§ 6.1.177 - L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009 e per il triennio 2009-2011 (Legge finanziaria 2009)


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:09/04/2009
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, recante “Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l’anno finanziario 1998 e [...]
Art. 2.  Modifica della legge provinciale 18 agosto 1983, n. 32, recante “Disposizioni in materia di finanza locale”
Art. 3. 1. Per l’applicazione delle norme provinciali, regionali, statali o comunitarie, indicate nei capitoli appartenenti alle unità previsionali di base riportate nell’allegata tabella A, sono autorizzate [...]
Art. 4.  Fondi per la finanza locale
Art. 5.  Modifiche della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, recante “Norme per l’amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano”
Art. 6.  Partecipazioni a società
Art. 7.  Modifica della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 e per il triennio 2008-2010 (legge [...]
Art. 8.  Disposizioni in materia di contrattazione collettiva
Art. 9.  Aumento della dotazione organica del personale stipendiato dalla Provincia
Art. 10.  Adeguamento del fabbisogno del personale docente ed equiparato nelle scuole di ogni ordine e grado
Art. 11.  Fondo per il concorso al riequilibrio della finanza pubblica
Art. 12.  Contributo straordinario alla “Sarner Stiftung”
Art. 13.  Finanziamento straordinario per il servizio di ospedalizzazione a domicilio
Art. 14.  Contributo straordinario all’associazione di soccorso “Croce Rossa Italiana”
Art. 15.  Contributo straordinario per “Manifesta 7”
Art. 16.  Realizzazione del termovalorizzatore dei rifiuti residui
Art. 17.  Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1997, n. 17, recante “Modifiche di leggi provinciali in connessione con le disposizioni finanziarie di cui alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 11, [...]
Art. 18.  Modifica della legge provinciale 22 luglio 2005, n. 5, recante “Disposizioni in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l’anno finanziario 2005 e per [...]
Art. 19.  Modifica della legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26, recante “Agenzia provinciale per l’ambiente”
Art. 20.  Partecipazione della Provincia al “Centro per lo sviluppo dei rapporti tra l’Alto Adige e la Russia Nadezhda Ivanovna Borodine - Merano”
Art. 21.  Rimborso delle spese di viaggio per studentesse e studenti
Art. 22.  Copertura finanziaria
Art. 23.  Modifica della legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45, recante “Interventi in favore dell’attività educativa in genere”
Art. 24.  Modifiche della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, recante “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige per il sostegno dell’economia”
Art. 25.  Modifiche della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano”
Art. 26.  Modifica della legge provinciale 20 giugno 2005, n. 3, recante “Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni”
Art. 27.  Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, recante “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”
Art. 28.  Modifiche della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, recante “Norme per l’appalto e l’esecuzione di lavori pubblici”
Art. 29.  Modifica della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, recante “Per la disciplina dell’educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche”
Art. 30.  Modifica della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, recante “Interventi per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità [...]
Art. 31.  Modifiche della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, recante “La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo”
Art. 32.  Modifica della legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26, recante “Agenzia provinciale per l’ambiente”
Art. 33.  Modifica della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, recante “Disposizioni in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario [...]
Art. 34.  Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, recante „Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia autonoma di Bolzano”
Art. 35.  Modifica della legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008 (legge [...]
Art. 36.  Modifica della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, recante “Autonomia delle scuole”
Art. 37.  Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, recante “Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante”
Art. 38.  Modifica della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, recante “Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”
Art. 39.  Coordinamento di disposizioni inerenti alla disciplina contrattuale del personale delle scuole dell’infanzia
Art. 40.  Modifiche della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, recante “Disciplina dei musei e provvidenze per il loro sviluppo”
Art. 41.  Modifiche della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, recante “Diritto allo studio universitario”
Art. 42.  Modifica della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, recante “Interventi per l’assistenza alle persone non autosufficienti”
Art. 43.  Modifiche della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”
Art. 44.  Modifica della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16, recante “Provvedimenti relativi all’assistenza odontoiatrica”
Art. 45.  Modifica della legge provinciale 22 novembre 1988, n. 51, recante “Misure nel settore socio-sanitario”
Art. 46.  Modifica della legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7, recante “Disposizioni per favorire il superamento o eliminazione delle barriere architettoniche”
Art. 47.  Modifica della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, recante “Finanziamento di opere pubbliche nell’interesse degli Enti locali“
Art. 48.  Rilancio dell’ippodromo di Merano
Art. 49.  Modifica della legge provinciale 10 dicembre 1992, n. 44, recante “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano in favore della ricerca e dello sviluppo nel settore industriale”
Art. 50.  Modifica della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, recante “Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale”
Art. 51.  Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante “Legge urbanistica provinciale”
Art. 52.  Modifica della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, recante “Ordinamento delle scuole materne - Scuole per l’infanzia”
Art. 53.  Abrogazioni
Art. 54.  Entrata in vigore


§ 6.1.177 - L.P. 9 aprile 2009, n. 1.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009 e per il triennio 2009-2011 (Legge finanziaria 2009)

(B.U. 21 aprile 2009, n. 17 - S.O. n. 1)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

 

Art. 1. Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, recante “Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l’anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate”

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“3. Per l’anno accademico 2009-2010 non trova applicazione l’aumento della tassa previsto dal comma 2.”

 

2. Dopo l’articolo 2 della legge provinciale 11 agosto 1998 n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 2-bis (Esenzioni) - 1. Sono esentati dal pagamento della tassa:

a) gli studenti in situazione di handicap con una invalidità riconosciuta pari o superiore al 66 per cento;

b) gli studenti stranieri beneficiari di una borsa di studio del Governo italiano;

c) gli studenti che intendono sostenere l’esame di laurea o l’esame finale entro il 31 marzo dell’anno successivo;

d) gli studenti che non riescono a sostenere l’esame di laurea entro il 31 marzo, ma risultano borsisti della Provincia.”

 

3. L’articolo 8-quinquies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, è così sostituito:

“Art. 8-quinquies (Ciclomotori e quadricicli leggeri) - 1. Dal 1°gennaio 2008 i proprietari di ciclomotori di cui all’articolo 52 del codice della strada e di quadricicli leggeri sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche provinciali.”

 

4. Dopo l’articolo 17-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 17-ter (Esenzioni) - 1. Sono esentati dal pagamento dell’imposta provinciale di trascrizione gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto autoveicoli o motoveicoli anche non adattati, intestati a persone con disabilità sensoriale oppure ai familiari che le abbiano fiscalmente in carico.

2. Ai fini del presente articolo, per persone con disabilità sensoriale si intendono i soggetti non vedenti o sordomuti, come individuati dall’articolo 1, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

3. Lo stato di disabilità sensoriale deve essere dichiarato e documentato in base alla normativa vigente in materia. Se l’autoveicolo o il motoveicolo è intestato al famigliare al quale la persona con disabilità sensoriale è fiscalmente a carico, tale condizione deve essere contestualmente provata.”

 

5. Il comma 5 dell’articolo 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“5. A decorrere dal 1° gennaio 2003 sono esentati dal pagamento dell’IRAP, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, i soggetti individuati dall’articolo 10 del medesimo decreto, fermo restando l’obbligo di presentazione della dichiarazione IRAP.”

 

6. Dopo il comma 5-bis dell’articolo 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“5-ter. A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2009 le aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP) sono esentate dal pagamento dell’IRAP, fermo restando l’obbligo di presentazione della dichiarazione IRAP.”

 

7. Il comma 6 dell’articolo 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è abrogato.

 

8. Il comma 6-bis dell’articolo 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“6-bis. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l’aliquota ordinaria dell’IRAP prevista dall’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è ridotta di 0,5 punti percentuali.”

 

9. Il comma 6-ter dell’articolo 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“6-ter. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, i soggetti passivi dell’imposta possono, tenuto conto dei commi successivi, optare per un’ulteriore riduzione di 0,42 punti percentuali dell’aliquota IRAP prevista al comma 6-bis.”

 

10. Dopo il comma 6-octies dell’articolo 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“6-nonies. I commi 6-bis e 6-ter del presente articolo si interpretano nel senso che la riduzione dell’aliquota IRAP opera dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2007, per i soggetti che hanno un periodo d’imposta di dodici mesi. Per i contribuenti il cui periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 dura più di dodici mesi, le agevolazioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter decorrono dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.”

 

11. Dopo il comma 2 dell’articolo 21-terdecies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, vengono aggiunti i seguenti commi 3 e 4:

“3. Per l’accertamento dei tributi provinciali mediante adesione del contribuente si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale), e successive modificazioni.

4. Il comma 3 si applica anche ai procedimenti concernenti l’irrogazione di sanzioni conseguenti a violazioni di norme tributarie, non ancora definiti.”

 

     Art. 2. Modifica della legge provinciale 18 agosto 1983, n. 32, recante “Disposizioni in materia di finanza locale”

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 9-bis della legge provinciale 18 agosto 1983, n. 32, è aggiunto il seguente comma:

“4. L’obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 cessa con decorrenza 1° gennaio 2010.”

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

 

     Art. 3.

1. Per l’applicazione delle norme provinciali, regionali, statali o comunitarie, indicate nei capitoli appartenenti alle unità previsionali di base riportate nell’allegata tabella A, sono autorizzate per l’anno finanziario 2009 spese nella misura indicata nella tabella medesima.

 

2. Per l’attuazione di interventi od opere a esecuzione pluriennale, ivi inclusi forniture e servizi volti ad assicurare il completamento, la piena funzionalità dei lavori e la rispondenza alle finalità cui le opere sono destinate, sono inoltre autorizzate per l’anno finanziario 2009 e per il quadriennio 2010-2013 spese nella misura indicata nell’allegata tabella B. Le quote di spesa destinate a gravare sugli esercizi dal 2010 al 2013 saranno stabilite dalla relativa legge finanziaria.

 

3. Per le finalità indicate al comma 2, l’amministrazione provinciale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nell’anno 2009 nei limiti delle spese annualmente previste per il quinquennio 2009-2013, tenendo conto anche degli impegni assunti negli esercizi precedenti. La spesa da impegnare a carico di ciascuno degli esercizi dal 2010 al 2013 non dovrà superare l’80 per cento della spesa autorizzata per l’esercizio 2009.

 

     Art. 4. Fondi per la finanza locale

1. La dotazione dei fondi per la finanza locale, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, è stabilita per l’anno finanziario 2009 come segue:

a) fondo ordinario:

255.854.096,00 euro (Unità previsionale di base 26100);

b) fondo per investimenti:

98.499.718,00 euro (UPB 26200);

c) fondo ammortamento mutui:

74.182.989,20 euro (UPB 26205);

d) fondo perequativo:

3.000.000,00 euro (UPB 26100);

e) fondo di rotazione per investimenti:

100.000.000,00 euro (UPB 26200).

 

2. Una quota del fondo di cui al comma 1, lettera c), pari a 1.574.666,05 euro, è autorizzata come limite d’impegno ed è destinata al pagamento della prima annualità di ammortamento dei mutui assunti dai comuni per il finanziamento di opere di investimento ai sensi della legislazione provinciale vigente. Le annualità successive alla prima graveranno sul corrispondente fondo iscritto nei bilanci provinciali futuri, fino all’anno 2028 incluso.

 

     Art. 5. Modifiche della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, recante “Norme per l’amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano”

1. L’articolo 15 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 15 (Acquisto di edifici) - 1. Qualora la costruzione ovvero l’acquisizione delle aree da destinare per sedi di uffici e servizi dell’amministrazione non possa essere perseguita secondo le disposizioni in materia di espropriazione o di opere pubbliche, la Provincia può procedere, tramite procedimento a evidenza pubblica, all’acquisto, a titolo oneroso, di edifici da realizzare o in corso di realizzazione o trasformandi, compreso l’ampliamento, nonché le relative aree di pertinenza, dal proprietario dell’immobile.

2. L’autorità di gara individua l’offerta economicamente più vantaggiosa in base al prezzo offerto, onnicomprensivo e a corpo, e in base alla valutazione espressa da una commissione composta da almeno cinque esperti nello specifico settore, anche esterni, tenendo conto dell’ubicazione, della qualità e di altre caratteristiche ritenute rilevanti e specifiche per l’utilizzo previsto.

3. Il comitato tecnico provinciale rilascia un parere tecnico-amministrativo ed economico sull’offerta economicamente più vantaggiosa. Il committente può chiedere al concorrente la modifica della proposta, conformandola all’indicazione fornita dal comitato tecnico. In caso di mancato assenso entro un termine massimo di 15 giorni, il committente può negoziare con i successivi concorrenti in graduatoria.

4. Il prezzo congruo di acquisto di cui al comma 3 comprende anche gli oneri di urbanizzazione, le spese tecniche e amministrative nonché i relativi oneri fiscali e finanziari.

5. Il pagamento del corrispettivo convenuto avviene come segue:

a) ad avvenuta intavolazione della proprietà del terreno viene corrisposto un importo pari al valore del terreno medesimo e della parte già realizzata dell’edificio in costruzione;

b) in relazione al successivo avanzamento dei lavori può convenirsi il pagamento fino al 90 per cento dell’ammontare complessivo del prezzo pattuito;

c) il saldo viene corrisposto previo ottenimento dell’agibilità o abitabilità, a seguito dell’approvazione, da parte dell’amministrazione provinciale, del certificato di regolare esecuzione dell’opera; l’approvazione non può essere rilasciata prima di un anno dalla consegna dell’opera alla Provincia.

6. Il venditore deve prestare idonea garanzia tramite fideiussione bancaria del 10 per cento dell’importo ancora da realizzare, per garantire la costruzione e l’ultimazione dei lavori, e una garanzia del 10 per cento dell’intero prezzo pattuito per la corretta esecuzione dei lavori. Le garanzie vanno prestate in forma di fideiussione bancaria. La prima garanzia è svincolata a seguito del rilascio del certificato di abitabilità o agibilità e della consegna dell’immobile, la seconda garanzia è svincolata a seguito dell’avvenuta certificazione di regolare esecuzione dell’opera.

7. Per garantire l’esecuzione dei lavori a regola d’arte, l’amministrazione nomina dei tecnici con il compito di verificare la qualità dei lavori e dei materiali impiegati e la loro rispondenza al progetto nonché di accertare l’avanzamento dei lavori per la liquidazione delle eventuali anticipazioni di cui al comma 5.”

 

2. L’articolo 21-bis della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, è così sostituito:

“Art. 21-bis (Disposizioni in materia di immobilizzazioni finanziarie per partecipazioni societarie della Provincia) - 1. La Giunta provinciale è autorizzata ad acquistare e a sottoscrivere ulteriori azioni o quote di società di capitali in cui la Provincia già detenga una partecipazione.

2. Ove non ricorrano le condizioni previste dal comma 1, la sottoscrizione di azioni o quote è autorizzata con legge provinciale.

3. Al fine di garantire l’espletamento di servizi di interesse generale, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre operazioni di ripiano di perdite e di ricapitalizzazione di società partecipate dalla Provincia aventi per oggetto la produzione di beni e di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia stessa. La dotazione del rispettivo capitolo viene alimentata dal fondo di riserva per spese impreviste.

4. L’assessore provinciale competente informa il Consiglio provinciale delle operazioni compiute ai sensi dei commi 1 e 3, entro 30 giorni dalla definizione dell’operazione.”

 

     Art. 6. Partecipazioni a società

1. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre la partecipazione della Provincia all’aumento di capitale della società SEL S.p.A., con sede in Bolzano, per consentire il finanziamento dell’acquisto di impianti di produzione e di distribuzione di energia elettrica siti, in tutto o in parte, sul territorio provinciale anche attraverso l’acquisto di quote di capitale di società operanti nel settore. Per l’aumento di capitale è autorizzata una spesa massima complessiva pluriennale di 220 milioni di euro a carico degli esercizi finanziari 2009-2018, pari a 22 milioni di euro all’anno.

 

     Art. 7. Modifica della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 e per il triennio 2008-2010 (legge finanziaria 2008)”

1. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14, è così sostituito:

“1. La Giunta provinciale è autorizzata a prestare garanzia fideiussoria onerosa ai sensi dell’articolo 1944, primo comma, del codice civile, per la durata di cinque anni e per un importo massimo di 40 milioni di euro, a garanzia del pieno e puntuale adempimento delle obbligazioni di natura pecuniaria e finanziaria, assunte dalla Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A. per l’assunzione di prestiti finalizzati all’acquisto di mezzi di trasporto ferroviario.”

 

     Art. 8. Disposizioni in materia di contrattazione collettiva

1. Per la contrattazione collettiva per l’anno 2009 per il comparto del personale dell’amministrazione provinciale, del personale della sanità e del personale della scuola è autorizzata, a carico del bilancio provinciale (UPB 31100), la spesa di 46,0 milioni di euro per l’anno 2009 e di 38,0 milioni di euro all’anno per gli anni 2010 e 2011.

 

2. L’autorizzazione di spesa disposta dall’articolo 10, comma 1, della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14, per la contrattazione collettiva per l’anno 2008 per i comparti ivi indicati, a carico dell’esercizio finanziario 2008, è trasferita per una quota di 9.454.000,00 euro a carico dell’esercizio 2009. La corrispondente quota di stanziamento nel bilancio di previsione 2008 (UPB 31100) costituisce economia di spesa.

 

     Art. 9. Aumento della dotazione organica del personale stipendiato dalla Provincia

1. La dotazione organica complessiva del personale stipendiato dalla Provincia, determinata in 18.126,25 unità a tempo pieno dall’articolo 9, comma 2, della legge provinciale 19 luglio 2007, n. 4, è aumentata di 332,5 unità a tempo pieno per coprire il maggior fabbisogno di personale nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico in corso e per l’attività di accertamento dello stato di autosufficienza da parte della Ripartizione provinciale Famiglia e politiche sociali.

2. La dotazione organica complessiva in conseguenza dell’aumento dei posti di cui al comma 1 è determinata in 18.382 unità a tempo pieno, tenuto conto anche del numero residuo di 76,75 delle complessive 200 unità a tempo pieno ridotte ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13, entro il 1° settembre 2008.

 

3. La maggiore spesa per effetto dell’aumento della dotazione organica disposta ai sensi dei commi 1 e 2 è stimata in 10.000.000,00 euro a carico dell’esercizio 2009 (UPB 02100: 6.000.000,00 euro e UPB 04125: 4.000.000,00 euro) e in 10.500.000,00 euro all’anno per gli esercizi successivi.

 

     Art. 10. Adeguamento del fabbisogno del personale docente ed equiparato nelle scuole di ogni ordine e grado

1. Al fine di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico nel corso dell’esercizio finanziario, la Giunta provinciale è autorizzata ad aumentare provvisoriamente la dotazione organica complessiva del personale stipendiato dalla Provincia autonoma di Bolzano a decorrere dal 1° settembre 2009, per coprire il fabbisogno di personale docente ed equiparato nelle scuole di ogni ordine e grado, tenendo conto dell’aumento della popolazione scolastica.

 

2. La maggiore spesa per effetto dell’aumento della dotazione organica, eventualmente disposta ai sensi del comma 1, trova copertura finanziaria mediante prelevamento dal fondo di riserva per spese impreviste.

 

     Art. 11. Fondo per il concorso al riequilibrio della finanza pubblica

1. La dotazione del fondo di cui all’articolo 21-bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, nell’esercizio finanziario 2009 (UPB 27120) è stabilita in 50 milioni di euro.

 

     Art. 12. Contributo straordinario alla “Sarner Stiftung”

1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere alla “Sarner Stiftung”, che svolge la sua attività ai sensi dell’articolo 7 della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1, un contributo straordinario per la copertura dei disavanzi venutisi ad accumulare.

 

2. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata a carico dell’esercizio finanziario 2009 sull’unità previsionale di base 10100 la spesa di 626.000,00 euro.

 

3. L’erogazione dei fondi avviene attraverso l’Azienda sanitaria secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.

 

     Art. 13. Finanziamento straordinario per il servizio di ospedalizzazione a domicilio

1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere all’Azienda sanitaria della Provincia di Bolzano a carico dell’esercizio finanziario 2009 (UPB 10100) un finanziamento straordinario nella misura di 1.600.000,00 euro per il servizio di ospedalizzazione a domicilio riferito all’esercizio 2008. Le modalità e i criteri di assegnazione sono stabiliti dalla Giunta provinciale.

 

     Art. 14. Contributo straordinario all’associazione di soccorso “Croce Rossa Italiana”

1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere all’associazione di soccorso “Croce Rossa Italiana” un contributo straordinario per la copertura dei disavanzi venutisi ad accumulare, secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta stessa.

 

2. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata a carico dell’esercizio finanziario 2009 (UPB 10145) la spesa di 404.000,00 euro.

 

     Art. 15. Contributo straordinario per “Manifesta 7”

1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere al comitato organizzativo “Manifesta 7”, che svolge la sua attività ai sensi dell’articolo 6-bis della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, un contributo straordinario per la copertura dei disavanzi venutisi ad accumulare.

2. Per la finalità di cui al comma 1, è autorizzata a carico del bilancio dell’esercizio finanziario 2009 (UPB 06115) la spesa di 100.000,00 euro.

 

     Art. 16. Realizzazione del termovalorizzatore dei rifiuti residui

1. Ferma restando la spesa complessiva di 98,5 milioni di euro, autorizzata con l’articolo 10 della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, per la realizzazione di un termovalorizzatore dei rifiuti residui e considerati gli impegni già assunti a carico dell’esercizio finanziario 2008, l’onere pluriennale rimanente viene rimodulato a carico degli esercizi finanziari successivi e per gli importi seguenti:

Esercizio finanziario

Importo

 

2009 1,0 milione di euro

 

2010 40,0 milioni di euro

 

2011 32,5 milioni di euro

 

2012 7,0 milioni di euro.

 

     Art. 17. Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1997, n. 17, recante “Modifiche di leggi provinciali in connessione con le disposizioni finanziarie di cui alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 11, nonché di autorizzazioni di spesa e connesse variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 1997”

1. Il comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 12 dicembre 1997, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. La Giunta provinciale è autorizzata ad aumentare la propria partecipazione finanziaria fino al 100 per cento mediante acquisto di quote di capitale o sottoscrizione di aumento di capitale del “Techno Innovation South Tyrol (TIS)”.”

 

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata a carico del bilancio dell’esercizio finanziario 2009 (UPB 27200) una spesa di 750.000,00 euro.

 

     Art. 18. Modifica della legge provinciale 22 luglio 2005, n. 5, recante “Disposizioni in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l’anno finanziario 2005 e per il triennio 2005-2007”

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale 22 luglio 2005, n. 5, e successive modifiche, è inserito il seguente comma: “2-bis. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è aumentata di 2,1 milioni di euro a carico del bilancio dell’esercizio finanziario 2009 (UPB 19215).”

 

     Art. 19. Modifica della legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26, recante “Agenzia provinciale per l’ambiente”

1. Dopo l’articolo 6 della legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 6-bis (Contributo per piccoli compressori per gas naturale) - 1. Per l’installazione di impianti fissi senza serbatoi d’accumulo adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale a uso domestico o aziendale per autotrazione, la Giunta provinciale può concedere a quanti risiedono in comuni sforniti di stazioni pubbliche di rifornimento di metano e confinanti con comuni altrettanto privi, un contributo nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, comprensiva dell’acquisto e dell’installazione; il limite massimo è stabilito annualmente con deliberazione della Giunta provinciale. Il contributo è concesso secondo criteri e modalità previsti con deliberazione della Giunta provinciale che disciplina anche i casi di revoca. Il contributo è concesso solo se è già stata presentata la dichiarazione d’inizio di attività e solo se il costo complessivo a carico del richiedente non è superiore a quello determinato con la predetta deliberazione. Nel caso di imprese il contributo è concesso nei limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti d’importanza minore (de minimis).

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata a carico del bilancio 2009 (UPB 25205) una spesa di 200.000,00 euro. La spesa a carico degli anni successivi è autorizzata con legge finanziaria annuale.”

 

     Art. 20. Partecipazione della Provincia al “Centro per lo sviluppo dei rapporti tra l’Alto Adige e la Russia Nadezhda Ivanovna Borodine - Merano”

1. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre e concludere la partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano all’associazione senza scopo di lucro “Centro per lo sviluppo dei rapporti tra l’Alto Adige e la Russia Nadezhda Ivanovna Borodine - Merano”, in prosecuzione delle tradizioni della fondazione di diritto pubblico “Borodine” - Merano fondata nel 1889 e nel riconoscimento dell’importanza dei rapporti culturali, economici e scientifici dell’Alto Adige con la Russia.

 

2. Lo statuto dell’associazione è approvato dalla Giunta provinciale e il Presidente della Provincia, o un suo delegato, è autorizzato a rappresentare la Provincia nell’atto costitutivo dell’associazione e in tutti gli atti utili al conseguimento delle finalità statutarie previste.

 

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata a carico del bilancio 2009 (UPB 01115) una spesa di 20.000,00 euro. La spesa a carico degli anni successivi è autorizzata con legge finanziaria annuale.

 

     Art. 21. Rimborso delle spese di viaggio per studentesse e studenti

1. Alle studentesse e agli studenti, aventi diritto alla riduzione delle spese di viaggio sostenute per l’esercizio del diritto di voto ai sensi della legge 26 maggio 1969, n. 241, viene rimborsato il 60 per cento del costo del biglietto del viaggio di andata e ritorno in treno dal luogo di studio all’estero fino al confine dello Stato italiano. I criteri e le modalità del rimborso saranno definiti con delibera della Giunta provinciale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata a carico del bilancio 2009 (UPB 01110) una spesa di 113.000,00 euro. La spesa a carico degli anni successivi è autorizzata con legge finanziaria annuale.

 

     Art. 22. Copertura finanziaria

1. Alla copertura degli oneri per complessivi 3.570.435.879,81 euro a carico dell’esercizio finanziario 2009, derivanti dall’articolo 3, commi 1 (Tabella A) e 2 (Tabella B), e dagli articoli 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 19, 20 e 21 della presente legge, nonché alla copertura della minore entrata derivante dall’articolo 1, stimata in 3,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede nel seguente modo:

a) per l’importo di 3.521.435.879,81 euro si provvede con una corrispondente quota delle entrate iscritte nel bilancio di previsione della Provincia per l’anno 2009;

 

b) per l’importo di 49 milioni di euro mediante la riduzione della spesa già autorizzata a carico dell’esercizio 2009 con l’articolo 16 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14, per effetto dell’articolo 16 della presente legge.

 

2. Alla copertura degli oneri per complessivi 665.732.646,09 euro a carico degli esercizi finanziari 2010 e 2011, derivanti dall’articolo 3, comma 1 (Tabella A), e dall’articolo 4, relativamente alla seconda e terza annualità dei limiti d’impegno autorizzati, e dall’articolo 3, comma 2 (Tabella B), e dagli articoli 6 e 8, comma 1, nonché dagli articoli 9 e 16, si provvede con una corrispondente quota delle disponibilità finanziarie previste per il biennio 2010-2011 nel bilancio triennale 2009-2011.

 

CAPO III

ALTRE DISPOSIZIONI

 

     Art. 23. Modifica della legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45, recante “Interventi in favore dell’attività educativa in genere”

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 6-bis della legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45, è aggiunto il seguente comma:

“5. La disposizione di cui al comma 4 viene applicata anche se strutture organizzative dell’amministrazione provinciale ricevono da soggetti pubblici o privati elargizioni di denaro, contributi o proventi in denaro comunque denominati che vengono utilizzati per il finanziamento o per la compartecipazione al finanziamento di iniziative educative e culturali.”

 

     Art. 24. Modifiche della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, recante “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige per il sostegno dell’economia”

1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, è così sostituito:

“2. La presente legge non si applica alle aziende agricole, salvo gli articoli 7, 8, 9 e 10.”

 

2. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è abrogato.

 

3. Il comma 3 dell’articolo 2-bis della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. La Giunta provinciale può rinunciare alla revoca del contributo, se la violazione degli obblighi è da ricondurre ad un incidente, una malattia o un decesso che limita gravemente e durevolmente la prosecuzione dell’attività aziendale. Lo stesso vale anche nel caso di danni causati da incendio, furto o incidente. Inoltre la Giunta provinciale può rinunciare alla revoca del contributo in casi motivati di importanza straordinaria e strategica per il mantenimento del livello occupazionale e il tessuto economico.”

 

4. L’articolo 16-bis della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, è così sostituito:

“Art. 16-bis (Aiuti a imprese costituite da lavoratori licenziati) - 1. La Provincia autonoma di Bolzano può concedere aiuti diretti a sostenere la costituzione e lo sviluppo di imprese individuali e di società costituite da lavoratori o dipendenti licenziati a seguito di fallimento, di procedura concorsuale, di cessazione dell’attività aziendale per mancanza di eredi, di chiusura dell’azienda o di consistenti riduzioni di personale. Possono altresì essere concessi aiuti per l’acquisizione di imprese che si trovano in una situazione del genere. Alle imprese costituite in forma cooperativa si applicano le disposizioni della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1.

 

2. Gli aiuti di cui al comma 1, nel rispetto della vigente normativa comunitaria, possono essere concessi per investimenti di cui al capo II nonché per iniziative di cui ai capi V, VI e VIII della presente legge. Possono essere concessi anche aiuti per la formazione di scorte di materie prime e semilavorati nonché per la locazione di immobili destinati a scopi aziendali. Inoltre possono essere finanziati i costi relativi all’utilizzazione temporanea di personale altamente qualificato da destinare ad attività di potenziamento o riorganizzazione delle imprese.”

 

5. La rubrica dell’articolo 20-ter della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è così sostituita:

“Autorità di gestione e pagamento/di certificazione per gli interventi di iniziativa comunitaria INTERREG Italia-Austria“.

 

6. L’articolo 20-quater della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, è così sostituito:

“Art. 20-quater (Servizio di informazione sull’Unione europea) - 1. La Giunta provinciale è autorizzata a effettuare spese connesse con la istituzione e gestione di un servizio di informazione sull’Unione europea, anche sulla base di apposita convenzione con la Commissione europea.”

 

     Art. 25. Modifiche della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano”

1. Il comma 2 dell’articolo 14 della legge provinciale 23 aprile 1992 n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. La nomina, eccettuata quella a direttore d’ufficio, può essere conferita anche, nella misura del 30 per cento delle ripartizioni e senza limitazioni per i dipartimenti, a persone estranee all’amministrazione provinciale, di riconosciuta esperienza e competenza, in possesso di diploma di laurea e dei requisiti prescritti per l’accesso all’impiego presso l’amministrazione provinciale, escluso il limite di età. Per i dipartimenti, la nomina può essere conferita anche a direttori d’ufficio ritenuti particolarmente idonei per tale incarico. L’assunzione dell’incarico comporta la decadenza di quello in atto ricoperto. Rimane ferma l’iscrizione nell’albo degli aspiranti dirigenti già acquisita.”

 

2. Dopo il comma 8 dell’articolo 26 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 9 e 10:

“9. Il funzionario che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita le funzioni di direttore reggente della Ripartizione provinciale Artigianato, industria e commercio, rimane preposto a detta ripartizione fino all’implementazione degli interventi anticongiunturali in corso di definizione e, comunque, non oltre il 26 ottobre 2013.

10. A far data dal 1° gennaio 2010, il funzionario che esercita le funzioni di coordinatore dei musei provinciali è nominato direttore della Ripartizione Musei.”

 

3. Al punto 10 dell’allegato A alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, il settimo trattino è così sostituito:

“- realizzazione delle infrastrutture di banda larga”.

 

4. Il punto 14 dell’allegato A alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

“14 Cultura tedesca

- biblioteche e mezzi audiovisivi

- attività culturali

- educazione permanente, promozione dell’apprendimento delle lingue straniere e della seconda lingua

- giovani

- musei”.

 

5. Il punto 24 dell’allegato A alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

“24 Famiglia e politiche sociali

- promozione della famiglia

- assistenza di base

- interventi e servizi sociali

- invalidi civili, ciechi civili e sordi

- fondo sociale

- interventi per la non autosufficienza

- previdenza”.

 

6. Al punto 35 dell’allegato A alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, il quarto trattino è così sostituito:

“- insediamento di imprese, gestione delle aree, sviluppo e promozione della localizzazione economica”.

 

7. Dopo il punto 41 dell’allegato A alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è aggiunto il seguente punto:

“42 Musei

- provvidenze a favore delle collezioni e dei musei di interesse provinciale e dei musei gestiti da enti pubblici, da associazioni e da privati nonché vigilanza sui medesimi

- amministrazione ordinaria e straordinaria dei musei provinciali altoatesini gestiti dall’azienda musei provinciali”.

 

8. La decorrenza della disposizione di cui al comma 7 è stabilita in data 1° gennaio 2010.

 

     Art. 26. Modifica della legge provinciale 20 giugno 2005, n. 3, recante “Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni”

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della legge provinciale 20 giugno 2005, n. 3, è aggiunto il seguente comma:

“2. Il/La Presidente della Provincia è altresì autorizzato o autorizzata a determinare con la stessa procedura la parte spettante ai comuni dei tributi speciali catastali incassati dai comuni stessi per i servizi catastali erogati tramite i loro sportelli.”

 

     Art. 27. Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, recante “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente comma:

“1-bis. Sul rispetto e sull’osservanza dei criteri di contenimento e di razionalizzazione della spesa, impartiti dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 1, vigila una commissione nominata dalla Giunta provinciale stessa, presieduta dal direttore generale della Provincia e coadiuvata da un gruppo di lavoro tecnico. Fermo restando il conseguimento globale degli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa provinciale, tale commissione può consentire deroghe su specifici obiettivi, nella misura strettamente necessaria per garantire la continuità e la qualità del servizio pubblico. La commissione predispone una relazione annuale sugli obiettivi raggiunti nell’anno di attività appena trascorso.”

 

2. Il comma 10 dell’articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

“10. I contratti e i processi verbali che ne tengono luogo, soggetti a trascrizione o a registrazione in termine fisso, sono stipulati in forma pubblico-amministrativa con l’osservanza delle norme della legge notarile per gli atti notarili, in quanto applicabili, iscritti nel repertorio tenuto in conformità a quanto disposto dagli articoli 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e custoditi in un’apposita raccolta. Al rogito dei contratti e degli atti predetti e all’autenticazione delle sottoscrizioni delle scritture private e degli atti unilaterali rilevanti ai fini del presente articolo può provvedere, su delega del direttore generale o della direttrice generale di cui all’articolo 4, comma 3, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale delle Regione, il direttore o la direttrice della struttura organizzativa competente per la tenuta del repertorio.”

 

3. L’articolo 6-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:

“Art. 6-bis (Razionalizzazione degli acquisti provinciali) - 1. Entro il 31 dicembre 2009 la Provincia autonoma di Bolzano, al fine di favorire processi di semplificazione e di efficienza della pubblica amministrazione nonché i principi di trasparenza, di libera concorrenza, apertura dei mercati e di razionalizzazione della spesa pubblica, attiva, in armonia con le normative comunitaria, nazionale e provinciale, un sistema di acquisto mediante procedure informatizzate e altri strumenti telematici per l’approvvigionamento di beni, lavori e servizi. In particolare sono introdotti:

a) un sistema di negoziazione per gli acquisti di beni, lavori e servizi standardizzabili secondo le esigenze comuni; b) procedure telematiche di acquisto di beni, lavori e servizi, realizzate sia attraverso gare telematiche, sia attraverso il mercato elettronico provinciale; c) la pubblicazione di tutti gli incarichi assegnati, affinché tutte le imprese partecipanti alla gara possano prenderne visione.

2. La modalità inerente alla gestione centralizzata degli acquisti di beni, lavori e servizi è adottata con particolare riferimento alla fornitura di prestazioni standardizzate e fungibili.

3. Le strutture organizzative della Provincia, delle aziende e degli enti da essa dipendenti, gli istituti di istruzione scolastica e, in generale, gli organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti e comunque denominati, purché privi di personalità giuridica privatistica, nonché i loro consorzi e associazioni, utilizzano il sistema telematico di acquisto di cui al comma 1.

4. Gli enti locali, gli enti, le aziende e gli istituti, anche autonomi, le istituzioni, le società e in generale gli organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati, nonché i loro consorzi e associazioni, e inoltre gli istituti di istruzione universitaria presenti e operanti nel territorio provinciale possono utilizzare il sistema telematico di acquisto di cui al comma 1.”

 

4. L’articolo 6-ter della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:

“Art. 6-ter (Funzionamento del sistema di acquisto centralizzato) - 1. Le competenti strutture organizzative della Provincia stipulano, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa comunitaria, nazionale e provinciale per la fornitura di beni e servizi a pubbliche amministrazioni, convenzioni-

quadro con le quali l’impresa prescelta si impegna a eseguire, ai prezzi e alle altre condizioni ivi previsti, i contratti conclusi a seguito della semplice ricezione da parte della medesima impresa degli ordinativi di fornitura emessi dalle amministrazioni che ne hanno obbligo o facoltà; dette convenzioni indicano il limite massimo della durata nel tempo e della quantità dei beni e dei servizi oggetto delle stesse.

 

2. I soggetti di cui all’articolo 6-bis, comma 3, sono obbligati a utilizzare le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. 3. I soggetti di cui all’articolo 6-bis, comma 4, possono aderire alle convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo; in particolare, tali soggetti possono aderire a singole convenzioni attraverso l’emissione di ordinativi di fornitura, ove di volta in volta ne ravvisino l’opportunità, ovvero possono aderire al sistema delle convenzioni con provvedimento di portata generale, ferma restando la necessità di emettere ordinativi di fornitura per il perfezionamento dei singoli acquisti. 4. La Provincia, per il tramite delle sue strutture organizzative competenti, può svolgere per beni e servizi non ricompresi in convenzioni operative la funzione di stazione appaltante per conto ovvero in nome e per conto di uno o più dei soggetti di cui all’articolo 6-bis, comma 4, che ne facciano specifica richiesta.”

 

5. L’articolo 6-quater della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:

“Art. 6-quater (Procedure telematiche di acquisto) - 1. Per l’acquisto di beni e servizi mediante gare telematiche le relative procedure di scelta del contraente per l’acquisto di beni e servizi sono gestite in quantità, con specifiche qualitative e per esigenze predeterminate, anche aggregando richieste omogenee provenienti da enti diversi. Per favorire l’incremento dei soggetti operanti nell’ambito del mercato elettronico provinciale, la selezione dei fornitori avviene anche in considerazione dei diversi settori merceologici.”

 

6. Dopo l’articolo 6-quater della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente articolo:

“Art. 6-quinquies (Preferenza per trasporti a basse emissioni) - 1. Criteri di qualità da tenere in considerazione nel conferimento di incarichi aventi per oggetto la fornitura di derrate alimentari sono la brevità delle vie di trasporto e/o l’effettuazione del trasporto con minori emissioni di CO2.”

 

7. Dopo l’articolo 6-quinquies della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente articolo:

“Art. 6-sexies (Norme attuative) - 1. Con regolamento di esecuzione, da emanarsi entro il 31 luglio 2009, sono determinate le strutture organizzative provinciali competenti per gli acquisti e sono definite le modalità di istituzione e di funzionamento delle procedure informatizzate, con particolare riguardo all’abilitazione dei fornitori, alle specifiche tecniche e alle caratteristiche di interoperabilità dei sistemi realizzati.

2. Con il regolamento di esecuzione di cui al comma 1 sono altresì stabilite le modalità della procedura di gara interamente gestita con sistemi telematici e dell’asta elettronica.”

 

     Art. 28. Modifiche della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, recante “Norme per l’appalto e l’esecuzione di lavori pubblici”

1. Dopo l’articolo 41 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, è inserito il seguente articolo:

“Art. 41-bis (Avvalimento) - 1. Gli operatori economici possono avvalersi dei requisiti di carattere economico-finanziario, tecnico ed organizzativo di un altro soggetto, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alle gare d’appalto, a norma dell’articolo 48, comma 3, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.”

 

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 50 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente comma:

“4. I fondi derivanti dall’incameramento di cauzioni a seguito di inadempimento di obbligazioni del contratto da parte dell’appaltatore e necessari per l’esecuzione d’ufficio delle relative lavorazioni costituiscono fondi vincolati che vengono assegnati, su motivata richiesta dell’assessore competente, al rispettivo capitolo di spesa.”

 

3. Dopo l’articolo 58 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, è inserito il seguente articolo:

“Art. 58-bis (Moratoria) - 1. L’amministrazione committente non può, a pena di nullità, stipulare il relativo contratto prima di una moratoria di 15 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all’amministrazione committente di attendere il decorso del predetto termine.

2. L’aggiudicazione definitiva assume valore di contratto unicamente a seguito della decorrenza di 15 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione.”

 

     Art. 29. Modifica della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, recante “Per la disciplina dell’educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche”

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 28 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“3-bis. Vantaggi economici possono essere concessi anche a cooperative del medesimo settore, iscritte nell’apposito registro provinciale.”

 

     Art. 30. Modifica della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, recante “Interventi per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità naturali”

1. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Se queste opere di prevenzione o di ripristino sono eseguite a cura del comune, la Giunta provinciale può assegnare un sussidio. Fra queste opere rientrano anche la costruzione, l’acquisto, l’ampliamento, la ristrutturazione, il risanamento, la manutenzione straordinaria e il ripristino di strutture per il servizio antincendi.”

 

     Art. 31. Modifiche della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, recante “La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo”

1. La lettera w) del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, e successive modifiche, è abrogata.

2. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 19 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, e successive modifiche, è così sostituita:

“b) ai trasporti di rifiuti speciali non pericolosi che non eccedano la quantità di 30 chilogrammi o di 30 litri, effettuati dal produttore dei rifiuti stesso. In questo caso il gestore dell’impianto di trattamento deve rilasciare una conferma scritta, secondo le modalità fissate dalla Giunta provinciale.”

 

3. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 43 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, e successive modifiche, è così sostituita:

“h) chiunque non compila il formulario di identificazione dei rifiuti di cui all’articolo 19 o effettua il trasporto di rifiuti o li accetta senza il formulario o se nel formulario i dati previsti dalla Giunta provinciale sono incompleti o inesatti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria:

1) da 500 euro a 1.500 euro, qualora trattasi di produttori e detentori;

2) da 1.500 euro a 4.500 euro, qualora trattasi di trasportatori e destinatari;

3) da 50 euro a 150 euro, qualora trattasi di produttori e detentori che trasportano i propri rifiuti speciali pericolosi e non eccedono la quantità di 30 chilogrammi o di 30 litri, nonché dei loro destinatari;”.

 

     Art. 32. Modifica della legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26, recante “Agenzia provinciale per l’ambiente”

1. Dopo l’articolo 7 della legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26, è inserito il seguente articolo:

“Art. 7-bis (Contributi per la tutela dell’ambiente) - 1. La Giunta provinciale è autorizzata ad effettuare spese e a concedere contributi, sovvenzioni e sussidi a enti, associazioni e persone giuridiche senza scopo di lucro per manifestazioni, iniziative e studi interessanti la tutela dell’ambiente.”

 

     Art. 33. Modifica della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, recante “Disposizioni in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008”

1. Il comma 2 dell’articolo 19 della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. L’amministrazione provinciale, per il rilascio di nuove concessioni di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico nonché due anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell’uso a fine idroelettrico, indice una gara a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l’attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata trentennale, avendo particolare riguardo a un’offerta di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell’energia prodotta o della potenza installata.”

 

     Art. 34. Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, recante „Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia autonoma di Bolzano”

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 37 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma: “5. Alla restituzione delle somme indebitamente versate alla Provincia provvede la Ripartizione provinciale Finanze e bilancio.”

 

2. Il comma 1 dell’articolo 39 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è così sostituito:

“1. Gli agenti della riscossione sono nominati dal direttore della Ripartizione provinciale Finanze e bilancio e riscuotono le entrate provinciali nei limiti e modi stabiliti dal relativo ordinamento, salvo quanto disposto dalla presente legge.”

 

3. Il comma 2 dell’articolo 40 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. La Ripartizione Finanze e bilancio riscontra i conti medesimi apponendovi il visto di conformità e li trasmette alla Corte dei conti.”

 

4. Il comma 3 dell’articolo 40 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è così sostituito:

“3. In caso di difformità o presunte irregolarità, la Ripartizione Finanze e bilancio rinvia il conto, con osservazioni, all’agente della riscossione, il quale è tenuto a dare risposta entro il trentesimo giorno dal ricevimento del conto rinviato.”

 

5. Il comma 4 dell’articolo 40 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è così sostituito:

“4. La Ripartizione provinciale Finanze e bilancio ha la facoltà di eseguire verifiche di cassa presso gli agenti della riscossione.”

 

6. Dopo il comma 3 dell’articolo 44 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“4. Nel caso di debiti e crediti provinciali giunti a scadenza, la Ripartizione provinciale Finanze e bilancio è autorizzata a compensare pagamenti e riscossioni nei confronti di un medesimo soggetto, pubblico o privato, ad esclusione dello Stato e della Regione Trentino Alto-Adige, anche sospendendo i pagamenti per consentire la compensazione. Resta salvo quanto previsto dall’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.”

 

7. Il comma 4 dell’articolo 45 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. Non si procede all’iscrizione a ruolo delle entrate provinciali aventi natura non tributaria d’importo inferiore a 30,00 euro.”

8. Il comma 5 dell’articolo 50 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“5. Per il pagamento di utenze, di spese obbligatorie ricorrenti di funzionamento dell’amministrazione e di ogni altra spesa, ove particolari esigenze di servizio lo richiedano, il tesoriere provinciale assume, su specifica richiesta del Direttore della Ripartizione provinciale Finanze e bilancio, l’obbligo di provvedere al pagamento entro la rispettiva scadenza degli importi risultanti dalle bollette di utenza o altra corrispondente documentazione inoltrata, anche mediante evidenze informatiche, dai fornitori. Periodicamente, verificata da parte del competente ufficio liquidatore la correttezza dei pagamenti, la Ripartizione provinciale Finanze e bilancio provvede all’emissione del mandato di pagamento a copertura delle spese che il tesoriere ha addebitato alla Provincia.”

 

     Art. 35. Modifica della legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008 (legge finanziaria 2006)”

1. Il comma 5 dell’articolo 5 della legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13, è così sostituito:

“5. La Giunta provinciale è autorizzata a sostenere finanziariamente la società con un contributo annuale e con eventuali concessioni di crediti, e a mettere a disposizione della medesima i mezzi finanziari per acquistare i beni immobili di cui al comma 3. La Giunta provinciale può mettere a disposizione della società, gratuitamente o a canone ridotto, locali ed attrezzature.”

 

     Art. 36. Modifica della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, recante “Autonomia delle scuole”

1. Dopo l’articolo 20-bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, è inserito il seguente articolo:

“Art. 20-ter (Piano annuale delle attività sportive scolastiche) - 1. Entro il mese di novembre di ogni anno, tenuto conto dei programmi pluriennali di sviluppo, le ripartizioni provinciali competenti per lo sport scolastico predispongono, entro il limite degli stanziamenti disponibili nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo e avuto riguardo alle previsioni del bilancio pluriennale, il piano delle attività sportive da attuare nel corso dell’anno successivo. Il piano è approvato dalla Giunta provinciale.”

 

     Art. 37. Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, recante “Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante”

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 12-bis della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, è così sostituita:

“b) nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie provinciali sono inseriti, a domanda, i docenti già inseriti nelle corrispondenti prima e seconda fascia delle graduatorie a esaurimento della Provincia di Bolzano con il punteggio già maturato nelle medesime graduatorie. Per l’aggiornamento del punteggio si utilizzano i criteri applicati in sede di compilazione della prima e seconda fascia delle graduatorie a esaurimento per gli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009. Nella terza fascia delle graduatorie provinciali sono inseriti, a domanda, i docenti già inclusi nella terza fascia delle graduatorie a esaurimento nonché coloro che hanno titolo all’inserimento secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale. Il punteggio in terza fascia è calcolato secondo la tabella provinciale di valutazione dei titoli, determinata dalla Giunta provinciale che disciplina anche la transizione al nuovo sistema delle graduatorie provinciali;”

 

     Art. 38. Modifica della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, recante “Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”

1. Il comma 2 dell’articolo 25 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, è così sostituito:

“2. Gli articoli 2, 10 e 11 nonché le disposizioni del capo III relative alla scuola del primo ciclo di istruzione trovano applicazione a decorrere dall’anno scolastico 2009/2010, gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del capo II relativi alla scuola dell’infanzia al più tardi a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013.”

 

     Art. 39. Coordinamento di disposizioni inerenti alla disciplina contrattuale del personale delle scuole dell’infanzia

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione concernenti la scuola dell’infanzia, previsti dalla legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, sono abrogati gli articoli 26, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 39, 40, 57, commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8, nonché gli articoli 58, 81 e 84 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, e successive modifiche.

 

     Art. 40. Modifiche della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, recante “Disciplina dei musei e provvidenze per il loro sviluppo”

1. I commi 2 e 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“2. La gestione dei musei provinciali può essere affidata a un’azienda, diretta dal direttore della Ripartizione provinciale Musei. I musei provinciali non gestiti dalla suddetta azienda hanno personalità giuridica di diritto pubblico, sono retti da propri statuti da approvare con deliberazione della Giunta provinciale e sono sottoposti al controllo e alla vigilanza della Giunta provinciale.

3. I singoli musei sono costituiti con deliberazione della Giunta provinciale, che ne approva le denominazioni, le finalità e lo statuto; la deliberazione va pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.”

 

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“3-bis. La costituzione dell’azienda per i musei provinciali, i compiti come pure i comitati scientifici e le loro competenze sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.”

 

3. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. L’azienda per i musei provinciali è dotata di autonomia patrimoniale e contabile; le delibere relative al bilancio di previsione, alle sue variazioni e al conto consuntivo annuale sono approvate dalla Giunta provinciale, su proposta del direttore della Ripartizione Musei, sentiti i direttori dei singoli musei.”

 

4. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. La Provincia concorre al finanziamento delle spese di funzionamento dell’azienda e dei musei provinciali nonché di quelle per l’ampliamento del relativo patrimonio.”

 

5. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Il personale dei musei provinciali è personale della Provincia.”

 

6. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Oltre al personale di ruolo, i musei provinciali possono, per esigenze temporanee di classificazione, inventario, allestimento delle sale di esposizione o di vigilanza per l’accesso al pubblico, assumere personale - anche ad orario ridotto - con contratto di diritto privato ai sensi della normativa vigente a tempo determinato, ma comunque inferiore ad un anno. Il contingente massimo è approvato annualmente per ciascun museo dalla Giunta provinciale.”

 

7. Il comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. La Giunta provinciale può sostenere, mediante la concessione di contributi, musei e collezioni di enti pubblici, di associazioni e di privati sulla base di un piano annuale.”

 

8. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Le collezioni private di interesse pubblico possono essere sottoposte a vincolo con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta della Ripartizione provinciale Beni culturali; in caso di apposizione di vincolo, le collezioni sono sottoposte alla vigilanza della Ripartizione provinciale Beni culturali.”

9. Sono abrogati il comma 2 dell’articolo 3, il comma 4 dell’articolo 4, l’articolo 5, il comma 3 dell’articolo 7, l’articolo 8, il comma 2 dell’articolo 9 e l’articolo 12 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, e successive modifiche.

 

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010. Il consiglio d’amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge resta prorogato sino al 31 dicembre 2009.

 

     Art. 41. Modifiche della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, recante “Diritto allo studio universitario”

1. I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 8 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, sono così sostituiti: “2. Alle studentesse e agli studenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), iscritti presso un’università in Italia e risultanti dalla graduatoria dei vincitori o degli idonei per la concessione di una borsa di studio di cui agli articoli 6 o 7, possono essere rimborsati i contributi universitari, a condizione che non ne siano esonerati totalmente dalle rispettive università o da altri enti, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera a), della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modifiche, o che detti contributi non siano già stati rimborsati.

3. Alle studentesse e agli studenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), iscritti presso un’università nei paesi dell’area culturale tedesca e risultanti dalla graduatoria dei vincitori o degli idonei per la concessione di una borsa di studio di cui agli articoli 6 o 7, possono essere rimborsati i contributi universitari, a condizione che essi non ne percepiscano il rimborso totale da parte delle rispettive università o di altri enti, o che siano esonerati dal relativo versamento.

4. Il rimborso di cui ai commi 2 e 3 si effettua anche se le studentesse e gli studenti sono esonerati parzialmente dal versamento del contributo universitario o se hanno già ottenuto il rimborso parziale dalle rispettive università o da altri enti. In questo caso il rimborso viene effettuato per l’importo effettivamente versato o per l’importo rimanente a carico delle studentesse e degli studenti.”

 

     Art. 42. Modifica della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, recante “Interventi per l’assistenza alle persone non autosufficienti”

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, è inserito il seguente comma:

“2-bis. Ai fini dell’attuazione della presente legge sono comunicati i seguenti dati:

a) dalla Provincia agli enti gestori di cui all’articolo 9 e all’Azienda sanitaria i dati concernenti l’esito dell’inquadramento;

b) alla Provincia dagli enti gestori di cui all’articolo 9 e dall’Azienda sanitaria, rispettivamente, i dati riguardanti le presenze e le assenze e i ricoveri.”

 

     Art. 43. Modifiche della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”

1. Il comma 5 dell’articolo 4-ter della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituito:

“5. Il capitale della fondazione è fissato in 60.000,00 euro. Dopo l’approvazione del programma annuale e del bilancio preventivo della fondazione, la Giunta provinciale le assegna i fondi necessari per la sua amministrazione, gestione e attività. La Giunta provinciale è autorizzata inoltre a mettere gratuitamente a disposizione della fondazione locali nonché l’attrezzatura e l’arredamento.”

 

2. Dopo l’articolo 31 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è inserito il seguente articolo:

“Art. 31-bis (Istituzione di registri di rilevante interesse sanitario) - 1. Al fine di acquisire la conoscenza dei rischi per la salute e di consentire la programmazione provinciale degli interventi sanitari volti alla tutela della collettività dai medesimi rischi, possono essere istituiti registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario, registri nominativi delle cause di morte nonché registri dei soggetti sottoposti a procedure sanitarie di particolare complessità.

2. L’istituzione e la tenuta dei registri sono disciplinati con regolamento di esecuzione, emanato su conforme parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 3. I registri di cui al comma 1 raccolgono dati anagrafici e sanitari a fini di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nonché di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.”

 

     Art. 44. Modifica della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16, recante “Provvedimenti relativi all’assistenza odontoiatrica”

1. Dopo l’articolo 3 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16, è inserito il seguente articolo:

“Art. 3-bis (Assistenza odontoiatrica a favore di particolari soggetti) - 1. L’assistenza odontoiatrica ha l’obiettivo di promuovere la salute odontoiatrica nei soggetti in età infantile ed evolutiva, nei soggetti in condizione di particolare vulnerabilità sanitaria e sociale, nei soggetti anziani e nella generalità della popolazione in casi di urgenza, compatibilmente con le risorse a disposizione del Servizio sanitario provinciale.

2. La Giunta provinciale definisce le modalità e le condizioni di accesso alle prestazioni odontoiatriche erogate dalle strutture ospedaliere pubbliche, dagli ambulatori odontoiatrici pubblici collocati nei distretti sanitari nonché dagli ambulatori odontoiatrici convenzionati.

3. La Giunta provinciale individua nel dettaglio:

a) le categorie di patologie e le persone che rientrano nella disciplina per le loro condizioni di particolare vulnerabilità sanitaria o sociale;

b) i limiti e le modalità di accesso alle prestazioni nonché la compartecipazione alla spesa;

c) le prestazioni e le tariffe.”

 

     Art. 45. Modifica della legge provinciale 22 novembre 1988, n. 51, recante “Misure nel settore socio-sanitario”

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 22 novembre 1988, n. 51, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“2-bis. Per le visite finalizzate all’accertamento dell’idoneità psicofisica alla guida di veicoli, natanti e velivoli da diporto la Giunta provinciale può raddoppiare le percentuali di rimborso di cui al comma 2 ai medici igienisti distrettuali. Queste percentuali possono essere stabilite retroattivamente dal 1° settembre 2008.”

 

     Art. 46. Modifica della legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7, recante “Disposizioni per favorire il superamento o eliminazione delle barriere architettoniche”

1. L’articolo 11 della legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7, è così sostituito:

“Art. 11 (Piano di adattamento per gli edifici pubblici della Provincia e degli enti pubblici locali) - 1. La Provincia, gli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata nonché le aziende e gli enti da essa dipendenti, i comuni, le comunità comprensoriali, le aziende dei servizi sociali, l’Azienda sanitaria e l’Istituto provinciale per l’edilizia sociale adottano un piano di intervento finalizzato alla rimozione delle barriere architettoniche negli edifici destinati allo svolgimento della loro attività entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento di esecuzione. Le opere ivi previste sono eseguite in base alle prescrizioni dettate dal regolamento di esecuzione di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 7.

2. Sono esclusi dal piano di intervento gli edifici che all’entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 7 risultano conformi a quanto previsto dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.”

 

     Art. 47. Modifica della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, recante “Finanziamento di opere pubbliche nell’interesse degli Enti locali“

1. Dopo la lettera p) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche, viene inserita la seguente lettera:

“q) restituzione degli importi anticipati al fondo di rotazione in base all’articolo 7-bis della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche.”

 

     Art. 48. Rilancio dell’ippodromo di Merano

1. La Giunta provinciale, al fine di dare completa ed integrale attuazione del Protocollo d’intesa stipulato in data 1º agosto 2007 con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con l’Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE) e con il Comune di Merano, come modificato con l’atto integrativo stipulato in data 20 febbraio 2008, è autorizzata a negoziare con il Comune di Merano le modalità di finanziamento delle quote non coperte dal contributo statale tramite l’UNIRE, a valere sul fondo di rotazione di cui all’articolo 7-

bis della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche.

 

     Art. 49. Modifica della legge provinciale 10 dicembre 1992, n. 44, recante “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano in favore della ricerca e dello sviluppo nel settore industriale”

1. L’articolo 7 della legge provinciale 10 dicembre 1992, n. 44, è così sostituito : “Art. 7 (Fondo di rotazione per la ricerca e lo sviluppo) - 1. Per la concessione dei mutui e dei prestiti partecipativi, è istituito presso l’amministrazione provinciale il fondo di rotazione per la ricerca e lo sviluppo.

2. La gestione dei mutui e dei prestiti partecipativi concessi sul fondo di rotazione può essere affidata a istituti e aziende di credito o a enti a totale partecipazione pubblica che abbiano per statuto la promozione dell’innovazione delle imprese sul territorio provinciale.

3. La Giunta provinciale è autorizzata a stipulare apposita convenzione per regolare i rapporti tra la Provincia e gli istituti, la gestione contabile dei mutui e dei prestiti, i tempi massimi per l’erogazione degli stessi e dei finanziamenti a essi connessi nonché il compenso per il servizio, le garanzie richieste, l’interesse corrisposto sulle giacenze, l’obbligo di rendicontazione e la facoltà di vigilanza sulla gestione.”

 

     Art. 50. Modifica della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, recante “Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale”

1. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Ai fini di cui al comma 1 e salvo quanto disposto all’articolo 7-bis si considerano le possibilità legali di edificazione da parte dell’amministrazione pubblica o di proprietari privati al momento dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 5. Non sussistono le possibilità legali di edificazione, quando l’area è sottoposta a un vincolo di inedificabilità assoluta in base alla normativa statale, regionale o provinciale. L’indennità è determinata sulla base di elementi certi e obiettivi relativi all’ubicazione del bene, alla sua accessibilità e alla presenza di opere di urbanizzazione o di altre circostanze che attestano l’attitudine del suolo all’utilizzazione edificatoria anche da parte dell’amministrazione pubblica.”

 

     Art. 51. Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante “Legge urbanistica provinciale”

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 50 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“5. L’ente competente per le zone produttive con provvedimento motivato può su domanda annullare divieti assunti, qualora gli obiettivi della zona per insediamenti produttivi rimangano garantiti. La Giunta provinciale, di concerto con il Consiglio dei comuni, determina le rispettive condizioni generali.”

 

2. Il comma 8 dell’articolo 51-ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“8. Le disposizioni di cui all’articolo 44-ter si applicano anche alle zone per insediamenti produttivi già e ancora definite di completamento o di espansione nei piani urbanistici comunali. Si applicano, inoltre, ad autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, per esercizi che non hanno ancora iniziato l’attività, se non è ancora stata rilasciata la concessione edilizia per la realizzazione dell’edificio a cui le autorizzazioni si riferiscono. Alle zone per insediamenti produttivi non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, fatto salvo il comma 1, lettera a).”

 

3. Il comma 2 dell’articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:

“2. Per favorire iniziative volte al rilancio dell’economia e per introdurre incisive misure di semplificazione procedurale nell’attività edilizia, la Giunta provinciale di concerto con il Consiglio dei comuni emana criteri per consentire interventi di ampliamento di edifici, già legalmente esistenti alla data del 12 gennaio 2005 o concessionati prima di tale data e destinati prevalentemente ad uso residenziale, purché l’intero edificio sia riqualificato energeticamente secondo lo standard casa-clima C. Con particolare riguardo al rispetto del contesto urbanistico, storico, architettonico e ambientale, le direttive concernono criteri tecnici e procedimentali nonché le caratteristiche qualitative e quantitative che rispettivamente gli edifici esistenti devono già presentare per poter essere oggetto degli interventi. Per gli ampliamenti saranno definiti valori massimi di deroga rispetto ai limiti di cubatura, di distanze e di altezza degli edifici stabiliti nella legge urbanistica provinciale, nei regolamenti e negli strumenti di pianificazione urbanistica, nonché i casi di esenzione dagli obblighi di convenzionamento. Di concerto con il Consiglio dei comuni la Giunta provinciale può prevedere che gli ampliamenti siano esenti dal contributo sul costo di costruzione e che i relativi oneri di urbanizzazione siano dovuti in misura dimezzata. Gli spazi per parcheggi devono essere assicurati ai sensi dell’articolo 123, salva una speciale disciplina negli strumenti di pianificazione del comune. Restano comunque salve le esigenze di tutela dei beni culturali, del paesaggio e dell’ambiente. La validità del presente comma e delle relative direttive è limitata agli anni 2009 e 2010.”

 

4. Il comma 7 dell’articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“7. Qualora venga accertato che gli interventi eseguiti secondo il presente articolo non rispettino le relative norme, si applica l’articolo 83.”

 

     Art. 52. Modifica della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, recante “Ordinamento delle scuole materne - Scuole per l’infanzia”

1. Il comma 5 dell’articolo 30-bis della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, e successive modifiche, è così sostituito:

“5. Per l’accesso agli impieghi quale insegnante ovvero collaboratore pedagogico o collaboratrice pedagogica per la scuola dell’infanzia delle località ladine è richiesta, oltre all’appartenenza al gruppo linguistico ladino, la conoscenza delle lingue ladina, tedesca ed italiana da comprovarsi con esame scritto e orale ai sensi dell’articolo 12, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche.”

 

     Art. 53. Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) l’articolo 10 della legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7; b) la legge provinciale 14 gennaio 1982, n. 2, e successive modifiche;

c) la legge provinciale 16 luglio 1991, n. 21;

d) i commi 8 e 9 dell’articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche;

e) il comma 5 dell’articolo 5 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, e successive modifiche;

f) l’articolo 19 della legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5, e successive modifiche.

 

     Art. 54. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.