4. Ai fini della presente legge si considerano imprese agricole familiari diretto-coltivatrici:

a) nel caso di imprese agricole singole quelle il cui fabbisogno normale di lavoro, anche a seguito delle iniziative oggetto dell'intervento, è fornito per almeno il 50 per cento direttamente e abitualmente dal conduttore e dai componenti il suo nucleo familiare;

b) nel caso di società quelle il cui fabbisogno normale di lavoro, anche a seguito delle iniziative oggetto dell'intervento è fornito per almeno il 50 per cento direttamente e abitualmente dai soci e dai componenti dei rispettivi nuclei familiari.

 

 

     Art. 4

Programmazione delle iniziative (art. 4, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 3, L.P. 27 febbraio 1986, n. 5; art. 3, L.P. 20 novembre 1987, n. 27).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, la Giunta provinciale, in armonia con quanto previsto dal programma di sviluppo provinciale, determina con propria deliberazione:

a) l'individuazione delle azioni che, nelle varie fasi e comparti produttivi, consentono il raggiungimento degli obiettivi fissati dal programma di sviluppo provinciale;

b) la descrizione dello stato di attuazione dei progetti e delle aree di intervento non progettualizzate;

c) gli eventuali ordini di priorità, in aggiunta a quelli di cui all'articolo 3, che possono essere eventualmente differenziati per tipo di iniziativa o per zona;

d) le spese ammissibili per tipo di iniziativa;

e) i parametri per la valutazione della significatività della spesa di investimento ammissibile, i limiti minimi e massimi di spesa ammissibile, nonché, ove necessario, di agevolazione concedibile;

f) i criteri per la graduazione delle agevolazioni, entro i limiti massimi previsti dalla presente legge;

g) i termini e le modalità per la presentazione delle domande intese ad ottenere l'approvazione dei piani di miglioramento materiale nonché quelle intese ad ottenere le agevolazioni previste dalla presente legge, avvalendosi eventualmente di appositi schemi-tipo, nonché la documentazione da presentare unitamente alla domanda e quella da produrre successivamente ai fini dell'istruttoria e della liquidazione delle agevolazioni e delle anticipazioni nei casi previsti dalla lettera o);

h) i limiti di spesa ammissibile di agevolazione concedibile relativi ad iniziative per le quali potranno essere previste modalità semplificate per la presentazione delle domande e per l'istruttoria delle stesse, nonché i limiti di spesa ammissibile per l'individuazione delle iniziative di cui alla lettera m);

i) il periodo di validità delle domande non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie nei singoli esercizi di riferimento, comunque non oltre il primo esercizio successivo a quello iniziale di riferimento, e le eventuali modalità per la riconsiderazione delle stesse;

l) le tipologie di iniziative ed i limiti di spesa per i quali la concessione delle agevolazioni è subordinata alla preventiva acquisizione del parere del comitato tecnico di cui all'articolo 12-bis;

m) le modalità per l'individuazione delle iniziative agevolabili;

n) i criteri e le modalità in base ai quali sono concesse le agevolazioni nella forma di contributi in conto capitale in più soluzioni nonché, limitatamente ai beneficiari di cui all'articolo 2, primo comma, numeri 5) e 6), le modalità per l'aggiudicazione delle opere e delle forniture relative alle iniziative agevolate, ferma restando la disciplina dalla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza degli appalti) per i medesimi beneficiari e i criteri per l'applicazione di penalità o per la revoca, anche parziale, dei contributi in caso di inosservanza;

o) i casi in cui si dà luogo all'erogazione di anticipazioni sui contributi ed i criteri di determinazione della stessa, da stabilirsi, per i contributi in conto capitale in misura non superiore al 50 per cento nei confronti dei soggetti privati e all'80 per cento nei confronti degli altri soggetti, e per i contributi pluriennali in misura non superiore a quattro semestralità. L'erogazione delle anticipazioni relative ai contributi in conto capitale a favore di soggetti privati è subordinata all'acquisizione di idonee garanzie, con possibilità di esclusione per particolari categorie di soggetti o di iniziative previste dalla presente deliberazione;

p) ogni altro elemento necessario per l'attuazione della presente legge .

2. Le iniziative non rientranti nelle priorità di cui alla lettera c) del comma 1, non sono considerate ammissibili, per il periodo di efficacia della deliberazione di cui al comma 1, alle agevolazioni previste dalla presente legge.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, la deliberazione di cui al comma 1 si applica, qualora non diversamente specificato, alle domande presentate successivamente alla data della sua approvazione.

4. La proposta di deliberazione è inviata alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, nonché, in ordine ai contenuti di cui alla lettera a) del comma 1, ai comitati agricoli comprensoriali di cui all'articolo 60 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, che possono far pervenire le loro osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento, trascorsi inutilmente i quali la Giunta provinciale provvede comunque all'adozione della relativa delibera

5. La deliberazione di cui al comma 1 può essere aggiornata o modificata in caso di necessità. Per le modificazioni o gli aggiornamenti relativi ai contenuti previsti dalle lettere d), g), n) ed o) del comma 1, si prescinde dalla procedura di cui al comma 4.

6. La Giunta provinciale provvede all'adeguamento della deliberazione di cui al presente articolo ai criteri ed agli indirizzi previsti dal programma di sviluppo entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento legislativo di approvazione del programma medesimo o dei suoi aggiornamenti.

7. La deliberazione di adeguamento di cui al comma 6 si applica, salvo diversa specificazione, alle domande presentate successivamente alla data di presentazione da parte della Giunta provinciale del disegno di legge concernente il programma di sviluppo provinciale ed i suoi aggiornamenti, nonché alle domande presentate antecedentemente alla predetta data ma non accolte nel primo esercizio di validità delle domande medesime.

8. La deliberazione di cui al presente articolo è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione .

 

 

     Art. 5

Condizioni e limiti (art. 5, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 10, L.P. 25 gennaio 1982, n. 3; art. 15, L.P. 27 dicembre 1982, n. 33; art. 3, L.P. 27 febbraio 1986, n. 5; art. 4, L.P. 20 novembre 1987, n. 27; art. 1, L.P. 18 novembre 1988, n. 38).

1. Fatto salvo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 17, le iniziative, sia singole che collettive, devono avere validità economica ed essere commisurate alle effettive necessità delle aziende ed alle loro concrete possibilità di sviluppo in ordine alle varie realtà ambientali.

2. Nel caso di investimenti aziendali, il giudizio di validità economica è formulato sulla base di un piano di miglioramento materiale, nel quale il richiedente descrive la situazione iniziale e finale dell'azienda, nonché gli investimenti previsti, secondo uno specifico modello predisposto dal servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole, purché siano rispettate le condizioni ed i limiti di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento CEE n. 2328/91.

3. Nel piano di miglioramento materiale sono ricomprese tutte le iniziative volte al miglioramento e al potenziamento aziendale, escluse le seguenti, per le quali è sufficiente la presentazione di domande annuali:

a) le operazioni di credito agrario di esercizio;

b) l'acquisto di fondi rustici o di terreni agricoli;

c) l'acquisto di riproduttori maschi;

d) la sostituzione di macchine agricole da rottamare;

e) gli investimenti proposti dalle piccole aziende di cui all'articolo 12, paragrafo 3), del regolamento CEE n. 2328/91 ;

f) gli investimenti proposti dalle aziende che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento CEE n. 2328/91, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'articolo 12, paragrafo 2), del regolamento medesimo ;

g) gli investimenti volti al miglioramento delle condizioni d'igiene negli allevamenti ed al benessere degli animali, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 5), sesto trattino, del regolamento CEE n. 2328/91.

4. Il piano di miglioramento materiale ha durata massima triennale e nel periodo di operatività dello stesso sono ammesse solo richieste motivate di variazione. Qualora dette variazioni non alterino le finalità tecnico-economiche del piano approvato ai sensi dell'articolo 12 e non comportino un aumento della spesa complessiva preventivata, le stesse sono autorizzate dal servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole.

5. Le imprese ad indirizzo zootecnico, per poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge per la realizzazione delle strutture zootecniche di cui all'articolo 32, devono già avere o dimostrare di poter raggiungere una capacità produttiva di unità foraggere, rispetto al fabbisogno alimentare del bestiame allevato, come di seguito specificato:

a) per il bestiame bovino, da latte e da allevamento, equino, ovino e caprino, almeno del 60 per cento, ivi compreso il pascolo;

b) per il bestiame bovino da ingrasso e suino, almeno del 35 per cento.

6. L'importo massimo della spesa ammessa a beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge per investimenti aziendali non può superare i limiti di cui agli articoli 7, 8 e 9 del regolamento CEE n. 2328/91, fatte salve le deroghe previste dall'articolo 12 del medesimo regolamento.

7. Per gli investimenti di cui alle lettere e) ed f) del terzo comma nel settore della produzione lattiero-casearia, dei suini, delle uova e del pollame si applicano le condizioni ed i limiti di cui all'articolo 12, paragrafo 4), del regolamento CEE n. 2328/91.

8. Ai fini della presente legge, per il calcolo del tempo normale di lavoro di una unità lavorativa si fa riferimento ad una settimana lavorativa di 40 ore; per il calcolo del fabbisogno normale di lavoro delle imprese agricole si fa riferimento ai valori medi unitari di cui all'articolo 81 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39.

9. Le cifre espresse in lire previste nella presente legge, escluse le autorizzazioni di spesa, sono aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta provinciale in rapporto all'andamento del valore della lira italiana nei confronti dell'ECU utilizzata per gli aiuti strutturali previsti dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA), sezione orientamento .

 

 

     Art. 6

Divieti di cumulo (art. 6, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 15, L.P. 27 dicembre 1982, n. 33; art. 3, L.P. 27 febbraio 1986, n. 5).

1. I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri concessi per le stesse finalità dalla Provincia o da altri enti, se non entro i limiti massimi previsti dalla legge medesima.

 

 

     Art. 7

Obblighi dei richiedenti (art. 7, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 3, L.P. 27 febbraio 1986, n. 5).

1. La concessione delle agevolazioni di cui alla presente legge comporta l'obbligo di non alienare, cedere o comunque distogliere, anche a seguito di mancato utilizzo dalla loro destinazione le opere ed i beni per i quali le agevolazioni sono state concesse per il seguente periodo:

a) cinque anni dalla data di acquisto, ovvero nel caso di beni acquisiti mediante contratti di leasing, dalla data di sottoscrizione del contratto stesso, se trattasi di beni mobili o bestiame da riproduzione;

b) dieci anni dalla data di acquisto o di accertamento da parte del servizio competente della regolare esecuzione delle opere, ovvero nel caso di operazioni di leasing, dalla data di sottoscrizione del contratto stesso, se trattasi di beni immobili.

2. Nel caso di piani di miglioramento materiale, l'approvazione degli stessi, a termini del sesto comma dell'art. 12, comporta l'obbligo di attuare il piano secondo le previsioni.

3. La concessione di premi, indennità e sussidi alle aziende agricole comporta l'obbligo di rispettare gli impegni sottoscritti dai richiedenti nelle domande.

4. Con la deliberazione di concessione la Giunta Provinciale può stabilire, secondo criteri prefissati dalla deliberazione di cui all'articolo 4, ulteriori vincoli relativi ai tempi di entrata in attività, ad obblighi occupazionali, alle garanzie richieste, al mantenimento o al raggiungimento di adeguati equilibri economici, finanziari e patrimoniali del soggetto richiedente.

5. In presenza di eventi eccezionali ed imprevisti o di particolare gravità o per soddisfare esigenze di interesse agricolo conseguenti a nuovi indirizzi di politica agraria provinciale o comunitaria, la Giunta provinciale, su motivata richiesta dell'interessato, può deliberare il venir meno totale o parziale dei vincoli di cui ai commi precedenti .

6. Con la deliberazione di concessione, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 12, vengono stabiliti i termini temporali entro i quali l'iniziativa deve essere ultimata. La Giunta provinciale tuttavia è autorizzata a concedere, su effettiva e motivata necessità, proroghe per un periodo dalla stessa stabilito, in base a richiesta da presentare entro il termine previsto per l'ultimazione delle iniziative.

7. Ai fini del presente articolo i soggetti richiedenti le agevolazioni, all'atto della presentazione della domanda, devono impegnarsi:

a) al rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi;

b) ad accettare ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi di cui sopra;

c) a comunicare tempestivamente alla Provincia qualsiasi modificazione soggettiva od oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa.

8. Il controllo sul rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e sul rispetto dei termini di cui al comma 6 viene effettuato dal servizio competente secondo le modalità e i criteri fissati dalla deliberazione di cui all'art. 4 .

 

 

     Art. 7-bis

Sanzioni.

1. Nel caso in cui non siano osservati gli obblighi relativi ai beni mobili ed al bestiame da riproduzione di cui al comma 1 dell'articolo 7, le relative agevolazioni sono revocate e le somme già erogate sono recuperate maggiorate degli interessi ad un tasso pari a quello vigente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di assunzione del provvedimento di revoca per le scoperture di cassa della Provincia presso il proprio tesoriere.

2. La revoca di cui al comma 1 non è disposta qualora l'impresa sostituisca contestualmente i beni mobili o il bestiame da riproduzione oggetto di agevolazione con altri beni o capi aventi caratteristiche analoghe. In tal caso il nuovo bene o i nuovi capi non possono essere ammessi ad altre agevolazioni e sono soggetti ai vincoli ancora gravanti sui beni o sui capi sostituiti.

3. Nel caso in cui i beni immobili per i quali le agevolazioni sono state concesse vengano alienati, ceduti o distolti dalla destinazione, anche a seguito di mancato utilizzo, prima della scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 7, le relative agevolazioni sono rideterminate in proporzione alla durata dell'utilizzo dei beni rispetto alla durata dei vincoli di cui al medesimo comma. Le somme eventualmente erogate in eccesso sono recuperate, con la maggiorazione degli interessi calcolati al tasso di cui al comma 1.

4. Nel caso di piani di miglioramento materiale, qualora il servizio competente accerti che l'attuazione del piano approvato ai sensi del sesto comma dell'articolo 12 non rispetti le previsioni in esso contenute e che ciò comprometta il miglioramento duraturo e sostanziale della situazione dell'azienda le agevolazioni concesse sono revocate e le somme già erogate sono recuperate con la maggiorazione degli interessi al saggio legale vigente alla data di assunzione del provvedimento di revoca.

5. L'inosservanza relativamente ad una parte degli investimenti del divieto di alienare cedere o distogliere dalla destinazione di cui al comma 1 dell'articolo 7 comporta la revoca pro quota delle agevolazioni secondo le modalità di cui ai commi 1 e 3 e la rideterminazione proporzionale delle stesse purché permangano le finalità economiche dell'investimento complessivo. In caso contrario, le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano relativamente all'intero investimento.

6. Nel caso di cessazione dell'attività da parte del soggetto beneficiario, in pendenza dei termini di cui al comma 1 dell'art. 7, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 3.

7. La revoca di cui al comma 6 non è disposta ed i contributi rimanenti sono liquidati al soggetto subentrante nel caso di affitto dei fondi rustici, di cessione, conferimento o affitto di azienda, di fusione o trasformazione di impresa nonché di successione nell'impresa per causa di morte sempreché il subentrante sia compreso tra i soggetti di cui all'articolo 2 continui ad esercitare l'impresa ed assuma gli obblighi relativi; in caso di successione per causa di morte il subentrante qualora non risulti già iscritto all'albo degli imprenditori agricoli di cui al titolo III della legge provinciale 26 novembre 1976 n. 39 deve risultarvi iscritto entro un anno dall'avvenuta successione. In caso di affitto allo scadere del contratto l'erogazione delle agevolazioni è disposta a favore del proprietario del fondo rustico o del titolare dell'azienda qualora i medesimi continuino ad esercitare l'impresa nel rispetto degli obblighi originariamente assunti.

8. Il mancato rispetto dei vincoli di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 7 comporta la revoca totale o parziale delle agevolazioni ed il recupero delle somme eventualmente erogate nel rispetto dei criteri generali fissati dalla deliberazione di cui all'articolo 4.

9. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 6 dell'articolo 7 comporta la revoca delle agevolazioni concesse ed il recupero delle somme eventualmente erogate in via anticipata con la maggiorazione degli interessi al saggio legale vigente alla data di assunzione del provvedimento di revoca.

10. Nel caso di iniziative agevolate a vale sui fondi di rotazione le fattispecie di revoca totale di riduzione o revoca parziale delle agevolazioni di cui al presente articolo rimangono sanzionate con le modalità di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 17 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7.

10-bis. Nel caso di acquisti di fondi rustici, i vincoli, gli obblighi e le relative sanzioni in caso di inosservanza degli stessi da parte del beneficiario sono disciplinati dall'art. 44 .

11. Al recupero delle agevolazioni si provvede a norma dell'articolo 51 della L.P. 14 settembre 1979, n. 7; le somme recuperate e le relative maggiorazioni sono introitate nel bilancio della Provincia .

 

 

     Art. 8

Limiti nelle provvidenze contributive e creditizie (art. 8, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 10, L.P. 25 gennaio 1982, n. 3; art. 15, L.P. 27 dicembre 1982, n. 33; art. 3, L.P. 27 febbraio 1986, n. 5; art. 8, L.P. 20 novembre 1987, n. 27).

1. Fatte salve le misure e le disposizioni previste dai successivi articoli, sulla spesa riconosciuta ammissibile per l'effettuazione delle iniziative di cui alla presente legge, la Giunta provinciale può concedere, in alternativa, le seguenti agevolazioni:

a) concorso nel pagamento degli interessi su prestiti e mutui contratti con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario, entro le seguenti misure massime:

1) 10 per cento, elevabile al 12 per cento in caso di investimenti la cui spesa ammessa non superi l'importo di lire 35.087.000 , per le iniziative promosse dai soggetti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 2 in caso di iniziative di bonifica e/o di miglioramento fondiario il concorso nel pagamento degli interessi non può superare i limiti previsti dall'articolo 50 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39;

2) 16 per cento per le iniziative promosse dai soggetti di cui ai numeri 5), 6), 7) e 8) dell'articolo 2.

Il tasso a carico del beneficiario non potrà comunque essere inferiore a quello minimo fissato dallo Stato.

b) contributi in conto capitale nella misura massima pari all'attualizzazione al tasso di riferimento del concorso di cui alla precedente lettera a) per un periodo di anni venti in caso di investimenti immobiliari e di anni dieci in caso di investimenti mobiliari.

2. .

3. .

4. L'estinzione anticipata dei prestiti e dei mutui è soggetta ad autorizzazione della Provincia su richiesta dell'interessato; con la predetta autorizzazione l'importo del contributo già concesso è rideterminato, in relazione alla durata di ammortamento prevista nel contratto originario, secondo le disposizioni dell'articolo 3 (in materia di disposizioni per la rinegoziazione delle condizioni di onerosità dei finanziamenti assistiti da agevolazioni in conto interessi) della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 7 agosto 1995. n. 8. Qualora l'interessato proceda all'estinzione anticipata dei prestiti e dei mutui senza l'autorizzazione della Provincia, cessa il concorso nel pagamento degli interessi a decorrere dalla data di estinzione dei medesimi prestiti e mutui .

5. La misura massima complessiva dei tassi d'interesse e delle aliquote accessorie praticabili dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento assistite dal concorso provinciale, è quella prevista dalla vigente normativa statale.

6. In caso di variazione dei tassi di cui al comma precedente la Giunta provinciale è autorizzata ad adeguare proporzionalmente gli interventi a carico della Provincia relativi alle iniziative previste dalla presente legge e non corrispondenti a quelle contemplate dalla L.P. 26 novembre 1976, n. 39 come modificata dall'art. 50

7. L'entità dell'intervento provinciale nonché la durata del prestito o del mutuo agevolato sono fissate, ai sensi della lett. f) del comma 1 dell'art. 4 per tipo di intervento, per categoria di beneficiari e/o per settore produttivo, in relazione alla zona considerata, dalla Giunta provinciale tramite la deliberazione di cui all'articolo 4, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dal primo comma del presente articolo o, se più favorevoli, dei limiti stabiliti per le corrispondenti categorie o settori dai regolamenti CEE in materia di agricoltura.

8. Il periodo massimo di preammortamento, ammissibile al concorso provinciale non può essere superiore ad anni due.

9. Il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti e sui mutui è ragguagliato alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate ai tassi praticati dagli istituti di credito, e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso di favore ottenuto deducendo dai tassi globali il concorso nella misura determinata ai sensi del presente articolo.

10. Qualora la CEE oppure lo Stato provvedano a modificare importi o percentuali, minimi o massimi di spesa ammessa, di contributi o di altre assegnazioni previste dalla presente legge, tali provvedimenti sono applicabili direttamente anche dalla Provincia .

 

 

     Art. 9

Fideiussione (art. 9, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 9, L.P. 20 novembre 1987, n. 27; art. 2, L.P. 18 novembre 1988, n. 38).

1. I prestiti ed i mutui previsti dalla presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del «Fondo interbancario di garanzia» di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e all'articolo 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni e integrazioni.

2. La Provincia è autorizzata a prestare fideiussione sino alla concorrenza dell'importo capitale complessivo massimo di lire 30.000.000.000, oltre agli interessi ed agli accessori, a garanzia dei mutui che le cooperative agricole e i loro consorzi, le associazioni dei produttori riconosciute ai sensi delle vigenti leggi, la federazione provinciale allevatori, le aziende agrarie - ente per l'apprestamento dei mezzi tecnici per l'esercizio dell'agricoltura - contraggono per la realizzazione di opere, nonché per l'acquisto delle relative attrezzature, ammesse ai benefici disposti dalla presente legge nonché dalla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma precedente ha carattere sussidiario a norma dell'articolo 1944, secondo comma, del codice civile.

4. Qualora, a seguito dalla prestata fideiussione, la Provincia abbia dovuto procedere a pagamenti per insolvenza dei soggetti indicati al secondo comma, la Giunta provinciale provvederà ad esercitare il regresso contro gli stessi ai sensi dell'articolo 1950 del codice civile .

 

 

Capo II

Disposizioni sulle procedure

     Art. 10

Domande (art. 10, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 19, L.P. 28 dicembre 1984, n. 16; art. 3, L.P. 27 febbraio 1986, n. 5; artt. 7 e 8, L.P. 20 novembre 1987, n. 27; art. 3, L.P. 18 novembre 1988, n. 38).

[1. Le domande intese ad ottenere l'approvazione dei piani di miglioramento materiale nonché quelle intese ad ottenere le agevolazioni previste dalla presente legge per l'attuazione delle iniziative non ricomprese nei piani medesimi sono rivolte alla Giunta provinciale tramite l'assessorato cui è affidata la materia dell'agricoltura, cui devono pervenire, salvo le disposizioni particolari di cui ai successivi articoli, entro il 31 dicembre di ogni anno.]

[2. Il termine per la presentazione delle domande di cui al comma precedente è prorogato, qualora fra la data di pubblicazione del piano di cui all'articolo 4 e il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di operatività del piano medesimo trascorra un periodo inferiore ai trenta giorni. In tal caso le domande devono pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto piano e le stesse possono essere ammesse a finanziamento già nell'anno di presentazione.]

3. Qualora il conduttore richiedente le agevolazioni di cui alla presente legge non abbia titolo idoneo a dimostrare la proprietà o altro rapporto di natura reale sui terreni o sulle strutture aziendali interessate all'iniziativa, deve comprovare in qualsiasi modo la detenzione, mediante altro idoneo titolo giuridico, dei terreni o delle strutture medesime .

4. Ai sensi degli articoli 2, 4, 14 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, le sottoscrizioni delle istanze e delle dichiarazioni nonché le copie possono essere autenticate, ove occorra, dal funzionario designato dalla Giunta provinciale, con le modalità ivi previste.

[5. La Giunta provinciale, tramite il piano di cui all'articolo 4, provvede a stabilire, nel rispetto delle disposizioni previste in merito dal regolamento CEE n. 797/85, i criteri di ammissibilità e le eventuali priorità o esclusioni dal finanziamento con riferimento al tipo di iniziativa, i parametri di valutazione tecnico-economica per la determinazione della spesa ammissibile, la documentazione utile ai fini dell'istruttoria nonché il tempo utile per la sua presentazione nel caso di piani di miglioramento materiale ai fini del rispetto dell'ordine di priorità di cui all'articolo 3.]

6. Qualora il conduttore richiedente le agevolazioni di cui alla presente legge non abbia titolo idoneo a dimostrare la proprietà o altro rapporto di natura reale, in quanto previsti dal provvedimento di cui al precedente comma sui terreni e/o le strutture aziendali interessate all'iniziativa, deve comprovare in qualsiasi modo la detenzione, mediante altro idoneo titolo giuridico, dei terreni e delle strutture medesime.

7. Ai fini della presente legge, nel caso in cui tra il conduttore richiedente e il proprietario dei terreni e delle strutture aziendali o altro avente diritto esista un vincolo di parentela sino al terzo grado o di affinità sino al secondo grado o vincolo di matrimonio, purché i coniugi non siano legalmente separati, si considera titolo idoneo di cui al comma precedente anche il contratto di comodato o la sola esistenza di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile.

8. Il titolo di cui ai commi precedenti deve fornire la garanzia di una durata minima che soddisfi gli obblighi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 7 .

[9. Le istanze e i piani di miglioramento materiale che non sono stati accolti per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie possono, a richiesta degli interessati, essere riconsiderate negli anni successivi purché gli investimenti non siano già stati effettuati.]

 

 

     Art. 10-bis

Individuazione delle iniziative agevolabili.

.

 

 

     Art. 11

Accertamento dell'iscrizione all'albo degli imprenditori agricoli (art. 11, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 10, L.P. 25 gennaio 1982, n. 3; art. 4, L.P. 18 novembre 1988, n. 38).

1. Qualora a norma della presente legge, sia richiesta l'iscrizione all'albo degli imprenditori agricoli quale requisito per beneficiare delle provvidenze previste dalla medesima, i competenti servizi provinciali in sede di istruttoria delle istanze provvedono all'accertamento dell'iscrizione sulla base dei dati contenuti nell'archivio meccanografico dell'albo medesimo tenuto dall'ESAT.

2. Qualora, a norma della presente legge, sia richiesta l'iscrizione nel registro delle cooperative della provincia di Trento quale requisito per beneficiare delle provvidenze previste dalla medesima, l'assessorato provinciale cui è affidata la materia dell'agricoltura, in sede di istruttoria delle istanze provvede all'accertamento dell'iscrizione sulla base degli elenchi trasmessi allo stesso da parte dell'ufficio del registro delle cooperative.

 

 

     Art. 12

Concessione dei benefici (art. 12, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 19, L.P. 28 dicembre 1984, n. 16; art. 3, L.P. 27 febbraio 1986, n. 5).

1. I benefici previsti dalla presente legge sono concessi dalla Giunta provinciale.

2. Nel caso di contributi in conto capitale o sussidi, con il medesimo provvedimento di concessione possono essere approvate le iniziative oggetto dell'intervento, gli eventuali elaborati progettuali di cui al quarto comma dell'articolo 10 e sono fissati i termini di completamento delle opere e degli acquisti.

3. Nel caso di concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti e mutui, il relativo provvedimento di concessione è preceduto da un provvedimento di nulla osta, con il quale sono approvate le iniziative oggetto dell'intervento e gli eventuali elaborati progettuali, sono fissati i termini per il completamento delle opere e degli acquisti e l'istituto di credito è autorizzato a concedere il prestito o il mutuo agevolato. Con la deliberazione di cui all'articolo 4 sono eventualmente individuate le tipologie di iniziative per le quali non è necessario il preventivo nulla osta da parte della Provincia .

4. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati:

a) previo parere del comitato tecnico per il settore agricolo di cui all'art. 12-bis, per progetti di investimento, nonché per eventuali altre iniziative individuate con la deliberazione di cui alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 4 che programmino spese o comportino interventi finanziari di importo superiore a quello fissato con la medesima deliberazione e comunque entro i limiti fissati dalla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26;

b) previo parere tecnico-amministrativo del servizio competente negli altri casi.

5. Il parere di cui alla lett. a) del quarto comma verifica in particolare la conformità delle iniziative proposte rispetto agli obiettivi previsti dalla presente legge e dagli strumenti di programmazione del settore, la validità ed idoneità delle medesime rispetto alla situazione economico-finanziaria del soggetto richiedente, nonché la congruità tecnico-amministrativa delle iniziative stesse e della relativa spesa.

6. Il parere di cui alla lett. b) del quarto comma, fermo restando quanto stabilito ai sensi della lett. h) del comma 1 dell'art. 4, concernente la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità delle iniziative ai benefici di legge, la congruità tecnico-amministrativa dell'iniziativa e della relativa spesa, nonché l'entità del contributo spettante.

7. Per l'istruttoria ai fini della valutazione tecnico-economico-finanziaria delle domande, nonché per i pareri di cui al quarto comma, la Giunta Provinciale può affidare incarichi, previa stipula di apposita convenzione, ad istituti di credito, ad enti di garanzia, oppure ad esperti iscritti ai vari ordini professionali o con comprovati titoli di qualificazione professionale in economia e finanzia aziendale, con particolare riferimento alle imprese agricole.

8. I pareri di cui al quarto comma sostituiscono il parere tecnico-amministrativo previsto dalla L.P. 28 luglio 1975, n. 28, come modificata da ultimo dalla L.P. 25 novembre 1988, n. 44.

9. Qualora i provvedimenti di nullaosta non siano perfezionati, nel corso del medesimo esercizio, con quelli di concessione e liquidazione del concorso provinciale, le iniziative con essi autorizzate hanno precedenza di finanziamento sugli esercizi futuri in deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 31.

10. I piani di miglioramento materiale sono approvati dalla Giunta provinciale; con il provvedimento di approvazione possono essere concessi i benefici relativi alle iniziative programmate nel primo anno.

11. Sui piani di miglioramento materiale che prevedano investimenti complessivi per un importo superiore a lire 130.604.000 nonché sulle iniziative non ricomprese nei predetti piani che comportino una spesa preventivata superiore a lire 90.161.000 , elevata a lire 195.907.000 per le iniziative promosse dai soggetti di cui ai numeri 5), 6), 7) e 8) dell'articolo 2, il comitato agricolo comprensoriale competente per territorio di cui all'articolo 60 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, dovrà esprimere il proprio parere sulla rispondenza delle varie iniziative ai contenuti del piano per lo sviluppo del settore agricolo di cui all'articolo 4.

12. Non sono soggette al parere dei comitati agricoli comprensoriali di cui al comma precedente le iniziative promosse dai consorzi di bonifica, dalle cooperative di primo grado il cui ambito di attività ricomprenda normalmente l'intero territorio provinciale, dalle cooperative di secondo grado o di grado superiore, quelle ricomprese nei progetti contenuti nel programma di sviluppo provinciale e nei suoi aggiornamenti o specificate ai sensi dell'art. 4, terzo comma, lettera c), nonché quelle previste dagli articolo 34, 40, 41 e 42.

13. Il parere di cui all'undicesimo comma dovrà essere espresso entro 30 gg. dalla richiesta da parte dell'assessorato provinciale al quale è affidata la materia dell'agricoltura; decorso tale termine il parere si intende favorevole.

14. Per la concessione dei contributi in conto capitale, dei finanziamenti, delle indennità e dei premi, previsti dalla presente legge, dalla L.P. 15 dicembre 1972, n. 28, e successive modificazioni, nonché dalla L.P. 26 novembre 1976, n. 39 e successive modificazioni, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre per l'assunzione di obbligazioni giuridiche nei limiti della spesa complessiva autorizzata per l'effettuazione degli stessi interventi ai sensi del secondo comma dell'art. 8 e del terzo comma dell'art. 55 della L.P. 14 settembre 1979, n. 7 .

15. In relazione a particolari obiettivi programmatici della politica agricola provinciale la Giunta provinciale può, per tipologie di iniziative di particolare rilevanza, approvare piani pluriennali d'intervento, riportanti obiettivi, tempi e costi delle iniziative. Per tali piani si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 17, come sostituito dall'articolo 10 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3 e 18 della L.P. 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e zone vantaggiate)

 

 

     Art. 12-bis

Comitato tecnico per il settore agricolo.

1. Per la valutazione delle domande di agevolazione, è istituito il comitato tecnico per il settore agricolo, di seguito denominato comitato, con funzioni consultive.

2. Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale, rimane in carica per la durata della legislatura nella quale è avvenuta la nomina ed è composto da:

a) il dirigente generale del dipartimento competente in materia di agricoltura, che lo presiede;

b) il dirigente generale del dipartimento competente in materia di strutture civili o un suo delegato;

c) il dirigente del servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola;

d) il dirigente del servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole;

e) il dirigente del servizio infrastrutture agricole e riordinamento fondiario;

f) un ingegnere civile del ruolo della Provincia;

g) un architetto del servizio urbanistica e tutela del paesaggio;

h) due esperti nominati dalla Giunta provinciale, di cui uno in materia di economia aziendale e uno in materia di economia e politica agraria.

3. Qualora lo ritenga opportuno, l'assessore provinciale competente in materia di agricoltura può intervenire alle riunioni del comitato o a far conoscere le proprie valutazioni in ordine alle problematiche da trattare.

4. Con il provvedimento di nomina viene nominato anche il vicepresidente del comitato scelto tra i componenti di cui alle lett. c), d), ed e) del comma 2.

5. I componenti del comitato di cui alle lett. c), d), e), f), e g) del comma 2, possono, in caso di impedimento, farsi rappresentare di volta in volta mediante delega scritta.

6. Il comitato stabilisce con norme regolamentari interne il proprio funzionamento. Il comitato delibera a maggioranza di voti espressi. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Le funzioni di segretario del comitato sono affidate ad un dipendente assegnato al dipartimento competente in materia di agricoltura.

8. Ai componenti ed al segretario del comitato sono corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia .

 

 

     Art. 13

Varianti ai progetti esecutivi (art. 13, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 15, L.P. 27 dicembre 1982, n. 33; art. 9, L.P. 20 novembre 1987, n. 27).

1. Le varianti ai progetti di opere o di altre iniziative ammesse alle agevolazioni di cui alla presente legge sono approvate, ai fini dell'intervento finanziario della Provincia, dalla Giunta provinciale in via preventiva. Le domande di contributo relative alle predette varianti possono essere presentate anche in deroga ai termini previsti dall'articolo 10 e possono essere finanziate già nell'anno di presentazione.

2. Qualora la variante non alteri le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa ed il suo importo non superi rispettivamente il 20 per cento della spesa complessiva ammessa fino ad un importo di lire 384.368.000 e il 10 per cento della spesa complessiva ammessa per importi superiori, la stessa può essere approvata in sede consuntiva dal funzionario incaricato di eseguire l'accertamento di avvenuta esecuzione dell'opera. Nel caso di varianti superiori ai predetti limiti, le stesse possono essere approvate in sede consuntiva dalla Giunta provinciale previa acquisizione dei pareri di cui al quarto comma dell'art. 12 e fermo restando che le stesse non devono alterare le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa.

3. L'approvazione della variante in sede consuntiva non potrà determinare aumento dell'impegno di spesa assunto in sede di concessione .

 

 

     Art. 14

Realizzazione degli acquisti e delle opere (art. 14, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 15, L.P. 27 dicembre 1982, n. 33; art. 10, L.P. 20 novembre 1987, n. 27; art. 5, L.P. 18 novembre 1988, n. 38).

1. Le iniziative per le quali la presente legge preveda agevolazioni finanziarie in forma di contributi in conto capitale in unica soluzione oppure di contributi annui costanti devono essere effettuate dopo la loro approvazione in linea tecnica da parte della Provincia.

2. Le iniziative per le quali la presente legge preveda agevolazioni finanziarie in forma di contributi in conto interessi sono effettuate, salvo quanto previsto dal comma 3, dopo l'adozione del provvedimento di nulla osta di cui all'articolo 12, terzo comma.

3. Con la deliberazione di cui all'articolo 4 sono individuate le tipologie di iniziative la cui realizzazione può essere iniziata dopo la presentazione della domanda di ottenimento delle agevolazioni .

 

 

     Art. 15

Acconti (art. 15, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 3, L.P. 27 febbraio 1986, n. 5)

1. Con la deliberazione di cui al primo comma dell'art. 4 può essere prevista la liquidazione di acconti, in base a stati di avanzamento delle iniziative, fino all'80% del contributo concesso, dedotto dall'eventuale anticipo; in ogni caso l'entità dell'acconto è computata sui nove decimi dello stato di avanzamento delle iniziative .

 

 

     Art. 16

Liquidazione ed erogazione delle agevolazioni (art. 16, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 3, L.P. 27 febbraio 1986, n. 5).

1. La liquidazione delle agevolazioni previste dalla presente legge è disposta sulla base della documentazione comprovante l'accertamento della regolare esecuzione delle opere, degli acquisti e delle iniziative, effettuato dall'assessorato cui è affidata la materia dell'agricoltura.

2. Qualora la spesa accertata risulti inferiore alla spesa ammessa, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 13, le agevolazioni concesse sono liquidate in misura proporzionalmente ridotta.

3. Il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti e mutui, di durata superiore a dodici mesi, è erogato in rate semestrali posticipate in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento, e in ogni caso successivamente all'accertamento di cui al primo comma.

4. Nel caso di prestiti con durata fino a dodici mesi, il concorso è erogato all'atto della presentazione dei rendiconti dei prestiti erogati da parte degli istituti di credito e comunque non prima della scadenza del prestito.

5. I contributi annui costanti sono erogati direttamente al beneficiario o all'istituto di credito da questi indicato in rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e/o il 31 dicembre di ogni anno, dopo aver provveduto all'accertamento di cui al primo comma. I contributi in conto capitale sono erogati direttamente al beneficiario o all'istituto di credito da questi indicato.

6. Alla liquidazione delle agevolazioni può essere provveduto contestualmente alla concessione qualora:

a) sia determinata l'identità del creditore e l'ammontare esatto delle agevolazioni;

b) sia completamente esaurita l'istruttoria e non siano necessari ulteriori adempimenti di ordine tecnico o amministrativo, né acquisire altra documentazione giustificativa di spesa.

 

 

     Art. 16-bis

Anticipazione delle agevolazioni.

1. La giunta provinciale è autorizzata ad assegnare annualmente a enti di garanzia, aziende ed istituti di credito somme da utilizzare per la concessione di anticipazioni sulle agevolazioni di cui alla presente legge, limitatamente alle iniziative individuate dalla deliberazione di cui all'art. 4.

2. I soggetti di cui al comma 1 provvedono alla gestione e all'utilizzo delle assegnazioni di cui al medesimo comma 1 secondo i criteri, le modalità e le direttive stabiliti in apposita convenzione. Detta convenzione stabilisce in particolare:

a) le modalità di erogazione e di amministrazione dei fondi assegnati a titolo di anticipazione, nonché le modalità di utilizzo degli stessi;

b) i criteri per l'istruttoria delle domande, da effettuare in conformità alle disposizioni di cui all'art. 4, per la concessione e per l'erogazione delle agevolazioni;

c) il compenso da corrispondere per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo;

d) le modalità e i termini per l'inoltro alla Giunta provinciale delle proposte di approvazione delle iniziative agevolabili, ai fini dell'adozione della deliberazione di cui all'art. 10-bis;

e) le modalità e i termini per la rendicontazione delle agevolazioni anticipate, nonché gli ulteriori obblighi di informazione;

f) le modalità di recupero delle agevolazioni nel caso di mancata concessione delle stesse;

g) gli adempimenti per assicurare il rispetto dei principi di cui alla L.P. 30 novembre 1992, n. 23, concernente «Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo».

3. Ad avvenuta erogazione da parte dei soggetti di cui al comma 1 delle anticipazioni delle agevolazioni previste dal presente articolo, la Giunta provinciale dispone, anche con unico provvedimento, la concessione delle agevolazioni medesime oppure il diniego delle stesse, relativamente alle iniziative non agevolabili ai sensi della presente legge.

4. Le anticipazioni di cui al presente articolo possono essere concesse anche relativamente alle agevolazioni di cui alla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28 e legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14, limitatamente ad interventi di importo non superiore ai limiti stabiliti dalla deliberazione di cui, rispettivamente, all'art. 4 della L.P. 31 agosto 1981, n. 17 ed all'articolo 3 della L.P. 7 aprile 1992, n. 14 .

 

 

TITOLO II

Regime speciale per le zone sfavorite

     Art. 17

Disposizioni generali (art. 17, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 11, L.P. 20 novembre 1987, n. 27).

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle zone sfavorite delimitate ai sensi del successivo articolo 18, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 23 e 25.

2. Per esse la Provincia istituisce un regime speciale di aiuti al fine di preservare l'attività agricola necessaria per il mantenimento di un livello minimo di popolazione, per la conservazione dell'ambiente naturale quale presupposto per il consolidamento e lo sviluppo di altre attività economiche, per il recupero e l'utilizzo di risorse marginali.

3. Il giudizio di validità delle iniziative attuate nelle zone sfavorite o a vantaggio delle stesse, di cui al primo comma dell'articolo 5, dovrà principalmente tener conto della loro incidenza per il mantenimento dell'attività agricola nelle predette zone, ai fini del raggiungimento delle finalità previste al secondo comma del presente articolo.

4. Per la concessione delle agevolazioni relative alle opere ed alle iniziative da realizzarsi nelle zone sfavorite la Giunta provinciale può determinare annualmente una riserva delle disponibilità finanziarie, da utilizzarsi entro scadenze prestabilite, sugli stanziamenti derivanti dalle relative autorizzazioni di spesa .

 

 

     Art. 18

Delimitazione delle zone sfavorite (art. 18, L.P. 31 agosto 1981, n. 17).

1. Si considerano zone sfavorite ai sensi della presente legge le zone particolarmente svantaggiate individuate ai sensi dell'articolo 7 del provvedimento legislativo concernente «Interventi a favore dell'agricoltura di montagna» .

 

 

     Art. 19

Regime speciale delle agevolazioni (art. 19, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 10, L.P. 25 gennaio 1982, n. 3; art. 15, L.P. 27 dicembre 1982, n. 33; art. 7, L.P. 16 agosto 1983, n. 26; art. 19, L.P. 27 dicembre 1984, n. 16; art. 3, L.P. 27 febbraio 1986, n 5; art. 12, L.P. 20 novembre 1987, n. 27).

1. Per le opere e le iniziative da attuare nelle zone sfavorite o comunque a vantaggio delle stesse è istituito, per le finalità di cui all'articolo 17, il seguente regime speciale delle agevolazioni:

a) per la concessione delle agevolazioni previste dagli articoli 33, 36, 38, prima comma, lettera a), 39, primo comma, lettera c), e 43, si prescinde dall'iscrizione all'albo degli imprenditori agricoli nonché dall'ammontare minimo del fabbisogno normale di lavoro di cui all'articolo 2, primo comma, numero 4). Nell'ordine di priorità di cui all'articolo 3 i soggetti non iscritti all'albo si collocano fra gli altri richiedenti;

b) la misura massima del contributo annuo costante o del contributo in conto capitale relativi alle iniziative di cui agli articoli 27 e 28 nonché alle iniziative volte alla ricerca di acque a scopo irriguo anche in aree non ricomprese fra le zone sfavorite, è rispettivamente del 16 per cento e del 90 per cento e, in caso di iniziative che rivestano un particolare interesse per lo sviluppo di ampie zone, le relative opere primarie possono essere finanziate a totale carico della Provincia o eseguite direttamente dalla stessa;

c) per gli interventi di cui all'articolo 44, in alternativa al concorso provinciale nel pagamento degli interessi, può essere concesso un contributo in conto capitale pari all'attualizzazione al tasso di riferimento del predetto concorso; in aggiunta ai benefici previsti dal medesimo articolo 44 può essere concesso un contributo in conto capitale fino alla misura massima del 30 per cento della spesa ammessa ai proprietari dei fondi che cedono i terreni in loro possesso ad imprenditori agricoli iscritti alla sezione prima dell'albo degli imprenditori agricoli occupati in imprese familiari diretto-coltivatrici;

d) l'indennità compensativa di cui agli articoli 17 e 19 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 è elevata alla misura massima consentita dal combinato disposto degli articoli 19 e 49 della medesima legge provinciale .

 

 

     Art. 20

Ulteriori agevolazioni per l'utilizzo delle fonti alternative di energia (art. 20, L.P. 31 agosto 1981, n. 17).

1. In considerazione degli svantaggi naturali che gravano sull'agricoltura delle zone sfavorite, la misura del 30 per cento, nonché quella del 50 per cento, di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 3, della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14, sono elevate alla misura massima del 70 per cento per gli interventi a favore dei soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge.

 

 

     Art. 21

Fabbricati rurali ad uso abitazione (art. 21, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 3, L.P. 27 febbraio 1986, n. 5).

.

 

 

     Art. 22

Operatori agrituristici (art. 22, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 17, L.P. 10 marzo 1986, n. 9).

.

 

 

     Art. 23

Iniziative agrituristiche (art. 23, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 18, L.P. 10 marzo 1986, n. 9).

1. Al fine di incentivare l'agriturismo, ai soggetti iscritti nell'elenco degli operatori agrituristici o ai compartecipanti all'impresa iscritti nel predetto elenco ovvero la cui domanda di autorizzazione sia stata valutata positivamente dalla Commissione agrituristica provinciale, di cui all'articolo 11 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 9, concernente "Disciplina dell'agriturismo", può essere concesso un contributo in conto capitale, nei limiti di cui all'articolo 8, per l'acquisto, la costruzione, la sistemazione e l'ammodernamento dei locali, delle strutture e delle infrastrutture necessari per lo svolgimento di attività di turismo equestre.

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere concesse anche per attività agrituristiche promosse fuori dalle zone sfavorite di cui all'art. 18; in tal caso i predetti limiti sono ridotti di dieci punti percentuali.

3. Le società costituite fra allevatori per la gestione in comune dei pascoli e delle malghe, ai fini dell'ordine di priorità e dell'entità dell'intervento, sono equiparate ai soggetti di cui al numero 5 dell'art. 2.

4. Nel caso di revoca dell'autorizzazione, le agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo sono revocate nel rispetto delle modalità, delle condizioni e dei termini previsti dall'art. 7 .

 

 

     Art. 24

Indennità di dimostrazione (art. 24, L.P. 31 agosto 1981, n. 17).

1. Alle imprese agricole familiari diretto-coltivatrici, presso le quali siano realizzate iniziative a carattere dimostrativo di cui all'articolo 40, primo comma, lettera e), e che si impegnino a collaborare con gli enti che svolgono assistenza tecnica per la divulgazione dei risultati ottenuti attraverso le iniziative medesime, può essere concessa un'indennità straordinaria commisurata all'importanza e all'incidenza della dimostrazione e al tempo richiesto per l'attività di divulgazione.

2. L'indennità non può comunque superare lire 1.663.000 all'anno, elevabile di un 50 per cento qualora l'attività di dimostrazione richieda interventi nelle strutture aziendali.

 

 

     Art. 25

Indennità di successione nella gestione aziendale (art. 25, L.P. 31 agosto 1981, n. 17).

1. Al fine di favorire un ammodernamento delle strutture agricole, al conduttore che esercita l'attività agricola a titolo principale ai sensi dell'articolo 80 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, come sostituito dall'articolo 50 della presente legge, residente nelle zone sfavorite, che abbia superato il sessantesimo anno di età o che sia dichiarato totalmente inabile al lavoro agricolo e che deleghi per almeno dieci anni con atto pubblico a un parente sino al terzo grado o affine di primo grado la gestione dell'azienda unitariamente considerata e a qualunque titolo condotta, può essere concessa un'indennità annua di successione di lire 2.163.000 per la durata massima di anni dieci.

2. Il parente o l'affine di cui al comma precedente deve esser di età non superiore ad anni trentacinque al momento della successione e deve essere iscritto all'albo degli imprenditori agricoli di cui al titolo III della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, al momento della concessione.

3. L'indennità di successione nella gestione aziendale può essere estesa anche ai territori non compresi nelle zone sfavorite, di cui all'articolo 18, con una riduzione del 30 per cento e purché il successore sia iscritto al predetto albo sezione prima.

 

 

     Art. 26

Aiuti per il primo insediamento (art. 26, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 15, L.P. 27 dicembre 1982, n. 33; art. 3, L.P. 27 febbraio 1986, n. 5; art. 13, L.P. 20 novembre 1987, n. 27).

1. Ai giovani di età compresa fra i 18 e i 40 anni, possono essere concessi gli aiuti di cui all'articolo 10 del regolamento CEE n. 2328/91.

2. La Giunta Provinciale con la deliberazione di cui all'art. 4 stabilisce i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti per il primo insediamento.

 

 

TITOLO III

Interventi per i miglioramenti infrastrutturali e il riordinamento fondiario

     Art. 27

Infrastrutture (art. 27, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 6, L.P. 18 novembre 1988, n. 38).

1. Al fine di dotare il territorio delle infrastrutture necessarie allo sviluppo delle attività produttive nonché elevare le condizioni di vita delle popolazioni rurali, a favore dei comuni, dei consorzi di bonifica e/o di miglioramento fondiario, delle ASUC, può essere concesso un contributo annuo costante posticipato fino alla misura massima del 14 per cento sulla spesa riconosciuta ammissibile per un periodo non superiore ai quindici anni o, in alternativa, un contributo in conto capitale nella misura massima del 70 per cento per la realizzazione e la sistemazione di strade interpoderali, comprese quelle per il collegamento di aziende agricole sparse, di acquedotti potabili, elettrodotti, linee telefoniche e collegamenti fognari nonché le attrezzature necessarie per una loro corretta manutenzione.

2. I benefici di cui al primo comma possono essere concessi anche per la realizzazione o la sistemazione di infrastrutture collettive che favoriscono l'agriturismo.

3. L'approvazione da parte della Giunta provinciale dei progetti relativi alle iniziative di cui al presente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere, nonché di indifferibilità ed urgenza dei lavori.

4. Per le iniziative di cui al presente articolo non si applicano l'ordine di priorità previsto dall'articolo 3 e il divieto di cumulo previsto dall'articolo 6 .

 

 

     Art. 28

Irrigazione e bonifica (art. 28, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 14, L.P. 20 novembre 1987, n. 27; art. 7, L.P. 18 novembre 1988, n. 38).

1. Al fine di elevare e ripristinare le capacità produttive dei terreni, ai consorzi di bonifica, ai consorzi di miglioramento fondiario ivi compresi quelli irrigui, può essere concesso un contributo annuo costante posticipato fino alla misura massima del 14 per cento sulla spesa riconosciuta ammissibile per un periodo non superiore a quindici anni o, in alternativa, un contributo in conto capitale nella misura massima del 70 per cento per le iniziative rivolte alle sistemazioni idraulico-agrarie del suolo, nonché alla ricerca, raccolta e distribuzione delle acque a scopo irriguo, ivi compreso il rinnovo di strutture esistenti, e per l'acquisto delle attrezzature ritenute necessarie per la gestione delle predette iniziative nonché per l'approntamento delle carte tematiche volte a raggiungere una più razionale utilizzazione degli impianti irrigui.

2. L'approvazione da parte della Giunta provinciale dei progetti relativi alle iniziative di cui al comma precedente equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere, nonché di indifferibilità ed urgenza dei lavori.

3. Nel caso di opere di bonifica comprese nel secondo comma dell'articolo 2 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, accordate in concessione agli organismi o enti di cui all'articolo 13 del medesimo regio decreto, la relativa spesa è finanziata a totale carico della Provincia.

4. Nel caso di iniziative volte alla ricerca, raccolta e adduzione di acque a scopo irriguo, che rivestono un particolare interesse per lo sviluppo di ampie zone irrigue, il contributo in conto capitale di cui al primo comma può essere elevato sino alla misura massima del 95 per cento.

5. I benefici di cui al primo comma possono essere estesi a tutti i soggetti di cui all'articolo 2, nel caso di iniziative rientranti in progetti provinciali finalizzati alla sicurezza del territorio .

 

 

     Art. 29

Opere varie di miglioramento fondiario (art. 29, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 3, L.P. 27 febbraio 1986, n. 5).

.

 

 

     Art. 30

Interventi per il riordinamento fondiario (art. 30, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 19, L.P. 28 dicembre 1984, n. 16; art. 8, L.P. 18 novembre 1988, n. 38).

1. Al fine di migliorare la struttura produttiva delle aziende, la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare somme fino alla concorrenza dell'ammontare delle spese necessarie per lo studio, la redazione e l'attuazione di piani di riordinamento fondiario riguardanti un'adeguata estensione di territorio di uno o più comuni limitrofi.

2. I piani possono essere redatti e attuati a cura dei consorzi di bonifica, di miglioramento fondiario e/o di ricomposizione fondiaria con le modalità e le procedure previste dalla legislazione vigente.

3. Qualora fosse opportuno per agevolare i piani di riordinamento fondiario, il limite del 10 per cento, di cui al terzo comma dell'articolo 22 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, può essere superato con l'assenso del proprietario interessato.

4. Le iniziative di cui al primo comma possono essere svolte anche dall'ESAT, ai sensi dell'articolo 52, secondo comma, lettera b) della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, come modificato dall'articolo 50 della presente legge.

5. Per favorire l'accorpamento, l'arrotondamento e l'ingrossazione di fondi agricoli, ai proprietari interessati possono essere assegnate somme di importo pari all'ammontare delle spese notarili, fiscali e professionali, che siano documentate e ritenute ammissibili, connesse a operazioni di permuta, anche non ricomprese nei piani di riordinamento fondiario, purché ricadenti nelle zone non specificatamente destinate all'edificazione o a servizi dagli strumenti urbanistici di qualsiasi tipo o grado.

6. Le particelle fondiarie interessate ai piani di riordinamento fondiario o alla permuta, attuati con le provvidenze di cui al presente articolo, sono soggette per venti anni a vincolo di indivisibilità.

7. Il suddetto vincolo deve essere espressamente menzionato negli atti relativi alla permuta e annotato nel libro fondiario a cura e spese del beneficiario.

8. In ordine alla eventuale revoca del predetto vincolo in caso di successione ereditaria, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 11, terzo comma, dalla legge 14 agosto 1971, n. 817.

9. Per l'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario da effettuarsi nell'ambito del piano di riordinamento fondiario la misura massima del contributo di cui agli articoli 27, primo comma e 28, primo comma, può essere elevata fino al 90 per cento della spesa ammessa .

 

 

     Art. 31

Interventi per il riordinamento agrario (art. 31, L.P. 31 agosto 1981, n. 17).

1. Al fine di elevare le capacità produttive dei terreni, di consentire una razionale utilizzazione della potenzialità produttiva esistente, di favorire una riduzione nei costi di coltivazione, i soggetti di cui ai numeri 2), 3) e 5) dell'articolo 2, nonché i consorzi di miglioramento fondiario possono predisporre programmi di riordinamento agrario concernenti l'introduzione di nuovi ordinamenti colturali o il riordinamento di quelli esistenti o altre sistemazioni agrarie in funzione di idonei assetti produttivi anche per la valorizzazione di terreni incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati ai sensi della legge provinciale 27 aprile 1981, n. 8.

2. Le iniziative previste nei programmi suindicati sono ammesse alle agevolazioni della presente legge con precedenza rispetto alle corrispondenti iniziative suscettibili di agevolazioni, senza rispettare l'ordine di priorità di cui all'articolo 3.

 

 

TITOLO IV

Interventi nel settore delle produzioni animali e vegetali

     Art. 32

Strutture zootecniche (art. 32, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 15, L.P. 27 dicembre 1982, n. 33; art. 3, L.P. 27 febbraio 1986, n. 5).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo ed il consolidamento delle produzioni zootecniche, nonché lo sviluppo delle attività di turismo equestre, ai soggetti di cui all'articolo 2 può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi su mutui di durata massima ventennale, ovvero, in alternativa, un contributo in conto capitale per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture zootecniche e di macellazione aziendale utilizzabili anche a favore di terzi, ivi comprese le attrezzature fisse, l'approvvigionamento idrico, gli allacciamenti elettrici e stradali, gli impianti per lo smaltimento e la depurazione degli scarichi e per l'esecuzione di opere varie di miglioramento fondiario volte alla bonifica idraulico-agraria e alla sistemazione dei terreni destinati a colture foraggere nonché al potenziamento e al consolidamento dell'attività zootecnica.

2. Nel caso di iniziative promosse da cooperative può essere finanziato anche l'acquisto di aree per la costruzione di edifici per usi zootecnici, l'acquisto, la costruzione e l'ammodernamento degli alloggi per il personale addetto alla cura del bestiame .

 

 

     Art. 32-bis

Strutture zootecniche sociali (art. 9, L.P. 18 novembre 1988, n. 38).

1. L'agevolazione per l'acquisto di strutture zootecniche di cui all'articolo 32 può essere concesso anche:

a) ai soci di società di cui all'articolo 2, numero 2), per la liquidazione della quota agli eredi del socio defunto, ai sensi dell'articolo 2284 del codice civile;

b) al socio superstite per l'acquisizione dei beni in caso di scioglimento della società ai sensi dell'articolo 2272, numero 4) del codice civile;

c) ai soci superstiti per l'acquisto della quota che un socio eventualmente ceda a seguito dell'accertata riduzione in modo permanente della sua capacità di lavoro a meno di un terzo.

2. L'intervento provinciale è limitato ai casi di morte o invalidità prima del compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia.

3. L'agevolazione di cui al comma 1 può essere concessa solo nel caso di strutture zootecniche di dimensioni superiori a 30 UBA per socio. Per la conversione di bestiame in UBA si applicano i coefficienti della tabella allegata alla presente legge.

4. Le domande per la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo devono essere presentate entro sessanta giorni dalla morte o dalla dichiarazione di invalidità e alle stesse si applica quanto previsto dall'articolo 10, terzo comma .

 

 

     Art. 33

Miglioramento e potenziamento del patrimonio zootecnico (art. 33, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 15, L.P. 27 dicembre 1982, n. 33; art. 19, L.P. 28 dicembre 1984, n. 16; art. 4, L.P. 27 febbraio 1986, n. 5; art. 15, L.P. 20 novembre 1987, n. 27) .

1. Al fine di incoraggiare il miglioramento ed il potenziamento del patrimonio zootecnico, ai soggetti di cui all'articolo 2, nonché alle organizzazioni tra allevatori che gestiscono stazioni di monta pubblica può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di durata massima quinquennale o, in alternativa, un contributo in conto capitale per l'acquisto di bestiame da riproduzione.

2. Per il miglioramento genetico mediante un'attività di sperimentazione può essere concesso alla federazione provinciale allevatori un contributo in conto capitale sino alla misura massima dell'80 per cento della spesa ammessa per l'acquisto di riproduttori maschi iscritti nei libri genealogici.

3. Ai fini della selezione genetico-morfologica di equini di razza avelignese, ai gestori di stazioni di monta pubblica può essere concesso un sussidio annuo fino alla misura massima di lire 800.000 per ogni riproduttore maschio.

4. Al fine di rendere la Provincia indenne da leucosi bovina enzootica, ai proprietari di bovini non adibiti alla produzione di carne affetti da linfosarcoma che all'esame sierologico effettuato da un istituto zooprofilattico secondo le norme tecniche della direttiva 80/1102/CEE siano risultati positivi, può essere concessa un'indennità fino alla misura massima del 70 per cento del valore ammesso qualora ne facciano domanda entro trenta giorni dal loro abbattimento.

4-bis. Può altresì essere concessa un'indennità, nella misura massima del 70 per cento del valore ammesso, per la sostituzione totale di capi bovini, ovini e caprini abbattuti in presenza di malattie infettive nell'allevamento, attestata dall'autorità sanitaria competente, ancorché i piani di profilassi obbligatoria nazionali o provinciali non prevedano l'abbattimento totale dei capi presenti nell'allevamento medesimo, purché l'intervento sia ritenuto utile ai fini della conservazione e dell'incremento del patrimonio zootecnico .

5. Per i riproduttori maschi acquistati con le agevolazioni previste dal presente articolo, l'obbligo di cui al secondo comma dell'articolo 7 è ridotto ad anni due.

 

 

     Art. 34

Interventi particolari per la zootecnica (art. 34, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 3, L.P. 27 febbraio 1986, n. 5; art. 5, L.P. 1 settembre 1988, n. 29).

[1. Per favorire e coordinare il potenziamento ed il miglioramento del patrimonio zootecnico, la Giunta provinciale, entro il 31 dicembre di ogni anno approva il programma generale zootecnico su proposte dell'assessorato al quale è affidata la materia dell'agricoltura.] .

2. [Per le iniziative in esso contenute ,] la Giunta provinciale è autorizzata a sostenere spese per:

a) l'impianto e la tenuta dei libri genealogici e l'espletamento dei controlli morfo-funzionali, ivi compreso il funzionamento dei centri di fecondazione artificiale;

b) l'attuazione di iniziative per il miglioramento produttivo del bestiame, con particolare riferimento alla realizzazione di manifestazioni zootecniche nonché al miglioramento della fertilità e della fecondità delle bovine;

c) l'attuazione di iniziative per il miglioramento qualitativo del latte, compreso l'acquisto delle attrezzature necessarie.

c-bis) l'attuazione delle iniziative relative all'apposizione dei marchi di identificazione e alla tenuta dei registri aziendali previste dal D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa alla identificazione e alla registrazione degli animali) .

3. Agli adempimenti di cui al comma precedente, la Provincia può provvedere direttamente o avvalendosi, previa convenzione, dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, della federazione provinciale allevatori o di altri enti od organismi particolarmente qualificati operanti nel settore dell'agricoltura o della sanità animale. In detta convenzione saranno regolati i rapporti finanziari e le modalità di attuazione degli adempimenti medesimi.

4. In luogo degli interventi di cui al comma precedente la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi, fino alla misura massima del 95 per cento della spesa ritenuta ammissibile, ad enti, società, cooperative o altri organismi operanti in provincia che provvedano ad attuare le iniziative previste nel medesimo comma secondo le modalità ed i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. Con il medesimo provvedimento sono altresì fissate le spese ammissibili e le modalità di erogazione dei contributi.

5. La Giunta provinciale [, in relazione alle iniziative previste nel programma di cui al primo comma,] è altresì autorizzata a concedere alla federazione provinciale allevatori:

a) contributi fino alla misura massima dell'80 per cento delle spese di gestione ritenute ammissibili;

b) contributi fino alla misura del 70 per cento delle spese per l'acquisto o per la produzione, anche attraverso consorzi, società od organismi in cui la predetta federazione partecipi, di materiale seminale per la fecondazione artificiale ai fini di un potenziamento della selezione genealogica e morfologica del bestiame.

6. [I contributi di cui al quinto comma sono erogati secondo le modalità stabilite nel programma generale zootecnico.] Per le attività di carattere continuativo e ricorrente [previste dal predetto programma] si applicano nei confronti della Federazione provinciale allevatori le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 9-bis della L.P. 14 settembre 1979, n. 7, come aggiunto dall'articolo 4 della L.P. 31 agosto 1991, n. 18 e modificato dall'art. 16 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 19 .

 

 

     Art. 35

Alpeggio e prove di progenie (art. 35, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 19, L.P. 28 dicembre 1984, n. 16; art. 3, L.P. 27 febbraio 1986, n. 5; art. 16, L.P. 20 novembre 1987, n. 27).

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     Art. 36

Apicoltura (art. 36, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 10, L.P. 18 novembre 1988, n. 38).

1. Allo scopo di promuovere e sviluppare l'apicoltura, anche come fattore del miglioramento quantitativo e qualitativo delle produzioni agricole, con particolare riguardo alla frutticoltura, ai soggetti di cui all'articolo 2 può essere concesso un contributo in conto capitale fino alla misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per:

a) l'impianto di nuovi apiari, l'ampliamento di quelli esistenti e la predisposizione di locali per la lavorazione del miele;

b) la trasformazione degli allevamenti apistici da stanziali a nomadi, soprattutto nelle zone frutticole;

c) l'acquisto di macchine ed attrezzature per l'esercizio dell'attività apistica, nonché la realizzazione di locali adibiti a deposito delle stesse;

d) il servizio di impollinazione dei frutteti mediante noleggio di alveari;

e) l'allevamento di api regine.

2. In caso di eliminazione di alveari resasi necessaria a seguito di provvedimento da parte dell'autorità sanitaria, il contributo per la sostituzione degli stessi può essere concesso a tutti gli apicoltori che ne facciano domanda ed è elevabile fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

3. In annate avverse e riconosciute con deliberazione della Giunta provinciale o in presenza di gravi danni causati da apicidi, da malattie o da infestazioni può essere concesso un contributo in conto capitale fino alla misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di nuclei familiari di api e di alimenti necessari per la sopravvivenza delle api .

4. Le iniziative di cui al primo comma lettera b) nonché al secondo e terzo comma non sono ricomprese in piani di miglioramento materiale .

 

 

     Art. 37

Acquacoltura ed elicicoltura (art. 37, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 19, L.P. 28 dicembre 1984, n. 16; art. 17, L.P. 20 novembre 1987, n. 27; art. 11, L.P. 18 novembre 1988, n. 38).

1. Al fine di promuovere, sviluppare e risanare l'allevamento di pesci, di anfibi, di crostacei e di molluschi eduli, ai soggetti di cui all'articolo 2 può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi su prestiti di durata massima ventennale ovvero, in alternativa, un contributo in conto capitale per:

a) l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento delle strutture di allevamento, ivi comprese le attrezzature fisse;

b) le operazioni necessarie per l'esecuzione dei piani di risanamento, nonché il reintegro del materiale ittico di ripopolamento con soggetti ufficialmente indenni.

2. Le agevolazioni per le iniziative di cui alla lettera b) del precedente comma possono essere concesse soltanto ai soggetti che aderiscono ai piani di risanamento e profilassi delle malattie infettive approvati dalla Giunta provinciale, su proposta dell'assessore al quale è affidata la materia della sanità di concerto con l'assessore al quale è affidata la materia dell'agricoltura.

3. In caso di iniziative resesi necessarie a seguito di provvedimenti da parte dell'autorità sanitaria, i benefici di cui al presente articolo possono essere concessi a tutti gli allevatori interessati che ne facciano domanda e il contributo è elevabile fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile .

 

 

     Art. 38

Alpicoltura e foraggicoltura (art. 38, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 15 L.P. 27 dicembre 1982, n. 33; artt. 12 e 13, L.P. 18 novembre 1988, n. 38).

1. Al fine di ripristinare ed elevare l'efficienza produttiva dei prati e dei pascoli montani, può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi su prestiti di durata massima decennale o, in alternativa, un contributo in conto capitale per:

a) le iniziative volte all'incremento ed al miglioramento qualitativo della produzione foraggera, con particolare riguardo a quelle di sistemazione, di impianto e di miglioramento della composizione floristica;

b) l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento delle opere e delle attrezzature fisse necessarie per il trasporto e l'immagazzinamento dei foraggi, compresi gli impianti di essiccazione;

c) la sistemazione ed il miglioramento dei pascoli ed alpeggi utilizzati in comune, nonché l'attuazione di tutte le opere e servizi necessari per assicurare o migliorare la loro gestione ivi compresa la costruzione ed il riattamento delle malghe, della viabilità di accesso e di servizio alle stesse ed ai pascoli, nonché le recinzioni.

2. Le agevolazioni di cui alle lettere a) e b) possono essere concesse ai soggetti di cui all'articolo 2.

3. Le agevolazioni di cui alla lettera c) possono essere concesse solo:

- alle imprese singole ed associate, con preferenza a quelle costituite in forma cooperativa, di cui all'articolo 2;

- alla federazione provinciale allevatori che abbia la proprietà o la disponibilità di alpeggi di proprietà di comuni, ASUC o di altri soggetti e provveda alla ristrutturazione o riattamento delle strutture esistenti e alla successiva gestione delle stesse, per almeno dieci anni, anche tramite allevatori associati e residenti in provincia di Trento;

- ai comuni, ad altri enti pubblici, alle amministrazioni separate di uso civico (ASUC), alla Magnifica comunità di Fiemme, alle Regole di Spinale e Manez, proprietari di pascoli e di prati che si impegnino ad affittarli ad allevatori preferibilmente associati; nella concessione delle agevolazioni è data priorità alle iniziative promosse dai predetti soggetti nel caso in cui l'impegno di affitto sia assunto nei confronti di allevatori residenti in provincia di Trento;

- ai consorzi di miglioramento fondiario;

- alle società costituite tra allevatori per la gestione in comune dei pascoli e dei prati pascoli ed alle associazioni agrarie comunque denominate.

4. La misura massima del contributo in conto capitale prevista dalla lettera b) dell'articolo 8, per le iniziative volte al potenziamento dell'apicoltura e foraggicoltura promosse dai soggetti di cui al precedente comma, è elevata al 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e all'85 per cento in caso di costruzione e riattamento di malghe.

5. Possono inoltre essere concessi contributi in conto capitale, sino ad un massimo del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, ai comuni per l'acquisto di terreni, allo scopo di poter meglio attuare le iniziative elencate nel primo comma del presente articolo, con preferenza a quelle che consentano il recupero produttivo di terre scarsamente utilizzate, nonché per l'acquisizione, a norma dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, di terreni da destinare a prati e pascoli.

6. Per le iniziative di cui al presente articolo non si applica l'ordine di priorità previsto dall'art. 3; il divieto di cumulo previsto dall'art. 6 trova applicazione solo in riferimento alle iniziative promosse da imprese agricole singole ed associate .

 

 

     Art. 39

Produzioni viticole e ortoflorofrutticole (art. 39, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 19, L.P. 28 dicembre 1984, n. 16; art. 3, L.P. 27 febbraio 1986, n. 5; art. 7, L.P. 17 ottobre 1986, n. 28) .

1. Al fine di migliorare e potenziare le produzioni viticole ed ortoflorofrutticole nonché per consolidare la capacità produttiva delle aziende attraverso la realizzazione di opere di miglioramento fondiario, ai soggetti di cui all'articolo 2 può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi su mutui di durata massima ventennale o, in alternativa, un contributo in conto capitale per le seguenti iniziative:

a) il rinnovo, la sostituzione o la trasformazione, anche attraverso l'avvicendamento delle specie di melo, pero e pesco che siano di vecchio impianto ovvero la cui produzione abbia incontrato notevoli difficoltà di collocamento sul mercato;

b) il rinnovo di vigneti con vitigni raccomandati dalle norme vigenti;

c) l'impianto di colture frutticole non comprese nella precedente lettera a), di colture arbustive o poliennali a frutto piccolo di piante officinali e aromatiche, nonché di coltivazioni orticole;

d) l'acquisto, l'impianto o l'ammodernamento di strutture e di attrezzature per la coltivazione intensiva di fiori, funghi e ortaggi, ivi compresa l'applicazione di sistemi speciali di coibentazione;

e) la costituzione o il rinnovo di vivai e di campi di piante madri necessari per la sperimentazione e la ricerca agraria, ivi comprese le strutture e le attrezzature occorrenti per la conduzione degli stessi;

f) la realizzazione di opere varie di miglioramento fondiario per il potenziamento e il consolidamento dell'attività viticola e ortoflorofrutticola;

g) l'acquisto e l'installazione di impianti fissi di reti antigrandine nonché di mezzi ritenuti idonei per la difesa fitosanitaria;

h) l'approntamento di carte tematiche di donazione volte ad individuare le colture più adatte per le diverse aree ed ambienti allo scopo di migliorarne il livello qualitativo .

2. Al fine di perseguire il miglioramento qualitativo e l'adeguamento del potenziale delle produzioni in funzione delle esigenze del mercato, ai soggetti di cui ai numeri 5) e 6) dell'articolo 2 che predispongono programmi di ristrutturazione degli impianti di cui alle lettere a), b) e c) può essere concesso un contributo fino alla misura massima del 70 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del materiale vegetale necessario.

3. I contributi di cui al primo comma possono essere concessi anche per l'impianto delle colture di cui alle lettere a) e b), qualora i regolamenti CEE lo consentano e nel rispetto dei criteri dagli stessi stabiliti.

3-bis. Può essere altresì concessa un'indennità nella misura massima del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'estirpazione e la distruzione di materiale vegetale prodotto da imprese vivaistiche, che utilizzano per tali produzioni anche terreni situati fuori dal territorio provinciale, qualora l'autorità sanitaria competente limiti l'utilizzazione del predetto materiale .

 

 

TITOLO V

Interventi promozionali e di sostegno

Capo I

Interventi promozionali

     Art. 40

Attività dimostrativa e promozionale (art. 40, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 10, L.P. 25 gennaio 1982, n. 3; art. 15, L.P. 27 dicembre 1982, n. 33; art. 3, L.P. 27 febbraio 1986, n. 5; artt. 18 e 19, L.P. 20 novembre 1987, n. 27).

1. Allo scopo di favorire lo sviluppo delle capacità imprenditoriali degli addetti al settore agricolo, la produttività delle risorse impiegate, nonché la qualificazione dei prodotti agroalimentari, la Giunta provinciale è autorizzata a sostenere spese per:

a) l'effettuazione di seminari, indagini, studi di particolare interesse per lo sviluppo dell'economia agricola dell'intero territorio provinciale o di vaste aree dello stesso, con particolare riferimento alle tematiche dell'agricoltura di montagna, per lo sviluppo del turismo rurale e per l'aggiornamento delle conoscenze in materia di prodotti agroalimentari, nonché l'effettuazione di studi e ricerche per la difesa attiva delle colture agrarie dalle calamità atmosferiche;

b) l'adesione o la partecipazione della Provincia a enti, organismi o commissioni operanti in agricoltura anche a livello interregionale o nazionale;

c) l'esecuzione di programmi di lotta guidata, integrata e biologica riguardante colture erbacee, arbustive ed arboree nonché l'attuazione di iniziative a carattere dimostrativo e di indirizzo volte a realizzare programmi di lotta antiparassitaria e di miglioramento ecologico-ambientale del territorio predisposti dall'osservatorio per le malattie delle piante;

d) lo studio e la predisposizione di progetti di massima o esecutivi concernenti opere indicate negli articoli 27 e 28, purché rivestano un particolare interesse per lo sviluppo agricolo di ampi territori. I predetti studi e progetti potranno essere ceduti gratuitamente ai soggetti individuati con i predetti articoli o altri enti pubblici, purché s'impegnino alla loro esecuzione;

e) l'attuazione di programmi riguardanti iniziative a carattere dimostrativo e di orientamento economico delle imprese nei settori delle produzioni arboree, arbustive ed erbacee, degli allevamenti animali e delle loro produzioni, anche attraverso viaggi di istruzione, rivolte a incentivare l'adozione di colture e di allevamenti più redditizi, di tecniche idonee ad incrementare le produzioni, ad accrescere i livelli di produttività, a migliorare le qualità merceologiche dei prodotti e ridurre i costi di produzione e di esercizio;

f) la specializzazione e l'aggiornamento degli amministratori, del personale tecnico e dirigente di enti ed associazioni operanti in agricoltura, anche mediante viaggi di istruzione, pubblicazioni e acquisizioni di materiale didattico;

g) l'assistenza e la promozione dell'agriturismo, l'effettuazione di corsi di aggiornamento degli operatori, nonché di studi e ricerche per una maggiore qualificazione ed affermazione del settore con particolare riguardo alle zone sfavorite di cui all'articolo 18;

h) l'informazione e la formazione degli imprenditori agricoli e del mondo rurale con riferimento ai principali problemi di ordine tecnico, giuridico e socio-economico, anche attraverso la redazione e diffusione di pubblicazioni;

i) la costituzione ed il rinnovo di vivai di piante madri con selezione particolarmente qualificate;

l) l'affidamento di incarichi di consulenza, anche mediante la stipulazione di apposite convenzioni, per studi, ricerche e rilevazioni connessi all'applicazione della normativa comunitaria e nazionale nonché alla formulazione e all'attuazione di provvedimenti legislativi provinciali;

m) la realizzazione di iniziative di qualificazione e di aggiornamento, anche mediante viaggi di istruzione, del proprio personale, alle quali può partecipare anche personale degli enti funzionali ;

n) l'organizzazione o la partecipazione a convegni, conferenze, mostre, rassegne o manifestazioni di interesse agricolo;

o) la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni e di altro materiale divulgativo idoneo per un'attività di informazione con riferimento alla produzione, conservazione e trasformazione dei prodotti agroalimentari.

o-bis) la regolarizzazione tavolare-catastale delle opere demaniali pertinenti la bonifica, le verifiche circa lo stato di manutenzione, la sufficienza e la stabilità delle opere e degli impianti di proprietà o in concessione dei consorzi di bonifica, nonché lo studio e la predisposizione di progetti di massima o esecutivi concernenti la sistemazione o il recupero delle predette opere o impianti.

2. Agli adempimenti di cui al precedente comma la Provincia può provvedere direttamente o avvalendosi, anche previa convenzione, di istituti scientifici, delle università, di enti ed organismi particolarmente qualificati operanti nel settore dell'agricoltura, nonché di studi tecnici specializzati.

3. Le iniziative previste alle lettere a), c) ed e) del primo comma devono esplicarsi in rapporto di connessione con le attività di sperimentazione agraria e di ricerca attuate in provincia dagli enti o istituti a ciò predisposti.

4. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a concedere:

1) contributi fino alla misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile per le iniziative di cui alle lettere e), f) e g) del presente articolo promosse da enti, associazioni ed organismi che perseguono fini di aggiornamento e sviluppo in campo agricolo;

2) contributi fino alla misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, sostenuta dagli organismi promotori per la costituzione di consorzi di miglioramento fondiario, ivi compresi quelli irrigui, o per un loro ampliamento quando lo stesso sia superiore al 50 per cento della precedente superficie consorziata;

3) sovvenzioni alle organizzazioni professionali di categoria per l'attività di informazione dei propri associati mediante la redazione e diffusione di pubblicazioni;

4) un compenso alle associazioni di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 19, per l'attività svolta dalle stesse ai sensi del medesimo comma, e la cui entità sarà definita nell'ambito delle apposite convenzioni ivi previste;

5) un'indennità, sino alla misura massima del 70% del valore ammesso, ai produttori agricoli per l'estirpazione delle piante infette nel caso di iniziative di risanamento fitosanitario previste dagli organi competenti.

5. I benefici di cui al precedente comma possono essere erogati in via anticipata fino alla misura massima del 50 per cento.

6. Per gli interventi di cui alla lettera f) del primo comma e numero 3) del quarto comma del presente articolo, la Giunta provinciale provvede sulla base di un apposito programma da definirsi in relazione alle richieste degli organismi interessati.

7. Al fine di consentire un'adeguata attività di vigilanza connessa all'applicazione della normativa provinciale, nazionale e comunitaria in materia di agricoltura, la Giunta provinciale è autorizzata a sostenere le spese necessarie per l'effettuazione di analisi di laboratorio presso enti o istituti specializzati in materia, dislocati anche al di fuori del territorio provinciale .

 

 

     Art. 41

Credito agrario di esercizio (art. 41, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 19, L.P. 28 dicembre 1984, n. 16; art. 3, L.P. 27 febbraio 1986, n. 5; art. 20, L.P. 20 novembre 1987, n. 27).

1. Allo scopo di garantire una sufficiente quantità di capitale circolante in considerazione della minore produttività delle risorse impiegate in agricoltura, può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio contratti con gli istituti o enti esercenti il credito agrario, per la durata massima di dodici mesi e con le modalità previste dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni:

a) ai soggetti indicati ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) dell'articolo 2 per la conduzione delle aziende agricole;

b) ai soggetti indicati ai numeri 5) e 6) dell'articolo 2, nonché ai consorzi di miglioramento fondiario ivi compresi quelli irrigui per:

1) la raccolta, la manipolazione, la trasformazione e l'utilizzazione in comune dei prodotti provenienti dalle aziende agricole dei soci nonché per l'esercizio degli impianti irrigui, nonché per l'esercizio degli impianti di difesa antiparassitaria eseguiti a diretto vantaggio dei fondi interessati;

2) l'acquisto di cose utili alla gestione delle aziende agricole dei soci;

3) la corresponsione ai soci di anticipazioni in caso di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei loro prodotti.

2. Nel caso di operazioni di credito agrario di esercizio in natura per la conduzione delle aziende agricole, il concorso provinciale nel pagamento degli interessi è concesso con precedenza rispetto al corrispondente intervento per operazioni non in natura, anche in deroga all'ordine di priorità di cui all'articolo 3.

3. La misura massima del concorso nel pagamento degli interessi è del 12 per cento, elevabile al 14 per cento nelle zone sfavorite di cui all'articolo 18 per le operazioni di credito agrario di esercizio promosse dai soggetti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 2 e del 16 per cento per le stesse operazioni promosse dai soggetti di cui ai numeri 5 e 6) del medesimo articolo 2, nonché dai consorzi di miglioramento fondiario ivi compresi quelli irrigui.

4. .

5. In alternativa ai benefici di cui al primo comma, la Giunta provinciale può concedere un contributo sino alla misura massima del 30 per cento, elevabile al 50 per cento per le operazioni ed i soggetti di cui alla lettera b), nonché alle cooperative che istituzionalmente svolgono compiti di assistenza economico-amministrativa a favore dei propri associati, dell'ammontare degli interessi passivi ritenuti ammissibili su prestiti contratti ad un tasso comunque non superiore a quello di riferimento, oppure un contributo in misura non eccedente il 40 per cento della somma accantonata annualmente a titolo di autofinanziamento e ritenuta congrua per sopperire al fabbisogno di capitale circolante previsto per la conduzione e la corresponsione di acconti ai soci .

6. Il contributo in conto capitale e il contributo sulla somma accantonata annualmente a titolo di autofinanziamento, di cui al comma precedente, possono essere erogati, su specifica richiesta degli organismi interessati, in via anticipata sino alla misura massima del 50 per cento .

 

 

     Art. 42

Spese di gestione e contributi di avviamento (art. 42, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 10, L.P. 25 gennaio 1982, n. 3; art. 19, L.P. 28 dicembre 1984, n. 16; art. 3, L.P. 27 febbraio 1986, n. 5; art. 21, L.P. 20 novembre 1987, n. 27; art. 14, L.P. 18 novembre 1988, n. 38).

1. Allo scopo di favorire la diffusione e l'incidenza dell'associazionismo e della cooperazione agricola, può essere concesso un contributo fino alla misura massima del 70 per cento sulle spese di gestione ritenute ammissibili:

a) ai soggetti di cui al numero 5) dell'articolo 2 nonché ai consorzi di miglioramento fondiario, ivi compresi quelli irrigui, nei primi tre anni di attività;

b) alle associazioni dei produttori di cui al numero 6) dell'articolo 2, ai consorzi di tutela, alle cooperative, loro consorzi e federazioni, anche a carattere interprovinciale, che istituzionalmente svolgono compiti di tutela di marchi di origine e qualità dei prodotti dell'agricoltura del Trentino e/o di assistenza economico-amministrativa a favore dei propri associati. Nel caso di consorzi a carattere interprovinciale, il contributo è computato sulla quota a carico delle cooperative provinciali;

c) alle cooperative di secondo grado o di grado superiore, anche a carattere interprovinciale, che perseguono fini di valorizzazione dei prodotti agricoli; nel caso di organismi a carattere interprovinciale, il contributo è computato sulla quota a carico delle cooperative provinciali;

d) ai consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado costituiti o riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, nonché alla Nuova Apitrento ;

e) ai consorzi di bonifica di cui al numero 7) dell'articolo 2.

2. Il contributo di cui ai precedenti commi può essere erogato, su specifica richiesta degli enti interessati, fino al 50 per cento all'inizio di ciascun esercizio finanziario sulla base dei bilanci preventivi o dei programmi di attività e relativi piani finanziari regolarmente approvati, e per il rimanente a saldo sulla base delle risultanze a consuntivo previa loro verifica da parte del servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola .

 

 

     Art. 43

Acquisto macchine ed attrezzature (art. 43, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 3 L.P. 27 febbraio 1986, n. 5).

1. Al fine di favorire un aumento della produttività del lavoro attraverso lo sviluppo ed il miglioramento qualitativo della meccanizzazione, ai soggetti di cui all'articolo 2 può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi su prestiti quinquennali o, in alternativa, un contributo in conto capitale per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole e per la trasformazione dei prodotti, che rientrino in un'idonea ed economia dotazione delle aziende agricole.

2. A favore delle cooperative agricole e delle associazioni agrarie comunque denominate, aventi per scopo la prestazione di servizi agricoli per le aziende dei soci, può essere concesso, in alternativa al concorso di cui al comma precedente, un contributo in conto capitale fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ammessa, elevabile al 70 per cento nelle zone sfavorite di cui all'articolo 18.

3. In alternativa ai benefici di cui ai commi precedenti, possono essere concessi contributi in conto canoni per operazioni di locazione finanziaria relativa a macchine ed attrezzature agricole contratte direttamente con società di leasing operanti nel settore agricolo e aventi i requisiti fissati con la deliberazione di cui all'art. 4.

4. Il contributo in conto canoni può essere liquidato ai beneficiari o direttamente alle società di leasing .

 

 

     Art. 44

Sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice (art. 44, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 15, L.P. 27 dicembre 1982, n. 33; art. 22, L.P. 20 novembre 1987, n. 27; artt. 15 e 16, L.P. 18 novembre 1988, n. 38).

1. Allo scopo di favorire la formazione e lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice nonché la costituzione e il mantenimento di convenienti unità colturali può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi fino alla misura massima del 12 per cento, elevabile al 14 per cento nelle zone sfavorite di cui all'articolo 18, sui mutui della durata massima di anni venti, e comunque non inferiore ad anni dieci, per l'acquisto di fondi rustici o di terreni idonei alla costituzione e all'ampliamento di aziende valide sotto il profilo tecnico ed economico.

2. Possono beneficiare delle provvidenze previste al primo comma le cooperative di conduzione terreni iscritte all'albo degli imprenditori agricoli, gli imprenditori agricoli iscritti al predetto albo purché siano occupati in imprese familiari diretto-coltivatrici, i salariati agricoli che prestino oltre le duecento giornate lavorative annue assunti a tempo indeterminato, singoli od associati, nonché i laureati in scienze agrarie o dell'alimentazione animale e i diplomati degli istituti tecnici o scuole professionali di agricoltura, purché risultino residenti nella provincia di Trento e non abbiano superato i trentacinque anni di età.

3. A garanzia dei mutui agevolati contratti da mezzadri, coloni e affittuari per gli interventi di cui al presente articolo, la Provincia, con le modalità e nel limite complessivo di cui all'articolo 9, è autorizzata a prestare garanzia fidejussoria per la differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi calcolati al tasso globale, ed il valore cauzionale dell'eventuale garanzia offerta a livello personale e/o degli altri componenti il suo nucleo familiare, maggiorato del valore del concorso provinciale nel pagamento degli interessi attualizzato al tasso lordo del mutuo.

4. È condizione necessaria per accedere alle predette provvidenze che l'impresa agricola, dopo le operazioni di acquisto, permanga o assuma forma di impresa familiare diretto-coltivatrice ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma. [Nel caso di cooperative, il lavoro deve essere fornito per almeno il 50 per cento direttamente ed abitualmente dai soci e dai componenti i rispettivi nuclei familiari.] .

5. Restano escluse dalle agevolazioni di cui al presente articolo le operazioni di acquisto dei terreni che, assieme a quelli preposseduti dal richiedente o da altri componenti del suo nucleo familiare, comportino per la loro coltivazione, ivi comprese le attività di trasformazione a livello aziendale, un fabbisogno normale di lavoro superiore a 1,5 volte il tempo normale di lavoro per ogni unità lavorativa occupata in azienda e iscritta alla sezione prima dell'albo e le 700 ore annue per ogni unità lavorativa occupata in azienda e iscritta alla sezione seconda dell'albo. Per la definizione del tempo normale di lavoro si fa riferimento all'articolo 80 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, e successive modificazioni.

6. Il fabbisogno normale di lavoro di cui al comma precedente è elevato del 50 per cento nel caso di imprese agricole il cui fabbisogno è per almeno il 60 per cento imputabile all'allevamento zootecnico, ivi compresa la foraggicoltura, e nel caso di imprese che conducano terreni situati, totalmente o prevalentemente, nelle zone sfavorite di cui all'articolo 18.

7. Le esclusioni di cui ai commi quinto e sesto non si applicano nel caso si tratti di operazioni derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590.

8. Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse prioritariamente nell'ordine:

a) per consentire l'acquisto o l'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto da parte dei mezzadri e fittavoli che coltivano il fondo oggetto del trasferimento, nonché l'acquisto del fondo lavorato nel caso di salariati agricoli;

b) per le operazioni di acquisto effettuate da coltivatori rientrati dall'estero da meno di diciotto mesi purché i richiedenti abbiano svolto all'estero attività agricola e alla data di presentazione della domanda siano residenti in Italia;

c) per consentire l'acquisto o l'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto da parte dei componenti la famiglia diretto-coltivatrice, nei casi in cui il trasferimento a titolo oneroso sia proposto, per quota di fondo, dagli altri coeredi in caso di comunione ereditaria o dagli altri comproprietari in ogni altro caso di comunione. Limitatamente alle zone sfavorite l'agevolazione può ricomprendere anche scorte, pertinenze e annessi rustici;

c-bis) per agevolare gli acquisti effettuati per la conservazione dell'integrità dell'azienda agricola ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane». L'agevolazione degli acquisti relativi a scorte, pertinenze e annessi rustici è concessa limitatamente agli acquisti effettuati nelle zone sfavorite. Alla determinazione dei valori agricoli medi provvede la commissione provinciale per gli espropri di cui all'art. 3 della L.P. 19 febbraio 1993, n. 6, concernente «Norme sulla espropriazione per pubblica utilità».

d) per le operazioni di accorpamento effettuate nel corso della redazione e attuazione di un piano di ricomposizione fondiaria;

e) per l'arrotondamento di preesistenti proprietà quando trattasi di imprese condotte da giovani di età comprese fra i 18 e i 35 anni;

f) per consentire l'acquisto o l'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto da parte di coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti con fondi offerti in vendita.

9. Nel caso di effettuazione delle operazioni di accorpamento di cui alla lettera d) dell'ottavo comma, in alternativa al concorso provinciale nel pagamento degli interessi, può essere concesso un contributo in conto capitale pari all'attualizzazione al tasso di riferimento del predetto concorso.

10. Le domande intese ad ottenere le agevolazioni di cui al primo comma non sono soggette a termini di presentazione.

11. Per il giudizio di congruità del prezzo di acquisto del fondo ai fini della ammissibilità della spesa si fa riferimento ai valori fondiari medi determinati per ogni zona agraria omogenea e per ogni tipo di coltura dalla commissione provinciale per gli espropri di cui all'articolo 3 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 .

12. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590 e alla legge 14 agosto 1971, n. 817 con i seguenti adattamenti:

a) il vincolo di indivisibilità di cui all'art. 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817 è ridotto ad anni venti;

b) il vincolo di inalienabilità e di mantenimento della diretta coltivazione di cui all'art. 28 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e all'art. 12 della legge 14 agosto 1971, n. 817, oltre ai casi ivi previsti, può essere derogato nel caso di trasferimento dell'azienda nell'ambito della famiglia diretto-coltivatrice. In tale caso il residuo mutuo e i vincoli relativi sono trasferiti a chi subentra nella conduzione dell'azienda;

c) nel caso di inosservanza del vincolo di cui alla lettera b), la decadenza delle agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo è dichiarata dalla Giunta provinciale e la stessa comporta la revoca delle agevolazioni e la restituzione da parte del beneficiario delle somme già erogate maggiorate degli interessi ad un tasso pari a quello vigente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di assunzione del provvedimento di revoca per le scoperture di cassa della Provincia presso il proprio tesoriere

13. Nel caso di compravendita o di permuta di un fondo, soggetto ai sensi del precedente comma a vincolo di indivisibilità, con un altro fondo agricolo di capacità produttive almeno corrispondenti, il predetto vincolo può essere trasferito sul nuovo fondo previo parere dell'assessorato cui è affidata la materia dell'agricoltura. Tale trasferimento può intervenire anche in caso di subingresso di più figli nella conduzione dell'azienda della famiglia diretto-coltivatrice a condizione che si formino gli appezzamenti più convenienti. Per eventi luttuosi del titolare o infortuni comportanti inabilità permanente, qualora non sia possibile la prosecuzione dell'attività agricola nell'ambito della famiglia, può essere accordata la cancellazione del vincolo di indivisibilità.

14. Il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui autorizzati con i nulla osta di cui alla legge provinciale 10 settembre 1973, n. 49, e successive modificazioni, e non ancora perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere concesso con le misure di cui al presente articolo e con le modalità di cui all'art. 8 se più favorevoli .

 

 

     Art. 45

Provvidenze integrative del concorso del fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia [- sezione orientamento] (art. 45, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 10, L.P. 25 gennaio 1982, n. 3; art. 15, L.P. 27 dicembre 1982, n. 33; art. 3, L.P. 27 febbraio 1986, n. 5: art. 23, L.P. 20 novembre 1987, n. 27) .

1. Al fine di agevolare la realizzazione dei progetti di interesse agricolo ammissibili ai benefici del fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia [- sezione orientamento -] previsti da regolamenti comunitari relativi ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e per il miglioramento delle infrastrutture delle zone rurali, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere in anticipo le provvidenze previste nei predetti regolamenti a carico della CEE e/o dello Stato .

2. La concessione anticipata delle provvidenze di cui al comma precedente è subordinata alla presentazione di procura speciale notarile all'incasso a favore della Provincia dei benefici che saranno concessi dalla CEE e/o dallo Stato.

3. Le somme di cui al precedente comma sono versate alla tesoreria della Provincia ed introitate in capitoli dell'entrata del bilancio provinciale.

4. In caso di mancata o minore erogazione da parte della CEE e/o dello Stato delle provvidenze di cui al primo comma, l'onere dei benefici concessi in via anticipata rimane a carico della Provincia.

5. Per le stesse finalità di cui al primo comma del presente articolo, in aggiunta ai contributi a carico del FEOGA e/o dello Stato o in alternativa agli stessi in caso di mancata erogazione, possono essere concessi contributi in conto capitale fino alla misura massima prevista dai predetti regolamenti a carico dell'ente pubblico.

6. Per le opere e gli impianti di interesse collettivo eseguiti da enti pubblici operanti nel settore agricolo, dai consorzi di bonifica e/o di miglioramento fondiario, dalle cooperative e associazioni agrarie di raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, dai loro consorzi e federazioni, nonché dalle associazioni dei produttori agricoli, può essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi dei contributi previsti nel presente articolo, per una durata massima di anni venti ovvero un contributo annuo costante posticipato fino alla misura massima del 12 per cento e per la medesima durata, ovvero, in alternativa, un contributo in conto capitale sino alla misura massima prevista dai predetti regolamenti.

7. L'importo dei mutui o della spesa ammissibile a contribuito di cui al comma precedente non potrà eccedere la differenza tra la spesa sostenuta - nei limiti di quella riconosciuta ammissibile in linea tecnico-economica - e l'ammontare dei contributi in conto capitale contemplati dal presente articolo, purché l'onere minimo a carico del beneficiario sia quello previsto dai citati regolamenti CEE.

8. Rientrano nella spesa riconosciuta ammissibile di cui al comma precedente sia la maggior spesa derivante da gara di appalto in aumento e/o da revisione dei prezzi, sia i maggiori costi delle opere, attrezzature e macchinari previsti in diretta amministrazione.

9. Nel caso di iniziative già ammesse alle provvidenze previste nei regolamenti CEE di cui al primo comma e in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore della presente legge, rientrano nella spesa ammissibile a mutuo anche gli interessi di prefinanziamento.

10. Sugli elaborati concernenti la revisione dei prezzi dovrà esprimere il proprio parere il comitato tecnico-amministrativo per i lavori pubblici.

11. Le provvidenze di cui ai commi precedenti, nel rispetto della disciplina comunitaria per lo specifico settore, verranno accordate con i criteri e le procedure stabilite per le corrispondenti iniziative contemplate dalla presente legge.

12. I comprensori che risultassero ammissibili ai benefici del presente articolo possono usufruire dell'anticipo nella misura di cui al numero 1), primo comma, dell'articolo 15 e degli acconti ivi previsti.

13. Le domande intese ad ottenere le agevolazioni di cui al presente articolo non sono soggette a termini di presentazione .

14. La Provincia è autorizzata a sostenere le spese per il finanziamento o il cofinanziamento delle iniziative ricomprese nel piano di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Trento, redatto in attuazione del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 .

 

 

     Art. 45-bis

Finanziamenti mediante fondi comunitari (art. 3, L.P. 27 febbraio 1986, n. 5).

1. Ai beneficiari delle domande ammesse al finanziamento della Banca europea degli investimenti (BEI) o del Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa (FRCE) o di altri fondi comunitari, può essere concesso un contributo integrativo in conto interessi o, in alternativa, in conto capitale equivalente, come misura massima, all'attualizzazione al tasso di riferimento del concorso negli interessi.

2. Il concorso nel pagamento degli interessi sarà quello stabilito ai sensi dell'articolo 8 per interventi analoghi, ridotto in misura non superiore alla differenza fra il tasso di riferimento e il tasso praticato dagli istituti titolati della linea di credito.

 

 

     Art. 45-ter

Organismo pagatore di interventi finanziati dall'Unione europea.

[1. La provincia esercita, secondo quanto previsto dal presente articolo, le funzioni di organismo pagatore per la concessione e l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dal regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio del 21 aprile 1970, e dal regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995 nonché dall'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e finanziati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia.

2. Competono alle strutture individuate dalla Giunta provinciale il controllo, prima dell'ordine di pagamento, dell'ammissibilità delle domande e della loro conformità alle norme comunitarie, l'esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti effettuati nonché la presentazione alla Commissione europea dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dalle norme comunitarie.

3. Per l'erogazione delle provvidenze di cui al comma 1 la provincia si avvale di apposito conto acceso presso l'istituto di credito affidatario del servizio di tesoreria della Provincia, con osservanza delle disposizioni di cui al titolo II della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato) concernenti le gestioni fuori bilancio.

4. In caso di cofinanziamento da parte dello Stato o della Provincia, i relativi importi confluiscono sul conto di cui al comma 3.

5. Al fine di assicurare la tempestività dell'erogazione delle provvidenze di cui al comma 1 la Provincia può anticipare, per conto dello Stato e dell'Unione europea, le somme occorrenti, con imputazione ad apposito capitolo delle contabilità speciali del bilancio provinciale; tali anticipazioni sono ora rimborsate all'atto della riscossione dei finanziamenti comunitari o statali.

6. Con deliberazione della giunta provinciale sono stabiliti modalità e termini per la presentazione dei rendiconti e ogni altra disposizione per l'attuazione del presente articolo] .

 

 

Capo II

Difesa dalle avversità

     Art. 46

Condizioni di intervento (art. 46, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 12, L.P. 25 gennaio 1982, n. 3; art. 15, L.P. 27 dicembre 1982, n. 33).

1. Allo scopo di favorire la tempestiva ripresa economica delle zone agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche, la Provincia anticipa le provvidenze previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, attuando gli interventi di cui al presente capo.

2. L'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità naturale o avversità atmosferica, la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo delle provvidenze da applicare e la relativa spesa prevista per i fini di cui al comma 3, sono fissate con deliberazione della Giunta provinciale da assumersi entro il termine di 60 gg. dalla cessazione dell'evento dannoso .

3. Il provvedimento di cui al comma 2 costituisce anche proposta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'emanazione dei decreti di sua competenza, ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 185 .

 

Delib.G.P. 5 luglio 1996, n. 8324 (avversità atmosferiche dell'estate 1995);

Delib.G.P. 26 luglio 1996, n. 9636 (eccezionali grandinate di fine maggio e nei mesi di giugno e luglio 1996);

Delib.G.P. 12 settembre 1997, n. 10147 (eccezionali grandinate dei mesi di luglio e agosto 1997);

Delib.G.P. 7 agosto 1998, n. 8944 (eccezionali grandinate dei mesi di giugno e luglio 1998);

Delib.G.P. 15 luglio 1999, n. 6219 (eccezionali grandinate dei mesi di maggio e giugno 1999);

Delib.G.P. 12 agosto 1999, n. 6468 (eccezionali grandinate dei mesi di giugno e luglio 1999);

Delib.G.P. 31 agosto 2000, n. 2183 (eccezionali grandinate del mesi di luglio 2000).

 

     Art. 47

Agevolazioni creditizie e contributive per il ripristino delle strutture e per la provvista di capitale di esercizio (art. 47, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 12, L.P. 25 gennaio 1982, n. 3; art. 15, L.P. 27 dicembre 1982, n. 33; art. 19, L.P. 28 dicembre 1984, n. 16).

1. Le provvidenze di cui all'art. 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, possono essere accordate dalla Giunta provinciale anche prima dell'emanazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dei decreti di sua competenza, ai sensi della medesima .

[2. A favore delle cooperative ed associazioni agrarie comunque denominate, che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli, che per effetto degli eventi calamitosi abbiano avuto una riduzione del conferimento di prodotto commerciale di oltre il 30 per cento, può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi su prestiti di durata quinquennale per la provvista di capitale di esercizio. Il tasso a carico dei richiedenti è quello fissato per gli interventi di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera c) della legge 15 ottobre 1981, n. 590.] .

[3. I benefici di cui al comma precedente possono essere concessi anche per gli eventi calamitosi verificatisi a decorrere dal 1981. Sono fatte salve le domande presentate nei termini di cui all'articolo 12 della legge provinciale 25 gennaio 1982, n. 3.] .

4. In caso di mancato accoglimento della proposta provinciale di cui al terzo comma del precedente articolo 46 oppure nell'eventualità di minori assegnazioni statali rispetto alle somme anticipate dalla Provincia, la differenza fra l'assegnazione e i benefici concessi rimane a carico della Provincia stessa.

[5. Le domande devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta provinciale di cui al secondo comma del precedente articolo 46.] .

6. Le domande possono essere raccolte e presentate dalle associazioni professionali di categoria, anche sulla base di apposite convenzioni con la Provincia, ove saranno regolati i rapporti finanziari e le modalità di attuazione del servizio.

7. Nel caso di sinistri che abbiano provocato danni di sostanziale rilievo per la prosecuzione dell'attività agricola, ai produttori colpiti possono essere concessi contributi sino all'80 per cento della spesa ammessa per:

a) le spese sostenute per la ricostruzione delle scorte vive o morte danneggiate e distrutte;

b) il ripristino della coltivabilità e degli impianti, la ricostruzione e riparazione di fabbricati e manufatti rurali, nonché di altre strutture che interessano la produzione aziendale .

8. La concessione, la liquidazione e l'erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo saranno effettuate secondo le modalità di cui agli articoli 12 e 16.

 

 

     Art. 48

Interventi per la difesa attiva e passiva (art. 48, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 12, L.P. 25 gennaio 1982, n. 3; art. 15, L.P. 27 dicembre 1982, n. 33; art. 7, L.P. 30 luglio 1984, n. 2; art. 19, L.P. 28 dicembre 1984, n. 16; art. 3, L.P. 27 febbraio 1986, n. 5; art. 24, L.P. 20 novembre 1987, n. 27).

1. Allo scopo di diminuire i danni provocati dalle avversità atmosferiche, con particolare riguardo alle grandinate, mediante l'attuazione della difesa passiva delle produzioni agricole intensive o pregiate, ai consorzi di cui all'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 (Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale), alle cooperative e loro consorzi, autorizzati dalla Provincia e ai singoli produttori può essere concesso un contributo fino alla misura massima del 25 per cento a copertura delle spese sostenute per il pagamento del premio delle polizze stipulate relativamente ai contratti di assicurazione di cui all'articolo 127, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 .

2. Ai soggetti di cui al primo comma che, previa modifica del proprio statuto approvata dalla Giunta provinciale, attuino la difesa passiva per danni al bestiame mediante ricorso a forme assicurative, può essere concesso un contributo fino al 70 per cento della spesa sostenuta .

3. Ai soggetti di cui al primo comma, che attuino la difesa passiva anche per danni che derivano da avversità atmosferiche di carattere eccezionale alle colture agricole non ricomprese nel decreto del Ministro delle Risorse agricole, alimentari e forestali di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, per i danni derivanti da epizoozie e fitopatie in grado di incidere negativamente sulla produzione lorda vendibile, per i danni al bestiame non previsti dall'art. 6 della legge medesima, ma ritenute importanti per l'economia agricola provinciale, nonché per i danni che derivano ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, n. 5), della presente legge a seguito delle predette avversità atmosferiche, può essere concesso un contributo sino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Il medesimo contributo può essere altresì concesso ai predetti soggetti che attuino la difesa passiva per i danni che derivano dalle suddette avversità agli impianti produttivi delle colture agricole e alle strutture produttive per l'ortofloricoltura .

3-bis. La Provincia può concedere un contributo fino alla misura massima del 25 per cento, entro i limiti di stanziamento di bilancio, a copertura delle spese sostenute dai soggetti di cui al primo comma, ad esclusione dei singoli produttori, per le azioni di mutualità e solidarietà a favore degli associati .

3-ter. Per il raggiungimento degli scopi sociali, i soggetti di cui al primo comma, ad esclusione dei singoli produttori, possono contrarre mutui di durata quinquennale, pari allo scoperto di rischio a carico dei produttori agricoli, con il limite del 35 per cento del premio assicurativo annuale. Il concorso provinciale nel pagamento degli interessi, per tutta la durata del mutuo, non potrà superare il 50 per cento della spesa determinata in relazione al tasso di riferimento individuato dalla Giunta provinciale, nel rispetto della legislazione vigente in materia. La Provincia, nel caso in cui per tre anni consecutivi l'importo dei risarcimenti dei danni sia superiore ai premi pagati, potrà concedere un contributo fino al 50 per cento del mutuo di cui sopra. La Provincia potrà altresì prestare fidejussione, nei limiti di cui all'articolo 9 della presente legge, a garanzia delle iniziative previste dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale)

.

4. Con la deliberazione di cui all'articolo 4, la Giunta provinciale determina le modalità di applicazione degli interventi di cui ai commi terzo, quarto e quinto, nonché le modalità di erogazione del contributo per il pagamento del premio delle polizze stipulate singolarmente dal produttore secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale, come previsto dall'articolo 127, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 .

5. Allo scopo di diminuire i danni provocati dalle avversità atmosferiche mediante l'attuazione della difesa attiva, ancorché a carattere sperimentale . ai soggetti di cui ai numeri 5) e 7) dell'articolo 2, ai consorzi di cui all'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, nonché ai consorzi di difesa contro la grandine costituiti ai sensi della legge regionale 17 marzo 1964, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, può essere concesso un contributo in conto capitale fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto e l'installazione di mezzi tecnici ritenuti idonei

6. Il fondo di dotazione concesso ai sensi dell'articolo 14, lettera b), della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 11, dovrà essere restituito alla Provincia in caso di scioglimento dei consorzi.

7. Per i consorzi di difesa contro la grandine, costituiti ai sensi della legge provinciale 17 marzo 1964, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, cessa di avere efficacia il secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 1 luglio 1966, n. 9 .

 

 

     Art. 48-bis

Agevolazioni contributive per favorire l'accesso a finanziamenti per il sostegno e lo sviluppo dell'agricoltura associata (art. 3, L.P. 27 febbraio 1986, n. 5).

1. Al fine di favorire l'accesso a finanziamenti idonei a promuovere un miglioramento delle condizioni di produzione e/o di commercializzazione dei prodotti agricoli ai soggetti di cui ai numeri 5), 6) e 7) dell'articolo 2, per il contenimento dell'onere della provvista di tali capitali, reperiti da parte degli intermediari abilitati, sia sul mercato nazionale che estero, può essere concesso un contributo in conto interessi sino alla misura massima del 50 per cento degli stessi.

2. Le operazioni di finanziamento ammesse a fruire del contributo provinciale hanno la durata massima di anni uno se riferite alla gestione e al prefinanziamento, di anni tre se riferite all'attuazione di investimenti di miglioramento agrario e di anni dieci se relative all'attuazione di investimenti di miglioramento fondiario o per la provvista di capitale a fronte delle necessità finanziarie riconosciute ammissibili .

3. Le provvidenze di cui al primo comma possono essere concesse anche ai consorzi di produttori agricoli, di cui all'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, per le necessità di finanziamento derivanti dal ritardato pagamento del contributo statale.

4. Le provvidenze di cui al presente articolo possono essere concesse a integrazione dei flussi finanziari attivabili attraverso il credito agrario agevolato, purché siano rispettati i limiti, i criteri ed i parametri previsti nel piano di cui all'articolo 4.

5. A garanzia dei prestiti di cui al presente articolo, la Provincia, con le modalità e nel limite complessivo di cui all'articolo 9, è autorizzata a prestare garanzia fideiussoria per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi .

 

 

TITOLO VI

Modifiche di leggi provinciali

     Artt. 49-51

 

 

TITOLO VII

Norme finali e transitorie

     Art. 52

Archivio delle imprese agricole (art. 52, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 10, L.P. 25 gennaio 1982, n. 3; art. 25, L.P. 20 novembre 1987, n. 27).

.

 

 

     Art. 53

Misure urgenti nei settori vitivinicolo, zootecnico, lattiero-caseario e ortofrutticolo (art. 53, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 15, L.P. 27 dicembre 1982, n. 33).

1. Per la trasformazione di passività onerose derivanti da finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine, non assistiti dal concorso finanziario di enti pubblici, o derivanti da interventi finanziari dei soci, escluso il capitale sociale, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e contratte entro il 31 maggio 1981, alle cantine sociali, ai caseifici sociali, ai loro consorzi purché tali organismi siano costituiti e gestiti in forma cooperativa, nonché alla federazione provinciale allevatori, può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi su mutui di durata massima ventennale contratti con gli enti ed istituiti esercenti il credito agrario.

2. Per la trasformazione di passività onerose in essere all'entrata in vigore della presente legge derivanti da investimenti effettuati nel quinquennio precedente il 31 maggio 1981 per la realizzazione, ampliamento e ammodernamento di strutture ortofrutticole e zootecniche, purché non assistiti da finanziamenti pubblici di qualsiasi tipo, alle cooperative ortofrutticole, nonché alle imprese agricole singole od associate, con preferenze a quelle costituite e gestite in forma cooperativa, quando il fabbisogno normale di lavoro è per almeno il 70 per cento imputabile all'allevamento zootecnico e alla foraggicoltura, può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi su mutui di durata massima ventennale contratti con gli enti ed istituti esercenti il credito agrario.

3. Il concorso nel pagamento degli interessi di cui ai commi precedenti non potrà essere superiore al 16 per cento; in ogni caso il tasso a carico dei beneficiari non potrà essere inferiore al 5 per cento.

4. Le domande per la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo debbono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. A garanzia dei mutui agevolati previsti dal presente articolo, la Provincia è autorizzata a prestare fideiussione con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 9.

 

 

     Art. 54

Norme transitorie (art. 43, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 10, L.P. 25 gennaio 1982, n. 3).

.

 

 

     Art. 55

Abrogazione di leggi provinciali (art. 55, L.P. 31 agosto 1981, n. 17; art. 10, L.P. 25 gennaio 1982, n. 3; art. 15, L.P. 27 dicembre 1982, n. 33; art. 19, L.P. 28 dicembre 1984, n. 16).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1982 cessano di avere efficacia, fatte salve le autorizzazioni di spesa a fronte degli impegni già assunti con formali provvedimenti di concessione a carico del bilancio provinciale, tutte le provinciali recate dalle seguenti leggi provinciali:

- legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 24;

- legge provinciale 10 settembre 1973, n. 41;

- legge provinciale 10 settembre 1973, n. 48;

- legge provinciale 10 settembre 1973, n. 49;

- legge provinciale 12 marzo 1974, n. 1;

- legge provinciale 12 marzo 1974, n. 2;

- legge provinciale 6 settembre 1974, n. 18;

- legge provinciale 6 settembre 1974, n. 20;

- legge provinciale 30 novembre 1974, n. 41;

- legge provinciale 9 dicembre 1974, n. 46;

- legge provinciale 3 gennaio 1975, n. 1;

- legge provinciale 21 gennaio 1975, n. 11;

- legge provinciale 30 agosto 1975, n. 43;

- legge provinciale 30 agosto 1975, n. 44;

- legge provinciale 30 agosto 1975, n. 45;

- legge provinciale 12 gennaio 1976, n. 2;

- legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 8;

- legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 11;

- legge provinciale 3 settembre 1976, n. 37;

- legge provinciale 1 settembre 1977, n. 22;

- legge provinciale 24 luglio 1978, n. 26.

2. Con la stessa decorrenza e con gli stessi effetti con gli effetti di cui al primo comma sono altresì abrogati gli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge provinciale 20 marzo 1973, n. 11; il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 1, nonché l'articolo 3 della legge provinciale 6 settembre 1974, n. 9; il titolo II della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 11; i titoli II e III della legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 10; gli articoli 1, 2, 3, 5 e 10 della legge provinciale 19 giugno 1978, n. 21; l'articolo 3 della legge provinciale 24 luglio 1978, n., 24; gli articoli 19, 21, 22 e 110 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8; gli articoli 45 e 46 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 2, nonché ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge o con essa incompatibile.

3. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro il termine di cui al primo comma saranno definiti secondo le procedure previste dalla relativa legislazione.

4. I contributi in conto capitale concessi ai sensi delle leggi provinciali di cui al primo ed al secondo comma su opere per la cui esecuzione sia stata assentita una proroga oltre il 31 dicembre 1981, sono posti a carico degli stanziamenti previsti per i corrispondenti interventi recati dalla presente legge, nell'ammontare e secondo i tempi di scadenza delle relative obbligazioni giuridiche.

5. Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dalle leggi provinciali di cui al primo e secondo comma su spese suppletive e di variante relative ad opere già ammesse alle medesime agevolazioni, si farà fronte con le autorizzazioni di spesa previste per i corrispondenti interventi recati dalla presente legge, fatte salve le misure delle agevolazioni contemplate dalle leggi medesime.

6. Ai provvedimenti di concessione e liquidazione del concorso provinciale, relativi ai nullaosta emessi ai sensi delle leggi provinciali di cui al primo e secondo comma e non perfezionati entro il 31 dicembre 1981 si farà fronte con le autorizzazioni di spesa previste per i corrispondenti interventi recati dalla presente legge, fatte salve le misure delle agevolazioni contemplate dalle leggi medesime.

7. Per il perfezionamento dei predetti nulla osta si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni di cui al titolo I, capo II.

8. I contributi in conto capitale o i contributi annui costanti, relativi ad iniziative per le quali la Giunta provinciale ha deliberato l'avvio delle procedure di concessione entro il 31 dicembre 1981 ai sensi delle leggi di cui al primo e secondo comma, sono concessi nel rispetto delle procedure previste dalle leggi medesime e nelle misure recate dalla presente legge.

9. Le domande di intervento ai sensi delle vigenti leggi in materia di agricoltura, presentate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere ammesse a beneficiare delle provvidenze recate dalla medesima per le corrispondenti iniziative, nell'osservanza degli obblighi delle condizioni e dei limiti nella stessa previsti.

10. Agli effetti dei benefici provinciali, l'estinzione anticipata dei mutui agevolati contratti a termine delle leggi provinciali di cui al primo e secondo comma del presente articolo può essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 7 e 8.

11. Per le opere e gli acquisti realizzati con gli interventi previsti dalle leggi di cui al primo e secondo comma, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 7.

12. Le disposizioni recate dal presente articolo si applicano anche agli interventi previsti dagli articoli della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, abrogati con l'articolo 50 della presente legge.

TITOLO VIII

Disposizioni finanziarie

.

 

 

Allegato

(L.P. 18 novembre 1988, n. 38)

Tabella di conversione in UBA (Unità di bestiame adulto) per cicli produttivi di un anno

Tori, vacche e altri bovini con più di 2 anni 

 

1,00 UBA 

Bovini da 1 a 2 anni 

 

0,70 UBA 

Bovini inferiori all'anno 

 

0,40 UBA 

Suini da riproduzione 

 

0,50 UBA 

Suini all'ingrosso 

 

0,40 UBA 

Equini 

 

0,70 UBA 

Ovini e caprini 

 

0,15 UBA 

Galline ovaiole (ogni 100 capi) 

 

1,30 UBA 

Polli da carne (ogni 100 capi) 

 

0,80 UBA 

Conigli (ogni 100 capi) 

 

1,20 UBA 

Tacchini (ogni 100 capi) 

 

3,00 UBA 

Altri animali di bassa corte (ogni 100 capi) 

 

1,00 UBA