§ 2.1.110 - L.P. 20 giugno 2005, n. 3.
Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:20/06/2005
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Modifiche della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano”.
Art. 2.  Modifica della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, recante “Responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale della Provincia e degli Enti provinciali”.
Art. 3.  Modifica della legge provinciale 11 giugno 2003, n. 10, recante “Disposizioni in materia di Consiglio dei comuni”.
Art. 4.  Modifiche della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, recante “Riforma dell’ordinamento del personale della Provincia”.
Art. 5.  Modifica della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, recante “Modifiche al vigente ordinamento del personale”.
Art. 6.  Modifica della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, recante “Istituzione della Soprintendenza provinciale ai beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. [...]
Art. 7.  Modifiche della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, recante „Consulte culturali e fondo provinciale per le attività culturali”.
Art. 8.  Modifiche della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, recante “Per la disciplina dell’educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche”.
Art. 9.  Modifica della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, recante “Provvedimenti in materia di bilinguismo”.
Art. 10.  Modifica della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5, recante “Incentivazione della conoscenza delle lingue”.
Art. 11.  Modifica della legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13, recante “Promozione del servizio-giovani nella provincia di Bolzano”.
Art. 12.  Modifica della legge provinciale 30 luglio 1999, n. 6, recante “Istituzione della biblioteca provinciale italiana”.
Art. 13.  Modifica della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, recante „Disciplina dei musei e provvidenze per il loro sviluppo“.
Art. 14.  Modifica della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, recante “Ordinamento delle scuole materne - Scuole per l’infanzia”.
Art. 15.  Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, recante “Consiglio scolastico provinciale”.
Art. 16.  Modifica della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, recante “Organi collegiali delle istituzioni scolastiche”.
Art. 17.  Modifica della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, recante “Autonomia delle scuole”.
Art. 18.  Modifica della legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6, recante “Ordinamento piste da sci”.
Art. 19.  Modifica della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, recante “Norme di procedura per l’applicazione delle sanzioni amministrative”.
Art. 20.  Determinazione dei tributi speciali catastali.
Art. 21.  Abrogazioni.
Art. 22.  Disposizioni finanziarie.


§ 2.1.110 - L.P. 20 giugno 2005, n. 3.

Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni.

(B.U. 12 luglio 2005, n. 28 – S.O. n. 2).

 

Art. 1. Modifiche della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano”.

     1. La lettera h) del comma 4 dell’articolo 2 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituita:

“h) la concessione di contributi, sovvenzioni e provvidenze simili.”

     2. Il comma 5 dell’articolo 2 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è così sostituito:

“5. Fatte salve le procedure previste dalle leggi speciali, il/la componente di Giunta competente per materia provvede alla stipula dei contratti autorizzati dalla Giunta provinciale.”

     3. La rubrica e il comma 1 dell’articolo 23 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, sono così sostituiti:

“Art. 23. (Trattamento giuridico dei dirigenti nominati per chiamata).

1. Il personale dirigente nominato per chiamata dall’esterno ai sensi dell’articolo 14, comma 2, con almeno sei anni di servizio dirigenziale presso l’amministrazione provinciale, con deliberazione della Giunta provinciale, può essere iscritto nella sezione A dell’albo degli/delle aspiranti dirigenti, purché abbia svolto con particolare successo i compiti dirigenziali affidati. L’iscrizione comporta la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e l’inquadramento nella qualifica funzionale corrispondente al titolo di studio richiesto per l’incarico dirigenziale ricoperto.” [1]

 

     Art. 2. Modifica della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, recante “Responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale della Provincia e degli Enti provinciali”.

     1. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, è così sostituito:

“3. Gli enti provvedono altresì al pagamento delle sanzioni amministrative per le violazioni afferenti la propria attività istituzionale qualora sussista la responsabilità diretta o solidale degli enti medesimi, salva l’azione di rivalsa ai sensi del comma 1.”

 

     Art. 3. Modifica della legge provinciale 11 giugno 2003, n. 10, recante “Disposizioni in materia di Consiglio dei comuni”.

     1. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 11 giugno 2003, n. 10, è così sostituito:

“2. La segreteria della Presidenza del Consiglio provinciale trasmette al Consiglio dei comuni i disegni di legge di cui al comma 1. Eventuali osservazioni o proposte devono pervenire, entro 30 giorni dal ricevimento del disegno di legge ovvero entro dieci giorni qualora si tratti di disegno di legge di approvazione o di assestamento del bilancio provinciale o avente carattere d’urgenza, alla segreteria della Presidenza del Consiglio provinciale che ne cura la trasmissione, oltre che al proponente il disegno di legge provinciale, alla commissione legislativa competente e quindi al Consiglio in sede di discussione in aula. Qualora la commissione legislativa approvi emendamenti concernenti questioni di interesse comunale, gli stessi sono trasmessi dalla segreteria della Presidenza del Consiglio provinciale al Consiglio dei comuni perché possa formulare osservazioni o proposte del caso.”

 

     Art. 4. Modifiche della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, recante “Riforma dell’ordinamento del personale della Provincia”.

     1. L’articolo 6 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, è così sostituito:

“Art. 6. (Agenzia provinciale per la contrattazione collettiva).

1. È istituita l’Agenzia provinciale per la contrattazione collettiva, di seguito denominata Agenzia, quale organo dell’Amministrazione pubblica per rappresentare la Provincia autonoma di Bolzano e gli enti pubblici da essa dipendenti nella contrattazione collettiva intercompartimentale e compartimentale. Su richiesta degli enti, l’Agenzia li rappresenta nella contrattazione collettiva decentrata e nelle relazioni sindacali, aventi per oggetto il trattamento giuridico ed economico del personale di tali enti ai sensi della vigente normativa provinciale. L’Agenzia è autorizzata a rappresentare, su richiesta e sulla base di apposito accordo da sottoporre all’approvazione della Giunta provinciale, anche gli altri enti il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata della Provincia.

2. L’Agenzia è rappresentata dal/dalla Presidente o da un/una componente della delegazione contrattante da esso/a appositamente delegato/a. La delegazione dell’Agenzia può essere allargata ai fini della contrattazione collettiva fino a un massimo di sei componenti. Il/La Presidente dell’Agenzia è nominato/a dalla Giunta provinciale mentre i/le componenti sono nominati/e su proposta degli enti interessati dalla contrattazione collettiva per il periodo riferito al programma di contrattazione collettiva. Il/La Presidente e i/le componenti dell’Agenzia possono essere reincaricati/e nel corso del periodo di vigenza del contratto collettivo, per assolvere i compiti riferiti a eventuali interpretazioni autentiche o contrattazioni di raccordo resesi necessarie. Tale nomina avviene previo confronto con i/le rappresentanti dei comparti di contrattazione nonché nel rispetto dell’eventuale accordo di rappresentanza di cui al comma 1. Il/La Presidente e i/le componenti sono scelti/e fra esperti/esperte di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali, di diritto del lavoro e di gestione del personale. L’Agenzia, all’atto dell’insediamento, adotta per l’espletamento delle proprie funzioni un proprio regolamento interno da sottoporre alla Giunta provinciale che ne certifica la legittimità.

3. La carica di presidente è incompatibile con cariche pubbliche elettive, con cariche in partiti politici e in organizzazioni sindacali nonché con incarichi direttivi o di consulenza con le predette organizzazioni ovvero con incarichi di amministratore/amministratrice o dirigente di enti cui si riferisce la contrattazione.

4. L’Agenzia si attiene nella contrattazione collettiva alle direttive impartite dalla Giunta provinciale, sentite le Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, rispettando comunque i fondi disponibili per ogni singolo contratto collettivo sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta medesima.

5. Raggiunta l’intesa sull’ipotesi di contratto l’Agenzia la trasmette alla Giunta provinciale entro 20 giorni dalla sottoscrizione, unitamente a una relazione sui costi e sulla compatibilità economica del contratto, corredata di appositi prospetti in merito al personale interessato, ai costi e agli oneri riflessi, quantificando la spesa complessiva sia per l’anno in corso sia per gli anni successivi.

6. La Giunta provinciale si pronuncia sull’ipotesi di contratto nei successivi 30 giorni, autorizzandone la definitiva sottoscrizione da parte della delegazione contrattuale, previa verifica della copertura finanziaria annuale e pluriennale ai sensi della vigente normativa provinciale, o fornendo nuove direttive per la continuazione della contrattazione.

7. Al/Alla Presidente dell’Agenzia è attribuita un’indennità di carica, di norma mensile, da stabilirsi dalla Giunta provinciale. Tale indennità è rapportata ai periodi di effettivo impegno richiesto per la rispettiva contrattazione nonché per le attività collegate. Gli/Le spetta, inoltre, la rifusione delle spese di viaggio e di missione sostenute per lo svolgimento della relativa attività. L’indennità di carica non può superare il trattamento retributivo spettante a un direttore/una direttrice di ripartizione dell’ottava qualifica funzionale, con sei scatti nel livello retributivo superiore e un’indennità di funzione determinata con il coefficiente 2,2. Nella determinazione di tale indennità la Giunta provinciale tiene conto del periodo di effettivo impegno richiesto nonché dell’eventuale rapporto di lavoro retribuito già in atto presso uno degli enti di cui al comma 1.

8. Salvo il rispetto delle direttive impartite dalla Giunta provinciale, l’Agenzia svolge i compiti attribuiti in piena autonomia. Essa si avvale del personale, dei beni e delle attrezzature ed altre risorse assegnati dalla Giunta provinciale, nonché della collaborazione del personale assegnato ai servizi provinciali interessati dalla relativa contrattazione collettiva.”

     2. Dopo il comma 5 dell’articolo 12 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, sono aggiunti i seguenti commi 6 e 7:

“6. Con regolamento di esecuzione sono inoltre stabilite le modalità di diretta assunzione, a tempo determinato e indeterminato, all’impiego provinciale sulla base di apposite graduatorie di aspiranti in possesso dell’esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria, indirizzo scuola dell’infanzia, avente valore di esame di stato e di abilitazione all’insegnamento nelle scuole materne ai sensi della vigente disciplina statale.

7. Nel regolamento di cui al comma 6 sono anche disciplinate le modalità di assunzione mediante esame di idoneità di aspiranti in possesso di altri validi requisiti di accesso all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia.”

     3. Dopo l’articolo 15 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, è inserito il seguente articolo:

“Art. 15-bis. (Meriti particolari).

1. In favore del personale provinciale distintosi per particolari meriti sono ammesse provvidenze, da prestarsi secondo criteri e modalità determinate dalla Giunta provinciale.”

     4. Dopo l’articolo 20-bis della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, è inserito il seguente articolo:

“Art. 20-ter. (Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare per il personale dei comuni e della comunità comprensoriali).

1. In materia di previdenza complementare e trattamento di fine rapporto si applica al personale dei comuni e delle comunità comprensoriali della provincia di Bolzano la vigente disciplina provinciale.

2. Fino a quando non sarà diversamente disciplinato con contratto collettivo, si applica in caso di mobilità del personale tra i comuni la vigente disciplina regionale.”

     5. Dopo l’articolo 23 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, è inserito il seguente articolo:

“Art. 23-bis. (Norma transitoria sull’Agenzia provinciale per la contrattazione collettiva).

1. La prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 6 avviene con l’effettivo affidamento della contrattazione collettiva all’Agenzia da parte dalla Giunta provinciale.”

 

     Art. 5. Modifica della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, recante “Modifiche al vigente ordinamento del personale”.

     1. Dopo il comma 4 dell’articolo 23 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, è aggiunto il seguente comma:

“5. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei confronti del personale che passa per legge alla Provincia a partire dal 1° gennaio 2005.”

 

     Art. 6. Modifica della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, recante “Istituzione della Soprintendenza provinciale ai beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16, e 19 settembre 1973, n. 37”.

     1. L’articolo 6 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 6. (Beni culturali).

1. Fatti salvi i beni di interesse nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 48, e successive modifiche, il direttore/la direttrice della Ripartizione provinciale Beni culturali individua i beni mobili ed immobili che siano opera di autore/autrice non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 50 anni, appartenenti ad enti pubblici e di particolare interesse artistico, storico, archeologico o etnografico da assoggettarsi a tutela specifica. Costituiscono in ogni caso beni culturali, purché appartenenti ad enti pubblici:

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi;

b) gli archivi e i singoli documenti;

c) le raccolte librarie delle biblioteche.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 ha valore di proposta per la dichiarazione di vincolo del bene culturale, da adottarsi dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 5-bis. Qualora si tratti di immobili destinati a servizi pubblici di competenza statale ed il vincolo possa incidere sulla destinazione in atto, la dichiarazione di vincolo è adottata previa intesa con l’amministrazione statale competente.”

 

     Art. 7. Modifiche della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, recante „Consulte culturali e fondo provinciale per le attività culturali”.

     1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Al fine di promuovere e sostenere attività, iniziative e manifestazioni culturali o artistiche ai sensi degli articoli 1 e 2, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere vantaggi economici a favore di enti, fondazioni, associazioni e comitati, aventi la loro sede in provincia di Bolzano e che statutariamente svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche senza perseguire scopi di lucro. Tali vantaggi possono essere concessi anche a cooperative del medesimo settore, iscritte nell’apposito registro provinciale. Vantaggi economici possono inoltre essere concessi a privati residenti in provincia di Bolzano, per singole iniziative culturali o artistiche che non perseguano fini di lucro.”

     2. Il comma 7 dell’articolo 3 della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“7. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge le rispettive consulte culturali possono organizzarsi in sottocommissioni coinvolgendo, in casi particolari, esperti esterni/esperte esterne.”

 

     Art. 8. Modifiche della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, recante “Per la disciplina dell’educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche”.

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“2-bis. Vantaggi economici possono essere concessi anche a cooperative del medesimo settore, iscritte nell’apposito registro provinciale.”

     2. Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 28 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Fra le attività per le quali possono essere concessi vantaggi economici rientrano in particolare:”.

     3. Il testo in lingua tedesca del comma 3 dell’articolo 29-quater della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Zum Zweck der Auszahlung der Mittel für Personalkosten, die den Mittelpunktbibliotheken und den Talschaftsbibliotheken für die ladinischen Ortschaften laut den Artikeln 27 und 27-bis gewährt werden, sind die Empfänger der Finanzierungen angehalten, den Nachweis zu liefern, dass sie für den Ankauf von Büchern und Medien und für Initiativen zur Leseförderung aus eigenen Mitteln einen Betrag aufgewendet haben, der mindestens ein Drittel der jeweils vom Land getragenen Personalkosten ausmacht.“

 

     Art. 9. Modifica della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, recante “Provvedimenti in materia di bilinguismo”.

     1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 18 maggio 1988, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. La Giunta provinciale è altresì autorizzata ad erogare a istituzioni, enti, fondazioni, associazioni e comitati, che non operano a scopo di lucro, contributi, sussidi, premi e sovvenzioni per la promozione della conoscenza della seconda lingua. Tali vantaggi possono essere concessi anche a cooperative del medesimo settore, iscritte nell’apposito registro provinciale.”

 

     Art. 10. Modifica della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5, recante “Incentivazione della conoscenza delle lingue”.

     1. Il comma 7 dell’articolo 1 della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5, e successive modifiche, è così sostituito:

“7. La Giunta provinciale è inoltre autorizzata a erogare a istituzioni, enti, fondazioni, associazioni e comitati che non operano a scopo di lucro, contributi, sussidi, premi e sovvenzioni per la promozione della conoscenza delle lingue straniere. Tali vantaggi possono essere concessi anche a cooperative del medesimo settore, iscritte nell’apposito registro provinciale.”

 

     Art. 11. Modifica della legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13, recante “Promozione del servizio-giovani nella provincia di Bolzano”.

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“2-bis. I vantaggi di cui al comma 2 possono essere concessi anche a cooperative del medesimo settore, iscritte nell’apposito registro provinciale.”

 

     Art. 12. Modifica della legge provinciale 30 luglio 1999, n. 6, recante “Istituzione della biblioteca provinciale italiana”.

     1. L’articolo 5 della legge provinciale 30 luglio 1999, n. 6, è così sostituito:

“Art. 5. (Personale).

1. La Biblioteca provinciale italiana si avvale di personale messo a disposizione dalla Provincia. La relativa dotazione organica è determinata dalla Giunta provinciale nel rispetto della dotazione organica complessiva del personale provinciale. Per attività non aventi carattere amministrativo la Biblioteca può altresì avvalersi di collaborazioni esterne.

2. Il direttore/La direttrice della Biblioteca è nominato/a dalla Giunta provinciale per la durata di quattro anni. A esso/essa si applica la disciplina vigente per i direttori/le direttrici di ufficio.”

 

     Art. 13. Modifica della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, recante „Disciplina dei musei e provvidenze per il loro sviluppo“.

     1. I commi 6 e 7 dell’articolo 1 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“6. La Giunta provinciale è autorizzata a intraprendere iniziative e adottare misure di interesse intermuseale.

7. La Giunta provinciale è inoltre autorizzata ad acquistare oggetti di pregio museale e metterli a disposizione dei musei.”

 

     Art. 14. Modifica della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, recante “Ordinamento delle scuole materne - Scuole per l’infanzia”.

     1. Il comma 9 dell’articolo 7 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, e successive modifiche, è così sostituito:

“9. Per iniziative particolari nell’ambito dell’attività formativa ed educativa delle scuole per l’infanzia l’amministrazione provinciale può effettuare spese dirette o erogare contributi.”

 

     Art. 15. Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, recante “Consiglio scolastico provinciale”.

     1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, è così sostituita:

“d) sottopone ai Comitati di valutazione, in base ad una relazione annuale, comune dei/delle Presidenti dei Comitati di valutazione su attività e risultati dei processi di valutazione, proposte per valutazioni in specifici settori;”.

 

     Art. 16. Modifica della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, recante “Organi collegiali delle istituzioni scolastiche”.

     1. Il comma 9 dell’articolo 26 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, e successive modifiche, è così sostituito:

“9. Le spese connesse con il funzionamento delle consulte provinciali sono amministrate dalle Intendenze scolastiche sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.“

 

     Art. 17. Modifica della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, recante “Autonomia delle scuole”.

     1. L’articolo 18 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 18. (Diplomi e attestati).

1. La Giunta provinciale approva i modelli dei diplomi per le scuole secondarie di primo e secondo grado nonché degli attestati per le scuole secondarie di secondo grado.”

 

     Art. 18. Modifica della legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6, recante “Ordinamento piste da sci”.

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 18 della legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

“3. Per la messa in sicurezza delle aree sciabili, la Giunta provinciale può concedere contributi in favore dei soggetti di cui al comma 1.”

 

     Art. 19. Modifica della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, recante “Norme di procedura per l’applicazione delle sanzioni amministrative”.

     1. L’articolo 2 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, è così sostituito:

“Art. 2. (Solidarietà).

1. Il proprietario/La proprietaria della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l’usufruttuario/l’usufruttuaria o, se trattasi di bene immobile, il/la titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato/a in solido con l’autore/l’autrice della violazione al pagamento della somma da questo/a dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all’altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell’autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l’autore/l’autrice della violazione al pagamento della somma da questo/a dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

3. Se la violazione è commessa dal/dalla rappresentante legale o dal/dalla dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore/un’imprenditrice nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore/l’imprenditrice è obbligato/a in solido con l’autore/l’autrice della violazione al pagamento della somma da questo/a dovuta.

4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 chi ha pagato ha diritto di regresso per l’intero nei confronti dell’autore/dell’autrice della violazione, salvo quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.“

 

     Art. 20. Determinazione dei tributi speciali catastali.

     1. In conformità al disposto dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, il/la Presidente della Provincia è autorizzato a determinare con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta provinciale, le tipologie e gli importi dei tributi speciali catastali.

 

     Art. 21. Abrogazioni.

     1. Sono abrogati:

     a) il comma 4 dell’articolo 10 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche;

     b) l’articolo 13 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12.

 

     Art. 22. Disposizioni finanziarie.

     1. Alla spesa derivante dall’articolo 4, comma 1, della presente legge, stimata in 60.000 euro a carico dell’esercizio finanziario 2005 e in 115.000 euro all’anno per gli esercizi finanziari successivi, si fa fronte per l’esercizio finanziario in corso con le disponibilità residue dello stanziamento autorizzato alla UPB 02110 del bilancio di previsione 2005 e per gli esercizi 2006 e 2007 mediante utilizzo di una quota pari a 230.000 euro dello stanziamento previsto alla funzione/obiettivo 02, lettera b.1), del bilancio per il triennio 2005-2007.

     2. Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 3, della presente legge, è autorizzata a carico dell’esercizio 2005 la spesa massima di 125.000 euro nei limiti delle disponibilità residue dello stanziamento autorizzato alla UPB 02100 del bilancio di previsione 2005. La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi sarà autorizzata con legge finanziaria annuale.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 9 novembre 2006, n. 363, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.