§ 2.1.117 - L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:10/06/2008
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, recante “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”
Art. 2.  Modifiche della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano”
Art. 3.  Modifica della legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1, recante “Riordinamento della struttura dirigenziale amministrativa tecnica e professionale delle Aziende speciali Unità Sanitarie Locali”
Art. 4.  Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”
Art. 5.  Modifica della legge provinciale 10 luglio 1996, n. 14, “Difensore civico / difensora civica della Provincia Autonoma di Bolzano”
Art. 6.  Modifiche della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, recante “Disposizioni in materia di finanza locale”
Art. 7.  Modifiche della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, recante “Servizi pubblici locali”
Art. 8.  Modifiche della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, recante “Legge di riforma dell’edilizia abitativa”
Art. 9.  Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante “Legge urbanistica provinciale”
Art. 10.  Modifiche della legge provinciale 2 luglio 2007, n. 3, recante “Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante ’Legge urbanistica provinciale’”
Art. 11.  Modifica della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4, recante “Nuove norme in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”
Art. 12.  Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, recante “Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici”
Art. 13.  Modifica della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, recante “Disposizioni in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Bolzano per l’anno finanziario [...]
Art. 14.  Modifiche della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, recante “Disposizioni sulle acque”
Art. 15.  Modifiche della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, recante “Norme per la tutela della qualità dell’aria”
Art. 16.  Modifiche della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, recante “La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo”
Art. 17.  Modifica della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, recante “Riorganizzazione dei servizi di tutela dell’ambiente e del lavoro”
Art. 18.  Modifica della legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39, recante “La disciplina dei ristori di campagna”
Art. 19.  Modifiche della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia”
Art. 20.  Modifiche della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, recante “Ordinamento dell’Azienda provinciale foreste e demanio per l’amministrazione delle proprietà forestali demaniali della Provincia [...]
Art. 21.  Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, recante “Disposizioni urgenti nel settore dell’agricoltura”
Art. 22.  Modifiche della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, recante “Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo”
Art. 23.  Modifica della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, recante “Legge sui masi chiusi”
Art. 24.  Modifica della legge provinciale 10 giugno 1992, n. 16, recante “Interventi per la metanizzazione in provincia di Bolzano e per la realizzazione e gestione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti”
Art. 25.  Modifica della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17, recante “Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l’anno finanziario 1995 e [...]
Art. 26.  Modifica della legge provinciale 19 agosto 1991, n. 24, recante “Classificazione delle strade di interesse provinciale”
Art. 27.  Modifiche della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1, recante “Interventi provinciali per lo sviluppo dell’economia cooperativa”
Art. 28.  Modifica della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, recante “Provvedimenti in materia di assistenza all’infanzia”
Art. 29.  Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, recante “Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell’economia”
Art. 30.  Modifica della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6, recante “Provvidenze per la costruzione e l’ammodernamento degli impianti a fune”
Art. 31.  Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, recante “Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della provincia per l’anno finanziario 1998 e [...]
Art. 32.  Modifiche della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, recante “Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci”
Art. 33.  Modifica della legge provinciale 13 dicembre 1991 n. 33, recante “Ordinamento delle guide alpine - Guide sciatori”
Art. 34.  Modifica della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, recante “Disciplina dei rifugi alpini - Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale”
Art. 35.  Modifica della legge provinciale 7 aprile 1997 n. 5, recante “Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano per il sostegno di rifugi alpini”
Art. 36.  Modifica della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, recante “Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone”
Art. 37.  Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, recante “Norme in materia di esercizi pubblici”
Art. 38.  Modifiche della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, recante “Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale”
Art. 39.  Modifiche della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, recante “Nuovo ordinamento del commercio”
Art. 40.  Modifiche della legge provinciale 12 novembre, n. 40, recante “Ordinamento della formazione professionale”
Art. 41.  Modifica della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, recante “Diritto allo studio universitario”
Art. 42.  Modifiche della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, recante “Consiglio scolastico provinciale”
Art. 43.  Modifiche della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, recante “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”
Art. 44.  Modifiche della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, recante “Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti”
Art. 45.  Contributo al Comune di Laives per la realizzazione di infrastrutture sportive
Art. 46.  Disposizioni finanziarie e variazioni di bilancio
Art. 47.  Norme transitorie
Art. 48.  Abrogazioni
Art. 49.  Entrata in vigore


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Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni

(B.U. 24 giugno 2008, n. 26 - S.O. n. 2)

 

CAPO I

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, PERSONALE, CONTABILITÀ,

FINANZA LOCALE E SERVIZI PUBBLICI LOCALI

 

Art. 1. Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, recante “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”

 

1. L’articolo 2-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 2-bis (Indebita percezione di vantaggi economici) - 1. Qualora l’amministrazione accerti che mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, sono stati conseguiti o trattenuti indebitamente ed intenzionalmente sovvenzioni, contributi, sussidi, borse di studio, premi, incentivi, ausili finanziari o altri vantaggi economici di qualunque genere, essa dispone la revoca per intero dell’agevolazione concessa o erogata. L’importo che deve eventualmente essere restituito non può comunque essere superiore a venti volte la parte dell’agevolazione percepita indebitamente. Qualora l’amministrazione accerti, già nella trattazione di una richiesta, che mediante le medesime azioni e omissioni si è tentato di conseguire indebitamente delle agevolazioni, essa dispone l’archiviazione della relativa domanda.

2. Con il provvedimento di revoca o di archiviazione viene altresì disposto che la persona che ha posto in essere l’azione o l’omissione o vi abbia concorso, l’ente da essa rappresentata o chi ne ha comunque tratto profitto non possono fruire di vantaggi economici per i periodi di seguito indicati, decorrenti dalla data del provvedimento stesso:

a) fino a due anni, qualora le azioni od omissioni abbiano prodotto agevolazioni indebite per importi inferiori a 5.000,00 Euro;

b) fino a tre anni, qualora le azioni od omissioni abbiano prodotto agevolazioni indebite per importi da 5.000,00 a 10.000,00 Euro;

c) fino a cinque anni, qualora le azioni od omissioni abbiano prodotto agevolazioni indebite per importi superiori a 10.000,00 Euro.

3. L’organo competente ad erogare le agevolazioni può derogare al divieto di cui al comma 2 o applicarlo per un periodo più limitato in caso di:

a) persone aventi diritto all’assegno del minimo vitale;

b) persone indigenti abbisognevoli di cure mediche indispensabili;

c) enti senza scopo di lucro, la cui attività istituzionale sia di interesse pubblico.

4. Quando per fatti di cui al comma 1 la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a Euro 3.999,96, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da Euro 5.164,00 a Euro 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito. Resta salva l’applicazione di eventuali sanzioni penali.”

 

2. Dopo l’articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 6-bis, 6-ter e 6-

quater:

“Art. 6-bis (Moratoria) - 1. L’amministrazione committente non può, a pena di nullità, stipulare il relativo contratto prima di una moratoria di 15 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all’amministrazione committente di attendere il decorso del predetto termine.

2. L’aggiudicazione definitiva assume valore di contratto unicamente a seguito della decorrenza di 15 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione.

Art. 6-ter (Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara) - 1. Nelle ipotesi di risoluzione in danno o di scioglimento dell’appalto per fallimento dell’affidatario o sua liquidazione coatta amministrativa si può ricorrere all’affidamento diretto ai subappaltatori, qualora il completamento delle prestazioni dagli stessi già iniziate non superi l’importo di 300.000 Euro.

Art. 6-quater (Avvalimento) - 1. Gli operatori economici possono avvalersi dei requisiti di carattere economico-finanziario, tecnico ed organizzativo di un altro soggetto, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alle gare d’appalto, a norma dell’articolo 48, comma 3, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.”

 

3. Dopo l’articolo 11 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente articolo:

“Art. 11-bis (Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda) - 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla scadenza del termine menzionato di 30 giorni ovvero, anteriormente a tale scadenza, dalla data di presentazione delle osservazioni. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. 2. Le disposizioni contenute nel comma 1 si applicano esclusivamente ai Comuni ed alle Comunità comprensoriali.”

 

     Art. 2. Modifiche della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano”

1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 15 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è così sostituita:

“b) nella sezione B possono essere iscritti fino a 250 dipendenti che hanno conseguito l’idoneità per la nomina a direttore di ufficio.”

 

2. L’articolo 22 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è così ricostituito:

“Art. 22 (Enti strumentali) - 1. Le disposizioni di cui al presente capo trovano applicazione anche per gli enti pubblici dipendenti dalla Provincia Autonoma di Bolzano o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa provinciale delegata, intendendosi sostituiti gli organi di governo degli stessi alla Giunta provinciale.”

 

     Art. 3. Modifica della legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1, recante “Riordinamento della struttura dirigenziale amministrativa tecnica e professionale delle Aziende speciali Unità Sanitarie Locali”

1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 8-bis della legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

“Sono altresì iscritti nella sezione A dell’albo degli aspiranti dirigenti anche quei dipendenti di ruolo, in possesso di diploma di laurea con un’anzianità di servizio nella funzione di direttore d’ufficio presso l’Azienda sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano di almeno quattro anni, ai quali, per due anni consecutivi, il nucleo di valutazione di cui all’articolo 16, su specifica proposta del competente direttore di ripartizione o dirigente amministrativo di presidio ospedaliero, abbia riconosciuto il giudizio “eccellente” per essersi particolarmente distinti nell’espletamento dei compiti dirigenziali e nel conseguimento degli obiettivi fissati per il rispettivo ufficio. In ogni caso l’iscrizione nell’albo avviene in prima applicazione per un numero non superiore a cinque per anno e negli anni successivi per un numero non superiore a due per anno, avuto riguardo alla maggiore anzianità di servizio nella carica dirigenziale.”

 

     Art. 4. Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”

1. Dopo l’articolo 54-bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è inserito il seguente articolo:

“Art. 54-ter (Pagamenti mediante emissione di assegni in conto corrente postale) - 1. Per l’erogazione dei sussidi assistenziali e di altri pagamenti periodici la Provincia Autonoma di Bolzano è autorizzata a provvedervi mediante l’emissione di assegni in conto corrente postale.

2. A tale scopo vengono accesi presso l’ufficio dei conti correnti postali uno o più conti relativi ai diversi servizi che si intendono gestire secondo quanto previsto dalla presente legge.

3. Su ciascun conto acceso, all’inizio dell’esercizio viene effettuato un versamento di acconto. Nel corso dell’esercizio il conto può essere alimentato secondo il fabbisogno, su accertamento della Ripartizione Finanze e bilancio.

4. I mandati di pagamento relativi ai versamenti iniziali o ai versamenti integrativi sui conti correnti postali accesi vengono tratti sull’apposito stanziamento iscritto nel Titolo IV del bilancio provinciale. Annualmente con l’approvazione del rendiconto di cui al comma 7 si provvede al giro contabile con imputazione delle spese effettive, erogate per ciascun tipo di spesa, sugli appositi stanziamenti di bilancio.

5. I dati relativi agli assegni restituiti dall’ufficio dei conti correnti postali, che per qualsiasi motivo non siano stati recapitati ai beneficiari, vengono comunicati alla ripartizione provinciale competente per la definizione delle rispettive pratiche.

6. Per gli assegni non recapitati entro il secondo mese dall’emissione viene richiesto il riaccredito in conto. I sussidi a cui detti assegni si riferiscono possono essere riproposti per il pagamento.

7. A chiusura di ciascun esercizio la Giunta provinciale, con propria deliberazione, approva il rendiconto annuale.”

 

     Art. 5. Modifica della legge provinciale 10 luglio 1996, n. 14, “Difensore civico / difensora civica della Provincia Autonoma di Bolzano”

1. Dopo l’articolo 11 della legge provinciale 10 luglio 1996, n. 14, è inserito il seguente articolo:

“Art. 11-bis (Programmazione e svolgimento dell’attività) - 1. Il difensore civico/La difensora civica presenta entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio provinciale un progetto programmatico delle sue attività, corredato della relativa previsione di spesa per l’approvazione.

2. La gestione delle spese connesse con il funzionamento della difesa civica avviene a norma del regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio provinciale.

3. Per l’erogazione delle spese relative alle attività della difesa civica il Presidente del Consiglio provinciale autorizza, a carico degli appositi stanziamenti del bilancio del Consiglio provinciale, aperture di credito a favore di un funzionario delegato, scelto tra i dipendenti del Consiglio provinciale. Detto funzionario provvede al pagamento delle spese secondo la vigente normativa provinciale in materia di funzionari delegati e sulla base delle istruzioni del difensore civico/della difensora civica e trasmette i rendiconti periodici dei pagamenti effettuati a carico delle aperture di credito, insieme alla relativa documentazione giustificativa, all’ufficio amministrazione del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano per il riscontro amministrativo-contabile.”

 

     Art. 6. Modifiche della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, recante “Disposizioni in materia di finanza locale”

1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

 

 

“2. Sono istituiti, a seconda della natura degli interventi, i seguenti fondi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale:

a) fondo ordinario;

b) fondo per investimenti;

c) fondo per ammortamento mutui;

d) fondo perequativo;

e) fondo di rotazione per investimenti.”

 

2. Dopo l’articolo 7 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 7-bis (Fondo di rotazione per investimenti) - 1. Per i finanziamenti a carico del fondo di rotazione è autorizzata la gestione fuori bilancio ai sensi dell’articolo 65 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.

2. Per mezzo del fondo di rotazione vengono disposti finanziamenti ai comuni per spese di investimento, con obbligo per i comuni di restituire al fondo medesimo in parte o per intero gli importi anticipati. Con gli accordi di cui all’articolo 2 sono definiti le spese di investimento finanziabili, le modalità per la concessione ed i relativi requisiti, la quota che i comuni sono obbligati a restituire e le relative rate, le modalità di pagamento a favore dei comuni e il riversamento da parte dei medesimi.

3. Per il fondo di rotazione di cui al comma 2 è autorizzata a carico del bilancio 2008 (UPB 26200) una spesa pari a 50 milioni di Euro, alla cui copertura si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti autorizzati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14. Alla relativa variazione del piano di gestione si provvede con decreto dell’assessore provinciale alle finanze e bilancio ai sensi dell’articolo 24 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.”

 

     Art. 7. Modifiche della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, recante “Servizi pubblici locali”

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera: “c) società a partecipazione mista pubblica e privata.”

 

2. L’articolo 5 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, è così sostituito:

“Art. 5 (Affidamento a società a partecipazione mista pubblica e privata) - 1. I servizi pubblici di rilevanza economica possono essere affidati a società a partecipazione mista pubblica e privata, in cui: a) il socio privato detenga una quota non inferiore al 30 per cento;

 

b) il socio privato sia scelto mediante procedure ad evidenza pubblica, nelle quali siano stabilite le condizioni, le modalità e la durata della gestione del servizio nonché le modalità di liquidazione del socio medesimo alla scadenza prevista.

 

2. È vietata la proroga o la rinnovazione dell’affidamento alla sua scadenza.”

 

CAPO II

URBANISTICA

 

     Art. 8. Modifiche della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, recante “Legge di riforma dell’edilizia abitativa”

1. L’articolo 35-bis della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è abrogato.

 

2. L’articolo 35-quinquies della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 35-quinquies (Incentivi per l’acquisizione di aree produttive) - 1. Al fine di garantire lo sviluppo economico dell’Alto Adige, incrementare la concorrenzialità delle imprese altoatesine e incentivare il mantenimento e lo sviluppo qualitativo del livello occupazionale, la Provincia Autonoma di Bolzano, nel rispetto della normativa comunitaria vigente sugli aiuti di Stato, incentiva l’acquisto, in proprietà o mediante leasing, di aree produttive di cui all’articolo 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, da parte di imprese che esercitano prevalentemente attività industriale, artigianale o di commercio all’ingrosso, per l’insediamento e l’ampliamento delle imprese stesse:

a) secondo la procedura di assegnazione di cui agli articoli da 46 a 50-

bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche;

b) secondo la procedura contrattuale di cui all’articolo 51 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche;

c) mediante l’acquisto del terreno da privati.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettere b) e c), in merito agli obblighi a carico del beneficiario trovano applicazione le disposizioni della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche.

3. Alle piccole e medie imprese (PMI) la Giunta provinciale può concedere contributi in unica soluzione o una riduzione del prezzo di assegnazione di pari entità.

4. Alle imprese non rientranti nella categoria di cui al comma 3 possono essere concessi aiuti entro i limiti fissati dalla Commissione Europea e previa notifica dello specifico progetto alla Commissione Europea ai sensi dell’articolo 88, comma 3, del Trattato CE. L’obbligo di notifica non sussiste per gli aiuti in regime “de minimis”.

5. Alle aziende aventi sede in zone svantaggiate, definite tali dalla Giunta provinciale, possono essere concesse maggiorazioni di contributo, nei limiti del regime “de minimis”.

6. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge a carico del beneficiario, il contributo è revocato, in tutto o in parte, e deve essere restituito nella misura di seguito indicata, fatta salva l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 49-ter, commi 2 e 3, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, nonché di cui all’articolo 2-

bis, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche:

a) per contributi concessi per l’acquisto di aree secondo la procedura di assegnazione e fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 50-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche:

1) in caso di violazione degli obblighi nei primi cinque anni di svolgimento dell’attività sul terreno agevolato, deve essere restituito l’intero contributo concesso, maggiorato degli interessi legali;

2) in caso di violazioni degli obblighi dal sesto anno di attività sul terreno agevolato, il contributo da restituire è compreso nelle sanzioni previste per il mancato rispetto degli obblighi di legge;

b) per le aree per le quali è stato stipulato un contratto ai sensi dell’articolo 51 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, o che sono state acquistate da privati, e fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 2-bis della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche:

1) in caso di violazione degli obblighi nei cinque anni successivi alla concessione dell’agevolazione, deve essere restituito l’intero contributo concesso, maggiorato degli interessi legali;

2) in caso di violazione degli obblighi dal sesto anno successivo alla concessione dell’agevolazione, deve essere restituito il contributo concesso in proporzione al periodo di tempo mancante alla scadenza del vincolo.

7. Nelle zone produttive di interesse comunale il controllo dell’osservanza delle condizioni e disposizioni che regolano le assegnazioni è di competenza del comune. Qualora vengano accertate violazioni e applicate sanzioni, il comune ne dà comunicazione alla Provincia. La sanzione applicata è riscossa dal comune; la percentuale corrispondente al contributo è restituita alla Provincia.”

 

3. Dopo l’articolo 35-sexies della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, è inserito il seguente articolo:

“Art. 35-septies (Urbanizzazione di aree produttive) - 1. La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, stabilisce i criteri per il riparto dei costi per l’urbanizzazione primaria delle aree produttive di cui all’articolo 48 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e per la determinazione della quota eventualmente a carico dell’ente competente per la zona produttiva. Può essere prevista la possibilità di derogare alla suddivisione proporzionale dei costi fra le imprese assegnatarie e i proprietari degli immobili. Per le zone produttive di interesse comunale la Provincia Autonoma di Bolzano può concedere ai comuni un finanziamento della quota dei costi a loro carico fino al 100 per cento.”

 

4. Dopo l’articolo 35-septies della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 35-octies. - 1. La Giunta provinciale può attribuire alla società Business Location Alto Adige le entrate derivanti dalla cessione di aree produttive nonché dalla riscossione di quella parte dei costi di urbanizzazione che ai sensi delle rispettive disposizioni di legge sono addebitati rispettivamente alle imprese assegnatarie ed ai proprietari delle aree. Gli importi riscossi da tale titolo devono essere utilizzati per finanziare le attività della società o in relazione agli investimenti nel settore degli immobili. Per investimenti nel settore degli immobili la Giunta provinciale può prestare idonee garanzie.”

 

5. All’attuazione degli interventi di cui all’articolo 35-septies della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, così come inserito dal comma 3 del presente articolo, si fa fronte per l’esercizio finanziario 2008 con i mezzi finanziari ancora disponibili, autorizzati a carico del bilancio dell’esercizio finanziario 2008 (UPB 17205) per le finalità delle disposizioni di legge abrogate con l’articolo 48, comma 1, lettera f). La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.

 

     Art. 9. Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante “Legge urbanistica provinciale”

1. Il comma 3 dell’articolo 13 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:

“3. Dopo l’approvazione del piano di settore e della valutazione ambientale strategica la Giunta provinciale adegua d’ufficio i piani urbanistici comunali e i piani paesaggistici al piano di settore, ad eccezione delle categorie protette parco naturale, monumento naturale e biotopo. La rispettiva ripartizione provinciale cura le modifiche agli allegati grafici e alle norme di attuazione dei piani.”

 

2. Il terzo periodo del comma 3 dell’articolo 22-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:

“Alla conferenza dei servizi partecipano il sindaco del comune interessato e un rappresentante per ciascuna delle seguenti ripartizioni e dei seguenti uffici provinciali: ufficio geologia e prove materiali, ufficio protezione civile, ufficio idrografico, ripartizione urbanistica, ripartizione opere idrauliche e ripartizione foreste.”

 

3. Il comma 2 dell’articolo 27 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Tali alloggi devono essere occupati alle condizioni di cui all’articolo 79.”

 

4. Il comma 7 dell’articolo 29 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“7. L’annotazione tavolare della destinazione a pubblico esercizio o a esercizio ricettivo significa che gli edifici aziendali, compresa l’area di pertinenza, formano un compendio immobiliare indivisibile, a tempo indeterminato e a prescindere dalla data dell’annotazione. In caso di cambio di destinazione d’uso ai sensi del comma 2, l’indivisibilità non si estende alla cubatura oggetto del cambio della destinazione d’uso. A pena di nullità, gli atti aventi per oggetto il distacco e l’alienazione di parti del compendio immobiliare devono essere preceduti dal nulla osta della Giunta provinciale. Con delibera della Giunta provinciale vengono definiti i criteri per il rilascio di tale nulla osta.”

5. Dopo il comma 1 dell’articolo 30 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1-bis. Su richiesta dei proprietari e sulla base di una proposta di edificazione volta alla riqualificazione urbanistica, il consiglio comunale, rispettivamente la giunta comunale nei comuni con più di 10.000 abitanti, previo parere della commissione edilizia comunale, alla cui riunione è invitato un rappresentante della ripartizione provinciale urbanistica, per parti di zone edificabili con una estensione fino a 5.000 metri quadrati può prescrivere la redazione di un piano di attuazione. La ripartizione urbanistica provinciale cura la evidenziazione nel piano urbanistico comunale.”

6. L’articolo 32 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 32. (Approvazione dei piani di attuazione) - 1. I piani di attuazione vengono approvati con delibera del consiglio comunale, previo parere della commissione edilizia comunale, alla cui riunione è invitato un rappresentante della ripartizione provinciale urbanistica, e vengono trasmessi alla ripartizione provinciale urbanistica.

2. La commissione urbanistica provinciale esprime un parere relativo al piano di attuazione, che può avere il seguente contenuto:

a) il piano di attuazione è approvato;

b) il piano di attuazione è approvato con le modifiche necessarie per assicurare una soddisfacente utilizzazione urbanistica della zona nonché l’osservanza delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia;

c) il piano di attuazione è rigettato.

3. Se il parere della commissione urbanistica provinciale si è formato con il voto favorevole del sindaco, la decisione sul piano di attuazione diventa esecutiva con la notifica del parere al comune.

4. Se il parere della commissione urbanistica provinciale non si è formato con il voto favorevole del sindaco, decide la Giunta provinciale, che può apportare al piano di attuazione le modifiche necessarie per assicurare una soddisfacente utilizzazione urbanistica della zona nonché l’osservanza delle norme di legge e di regolamento.

5. Se il piano di attuazione contiene modifiche al piano urbanistico comunale, l’approvazione del piano di attuazione è comunque di competenza della Giunta provinciale.

6. Il piano di attuazione diventa esecutivo trascorso il termine di 90 giorni dal ricevimento del piano senza una decisione al riguardo. Decorso tale termine, il Presidente della Provincia provvede agli adempimenti di cui all’articolo 79 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.”

 

7. I commi 2 e 3 dell’articolo 34 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“2. Il piano di attuazione entra in vigore con la trasmissione del piano completo e della deliberazione alla ripartizione provinciale urbanistica.

3. Se il comune con il piano di attuazione adotta modifiche al piano urbanistico comunale, si applica il procedimento di cui all’articolo 32.”

 

8. La lettera b) del comma 2 e il comma 3 dell’articolo 34-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, sono così sostituiti:

“b) in relazione ad altri parametri urbanistici quantificati, contenuti nel piano, comportano una variazione rispetto al valore originario in misura superiore al dieci per cento;

3. Le modifiche non sostanziali sono approvate dalla Giunta comunale, sentita la commissione edilizia comunale. Il direttore della ripartizione provinciale urbanistica esprime un parere sulle modifiche da trasmettere al comune entro 30 giorni dalla ricezione della deliberazione e del piano completo. In caso di parere positivo le modifiche entrano in vigore con la trasmissione dello stesso. In caso di parere negativo le modifiche non entrano in vigore. In mancanza della trasmissione di un parere entro il predetto termine, le modifiche entrano in vigore alla scadenza del termine stesso.”

 

9. Il comma 3 dell’articolo 36 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. In sede di approvazione, rielaborazione o di variante del piano urbanistico comunale non possono essere dichiarate zone di espansione il centro abitato - già delimitato a norma dell’articolo 125 - e le zone non già dichiarate tali in applicazione del comma 2.”

 

10. Il comma 1-bis dell’articolo 37 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“1-bis. Previo accordo con i proprietari dei terreni, nel piano di attuazione può essere riservata all’edilizia abitativa agevolata anche una quota dell’area e della cubatura superiore a quella di cui al comma 1. Se un proprietario di terreni dà l’assenso affinché non meno dell’80 per cento della sua area e cubatura vengano riservate all’edilizia abitativa agevolata, la cubatura rimanente non è soggetta all’obbligo di convenzionamento di abitazioni ai sensi dell’articolo 27, comma 1. La convenzione tra i proprietari dei terreni e il comune può essere stipulata prima dell’avvio del procedimento finalizzato alla individuazione della zona di espansione nel piano urbanistico comunale. La quota delle aree e della cubatura eccedente quella di cui al comma 1 può essere utilizzata dal comune per la costruzione di abitazioni convenzionate per persone aventi da almeno 5 anni la residenza anagrafica nel comune e per opere di urbanizzazione secondaria. Le relative aree sono espropriate dal comune. L’assegnazione delle aree destinate all’edilizia convenzionata è disciplinata con regolamento comunale.”

 

11. Il punto 3 del comma 2 dell’articolo 38 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: “3) la situazione catastale;”.

 

12. Il testo italiano del comma 3 dell’articolo 38 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Per le zone con densità edilizia fino a 1,50 m³/m² non sono richiesti la rappresentazione planivolumetrica degli edifici né il plastico.”

 

13. Il comma 3 dell’articolo 40 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. L’onere per le opere che siano necessarie ad allacciare la zona alle opere esistenti al di fuori della stessa è pari al costo approvato delle opere stesse e comunque non superiore al tre per cento del costo di costruzione di cui all’articolo 75, riferito alla cubatura ammessa in base al piano di attuazione.”

 

14. L’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 44-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è sostituito dai seguenti periodi:

“Gli edifici aziendali, compresa l’area di pertinenza, formano un compendio immobiliare indivisibile, a tempo indeterminato e a prescindere dalla data della loro realizzazione. A pena di nullità, gli atti aventi per oggetto il distacco e l’alienazione di parti del compendio immobiliare devono essere preceduti dal nulla osta della Giunta provinciale. Con delibera della Giunta provinciale vengono definiti i criteri per il rilascio di tale nulla osta.”

15. Il comma 1 dell’articolo 47 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Il piano urbanistico comunale stabilisce per quali zone produttive è prescritta la redazione di un piano di attuazione. Piani di attuazione vengono comunque predisposti per le nuove zone produttive e per ogni ampliamento di zone produttive esistenti nonché per quelle che il 1º agosto 2007 erano utilizzate per meno del 75 per cento.”

 

16. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 49-ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituita:

“c) cedere o affittare l’immobile assegnato insieme all’impresa a consoci al momento dell’assegnazione, a parenti fino al terzo grado, ad affini fino al terzo grado in linea retta o al coniuge di uno dei titolari dell’impresa;”.

 

17. Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 51 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: “Un analogo contratto può essere stipulato anche fra l’ente competente per le zone produttive, quale proprietario dell’immobile, e l’impresa che si deve insediare.”

18. Dopo il comma 8 dell’articolo 51-ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

“9. Coloro ai quali è stata rilasciata l’autorizzazione o è stato notificato l’accoglimento dell’istanza di autorizzazione in funzione di commercio all’ingrosso, ai sensi dell’articolo 48-quinquies, abrogato dall’articolo 33 della legge provinciale 2 luglio 2007, n. 3, hanno diritto ad ottenere il rilascio d’ufficio dell’autorizzazione di cui all’articolo 44-ter, comma 2, per le corrispondenti merceologie: le voci merceologiche mobili e materiali edili vengono sostituite dalla voce merceologica mobili-materiali edili.”

 

19. Il comma 1 dell’articolo 55 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:

“1. Il piano di recupero deliberato dal Consiglio comunale, previo parere della commissione edilizia comunale, alla cui riunione è invitato un rappresentante della ripartizione provinciale urbanistica, deve essere depositato nella segreteria del comune ed esposto al pubblico per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prendere visione e di presentare osservazioni o proposte.”

 

20. Il comma 3 dell’articolo 55 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:

“3. La Giunta provinciale delibera il piano di recupero entro 90 giorni dal ricevimento del piano stesso, sentita la commissione urbanistica provinciale.”

 

21. Il comma 4 dell’articolo 66 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. La concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione. La Giunta provinciale con deliberazione approva le relative direttive sul contributo relativo alla concessione edilizia.”

 

22. Dopo il comma 4 dell’articolo 73 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“5. Per la costruzione e l’ampliamento di rifugi alpini non è dovuto il contributo relativo alla concessione edilizia.”

 

23. Il comma 2 dell’articolo 78 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. In caso di impianti con luce netta interna dei singoli piani superiore a tre metri, ai fini del contributo relativo alla concessione edilizia viene computata solo l’altezza di tre metri per ogni piano.”

 

24. Il comma 5 dell’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“5. Se l’abitazione non è occupata o non viene nuovamente occupata entro il termine di cui ai commi 3 e 4, ciò deve essere comunicato al comune entro 30 giorni dalla scadenza del termine. In tal caso il proprietario è obbligato ad affittare l’abitazione al canone di locazione provinciale all’Istituto per l’edilizia sociale o a persone indicate dal comune. L’indicazione del comune ovvero la dichiarazione da parte dell’Istituto per l’edilizia sociale della volontà di prendere in locazione l’abitazione, acquistano efficacia dopo 30 giorni dalla comunicazione, salvo che entro tale termine l’abitazione non sia occupata da persone aventi diritto scelte dal proprietario. Qualora l’abitazione non venga messa a disposizione dell’Istituto per l’edilizia sociale o delle persone indicate dal comune entro ulteriori 30 giorni, il proprietario deve corrispondere all’Istituto per l’edilizia sociale, rispettivamente al comune, per ogni mese di ritardata consegna una sanzione amministrativa pari al canone provinciale.”

 

25. Il comma 14 dell’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“14. Il vincolo di edilizia convenzionata di cui al presente articolo può essere cancellato previo nulla osta del sindaco o del direttore della ripartizione provinciale edilizia abitativa, se si tratta di un’abitazione recuperata con le agevolazioni edilizie provinciali, previa corresponsione del contributo sul costo di costruzione, se dovuto, nei seguenti casi:

a) qualora il vincolo di edilizia convenzionata non sia stato assunto in base a una norma imperativa, ma volontariamente;

b) qualora all’area sulla quale insiste l’abitazione convenzionata venga attribuita nel piano urbanistico comunale o in un piano di attuazione una destinazione d’uso incompatibile con la realizzazione di abitazioni convenzionate.”

 

26. Dopo il comma 14 dell’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 15, 16, 17 e 18:

“15. Per il rilascio dei nulla osta di cui al comma 14 non è richiesta la concessione edilizia per il cambiamento della destinazione d’uso prescritta dall’articolo 75, comma 3.

16. Previo nulla osta del sindaco o del direttore della ripartizione provinciale edilizia abitativa, se si tratta di un’abitazione recuperata con le agevolazioni edilizie provinciali, possono essere effettuate per l’immobile vincolato modifiche all’atto unilaterale d’obbligo, permute, divisioni, conguagli divisionali nonché movimenti di terreno pertinenziale e di altre entità condominiali. Per la cessione di diritti di comproprietà sulle parti comuni di edifici suddivisi in porzioni materiali non è richiesto il nulla osta.

17. Alle persone di cui al comma 1 sono parificate le persone che prima dell’emigrazione erano residenti in provincia di Bolzano per almeno cinque anni. Lo stesso vale per il loro coniuge non legalmente separato e per i loro figli. Qualora queste persone acquistino o affittino abitazioni convenzionate, si può prescindere dall’obbligo dell’occupazione permanente dell’abitazione.

18. Con delibera della Giunta provinciale possono essere stabiliti ulteriori criteri.”

 

27. Il comma 5 dell’articolo 80 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“5. Il sindaco, accertata l’esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima ovvero con variazioni essenziali ai sensi dell’articolo 82, ingiunge la demolizione.”

28. I commi 3 e 3-bis dell’articolo 85 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“3. Il rilascio della concessione edilizia in sanatoria è subordinato al pagamento del contributo di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione nella misura dovuta ai sensi del relativo regolamento comunale, nonché al pagamento di una sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria corrisponde al 25 per cento del costo di costruzione per metro cubo di cui all’articolo 73.

3-bis. Qualora la costruzione abusivamente realizzata sia conforme solamente al momento della presentazione della domanda di concessione in sanatoria agli strumenti urbanistici generali e di attuazione vigenti e non in contrasto con quelli adottati, la concessione in sanatoria può essere rilasciata solamente qualora venga pagato il contributo di urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione, nella misura dovuta ai sensi del relativo regolamento comunale, nonché al pagamento di una sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria corrisponde al 50 per cento del costo di costruzione per metro cubo di cui all’articolo 73.”

 

29. Il comma 1-bis dell’articolo 88 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“1-bis. Il pagamento della sanzione pecuniaria è ammesso anche quando l’annullamento della concessione edilizia sia dipeso da vizi sostanziali. Il pagamento della sanzione pecuniaria non è ammesso qualora la costruzione insista su un’area gravata dai vincoli di cui ai commi 1, lettere a), b) e c) e 3 dell’articolo 27 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4. La norma di cui al comma 1 non trova applicazione in caso di condanna penale, passata in giudicato, della persona responsabile del rilascio della concessione edilizia. L’applicazione del comma 1 è sospesa per la durata delle indagini preliminari e del procedimento penale.”

 

30. L’articolo 105 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 105 (Ricorso popolare) - 1. Avverso progettazioni, autorizzazioni o l’esecuzione di opere in contrasto con le disposizioni della presente legge e di regolamenti o con quanto previsto e prescritto dai piani approvati, ogni cittadino può ricorrere entro 30 giorni alla Giunta provinciale. La Giunta provinciale provvede entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso, sentito il parere della commissione urbanistica provinciale, alla cui seduta in tal caso partecipa con diritto di voto il funzionario di cui all’articolo 2, comma 4, se necessario, con l’annullamento della concessione e con l’emanazione diretta dei provvedimenti di cui all’articolo 89.”

 

31. Nel comma 1 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono soppresse, nel secondo periodo, le seguenti parole: “nonché gli apiari, come definiti nel regolamento di esecuzione”, e sono soppressi i periodi: “Gli apiari didattici possono essere costruiti anche da parte delle associazioni di apicoltori.” e: “Con delibera della Giunta provinciale sono stabilite direttive per il calcolo delle dimensioni ammissibili.”

 

32. Il comma 8 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“8. Nel verde agricolo, nel verde alpino o nel bosco possono essere realizzati apiari ed apiari didattici. La Giunta provinciale approva con deliberazione le relative direttive.”

 

33. Il terzultimo periodo del comma 11 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è sostituito dai seguenti periodi:

“L’annotazione tavolare della destinazione a pubblico esercizio o a esercizio ricettivo significa che gli edifici aziendali, compresa l’area di pertinenza, formano un compendio immobiliare indivisibile, a tempo indeterminato e a prescindere dalla data dell’annotazione. In caso di cambio di destinazione d’uso ai sensi dell’articolo 29, comma 2, l’indivisibilità non si estende alla cubatura oggetto del cambio della destinazione d’uso.”

34. Il comma 28 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“28. Fatte salve le norme in materia di tutela del paesaggio, nel verde agricolo e nel bosco, in deroga ai commi 1 e 21 nonché al piano urbanistico comunale, possono essere realizzati depositi per legname. Nell’ambito del deposito di legname possono essere realizzate tettoie. La Giunta provinciale con deliberazione approva le relative direttive e stabilisce la dimensione massima delle tettoie. La Giunta provinciale stabilisce fino a quali dimensioni è necessaria unicamente un’autorizzazione del sindaco. Cessato l’utilizzo, tutte le costruzioni devono essere eliminate e deve essere ripristinato lo stato originario.”

 

35. Al comma 29 dell’articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Qualora il vincolo paesaggistico preveda per il trasferimento della sede dell’azienda agricola il parere della ripartizione provinciale agricoltura, della commissione urbanistica provinciale o dell’autorità paesaggistica provinciale, la decisione della commissione sostituisce detti pareri.”

 

36. Dopo il comma 7 dell’articolo 107-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“8. La disposizione di cui al comma 1 dell’articolo 78 disciplina gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e non riguarda il contributo sul costo di costruzione regolamentato dagli articoli 75 e 76.”

 

37. L’ultimo periodo del comma 7 dell’articolo 112 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“La Giunta provinciale con deliberazione approva direttive per la localizzazione, la dimensione, le strutture accessorie, i servizi offerti; un esercizio di somministrazione di bevande su una superficie massima di 50 metri quadrati può essere autorizzato anche in deroga al piano urbanistico comunale.”

 

38. Il comma 3 dell’articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Come misura per il contenimento dei consumi energetici ai sensi del comma 1 vale anche la costruzione di verande. Nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile, nella costruzione di verande si può derogare alle disposizioni riguardanti le distanze dai confini e dagli edifici previste nel piano urbanistico nonché all’indice di area coperta, purché sia osservato un indice di visuale libera di 0,5 verso il confine di proprietà. Le caratteristiche tecniche che devono possedere le verande per essere considerate interventi per il contenimento dei consumi energetici sono stabilite con delibera della Giunta provinciale.”

 

39. I commi 5, 6 e 7 dell’articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“5. Gli edifici di nuova costruzione, ivi compresa la demolizione e ricostruzione, non devono superare il fabbisogno annuo di calore per riscaldamento da stabilire. Le relative direttive di applicazione nonché i criteri per l’aumento della cubatura ammessa in funzione della categoria di consumo vengono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

6. Se il fabbisogno annuo di calore per riscaldamento rispetto al valore massimo di cui al comma 5 è inferiore di una quota ancora da definire, solo una parte, ancora da definire, dello spessore dell’involucro esterno viene calcolata come cubatura. I relativi criteri vengono stabiliti con delibera della Giunta provinciale. 7. Qualora negli edifici di cui ai commi 5 e 6 venga accertato un fabbisogno energetico superiore alla rispettiva categoria di consumo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 83.”

 

40. Il comma 7-bis dell’articolo 128 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“7-bis. L’annotazione tavolare della destinazione a pubblico esercizio o a esercizio ricettivo significa che gli edifici aziendali, compresa l’area di pertinenza, formano un compendio immobiliare indivisibile, a tempo indeterminato e a prescindere dalla data dell’annotazione. In caso di cambio di destinazione d’uso ai sensi dell’articolo 29, comma 2, l’indivisibilità non si estende alla cubatura oggetto del cambio della destinazione d’uso. A pena di nullità gli atti aventi per oggetto il distacco e l’alienazione di parti del compendio immobiliare devono essere preceduti dal nulla osta della Giunta provinciale. Con delibera della Giunta provinciale vengono definiti i criteri per il rilascio di tale nulla osta. Il nulla osta per la cancellazione del relativo vincolo nel libro fondiario viene rilasciato dal sindaco.”

41. Al comma 2 dell’articolo 128-ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

“La nuova cubatura non è soggetta agli obblighi di convenzionamento di cui all’articolo 79. Tale ampliamento non è consentito nelle zone sottoposte a divieto assoluto di costruzione per motivi paesaggistici.”

 

     Art. 10. Modifiche della legge provinciale 2 luglio 2007, n. 3, recante “Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante ’Legge urbanistica provinciale’”

1. Dopo l’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 32 della legge provinciale 2 luglio 2007, n. 3, è aggiunto il seguente periodo:

“Per il rilascio dei nulla osta menzionati non è richiesta la concessione edilizia per il cambiamento della destinazione d’uso, prescritta dall’articolo 75, comma 3, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.”

 

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 32 della legge provinciale 2 luglio 2007, n. 3, è inserito il seguente comma:

“3-bis. Per tutte le abitazioni per le quali prima del 1° agosto 2007 sono stati assunti i vincoli di cui all’articolo 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, o dell’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, nel testo vigente fino al 31 luglio 2007, si continuano ad applicare le disposizioni fino ad allora vigenti. Per quanto riguarda l’alienabilità di tali abitazioni e la loro locazione all’Istituto per l’edilizia sociale o a persone indicate dal comune, si applicano le disposizioni dell’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.”

 

CAPO III

ENERGIA, AMBIENTE E TUTELA DEL LAVORO

 

     Art. 11. Modifica della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4, recante “Nuove norme in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”

1. L’articolo 4 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 4 (Contributi in conto capitale a sostegno del risparmio energetico e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia) - 1. Al fine di incentivare la realizzazione di iniziative volte a ridurre il consumo specifico di energia, a migliorare l’efficienza energetica, a utilizzare le fonti di energia di cui all’articolo 1 e a diminuire l’inquinamento luminoso nell’illuminazione pubblica, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 30 per cento. Per le iniziative riguardanti la produzione di energia elettrica tramite fonti di energia rinnovabili la misura del contributo può essere aumentata fino all’80 per cento, qualora per l’impianto da servire non sussista la possibilità, economicamente e tecnicamente sostenibile, di allacciamento alla rete elettrica.

2. La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, predetermina le iniziative agevolabili, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi nonché le modalità di liquidazione dei medesimi e la documentazione di spesa da presentare. 3. La Giunta provinciale stabilisce i controlli relativi alla determinazione delle tariffe della distribuzione del calore.

4. Per i settori economici dell’industria, dell’artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi trova applicazione la legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche.”

 

     Art. 12. Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, recante “Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici”

1. Dopo l’articolo 17 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 17-bis (Norma transitoria riguardante le concessioni ENEL) - 1. Le concessioni di piccole derivazioni a scopo idroelettrico rilasciate all’ENEL SpA, in scadenza al 31 dicembre 2010 ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 15, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, e successive modifiche, sono assegnate secondo le procedure della presente legge.”

 

     Art. 13. Modifica della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, recante “Disposizioni in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008”

1. Al comma 4 dell’articolo 19 della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le concessioni che interessino un’altra Regione o Provincia Autonoma sono rilasciate d’intesa con la regione o provincia interessata.”

 

     Art. 14. Modifiche della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, recante “Disposizioni sulle acque”

1. Il testo tedesco della lettera j) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito:

“j) “häusliches Abwasser”: Abwasser aus Wohngebieten und den dazugehörigen Einrichtungen, vorwiegend menschlichen Ursprungs, und aus Tätigkeiten der Haushalte sowie aus den in Anlage L angeführten Produktionsbetrieben, bei denen Abwasser anfällt, welches dem häuslichen gleichgestellt werden kann;“.

 

2. La lettera k) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituita:

“k) “acque reflue urbane”: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato;”.

 

3. Le lettere m) e n) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, sono così sostituite:

“m) “agglomerato”: l’area in cui la popolazione ovvero le attività produttive sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente, in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di depurazione o verso un punto di recapito finale;

n) “rete fognaria”: sistema di condotte e impianti per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;”.

 

4. Il testo italiano della lettera u) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito:

“u) “valore limite di emissione”: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione ovvero in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata o in massa per unità di tempo;”.

 

5. Il testo tedesco della lettera aa) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito:

„aa) „Industriebetrieb“ oder einfach „Betrieb“: jedes Gebäude oder jede Anlage, in denen Handels- oder Industrietätigkeiten durchgeführt werden, bei welchen die Substanzen laut den Anlagen D und E produziert, verarbeitet oder verwendet werden, oder auch jedes andere Produktionsverfahren, bei dem diese Substanzen in der Ableitung enthalten sind;“.

 

6. Dopo la lettera aa) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è aggiunta la seguente lettera:

“bb) “acque minerali e termali”: le acque minerali naturali di cui all’articolo 13 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, utilizzate per le finalità consentite dalla stessa legge.”

 

7. Il testo italiano della lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito:

“d) la realizzazione e gestione della rete fognaria e degli impianti di depurazione per le acque reflue urbane per gli agglomerati urbani in conformità al piano di tutela delle acque;”.

 

8. Il comma 4 dell’articolo 5 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito:

“4. Gli enti locali, anche in forma associata, possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all’esercizio dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, esclusivamente a consorzi, a società a prevalente o totale partecipazione pubblica o alle comunità comprensoriali costituite ai sensi della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7.”

 

9. L’articolo 7 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito:

“Art. 7 (Approvvigionamento idropotabile pubblico) - 1. I comuni sono competenti per il servizio idropotabile pubblico sul loro territorio. Essi organizzano il servizio al fine di garantire un approvvigionamento efficiente ed economico, attraverso la razionalizzazione ed il risparmio della risorsa idrica sul territorio comunale.

2. La concessione di derivazione di acquedotti potabili pubblici è rilasciata al comune o, per acquedotti sovracomunali, ai comuni interessati o a consorzi di comuni.

3. I comuni possono, mediante convenzione, affidare il servizio idropotabile ad altri gestori, anche per singole parti del comune, purché venga garantito un servizio efficiente ed economico. In questo caso il gestore è responsabile del servizio idropotabile nel territorio affidatogli e la concessione di derivazione d’acqua limitatamente alla durata della convenzione viene rilasciata, rispettivamente trasferita, al gestore del servizio idropotabile. Al momento della risoluzione della convenzione, qualunque sia la causa, la concessione torna al comune.

4. Nella convenzione di cui al comma 3 può essere prevista la riscossione da parte del comune delle tariffe di cui all’articolo 7-bis. In tal caso al gestore è dovuta un’indennità pari almeno ai costi di gestione dell’acquedotto.”

 

10. Dopo l’articolo 7 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è inserito il seguente articolo:

“Art. 7-bis (Tariffe per il servizio idropotabile pubblico) - 1. Le tariffe per il servizio idropotabile pubblico sono determinate dai comuni per i rispettivi territori e spettano al gestore dell’acquedotto idropotabile.

2. Le tariffe sono composte da una quota base per allacciamento ed un importo basato sul consumo. A tale proposito si tiene conto dei costi di gestione degli impianti e delle aree di tutela di acqua potabile, in modo che siano coperte le spese di gestione nonché quelle relative agli investimenti sostenuti, e senza che vengano conseguiti utili.”

 

11. L’articolo 9 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito:

“Art. 9 (Categorie di acquedotti idropotabili) - 1. Si distinguono le seguenti categorie di acquedotti idropotabili:

a) acquedotti idropotabili pubblici: un impianto per l’approvvigionamento idropotabile che supera le seguenti soglie di fornitura: 40 unità abitative o 150 posti letto in esercizi ricettivi a carattere alberghiero ed extra alberghiero. Indipendentemente dal raggiungimento di queste soglie un acquedotto idropotabile è considerato pubblico se viene gestito da un ente pubblico;

b) acquedotti idropotabili privati di interesse pubblico: acquedotti idropotabili che non superano le soglie di cui alla lettera a) e approvvigionano almeno un pubblico esercizio;

c) acquedotti idropotabili privati: acquedotti idropotabili che non superano le soglie di cui alla lettera a) e non approvvigionano alcun pubblico esercizio.

2. Gli acquedotti idropotabili di cui al comma 1, lettere a) e b), sono elencati nell’apposito registro tenuto presso l’Ufficio provinciale competente per la gestione delle risorse idriche.

3. Tutti gli acquedotti idropotabili, compresi quelli liberi ai sensi dell’articolo 10 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, devono essere costruiti e gestiti secondo le direttive tecnico-igieniche impartite dalla Giunta provinciale.”

 

12. L’articolo 13 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito:

“Art. 13 (Gestori di acquedotti idropotabili pubblici esistenti) - 1. I gestori di acquedotti idropotabili pubblici esistenti alla data di entrata in vigore di questo articolo continuano a gestire il servizio idropotabile pubblico fino alla scadenza della concessione o approvazione di derivazione, purché entro due anni dalla data di entrata in vigore di questo articolo siano rispettati i requisiti minimi di cui all’articolo 11 e purché sia firmata la rispettiva convenzione ai sensi dell’articolo 7. In caso contrario la concessione idropotabile e il servizio idropotabile pubblico passeranno al comune, che applica il procedimento previsto in caso di scadenza della concessione ai sensi del comma 2.

2. In caso di scadenza della concessione idropotabile il comune provvede ai sensi dell’articolo 7. Inoltre rileva l’intero impianto idropotabile mediante il procedimento di espropriazione per interesse pubblico, salvo diverso accordo stipulato con il proprietario dell’impianto stesso.

3. Entro sei mesi dalla data in cui è stata firmata la convenzione di cui al comma 1, ogni gestore d’acquedotto idropotabile pubblico esistente redige il proprio regolamento di acquedotto di cui all’articolo 12.”

 

13. L’articolo 14 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito:

“Art. 14 (Usi potabili domestici liberi) - 1. L’uso libero ai sensi dell’articolo 10 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, non trova applicazione per gli acquedotti di acqua potabile di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), della presente legge.”

 

14. Il comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito:

“1. L’istituzione dell’area di tutela dell’acqua potabile avviene secondo le disposizioni vigenti per l’istruttoria delle derivazioni d’acqua pubblica di cui alla legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche.”

 

15. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 31 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è abrogata.

 

16. Il comma 2 dell’articolo 35 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito:

“2. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze di cui agli allegati F ed H, il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l’uscita dallo stabilimento o dall’impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. Qualora l’impianto di depurazione di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose di cui all’allegato H riceva, tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse, non utili a una modifica o a una riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione l’Agenzia riduce opportunamente i valori limite di emissione indicati negli allegati D ed E per ciascuna delle predette sostanze pericolose, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue.”

 

17. Dopo l’articolo 35 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è inserito il seguente articolo:

“Art. 35-bis (Scarichi di acque minerali e termali) - 1. Per le acque minerali e termali che presentano all’origine parametri chimici con valori superiori a quelli limite di emissione, è ammessa la deroga ai valori stessi, a condizione che le acque siano restituite con caratteristiche qualitative non superiori rispetto a quelle prelevate ovvero che le stesse, nell’ambito massimo del dieci per cento, rispettino i parametri batteriologici e non siano presenti le sostanze pericolose di cui agli allegati F ed H.

2. Gli scarichi di acque minerali e termali sono ammessi, fatta salva la disciplina delle autorizzazioni di cui agli articoli 38 e 39,:

a) in acque superficiali, purché la loro immissione nel corpo idrico non comprometta gli usi delle risorse idriche e non causi danni alla salute e all’ambiente;

b) nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, previa verifica delle situazioni geologiche;

c) in reti fognarie;

d) in reti fognarie di tipo separato, previste per le acque meteoriche.”

 

18. Il comma 4 dell’articolo 38 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito:

“4. Nei casi in cui è richiesta l’approvazione da parte dell’Agenzia, il sindaco, appena ricevuta la domanda di concessione edilizia, richiede un parere vincolante sul progetto all’Agenzia, che si esprime entro 60 giorni. In tali casi l’Agenzia esprime il proprio parere anche per le opere e gli scarichi di acque reflue di competenza del sindaco ai sensi dell’allegato M.”

 

19. Il comma 1 dell’articolo 39 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito:

“1. Almeno 15 giorni prima dell’attivazione degli scarichi relativi a opere approvate ai sensi dell’articolo 38, deve essere presentata la domanda di collaudo e autorizzazione dello scarico al comune competente per le opere di cui all’allegato M e all’Agenzia per le opere e gli scarichi approvati ai sensi dell’articolo 38, comma 4. Nella domanda deve essere indicata la data di messa in esercizio e deve essere allegata una dichiarazione che attesta la conformità alle caratteristiche indicate nel progetto. La dichiarazione deve essere sottoscritta da un tecnico qualificato iscritto a un albo professionale.”

 

20. Il comma 3 dell’articolo 40 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito:

“3. Gli scarichi di acque reflue domestiche esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che non scaricano nella rete fognaria, si considerano autorizzati ai sensi della stessa. Entro un anno dall’emanazione del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 33, comma 1, i comuni verificano le caratteristiche di detti scarichi. Qualora venga accertato che non sono conformi alle prescrizioni della presente legge e non è previsto l’allacciamento alla rete fognaria entro quattro anni, il comune prescrive la presentazione del progetto di adeguamento entro un anno. Con l’approvazione del progetto viene fissato un termine non superiore a due anni per l’adeguamento dello scarico.”

 

21. Il comma 3 dell’articolo 42 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito:

“3. Per i conferimenti di cui al comma 2, lettere b) ed e), il produttore deve richiedere la preventiva autorizzazione al conferimento da parte dell’Agenzia, che si esprime entro 30 giorni.”

 

22. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 44 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituita:

“g) lo stoccaggio, l’approntamento e lo spargimento di prodotti fitosanitari.”

 

23. I commi 1 e 2 dell’articolo 45 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, sono così sostituiti:

“1. Ferma restando ogni altra disposizione in materia di sicurezza e prevenzione incendi, i serbatoi, i contenitori, le tubazioni e le aree di travaso di sostanze inquinanti vanno realizzati in modo da evitare la possibilità di perdite e prevenire l’inquinamento di acque superficiali e sotterranee nonché del suolo e sottosuolo e permettere il controllo della tenuta dei serbatoi e delle tubazioni. Con regolamento di esecuzione vengono definite le norme in merito all’ubicazione, alle caratteristiche tecniche, all’installazione, all’esercizio, al controllo periodico e all’adeguamento degli impianti esistenti aventi una capacità superiore a 1000 litri. Per gli impianti con capacità pari o inferiore a 1000 litri valgono le disposizioni generali ai sensi del presente comma.

2. Nel caso di depositi commerciali e impianti di distribuzione di carburanti, eccetto impianti di distribuzione di carburanti a uso privato interno, il comune trasmette il progetto all’Agenzia, che entro 30 giorni rilascia il parere in merito.”

 

24. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 46 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituita:

“a) le immissioni di acque meteoriche raccolte tramite reti fognarie con sistemi di convogliamento separati siano sottoposte a particolari prescrizioni;”.

 

25. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 57 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è così sostituita:

“d) chiunque effettua scarichi di acque reflue senza rispettare le prescrizioni fissate con regolamento di esecuzione o con l’atto di autorizzazione, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a un terzo dell’importo delle sanzioni stabilite alla lettera b)”.

 

26. L’alinea del comma 1 dell’articolo 57-bis della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituita:

“1. La realizzazione di opere di derivazione abusive, la derivazione d’acqua abusiva, la costruzione di pozzi abusivi e il prelievo abusivo di acqua sotterranea e gli abbassamenti di falda, il mancato rispetto della portata d’acqua residua prescritta, l’attuazione abusiva di varianti sostanziali a derivazioni ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, l’utilizzo d’acqua per altri usi da derivazioni già concesse, nonché l’inosservanza del periodo di utilizzo e della quantità di acqua concessa:”

 

27. Il comma 3 dell’articolo 57-bis della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito:

“3. L’inosservanza delle disposizioni e dei vincoli di tutela generali e specifici delle aree di tutela dell’acqua potabile è sanzionata con una sanzione amministrativa pecuniaria come segue:

a) l’inosservanza dei divieti e obblighi relativi alla manutenzione nelle aree di tutela dell’acqua potabile è sanzionata con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 2.500,00 Euro;

b) la violazione delle disposizioni delle aree di tutela relative a costruzioni e lavori di scavo è sanzionata con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 20.000,00 Euro;

c) l’esecuzione di misure, interventi o lavori nelle aree di tutela in mancanza delle perizie idrogeologiche prescritte o delle autorizzazioni necessarie o delle prove sulla compatibilità di un progetto con le disposizioni di tutela è sanzionata con la sanzione pecuniaria da 500 a 5.000,00 Euro;

 

 

d) tutte le altre violazioni degli specifici divieti, vincoli o limitazioni all’uso sono sanzionate con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 Euro.”

 

28. Il punto 7 dell’allegato A della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è sostituito come da allegato n. 1 della presente legge.

 

29. Il punto 5 dell’allegato B della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è sostituito come da allegato n. 2 della presente legge.

30. I punti 26, 30, 38 e 51 dell’allegato D della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, sono sostituiti come da allegato n. 3 della presente legge.

 

31. I punti 38 e 41 dell’allegato E della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, sono sostituiti come da allegato n. 4 della presente legge.

 

32. Dopo il punto 43 dell’allegato E della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è aggiunto il punto 44 come da allegato n. 4 della presente legge.

 

33. Il punto 36 dell’allegato G della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è sostituito come da allegato n. 5 della presente legge.

 

34. Il punto 18 dell’allegato H della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è sostituito come da allegato n. 6 della presente legge.

 

35. Il testo italiano della nota (1) dell’allegato H della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è sostituito come da allegato n. 6 della presente legge.

 

36. I punti 4 e 8 dell’allegato L della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, sono sostituiti come da allegato n. 7 della presente legge.

 

37. Dopo il punto 11 dell’allegato L della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, sono aggiunti i punti 12, 13, 14, 15 e 16, come da allegato n. 7 della presente legge.

 

38. Il punto 2 dell’allegato M della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è sostituito come da allegato n. 8 della presente legge.

 

     Art. 15. Modifiche della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, recante “Norme per la tutela della qualità dell’aria”

1. La rubrica del Capo I della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, è così sostituita: “Condizioni di esercizio e autorizzazione degli impianti”.

 

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, è aggiunto il seguente comma:

“5. L’allegato C stabilisce inoltre particolari norme tecniche per specifiche tipologie di impianti.”

 

3. L’articolo 5 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, è così sostituito:

“Art. 5 (Autorizzazione alle emissioni) - 1. L’Agenzia provinciale per l’ambiente rilascia l’autorizzazione alle emissioni per l’esercizio degli impianti che rientrano nelle categorie di cui agli allegati A e B. Il trasferimento degli impianti da un luogo a un altro comporta la decadenza delle autorizzazioni esistenti.

2. Il gestore dell’impianto di cui al comma 1 presenta all’Agenzia provinciale per l’ambiente, almeno 15 giorni prima della sua messa in esercizio, la domanda di autorizzazione alle emissioni, indicando la data di entrata in esercizio dell’impianto. La domanda deve essere corredata da una dichiarazione del gestore che attesta la conformità dell’impianto realizzato con il progetto approvato ai sensi dell’articolo 4. La dichiarazione è sottoscritta da un tecnico qualificato, iscritto al relativo albo professionale.

3. La presentazione della documentazione di cui al comma 2 consente l’entrata in esercizio degli impianti.

4. L’Agenzia provinciale per l’ambiente, entro 90 giorni dall’entrata in esercizio degli impianti, esegue il collaudo degli stessi e rilascia l’autorizzazione alle emissioni. L’autorizzazione viene trasmessa al gestore dell’impianto e al sindaco territorialmente competente. Essa stabilisce quantità e qualità delle emissioni, la periodicità e la tipologia delle misurazioni di autocontrollo, nonché tutte le prescrizioni necessarie a garantire il corretto funzionamento degli impianti.

5. Per particolari tipologie di impianti, l’Agenzia provinciale per l’ambiente può concedere una deroga ai termini previsti dai commi 2 e 4 e richiedere l’esecuzione di misurazioni di autocontrollo, che attestino il rispetto dei valori limite e delle prescrizioni. Tali misurazioni devono essere eseguite da un laboratorio di analisi indipendente.

6. Il mancato rilascio dell’autorizzazione entro i termini di cui ai commi 4 e 5 comporta la messa fuori esercizio degli impianti.

7. Per specifiche tipologie di impianti rientranti nelle categorie di cui all’allegato B e individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, la Giunta provinciale può approvare un’autorizzazione generale nella quale stabilisce i valori limite, le prescrizioni, le eventuali misurazioni di autocontrollo periodiche a cui è soggetta ogni singola tipologia di impianto nonché le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione generale in deroga a quanto disposto dai commi 2 e 4.

8. L’autorizzazione alle emissioni ha una validità di 15 anni. La domanda di rinnovo deve essere presentata dal gestore almeno un anno prima della sua scadenza.

9. Contro l’autorizzazione alle emissioni di cui al presente articolo è ammesso ricorso in unica istanza al Comitato ambientale di cui all’articolo 3 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, da proporsi, a pena di decadenza, nel termine di 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione del provvedimento.” [1]

 

4. L’articolo 6 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, è così sostituito:

“Art. 6 (Autorizzazione di impianti esistenti) - 1. Il rilascio di un’autorizzazione alle emissioni per impianti esistenti viene effettuato con una procedura semplificata, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 4 e 5, nei seguenti casi:

a) rinnovo di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 5, comma 8;

b) rilascio di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 21, comma 2;

c) aggiornamento di un’autorizzazione emessa ai sensi dell’articolo 5 in ragione di modifiche agli impianti non subordinate al rilascio di una concessione edilizia.

2. Il gestore degli impianti inoltra la documentazione prevista nell’articolo 4, comma 2, al sindaco territorialmente competente. Entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, il sindaco, verificata la non necessità del rilascio di una concessione edilizia, inoltra la documentazione all’Agenzia provinciale per l’ambiente. Essa deve essere corredata da una domanda di autorizzazione alle emissioni e da una dichiarazione del gestore che attesti la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge, sottoscritta da un tecnico qualificato, iscritto ad un albo professionale.

3. Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 2, l’Agenzia provinciale per l’ambiente rilascia l’autorizzazione alle emissioni, con cui si stabilisce quantità e qualità delle emissioni, la periodicità e la tipologia delle misurazioni di autocontrollo nonché tutte le prescrizioni necessarie a garantire il corretto funzionamento degli impianti. L’autorizzazione viene inviata per conoscenza al sindaco territorialmente competente.

4. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, l’Agenzia provinciale per l’ambiente può richiedere al gestore tutte le informazioni necessarie alla verifica dei requisiti tecnici richiesti dalla legge ed eseguire il collaudo degli impianti più complessi.

5. L’autorizzazione alle emissioni ha una validità di 15 anni. La domanda di rinnovo deve essere presentata dal gestore almeno un anno prima della sua scadenza.

6. Contro l’autorizzazione alle emissioni di cui al presente articolo è ammesso ricorso in unica istanza al Comitato ambientale di cui all’articolo 3 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, da proporsi, a pena di decadenza, nel termine di 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione del provvedimento.”

 

5. La rubrica del Capo II della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, è così sostituita: “Impianti di combustione”.

 

6. L’articolo 7 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, è così sostituito:

“Art. 7 (Classificazione e controllo) - 1. Per impianto di combustione si intende un dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare l’energia così prodotta.

2. Per impianto termico si intende un impianto di combustione destinato alla produzione di calore costituito da uno o più generatori di calore. Un impianto termico si definisce civile quando la produzione di calore è prevalentemente destinata al riscaldamento di edifici o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari.

3. Agli impianti di combustione che rientrano nelle categorie di cui agli allegati A e B si applicano i valori limite di emissione e le disposizioni di cui all’allegato C.

4. L’allegato D stabilisce i valori limite di emissione, la periodicità e le modalità dei controlli per gli impianti termici che non rientrano nella fattispecie di cui al comma 3. Esso determina inoltre i tipi d’impianto e le tipologie dei controlli che possono essere eseguiti da parte dei controllori fumi.

5. L’allegato D fissa i requisiti per il riconoscimento della figura professionale di “controllore fumi o controllora fumi”. I controllori fumi devono soddisfare criteri di comprovata competenza, imparzialità e di corretta gestione delle informazioni. Se gli uffici provinciali competenti accertano delle irregolarità o violazioni di legge nell’attività di controllo e verifica da parte dei controllori fumi, a carico degli stessi si applica una sanzione amministrativa pari a dieci fino a venti volte la tariffa di controllo dell’impianto in questione e, in caso di recidiva, la Giunta provinciale revoca al controllore fumi l’autorizzazione a eseguire le verifiche di cui al comma 4.

6. Le tariffe massime da applicarsi per l’attività di controllo e verifica dei controllori fumi sono approvate dalla Giunta provinciale. Le spese per i controlli sono a carico dei gestori degli impianti.” [2]

 

7. L’articolo 7-bis della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, è abrogato.

 

8. Il comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. È vietata la combustione all’aperto di materiale di origine vegetale o di residui di qualsiasi genere per pulire prati, campi, scarpate e boschi.”

 

9. L’articolo 14 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, è così sostituito:

“Art. 14 (Emissioni di polveri) - 1. Per le attività che comportano produzione, lavorazione, manipolazione, trasporto, stoccaggio, carico o scarico di materiali polverulenti si applicano le disposizioni cui all’allegato C, parte II, punti 20 e 21.

2. La Giunta provinciale emana direttive specifiche per il contenimento delle emissioni di polveri nei cantieri e nelle relative vie d’accesso, con riguardo all’ubicazione, alla durata, al tipo e alla grandezza dei cantieri ovvero alle caratteristiche tecniche degli impianti e delle macchine utilizzate.”

 

10. L’articolo 17 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, è così sostituito:

“Art. 17 (Impianti termici alimentati manualmente) - 1. Gli impianti termici con potenza termica nominale pari o inferiore a 35 chilowatt ed alimentati manualmente con combustibili solidi, vanno condotti in modo tale da ridurre al minimo le emissioni di inquinanti.

2. I comuni possono vietare l’esercizio degli impianti che, a causa di una loro scorretta gestione o inadeguata installazione, procurino grave pregiudizio per l’igiene pubblica.

3. Qualora il territorio comunale si trovi in una zona in cui i valori di qualità dell’aria sono superiori ai valori limite di cui all’articolo 10, i comuni possono determinare specifiche modalità di esercizio degli impianti di cui al comma 1 e prevedere criteri per l’installazione di nuovi impianti.

4. Le limitazioni, le modalità e i criteri di cui ai commi 1, 2 e 3 sono fissati con regolamento comunale, previo parere dell’Agenzia provinciale per l’ambiente.”

 

11. Il comma 2 dell’articolo 19 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Le seguenti violazioni comportano l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie:

a) chi costruisce un impianto senza il parere di cui all’articolo 4 oppure chi ha messo in esercizio un impianto senza le autorizzazioni previste dagli articoli 5 o 6 soggiace alla seguente sanzione amministrativa pecuniaria:

1) per impianti di cui all’allegato A, da Euro 3.000,00 ad Euro 9.000,00;

2) per impianti di cui all’allegato B, da Euro 1.000,00 ad Euro 3.000,00;

 

b) chi, nell’esercizio di un impianto, non rispetta le disposizioni di cui all’articolo 3, chi attiva un nuovo impianto e non rispetta i termini e le prescrizioni di cui agli articoli 5 o 6, chi non ottempera a quanto stabilito dall’articolo 18, comma 4, e chi non rispetta i termini di cui all’articolo 21, soggiace alla seguente sanzione amministrativa pecuniaria:

1) per impianti di cui all’allegato A, da Euro 1.500,00 ad Euro 4.500,00;

2) per impianti di cui all’allegato B, da Euro 500,00 ad Euro 1.500,00;

 

c) chiunque impieghi un combustibile non autorizzato ai sensi dell’articolo 8 soggiace alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

1) per impianti con una potenzialità fino a 50 chilowatt: da Euro 200,00 ad Euro 600,00;

2) per impianti con una potenzialità da 51 a 300 chilowatt: da Euro 600,00 ad Euro 1.800,00;

3) per impianti con una potenzialità di oltre 300 chilowatt: da Euro 1.800,00 ad Euro 5.400,00;

d) chi non ottempera alle disposizioni in materia di controllo dei fumi di cui all’articolo 7 o chi non rispetta il divieto di cui all’articolo 13 soggiace ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 300,00;

 

e) chi non ottempera a quanto disposto dagli articoli 12, 14 e 15 soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 ad Euro 1.500,00;

 

f) chi non ottempera alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma 3, soggiace ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 ad Euro 3.000,00.”

 

12. L’articolo 20 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, è così sostituito:

“Art. 20 (Abrogazione di norme) - 1. La legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, è abrogata.”

 

13. L’articolo 21 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 21 (Norme transitorie) - 1. Gli impianti autorizzati ai sensi della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, che non rispettano i valori limite di emissione di cui all’articolo 3, devono essere adeguati alle disposizioni della presente legge. Per tali impianti si applica quanto disposto dall’articolo 18, commi 3 e 4.

2. I gestori degli impianti che rientrano nelle categorie degli allegati A e B e che sono stati realizzati o autorizzati prima del 12 aprile 2000 devono presentare una domanda di autorizzazione alle emissioni entro i seguenti termini: a) entro il 31 dicembre 2009 per gli impianti privi dell’autorizzazione rilasciata ai sensi della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12;

b) entro il 31 dicembre 2012 per gli impianti autorizzati ai sensi della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12.

3. Sino all’approvazione dell’allegato D di cui all’articolo 7 resta in vigore il decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 gennaio 1993, n. 2.”

 

     Art. 16. Modifiche della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, recante “La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo”

1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, è così sostituita:

“c) sottoprodotto: le sostanze e i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi della lettera a) e che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;

2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;

3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l’impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;

4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggono tali requisiti sin dalla fase della produzione;

5) abbiano un valore economico di mercato. La Giunta provinciale stabilisce i criteri secondo i quali le terre e rocce da scavo sono considerati come sottoprodotti.” [3]

 

2. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, è così sostituita:

“a) chiunque svolge operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;”.

 

3. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 18 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, e successive modifiche, è così sostituita:

“a) chiunque svolge operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;”.

4. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 19 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, è così sostituita:

“b) ai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantità di 30 chilogrammi o di 30 litri al giorno, effettuati dal produttore dei rifiuti stesso non a titolo professionale. In questo caso il gestore dell’impianto di trattamento deve rilasciare una conferma scritta, secondo le modalità fissate dalla Giunta provinciale.” [4]

 

5 Il comma 2 dell’articolo 20 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Gli articoli 17 e 18 non si applicano alle imprese di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi.”

 

6. Dopo il comma 2 dell’articolo 20 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, viene aggiunto il seguente comma:

“3. Con riguardo all’obbligo e alle modalità di iscrizione all’albo nazionale, la Giunta provinciale può emanare disposizioni per regolamentare le procedure e l’obbligo di iscrizione.” [5]

 

7. L’articolo 24 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, è così sostituito:

“Art. 24 (Collaudo ed autorizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti) - 1. Prima della messa in esercizio dell’impianto, l’interessato presenta all’Agenzia provinciale la domanda di collaudo ed autorizzazione dell’impianto.

2. Entro 90 giorni dalla richiesta di cui al comma 1 l’Agenzia provinciale accerta la regolarità dell’impianto e rilascia l’autorizzazione, la quale individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l’attuazione dei principi della presente legge, le necessarie garanzie finanziarie nonché la periodicità e la tipologia dei controlli interni. Le prescrizioni contenute nell’autorizzazione possono essere modificate, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica nonché dell’evoluzione della situazione ambientale.

3. L’autorizzazione deve essere rinnovata ogni cinque anni, e comunque in caso di modifica sostanziale delle attività. L’autorizzazione per impianti registrati ai sensi del regolamento EMAS o della norma ISO 14001 ha una validità di 8 anni.

4. La modifica dell’autorizzazione, per cui non si prevede l’applicazione dell’articolo 23, deve essere richiesta all’Agenzia provinciale, la quale si pronuncia entro 60 giorni.

5. Avverso il provvedimento dell’Agenzia provinciale è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al comitato ambientale di cui all’articolo 3 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, e successive modifiche.

6. In deroga all’articolo 23 gli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati dall’Agenzia provinciale qualora l’interessato abbia la sede legale o la società straniera proprietaria dell’impianto abbia la sede di rappresentanza nell’ambito della provincia di Bolzano. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio provinciale l’interessato, munito di autorizzazione, rilasciata anche da altre regioni, almeno 15 giorni prima dell’installazione dell’impianto deve comunicare all’Agenzia provinciale le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l’autorizzazione stessa e l’iscrizione all’albo nazionale di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché l’ulteriore documentazione richiesta al fine di documentare il rispetto delle norme ambientali. Decorso questo termine ovvero in presenza del nulla osta dell’Agenzia provinciale, l’attività può essere iniziata. L’Agenzia provinciale può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l’attività con provvedimento motivato, qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell’ambiente.

7. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 43, qualora, a seguito di controlli successivi all’avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all’autorizzazione di cui al presente articolo, a seconda della gravità delle infrazioni si procede:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato;

c) alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni e in caso di reiterate violazioni.” [6]

 

8. Le lettere e) e h) del comma 1 dell’articolo 43 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, e successive modifiche, sono così sostituite:

“e) chiunque omette di tenere o tiene in modo incompleto il registro dei rifiuti di cui all’articolo 17 o non lo tiene secondo le modalità fissate dalla Giunta provinciale, è punito con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

1) da 500 Euro a 1.500 Euro, qualora trattasi di produttori e detentori;

2) da 1.500 Euro a 4.500 Euro, qualora trattasi di altri soggetti di cui all’articolo 17;

h) chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di identificazione dei rifiuti di cui all’articolo 19 o non indica i dati previsti dalla Giunta provinciale o indica dati incompleti o inesatti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria:

1) da 500 Euro a 1.500 Euro, qualora trattasi di produttori e detentori;

2) da 1.500 Euro a 4.500 Euro, qualora trattasi di trasportatori e destinatari;”.

 

     Art. 17. Modifica della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, recante “Riorganizzazione dei servizi di tutela dell’ambiente e del lavoro”

1. Il comma 6 dell’articolo 25 della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, e successive modifiche, è abrogato.

 

CAPO IV

AGRICOLTURA, FORESTE E PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

 

     Art. 18. Modifica della legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39, recante “La disciplina dei ristori di campagna”

1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39, e successive modifiche, è così sostituito: “1. Entro dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione il sindaco proibisce che il ristoro venga attivato ove le bevande e i cibi che saranno somministrati non siano, come previsto dall’articolo 2, esclusivamente o prevalentemente di propria produzione. Entro questo termine egli può anche imporre le necessarie condizioni e limitazioni per l’esercizio dell’attività.”

 

     Art. 19. Modifiche della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia”

1. Alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 4 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è anteposta la seguente lettera:

“oa) la tipologia e le finalità di deroga;”.

 

2. Dopo il comma 5 dell’articolo 4 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 5-bis e 5-ter:

“5-bis. In tutti i casi di applicazione della deroga prevista dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE, deve essere garantito che il totale dei prelievi venatori autorizzati, per ciascuna specie protetta, non superi il tetto di piccole quantità, fissato in base a rigorosi dati scientifici per la rispettiva specie per tutto il territorio nazionale. 5-ter. L’Osservatorio faunistico provinciale garantisce, mediante adeguati controlli, che i provvedimenti di prelievi in deroga vengano applicati correttamente. A tal fine si avvale del Corpo forestale provinciale e degli agenti venatori.”

 

3. L’articolo 19-ter della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, è così sostituito:

“Art. 19-ter (Giardini zoologici) - 1. Ai fini della presente legge, per giardino zoologico si intende qualsiasi complesso permanente, nel quale vengono tenuti a scopo di esposizione, per almeno sette giorni all’anno, animali vivi di specie selvatiche autoctone, ivi comprese quelle di cui alla legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche. Sono esclusi dalla presente disciplina i circhi, i negozi di animali da compagnia, i centri di allevamento di fauna selvatica di cui all’articolo 19, le strutture per la detenzione di uccelli a scopo ornamentale e amatoriale di cui all’articolo 19-

bis, nonché la detenzione di specie ittiche non protette.

2. I giardini zoologici devono:

a) partecipare a ricerche da cui risultino vantaggi per la conservazione delle specie o ad azioni di formazione nelle pertinenti tecniche di conservazione o a scambi di informazioni sulla conservazione delle specie o, se del caso, sull’allevamento in cattività, sul ripopolamento o sulla reintroduzione di specie nella vita selvatica;

b) promuovere l’educazione e la sensibilizzazione del pubblico in materia di conservazione della biodiversità, fornendo in particolare informazioni sulle specie esposte e sui loro habitat naturali;

c) sistemare gli animali in condizioni volte a soddisfare le esigenze biologiche e di conservazione delle singole specie, provvedendo anche ad un arricchimento specifico delle zone recintate sotto il profilo della specie, e mantenere un elevato livello qualitativo nella custodia e nella cura degli animali attraverso l’attuazione di un programma articolato di trattamenti veterinari preventivi e curativi e fornendo una corretta alimentazione;

d) adottare misure idonee a impedire la fuga degli animali, per evitare eventuali minacce ecologiche per le specie indigene e per impedire il diffondersi di parassiti provenienti dall’esterno;

e) tenere registri aggiornati degli ospiti del giardino zoologico, per le singole specie.

3. La gestione di giardini zoologici è soggetta a licenza. La licenza contiene le condizioni volte a far osservare i requisiti di cui al comma 2. Per i fini di cui al comma 7, chi richiede una licenza, prima del suo rilascio deve prestare idonea garanzia sotto forma di una somma di denaro, di titoli di stato, di un libretto di deposito di risparmio o di una fideiussione bancaria vincolata a favore della Provincia Autonoma di Bolzano, la cui entità viene stabilita con la licenza stessa.

4. Prima di concedere, negare, prorogare o modificare sensibilmente la licenza, l’Osservatorio faunistico provinciale verifica il possesso dei requisiti prescritti.

5. Se un giardino zoologico non è in possesso della licenza, è disposta la chiusura al pubblico.

6. In caso di inosservanza delle condizioni della licenza, la licenza è revocata ed è disposta la chiusura al pubblico, in tutto o in parte, del giardino zoologico ovvero è modificata la licenza, previa contestazione delle irregolarità e fissazione di un termine massimo di due anni per adottare le misure necessarie a conformarsi alle prescrizioni della licenza stessa.

7. In caso di chiusura, in tutto o in parte, di un giardino zoologico, le specie detenute sono trasferite in una struttura adeguata, a spese del giardino zoologico stesso.

8. I giardini zoologici sono soggetti a sorveglianza, al fine di garantire il rispetto delle condizioni contenute nella licenza. A tal fine sono effettuate delle ispezioni con cadenza almeno annuale. 9. Nel rispetto di quanto disposto al comma 2, l’Osservatorio faunistico provinciale stabilisce per ogni singola specie i requisiti strutturali ed organizzativi per l’apertura di un giardino zoologico nonché le modalità e gli obblighi per l’esercizio dei giardini zoologici.

10. I provvedimenti previsti dal presente articolo sono adottati dall’assessore provinciale competente in materia di caccia, previo parere dell’Osservatorio faunistico provinciale. La sorveglianza dei giardini zoologici compete all’Osservatorio faunistico provinciale che, a tale fine, si avvale del Corpo forestale provinciale e del Servizio provinciale veterinario.

11. Per i giardini zoologici muniti di regolare licenza non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modifiche.”

 

4. Il comma 1 dell’articolo 27 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. La caccia agli ungulati selvatici - esclusi i cinghiali -, ai tetraonidi e alle coturnici è soggetta alla pianificazione degli abbattimenti.”

 

5. Il comma 4 dell’articolo 38 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. In caso di mancato rispetto del piano di abbattimento degli ungulati di cui all’articolo 27, l’assessore provinciale competente in materia di caccia, con provvedimento motivato, può prescrivere al gestore del comprensorio interessato una riduzione numerica della loro consistenza, fissando all’uopo un termine, ovvero disporre direttamente gli abbattimenti necessari, incaricando a tal fine l’ufficio provinciale competente in materia di caccia. I trofei ed il ricavato dalla vendita della fauna selvatica così abbattuta spettano al gestore del comprensorio, previa detrazione delle spese sostenute.”

 

6. Il comma 1 dell’articolo 38-bis della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, è così sostituito:

“1. Chi esercita la caccia fuori dai periodi stabiliti dall’articolo 4, commi 1, 2, 4 e 5, soggiace alle sanzioni di cui all’articolo 30, comma 1, lettera a), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, di seguito denominata “legge statale venatoria”.”

 

     Art. 20. Modifiche della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, recante “Ordinamento dell’Azienda provinciale foreste e demanio per l’amministrazione delle proprietà forestali demaniali della Provincia Autonoma di Bolzano”

1. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche, è così sostituita:

“h) approvare le concessioni di aree demaniali e fabbricati aventi durata superiore agli anni nove;”.

 

2. La lettera p) del comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche, è così sostituita:

“p) autorizzare la sosta di autoveicoli a pagamento nelle aree amministrate dall’Azienda e destinate dal piano urbanistico comunale a parcheggio e fissare la tariffa di parcheggio;”.

 

3. Dopo il comma 3 dell’articolo 8 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“4. Contro gli atti amministrativi adottati dal consiglio di amministrazione, salvo che si tratti di atti dichiarati definitivi per legge, è ammesso ricorso in unica istanza alla Giunta provinciale, per motivi di legittimità e di merito, da parte di chi vi abbia interesse. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.”

 

4. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche, è così sostituita:

“h) approva le concessioni di aree demaniali e fabbricati aventi durata da uno a nove anni;”.

 

5. Il comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, è così sostituito:

“1. Le concessioni di aree demaniali potranno farsi, nel rispetto delle previsioni del piano urbanistico comunale, soltanto sui terreni non boscosi, sui margini dei terreni boscosi e lungo le strade che attraversano la foresta o, se trattasi di opere di pubblica utilità, su appezzamenti boscosi di estensione complessiva non superiore a 5.000 metri quadrati. Anche i fabbricati demaniali possono essere compresi nelle concessioni, sempre che non siano necessari ai bisogni dell’Azienda.”

 

6. L’articolo 14 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, è così sostituito:

“Art. 14 (Vendita dei prodotti) - 1. Per la vendita dei prodotti principali e secondari dell’Azienda si procede, se ammissibile, mediante il sistema della licitazione privata. Il volume totale per licitazione non deve superare 100.000,00 Euro. Il volume totale non può essere scisso al fine di sottrarre la vendita all’applicazione delle disposizioni comunitarie.

2. I contratti sono stipulati e firmati dal direttore.

3. I prodotti principali e secondari, il cui lotto non supera l’importo stabilito dal consiglio di amministrazione, possono essere venduti a trattativa privata. I contratti vengono stipulati dal direttore.

4. I prezzi minimi per i prodotti vengono periodicamente stabiliti dal consiglio di amministrazione.”

 

7. Dopo la cifra 7) del comma 1 dell’articolo 15 della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche, è aggiunta la seguente cifra:

“8) i ricavi derivanti da vendita di energia.”

 

     Art. 21. Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, recante “Disposizioni urgenti nel settore dell’agricoltura”

1. Il comma 1 dell’articolo 5-sexies della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, è così sostituito:

“1. Se la situazione epidemiologica relativa alle malattie trasmissibili attraverso le carni non richieda specifici interventi e gli obblighi di registrazione previsti dalla normativa vigente per il detentore siano stati regolarmente effettuati, la macellazione a domicilio delle specie macellabili, ad eccezione degli animali da sottoporre, in base all’età, a test per encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) o ad altre prove diagnostiche obbligatorie per i quali permane l’obbligo della macellazione presso il macello, può essere effettuata in deroga a quanto previsto dall’articolo 13 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e comunque entro il limite massimo annuale di due unità bovine adulte (UBA). Il detentore deve comunicare l’avvenuta macellazione degli animali al Servizio veterinario dell’Azienda sanitaria secondo i termini previsti dalla normativa vigente.”

 

     Art. 22. Modifiche della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, recante “Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo”

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, è inserito il seguente comma:

“3-bis. Il Servizio veterinario territorialmente competente dell’Azienda sanitaria è responsabile del controllo sanitario e della rilevazione delle colonie di gatti. Il Servizio affida la cura di dette colonie ad associazioni per la protezione degli animali o a privati, individuando in ogni caso una persona referente quale detentrice responsabile della colonia ai fini di legge, e ne informa il comune. L’affidamento è revocato quando gli animali non vengono seguiti secondo le modalità prescritte. Solo in casi eccezionali e su richiesta motivata, il Servizio veterinario territorialmente competente dell’Azienda sanitaria può affidare a privati gatti provenienti da colonie. Gli eventuali costi per l’intervento di sterilizzazione sono a carico della persona affidataria.”

 

2. Dopo l’articolo 4 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, è inserito il seguente articolo:

“Art. 4-bis (Colombi urbani) - 1. Ai fini della tutela dell’igiene e della salute pubblica nonché della tutela del patrimonio artistico e dell’ambiente, il comune, in accordo con il Servizio veterinario dell’Azienda sanitaria territorialmente competente, è autorizzato a prelevare a fini diagnostici un numero statisticamente significativo di piccioni e ad operare piani di contenimento della popolazione tecnicamente suffragati, compresa l’eventuale eutanasia di parte di essa.”

 

3. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, è così sostituito:

“2. Per la formazione e l’aggiornamento nonché per la stipula di assicurazioni delle guardie zoofile e per il rimborso degli interventi ordinati la misura del contributo può raggiungere anche il 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.”

 

4. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

“3. Per il trasporto di animali all’interno del territorio provinciale non in relazione ad attività economiche o effettuato esclusivamente per i propri animali con i propri mezzi di trasporto ad una distanza inferiore ai 65 chilometri dal punto di partenza, calcolata come media annuale dei trasporti effettuati, trovano applicazione esclusivamente le disposizioni di cui al presente articolo.”

 

5. Il comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, è così sostituito:

“2. Il sindaco, su proposta del veterinario ufficiale competente, dispone la confisca e il trasferimento in strutture idonee degli animali detenuti in condizioni tali da non garantire la pubblica sicurezza o l’igiene ovvero in casi di stato sanitario sconosciuto o di maltrattamento o di abbandono. Il Servizio veterinario territorialmente competente dell’Azienda sanitaria, adempiuti tutti gli obblighi di legge volti ad accertare o garantire lo stato sanitario degli animali confiscati, provvede tempestivamente a mettere all’asta gli stessi, se si tratta di animali appartenenti a specie macellabili. I proventi derivanti dall’asta sono destinati primariamente a coprire le spese connesse alla confisca degli animali e alla loro detenzione fino al momento della vendita. Eventuali somme eccedenti vengono restituite alla persona che ha subito la confisca degli animali. Se gli animali confiscati appartengono a specie non macellabili, gli stessi sono affidati ai sensi dell’articolo 4. Alle persone a cui sono stati confiscati animali è vietato detenere animali per un anno dal momento della confisca. In caso di reiterazione della violazione, il divieto di detenzione di animali non ha limiti temporali.“

 

6. L’allegato all’articolo 11, recante “Criteri per la custodia degli animali”, della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, è così modificato:

a) alla fine del punto 3 (Suini) è aggiunto il seguente capoverso: “I suini devono essere detenuti in modo che nei box o nelle aree di detenzione si possano girare senza impedimenti. Unica eccezione costituiscono le scrofe nel periodo che va da una settimana prima del parto a due settimane dopo il parto.”;

b) alla fine del punto 4 (Equini) è aggiunto il seguente capoverso: “I box singoli devono essere di dimensioni tali da permettere all’animale di girarsi senza impedimenti.”;

c) dopo il punto 8 è inserito il seguente punto:

“8-bis. Rettili e tartarughe.

I rettili vanno detenuti in maniera adeguata alla specie e la loro alimentazione deve essere diversificata. La struttura e le dimensioni del terrario vanno adeguate alla grandezza, alle necessità di movimento e alle eventuali esigenze comportamentali degli animali ivi detenuti. Gli stessi devono avere la possibilità di appartarsi in zone del terrario non esposte allo sguardo dei visitatori. L’attrezzatura del terrario deve essere adeguata alle abitudini di vita degli animali ivi presenti. Le tartarughe di terra devono disporre di una superficie, la cui lunghezza e larghezza vanno calcolate moltiplicando, rispettivamente, per almeno otto volte e per almeno quattro volte la lunghezza della corazza della tartaruga più grande. A partire da cinque animali, la superficie di cui sopra deve essere maggiorata del 20 per cento per ogni ulteriore animale presente. La zona acquatica delle tartarughe di palude deve presentare una lunghezza ed una larghezza pari, rispettivamente, ad almeno cinque e tre volte la lunghezza della corazza della tartaruga più grande. Deve essere disponibile una superficie di terra sufficientemente ampia da consentire una completa asciugatura della corazza degli animali presenti. La profondità dell’acqua deve essere almeno pari al doppio dell’altezza della tartaruga più grande.”

 

     Art. 23. Modifica della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, recante “Legge sui masi chiusi”

1. I commi 5 e 6 dell’articolo 10 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, sono così sostituiti:

“5. Nel caso di fondi agricoli offerti in vendita e confinanti con fondi agricoli facenti parte di un maso chiuso, il diritto di prelazione di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modifiche, spetta anche al proprietario coltivatore diretto del maso chiuso. Nel caso di alienazione di un maso chiuso ai confinanti, anche se in possesso dei requisiti di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modifiche, non spetta il diritto di prelazione.

6. Per quanto non disciplinato dalla presente legge e in quanto compatibile con essa, si applicano le disposizioni sul diritto di prelazione contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 590, e nella legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modifiche.”

 

     Art. 24. Modifica della legge provinciale 10 giugno 1992, n. 16, recante “Interventi per la metanizzazione in provincia di Bolzano e per la realizzazione e gestione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti”

1. Dopo l’articolo 2 della legge provinciale 10 giugno 1992, n. 16, è inserito il seguente articolo:

“Art. 2-bis (Distanze di sicurezza dai gasdotti) - 1. In attuazione della direttiva 2003/55/CE la Giunta provinciale è autorizzata a definire, ai fini della sicurezza antincendi per il trasporto di gas naturale, per le tubazioni di nuova costruzione o in esercizio ubicate sul territorio provinciale, con pressione di esercizio fino a 64 bar, le distanze di sicurezza con proprio provvedimento.”

 

CAPO V

LAVORI PUBBLICI, SOSTEGNO DELL’ECONOMIA,

TURISMO, ESERCIZI PUBBLICI ED ESPROPRIAZIONI

 

     Art. 25. Modifica della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17, recante “Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l’anno finanziario 1995 e per il triennio 1995-1997”

1. La rubrica dell’articolo 6 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17, e successive modifiche, è così sostituita: “Contributi per piste ciclabili ed itinerari ciclopedonali intercomunali”.

 

2. I commi 3 e 4 dell’articolo 6 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17, e successive modifiche, sono così sostituiti: “3. La gestione e la manutenzione delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali intercomunali competono alla relativa comunità comprensoriale e al Comune di Bolzano per i rispettivi territori. I mezzi finanziari necessari vengono messi a disposizione annualmente dal fondo per la finanza locale e le relative modalità di ripartizione sono fissate annualmente dall’accordo sulla finanza locale.

4. Per le finalità di cui al comma 3, la Giunta provinciale può autorizzare le comunità comprensoriali e il Comune di Bolzano ad avvalersi del Servizio strade provinciale per la manutenzione, a condizione che il Comune di Bolzano o la relativa comunità comprensoriale si assuma le relative spese. Se i lavori di manutenzione sono eseguiti in economia da un cantiere stradale provinciale, il Comune di Bolzano o la comunità comprensoriale rimborsa alla Provincia solo le spese sostenute per l’acquisto dei materiali.”

 

     Art. 26. Modifica della legge provinciale 19 agosto 1991, n. 24, recante “Classificazione delle strade di interesse provinciale”

1. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale 19 agosto 1991, n. 24, è così sostituito:

“2. La deliberazione viene affissa all’albo comunale per la durata di 15 giorni consecutivi e pubblicata sulle pagine web della Provincia Autonoma di Bolzano destinate alla viabilità.”

 

     Art. 27. Modifiche della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1, recante “Interventi provinciali per lo sviluppo dell’economia cooperativa”

1. L’articolo 1 della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1, è così sostituito: “Art. 1 (Finalità) - 1. Per sostenere l’avvio, il potenziamento e la riorganizzazione delle cooperative, la Provincia Autonoma di Bolzano può promuovere i seguenti interventi:

a) la costituzione e lo sviluppo di cooperative sociali;

b) la costituzione e lo sviluppo di cooperative di lavoro fra lavoratori che siano stati licenziati a seguito di fallimento o di altra procedura concorsuale, di chiusura definitiva dell’azienda o di consistenti riduzioni di personale, ed il subentro di cooperative di lavoratori nella gestione di imprese;

c) la costituzione e lo sviluppo in forma cooperativa di attività imprenditoriali, con particolare riguardo alla formazione professionale e all’inserimento lavorativo delle donne e dei giovani, nonché alla qualificazione, riqualificazione e integrazione lavorativa di persone con difficoltà di inserimento sul mercato del lavoro ed allo svolgimento di attività con particolare valenza innovativa o sociale.”

 

2. L’articolo 9 della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1, è così sostituito: “Art. 9 (Assistenza tecnica) - 1. A favore delle cooperative di cui all’articolo 1 sono erogati servizi di assistenza tecnica per la predisposizione di studi di fattibilità e per l’accompagnamento tecnico-

gestionale nella fase di avvio dell’attività o nel caso di rilevanti ristrutturazioni aziendali. A tal fine possono essere stipulate convenzioni con le associazioni di rappresentanza delle cooperative giuridicamente riconosciute e con altri enti od organismi specializzati, con assunzione dei relativi costi. Inoltre possono essere finanziati i costi relativi all’utilizzazione temporanea di personale altamente qualificato, da destinare ad attività di potenziamento o riorganizzazione delle cooperative.”

 

3. Sono abrogati gli articoli 10 e 12 della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1.

 

     Art. 28. Modifica della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, recante “Provvedimenti in materia di assistenza all’infanzia”

1. Nel comma 2 dell’articolo 1-ter della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, dopo le parole: “Alle imprese e alle loro associazioni” sono inserite le parole: “nonché agli enti pubblici e privati”.

 

2. Nel secondo periodo del comma 3 dell’articolo 1-ter della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, le parole: “Le imprese beneficiarie” sono sostituite con le parole: “Le imprese nonché gli enti pubblici e privati beneficiari”.

 

     Art. 29. Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, recante “Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell’economia”

1. Dopo l’articolo 16 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, è inserito il seguente articolo:

“Art. 16-bis (Aiuti ad imprese istituite da lavoratori licenziati) - 1. La Provincia Autonoma di Bolzano può concedere aiuti diretti a sostenere la costituzione e lo sviluppo di imprese individuali costituite da lavoratori licenziati a seguito di fallimento o di altra procedura concorsuale, di chiusura definitiva dell’azienda o di consistenti riduzioni di personale nonché di imprese costituite in forma societaria esclusivamente da soci nelle predette condizioni. Alle imprese costituite in forma cooperativa si applicano le disposizioni della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1. 2. Nel rispetto della vigente normativa comunitaria gli aiuti di cui al comma 1 possono essere concessi per un periodo massimo di due anni dalla data di inizio della nuova attività imprenditoriale, e rispettivamente nel limite del 30 per cento per investimenti di cui al capo II, del 70 per cento per iniziative di cui ai capi V e VII, nonché finanziamenti a valere sul fondo di rotazione nel limite massimo di 50.000,00 Euro per la costituzione di liquidità di cui al capo VI della presente legge.”

 

     Art. 30. Modifica della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6, recante “Provvidenze per la costruzione e l’ammodernamento degli impianti a fune”

1. Dopo il comma 6 dell’articolo 1 della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“7. La dimostrazione di apporto di capitale proprio non è richiesta nel caso in cui la differenza tra la spesa ammissibile ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 8 aprile 1997, n. 9, e successive modifiche, e il contributo concesso sia inferiore al 30 per cento della prima.”

 

     Art. 31. Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, recante “Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della provincia per l’anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate”

1. Il comma 6-quater dell’articolo 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“6-quater. La riduzione di aliquota di cui al comma 6-ter non trova applicazione per tutte le categorie economiche che non possono accedere alle agevolazioni previste dalle leggi provinciali 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, e 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche.”

 

2. Il comma 6-septies dell’articolo 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“6-septies. Il comma 6-quinquies si applica anche alle società collegate che esercitano sul soggetto passivo d’imposta, il quale applica la riduzione di cui al comma 6-ter, un’influenza dominante attraverso il controllo diretto o indiretto della maggioranza del capitale o dei diritti di voto, ovvero in virtù di accordi o altro; si applica anche alle società sulle quali il soggetto passivo d’imposta, il quale applica la riduzione di cui al comma 6-

ter, esercita la medesima influenza.”

3. Dopo il comma 6-septies dell’articolo 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“6-octies. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, l’agevolazione viene revocata nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti.”

 

     Art. 32. Modifiche della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, recante “Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci”

1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è così sostituito:

“2. Gli aspiranti nelle varie discipline conseguono su richiesta, dopo il superamento dell’esame pratico, teorico e didattico sui primi moduli della formazione, la qualifica di assistenti di scuola di sci e, previa iscrizione nell’elenco speciale dell’albo professionale provinciale, sono ammessi, per un periodo complessivo non superiore a cinque anni, ad impartire, nell’ambito di una scuola di sci e sotto la vigilanza del direttore della stessa, sistematica istruzione tecnica nello sci sotto forma di un tirocinio, che costituisce parte integrante della formazione professionale. Il collegio provinciale controlla l’effettivo espletamento del tirocinio. I maestri di sci della scuola di sci hanno precedenza occupazionale nei confronti degli assistenti di scuola di sci.”

 

2. Il comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è così sostituito:

“3. La Giunta provinciale, su proposta del collegio provinciale e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 22, comma 2, della legge 8 marzo 1991, n. 81, determina i requisiti di ammissione all’esame di idoneità, la durata, la frequenza, i programmi e lo svolgimento dei corsi di formazione, i criteri e i programmi degli esami per il conseguimento dell’abilitazione professionale nonché la durata minima del tirocinio.”

 

3. Il comma 5 dell’articolo 6 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è così sostituito:

“5. Gli esami di abilitazione sono sostenuti innanzi alle commissioni d’esame previste nell’articolo 7. Sono ammessi agli esami i candidati che hanno frequentato regolarmente i corsi e che hanno assolto il prescritto tirocinio professionale. I diplomi d’esame sono firmati dall’assessore o dall’assessora competente.”

 

     Art. 33. Modifica della legge provinciale 13 dicembre 1991 n. 33, recante “Ordinamento delle guide alpine - Guide sciatori”

1. L’articolo 26 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, è così sostituito:

“Art. 26 (Patrimonio alpinistico) - 1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere alle associazioni alpinistiche Alpenverein Südtirol e Club Alpino Italiano sovvenzioni annue forfettarie per le spese di manutenzione di modesta entità dei rifugi, dei sentieri e degli itinerari alpini. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti i criteri per l’erogazione e la liquidazione dei contributi e delle sovvenzioni, la documentazione richiesta e la data di presentazione delle domande.”

 

     Art. 34. Modifica della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, recante “Disciplina dei rifugi alpini - Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale”

1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. L’autorizzazione a gestire un rifugio alpino è rilasciata dall’assessore competente. Essa comprende, oltre all’esercizio propriamente ricettivo, anche l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande alcoliche, inclusi i superalcolici. Nei rifugi alpini è consentita, senza apposita autorizzazione amministrativa, anche la vendita degli articoli che possono essere venduti negli esercizi ricettivi nonché negli esercizi di somministrazione di bevande e/o pasti.”

 

     Art. 35. Modifica della legge provinciale 7 aprile 1997 n. 5, recante “Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano per il sostegno di rifugi alpini”

1. Il comma 4 dell’articolo 2 della legge provinciale 7 aprile 1997 n. 5, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. Il sostegno è revocato, qualora entro 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori o dalla data dell’ultima fattura ammessa al sostegno venisse mutata la destinazione di rifugio alpino ai sensi dell’articolo 1. La restituzione del sostegno avviene in proporzione alla durata residua.”

 

     Art. 36. Modifica della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, recante “Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone”

1. Il comma 9 dell’articolo 17 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“9. I contributi erogati a norma della presente legge sono esclusi dalla base imponibile ai fini dell’imposta regionale sull’attività produttiva (IRAP) nella misura della loro correlazione a componenti negativi di bilancio considerati ai fini dell’applicazione del presente articolo e non ammessi in deduzione ai fini IRAP.”

 

     Art. 37. Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, recante “Norme in materia di esercizi pubblici”

1. L’articolo 12 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è abrogato.

 

2. I commi 1 e 2 dell’articolo 30 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, sono così sostituiti: “1. La licenza di esercizio può essere rilasciata solo se i locali dell’esercizio nonché i locali di soggiorno del personale risultano conformi alla normativa vigente in materia, nonché idonei al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

2. La licenza di esercizio non può essere rilasciata, se i locali non sono conformi alla normativa vigente in materia per tutelare clientela e personale da pericoli per la vita o la salute.”

 

3. Il comma 1 dell’articolo 31 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è così sostituito: “1. La concessione edilizia per la costruzione o per l’ampliamento di pubblici esercizi è rilasciata garantendo l’osservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 30 nonché la realizzazione delle infrastrutture prescritte dalla legge.”

 

4. L’articolo 32 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è così sostituito:

“Art. 32 (Inquinamento da rumore) - 1. L’inquinamento acustico prodotto dai pubblici esercizi deve essere mantenuto entro i livelli prescritti dalla normativa vigente in materia.

2. Ove l’inquinamento acustico superi i livelli prescritti dalla normativa vigente in materia, può essere disposta l’anticipazione dell’orario di chiusura; in caso di reiterazione può essere revocata la licenza d’esercizio.”

 

5. Il comma 7 dell’articolo 33 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è così sostituito:

“7. La classificazione è attribuita dal sindaco, sulla base di un parere vincolante dell’assessore provinciale al turismo, contestualmente al rilascio della licenza di esercizio, in ordine al quale costituisce condizione necessaria e indispensabile. In caso di esercizi ricettivi a carattere alberghiero che richiedono la classificazione con attribuzione di tre stelle “superior”, quattro stelle, quattro stelle “superior” o cinque stelle, il parere vincolante dell’assessore provinciale al turismo è preceduto da un sopralluogo eseguito da una commissione indipendente, composta da una persona in rappresentanza della ripartizione provinciale competente e da una in rappresentanza dell’associazione di categoria più rappresentativa degli albergatori. Eventualmente può essere nominata come componente della commissione anche una persona esperta nel settore del turismo.”

 

     Art. 38. Modifiche della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, recante “Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale”

1. L’articolo 3 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, è così sostituito:

“Art. 3 (Comunicazione dell’avvio del procedimento) - 1. Il promotore dell’esproprio interessato all’adozione dell’atto che dichiara la pubblica utilità dell’opera deposita presso l’autorità espropriante una relazione esplicativa dell’opera o dell’intervento da realizzare, le mappe catastali, sulle quali sono individuate le aree da espropriare, l’elenco dei proprietari iscritti nei libri fondiari riguardo alle singole particelle edificiali o fondiarie interessate, nonché le planimetrie dei piani urbanistici vigenti.

2. L’autorità espropriante invia ai proprietari tavolari l’avviso dell’avvio del procedimento, con l’avvertimento che essi hanno la facoltà di prendere visione della documentazione di cui al comma 1 presso il comune nel cui territorio si trova il bene. Le comunicazioni relative a espropriazioni parziali di pertinenze indivise di fabbricati urbani, costituiti in condominio, possono essere inviate all’amministratore del condominio. Un apposito avviso deve essere, inoltre, pubblicato sul sito informatico dell’autorità espropriante.

3. In caso di irreperibilità del proprietario, la comunicazione di cui al comma 2 è sostituita da un avviso affisso per 20 giorni consecutivi all’albo del comune in cui si trova il bene.

4. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, gli interessati possono presentare osservazioni scritte, da depositarsi presso l’autorità espropriante o il comune. Decorso tale termine, il sindaco o la sindaca trasmette la documentazione al promotore dell’espropriazione entro i successivi 15 giorni. 5. Con le osservazioni di cui al comma 4, il proprietario dell’area può chiedere l’espropriazione anche delle frazioni residue dei suoi beni, che non sono state prese in considerazione, qualora ne sia disagevole l’utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporne un’agevole utilizzazione.

6. L’autorità espropriante si pronuncia sulle osservazioni con il decreto di cui all’articolo 5.”

 

2. L’articolo 4 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è abrogato.

 

3. Il comma 8 dell’articolo 5 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

“8. Con il decreto di cui al comma 1 si avvisa altresì dell’avvenuto deposito della relazione di determinazione delle indennità nella segreteria del comune interessato.”

 

4. L’articolo 6 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, è così sostituito:

“Art. 6 (Deposito e pagamento dell’indennità) - 1. I proprietari, entro 30 giorni dalla notificazione del decreto di cui all’articolo 5, possono convenire con il promotore dell’esproprio l’indennità per la cessione o l’asservimento volontario dei beni. Qualora il promotore dell’esproprio sia un ente pubblico territoriale, l’indennità concordata non può superare del 10 per cento quella determinata in via amministrativa.

2. L’indennità determinata ai sensi dell’articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4 e degli articoli 10 e 14 è aumentata del 10 per cento, qualora i proprietari o gli altri interessati non propongano opposizione alla determinazione della stessa ai sensi dell’articolo 15. Quando l’indennità è pari al valore venale del bene, la stessa non viene aumentata.

3. Se l’espropriazione è finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche, di pubblica utilità o di opere private di pubblica utilità, che non rientrano nella competenza della Provincia, dei comuni e dei loro enti, aziende e consorzi, con il decreto di cui all’articolo 5, comma 1, si ordina, inoltre, al promotore dell’esproprio o ad altro ente tenuto per legge di depositare presso il tesoriere dell’autorità espropriante le indennità in favore degli aventi diritto, maggiorate del 10 per cento, entro 30 giorni dalla data di notificazione del decreto stesso, a pena di inefficacia dell’intera procedura.

4. Decorso il termine per l’opposizione di cui all’articolo 15, si procede al pagamento dell’indennità. A decorrere dal novantesimo giorno dalla data di emanazione del decreto di cui all’articolo 5 sono dovuti gli interessi legali. Gli interessi legali non sono dovuti sulle indennità depositate per le espropriazioni indicate nel comma 3. Ai fini del pagamento dell’indennità il proprietario o i suoi aventi diritto devono dichiarare la piena e libera proprietà del bene e di assumersi ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi, e si devono obbligare a non effettuare sullo stesso bene alcun atto di disposizione o di costituzione di diritti a favore di terzi. In caso di opposizione, si procede al pagamento del solo 80 per cento dell’indennità determinata in via amministrativa e si dispone altresì la restituzione, in favore del promotore dell’esproprio o dell’ente tenuto per legge a depositare le indennità, dell’importo corrispondente al 10 per cento delle indennità non accettate.

5. Se il bene è gravato da ipoteca, l’indennità è corrisposta su autorizzazione scritta del titolare del diritto d’ipoteca.

6. In presenza di vincoli reali sui beni o di opposizione al pagamento delle indennità, e in assenza di accordo tra le parti sulle relative modalità di distribuzione, provvede, a richiesta della parte più diligente, l’autorità giudiziaria competente in base alla vigente normativa statale.”

 

5. Il comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Determinate le indennità, il direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio dispone entro i successivi 15 giorni con proprio decreto, che costituisce provvedimento definitivo, l’espropriazione o la costituzione di servitù.”

 

6. Dopo l’articolo 7 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 7-bis (Determinazione del valore del bene) - 1. Salvi gli specifici criteri previsti dalla legge, l’indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 5, valutando l’incidenza dei vincoli di qualsiasi natura e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all’esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell’eventuale opera prevista, anche nel caso di espropriazione di un diritto diverso da quello di proprietà o di imposizione di una servitù.

2. Non possono essere calcolate nel computo dell’indennità le costruzioni, le piantagioni e le migliorie, quando, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, risultino eseguite allo scopo di conseguire un’indennità maggiore, salvo il diritto del proprietario ad asportare a sue spese i materiali e tutto ciò che può essere tolto, senza pregiudizio dell’opera di pubblica utilità da eseguirsi. Si considerano fatte allo scopo di conseguire una maggiore indennità, senza bisogno di prova, le costruzioni, le piantagioni e le migliorie che sono state realizzate sui fondi interessati dopo la pubblicazione dell’avviso del deposito degli atti nella segreteria del comune di cui all’articolo 3.”

 

7. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 8 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“1. L’indennità di espropriazione di un’area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l’espropriazione è finalizzata all’insediamento di attività produttive su iniziativa pubblica o all’esecuzione di altri interventi di riforma economico-sociale, l’indennità è ridotta del 25 per cento. Nelle zone di espansione per l’edilizia residenziale in cui, ai sensi dell’articolo 37, comma 1, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, parte della cubatura è destinata all’edilizia residenziale privata, per le aree destinate all’edilizia abitativa agevolata, alle relative opere di urbanizzazione ed ai servizi complementari l’indennità di espropriazione è pari al valore venale del bene al momento dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 5, ridotto del 50 per cento, ciò in considerazione del plusvalore delle aree destinate all’edilizia residenziale privata. Per quella quota parte delle aree delle zone d’espansione che viene ceduta al comune ai sensi dell’articolo 37, comma 1-bis, in eccedenza alla misura di cui al comma 1 dello stesso articolo, l’indennità di espropriazione corrisponde al valore venale del bene al momento dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 5.

2. Ai fini di cui al comma 1 e salvo quanto disposto all’articolo 7-bis, si considerano le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 5. Non sussistono le possibilità legali di edificazione, quando l’area è sottoposta ad un vincolo di inedificabilità assoluta in base alla normativa statale, regionale o provinciale, o quando per tale area era comunque precluso il rilascio di atti, comunque denominati, abilitativi della realizzazione di edifici o manufatti di natura privata. Le possibilità effettive di edificazione sono verificate sulla base di elementi certi ed obiettivi relativi all’ubicazione del bene, alla sua accessibilità e alla presenza di opere di urbanizzazione o di altre circostanze che attestano una concreta attitudine del suolo all’utilizzazione edificatoria.

3. L’indennità d’espropriazione per le aree non edificabili consiste nel giusto prezzo da attribuire, entro i valori minimi e massimi stabiliti dalla commissione di cui all’articolo 11, all’area quale terreno agricolo considerato libero da vincoli di contratti agrari, secondo il tipo di coltura in atto al momento dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 5.”

 

8. Il comma 7 dell’articolo 8 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è abrogato.

 

CAPO VI

COMMERCIO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, APPRENDISTATO,

UNIVERSITÀ, RICERCA SCIENTIFICA E SCUOLA

 

     Art. 39. Modifiche della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, recante “Nuovo ordinamento del commercio”

1. L’articolo 7 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è così sostituito:

“Art. 7 (Insiemi commerciali) - 1. L’insieme commerciale consiste in più strutture di vendita site in un unico edificio. Si è anche in presenza di un insieme commerciale quando le strutture di vendita sono site in edifici tra loro collegati o confinanti e non hanno accesso diretto da area pubblica. Si è anche in presenza di un insieme commerciale quando più strutture di vendita site in un unico edificio oppure in edifici tra loro collegati o confinanti sono collegate fra di loro oppure se esse usufruiscono di spazi e infrastrutture comuni gestiti unitariamente. Possono essere autorizzati insiemi commerciali con una superficie di vendita totale superiore a 2.000 metri quadrati solamente applicando la procedura per le grandi strutture di vendita di cui all’articolo 6, e solo nei seguenti casi:

 

a) un unico centro commerciale di rilievo provinciale a Bolzano, come previsto dall’articolo 44-bis, comma 1, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, con una superficie di vendita definita dal piano per le grandi strutture di vendita, costituito da piccole e medie strutture di vendita nonché da almeno due grandi strutture di vendita. Tale centro commerciale dispone di esercizi per la somministrazione di pasti e bevande, di infrastrutture e parcheggi comuni gestiti unitariamente;

b) un piccolo insieme commerciale con una superficie di vendita totale di almeno 2.000 metri quadrati, solamente nella zona A dei comuni nei quali è ammessa l’apertura di nuove grandi strutture di vendita e comunque nel rispetto della pianificazione commerciale. La superficie massima di vendita totale di un insieme commerciale nei comuni superiori di cui al piano per le grandi strutture di vendita non può superare 7.000 metri quadrati e nei restanti comuni, nei quali è altresì ammessa l’apertura di nuove grandi strutture di vendita, non può superare 3.500 metri quadrati;

c) nella zona di confine del Brennero un unico insieme commerciale nella forma di factory outlet, senza il settore merceologico alimentare, con una superficie di vendita totale non superiore a 15.000 metri quadrati.

2. Nel caso di un insieme commerciale con una superficie di vendita totale fino a 2.000 metri quadrati l’autorizzazione per le singole strutture di vendita è rilasciata in base agli articoli 4, 5 e 6.”

 

2. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. I locali destinati alla vendita al dettaglio devono comunque possedere le seguenti caratteristiche:

a) avere accesso diretto da area pubblica o privata, qualora trattasi di cortili interni, androni, parti condominiali comuni; in quest’ultimo caso dovranno avere finestre o altre luci o insegne visibili da area pubblica;

b) essere divisi dai locali destinati al commercio all’ingrosso o ad altri usi mediante pareti stabili, da pavimento a soffitto o comunque di altezza minima di due metri e mezzo, anche se dotati di porte di comunicazione interna, non accessibili al pubblico, esclusi i locali destinati a: pubblico esercizio, cassa per distributori di carburante, laboratorio per piccoli lavori di riparazione e manutenzione degli articoli posti in vendita, installazione di apparecchi automatici e altri servizi quali fax, telefono e internet point.”

 

3. Dopo l’articolo 22 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 22-bis (Direttive di controllo) - Per le autorizzazioni il cui rilascio rientra nell’ambito di competenza della Provincia, la Giunta provinciale, sentito il Consiglio dei comuni, emana proprie direttive per l’esecuzione e il coordinamento dei corrispondenti controlli.”

 

     Art. 40. Modifiche della legge provinciale 12 novembre, n. 40, recante “Ordinamento della formazione professionale”

1. Dopo l’articolo 2 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 2-bis (Istituti di alta formazione) - 1. La Giunta provinciale è autorizzata a istituire istituti di alta formazione volti alla formazione di tecnici ed esperti con elevate competenze tecnico-professionali con riferimento ai settori interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati.

2. Gli istituti di alta formazione fanno parte del sistema di formazione professionale della provincia ai sensi della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40.

3. La Giunta provinciale disciplina con regolamento i corsi di studio, i piani di studio e le procedure degli esami degli istituti di alta formazione.

4. I corsi degli istituti tecnici superiori hanno la durata massima di tre anni e si concludono con il diploma di alta formazione.

5. Può accedere agli istituti tecnici superiori chi è in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, chi è in possesso del diploma professionale conseguito al termine di un corso di formazione quadriennale e chi è in possesso del diploma di maestro artigiano/maestra artigiana. 6. I diplomi rilasciati al termine dei corsi di alta formazione sono equipollenti, a tutti gli effetti, ai diplomi ai sensi e agli effetti della normativa comunitaria. In ogni caso i diplomi sono equipollenti ai diplomi rilasciati al termine dei corsi degli istituti tecnici superiori istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008.”

2. Dopo l’articolo 10 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 10-bis (Commissione tecnica provinciale per materiali infiammabili ed esplosivi) - 1. E’ nominata con deliberazione della Giunta provinciale la Commissione tecnica provinciale per le sostanze esplosive e infiammabili di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche, nonché al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche, nella composizione ivi prevista.

2. La Commissione di cui al comma 1 rimane in carica per cinque anni ed effettua almeno una volta all’anno, nella composizione prevista dalla normativa vigente, l’esame per il conseguimento del certificato di abilitazione per fochini.”

 

     Art. 41. Modifica della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, recante “Diritto allo studio universitario”

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 19-bis della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“2-bis. La Giunta provinciale è autorizzata a definire accordi programmatici pluriennali, nell’ambito dei finanziamenti per la gestione della Libera Università di Bolzano o di altre strutture di alta formazione o di ricerca scientifica aventi sede nel territorio provinciale; la relativa copertura viene stabilita con legge finanziaria annuale.”

 

     Art. 42. Modifiche della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, recante “Consiglio scolastico provinciale”

1. Dopo il comma 7 dell’articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“7-bis. In coda alle graduatorie generali di merito del corso-concorso di cui al comma 6 sono inseriti i candidati in possesso dei requisiti richiesti, che non hanno superato la prova scritta od orale finale del predetto corso-

concorso, ma che risultano inseriti nelle graduatorie generali di merito valide ai fini dell’ammissione al corso di formazione. I predetti candidati sono graduati in base al punteggio loro attribuito nella citata graduatoria di merito. Anche a tali candidati si applica quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 7.”

 

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, introdotto dall’articolo 1, comma 9, della legge provinciale 14 marzo 2008, n. 2, è inserito il seguente comma:

“3-bis. Qualora in sede di prima applicazione del comma 3 non siano ancora state istituite le graduatorie provinciali di cui al comma 1, si applicano per la copertura del 50 per cento dei posti della relativa dotazione organica provinciale aggiuntiva le rispettive graduatorie ad esaurimento formulate per il biennio 2007/2008-2008/2009.”

 

CAPO VII

SANITÀ, ASSISTENZA E BENEFICENZA

 

     Art. 43. Modifiche della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, recante “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”

1. Il comma 5 dell’articolo 14 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“5. A ciascuna area territoriale e a ciascun presidio ospedaliero è preposto un Direttore medico, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12-bis, commi 3 e 4. Il Direttore medico dell’area territoriale deve essere in possesso dei requisiti per accedere alla funzione di direttore per la disciplina “Organizzazione dei servizi sanitari di base”. Nei comprensori sanitari il Direttore dell’area territoriale può essere scelto anche tra i Direttori medici di un’unità operativa della corrispondente area, tenuto conto dell’esperienza professionale e gestionale acquisita. Il Direttore medico di presidio ospedaliero deve essere in possesso dei requisiti per l’accesso alla funzione di direttore per la disciplina “Direzione medica di presidio ospedaliero”. Il Direttore generale, d’intesa con il Direttore di comprensorio sanitario, conferisce incarico di coordinamento a uno dei Direttori medici operanti nel singolo comprensorio sanitario, che conserva la titolarità di Direttore medico di area territoriale o di presidio ospedaliero. Nei comprensori sanitari con popolazione superiore a 150.000 abitanti tale incarico può essere affidato anche a tempo pieno ad un dirigente medico con incarico di direttore. Il direttore sanitario, nei confronti dei citati direttori medici coordinatori da esso funzionalmente dipendenti, svolge attività di indirizzo, coordinamento e supporto, promuovendo la collaborazione e l’integrazione della rispettiva area territoriale con il presidio ospedaliero o i presidi ospedalieri.”

2. Al comma 4 dell’articolo 46 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I componenti del nucleo di valutazione e del collegio tecnico devono possedere la padronanza della lingua italiana e tedesca sia orale che scritta.”

 

3. Dopo l’articolo 65-quinquies della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 65-sexies (Norma transitoria per incarichi dirigenziali) - 1. In caso di comprovata necessità, la durata del contratto dei direttori di comprensorio, dei coordinatori amministrativi e dei coordinatori sanitari in servizio all’entrata in vigore della presente legge può essere prorogata da parte del Direttore generale dell’Azienda sanitaria per una sola volta fino alla fine dell’anno 2008, previa intesa con la Giunta provinciale.”

 

     Art. 44. Modifiche della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, recante “Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti”

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, è aggiunto il seguente comma: “2. In tutte le vigenti norme provinciali il termine “sordomuto” è sostituito con la parola “sordo” e il termine “sordomutismo” è sostituito con la parola “sordità”.”

2. Il punto 5) del comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, è così sostituito: “5) pensione per sordi: sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva, che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica;”.

 

CAPO VIII

CONTRIBUTI, DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRANSITORIE E ABROGAZIONE DI NORME

 

     Art. 45. Contributo al Comune di Laives per la realizzazione di infrastrutture sportive

1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere al Comune di Laives un contributo straordinario fino ad un importo massimo di 11 milioni di Euro per la realizzazione di un impianto sportivo, completo delle dotazioni e delle attrezzature previste dalle norme vigenti in materia di impiantistica sportiva, per la pratica sportiva del calcio, anche professionale.

 

     Art. 46. Disposizioni finanziarie e variazioni di bilancio

1. La spesa per l’intervento di cui all’articolo 45 grava sugli esercizi finanziari 2009 e 2010 e vi si provvede mediante corrispondente quota dello stanziamento previsto per il biennio 2009-2010 nel bilancio triennale 2008-

2010, funzione/obiettivo 27, lettera b.2.

2. Fermo restando il totale complessivo della spesa autorizzata per l’anno 2008 per l’applicazione della legislazione vigente, sono apportate le seguenti modifiche compensative alle autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 4, comma 1, tabelle A e B, della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14:

Tabella A:

n. 65: - 5.000.000 Euro

n. 64: + 5.000.000 Euro

n. 71: - 750.000 Euro

n. 73: + 1.500.000 Euro

n. 81: - 250.000 Euro

n. 84: - 250.000 Euro

n. 80: + 500.000 Euro

Tabella B:

n. 3: - 350.000 Euro

n. 4: - 400.000 Euro.

3. Al bilancio triennale 2008-2010 sono apportate le seguenti variazioni di stanziamento per il biennio 2009-2010:

Stato di previsione dell’entrata:

Titolo 1 - Categoria 2: + 19.200.000 Euro

Titolo 3 - Categoria 2: - 1.200.000 Euro

Stato di previsione della spesa:

F/O 02, lettera b.1 + 19.200.000 Euro

F/O 20, lettera a.2 - 560.000 Euro

F/O 21, lettera a.2 - 640.000 Euro

 

Il comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14, è così sostituito:

“2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata a carico del bilancio provinciale (UPB 02100) la spesa di Euro 3.200.000 per l’anno 2008 e di Euro 9.600.000 all’anno per gli anni 2009 e 2010. Le maggiori spese trovano copertura per l’esercizio 2008 mediante quota degli aumenti previsti sulle entrate di competenza (UPB 120) da devoluzioni di tributi statali e per gli esercizi 2009 e 2010 mediante maggiori stanziamenti nel bilancio triennale 2008-2010 disposti dal presente comma.”

 

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’anno finanziario 2008 sono apportate le seguenti variazioni:

Entrata in aumento:

UPB 124: + 3.200.000 Euro

 

 

Spese in diminuzione:

UPB 08200: - 5.000.000 Euro

UPB 09120: - 750.000 Euro

UPB 10120: - 250.000 Euro

UPB 10150: - 250.000 Euro

UPB 20205: - 350.000 Euro

UPB 21210: - 400.000 Euro

 

Spese in aumento:

UPB 02100: + 3.200.000 Euro

UPB 08100: + 5.000.000 Euro

UPB 09140: + 1.500.000 Euro

UPB 10115: + 500.000 Euro

 

     Art. 47. Norme transitorie

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, della presente legge trovano applicazione anche per fatti commessi prima dell’entrata in vigore della presente legge, purché più favorevoli rispetto alle disposizioni di cui all’articolo 2 della legge provinciale 5 aprile 1995, n. 8, abrogato dall’articolo 47 della legge provinciale 28 dicembre 2001, n. 19, all’articolo 5, commi 8 e 9, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, abrogati dall’articolo 47 della legge provinciale 28 dicembre 2001, n. 19, nonché all’articolo 2-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore della presente legge.

 

2. I titolari di cariche dirigenziali presso gli enti di cui all’articolo 2, comma 2, in servizio al momento dell’entrata in vigore della presente legge, possono chiedere, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, di essere iscritti nella sezione B dell’albo degli aspiranti dirigenti di cui all’articolo 15 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10.

 

3. Le disposizioni di cui all’articolo 38 della presente legge non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza. Si applicano invece l’articolo 6, commi 2, 3 e 4, l’articolo 7-bis e l’articolo 8, commi 1, 2 e 3, della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, nella versione modificata dalla presente legge. Tali disposizioni si applicano inoltre a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell’indennità sia divenuta definitiva per scadenza del termine per proporre opposizione ovvero per passaggio in giudicato della sentenza sull’opposizione.

 

4. Per tutte le domande inoltrate e non ancora evase prima dell’entrata in vigore dell’articolo 11 e dell’articolo 48, comma 1, lettera e), si applicano le disposizioni valide al momento della presentazione della domanda. Fanno eccezione le domande per impianti fotovoltaici per i quali la normativa statale prevede tariffe incentivanti. Non sono invece escluse le domande per impianti fotovoltaici che sono state inoltrate in base a progetti Europei.

 

     Art. 48. Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) la legge provinciale 17 febbraio 1966, n. 3;

b) il comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche;

c) l’articolo 3 della legge provinciale 4 dicembre 1986, n. 31;

d) la lettera d) del comma 2 dell’articolo 15 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1;

e) gli articoli 2, 5 e 6, nonché l’allegato A della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4;

f) il comma 1 dell’articolo 31 della legge provinciale 29 gennaio 1996, n. 2, e successive modifiche;

g) il comma 6 dell’articolo 2, il comma 5 dell’articolo 51-ter, il comma 4 dell’articolo 73, i commi 6 e 7 dell’articolo 107-bis e il secondo periodo del comma 9 dell’articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche;

h) l’articolo 2-bis della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, e successive modifiche;

i) la lettera f) del comma 3 dell’articolo 24, nel comma 1 dell’articolo 39 le parole da: “l’amministrazione committente” fino alla fine del comma della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche;

j) il comma 8 dell’articolo 1 della legge provinciale 14 marzo 2008, n. 2.

 

     Art. 49. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Allegato n. 1 (art. 14, comma 28)

 

Escherichia Coli UFC/100ml

 

Tale limite va definito quando, a discrezione dell’autorità competente, è necessario in base alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico ricettore e agli usi esistenti. Si consiglia di applicare un valore limite pari o inferiore a 5000 UFC/100 ml.

 

 

Allegato n. 2 (art. 14, comma 29)

 

Escherichia Coli UFC/100ml

 

Tale limite va definito quando, a discrezione dell’autorità competente, è necessario in base alla situazione ambientale e igienico-sanitaria del corpo idrico ricettore e agli usi esistenti. Si consiglia di applicare un valore limite pari o inferiore a 5000 UFC/100 ml.

 

 

Allegato n. 3 (art. 14, comma 30)

 

26

 

0,2

 

 

Cloro libero mg/l

 

 

30

 

1200

 

 

Cloruri mg/l

 

A tale limite si può derogare con l’autorizzazione degli scarichi di cui all’articolo 39, quando il carico massimo ammissibile del corpo idrico ricettore lo consenta.

38

 

5

 

 

Idrocarburi totali mg/l

 

 

51

 

 

 

 

Escherichia Coli UFC/100ml

 

Tale limite va definito quando, a discrezione dell’autorità competente, è necessario in base alla situazione ambientale e igienico-sanitaria del corpo idrico ricettore e agli usi esistenti. Si consiglia di applicare un valore limite pari o inferiore a 5000 UFC/100 ml.

 

 

Allegato n. 4 (art. 14, commi 31 e 32)

 

38

 

10

 

 

Idrocarburi totali mg/l

 

 

41

 

0,4

 

 

Solventi organici aromatici mg/l

 

 

44

0,1

 

 

Pesticidi fosforati mg/l

 

 

 

 

Allegato n. 5 (art. 14, comma 33)

 

36

 

 

 

 

Escherichia Coli UFC/100 ml

 

Tale limite va definito quando, a discrezione dell’autorità competente, è necessario in base alla situazione ambientale e igienico-sanitaria del corpo idrico ricettore e agli usi esistenti. Si consiglia di applicare un valore limite pari o inferiore a 5000 UFC/100 ml.

 

 

Allegato n. 6 (art. 14, commi 34 e 35)

 

18. Sostanze classificate contemporaneamente “cancerogene” (R45) e pericolose per l’ambiente acquatico (R50 e 51/53) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.

(1) Per quanto riguarda gli scarichi in acque superficiali, nel caso di insediamenti produttivi aventi scarichi con una portata complessiva media giornaliera inferiore a 50 m3, per i parametri di cui sopra, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 15, 16, 17 e 18, con l’atto di autorizzazione è possibile ammettere valori di concentrazione che superano di non oltre il 50% i valori indicati nell’allegato D, purché sia dimostrato che ciò non comporti un peggioramento della situazione ambientale e non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali.

 

 

Allegato n. 7 (art. 14, commi 36 e 37)

 

4. Gli ospedali, le case o gli istituti di cura, asili per la custodia di animali, ambulatori medici, veterinari o odontoiatrici o simili, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca ovvero qualora i residui dei predetti laboratori vengano smaltiti in conformità alla disciplina concernente lo smaltimento dei rifiuti, escluse le acque di mero lavaggio delle attrezzature e delle vetrerie;

8. Imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l’utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina stabilita con il regolamento di esecuzione e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti in un anno.

12. Autorimesse nelle quali non vengono svolte riparazioni meccaniche, né attività di manutenzione e lavaggio, escluse le autorimesse pubbliche con una capienza superiore a 300 posti;

13. Impianti a condensazione con una potenza termica pari o inferiore a 6.000 chilowatt;

14. Imprese di pittura con meno di 5 addetti; 15. Acque di lavaggio di cassonetti e contenitori per la raccolta di rifiuti urbani;

16. Le acque reflue delle attività produttive indicate ai punti 5, 6 e 10, che abbiano prodotto per due anni consecutivi un quantitativo di acque reflue superiore a quello indicato, sono classificate come acque reflue industriali. Il titolare dello scarico presenta entro il 30 giugno dell’anno successivo domanda di autorizzazione allo scarico in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 38 e 39.

 

 

Allegato n. 8 (art. 14, comma 38)

 

2. Immissioni di acque meteoriche non inquinate o moderatamente inquinate raccolte in sistemi di fognatura separati derivanti da aree aventi una superficie inferiore a 2 ettari.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 4 dicembre 2009, n. 315, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 4 dicembre 2009, n. 315, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 4 dicembre 2009, n. 315, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 4 dicembre 2009, n. 315, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 4 dicembre 2009, n. 315, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[6] La Corte costituzionale, con sentenza 4 dicembre 2009, n. 315, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.