§ 3.1.66 - L.P. 19 agosto 1991, n. 24.
Classificazione delle strade di interesse provinciale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica
Data:19/08/1991
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Classificazione delle strade.
Art. 2.  Strade provinciali.
Art. 3.  Classificazione delle strade provinciali.
Art. 4.  Strade comunali.
Art. 5.  Classificazione delle strade comunali.
Art. 6.  Strade con diritto di precedenza.
Art. 7.  Strade vicinali.
Art. 8.  Strade di bonifica.
Art. 9.  Piste ciclabili.
Art. 10.  Declassificazione di strade.
Art. 11.  Decorrenza della classificazione e della declassificazione.
Art. 12.  Costruzione, ripristino e manutenzione di strade comunali.
Art. 13.  Manutenzione di strade comunali da parte della Provincia.
Art. 14.  Interventi della Provincia per le strade comunali.
Art. 15.  Parti della strada.
Art. 16.  Disposizioni transitorie e finali.


§ 3.1.66 - L.P. 19 agosto 1991, n. 24.

Classificazione delle strade di interesse provinciale.

(B.U. 27 agosto 1991, n. 37).

 

     Art. 1. Classificazione delle strade.

     1. Le strade pubbliche di interesse provinciale si distinguono in provinciali, comunali e vicinali.

 

          Art. 2. Strade provinciali.

     1. E' provinciale la strade che:

     a) rappresenta il principale collegamento tra la rete stradale nazionale e quella del capoluogo di ogni comune;

     b) collega i capoluoghi dei singoli comuni, semprechè rappresenti il collegamento principale tra loro;

     c) collega le valli laterali e quelle principali:

     1) semprechè le località, rispettivamente gli insediamenti esterni al centro abitato, siano importanti per la loro estensione ed attività economica;

     2) semprechè la strada rappresenti il collegamento principale delle località, rispettivamente degli insediamenti esterni al centro abitato;

     d) collega frazioni e casolari isolati dal capoluogo che complessivamente abbiano almeno 200 abitanti, anche se fanno parte di comuni diversi, a condizione che:

     1) abbia una lunghezza minima di km 2;

     2) rappresenti il collegamento principale alla frazione;

     e) collega insediamenti di particolare interesse turistico o località turistiche di interesse intercomunale;

     f) corra parallela rispetto ad una principale strada di comunicazione e assume funzioni sostitutiva rispetto a questa;

     g) collega impianti pubblici di interesse intercomunale situati al di fuori dei centri abitati, a distanza di almeno 1 chilometro.

 

          Art. 3. Classificazione delle strade provinciali.

     1. La classificazione delle strade provinciali, o di tratti di strada, è disposta dalla Giunta provinciale, sentito il parere del comitato tecnico provinciale e dei comuni territorialmente interessati.

     2. Con regolamento di esecuzione sono determinate le caratteristiche tecniche delle strade provinciali, avuto, riguardo alla loro importanza per il traffico e alla funzione che assolvono nell'ambito della viabilità nel territorio interessato.

 

          Art. 4. Strade comunali.

     1. È comunale la strada, non compresa tra quelle indicate nell'art. 2, che:

     a) collega la principale località del comune alle frazioni, alla più vicina stazione ferroviaria o alla più vicina fermata di filobus o di autobus o di tram, ad un aeroporto o a località sede di istituzioni essenziali per la comunità comunale;

     b) collega tra di loro frazioni ed insediamenti del comune;

     c) è situata all’interno degli abitati, esclusi quei tratti di strade statali e provinciali che attraversano gli abitati con popolazione non superiore a 10.000 abitanti; [1]

     d) collega centri commerciali, turistici o impianti sportivi al capoluogo o alle frazioni più importanti;

     e) rappresenta un collegamento secondario di una località che fruisce già di collegamento principale;

     f) collega piccoli insediamenti ad una frazione o al capoluogo.

 

          Art. 5. Classificazione delle strade comunali.

     1. La classificazione delle strade comunali è disposta con deliberazione del consiglio comunale.

     2. La deliberazione viene fissata all'albo comunale per la durata di 15 giorni consecutivi e pubblicata su due quotidiani; gli interessati possono presentare osservazioni entro i successivi 15 giorni. La deliberazione, con le eventuali osservazioni, è inoltrata alla Giunta provinciale per l'approvazione.

 

          Art. 6. Strade con diritto di precedenza.

     1. Quando si tratti di due strade entrambe con precedenza, di interesse provinciale, ma appartenenti ad enti diversi, può essere stabilito d'intesa tra gli enti stessi l'obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola su una delle strade. Qualora l'accordo non venga raggiunto, decide l'assessore provinciale competente in materia, su conforme parere della competente ripartizione provinciale.

 

          Art. 7. Strade vicinali.

     1. Sono strade vicinali tutte le altre che non sono incluse nelle precedenti categorie, che sono soggette al transito pubblico e che non fanno parte della rete viaria rurale di cui alla legge provinciale 22 novembre 1988, n. 50.

 

          Art. 8. Strade di bonifica.

     1. Le strade costruite come opere pubbliche di bonifica sono classificate, a collaudo avvenuto, in base alle norme della presente legge.

 

          Art. 9. Piste ciclabili.

     1. Le piste di uso pubblico riservate alla circolazione dei velocipedi, che non corrono sulla carreggiata di una strada, ma seguono un proprio tracciato, sono classificate quali piste ciclabili intercomunali o comunali. La costruzione e classificazione delle piste intercomunali può essere disposta dalla Provincia, rispettivamente dalla comunità comprensoriale o dal consorzio dei comuni territorialmente interessati.

 

          Art. 10. Declassificazione di strade.

     1. La declassificazione di strade o di tratti stradali avviene secondo la stessa procedura prevista per la classificazione.

     2. I tratti di strada provinciale sostituiti con nuovi tracciati che non comportano mutamenti nei punti iniziali e finali della strada, sono declassificati e, se ancora usufruibili, ceduti gratuitamente ai comuni o loro consorzi interessati, con il consenso degli stessi. [2]

     3. Con il provvedimento di declassificazione si dispone la nuova classificazione della strada o del tratto stradale o, qualora non si debba far luogo a nuova classificazione, la diversa destinazione del suolo stradale.

     4. Le aree di proprietà comunale che, previo consenso del comune interessato, diventano sedime di strada classificata provinciale, sono cedute gratuitamente alla Provincia. [3]

 

          Art. 11. Decorrenza della classificazione e della declassificazione.

     1. I provvedimenti relativi alla classificazione e declassificazione hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale essi sono emanati.

     2. Il provvedimento di riclassificazione di una strada da comunale a provinciale, qualora i terreni utilizzati per la sua costruzione non siano di proprietà del comune o consorzio interessato, è subordinato al previo accordo del comune o consorzio di trasferire in favore della Provincia la proprietà dei beni.

 

          Art. 12. Costruzione, ripristino e manutenzione di strade comunali.

     1. La costruzione, il ripristino e la manutenzione di strade comunali sono di esclusiva competenza dei rispettivi comuni o loro consorzi.

     2. La Provincia può assumersi la manutenzione ordinaria delle strade comunali a condizione che i comuni o loro consorzi si assumano l'onere di rimborsare le spese per la manutenzione in base ad apposita convenzione, ai sensi dell'art. 13.

 

          Art. 13. Manutenzione di strade comunali da parte della Provincia.

     1. L'assunzione della manutenzione ordinaria delle strade comunali, ai sensi dell'art. 12, può essere disposta con decreto dell'assessore provinciale competente in materia, previa perizia del competente organi tecnico-consultivo provinciale.

     2. I comuni o loro consorzi provvedono a rimborsare alla Provincia le spese per la manutenzione ordinaria in un' unica rata annuale commisurata, a decorrere dal 1o gennaio 1993, all'importo di Lire un milione per ogni tratto pari ad chilometro di lunghezza e ad un metro di larghezza della carreggiata [4] .

     3. La Giunta provinciale è autorizzata ad aggiornare annualmente l'importo di cui al comma secondo, in base alle variazioni in aumento dell'indice del costo della vita accertato dall'istituto provinciale di statistica.

     4. La Giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente in materia, può ridurre fino al cinquanta per cento l'importo da rimborsarsi, ai sensi dei commi 2 e 3, da parte dei comuni, o loro consorzi, che risultano carenti di strutture di pubblico interesse. Può altresì essere concessa una riduzione fino al cinquanta per cento per le strade comunali assunte in manutenzione, il cui tracciato si snoda, anche solo in parte, al di sopra di mille metri s.l.m [5] .

     5. La Provincia non può assumersi la manutenzione ordinaria permanente delle seguenti strade comunali o vicinali:

     a) strada di lunghezza limitata e non collegata alla rete viaria principale, o di difficile accesso;

     b) strada di viabilità secondaria;

     c) strada comunale adibita prevalentemente all'accesso di singoli masi o di appezzamenti agricoli;

     d) strada classificata rurale ai sensi della legge provinciale 22 novembre 1988, n. 50;

     e) strada di accesso di lunghezza non superiore ad 1 chilometro, di proprietà del comune;

     f) strada comunale che costituisce esclusivamente la viabilità interna di una località isolata;

     g) pista per cicli e marciapiedi di esclusivo interesse locale;

     h) strada interna alle zone di interesse produttivo;

     i) strada comunale aperta al traffico pubblico con limitazioni.

     6. Per strade comunali assunte in manutenzione della Provincia, il comune o relativo consorzio proprietario è tenuto a trasmettere tempestivamente, al competente ufficio tecnico provinciale di zona, copia delle concessioni stradali rilasciate. E' a carico dei concessionari il ripristino degli eventuali danni arrecati al patrimonio stradale; in caso di inottemperanza all'obbligo di ripristino, la Provincia, previa diffida, vi provvede direttamente a spesa del concessionario e, solidalmente, del comune o consorzio interessato.

 

          Art. 14. Interventi della Provincia per le strade comunali.

     1. La Provincia può assumersi la costruzione, la manutenzione straordinaria, il ripristino e le migliorie delle strade comunali, a condizione che il comune o relativo consorzio si assuma le relative spese e presenti un progetto approvato dagli organi competenti.

     2. Le spese di cui al comma primo sono calcolate in base al consuntivo dei lavori eseguiti.

     3. Se i lavori di cui al comma primo vengono eseguiti in economia da un cantiere stradale provinciale, il comune, o consorzio, deve rimborsare alla Provincia solo le spese sostenute per l'acquisto dei materiali.

     4. Il pagamento delle spese a carico del comune per gli interventi di cui ai commi primo e terzo dovrà avvenire a lavori ultimati. Se la Provincia assume la manutenzione ordinaria della strada, il pagamento delle citate spese dovrà essere effettuato unitamente a quello della rata annuale per la manutenzione ordinaria di cui all'art. 13.

     5. La Giunta provinciale può provvedere, direttamente o con contributi, alla costruzione, sistemazione e rettifica delle strade di interesse provinciale.

 

     14 bis. (Lavori di pubblica utilità dei cantieri stradali della Provincia). [6]

     1. Con deliberazione della Giunta provinciale la Ripartizione strade ed impiantistica può essere autorizzata ad eseguire per terzi, tramite i cantieri stradali della Provincia, lavori urgenti ed indifferibili che siano di pubblica utilità. Gli oneri reciproci sono fissati con apposita convenzione. Il rimborso dei lavori avviene secondo i criteri di cui alla presente legge.

 

          Art. 15. Parti della strada.

     1. Sono parti della strada:

     a) le aree direttamente predisposte per il traffico, come correggiate, piste ciclabili, piste cavalcabili, marciapiedi, strade per pedoni, strade per pedoni e per cicli, salvagenti, piazzole di sosta, fermate di autobus, aree di parcheggio nonché aree destinate al disbrigo delle formalità per attraversare il confine ed alla riscossione di pedaggi e simili;

     b) le strutture a diretto servizio delle aree destinate al traffico di cui alla lettera a), come argini, scarpate, ponti, gallerie, attraversamenti, cavalcavie e sottopassaggi, mura di sostegno, fosse, strutture di drenaggio per le strade, compreso il collettore principale e simili;

     c) le strutture collocate nell'ambito della strada, che sono destinare a garantire l'utilizzo il meno pericoloso possibile della strada nell'ambito dell'uso comune ed a garantirne la regolare consistenza e lo stato di manutenzione, nonché le strade di servizio a dette strutture, semprechè non siano strade pubbliche;

     d) le strutture collocate nell'ambito della strada destinate alla manutenzione delle stesse, quali officine, cantieri, cortili per le attrezzature, edifici ed aree per depositi, silos e simili, nonché le strade di accesso a dette strutture, semprechè non siano strade pubbliche;

     e) le strutture collocate nell'ambito della strada destinate alla tutela dei confinanti di fronte a pericoli o danni causati dal traffico stradale o da lavori di manutenzione sulla strada.

 

          Art. 16. Disposizioni transitorie e finali.

     1. Alla nuova classificazione delle strade provinciali, secondo le disposizioni contenute nella presente legge, si provvede su proposta dell'ufficio provinciale competente, sentito il parere dei comuni interessati, che devono esprimersi entro 30 giorni dalla data della richiesta. Se entro tale termine non viene espresso alcun parere, il silenzio vale come assenso alla proposta.

     2. La Provincia, sentiti i comuni interessati e di intesa con i relativi proprietari, può assumersi la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade militari e private aperte al pubblico transito.

     3. I fondi già assegnati e quelli che saranno assegnati per l'esecuzione in concessione di opere pubbliche a norma delle leggi 22 luglio 1966, n. 614, e 20 ottobre 1971, n. 912, sono liquidati agli enti concessionari con le modalità previste dall'art. 8 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, concernente il piano triennale per il finanziamento di opere pubbliche nell'interesse degli enti locali. Ultimata l'esecuzione delle opere, gli enti concessionari devono far pervenire all'assessorato provinciale ai lavori pubblici la documentazione di cui all'art. 10 della suddetta legge provinciale.

     4. Le leggi provinciali 29 aprile 1972, n. 9, e 21 agosto 1975, n. 47, sono abrogate.


[1] Lettera così sostituita dall’art. 2 della L.P. 3 ottobre 2005, n. 8.

[2] Comma così sostituito dall'art. 45 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

[3] Comma aggiunto dall'art. 45 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

[4] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.P. 28 gennaio 1993, n. 2.

[5] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.P. 28 gennaio 1993, n. 2.

[6] Articolo aggiunto dall'art. 79 della L.P. 17 giugno 1998, n. 6.