§ 2.1.116 - L.P. 16 novembre 2007, n. 12.
Servizi pubblici locali


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:16/11/2007
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Modalità di gestione ed erogazione
Art. 3.  Affidamento a società a capitale interamente pubblico
Art. 4.  Affidamento a soggetti privati tramite concorso
Art. 5.  Affidamento diretto a soggetti privati


§ 2.1.116 - L.P. 16 novembre 2007, n. 12.

Servizi pubblici locali

(B.U. 27 novembre 2007, n. 48)

 

Art. 1. Oggetto

1. La presente legge disciplina le modalità di affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica, ferme restando le disposizioni di legge di settore.

2. Agli effetti della presente legge sono servizi pubblici quei servizi assunti:

a) dalla Provincia autonoma di Bolzano e dagli enti da essa dipendenti o il cui ordinamento rientri nelle sue competenze, anche delegate;

b) dalle comunità comprensoriali e dai comuni, singoli o nelle relative forme associative o di collaborazione.

3. Agli effetti della presente legge sono servizi di rilevanza economica i servizi:

a) che hanno per oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attività dietro pagamento di corrispettivo da parte dei beneficiari, e

b) in cui il soggetto gestore dei servizi medesimi si assume in tutto o in parte il rischio di gestione.

 

     Art. 2. Modalità di gestione ed erogazione

1. Gli enti di cui all’articolo 1, comma 2, gestiscono ed erogano i servizi pubblici a rilevanza economica direttamente con le proprie strutture organizzative ovvero attraverso: a) società a capitale interamente pubblico; b) soggetti privati.

 

     Art. 3. Affidamento a società a capitale interamente pubblico

1. I servizi pubblici di rilevanza economica possono essere affidati a società di capitali ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), qualora uno o più enti di cui all’articolo 1, comma 2:

a) detengano per intero il capitale sociale;

b) esercitino sulla società un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi;

c) la società realizzi la parte più rilevante della propria attività con uno o più degli enti che la controllano.

2. Sussiste il controllo ai sensi del comma 1, lettera b), qualora gli enti:

a) provvedano direttamente alla nomina ed alla revoca degli amministratori e dei sindaci della società;

b) svolgano funzioni di indirizzo, indicando gli obiettivi dell’attività e dettando le direttive generali per raggiungerli;

c) esercitino attività di controllo gestionale e finanziario, attraverso l’esperimento di sopralluoghi ed ispezioni nonché attraverso l’esame di report periodici sull’efficacia, sull’efficienza e sull’economicità del servizio.

3. La rilevanza dell’attività ai sensi del comma 1, lettera c), è considerata in base al fatturato e alle risorse economiche impiegate [1].

 

     Art. 4. Affidamento a soggetti privati tramite concorso

1. I servizi pubblici di rilevanza economica possono essere affidati ad imprese private idonee da individuarsi attraverso l’espletamento di procedure competitive di evidenza pubblica, nel rispetto della normativa dell’Unione europea.

 

     Art. 5. Affidamento diretto a soggetti privati

1. I servizi pubblici di rilevanza economica possono essere affidati direttamente a soggetti privati, purché nei loro confronti uno o più degli enti di cui all’articolo 1, comma 2, esercitino influenza dominante.

2. Sussiste influenza dominante qualora, in base ai patti parasociali, all’atto costitutivo o allo statuto, gli enti incidano in modo determinante sugli obiettivi e sulle decisioni strategiche del soggetto privato ed in particolare quando, in detti atti, è loro riservato: a) il potere di nominare almeno uno dei membri dell’organo di amministrazione;

b) il potere di nominare la maggioranza dei componenti dell’organo di vigilanza appositamente costituito, al fine di assicurare la coerenza delle decisioni aziendali rispetto al servizio affidato;

c) il potere di sciogliere l’organo di amministrazione o l’organo di vigilanza, nell’ipotesi di dimissioni anche di uno solo dei suoi membri.

3. L’organo di vigilanza di cui al comma 2 formula, in particolare, valutazioni e proposte in merito alle decisioni attinenti:

a) l’ampliamento dell’oggetto sociale a settori diversi rispetto a quelli del servizio affidato;

b) l’ingresso di nuovi soci;

c) l’espansione operativa oltre i limiti territoriali del servizio affidato;

d) aspetti in contrasto con la gestione degli obblighi di servizio assunti.

4. Nell’ipotesi che l’organo di amministrazione non aderisca alle modifiche proposte dall’organo di vigilanza, lo stesso può rimettere la questione per la decisione finale ad un comitato di tre saggi, di cui uno nominato dall’organo di amministrazione, uno dall’organo di vigilanza ed il terzo dagli enti, previa intesa fra loro.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 23 dicembre 2008, n. 439, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.