Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 3. assetto del territorio |
Capitolo: | 3.2 edilizia |
Data: | 21/05/2002 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Definizioni. |
Art. 3. Centro di consulenza e di documentazione. |
Art. 4. Coordinamento con le norme edilizie. |
Art. 5. Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati. |
Art. 6. Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico. |
Art. 7. Prescrizioni tecniche. |
Art. 8. Immobili soggetti a particolari vincoli. |
Art. 9. Accessibilità urbana e utilizzabilità dei mezzi di trasporto pubblico. |
Art. 10. Circolazione su strade in territori vincolati. |
Art. 11. Piano di adattamento per gli edifici pubblici della Provincia e degli enti pubblici locali. |
Art. 12. Norma transitoria. |
Art. 13. Sanzioni. |
Art. 14. Copertura finanziaria. |
Art. 15. Variazioni di bilancio. |
§ 3.2.49 - L.P. 21 maggio 2002, n. 7.
Disposizioni per favorire il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche.
(B.U. 11 giugno 2002, n. 25).
Art. 1. Finalità.
1. La presente legge detta norme per favorire il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico nonché negli spazi e servizi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico, al fine di facilitare la vita di relazione delle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
Art. 2. Definizioni.
1. Per barriera architettonica si intende ogni ostacolo che limita o impedisce l'uso autonomo a tutti i cittadini di spazi, edifici, servizi, strutture e, in particolare, ostacola la mobilità delle persone con difficoltà motoria, sensoriale o psichica, di natura permanente o temporanea, dipendente da qualsiasi causa.
2. Per luoghi aperti al pubblico si intendono quelli in cui l'accesso, anche se subordinato a determinate condizioni, è consentito ad un numero indeterminato di persone senza bisogno di invito o permesso.
Art. 3. Centro di consulenza e di documentazione.
1. Presso la Ripartizione provinciale servizio sociale è istituito il Centro di consulenza e di documentazione sulle barriere architettoniche, il quale:
a) esegue studi, ricerche e rilevamenti sulla consistenza delle barriere architettoniche nel territorio provinciale;
b) promuove iniziative di sensibilizzazione e di informazione finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della presente legge;
c) promuove iniziative di formazione, aggiornamento e addestramento finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della presente legge;
d) fornisce consulenza tecnica agli enti pubblici e ai privati proprietari di edifici, costruzioni e impianti soggetti alle prescrizioni tecniche sulle barriere architettoniche, nonché ai liberi professionisti operanti nel settore edile;
e) raccoglie la documentazione utile sulla normativa vigente nonché sulle soluzioni edilizie e tecniche adottate o adottabili, volte a migliorare l'accessibilità e la visitabilità degli edifici;
f) verifica e segnala eventuali violazioni della normativa sul superamento o sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
Art. 4. Coordinamento con le norme edilizie.
1. Le norme in materia di superamento o eliminazione delle barriere architettoniche prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti edilizi comunali e sui piani e programmi urbanistici contrastanti con esse. In ogni caso devono essere rispettate le distanze legali previste dal codice civile.
Art. 5. Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.
1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici privati o alla ristrutturazione di interi edifici, compresi quelli di edilizia agevolata, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dall'articolo 7.
2. La progettazione deve comunque prevedere:
a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;
c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
d) l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini, salvo che si tratti di edifici residenziali unifamiliari o plurifamiliari privi di parti comuni. Vengono considerati livelli fuori terra il piano terra e tutti i livelli costruiti sopra il piano terra.
3. Il conteggio dei livelli include eventuali porticati, compreso il livello dove si trova l'unico accesso alla più alta unità immobiliare. Non vengono conteggiati i livelli dove si trovano esclusivamente locali tecnici.
4. Nell'assegnazione di eventuali posti macchina di pertinenza degli edifici, va riconosciuto il diritto di precedenza ai condomini in possesso del contrassegno di cui all'articolo 12 del
Art. 6. Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico.
1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico nonché quelli dell'edilizia residenziale pubblica sono eseguite in conformità alle prescrizioni tecniche di cui all'articolo 7.
2. Non sono soggette alle norme della presente legge gli esercizi ricettivi nonché le strutture di ristorazione non raggiungibili con mezzi di trasporto pubblico o privato.
3. Non sono soggette alle disposizioni della presente legge le strutture ricettive fino a sei stanze per ospiti o fino a quattro appartamenti per ferie.
4. Le strutture con capacità ricettiva superiore ai limiti di cui al comma 3 e fino ai 25 posti letto sono soggette alle disposizioni della presente legge nella misura del 10 per cento della capacità ricettiva. Queste strutture devono avere tutte le parti e servizi comuni, specificati nel regolamento di esecuzione, accessibili a persone con ridotta o impedita capacità motoria.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche per gli interventi di ristrutturazione parziale di edifici privati aperti al pubblico, ovvero per gli interventi di altro tipo, limitatamente allo specifico intervento progettato.
Art. 7. Prescrizioni tecniche.
1. Con regolamento di esecuzione sono fissate le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e dell'edilizia abitativa agevolata.
2. Con regolamento di esecuzione sono altresì fissate le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità di edifici e spazi pubblici e privati aperti al pubblico e di quelli dell'Istituto per l'Edilizia sociale.
3. Le prescrizioni tecniche di cui ai commi 1 e 2 sono derogabili per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza dar luogo a barriere architettoniche o per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato a soli addetti specializzati.
Art. 8. Immobili soggetti a particolari vincoli.
1. Nell'ambito del procedimento di approvazione dei progetti relativi alla costruzione o alla ristrutturazione di edifici privati, soggetti ai vincoli in materia di tutela delle cose di interesse artistico e storico e di protezione delle bellezze naturali, va acquisito da parte dell'autorità di tutela competente il parere non vincolante del centro di consulenza e documentazione di cui all'articolo 3.
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui al comma 1, per i quali le autorità competenti alla tutela non rilasciano il nulla osta, la conformità alle norme in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall'articolo 7 del
Art. 9. Accessibilità urbana e utilizzabilità dei mezzi di trasporto pubblico.
1. Le amministrazioni comunali adottano misure atte a garantire a persone portatrici di minorazioni l'individuazione e la realizzazione di percorsi accessi-bili per una fruizione autonoma dei servizi, degli spazi urbani ed ambientali. Tali percorsi devono presentare caratteristiche che garantiscano, oltre all'autonomia, anche la sicurezza delle persone, mediante accorgimenti che suppliscano alle problematiche legate al fondo stradale, ai dislivelli dei percorsi, agli impianti semaforici, agli arredi urbani, alla segnaletica stradale e a quant'altro impedisca una libera fruizione degli spazi.
2. Le amministrazioni comunali, la Provincia e gli enti e società da esse dipendenti intervengono affinché venga assicurata la possibilità di spostamento sul territorio tramite mezzi pubblici di trasporto, garantendo anche a persone portatrici di minorazioni di fruire in modo autonomo e sicuro dei mezzi stessi.
Art. 10. Circolazione su strade in territori vincolati.
1. Sulle strade in territori vincolati il transito dei veicoli a motore che trasportano persone in situazione di handicap è disciplinato dalla
Art. 11. Piano di adattamento per gli edifici pubblici della Provincia e degli enti pubblici locali.
1. La Provincia, gli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata nonché le aziende e gli enti da essa dipendenti, i comuni, le comunità comprensoriali, le aziende dei servizi sociali, le aziende sanitarie e l'Istituto provinciale edilizia sociale adottano un piano di intervento finalizzato alla rimozione delle barriere architettoniche negli edifici destinati allo svolgimento della loro attività, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le opere ivi previste sono eseguite entro i successivi tre anni.
Art. 12. Norma transitoria.
1. Fino all'emanazione del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 7 si applicano le disposizioni di cui al
Art. 13. Sanzioni.
1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali in materia, è disposta la demolizione delle opere realizzate in difformità alle prescrizioni tecniche in materia di superamento o eliminazione delle barriere architettoniche e la restituzione in pristino in conformità al progetto approvato.
Art. 14. Copertura finanziaria.
1. Alla copertura della spesa derivante dall'articolo 3, stimata rispettivamente in 50.000 euro per l'anno 2002 e in 75.000 euro all'anno per gli anni 2003 e 2004, si provvede per l'esercizio 2002 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento autorizzato nel bilancio di previsione al capitolo di spesa 51500 e per gli esercizi 2003 e 2004 mediante l'utilizzo di corrispondente quota dello stanziamento previsto alla sezione 5, settore 5.1, lettera b.1) del bilancio triennale per il biennio 2003-2004.
2. Alla copertura della spesa derivante dall'articolo 11, stimata in 1 milione di euro annui a carico degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante l'utilizzo di corrispondente quota dello stanziamento previsto alla sezione 8, settore 8.1, lettera b.2) del bilancio triennale per il biennio 2003-2004.
Art. 15. Variazioni di bilancio.
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2002 sono introdotte le seguenti variazioni:
capitolo in diminuzione:
- cap. 51500 - Assegnazione di fondi ai comuni, loro consorzi o comunità comprensoriali per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate nel campo dei servizi sociali - spese per la gestione dei servizi (
capitolo in aumento:
- cap. 51111 - Spese per l'organizzazione di seminari, conferenze, studi, ricerche, per l'attuazione del sistema informativo socio-assistenziale, per iniziative di informazione e sensibilizzazione della popolazione sulle problematiche sociali e sui servizi, per la sperimentazione di nuove modalità d'intervento socio-assistenziale nonché attività sociali in genere (