§ 2.2.1 - L.P. 20 marzo 1991, n. 7.
Ordinamento delle comunità comprensoriali.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.2 comprensori - ordinamento e statuti
Data:20/03/1991
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Natura giuridica.
Art. 2.  Compiti delle comunità comprensoriali.
Art. 3.  Statuto.
Art. 4.  Organi.
Art. 5.  Regolamenti.
Art. 6.  Controllo sugli atti.
Art. 7.  Personale.
Art. 8.  Scioglimento di consorzi e comunità e trasferimento di funzioni.
Art. 9.  Norme finanziarie.
Art. 10.  Abrogazioni e modifiche.
Art. 11.  Norma transitoria.


§ 2.2.1 - L.P. 20 marzo 1991, n. 7.

Ordinamento delle comunità comprensoriali.

(B.U. 2 aprile 1991, n. 14).

 

     Art. 1. Natura giuridica.

     1. Sono costituite le seguenti comunità comprensoriali, quali enti di diritto pubblico ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, allo scopo di promuovere la valorizzazione e la tutela ambientale delle zone montane o parzialmente montane interessate, favorendo la partecipazione della popolazione allo sviluppo economico, sociale, culturale ed ecologico delle stesse:

     a) comunità comprensoriali della Val Venosta;

     b) comunità comprensoriale della Alta Val d'Isarco;

     c) comunità comprensoriale della Val Pusteria;

     d) comunità comprensoriale del Burgraviato;

     e) comunità comprensoriale della Val d'Isarco;

     f) comunità comprensoriale di Salto-Sciliar;

     g) [1];

     h) comunità comprensoriale dell'Oltradige e della Bassa Atesina.

     2. La Giunta provinciale è autorizzata a delimitare gli ambiti territoriali delle comunità di cui al comma primo, secondo criteri di omogeneità geografica e socio-economica, sentiti i consigli comunali interessati.

     3. [2];

     4. La Giunta provinciale, a seguito di mutate condizioni socio-economiche di zone del comprensorio o di dislocazione di servizi comuni o di modifiche ai collegamenti viari, può, su richiesta di singoli comuni e sentite le comunità interessate, autorizzare l'aggregazione di ambiti territoriali comunali o frazionali a comunità diversa da quella di appartenenza, purché confinante.

     4-bis. Le funzioni amministrative attribuite o delegate alle comunità comprensoriali secondo la vigente normativa sono esercitate dal Comune di Bolzano, cui sono erogati i corrispondenti finanziamenti. Il Comune di Bolzano subentra nei rapporti attivi e passivi e nella proprietà dei beni patrimoniali della soppressa comunità comprensoriale di Bolzano. [3]

 

          Art. 2. Compiti delle comunità comprensoriali.

     1. La comunità comprensoriale:

     a) persegue gli interessi comuni del comprensorio;

     b) promuovere e coordina iniziative per lo sviluppo culturale, sociale, economico ed ecologico, facendole valere nei confronti delle autorità competenti.

     2. la Provincia ed i comuni possono delegare alla comunità comprensoriale compiti di carattere sovracomunale.

     3. La comunità comprensoriale esercita inoltre funzioni attribuitele con legge provinciale.

 

          Art. 3. Statuto.

     1. La comunità comprensoriale è retta da uno statuto, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

     2. Lo statuto deve contenere, fra l'altro:

     a) l'individuazione dei comuni che ne fanno parte e della sede;

     b) l'indicazione degli scopi;

     c) le norme sulla composizione ed elezione indiretta degli organi;

     d) le attribuzioni degli organi;

     e) le norme sul funzionamento degli organi;

     f) l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

     g) la partecipazione finanziaria dei comuni interessati;

     h) la consistenza patrimoniale;

     i) la designazione del tesoriere della comunità comprensoriale.

     3. Le deliberazioni di approvazione e di modificazione dello statuto sono adottate dal consiglio comprensoriale a maggioranza di due terzi dei componenti, e sono sottoposte alla approvazione della Giunta provinciale.

     4. Qualora la maggioranza qualificata di cui al comma terzo non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni. Lo statuto è approvato o modificato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

 

          Art. 4. Organi.

     1. Sono organi della comunità comprensoriale:

     a) il consiglio;

     b) la giunta;

     c) il presidente;

     d) il collegio dei revisori dei conti.

     2. I membri del consiglio comprensoriale sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti e possono essere scelti anche fra i cittadini non facenti parte dei consigli comunali, purché abbiano i requisiti per essere eletti consiglieri comunali. Va assicurata la partecipazione delle minoranze politiche, compatibilmente con l'osservanza della disposizione di cui all'art. 7, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279.

     3. La composizione del consiglio comprensoriale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistente nel territorio comprensoriale, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione. Nelle comunità comprensoriali con competenza sul territorio dei comuni delle località ladine, va comunque garantita la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

     4. Il consiglio comprensoriale è rinnovato ogni 5 anni. La durata in carica del consiglio comprensoriale coincide con quella dei consigli comunali. Il consiglio comprensoriale resta in carica fino al suo nuovo insediamento.

     5. La Giunta provinciale determina le indennità spettanti agli amministratori delle comunità comprensoriali, entro i limiti massimi di quelle spettanti agli amministratori dei comuni con popolazione corrispondente [4] .

 

          Art. 5. Regolamenti.

     1. Nel rispetto della legge e dello statuto la comunità comprensoriale adotta regolamenti per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, e per l'esercizio delle funzioni.

 

          Art. 6. Controllo sugli atti.

     1. La vigilanza e la tutela sugli atti della comunità comprensoriale sono esercitate dalla Giunta provinciale, ai sensi dell'art. 54, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e secondo la normativa vigente per i comuni.

 

          Art. 7. Personale.

     1. La comunità comprensoriale può disporre di proprio personale o avvalersi, in posizione di comando o di distacco, di personale dipendente dei comuni partecipanti o della Provincia.

     2. Per la disciplina dello stato economico e giuridico del personale dipendente si osservano le disposizioni della legge provinciale 13 marzo 1990, n. 6.

 

          Art. 8. Scioglimento di consorzi e comunità e trasferimento di funzioni.

     1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale provvede, anche in deroga ai limiti di durata eventualmente previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei consorzi e delle altre forme associative in atto, costituiti tra enti locali, e può sopprimerli ed attribuire le relative funzioni alle comunità comprensoriali, solo se essi esercitano funzioni rientranti tra quelle indicate nell'art. 2.

 

          Art. 9. Norme finanziarie.

     1. Alle comunità comprensoriali spettano i finanziamenti previsti dalla vigente normativa in favore elle comunità montane, e dei consorzi tra enti locali per l'espletamento delle funzioni, la costruzione delle opere ed impianti pubblici, nonché per l'istituzione e gestione dei servizi di cui all'art. 2.

     2. In caso di delega di funzioni alla comunità comprensoriale da parte di un ente pubblico, quest'ultimo mette a disposizione i necessari mezzi finanziari.

     3. I finanziamenti concernenti le spese correnti delle comunità comprensoriali sono posti a carico del fondo ordinario di cui all' articolo 4 della legge provinciale 14 febbraio 1992, nº 6, e sono stabiliti nell' ambito dell' intesa prevista dall' articolo 2 della legge stessa [5] .

     4. [6].

 

          Art. 10. Abrogazioni e modifiche.

     1. Il comma secondo dell'art. 5 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, è sostituito dal seguente:

     “2. Con questa quota del fondo è altresì consentita l'assegnazione di contributi straordinari aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente già concessi ai sensi dell'art. 3, ove si renda necessario operare interventi compensativi in favore di quei comuni ai quali l'automatismo dei criteri di suddivisione dei fondi congiuntamente al finanziamento di opere in base ad eventuali programmi particolari non assicura un concorso finanziario della Provincia commisurato alla reale entità dei bisogni".

     2. Nel comma sesto dell'art. 3 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21, aggiunto con l'art. 10 della legge provinciale 5 agosto 1983, n. 29, le parole "sentite le relative comunità comprensoriali" sono soppresse.

 

          Art. 11. Norma transitoria.

     1. Con effetto dal 1° luglio 1991 le comunità comprensoriali di cui all'art. 1, succedono alle comunità montane, di valle o comprensoriali in atto alla stessa data, secondo la coincidenza o prevalenza di ambiti territoriali di competenza, che viene accertata con deliberazione della Giunta provinciale.

     2. Gli organi degli enti di cui al comma primo, in carica alla data del 1° luglio 1991, continuano ad espletare le loro funzioni fino a quando non sono eletti i nuovi consigli delle comunità comprensoriali. Le relative elezioni devono tenersi entro il 31 dicembre 1991.

     3. Le comunità comprensoriali di cui all'art. 1 subentrano, con effetto dal 1° luglio 1991 in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi quelli di natura patrimoniale o demaniale, posti in essere dalle comunità montane, di valle o comprensoriale cui succedono.


[1] Lettera abrogata dall'art. 51 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

[2] Comma abrogato dall'art. 51 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

[3] Comma aggiunto dall'art. 43 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

[4] Comma così sostituito dall'art. unico della L.P. 17 giugno 1991, n. 17.

[5] Gli originari commi 3 e 4 sono così sostituiti dall’attuale comma 3 per effetto dell'art. 15 della L.P. 13 ottobre 1993, n. 15.

[6] Gli originari commi 3 e 4 sono così sostituiti dall’attuale comma 3 per effetto dell'art. 15 della L.P. 13 ottobre 1993, n. 15.