§ 5.3.99 - L.P. 16 luglio 2008, n. 5.
Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:16/07/2008
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Sistema educativo provinciale di istruzione e di formazione
Art. 1 bis.  (Valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione)
Art. 2.  Finalità della scuola dell’infanzia
Art. 3.  Programmazione dell’attività educativa
Art. 4.  Autonomia dei circoli di scuola dell’infanzia
Art. 5.  Piano di distribuzione territoriale dei circoli di scuola dell’infanzia ed istituzione delle scuole dell’infanzia
Art. 6.  Gestione delle scuole dell’infanzia
Art. 7.  Organi del circolo di scuola dell’infanzia
Art. 8.  Finanziamento delle scuole dell’infanzia
Art. 9.  Valutazione delle scuole dell’infanzia
Art. 10.  Orario annuale delle scuole dell’infanzia
Art. 11.  Iscrizione alla scuola dell’infanzia
Art. 12.  Articolazione del primo ciclo
Art. 13.  Iscrizione nella scuola primaria
Art. 14.  Finalità del primo ciclo di istruzione
Art. 15.  Indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli
Art. 16.  Orario delle lezioni
Art. 17.  Organizzazione delle attività educative e didattiche
Art. 18.  Riconoscimento di attività formative extrascolastiche
Art. 19.  Valutazione nella scuola primaria
Art. 20.  Valutazione nella scuola secondaria di primo grado, scrutini ed esami
Art. 21.  Rimborso di spese per l’acquisto di attrezzature informatiche e di software
Art. 22.  Modifiche della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, recante “Autonomia delle scuole”
Art. 23.  Modifica della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, recante “Organi collegiali delle istituzioni scolastiche”
Art. 24.  Modifica della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, recante “Nuove norme in materia di patrimonio scolastico”
Art. 25.  Applicazione della legge
Art. 26.  Abrogazione di disposizioni


§ 5.3.99 - L.P. 16 luglio 2008, n. 5.

Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione

(B.U. 29 luglio 2008, n. 31)

 

CAPO I

Principi generali

 

Art. 1. Sistema educativo provinciale di istruzione e di formazione

1. Il sistema educativo provinciale di istruzione e formazione è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della singola persona e allo sviluppo di atteggiamenti democratici e di competenze sociali, che permettono la partecipazione alla convivenza civile. Ciò avviene nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e dell’identità di ciascuna e ciascuno, anche nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori e in armonia con i principi sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, dalla Costituzione e dallo Statuto di Autonomia.

2. A tal fine la Provincia adotta - nel rispetto dell’autonomia delle scuole dell’infanzia e delle istituzioni scolastiche - politiche dell’educazione indirizzate:

a) allo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione;

b) alla realizzazione di assetti sociali che garantiscano la convivenza tra i gruppi linguistici, nella salvaguardia delle rispettive peculiarità e tradizioni;

c) alla diffusione e al rafforzamento del pensiero e della cultura europea fondata su radici cristiane;

d) alla conoscenza della storia locale, promuovendo le conoscenze delle alunne e degli alunni sullo sviluppo storico della provincia e sulle culture e tradizioni locali.

 

3. Per favorire il successo scolastico e formativo di ciascuna persona la Provincia indirizza i propri interventi alla realizzazione di azioni che garantiscano il diritto all’accesso a tutti i gradi dell’istruzione, alle pari opportunità formative, all’aumento qualitativo e quantitativo dei livelli di istruzione e all’apprendimento per tutto l’arco della vita. Questi interventi sono finalizzati, inoltre, all’orientamento e all’inserimento nel mondo del lavoro nonché allo sviluppo di competenze atte a fronteggiare il cambiamento e ad orientarsi in un mondo sempre più complesso.

 

4. Il sistema educativo provinciale di istruzione e formazione assicura a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione, a partire dalla scuola dell’infanzia, e l’esercizio del relativo dovere per almeno dodici anni o comunque fino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.

5. Il sistema provinciale di istruzione e formazione si articola nella scuola dell’infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado e in un secondo ciclo che comprende le scuole secondarie di secondo grado a carattere statale e quelle della formazione professionale provinciale. Fanno anche parte del sistema provinciale di istruzione e formazione le scuole di musica istituite dagli istituti di educazione musicale.

 

6. Il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione si realizza anche nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole paritarie riconosciute dalla Provincia.

 

7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni relative all’obbligo di istruzione e al diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, che possono essere assolti sia nelle scuole a carattere statale che nelle scuole della formazione professionale provinciale.

8. La fruizione dell’offerta di istruzione e di formazione costituisce per tutti, ivi compresi i minori stranieri presenti in provincia di Bolzano, oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale. Attraverso adeguati interventi è garantita l’integrazione e l’inclusione nel sistema educativo provinciale di istruzione e formazione delle bambine e dei bambini nonché dei giovani e delle giovani in situazione di handicap.

 

9. All’attuazione dell’obbligo dell’istruzione e del diritto-dovere di istruzione e formazione concorrono le alunne e gli alunni, le loro famiglie, le scuole dell’infanzia, le istituzioni scolastiche e formative, le imprese che assumono i giovani con contratto di apprendistato nonché altre istituzioni ed organizzazioni formative. Le scuole dell’infanzia e le istituzioni scolastiche in tale contesto curano in particolar modo la collaborazione con le scuole di musica dell’istituto per l’educazione musicale.

 

10. La crescita e la valorizzazione della persona umana e lo sviluppo delle competenze per la convivenza civile sono favorite nel sistema educativo provinciale di istruzione e formazione attraverso la realizzazione di percorsi formativi rispondenti alle attitudini di ciascuno e ciascuna, le quali sono sviluppate in modo mirato, e finalizzati al pieno successo formativo.

 

11. La Giunta provinciale definisce i diritti e doveri delle alunne e degli alunni nello Statuto degli studenti e delle studentesse e fornisce indicazioni per interventi mirati all’orientamento, alla prevenzione ed al recupero degli abbandoni, al fine di assicurare la piena realizzazione del diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione.

 

12. I circoli di scuola dell’infanzia e le istituzioni scolastiche promuovono nell’ambito della loro autonomia l’individualizzazione e la personalizzazione dell’apprendimento delle bambine e dei bambini nonché delle alunne e degli alunni, quali attori primari e destinatari del sistema educativo provinciale di istruzione. I circoli di scuola dell’infanzia e le istituzioni scolastiche definiscono il curricolo per realizzare percorsi formativi rispondenti alle attitudini e ai bisogni formativi di ciascuna bambina e di ciascun bambino nonché di ciascuna alunna e ciascun alunno, utilizzando idonei strumenti di consulenza per l’apprendimento e per l’orientamento nonché di documentazione.

 

     Art. 1 bis. (Valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione) [1]

1. Con regolamento di esecuzione viene ridisciplinato organicamente il sistema di valutazione provinciale delle scuole dell’infanzia e del primo e secondo ciclo, nel rispetto dei principi di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. La valutazione delle scuole dell’infanzia e delle scuole del primo e secondo ciclo si realizza nelle forme della valutazione interna e della valutazione esterna.

3. Le scuole dell’infanzia e le scuole del primo e secondo ciclo verificano la qualità e l’efficacia della propria offerta formativa con adeguate procedure e strumenti di valutazione interna.

4. La valutazione esterna verifica l’efficienza e l’efficacia delle singole scuole, comprese quelle dell’infanzia, nonché la qualità del sistema scolastico e formativo nel suo complesso. Al riguardo si avvale anche della collaborazione di organismi nazionali e internazionali.

 

CAPO II

Scuola dell’infanzia

 

     Art. 2. Finalità della scuola dell’infanzia

1. La scuola dell’infanzia concorre all’educazione integrale delle bambine e dei bambini, partendo dai loro bisogni e promuovendo il loro sviluppo affettivo, cognitivo, sociale, etico e religioso; ne promuove le potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento ed assicura loro adeguate opportunità educative. Nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, la scuola dell’infanzia contribuisce alla realizzazione e diffusione di una cultura dell’infanzia in armonia con il contesto locale. Nella sua autonomia e nell’adempimento del suo compito pedagogico nonché nel rispetto della libertà di insegnamento del personale, essa persegue le finalità e realizza gli obiettivi definiti nelle indicazioni provinciali nonché la continuità educativa con il complesso dei servizi alla prima infanzia e con la scuola primaria.

2. La frequenza della scuola dell’infanzia costituisce un diritto dei singoli bambini e bambine. A tal fine l’offerta educativa e la possibilità di frequenza della scuola dell’infanzia sono assicurate a tutte le bambine e a tutti i bambini. La frequenza della scuola dell’infanzia è facoltativa.

 

3. L’integrazione e l’inclusione delle bambine e dei bambini in situazione di svantaggio o di handicap costituisce una finalità precipua della scuola dell’infanzia, al cui perseguimento concorre tutto il personale assegnato alla singola scuola dell’infanzia. A tal fine trovano applicazione anche nei confronti della scuola dell’infanzia le disposizioni della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche.

 

4. La scuola dell’infanzia ricerca attivamente il dialogo con le famiglie attraverso regolari incontri di scambio e collaborazione. La scuola dell’infanzia cura la personalizzazione e l’individualizzazione delle attività educative nonché la documentazione relativa al processo educativo e al percorso di apprendimento individuale delle bambine e dei bambini, in collaborazione con le famiglie.

 

     Art. 3. Programmazione dell’attività educativa

1. La Giunta provinciale, sentito il Consiglio scolastico provinciale, definisce le indicazioni provinciali per l’attività educativa della scuola dell’infanzia, con particolare riferimento agli obiettivi generali del processo educativo e formativo, nonché per la documentazione dei processi di apprendimento.

2. Ogni circolo di scuola dell’infanzia predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il proprio progetto educativo-formativo. Il progetto educativo-formativo è coerente con le indicazioni definite dalla Giunta provinciale e riflette le esigenze del contesto del territorio.

 

3. Ogni singola scuola dell’infanzia elabora, sulla base delle indicazioni provinciali e del progetto educativo e formativo del circolo, una propria programmazione delle attività educative e la illustra alle famiglie.

 

     Art. 4. Autonomia dei circoli di scuola dell’infanzia

1. Ai circoli di scuola dell’infanzia è riconosciuta personalità giuridica ed autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e sperimentazione, finanziaria e amministrativa. I principi dell’Autonomia di cui alla legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, trovano applicazione anche per i circoli di scuola dell’infanzia, nel rispetto delle seguenti disposizioni. Le modalità e le altre regole dettagliate dell’autonomia dei circoli di scuola dell’infanzia sono determinate con regolamento di esecuzione.

 

2. Al circolo di scuola dell’infanzia è preposta una direttrice o preposto un direttore, cui sono attribuite le competenze di cui all’articolo 13 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche.

 

3. Le direttrici e i direttori dei circoli di scuola dell’infanzia in possesso del diploma di laurea magistrale o equivalente e dell’attestato di conoscenza delle lingue tedesca e italiana, ovvero tedesca, italiana e ladina riferito al diploma di laurea, hanno titolo ad essere preposti a dirigere istituti scolastici comprensivi. Le dirigenti e i dirigenti scolastici del primo ciclo di istruzione hanno titolo ad essere preposti ai circoli di scuola dell’infanzia.

 

4. Su proposta dell’Intendente scolastica o dell’Intendente scolastico competente la Giunta provinciale nomina le ispettrici e gli ispettori per le scuole dell’infanzia dei tre gruppi linguistici. Le ispettrici e gli ispettori supportano l’autonomia dei circoli di scuola dell’infanzia secondo le disposizioni provinciali e le previsioni contrattuali in materia e promuovono lo scambio e la collaborazione fra i circoli di scuola dell’infanzia e gli istituti comprensivi.

 

     Art. 5. Piano di distribuzione territoriale dei circoli di scuola dell’infanzia ed istituzione delle scuole dell’infanzia

1. Il raggiungimento delle dimensioni ottimali dei circoli di scuola dell’infanzia ha la finalità di garantire ai circoli stessi l’efficace esercizio dell’autonomia e l’adempimento del loro compito formativo. Nel quadro di una programmazione volta ad agevolare il diritto alla frequenza della scuola dell’infanzia attraverso una distribuzione efficace dell’offerta formativa sul territorio, il dimensionamento dei circoli di scuola dell’infanzia è finalizzato a dare ad essi stabilità nel tempo e ad assicurare la necessaria capacità di confronto e interazione con la comunità locale.

2. Sulla base di una programmazione pluriennale la Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative, definisce i criteri per le dimensioni dei circoli di scuola dell’infanzia ed approva il relativo piano di distribuzione su basi territoriali omogenee, tenuto conto della consistenza demografica di ciascun gruppo linguistico con le sue peculiari caratteristiche ed esigenze socio-culturali.

3. Ai fini dell’elaborazione del piano di distribuzione territoriale dei circoli di scuola dell’infanzia, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12.

 

4. La Giunta provinciale provvede all’istituzione delle scuole dell’infanzia e ne dispone, con il piano di distribuzione territoriale, l’assegnazione al circolo di scuola dell’infanzia competente per territorio ovvero ad un istituto scolastico comprensivo.

 

     Art. 6. Gestione delle scuole dell’infanzia

1. La singola scuola dell’infanzia è costituita, di norma, da non più di quattro sezioni, formate da un numero di bambini e bambine compreso tra 14 e 25. A detti parametri è possibile derogare in presenza di bambini e bambine in situazione di handicap o bisognosi di specifiche azioni didattiche ed educative, e tenuto conto delle esigenze territoriali come pure di quelle culturali di ciascun gruppo linguistico.

2. La Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative, stabilisce sulla base di criteri predeterminati la dotazione organica complessiva del personale delle scuole dell’infanzia, compresa quella per le sezioni con orario prolungato e per le scuole dell’infanzia a tempo pieno.

 

3. Ogni circolo di scuola dell’infanzia è diretto da una direttrice o un direttore.

 

4. Sulla base di criteri definiti dalla Giunta provinciale, ad ogni scuola dell’infanzia ovvero rete di scuole dell’infanzia è preposta un’insegnante coordinatrice ovvero un insegnante coordinatore. Questi sono esonerati dalla gestione di una sezione di scuola dell’infanzia.

 

5. Per ogni sezione di scuola dell’infanzia sono assegnate ed assegnati un’insegnante o un insegnante ed una collaboratrice pedagogica o un collaboratore pedagogico.

 

6. Per ciascuna sezione integrata, composta di norma da 15 bambine e bambini e frequentata da almeno due bambine o bambini in situazione di handicap, sono assegnati due insegnanti, di cui una o uno in possesso del relativo titolo di specializzazione, ed una collaboratrice pedagogica o un collaboratore pedagogico.

7. L’inserimento di bambine e bambini provenienti da altri Paesi nonché di bambine e bambini in situazioni linguistiche locali complesse viene favorito attraverso l’utilizzazione di personale aggiuntivo provvisto di specifiche competenze stabilite dalla Giunta provinciale.

8. Per ogni sezione con orario prolungato sono assegnati, di norma, aggiuntivamente un’insegnante o un insegnante ed una collaboratrice pedagogica o un collaboratore pedagogico, tenuto conto del numero delle bambine e dei bambini.

 

9. La Giunta provinciale definisce i criteri per l’assegnazione di insegnanti e collaboratrici pedagogiche o collaboratori pedagogici per le supplenze all’interno di ogni circolo di scuola dell’infanzia.

 

10. Il personale delle scuole dell’infanzia di cui sia stata accertata la definitiva inidoneità all’attività pedagogica con bambini e bambine è impiegato per compiti amministrativi. L’impiego avviene in posti del ruolo amministrativo provinciale.

 

11. Alla gestione delle scuole dell’infanzia provvede il comune competente per territorio ovvero un consorzio di comuni. Se una scuola dell’infanzia rappresenta un bacino di confluenza di bambini e bambine provenienti da altri comuni, alla sua gestione provvede il comune nel cui territorio è sita la scuola dell’infanzia, con l’obbligo per gli altri comuni di concorrere alle spese in proporzione al numero dei rispettivi bambini e delle rispettive bambine.

 

12. Una scuola dell’infanzia è soppressa d’ufficio, qualora sia frequentata da meno di cinque bambine e bambini. La Giunta provinciale decide sull’eventuale soppressione, qualora per almeno due anni scolastici consecutivi il numero delle bambine iscritte e dei bambini iscritti varii tra cinque e dieci.

 

     Art. 7. Organi del circolo di scuola dell’infanzia

1. I circoli di scuola dell’infanzia hanno i seguenti organi, che concorrono alla gestione dell’offerta formativa:

a) la direttrice o il direttore del circolo di scuola dell’infanzia;

b) il consiglio di circolo;

c) il collegio del personale insegnante nonché delle collaboratrici pedagogiche e dei collaboratori pedagogici;

d) il comitato dei genitori;

e) il comitato della singola scuola dell’infanzia;

f) il comitato di valutazione.

 

2. Con regolamento di esecuzione sono stabiliti la composizione, le attribuzioni, il funzionamento e le elezioni degli organi dei circoli di scuola dell’infanzia.

 

3. Per gli istituti scolastici comprensivi che comprendono anche la scuola dell’infanzia il regolamento di esecuzione di cui al comma 2 determina altresì le modalità di integrazione degli organi collegiali dell’istituzione scolastica con le rappresentanti e i rappresentanti del personale e dei genitori della scuola dell’infanzia.

 

     Art. 8. Finanziamento delle scuole dell’infanzia

1. Le spese di gestione delle scuole dell’infanzia sono di competenza comunale, ai sensi della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, e successive modifiche. Gli oneri a carico dell’ente gestore, quelli a carico della Provincia e le relative assegnazioni provinciali ai comuni sono regolati con appositi accordi, ai sensi delle vigenti disposizioni che regolano la finanza locale. Gli accordi predetti comprendono anche i criteri per le assegnazioni ai circoli di scuola dell’infanzia, volte a garantire il funzionamento didattico-amministrativo.

 

2. L’ente gestore della scuola dell’infanzia chiede ai genitori o a coloro che ne fanno le veci una retta per concorrere alle spese di gestione; la quota massima della retta viene fissata dalla Giunta provinciale sulla base degli accordi di cui al comma 1.

3. Durante i periodi di interruzione dell’attività di insegnamento, nelle scuole dell’infanzia la Giunta provinciale può promuovere e finanziare offerte formative aggiuntive.

 

4. Alle scuole dell’infanzia paritarie possono essere concessi contributi per le spese di personale, di gestione e di funzionamento.

 

     Art. 9. Valutazione delle scuole dell’infanzia [2]

[1. Gli articoli 16 e 17 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, si applicano anche ai circoli di scuola dell’infanzia. A tale scopo i comitati provinciali di valutazione della qualità del sistema scolastico sono ampliati con una rappresentanza dell’ambito della scuola dell’infanzia.]

 

     Art. 10. Orario annuale delle scuole dell’infanzia

1. L’orario annuale delle attività educative nella scuola dell’infanzia, che varia da un minimo di 850 ore ad un massimo di 1700 ore, si articola sulla base del calendario scolastico vigente e tiene conto delle richieste delle famiglie. La decisione è presa a livello di circolo di scuola dell’infanzia, compatibilmente con le risorse disponibili.

 

     Art. 11. Iscrizione alla scuola dell’infanzia

1. Alla scuola dell’infanzia possono essere iscritti i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il mese di febbraio dell’anno scolastico di riferimento.

2. La Giunta provinciale stabilisce i requisiti per l’accesso anticipato alla scuola dell’infanzia delle bambine e dei bambini che compiono i tre anni di età entro il mese di aprile dell’anno scolastico di riferimento.

 

3. Avuto riguardo a standards pedagogici di qualità, la Giunta provinciale promuove l’istituzione di sezioni-ponte di scuole dell’infanzia riservate alle bambine e ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi.

 

CAPO III

Primo ciclo di istruzione

 

     Art. 12. Articolazione del primo ciclo

1. Il primo ciclo d’istruzione è costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado e si connota per l’unitarietà e la progressività del curricolo e dell’azione formativa. Esso ha la durata di otto anni e costituisce il primo segmento in cui si assolve all’obbligo di istruzione.

 

2. La scuola primaria, della durata di cinque anni, si raccorda con la scuola dell’infanzia e con la scuola secondaria di primo grado.

 

3. La scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni, completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l’orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo.

 

4. Il primo ciclo d’istruzione si conclude con l’esame di Stato.

 

     Art. 13. Iscrizione nella scuola primaria

1. Sono iscritti al primo anno della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il mese di agosto dell’anno di riferimento.

 

2. Possono essere iscritti al primo anno della scuola primaria anche le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il mese di aprile dell’anno scolastico di riferimento.

 

3. Le Intendenze scolastiche possono adottare provvedimenti per una distribuzione omogenea delle alunne e degli alunni provenienti da altri paesi tra le istituzioni scolastiche. Criteri per questi provvedimenti sono stabiliti nella deliberazione della Giunta provinciale sulle iscrizioni delle alunne e degli alunni.

 

     Art. 14. Finalità del primo ciclo di istruzione

1. Il primo ciclo di istruzione prosegue il percorso educativo iniziato dalla famiglia e dalla scuola dell’infanzia, promuove lo sviluppo della personalità delle alunne e degli alunni e crea le condizioni per un apprendimento globale, interdisciplinare e dialogico. Esso accoglie e valorizza le potenzialità e le differenze individuali, ivi comprese quelle derivanti dalle disabilità, e considera un valore la pluralità. Esso ha il fine di sviluppare la costruzione del sé e le capacità relazionali e crea i presupposti per un apprendimento lungo tutto l’arco della vita. Il primo ciclo di istruzione promuove attivamente il dialogo con le famiglie attraverso regolari incontri di scambio e collaborazione. Nell’ambito della propria autonomia persegue le proprie finalità educative, attua gli obiettivi previsti dalle indicazioni provinciali e realizza la continuità educativa con la scuola dell’infanzia e con il secondo ciclo di istruzione.

 

2. La scuola primaria promuove, attraverso un approccio globale, l’apprendimento delle diverse forme espressive ed introduce alle tecniche culturali. Essa crea i presupposti per un confronto con i diversi ambiti di apprendimento, per sviluppare le competenze di base e la comprensione del mondo. Inoltre favorisce esperienze sociali per rafforzare le competenze della convivenza civile.

3. Fermi restando i principi di cui al comma 2, nelle scuole delle località ladine l’insegnamento viene impartito nel quadro dell’ordinamento previsto dall’articolo 19, comma 2, dello Statuto di autonomia e dalle norme collegate.

4. La scuola secondaria di primo grado promuove, attraverso le discipline di studio e l’insegnamento interdisciplinare, l’ampliamento delle conoscenze, abilità, capacità e attitudini e rafforza la competenza di orientamento delle alunne e degli alunni per una pianificazione della propria vita. Essa organizza, in raccordo con le istituzioni scolastiche del secondo ciclo e i competenti uffici provinciali, iniziative di orientamento per il secondo ciclo e azioni formative volte al superamento dell’esame di Stato.

 

5. Data la particolare situazione linguistica in provincia di Bolzano, il primo ciclo di istruzione assicura lo studio della madrelingua tedesca o italiana, della seconda lingua nonché l’apprendimento di nozioni fondamentali della lingua inglese. Al fine di migliorare le conoscenze plurilingui delle alunne e degli alunni, le scuole possono avviare progetti innovativi di insegnamento delle lingue nel rispetto dell’articolo 19 dello Statuto di autonomia e con le indicazioni della Giunta provinciale. Nelle scuole delle località ladine vengono rafforzate e approfondite, nel quadro delle disposizioni dell’ordinamento paritetico, le competenze nelle lingue ladino, tedesco, italiano e le nozioni fondamentali nella lingua inglese.

 

     Art. 15. Indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli

1. Nel rispetto della libertà di insegnamento, dell’autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui alla legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e delle identità culturali delle scuole dei tre gruppi linguistici, la Giunta provinciale - sentito il Consiglio scolastico provinciale - approva distintamente per le scuole dei tre gruppi linguistici le indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli relativi alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado. Tali indicazioni provinciali definiscono:

 

a) l’articolazione del primo ciclo di istruzione in periodi annuali, biennali o triennali;

 

b) gli obiettivi generali del processo formativo e gli obiettivi specifici di apprendimento, relativi alle competenze delle alunne e degli alunni;

c) l’orario delle lezioni nelle scuole dei tre gruppi linguistici, compreso il monte ore annuale delle singole discipline ed attività per la quota obbligatoria di base e il monte ore annuale minimo per la quota riservata all’istituzione scolastica;

 

d) i criteri generali qualitativi per offrire possibilità di scelta alle alunne e agli alunni;

 

e) i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni fra le discipline ed attività nell’orario di insegnamento obbligatorio, nonché per l’adozione di percorsi didattici innovativi nell’insegnamento delle lingue.

 

2. Le deliberazioni della Giunta provinciale di cui al comma 1 sono trasmesse al Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche.

 

3. Il piano dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche autonome prevede un curricolo articolato e flessibile, tenendo conto delle indicazioni provinciali. A tal fine le istituzioni scolastiche determinano il curricolo obbligatorio per le alunne e gli alunni, preordinato al raggiungimento degli obiettivi formativi generali e all’acquisizione delle competenze fondamentali, integrando le discipline e le attività obbligatorie fondamentali con discipline e attività liberamente scelte dalle istituzioni scolastiche stesse.

 

4. L’articolazione e la flessibilità del curricolo possono esplicitarsi anche attraverso la costituzione di gruppi di alunne e alunni provenienti da classi diverse, per realizzare i necessari approfondimenti dell’insegnamento curricolare obbligatorio, il recupero dei ritardi nell’apprendimento e lo sviluppo dell’eccellenza, come pure attraverso la possibilità di scelta da parte degli stessi alunne e alunni, volta all’individualizzazione e alla personalizzazione del processo formativo.

 

5. Le indicazioni provinciali possono prevedere, in aggiunta al curricolo obbligatorio dell’istituzione scolastica, una quota facoltativa opzionale, finalizzata a soddisfare gli interessi, le inclinazioni e i bisogni delle alunne e degli alunni, in considerazione delle esigenze particolari del relativo contesto.

 

6. Nell’ambito delle risorse disponibili, l’ampliamento dell’offerta formativa è preordinato al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 10 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12. L’ampliamento dell’offerta formativa non può essere sostitutivo dell’orario di insegnamento obbligatorio.

 

     Art. 16. Orario delle lezioni

1. Nella scuola primaria il monte ore annuale minimo delle lezioni dell’orario di insegnamento obbligatorio è di 850 ore nella prima classe e di 918 ore in tutte le altre classi.

2. Nella scuola secondaria di primo grado il monte ore annuale minimo delle lezioni dell’orario di insegnamento obbligatorio è di 960 ore in tutte le classi.

3. L’orario delle lezioni delle alunne e degli alunni di cui ai commi 1 e 2 costituisce una prestazione essenziale minima garantita per legge e può essere aumentata dalle indicazioni provinciali nonché, nei limiti delle risorse disponibili, anche dalle istituzioni scolastiche autonome. Si articola sulla base del calendario scolastico vigente e non è comprensivo dell’intervallo della pausa, determinato dall’istituzione scolastica nell’ambito della propria autonomia.

4. Le classi strutturate a tempo pieno nella scuola primaria comprendono un monte ore annuale di insegnamento di 1360 ore complessive; le classi strutturate a tempo prolungato nella scuola secondaria di primo grado comprendono un monte ore annuale di insegnamento fino a 1360 ore complessive. I relativi orari includono il tempo dedicato alla mensa, alle pause e all’interscuola. La Giunta provinciale definisce criteri per l’attivazione del tempo pieno e, per le classi strutturate a tempo prolungato nella scuola secondaria di primo grado, l’orario minimo, tenendo conto dell’organico complessivo del personale docente determinato dalla Provincia.

 

     Art. 17. Organizzazione delle attività educative e didattiche

1. L’organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell’autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali e del dirigente scolastico o della dirigente scolastica.

 

2. Ai fini della realizzazione dei curricoli delle scuole le istituzioni scolastiche organizzano, nell’ambito del piano dell’offerta formativa, le attività e gli insegnamenti della quota riservata alle istituzioni scolastiche e della eventuale quota facoltativa opzionale, coerenti con il profilo educativo della scuola nonché, nella scuola secondaria di primo grado, con la prosecuzione degli studi nel secondo ciclo. La scelta delle attività opzionali è seguita dal personale docente e prevede anche il coinvolgimento delle famiglie. La frequenza di queste attività è gratuita. Le alunne e gli alunni sono tenuti alla frequenza delle attività e degli insegnamenti prescelti. Al fine di ampliare l’offerta, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.

 

3. Le istituzioni scolastiche realizzano i propri curricoli secondo i principi della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e nel rispetto delle indicazioni provinciali, con una definizione dell’orario complessivo delle lezioni che garantisca un’equilibrata ripartizione dell’offerta formativa tendente a promuovere l’individualizzazione e la personalizzazione degli apprendimenti. Le istituzioni scolastiche favoriscono la partecipazione e la riflessione delle alunne e degli alunni e, nell’ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, assicurano alla singola alunna e al singolo alunno una consulenza individualizzata per l’apprendimento e per l’orientamento nonché una documentazione delle conoscenze e competenze. Il collegio dei docenti definisce criteri e misure per l’attuazione concreta della consulenza nell’apprendimento e per la documentazione dello sviluppo nell’apprendimento.

 

4. Al fine di garantire l’unitarietà dell’insegnamento, i docenti del consiglio di classe operano e svolgono le attività di programmazione collegialmente e sono contitolari della classe. Essi contribuiscono a creare un progetto didattico integrato. Nella scuola primaria i singoli docenti insegnano di norma più discipline e in più classi, anche collegialmente e in forma modulare, e sono utilizzati possibilmente in un unico plesso.

 

5. Per le alunne e gli alunni in situazione di handicap sono fatti salvi gli interventi mirati all’integrazione ed inclusione, previsti dalla legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche.

 

     Art. 18. Riconoscimento di attività formative extrascolastiche

1. Le scuole di musica istituite dagli istituti per l’educazione musicale costituiscono istituzioni formative del sistema educativo provinciale di istruzione e formazione.

 

2. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 21 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, e successive modifiche, l’istituzione scolastica autonoma può determinare criteri per le forme di collaborazione con le scuole di musica dell’istituto per l’educazione musicale. A tal fine tiene conto del contesto culturale e sociale.

 

3. In aggiunta alle attività della quota facoltativa opzionale della scuola, le alunne e gli alunni sulla base del piano dell’offerta formativa possono scegliere l’insegnamento delle scuole di musica provinciali.

 

4. L’istituzione scolastica autonoma può riconoscere, sulla base del proprio piano dell’offerta formativa, attività extrascolastiche per la quota facoltativa opzionale. La Giunta provinciale determina i rispettivi criteri generali di qualità.

 

     Art. 19. Valutazione nella scuola primaria

1. La valutazione di tutti gli apprendimenti e del comportamento delle alunne e degli alunni nonché la certificazione delle competenze acquisite sono affidate collegialmente al consiglio di classe, nel rispetto dei criteri generali definiti dalla Giunta provinciale. Il personale docente della quota riservata all’istituzione scolastica e della eventuale quota facoltativa opzionale partecipa alla valutazione delle alunne e degli alunni secondo i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti ai sensi dell’articolo 6 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12.

 

2. Le decisioni relative all’ammissione alla classe successiva o al periodo didattico successivo tengono conto delle vigenti disposizioni in materia e dei criteri determinati dalla Giunta provinciale.

3. Le alunne e gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta. La sessione di esami è unica. Per le candidate ed i candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive, che devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.

 

     Art. 20. Valutazione nella scuola secondaria di primo grado, scrutini ed esami

1. Ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione degli alunni e delle alunne è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, che comprende le attività e gli insegnamenti dell’orario di insegnamento obbligatorio e della quota facoltativa opzionale. In casi eccezionali le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.

 

2. La valutazione degli apprendimenti e del comportamento delle alunne e degli alunni e la certificazione delle competenze acquisite sono affidate collegialmente al consiglio di classe, nel rispetto dei criteri generali definiti dalla Giunta provinciale. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti. Il personale docente della quota riservata all’istituzione scolastica e dell’eventuale quota facoltativa opzionale partecipa alla valutazione delle alunne e degli alunni secondo i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti ai sensi dell’articolo 6 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12.

 

3. Le decisioni relative all’ammissione alla classe successiva o al periodo didattico successivo nonché all’esame di Stato tengono conto dei principi delle vigenti disposizioni in materia e dei criteri determinati dalla Giunta provinciale.

4. Sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del primo ciclo di istruzione e in relazione alle discipline di insegnamento della terza classe della scuola secondaria di primo grado, le prove dell’esame di Stato sono proposte e gestite ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche.

5. Alle classi seconda e terza si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi le candidate privatiste e i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano, entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento, rispettivamente l’undicesimo o il dodicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, nonché le candidate e i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo rispettivamente da almeno un anno o due anni.

 

6. All’esame di Stato sono ammessi anche le candidate privatiste e i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati e le candidate che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio nonché le candidate e i candidati che nell’anno in corso compiano 19 anni di età.

 

CAPO IV

Norme finali e transitorie

 

     Art. 21. Rimborso di spese per l’acquisto di attrezzature informatiche e di software

1. Per promuovere le attività di sviluppo nella scuola dell’infanzia e nelle scuole provinciali di musica, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere rimborsi una tantum nella misura massima del 40 per cento delle spese effettuate dal personale pedagogico delle scuole dell’infanzia e dal personale docente delle scuole di musica per l’acquisto di attrezzature informatiche e del relativo software; la misura massima per tale agevolazione economica non può superare comunque 300,00 euro. Le domande per i contributi vanno presentate entro tre anni dall’approvazione dei criteri da parte della Giunta provinciale.

 

     Art. 22. Modifiche della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, recante “Autonomia delle scuole”

1. La parte introduttiva del comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, è così sostituita:

 

“1. La Provincia definisce, sentito il Consiglio scolastico provinciale, ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche, per i diversi tipi e indirizzi di studio:”.

 

2. Il comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, è così sostituito:

“2. Ogni comitato è formato da esperti qualificati ed esperte qualificate nel campo della formazione e della valutazione, di cui almeno un terzo è scelto al di fuori del settore scolastico, degli istituti pedagogici provinciali e dell’amministrazione provinciale. Il numero dei componenti non può essere superiore a dieci.”

 

3. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, è così sostituito:

“2. La Giunta provinciale, sentito il Consiglio scolastico provinciale, individua i requisiti dimensionali per l’attribuzione della personalità giuridica e dell’autonomia alle istituzioni scolastiche nonché le deroghe dimensionali necessarie per garantire anche agli alunni e alle alunne in situazioni territoriali con particolari difficoltà geografiche o con particolari peculiarità linguistiche la fruizione del diritto allo studio. La Giunta provinciale determina anche le dimensioni minime dei plessi scolastici e delle sezioni staccate delle scuole di ogni grado.”

 

     Art. 23. Modifica della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, recante “Organi collegiali delle istituzioni scolastiche”

1. Il comma 3 dell’articolo 7 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, è così sostituito:

 

“3. Il Consiglio di istituto determina i contributi a carico delle alunne e degli alunni, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale per le relative tipologie e per il relativo ammontare massimo.”

 

     Art. 24. Modifica della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, recante “Nuove norme in materia di patrimonio scolastico”

1. Nel primo periodo del comma 3 dell’articolo 5 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, sono soppresse le seguenti parole: “in base all’articolo 7 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36,”.

 

     Art. 25. Applicazione della legge

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

2. Le disposizioni dei capi II e III relativi alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione trovano applicazione a decorrere dall’anno scolastico 2009/2010.

 

3. Fino all’approvazione delle indicazioni provinciali di cui all’articolo 15 le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado sperimentano le disposizioni della presente legge nell’anno scolastico 2008/2009, sulla base delle deliberazioni della Giunta provinciale vigenti per l’anno scolastico 2007/2008 sulla riforma scolastica.

 

4. La disciplina dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 18, relativa alle scuole di musica provinciali, è applicata in via transitoria anche ai corsi del conservatorio istituiti secondo l’ordinamento precedente alla legge 21 dicembre 1999, n. 508.

 

     Art. 26. Abrogazione di disposizioni

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione concernenti la scuola dell’infanzia, previsti dalla presente legge, sono abrogati gli articoli da 1 a 17, da 19 a 24, 64, 65, 85, 90, 91, 94, 95 e 96 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, e successive modifiche.

 

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 9 e 12 della legge provinciale 14 gennaio 1982, n. 2;

 

b) la legge provinciale 6 dicembre 1983, n. 48, e successive modifiche;

 

c) la legge provinciale 30 dicembre 1988, n. 64, e successive modifiche;

d) la legge provinciale 7 dicembre 1993, n. 25, e successive modifiche;

 

e) la legge provinciale 19 luglio 1994, n. 2, e successive modifiche;

 

f) il comma 4 dell’articolo 3 e l’articolo 22 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche.


[1] Articolo inserito dall'art. 14 della L.P. 24 settembre 2010, n. 11.

[2] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.P. 24 settembre 2010, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.