Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 3. assetto del territorio |
Capitolo: | 3.2 edilizia |
Data: | 03/01/1978 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Artt. 1. – 9 bis. [1] |
Art. 9 ter. Rilascio della licenza d'uso per opere pubbliche. |
§ 3.2.29 - L.P. 3 gennaio 1978, n. 1.
Riforma del diritto di edificare.
(B.U. 10 gennaio 1978, n. 2).
Art. 9 ter. Rilascio della licenza d'uso per opere pubbliche. [2]
Per le opere pubbliche la licenza d'uso è rilasciata previa dichiarazione del direttore dei lavori attestante la rispondenza dell'opera al progetto approvato e previo collaudo statico.
La licenza d'uso per le opere per le quali in sostituzione della concessione edilizia è stata rilasciata la dichiarazione di conformità, è rilasciata con le modalità di cui al comma 1 dall'Assessore provinciale all'urbanistica.
Artt. 10. – 17. [3]
[1] Articoli abrogati dall'art. 134 della
[2] Articolo aggiunto dall'art. 80 della
[3] Articoli abrogati dall'art. 134 della