Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.2 artigianato e industria |
Data: | 05/04/1995 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. Termine per la presentazione delle domande per le agevolazioni economiche. |
Art. 2. Sanzioni per indebita percezione di vantaggi economici di qualunque genere. |
Art. 3. Modifiche ed integrazioni della legge provinciale 22 ottobre 1987, n. 27, concernente "Provvidenze straordinarie per imprese industriali, artigianali, commerciali, alberghiere e pubblici esercizi [...] |
Art. 4. Applicazione. |
Art. 5. Canone di concessione di compensi industriali. |
Art. 6. Modifiche alla legge provinciale 8 agosto 1991, n. 22, concernente "Partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano ad una società per un servizio di informazione e prenotazione turistica". |
Art. 7. Disposizioni finanziarie. |
§ 4.2.58 - L.P. 5 aprile 1995, n. 8.
Integrazioni a leggi sull'incentivazione delle attività economiche.
(B.U. 4 aprile 1995, n. 18).
Art. 1. Termine per la presentazione delle domande per le agevolazioni economiche. [1]
Art. 2. Sanzioni per indebita percezione di vantaggi economici di qualunque genere. [2]
Art. 3. Modifiche ed integrazioni della
1. Nel titolo, al comma primo dell'art. 1, nonché al comma primo dell'art. 2 della
2. Dopo l'art. 2 della
"Art. 2 bis. (Sovvenzioni straordinarie).
1. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, a favore delle imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi e delle aziende alberghiere colpite da evento calamitoso può essere concessa una sovvenzione straordinaria fino al 50% dell'ammontare dei danni subiti, se non situate in zone colpite da gravi calamità pubbliche appositamente delimitate."
3. Dopo il comma primo dell'art. 6 della
"1 bis. Delle provvidenze di cui all'art. 2-bis possono fruire anche i soggetti che abbiano subito danni per eventi calamitosi verificatisi dopo il 1° gennaio 1992."
4. Gli articoli 7, 8 e 9 della
Art. 4. Applicazione.
1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano per investimenti effettuati dopo il 1° gennaio 1995.
Art. 5. Canone di concessione di compensi industriali.
1. Qualora le imprese concessionarie di compendi industriali compresi in zone produttive di interesse provinciale debbano procedere ad interventi di bonifica ambientale o di ristrutturazione degli impianti produttivi esistenti, la Giunta provinciale può esonerarle dal pagamento del canone di concessione per un periodo massimo di due anni.
2. Il canone di concessione di compendi industriali compresi in zone produttive di interesse provinciale può essere corrisposto in rate semestrali posticipate.
Art. 6. Modifiche alla
1. Il comma primo dell'art. 3 della
"1. La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare al capitale della società fino ad una spesa massima di lire 100 milioni."
Art. 7. Disposizioni finanziarie.
1. Per l'attuazione della presente legge sono utilizzati gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione annuale per la promozione degli investimento nei vari settori economici secondo le leggi provinciali vigenti.
2. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1995 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:
In aumento cap. 12250 - spese per la partecipazione della Provincia a società od enti aventi finalità di interesse generale, nonché per il reintegro del capitale sociale Lire 100.000.000
In diminuzione cap. 76156 - contributi ad istituti, enti, associazioni e organizzazioni per iniziative propri dirette all'incremento economico e della produttività e all'aggiornamento e alla specializzazione nel settore del turismo Lire 100.000.000
[1] Articolo abrogato dall'art. 25 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 51 della