§ 6.1.112 - L.P. 13 marzo 1995, n. 5.
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995 e per il triennio 1995-1997 (Legge finanziaria 1995).


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:13/03/1995
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Autorizzazioni di spesa per l'anno 1995 - Tabella A.
Art. 2.  Autorizzazioni di spesa per il triennio 1995-1997 per opere ad esecuzione pluriennale - Tabella B.
Art. 3.  Partecipazione della Provincia a società ed enti.
Art. 4.  Spese per la contrattazione del personale.
Art. 5.  Disposizioni per la finanza locale.
Art. 6.  Contributo straordinario all'Azienda autonoma di soggiorno di Merano.
Art. 7.  Istituzione delle tasse provinciali sulle concessioni non governative.
Art. 7 bis.  Soppressione di tasse provinciali sulle concessioni non governative.
Art. 8.  Modifiche della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, in materia di bilancio e contabilità generale.
Art. 9.  Modifiche alla legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, in materia di servizi di trasporto pubblico di persone.
Art. 10.  Interventi finanziari a favore di imprese a partecipazione provinciale operanti nel settore dei trasporti.
Art. 11.  Modifica della legge provinciale 30 luglio 1981, n. 24, in materia di trasporti pubblici.
Art. 12.  Interventi a favore dei servizi sociali.
Art. 13.  Modifica alla legge provinciale 1 luglio 1993, n. 11, concernente "Disciplina del volontariato".
Art. 14.  Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti.
Art. 15.  Modifica della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28, in materia di formazione ed aggiornamento del personale sanitario.
Art. 16.  Modifica della legge provinciale 28 agosto 1976, n. 39, concernente la realizzazione di impianti depurativi per il trattamento delle acque di rifiuto.
Art. 17.  Modifiche ed integrazioni della legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 57, in materia di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi.
Art. 18.  Modifica della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4, concernente le fonti di energia ed il risparmio energetico.
Art. 19.  Opere di interesse pubblico.
Art. 20.  Modifica alla legge provinciale 20 dicembre 1993, n. 27, in materia di edilizia abitativa agevolata.
Art. 21.  Disposizioni in materia di recupero convenzionato di abitazioni.
Art. 22.  Assunzione di competenze statali e del relativo personale.
Art. 23.  Modifiche alla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, sulla riforma dell'edilizia abitativa.
Art. 24.  Abrogazione di norme.
Art. 25.  Copertura finanziaria.
Art. 26.  Clausola d'urgenza.


§ 6.1.112 - L.P. 13 marzo 1995, n. 5.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995 e per il triennio 1995-1997 (Legge finanziaria 1995).

(B.U. 28 marzo 1995, n. 13 – S.O.)

 

     Art. 1. Autorizzazioni di spesa per l'anno 1995 - Tabella A.

     1. Le spese da iscrivere nel bilancio della Provincia per l'anno finanziario 1995, per l'applicazione di norme provinciali, regionali, statali o comunitarie, nonché per il rifinanziamento di disposizioni legislative, i cui termini di applicazione siano scaduti, sono autorizzate, anche in aumento dei limiti massimi di spesa previsti dalle leggi medesime, nella misura indicata nell'allegata tabella A.

 

          Art. 2. Autorizzazioni di spesa per il triennio 1995-1997 per opere ad esecuzione pluriennale - Tabella B.

     1. Le spese da iscrivere nel bilancio della Provincia per l'anno finanziario 1995 e per il triennio 1995-1997 per l'attuazione di interventi od opere la cui esecuzione si protrae per più esercizi, sono determinate ed autorizzate nella misura indicata nell'allegata tabella B.

     2. L'amministrazione provinciale è autorizzata ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, modificato dall'articolo 2 della legge provinciale 10 aprile 1981, n. 9, a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nell'anno 1995 nei limiti dell'intera somma prevista, ivi compresi gli impegni assunti negli esercizi precedenti, fermo restando che i relativi pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

     3. Le quote di spesa destinate a gravare sugli esercizi finanziari successivi al 1995 saranno stabilite dalla rispettiva legge finanziaria.

 

          Art. 3. Partecipazione della Provincia a società ed enti.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad acquistare ulteriori azioni della società "Autostrada del Brennero SpA" per un importo di spesa non superiore a lire 1.515 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1995 (capitolo 12250).

     2. La Giunta provinciale è altresì autorizzata ad aumentare la quota di partecipazione della Provincia all'ente autonomo Fiera di Bolzano per un importo di spesa non superiore a lire 4.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1995 (capitolo 12250).

 

          Art. 4. Spese per la contrattazione del personale.

     (Omissis).

 

          Art. 5. Disposizioni per la finanza locale.

     1. La dotazione dei fondi per la finanza locale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, è stabilita per l'anno finanziario 1995 come segue:

     a) fondo ordinario -lire 261.349,1 milioni (capitolo 91010);

     b) fondo per investimenti -lire 76.000 milioni (capitolo 91040);

     c) fondo ammortamento mutui -lire 75.776,1 milioni (capitolo 91055); una quota del fondo pari a lire 7.923,9 milioni è autorizzata come limite d'impegno ed è destinata al pagamento della prima annualità di ammortamento dei mutui assunti dai comuni per il finanziamento di opere di investimento ai sensi della legislazione provinciale vigente; le annualità successive graveranno sul corrispondente fondo iscritto nei bilanci provinciali futuri, fino all'anno 2014 incluso;

     d) fondo perequativo -lire 2.000 milioni (capitolo 91060).

     2. La prima rata dei fondi viene erogata agli enti locali entro il primo trimestre, mentre le restanti rate sono erogate secondo il fabbisogno di cassa; la situazione di cassa dovrà essere documentata dal tesoriere dell'ente.

     3. I contributi di cui alla legge provinciale 7 agosto 1986, n. 24, e successive modifiche, e di cui alla legge provinciale 23 aprile 1987, n. 10, vengono concessi con le modalità ed entro i limiti degli stanziamenti previsti dall'accordo di cui alla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6.

 

          Art. 6. Contributo straordinario all'Azienda autonoma di soggiorno di Merano.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad erogare a carico dell'esercizio finanziario 1995 (capitolo 33142) un contributo straordinario di lire 150 milioni all'Azienda autonoma di soggiorno di Merano per le spese da essa sostenute per la gestione del Kurhaus di Merano nell'anno 1993, prima della costituzione e dell'effettiva operatività del nuovo ente di gestione di cui alla legge provinciale 13 maggio 1992, n. 12.

 

          Art. 7. Istituzione delle tasse provinciali sulle concessioni non governative.

     1. In attesa di una disciplina organica dell'imposizione sulle concessioni non governative ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dall'articolo 10 della legge 30 novembre 1989, n. 386, a decorrere dal 1 maggio 1995 sono istituite le tasse provinciali sulle concessioni non governative sui provvedimenti amministrativi e sugli atti individuati ai sensi del comma 2.

     2. Costituiscono oggetto delle tasse provinciali di cui al comma 1 i provvedimenti amministrativi e gli atti elencati nella tariffa delle tasse sulle concessioni non governative annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, come da ultimo modificata dalla legge regionale 23 maggio 1983, n. 6, con esclusione della voce n. 30, della voce n. 30-bis, lettera b), e della voce n. 31, punto 2), della medesima tariffa, in relazione a quanto disposto dalla legge 25 agosto 1991, n. 287.

     3. Dopo la voce n. 11 della tariffa di cui al comma 2 è inserita la seguente voce 11-bis:

     "11-bis. Licenza provinciale di impianto ed esercizio degli ascensori e montacarichi:

     a) tassa di rilascio Lire 120.000

     b) tassa di rinnovo Lire 120.000"

     4. Le tasse provinciali si applicano agli atti amministrativi, così come individuati ai sensi del comma 2, rilasciati, rinnovati o vidimati con efficacia per periodi decorrenti posteriormente al 30 aprile 1995 nonché agli atti amministrativi aventi validità ultrannuale, soggetti a tassa annuale, a decorrere dal 1 maggio 1995. Per l'anno 1996 e fino all'entrata in vigore della nuova legge provinciale in materia di tasse provinciali sulle concessioni non governative, la scadenza della tassa annuale è fissata al 31 dicembre dell'anno precedente.

     5. Al fine dell'applicazione delle tasse provinciali si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, come da ultimo modificata dalla legge regionale 23 maggio 1983, n. 6, intendendosi sostituiti agli organi e uffici regionali i corrispondenti organi e uffici provinciali.

     6. Per l'accertamento delle infrazioni, per l'applicazione delle sanzioni, per la definizione delle relative controversie nonché per la decisione dei ricorsi presentati in via amministrativa sulle tasse provinciali di cui ai commi da 1 a 5, sono competenti gli organi e gli uffici provinciali corrispondenti agli organi ed uffici regionali individuati dalla legge regionale n. 14/1975, come da ultimo modificata dalla legge regionale n. 6/1983. A tal fine il capo dell'Ispettorato generale delle finanze e del patrimonio deve intendersi sostituito dal direttore della Ripartizione ragioneria. Per la riscossione coattiva delle tasse e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come da ultimo modificato dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

     7. A decorrere dalla data di cui al comma 1, e comunque con riferimento agli atti di cui al comma 4, cessano di essere applicate nel territorio provinciale le tasse regionali sulle concessioni non governative di cui alla legge regionale n. 14/1975, come da ultimo modificata dalla legge regionale n. 6/1983.

     8. Per la gestione delle tasse di cui al presente articolo la Giunta provinciale può avvalersi per l'anno 1995, d'intesa con la Regione Trentino -Alto Adige, della collaborazione degli uffici regionali competenti in base alla legislazione previgente.

 

          Art. 7 bis. Soppressione di tasse provinciali sulle concessioni non governative. [1]

     1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è soppressa la tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, riguardante le tasse provinciali sulle concessioni non governative istituite dall'articolo 7.

     2. Per gli atti e provvedimenti aventi efficacia a decorrere dal 1 gennaio 1997, previsti nella tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, riguardante le tasse provinciali sulle concessioni non governative istituite dall'articolo 7, non è dovuta la tassa di concessione provinciale ivi prevista.

 

          Art. 8. Modifiche della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, in materia di bilancio e contabilità generale.

     1. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8 è abrogato.

     2. Dopo il terzo comma dell'articolo 25 della legge provinciale n. 8/1980 è inserito il seguente quarto comma:

     "4. La Giunta provinciale può apportare variazioni agli stanziamenti di cassa dei capitoli di spesa del bilancio annuale, purché compensative nell'ambito della medesima categoria di bilancio."

     3. All'articolo 25, ultimo comma, della legge provinciale n. 8/1980, le parole: "primi tre commi" sono sostituite dalle parole: "primi quattro commi".

     4. Il primo comma dell'articolo 75 della legge provinciale n. 8/1980 è così sostituito:

     1. I bilanci e i rendiconti degli enti, degli istituti e delle aziende autonome dipendenti dalla Provincia sono deliberati annualmente dagli organi e nei termini previsti dalle rispettive leggi di ordinamento e sono esecutivi dopo la loro approvazione da parte della Giunta provinciale."

 

          Art. 9. Modifiche alla legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, in materia di servizi di trasporto pubblico di persone.

     1. Al fine del contenimento della spesa pubblica, i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 17 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, modificati dall'articolo 10 della legge provinciale 19 novembre 1993, n. 24, sono così sostituiti:

     "2. I costi aziendali al netto di quelli relativi ai servizi di area di cui al comma 3 dell'articolo 2 e ai servizi di interesse comune di cui al comma 2 dell'articolo 12, delle quote di ammortamento, degli oneri finanziari, degli oneri straordinari che non hanno determinato variazioni dei contributi erogati negli esercizi precedenti, delle imposte sul reddito e sul patrimonio, sono riconosciuti sulla base di un costo standard, per vettura chilometro o unità di prodotto equivalente, definito con criteri di efficiente gestione delle diverse attività in concessione. Le vetture chilometro o le unità di prodotto equivalenti, comprensive di quelle di trasferimento, devono risultare coerenti con gli orari provinciali approvati ai sensi degli articoli 2 e 4. Se il costo standard risulta superiore al costo effettivo, lo stesso costo standard viene ridotto nella misura necessaria ad assicurare una differenza tra i due costi non superiore all'uno per cento del costo effettivo.

     3. Ai costi standard di cui al comma 2 si sommano i costi relativi ai servizi di area di cui al comma 3 dell'articolo 2, i costi relativi ai servizi di cui al comma 2 dell'articolo 12, i costi relativi alle eventuali indennità di bilinguismo, le quote di ammortamento degli investimenti effettuati in base agli interventi previsti al comma 3 dell'articolo 3 al netto delle quote di utilizzo del fondo investimenti, costituito secondo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 15 e le quote di ammortamento riconosciute ai sensi del comma 6 dell'articolo 3. Le quote di utilizzo del fondo investimenti sono determinate in modo da garantire alle aziende contributi integrativi, da riconoscere nei primi esercizi di utilizzo dei cespiti e nei limiti delle quote di ammortamento effettuate, non superiori all'ammontare degli investimenti rimasti a carico dell'azienda.

     4. Ai fini di cui al comma 1 si tiene conto dei seguenti ricavi di competenza dell'esercizio:

     a) ricavi relativi ai prodotti del traffico;

     b) ricavi relativi ai contributi ordinari di cui all'articolo 14;

     c) ricavi relativi a contributi e sovvenzioni da parte dello Stato e di altri enti;

     d) ricavi relativi agli interventi finanziari ed ai rimborsi previsti al comma 3 dell'articolo 2;

     e) sopravvenienze che hanno determinato l'erogazione di maggiori contributi negli esercizi precedenti."

 

          Art. 10. Interventi finanziari a favore di imprese a partecipazione provinciale operanti nel settore dei trasporti.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad erogare, a decorrere dall'anno 1995, ad imprese a partecipazione provinciale diretta od indiretta operanti nel settore dei trasporti di interesse provinciale, contributi o sovvenzioni per spese di avviamento di esercizio, di ricerca, di studio o di progettazione inerenti alla razionalizzazione e sviluppo dei propri servizi.

     1-bis. La Giunta provinciale è altresì autorizzata ad anticipare, per conto dei competenti organi statali e per il triennio 2000-2002, i contributi concessi ad imprese a partecipazione provinciale diretta od indiretta operanti nel settore del trasporto aereo di interesse provinciale ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 1995, n. 351. [2]

     2. Le spese per gli interventi finanziari di cui al comma 1 sono autorizzate in lire 1.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1995 (capitolo 61150) e per gli anni successivi nella misura che sarà stabilita dalla legge finanziaria.

 

          Art. 11. Modifica della legge provinciale 30 luglio 1981, n. 24, in materia di trasporti pubblici.

     (Omissis).

 

          Art. 12. Interventi a favore dei servizi sociali.

     1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 29 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, le somme per le spese correnti e per le spese d'investimento del fondo sociale provinciale, destinate agli enti gestori dei servizi sociali, possono essere assegnate direttamente alle comunità comprensoriali gestrici dei servizi sociali.

     2. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 7 agosto 1986, n. 24, modificata dall'articolo 6, comma 1, della legge provinciale 27 agosto 1991, n. 25, è sostituito come segue:

     "2. I relativi contributi, salvo quanto stabilito al secondo comma dell'articolo 3, sono fissati nella misura annuale del sei per cento dell'importo mutuato per i mutui ventennali, e dell'otto per cento per i mutui decennali. Per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, di fognature, di case di riposo, di alloggi per anziani annessi a centri per anziani, nonché di opere e strutture per l'assistenza agli anziani non autosufficienti, i contributi sono fissati nella misura annuale del nove per cento dell'importo mutuato per i mutui ventennali e dell'undici per cento per quelli decennali."

     3. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 24/1986 è inserito il seguente comma 2-bis:

     "2-bis. Per le opere finanziate con mutui ai sensi delle leggi regionali 9 febbraio 1991, n. 3, e 28 novembre 1993, n. 21, gli enti mutuatari possono affidare in concessione l'esecuzione delle opere ad altri enti con le modalità di cui all'articolo 7 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27."

     4. Nel comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 24/1986, sostituito dall'articolo 10, comma 5, della legge provinciale 22 marzo 1988, n. 9, le parole: "in unica soluzione entro il 30 settembre di ogni anno" sono sostituite dalle parole: "alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno".

     5. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, è così sostituito:

     "2. L'erogazione dei fondi da parte della Provincia è disposta secondo le procedure previste dalla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni."

     6. Il comma 3 dell'articolo 30 della legge provinciale n. 13/1991 è abrogato.

 

          Art. 13. Modifica alla legge provinciale 1 luglio 1993, n. 11, concernente "Disciplina del volontariato".

     1. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge provinciale 1 luglio 1993, n. 11 la parola: "bilancio" viene sostituita con le seguenti: "rendiconto economico e patrimoniale".

     2. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 11/1993 viene così sostituito:

     "3. L'iscrizione in una o più sezioni del registro provinciale è condizione necessaria per beneficiare delle apposite agevolazioni fiscali nonché titolo preferenziale per stipulare le convenzioni di cui all'articolo 6 della presente legge."

 

          Art. 14. Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti.

     1. Alla fine della lettera a) del comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è aggiunto il seguente periodo: "il loro riordino ed accorpamento qualora ineriscano ad attività connesse, anche con riduzione del numero dei componenti, e, in quanto non indispensabili, la loro soppressione o sostituzione;".

     2. Alla fine della lettera b) del comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 17/1993 è aggiunto il seguente periodo: "il loro accorpamento qualora si riferiscano alla medesima attività privata o pubblica, con riduzione delle varie fasi, del numero degli organi provinciali intervenienti, avuto riguardo alla natura delle attività e dei provvedimenti, razionalizzando le competenze ed i controlli, eliminando i concerti e le intese non indispensabili, trasferendo ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi le funzioni deliberative che non richiedono, in ragione del loro peculiare rilievo, l'esercizio in forma collegiale;".

     3.

     4. Il comma 3 dell'articolo 34 della legge provinciale n. 17/1993 è così sostituito:

     "3. Coloro ai quali compete la ricostituzione sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta."

 

          Art. 15. Modifica della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28, in materia di formazione ed aggiornamento del personale sanitario.

     1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28 è sostituito dal seguente:

     "1. Gli enti gestori di scuole e corsi di formazione, specializzazione, riqualificazione e aggiornamento possono chiedere annualmente entro il 28 febbraio alla Giunta provinciale un contributo per le spese di gestione."

 

          Art. 16. Modifica della legge provinciale 28 agosto 1976, n. 39, concernente la realizzazione di impianti depurativi per il trattamento delle acque di rifiuto.

     1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 28 agosto 1976, n. 39 è aggiunta la seguente lettera c):

     "c) da parte di aziende speciali e di società di capitale a prevalente partecipazione pubblica attraverso un contributo in conto capitale fino al 100% della spesa riconosciuta ammissibile."

     2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 39/1976 è aggiunto il seguente comma 1-bis:

     "1- bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera c), non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3."

     3. Dopo l'articolo 13 della legge provinciale n. 39/1976 è aggiunto il seguente articolo 13-bis:

     "Art. 13-bis - 1. A partire dall'anno 1996 i comuni versano annualmente alla Provincia un importo per la parziale copertura delle spese per la realizzazione di fognature ed impianti di depurazione. Base di calcolo per la determinazione di tale importo costituisce la spesa sostenuta dalla Provincia, a partire dall'anno 1985, per la realizzazione di tali opere. Per i comuni sprovvisti di impianti di depurazione tale importo verrà maggiorato al fine di comprendere anche una quota pari al costo medio di gestione degli impianti di depurazione in esercizio, maggiorato del 20%.

     2. I criteri e le modalità per il calcolo ed il versamento dell'importo di cui al comma 1 sono determinati dalla Giunta provinciale sia per gli scarichi civili che per quelli industriali. L'importo annuo non può essere inferiore all'1% e superiore al 2,5% della spesa complessiva di cui al comma 1.

     3. L'importo dovuto da ciascun comune è determinato annualmente dalla Giunta provinciale, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al comma 2.

     4. Gli importi versati dai commi sono destinati al finanziamento di fognatura ed impianti di depurazione.

     5. Qualora un comune non provveda a versare l'importo da esso dovuto entro il termine prestabilito, esso verrà dedotto nell'anno successivo dalle somme attribuite al comune stesso ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6."

 

          Art. 17. Modifiche ed integrazioni della legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 57, in materia di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi.

     1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 57 è aggiunta la seguente lettera c):

     "c) a mezzo di aziende speciali e di società di capitale a prevalente partecipazione pubblica, attraverso un contributo in conto capitale, fino al 100% della spesa riconosciuta ammissibile."

     2. Il comma 1 dell'articolo 7-bis della legge provinciale n. 57/1976, inserito dall'articolo 1 della legge provinciale 23 ottobre 1991, n. 29, è così sostituito:

     "1. Qualora sussistano le ragioni di igiene e sicurezza ambientale di cui all'articolo 1, comma 7, della legge provinciale 29 luglio 1986, n. 21, ed al fine di raggiungere alti livelli di protezione dell'ambiente nel territorio provinciale, mediante l'attuazione di un sistema integrato di impianti per il riutilizzo e lo smaltimento di rifiuti speciali e tossico -nocivi nonché mediante la realizzazione di impianti per il riciclaggio ed il riutilizzo di impianti per il riciclaggio ed il riutilizzo come materia prima o come fronte di energia dei residui derivanti da cicli di produzione e di consumo, la Provincia può:

     a) concedere alle imprese industriali, artigianali e di servizi contributi fino al 30% della spesa ritenuta ammissibile per la ricostruzione, anche in forma associata, di centri tecnologici per il riutilizzo e lo smaltimento di rifiuti speciali e tossico -nocivi, nonché per il riciclaggio ed il riutilizzo come materia prima o come fonte di energia dei residui derivanti da cicli di produzione e di consumo;

     b) concedere alle imprese che operano nel settore edilizio contributi fino al 30% della spesa ritenuta ammissibile per lo smaltimento in forma associata dei materiali di risulta o la costruzione di impianti di riciclaggio dei medesimi."

     3. Dopo l'articolo 8 della legge provinciale n. 57/1976 viene aggiunto il seguente articolo 8-bis:

     "Art. 8-bis - 1. A partire dall'anno 1996 i comuni versano annualmente alla Provincia un importo per la parziale copertura delle spese per la realizzazione di discariche ed impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani. Base di calcolo per la determinazione di tale importo costituisce la spesa sostenuta dalla Provincia, a partire dall'anno 1985, per la realizzazione di tali opere.

     2. I criteri e le modalità per il calcolo ed il versamento dell'importo di cui al comma 1 sono determinati dalla Giunta provinciale, in ragione dei quantitativi di rifiuti conferiti nell'anno precedente ed in misura differenziata in rapporto all'impatto ambientale dei vari tipi di impianti. L'importo annuo non può essere inferiore all'1% e superiore al 2,5% della spesa complessiva di cui al comma 1.

     3. L'importo dovuto da ciascun comune è determinato annualmente dalla Giunta provinciale, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al comma 2.

     4. Gli importi versati dai comuni sono destinati al finanziamento degli interventi del piano di gestione dei rifiuti.

     5. Qualora un comune non provveda a versare l'importo da esso dovuto entro il termine prestabilito, esso verrà dedotto nell'anno successivo dalle somme attribuite al comune stesso ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6."

 

          Art. 18. Modifica della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4, concernente le fonti di energia ed il risparmio energetico.

     1. Al comma 7 dell'articolo 8 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4 le parole: "che usufruiscono di un contributo provinciale ai sensi della presente legge provinciale," sono soppresse.

 

          Art. 19. Opere di interesse pubblico. [3]

     1. Nelle zone destinate dai piani urbanistici comunali ad opere ed impianti di interesse pubblico resta ferma la facoltà di acquistare, a titolo oneroso, edifici esistenti o costruendi o trasformandi, compreso l'ampliamento, dal proprietario dell'immobile, nonché le relative aree di pertinenza, anche in deroga alla normativa vigente sull'espropriazione per causa di utilità pubblica e all'articolo 16 della legge provinciale 31 agosto 1997, n. 13.

 

          Art. 20. Modifica alla legge provinciale 20 dicembre 1993, n. 27, in materia di edilizia abitativa agevolata.

     1. Dopo l'articolo 43 della legge provinciale 20 dicembre 1993, n. 27 è inserito il seguente articolo 43 bis:

     "Art. 43 bis. 1. Soddisfatte le domande di cui al precedente articolo 43, alle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata nella zona di espansione, individuate nel piano urbanistico comunale di Bolzano mediante variante al piano urbanistico comunale prima dell'adozione del piano urbanistico rielaborato (25 giugno 1992), sono ammesse in ordine cronologico le domande di assegnazione di aree presentate dal 1-1-1991 e comunque non oltre il 25 giugno 1992, alle seguenti condizioni:

     a) i richiedenti dovevano essere in possesso dei requisiti generali richiesti dall'articolo 26 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, per essere ammessi alle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata sia al momento della presentazione dell'originaria domanda che alla data del rinnovo della domanda stessa;

     b) a pena di decadenza dal diritto all'assegnazione delle aree, i richiedenti, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, devono rinnovare la domanda a comprova della sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a).".

 

          Art. 21. Disposizioni in materia di recupero convenzionato di abitazioni.

     1. Le agevolazioni per il recupero convenzionato di abitazioni previste dalla lettera G) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, e dall'articolo 24 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, e successive modifiche, a partire dall'entrata in vigore della presente legge potranno essere concesse solamente per il recupero di abitazioni destinate alla locazione per uso abitativo primario a famiglie in possesso dei requisiti generali per essere ammesse alle agevolazioni edilizie provinciali o all'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata mediante contratto di locazione, che deve essere stipulato per un periodo non inferiore ad anni 8 e ad esso si applicano i commi 4, 5, 6, 7 ed 8 dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179. I relativi obblighi devono essere recepiti nella convenzione o nell'atto unilaterale d'obbligo di cui all'articolo 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, sostituito dall'articolo 6 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21.

 

          Art. 22. Assunzione di competenze statali e del relativo personale.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a prelevare, ai fini dell'esercizio delle funzioni trasferite o delegate con norme di attuazione dello Statuto di autonomia ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, i mezzi necessari dal fondo stanziato sul capitolo 102115 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 e ad iscriverli sui corrispondenti capitoli di spesa del bilancio medesimo, nonché ad istituire, qualora mancati, appositi capitoli di entrata o di spesa e stabilire, nel rispetto della normativa in vigore, le modalità di esercizio delle funzioni stesse.

     2. Il personale statale addetto ai servizi statali trasferiti o delegati viene inquadrato nei ruoli provinciali nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita presso l'ente di provenienza. Con deliberazione della Giunta provinciale vengono stabilite le modalità del relativo passaggio ed i termini entro i quali il personale dovrà , se previsto, optare per il trasferimento alla Provincia.

     3. La Giunta provinciale è autorizzata ad assumere in servizio, in tutto o in parte, il personale stagionale già addetto ai servizi statali di cui al comma secondo, previo superamento delle prove selettive per l'accesso all'impiego provinciale ai sensi della normativa in vigore. In sede di inquadramento di tale personale può essere riconosciuto il servizio già prestato presso l'ente di provenienza o, se più favorevole, può essere attribuito un trattamento economico di livello non inferiore a quello in godimento presso l'ente medesimo. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le relative modalità di assunzione, nel rispetto dei seguenti criteri:

     a) esclusione del limite di età;

     b) possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca ovvero anche della lingua ladina;

     c) determinazione dei profili professionali di inquadramento con mansioni analoghe a quelle già esercitate presso l'ente di provenienza;

     d) attribuzione di una posizione di precedenza al personale con maggiore anzianità di servizio [4] .

     4. In sede di assunzione dei servizi di cui al presente articolo la Giunta provinciale è autorizzata ad aumentare la dotazione organica del ruolo generale del personale della Provincia per un numero massimo di unità corrispondente al personale, anche stagionale, assegnato ai relativi servizi statali, provvedendo alla copertura finanziaria mediante gli stanziamenti di cui al comma primo sul capitolo cui vengono imputate le spese sul trattamento economico del personale provinciale [5] .

 

          Art. 23. Modifiche alla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, sulla riforma dell'edilizia abitativa.

     1. Dopo l'articolo 35-ter della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, inserito dall'articolo 6 della legge provinciale 21 gennaio 1986, n. 3, è inserito il seguente articolo 35-quater:

     "Art. 35 quater.

     1. Al fine di realizzare, in ambito provinciale, obiettivi di equilibrio e di sviluppo socio economico e produttivo, con il mantenimento della base produttiva ed occupazionale esistente nelle zone produttive di interesse provinciale, la Giunta provinciale è autorizzata, a richiesta della proprietà aziendale che intende cessare o ridurre l'attività produttiva, ad acquisire in via di esproprio, anche prima dell'approvazione del relativo piano di attuazione, i complessi aziendali, anche se realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. I complessi aziendali di cui al comma 1 possono essere concessi in uso, in tutto o in parte, per un periodo non superiore a 30 anni, salvo rinnovo, ad imprese che offrano idonee garanzie per il mantenimento o la ripresa dell'attività produttiva nel breve o medio periodo, dietro corresponsione di un canone non inferiore al 4% dell'indennità di espropriazione corrisposta dalla Provincia, aggiornato annualmente in base alle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita.

     3. L'uso dei complessi aziendali di cui al comma 2 è concesso prioritariamente alle imprese che subentrano nella disponibilità degli impianti produttivi esistenti, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 35, comma 7, e 35-bis. La delibera di concessione d'uso è titolo per l'annotazione tavolare del vincolo di destinazione d'uso produttivo.

     4. L'uso dei complessi aziendali di cui al comma 1, può essere concesso, in parte, anche alle imprese espropriate, per un periodo non superiore a 7 anni, al fine di pregiudicare residue attività aziendali in atto, in previsione di un loro trasferimento a terzi o in altro ambito territoriale.

     5. E' fatto obbligo all'impresa concessionaria che ha cessato l'attività produttiva, di asportare dal complesso aziendale di proprietà provinciale, impianti ed attrezzature e di smaltire eventuali rifiuti speciali entro il sesto mese successivo alla data di denuncia o di accertamento della cessazione dell'attività produttiva.

     6. Entro i primi cinque anni dal rilascio della concessione d'uso, l'impresa concessionaria ha diritto di ottenere l'assegnazione in proprietà del complesso produttivo, alle vigenti condizioni."

     2. La disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti espropriativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 24. Abrogazione di norme.

     1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme:

     a) la legge provinciale 18 marzo 1972, n. 5, modificata dalla legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 56;

     b) gli articoli 4 e 5 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87;

     c) la legge provinciale 21 febbraio 1975, n. 17;

     d) il comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale 21 agosto 1975, n. 46;

     e) gli articoli 8 e 9 della legge provinciale 8 novembre 1982, n. 33.

 

          Art. 25. Copertura finanziaria.

     1. Alla copertura degli oneri per complessive lire 3.087 miliardi, 565 milioni e 250 mila a carico dell'esercizio finanziario 1995, derivanti dagli articoli da 1 a 6 e dall'articolo 10 della presente legge, si provvede con una corrispondente quota delle entrate iscritte nel bilancio di previsione della Provincia per l'anno 1995.

     2. Alla copertura degli oneri per complessive lire 811 miliardi, 677 milioni e 800 mila, a carico degli esercizi finanziari 1996 e 1997, derivanti dagli articoli 1 e 5, lett. c), relativamente alla seconda e terza annualità dei limiti d'impegno autorizzati, e dagli articoli 2 e 4 si provvede con una corrispondente quota delle disponibilità finanziarie previste per il biennio 1996-1997 nel bilancio triennale 1995-1997.

 

          Art. 26. Clausola d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino -Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

ALLEGATI

     (Omissis).


[1] Articolo aggiunto dall'art. 10 della L.P. 30 gennaio 1997, n. 1.

[2] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 133 della L.P. 17 dicembre 1998, n. 13.

[4] Comma aggiunto dall'art. 22 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[5] Comma aggiunto dall'art. 22 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.