Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 contabilità |
Data: | 13/03/1995 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. Autorizzazioni di spesa per l'anno 1995 - Tabella A. |
Art. 2. Autorizzazioni di spesa per il triennio 1995-1997 per opere ad esecuzione pluriennale - Tabella B. |
Art. 3. Partecipazione della Provincia a società ed enti. |
Art. 4. Spese per la contrattazione del personale. |
Art. 5. Disposizioni per la finanza locale. |
Art. 6. Contributo straordinario all'Azienda autonoma di soggiorno di Merano. |
Art. 7. Istituzione delle tasse provinciali sulle concessioni non governative. |
Art. 7 bis. Soppressione di tasse provinciali sulle concessioni non governative. |
Art. 8. Modifiche della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, in materia di bilancio e contabilità generale. |
Art. 9. Modifiche alla legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, in materia di servizi di trasporto pubblico di persone. |
Art. 10. Interventi finanziari a favore di imprese a partecipazione provinciale operanti nel settore dei trasporti. |
Art. 11. Modifica della legge provinciale 30 luglio 1981, n. 24, in materia di trasporti pubblici. |
Art. 12. Interventi a favore dei servizi sociali. |
Art. 13. Modifica alla legge provinciale 1 luglio 1993, n. 11, concernente "Disciplina del volontariato". |
Art. 14. Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti. |
Art. 15. Modifica della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28, in materia di formazione ed aggiornamento del personale sanitario. |
Art. 16. Modifica della legge provinciale 28 agosto 1976, n. 39, concernente la realizzazione di impianti depurativi per il trattamento delle acque di rifiuto. |
Art. 17. Modifiche ed integrazioni della legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 57, in materia di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi. |
Art. 18. Modifica della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4, concernente le fonti di energia ed il risparmio energetico. |
Art. 19. Opere di interesse pubblico. |
Art. 20. Modifica alla legge provinciale 20 dicembre 1993, n. 27, in materia di edilizia abitativa agevolata. |
Art. 21. Disposizioni in materia di recupero convenzionato di abitazioni. |
Art. 22. Assunzione di competenze statali e del relativo personale. |
Art. 23. Modifiche alla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, sulla riforma dell'edilizia abitativa. |
Art. 24. Abrogazione di norme. |
Art. 25. Copertura finanziaria. |
Art. 26. Clausola d'urgenza. |
§ 6.1.112 - L.P. 13 marzo 1995, n. 5.
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995 e per il triennio 1995-1997 (Legge finanziaria 1995).
(B.U. 28 marzo 1995, n. 13 – S.O.)
Art. 1. Autorizzazioni di spesa per l'anno 1995 - Tabella A.
1. Le spese da iscrivere nel bilancio della Provincia per l'anno finanziario 1995, per l'applicazione di norme provinciali, regionali, statali o comunitarie, nonché per il rifinanziamento di disposizioni legislative, i cui termini di applicazione siano scaduti, sono autorizzate, anche in aumento dei limiti massimi di spesa previsti dalle leggi medesime, nella misura indicata nell'allegata tabella A.
Art. 2. Autorizzazioni di spesa per il triennio 1995-1997 per opere ad esecuzione pluriennale - Tabella B.
1. Le spese da iscrivere nel bilancio della Provincia per l'anno finanziario 1995 e per il triennio 1995-1997 per l'attuazione di interventi od opere la cui esecuzione si protrae per più esercizi, sono determinate ed autorizzate nella misura indicata nell'allegata tabella B.
2. L'amministrazione provinciale è autorizzata ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della
3. Le quote di spesa destinate a gravare sugli esercizi finanziari successivi al 1995 saranno stabilite dalla rispettiva legge finanziaria.
Art. 3. Partecipazione della Provincia a società ed enti.
1. La Giunta provinciale è autorizzata ad acquistare ulteriori azioni della società "Autostrada del Brennero SpA" per un importo di spesa non superiore a lire 1.515 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1995 (capitolo 12250).
2. La Giunta provinciale è altresì autorizzata ad aumentare la quota di partecipazione della Provincia all'ente autonomo Fiera di Bolzano per un importo di spesa non superiore a lire 4.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1995 (capitolo 12250).
Art. 4. Spese per la contrattazione del personale.
(Omissis).
Art. 5. Disposizioni per la finanza locale.
1. La dotazione dei fondi per la finanza locale, di cui all'articolo 1, comma 2, della
a) fondo ordinario -lire 261.349,1 milioni (capitolo 91010);
b) fondo per investimenti -lire 76.000 milioni (capitolo 91040);
c) fondo ammortamento mutui -lire 75.776,1 milioni (capitolo 91055); una quota del fondo pari a lire 7.923,9 milioni è autorizzata come limite d'impegno ed è destinata al pagamento della prima annualità di ammortamento dei mutui assunti dai comuni per il finanziamento di opere di investimento ai sensi della legislazione provinciale vigente; le annualità successive graveranno sul corrispondente fondo iscritto nei bilanci provinciali futuri, fino all'anno 2014 incluso;
d) fondo perequativo -lire 2.000 milioni (capitolo 91060).
2. La prima rata dei fondi viene erogata agli enti locali entro il primo trimestre, mentre le restanti rate sono erogate secondo il fabbisogno di cassa; la situazione di cassa dovrà essere documentata dal tesoriere dell'ente.
3. I contributi di cui alla
Art. 6. Contributo straordinario all'Azienda autonoma di soggiorno di Merano.
1. La Giunta provinciale è autorizzata ad erogare a carico dell'esercizio finanziario 1995 (capitolo 33142) un contributo straordinario di lire 150 milioni all'Azienda autonoma di soggiorno di Merano per le spese da essa sostenute per la gestione del Kurhaus di Merano nell'anno 1993, prima della costituzione e dell'effettiva operatività del nuovo ente di gestione di cui alla
Art. 7. Istituzione delle tasse provinciali sulle concessioni non governative.
1. In attesa di una disciplina organica dell'imposizione sulle concessioni non governative ai sensi dell'articolo 73 del
2. Costituiscono oggetto delle tasse provinciali di cui al comma 1 i provvedimenti amministrativi e gli atti elencati nella tariffa delle tasse sulle concessioni non governative annessa alla
3. Dopo la voce n. 11 della tariffa di cui al comma 2 è inserita la seguente voce 11-bis:
"11-bis. Licenza provinciale di impianto ed esercizio degli ascensori e montacarichi:
a) tassa di rilascio Lire 120.000
b) tassa di rinnovo Lire 120.000"
4. Le tasse provinciali si applicano agli atti amministrativi, così come individuati ai sensi del comma 2, rilasciati, rinnovati o vidimati con efficacia per periodi decorrenti posteriormente al 30 aprile 1995 nonché agli atti amministrativi aventi validità ultrannuale, soggetti a tassa annuale, a decorrere dal 1 maggio 1995. Per l'anno 1996 e fino all'entrata in vigore della nuova legge provinciale in materia di tasse provinciali sulle concessioni non governative, la scadenza della tassa annuale è fissata al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Al fine dell'applicazione delle tasse provinciali si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della
6. Per l'accertamento delle infrazioni, per l'applicazione delle sanzioni, per la definizione delle relative controversie nonché per la decisione dei ricorsi presentati in via amministrativa sulle tasse provinciali di cui ai commi da 1 a 5, sono competenti gli organi e gli uffici provinciali corrispondenti agli organi ed uffici regionali individuati dalla
7. A decorrere dalla data di cui al comma 1, e comunque con riferimento agli atti di cui al comma 4, cessano di essere applicate nel territorio provinciale le tasse regionali sulle concessioni non governative di cui alla
8. Per la gestione delle tasse di cui al presente articolo la Giunta provinciale può avvalersi per l'anno 1995, d'intesa con la Regione Trentino -Alto Adige, della collaborazione degli uffici regionali competenti in base alla legislazione previgente.
Art. 7 bis. Soppressione di tasse provinciali sulle concessioni non governative. [1]
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è soppressa la tariffa annessa alla
2. Per gli atti e provvedimenti aventi efficacia a decorrere dal 1 gennaio 1997, previsti nella tariffa annessa alla
Art. 8. Modifiche della
1. Il secondo comma dell'articolo 9 della
2. Dopo il terzo comma dell'articolo 25 della
"4. La Giunta provinciale può apportare variazioni agli stanziamenti di cassa dei capitoli di spesa del bilancio annuale, purché compensative nell'ambito della medesima categoria di bilancio."
3. All'articolo 25, ultimo comma, della
4. Il primo comma dell'articolo 75 della
1. I bilanci e i rendiconti degli enti, degli istituti e delle aziende autonome dipendenti dalla Provincia sono deliberati annualmente dagli organi e nei termini previsti dalle rispettive leggi di ordinamento e sono esecutivi dopo la loro approvazione da parte della Giunta provinciale."
Art. 9. Modifiche alla
1. Al fine del contenimento della spesa pubblica, i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 17 della
"2. I costi aziendali al netto di quelli relativi ai servizi di area di cui al comma 3 dell'articolo 2 e ai servizi di interesse comune di cui al comma 2 dell'articolo 12, delle quote di ammortamento, degli oneri finanziari, degli oneri straordinari che non hanno determinato variazioni dei contributi erogati negli esercizi precedenti, delle imposte sul reddito e sul patrimonio, sono riconosciuti sulla base di un costo standard, per vettura chilometro o unità di prodotto equivalente, definito con criteri di efficiente gestione delle diverse attività in concessione. Le vetture chilometro o le unità di prodotto equivalenti, comprensive di quelle di trasferimento, devono risultare coerenti con gli orari provinciali approvati ai sensi degli articoli 2 e 4. Se il costo standard risulta superiore al costo effettivo, lo stesso costo standard viene ridotto nella misura necessaria ad assicurare una differenza tra i due costi non superiore all'uno per cento del costo effettivo.
3. Ai costi standard di cui al comma 2 si sommano i costi relativi ai servizi di area di cui al comma 3 dell'articolo 2, i costi relativi ai servizi di cui al comma 2 dell'articolo 12, i costi relativi alle eventuali indennità di bilinguismo, le quote di ammortamento degli investimenti effettuati in base agli interventi previsti al comma 3 dell'articolo 3 al netto delle quote di utilizzo del fondo investimenti, costituito secondo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 15 e le quote di ammortamento riconosciute ai sensi del comma 6 dell'articolo 3. Le quote di utilizzo del fondo investimenti sono determinate in modo da garantire alle aziende contributi integrativi, da riconoscere nei primi esercizi di utilizzo dei cespiti e nei limiti delle quote di ammortamento effettuate, non superiori all'ammontare degli investimenti rimasti a carico dell'azienda.
4. Ai fini di cui al comma 1 si tiene conto dei seguenti ricavi di competenza dell'esercizio:
a) ricavi relativi ai prodotti del traffico;
b) ricavi relativi ai contributi ordinari di cui all'articolo 14;
c) ricavi relativi a contributi e sovvenzioni da parte dello Stato e di altri enti;
d) ricavi relativi agli interventi finanziari ed ai rimborsi previsti al comma 3 dell'articolo 2;
e) sopravvenienze che hanno determinato l'erogazione di maggiori contributi negli esercizi precedenti."
Art. 10. Interventi finanziari a favore di imprese a partecipazione provinciale operanti nel settore dei trasporti.
1. La Giunta provinciale è autorizzata ad erogare, a decorrere dall'anno 1995, ad imprese a partecipazione provinciale diretta od indiretta operanti nel settore dei trasporti di interesse provinciale, contributi o sovvenzioni per spese di avviamento di esercizio, di ricerca, di studio o di progettazione inerenti alla razionalizzazione e sviluppo dei propri servizi.
1-bis. La Giunta provinciale è altresì autorizzata ad anticipare, per conto dei competenti organi statali e per il triennio 2000-2002, i contributi concessi ad imprese a partecipazione provinciale diretta od indiretta operanti nel settore del trasporto aereo di interesse provinciale ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del
2. Le spese per gli interventi finanziari di cui al comma 1 sono autorizzate in lire 1.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1995 (capitolo 61150) e per gli anni successivi nella misura che sarà stabilita dalla legge finanziaria.
Art. 11. Modifica della
(Omissis).
Art. 12. Interventi a favore dei servizi sociali.
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 29 della
2. Il comma 2 dell'articolo 1 della
"2. I relativi contributi, salvo quanto stabilito al secondo comma dell'articolo 3, sono fissati nella misura annuale del sei per cento dell'importo mutuato per i mutui ventennali, e dell'otto per cento per i mutui decennali. Per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, di fognature, di case di riposo, di alloggi per anziani annessi a centri per anziani, nonché di opere e strutture per l'assistenza agli anziani non autosufficienti, i contributi sono fissati nella misura annuale del nove per cento dell'importo mutuato per i mutui ventennali e dell'undici per cento per quelli decennali."
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della
"2-bis. Per le opere finanziate con mutui ai sensi delle leggi regionali 9 febbraio 1991, n. 3, e 28 novembre 1993, n. 21, gli enti mutuatari possono affidare in concessione l'esecuzione delle opere ad altri enti con le modalità di cui all'articolo 7 della
4. Nel comma 2 dell'articolo 2 della
5. Il comma 2 dell'articolo 30 della
"2. L'erogazione dei fondi da parte della Provincia è disposta secondo le procedure previste dalla
6. Il comma 3 dell'articolo 30 della
Art. 13. Modifica alla
1. Al comma 3 dell'articolo 3 della
2. Il comma 3 dell'articolo 5 della
"3. L'iscrizione in una o più sezioni del registro provinciale è condizione necessaria per beneficiare delle apposite agevolazioni fiscali nonché titolo preferenziale per stipulare le convenzioni di cui all'articolo 6 della presente legge."
Art. 14. Modifiche della
1. Alla fine della lettera a) del comma 3 dell'articolo 1 della
2. Alla fine della lettera b) del comma 3 dell'articolo 1 della
3.
4. Il comma 3 dell'articolo 34 della
"3. Coloro ai quali compete la ricostituzione sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta."
Art. 15. Modifica della
1. Il comma 1 dell'articolo 20 della
"1. Gli enti gestori di scuole e corsi di formazione, specializzazione, riqualificazione e aggiornamento possono chiedere annualmente entro il 28 febbraio alla Giunta provinciale un contributo per le spese di gestione."
Art. 16. Modifica della
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della
"c) da parte di aziende speciali e di società di capitale a prevalente partecipazione pubblica attraverso un contributo in conto capitale fino al 100% della spesa riconosciuta ammissibile."
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della
"1- bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera c), non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3."
3. Dopo l'articolo 13 della
"Art. 13-bis - 1. A partire dall'anno 1996 i comuni versano annualmente alla Provincia un importo per la parziale copertura delle spese per la realizzazione di fognature ed impianti di depurazione. Base di calcolo per la determinazione di tale importo costituisce la spesa sostenuta dalla Provincia, a partire dall'anno 1985, per la realizzazione di tali opere. Per i comuni sprovvisti di impianti di depurazione tale importo verrà maggiorato al fine di comprendere anche una quota pari al costo medio di gestione degli impianti di depurazione in esercizio, maggiorato del 20%.
2. I criteri e le modalità per il calcolo ed il versamento dell'importo di cui al comma 1 sono determinati dalla Giunta provinciale sia per gli scarichi civili che per quelli industriali. L'importo annuo non può essere inferiore all'1% e superiore al 2,5% della spesa complessiva di cui al comma 1.
3. L'importo dovuto da ciascun comune è determinato annualmente dalla Giunta provinciale, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al comma 2.
4. Gli importi versati dai commi sono destinati al finanziamento di fognatura ed impianti di depurazione.
5. Qualora un comune non provveda a versare l'importo da esso dovuto entro il termine prestabilito, esso verrà dedotto nell'anno successivo dalle somme attribuite al comune stesso ai sensi dell'articolo 4 della
Art. 17. Modifiche ed integrazioni della
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della
"c) a mezzo di aziende speciali e di società di capitale a prevalente partecipazione pubblica, attraverso un contributo in conto capitale, fino al 100% della spesa riconosciuta ammissibile."
2. Il comma 1 dell'articolo 7-bis della
"1. Qualora sussistano le ragioni di igiene e sicurezza ambientale di cui all'articolo 1, comma 7, della
a) concedere alle imprese industriali, artigianali e di servizi contributi fino al 30% della spesa ritenuta ammissibile per la ricostruzione, anche in forma associata, di centri tecnologici per il riutilizzo e lo smaltimento di rifiuti speciali e tossico -nocivi, nonché per il riciclaggio ed il riutilizzo come materia prima o come fonte di energia dei residui derivanti da cicli di produzione e di consumo;
b) concedere alle imprese che operano nel settore edilizio contributi fino al 30% della spesa ritenuta ammissibile per lo smaltimento in forma associata dei materiali di risulta o la costruzione di impianti di riciclaggio dei medesimi."
3. Dopo l'articolo 8 della
"Art. 8-bis - 1. A partire dall'anno 1996 i comuni versano annualmente alla Provincia un importo per la parziale copertura delle spese per la realizzazione di discariche ed impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani. Base di calcolo per la determinazione di tale importo costituisce la spesa sostenuta dalla Provincia, a partire dall'anno 1985, per la realizzazione di tali opere.
2. I criteri e le modalità per il calcolo ed il versamento dell'importo di cui al comma 1 sono determinati dalla Giunta provinciale, in ragione dei quantitativi di rifiuti conferiti nell'anno precedente ed in misura differenziata in rapporto all'impatto ambientale dei vari tipi di impianti. L'importo annuo non può essere inferiore all'1% e superiore al 2,5% della spesa complessiva di cui al comma 1.
3. L'importo dovuto da ciascun comune è determinato annualmente dalla Giunta provinciale, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al comma 2.
4. Gli importi versati dai comuni sono destinati al finanziamento degli interventi del piano di gestione dei rifiuti.
5. Qualora un comune non provveda a versare l'importo da esso dovuto entro il termine prestabilito, esso verrà dedotto nell'anno successivo dalle somme attribuite al comune stesso ai sensi dell'articolo 4 della
Art. 18. Modifica della
1. Al comma 7 dell'articolo 8 della
Art. 19. Opere di interesse pubblico. [3]
1. Nelle zone destinate dai piani urbanistici comunali ad opere ed impianti di interesse pubblico resta ferma la facoltà di acquistare, a titolo oneroso, edifici esistenti o costruendi o trasformandi, compreso l'ampliamento, dal proprietario dell'immobile, nonché le relative aree di pertinenza, anche in deroga alla normativa vigente sull'espropriazione per causa di utilità pubblica e all'articolo 16 della
Art. 20. Modifica alla
1. Dopo l'articolo 43 della
"Art. 43 bis. 1. Soddisfatte le domande di cui al precedente articolo 43, alle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata nella zona di espansione, individuate nel piano urbanistico comunale di Bolzano mediante variante al piano urbanistico comunale prima dell'adozione del piano urbanistico rielaborato (25 giugno 1992), sono ammesse in ordine cronologico le domande di assegnazione di aree presentate dal 1-1-1991 e comunque non oltre il 25 giugno 1992, alle seguenti condizioni:
a) i richiedenti dovevano essere in possesso dei requisiti generali richiesti dall'articolo 26 della
b) a pena di decadenza dal diritto all'assegnazione delle aree, i richiedenti, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, devono rinnovare la domanda a comprova della sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a).".
Art. 21. Disposizioni in materia di recupero convenzionato di abitazioni.
1. Le agevolazioni per il recupero convenzionato di abitazioni previste dalla lettera G) del comma 1 dell'articolo 2 della
Art. 22. Assunzione di competenze statali e del relativo personale.
1. La Giunta provinciale è autorizzata a prelevare, ai fini dell'esercizio delle funzioni trasferite o delegate con norme di attuazione dello Statuto di autonomia ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della
2. Il personale statale addetto ai servizi statali trasferiti o delegati viene inquadrato nei ruoli provinciali nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita presso l'ente di provenienza. Con deliberazione della Giunta provinciale vengono stabilite le modalità del relativo passaggio ed i termini entro i quali il personale dovrà , se previsto, optare per il trasferimento alla Provincia.
3. La Giunta provinciale è autorizzata ad assumere in servizio, in tutto o in parte, il personale stagionale già addetto ai servizi statali di cui al comma secondo, previo superamento delle prove selettive per l'accesso all'impiego provinciale ai sensi della normativa in vigore. In sede di inquadramento di tale personale può essere riconosciuto il servizio già prestato presso l'ente di provenienza o, se più favorevole, può essere attribuito un trattamento economico di livello non inferiore a quello in godimento presso l'ente medesimo. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le relative modalità di assunzione, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) esclusione del limite di età;
b) possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca ovvero anche della lingua ladina;
c) determinazione dei profili professionali di inquadramento con mansioni analoghe a quelle già esercitate presso l'ente di provenienza;
d) attribuzione di una posizione di precedenza al personale con maggiore anzianità di servizio [4] .
4. In sede di assunzione dei servizi di cui al presente articolo la Giunta provinciale è autorizzata ad aumentare la dotazione organica del ruolo generale del personale della Provincia per un numero massimo di unità corrispondente al personale, anche stagionale, assegnato ai relativi servizi statali, provvedendo alla copertura finanziaria mediante gli stanziamenti di cui al comma primo sul capitolo cui vengono imputate le spese sul trattamento economico del personale provinciale [5] .
Art. 23. Modifiche alla
1. Dopo l'articolo 35-ter della
"Art. 35 quater.
1. Al fine di realizzare, in ambito provinciale, obiettivi di equilibrio e di sviluppo socio economico e produttivo, con il mantenimento della base produttiva ed occupazionale esistente nelle zone produttive di interesse provinciale, la Giunta provinciale è autorizzata, a richiesta della proprietà aziendale che intende cessare o ridurre l'attività produttiva, ad acquisire in via di esproprio, anche prima dell'approvazione del relativo piano di attuazione, i complessi aziendali, anche se realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I complessi aziendali di cui al comma 1 possono essere concessi in uso, in tutto o in parte, per un periodo non superiore a 30 anni, salvo rinnovo, ad imprese che offrano idonee garanzie per il mantenimento o la ripresa dell'attività produttiva nel breve o medio periodo, dietro corresponsione di un canone non inferiore al 4% dell'indennità di espropriazione corrisposta dalla Provincia, aggiornato annualmente in base alle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita.
3. L'uso dei complessi aziendali di cui al comma 2 è concesso prioritariamente alle imprese che subentrano nella disponibilità degli impianti produttivi esistenti, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 35, comma 7, e 35-bis. La delibera di concessione d'uso è titolo per l'annotazione tavolare del vincolo di destinazione d'uso produttivo.
4. L'uso dei complessi aziendali di cui al comma 1, può essere concesso, in parte, anche alle imprese espropriate, per un periodo non superiore a 7 anni, al fine di pregiudicare residue attività aziendali in atto, in previsione di un loro trasferimento a terzi o in altro ambito territoriale.
5. E' fatto obbligo all'impresa concessionaria che ha cessato l'attività produttiva, di asportare dal complesso aziendale di proprietà provinciale, impianti ed attrezzature e di smaltire eventuali rifiuti speciali entro il sesto mese successivo alla data di denuncia o di accertamento della cessazione dell'attività produttiva.
6. Entro i primi cinque anni dal rilascio della concessione d'uso, l'impresa concessionaria ha diritto di ottenere l'assegnazione in proprietà del complesso produttivo, alle vigenti condizioni."
2. La disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti espropriativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 24. Abrogazione di norme.
1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme:
a) la
b) gli articoli 4 e 5 della
c) la
d) il comma 3 dell'articolo 4 della
e) gli articoli 8 e 9 della
Art. 25. Copertura finanziaria.
1. Alla copertura degli oneri per complessive lire 3.087 miliardi, 565 milioni e 250 mila a carico dell'esercizio finanziario 1995, derivanti dagli articoli da 1 a 6 e dall'articolo 10 della presente legge, si provvede con una corrispondente quota delle entrate iscritte nel bilancio di previsione della Provincia per l'anno 1995.
2. Alla copertura degli oneri per complessive lire 811 miliardi, 677 milioni e 800 mila, a carico degli esercizi finanziari 1996 e 1997, derivanti dagli articoli 1 e 5, lett. c), relativamente alla seconda e terza annualità dei limiti d'impegno autorizzati, e dagli articoli 2 e 4 si provvede con una corrispondente quota delle disponibilità finanziarie previste per il biennio 1996-1997 nel bilancio triennale 1995-1997.
Art. 26. Clausola d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino -Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
ALLEGATI
(Omissis).
[1] Articolo aggiunto dall'art. 10 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 8 della
[3] Articolo così sostituito dall'art. 133 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 22 della
[5] Comma aggiunto dall'art. 22 della