§ 3.5.9 - L.P. 4 giugno 1973, n. 12.
Provvedimenti contro l'inquinamento dell'aria in ambiente aperto ed in edifici e locali chiusi di lavoro.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:04/06/1973
Numero:12


Sommario
Artt. 1. - 19. 
Art. 20.  Ambito di applicazione delle disposizioni.
Art. 21.  Obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Art. 22.  Caratteristiche planivolumetriche degli edifici e dei locali chiusi di lavoro.
Art. 23.  Difesa contro gli agenti atmosferici e ricambio dell'aria.
Art. 24.  Apparecchi di riscaldamento a fuoco diretto.
Art. 25.  Locali sotterranei.
Art. 26.  Difesa da sostanze irrespirabili e tossiche, da fumi e polveri.
Art. 27.  Progetto di edifici e locali chiusi destinati alle lavorazioni industriali, artigianali, commerciali e ad attività di qualsiasi altro genere.
Art. 28.  Locali ed edifici chiusi destinati alle lavorazioni industriali, artigianali, commerciali e ad attività lavorative di qualunque genere esistenti.
Art. 29.  Vigilanza.
Art. 30.  Sanzioni amministrative per le trasgressioni alle disposizioni contro l'inquinamento dell'aria in edifici e locali chiusi destinati alle lavorazioni industriali, artigianali, commerciali ed [...]
Art. 31.  Servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico in edifici e locali chiusi destinati alle lavorazioni industriali, artigianali, commerciali e ad attività di qualunque altro genere.
Art. 32.  Incaricati all'accertamento delle infrazioni.
Art. 33.  Applicazione delle sanzioni amministrative.
Art. 34.  Coordinamento con il testo unico delle leggi sanitarie.
Art. 35.  Regolamenti comunali.
Art. 36.  Norma transitoria.


§ 3.5.9 - L.P. 4 giugno 1973, n. 12.

Provvedimenti contro l'inquinamento dell'aria in ambiente aperto ed in edifici e locali chiusi di lavoro.

(B.U. 10 luglio 1973, n. 29).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO

DELL'ARIA IN AMBIENTE APERTO [1]

 

     Artt. 1. - 19. [2]

 

Titolo II

DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO

DELL'ARIA IN EDIFICI E LOCALI CHIUSI DI LAVORO

 

          Art. 20. Ambito di applicazione delle disposizioni.

     Le norme contenute nel presente titolo disciplinano le attività industriali, artigianali, commerciali e lavorative di qualunque genere, con caratteristiche da definirsi nel regolamento di esecuzione, affinché gli edifici e locali chiusi nei quali le attività medesime si svolgono, presentino adeguate caratteristiche planivolumetriche e strutturali e siano dotati di impianti, dispositivi ed attrezzature, tali da contenere entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consente, l'emissione nell'ambiente di lavoro di fumi, vapori, polveri, gas, calore, odori, nonché di sostanze tossiche infettanti o comunque nocive indicate alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.

     Non sono tenute all'osservanza delle presenti disposizioni le imprese che hanno una dimensione, in forza di lavoro, inferiore alle 5 unità addette stabilmente alla lavorazione o al commercio, salvo quanto prescritto nei successivi articoli 22 e 28.

     Le disposizioni degli articoli 6, 7, primo comma, 8, 9, 12, 20 e 21, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, sono sostituite da quelle contenute nel presente titolo.

 

          Art. 21. Obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori.

     I titolari, i dirigenti e preposti delle imprese di cui all'art. 20 devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni:

     a) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici connessi con l'esercizio delle attività cui sono addetti e portare a loro conoscenza i rimedi per prevenire eventuali danni;

     b) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione;

     c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme per la prevenzione dell'inquinamento dell'aria negli ambienti di lavoro ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.

     I lavoratori devono:

     d) ottemperare alle disposizioni della presente legge ed a quelle disposte dai datori di lavoro per la prevenzione dell'inquinamento dell'aria;

     e) usare con cura i dispositivi tecnico-sanitari e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro;

     f) segnalare al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di protezione suddetti, come pure sollecitare ogni azione diretta a tutelare la salute contro gli effetti prodotti dall'inquinamento dell'aria, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 maggio 1970, n. 300;

     g) non rimuovere o modificare detti dispositivi e mezzi di protezione senza averne ottenuta l'autorizzazione.

 

          Art. 22. Caratteristiche planivolumetriche degli edifici e dei locali chiusi di lavoro.

     I limiti minimi dell'altezza, della cubatura e della superficie degli edifici e dei locali chiusi destinati alle attività delle imprese di cui all'art. 20 sono:

     a) altezza netta non inferiore a m 3;

     b) cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore;

     c) superficie non inferiore a mq 3 per ogni lavoratore occupato in ciascun locale.

     Il regolamento di esecuzione stabilisce le caratteristiche con cui procedere alla misurazione e valutazione dell'altezza e della cubatura.

     Quando necessità tecniche aziendali lo richiedano, possono essere consentite altezze inferiori a quelle sopra indicate a condizione che siano garantiti adeguati mezzi di ventilazione ed aerazione dell'ambiente.

     L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e superficie degli edifici e dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende che occupano meno di 5 lavoratori, quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati, secondo criteri da stabilirsi nel regolamento di esecuzione. In tal caso può venire disposto l'obbligo a richiedere l'autorizzazione prevista dall'art. 27.

 

          Art. 23. Difesa contro gli agenti atmosferici e ricambio dell'aria.

     Gli edifici ed i locali chiusi di lavoro devono inoltre:

     a) essere ben difesi contro gli agenti atmosferici ed avere aperture sufficiente per un rapido ricambio dell'aria;

     b) essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità;

     c) avere pavimento e pareti la cui superficie sia sistemata in modo da permetterne la pulizia.

     L'aria dei locali chiusi di lavoro deve essere convenientemente e frequentemente rinnovata in maniera da assicurare il ricambio di un volume di aria esterna per persona e per ora.

     Tale ricambio deve essere garantito, ove il numero delle aperture previste o da prevedersi o le caratteristiche dell'attività svolta lo richiedano, da impianti di aerazione la cui velocità di immissione ed estrazione non dovrà superare i limiti indicati nel regolamento. I criteri e le modalità di funzionamento di tali impianti vengono indicati nel regolamento di esecuzione.

     Qualunque sia il mezzo adottato per il ricambio dell'aria, si deve evitare che le correnti colpiscano direttamente i lavoratori addetti a posti fissi di lavoro.

 

          Art. 24. Apparecchi di riscaldamento a fuoco diretto.

     Gli apparecchi a fuoco diretto destinati al riscaldamento dell'ambiente negli edifici e nei locali chiusi di lavoro di cui all'art. 20, devono essere muniti di condotti del fumo privi di valvole regolatrici, a meno che non siano muniti di dispositivo di sicurezza, ed avere tiraggio sufficiente per evitare la corruzione dell'aria con i prodotti della combustione.

 

          Art. 25. Locali sotterranei.

     E' vietato adibire al lavoro locali chiusi sotterranei e semisotterranei.

     In deroga alle disposizioni del precedente comma, possono essere destinati al lavoro locali sotterranei o semisotterranei quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi si deve provvedere con mezzi idonei alla aerazione ed alla protezione contro l'umidità.

     Può essere consentito l'uso dei locali sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando le lavorazioni non diano luogo ad emanazioni nocive e non espongano i lavoratori a temperature eccessive, sempreché siano rispettate le norme della presente legge e sia provveduto, con mezzi idonei, alla aerazione ed alla protezione contro l'umidità.

 

          Art. 26. Difesa da sostanze irrespirabili e tossiche, da fumi e polveri.

     Per le lavorazioni che comportano la produzione di gas o di vapori irrespirabili, irritanti, tossici od infiammabili e per quelle che comportano normalmente la formazione di polveri, di odori o di fumi di qualunque specie, il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro.

     A tal fine l'aspirazione dei gas, dei vapori, delle polveri, degli odori o dei fumi deve avvenire, per quanto è possibile, immediatamente vicino alla fonte di emissione.

     Nel regolamento di esecuzione vengono definite le particolarità delle apparecchiature e degli accorgimenti che devono essere usati in relazione alla natura delle polveri, dei gas, dei vapori e dei fumi e della loro concentrazione nell'atmosfera.

     Ove non sia possibile utilizzare nella lavorazione i materiali che non comportano la formazione di polvere, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione.

 

          Art. 27. Progetto di edifici e locali chiusi destinati alle lavorazioni industriali, artigianali, commerciali e ad attività di qualsiasi altro genere.

     Contemporaneamente alla domanda per il rilascio della licenza edilizia per gli edifici o locali destinati alle lavorazioni industriali, artigianali, commerciali e ad attività lavorative di qualsiasi genere di cui all'art. 20, il richiedente deve presentare al Sindaco del Comune territorialmente interessato una relazione ed i grafici necessari ad illustrare le caratteristiche dei locali e dei relativi impianti progettati in conformità alle disposizioni della presente legge.

     1-bis. Analogo obbligo sussiste per aziende che occupano meno di 5 lavoratori, quando le lavorazioni che in esse si intendono svolgere siano ritenute pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati, secondo criteri da stabilirsi nel regolamento di esecuzione [3] .

     I criteri e le modalità da eseguire nella predisposizione della relazione e dei grafici sono indicati nel regolamento di esecuzione.

     La presentazione dei grafici e delle relazioni è obbligatoria anche nel caso di ampliamento, modificazione o insediamento di nuove attività lavorative in edifici o locali esistenti [4] .

     Il Sindaco trasmette, entro 10 giorni dal pervenimento della relazione e dei grafici, gli atti unitamente a quelli richiesti per il rilascio del parere di cui al precedente art. 11, all'Assessorato provinciale competente, il quale si esprime entro 60 giorni dal pervenimento degli atti medesimi da parte del Sindaco, su conforme parere della I Sezione di cui all'art. 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6. Copia degli atti viene inviata, a cura dell'Assessore provinciale competente, prima dell'esame da parte della I Sezione per l'igiene e la sicurezza ambientale, all'ufficio medicina del lavoro [5] .

     L'Assessore provinciale competente può richiedere, anche su segnalazione della Sezione di cui al precedente comma, ogni informazione e documentazione che, a completamento dei dati contenuti nella relazione presentata, fossero ritenuti utili ai fini della valutazione del grado di salubrità dell'ambiente di lavoro durante la prevista attività lavorativa. In tal caso il termine di cui al precedente comma decorre dal pervenimento all'Assessore provinciale competente dell'informazione e documentazione richiesta.

     Scaduto il termine senza che sia stato espresso il relativo parere, l'interessato ha facoltà di chiedere alla prima sezione, con istanza notificata nelle forme prescritte per gli atti giudiziari, che questa emetta la propria decisione. Trascorsi 30 giorni dalla notificazione di tale istanza, senza che sia intervenuta alcuna decisione, il parere si intende favorevolmente concesso. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sulla relazione e sui grafici il visto attestante l'approvazione per decorrenza del termine. L'approvazione per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, per cui gli organi preposti, in caso di trasgressione, mantengono la facoltà di intervento ai sensi della presente legge [6] .

     Il Sindaco notifica al richiedente entro 5 giorni dalla comunicazione il provvedimento di autorizzazione o di diniego espresso in conformità al parere dell'Assessore provinciale competente con le eventuali modifiche prescritte.

     Avverso la mancata autorizzazione dei grafici e della relazione relativi ai locali ed agli edifici o loro varianti, è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica del Sindaco al comitato provinciale di cui all'art. 2 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, il quale decide entro 60 giorni.

     La comunicazione della decisione del comitato è fatta entro il termine di cui al precedente comma, dal Presidente della Giunta provinciale con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

     Scaduto il termine senza che sia stata adottata la relativa decisione, il ricorrente ha facoltà di chiedere al comitato provinciale, con istanza notificata nelle forme prescritte per gli atti giudiziari, che questi emetta la propria decisione. Trascorsi 30 giorni dalla notificazione di tale istanza, senza che sia intervenuta alcuna decisione, il ricorso si intende accolto. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sul ricorso il visto attestante l'accoglimento per decorrenza del termine. L'accoglimento per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, per cui gli organi preposti, in caso di trasgressione, mantengono la facoltà di intervento ai sensi della presente legge [7] .

     Il provvedimento del comitato provinciale è definitivo.

     La licenza edilizia da parte del Sindaco non può venire concessa se non previo parere favorevole sui grafici e sulla relazione rilasciata dall'Assessore provinciale competente o, in caso di ricorso, di decisione favorevole della Giunta provinciale.

     Tutti gli edifici e locali per i quali sono stati autorizzati i grafici e la relazione, per essere utilizzati devono ottenere dal Sindaco l'autorizzazione all'esercizio. Le caratteristiche di tale autorizzazione vengono definite nel regolamento di esecuzione.

     Il Sindaco comunica, entro 5 giorni dal pervenimento della domanda di esercizio, la richiesta di utilizzazione all'Assessore provinciale competente, il quale si esprime entro 30 giorni su conforme parere della I Sezione di cui all'art. 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, rilasciato a seguito di sopralluogo.

     Scaduto il termine senza che sia stato espresso il relativo parere, l'interessato ha facoltà di chiedere alla prima sezione, con istanza notificata nelle forme prescritte per gli atti giudiziari, che questa emetta la propria decisione. Trascorsi 30 giorni dalla notificazione di tale istanza senza che sia intervenuta alcuna decisione, il parere si intende favorevolmente concesso. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sulla domanda il visto attestante l'approvazione per decorrenza del termine. L'approvazione per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, per cui gli organi preposti, in caso di trasgressione, mantengono la facoltà di intervento ai sensi della presente legge [8] .

     Il Sindaco notifica al richiedente entro 5 giorni dalla comunicazione il provvedimento di autorizzazione o di diniego espresso in conformità al parere dell'Assessore provinciale competente con le eventuali modifiche prescritte.

     Avverso la mancata autorizzazione all'utilizzazione degli edifici e dei locali è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla notifica del Sindaco al comitato provinciale di cui all'art. 2 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, il quale decide entro 60 giorni.

     La comunicazione della decisione del comitato è fatta al richiedente entro il termine di cui al comma precedente dal Presidente della Giunta provinciale con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

     Scaduto il termine senza che sia stata adottata la relativa decisione, il ricorrente ha facoltà di chiedere al comitato provinciale, con istanza notificata nelle forme prescritte per gli atti giudiziari, che questi emetta la propria decisione. Trascorsi 30 giorni dalla notificazione di tale istanza senza che sia intervenuta alcuna decisione, il ricorso si intende accolto. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sul ricorso il visto attestante l'accoglimento per decorrenza del termine. L'accoglimento per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, per cui gli organi preposti, in caso di trasgressione, mantengono la facoltà di intervento ai sensi della presente legge [9] .

     Il provvedimento del comitato provinciale è definitivo.

     In caso di insediamento di attività lavorative in edifici o locali non autorizzati ai sensi del presente articolo, il sindaco diffida gli interessati, qualora la situazione sia sanabile, a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 3 mesi. In caso di inadempienza alla diffida o in caso di insanabilità, il sindaco ordina la cessazione delle attività lavorative [10] .

 

          Art. 28. Locali ed edifici chiusi destinati alle lavorazioni industriali, artigianali, commerciali e ad attività lavorative di qualunque genere esistenti. [11]

 

          Art. 29. Vigilanza. [12]

     1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata all'Ufficio tutela dell'aria, i cui funzionari autorizzati hanno libero accesso ai luoghi soggetti alla vigilanza. Per determinati compiti di controllo l'ufficio può avvalersi degli organi di vigilanza dei comuni e delle Unità Sanitarie Locali.

     2. Per la misura dei tassi d'inquinamento e per ogni altro rilievo strumentale specialistico l'ufficio può avvalersi del laboratorio chimico provinciale, sezione aria e rumori, il quale fornisce i risultati delle misure all'ufficio richiedente.

     3. Se nel corso delle ispezioni, delle misure e dei rilievi vengono constatati valori non conformi ai limiti prescritti dalla presente legge e relativo regolamento d'esecuzione, l'assessore provinciale competente, su parere conforme della I sezione di cui all'art. 10 della legge provinciale 20 gennaio 1984, n. 2, prescrive alla ditta o all'utente degli impianti, le misure da attuare entro un termine di tempo prefissato, al fine di rientrare nei valori di legge. La prescrizione viene notificata ai titolari degli edifici e locali, o datori di lavoro e al sindaco del comune interessato.

     4. In caso di inadempienza al provvedimento dell'assessore provinciale, il Presidente della Giunta provinciale può ordinare, previa deliberazione della Giunta, la sospensione temporanea dell'attività connessa alla violazione accertata.

     5. Contro i provvedimenti presi dall'assessore provinciale è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica, al Comitato provinciale di cui all'art. 12 della legge provinciale 20 gennaio 1984, n. 2.

     6. Per attività lavorative esistenti, l'assessore provinciale competente, sentito l'ufficio tutela dell'aria può concedere, su domanda degli interessati, deroghe alle disposizioni in cui ai precedenti articoli 22 e 25, purché vengano adottate idonee misure per garantire la salubrità dei locali. Tali autorizzazioni possono essere concesse unicamente per il proseguimento di attività lavorative in atto e non possono essere rinnovate nel caso di cessazione dell'azienda o di cambiamento di attività.

     7. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni legittimamente impartite dall'ufficio tutela dell'aria è punito con la sanzione amministrativa da Euro 774 a Euro 2.324. [13]

 

          Art. 30. Sanzioni amministrative per le trasgressioni alle disposizioni contro l'inquinamento dell'aria in edifici e locali chiusi destinati alle lavorazioni industriali, artigianali, commerciali ed all'attività di qualunque altro genere.

     Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, là dove il fatto costituisca reato a norma delle leggi vigenti, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

     a) il datore di lavoro che non ottempera alle disposizioni di cui alle lett. a), b) e c) del precedente art. 21, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516 a Euro 1.549;

     b) il lavoratore che non ottempera alle disposizioni di cui alle lettere d), e), f) e g) del precedente art. 21, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 a Euro 77;

     c) il titolare dell'azienda o il responsabile dell'attività svolta nel locale o edificio i cui limiti per altezza, cubatura e superficie non risultino conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 22, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516 a Euro 1.549;

     d) il titolare dell'azienda o il responsabile dell'attività svolta nell'edificio o locale chiuso le cui caratteristiche non corrispondono alle prescrizioni di cui al precedente art. 23 relative alla difesa contro gli agenti atmosferici ed ai sistemi da adottarsi per il ricambio dell'aria, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516 a Euro 1.549;

     e) il titolare dell'azienda o il responsabile dell'attività svolta nell'edificio o locale chiuso che non ottemperi alle disposizioni di cui al precedente art. 24, riguardanti gli apparecchi di riscaldamento a fuoco diretto, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516 a Euro 1.549;

     f) il titolare dell'azienda o il responsabile dell'attività svolta nell'edificio o locale chiuso che non ottemperi alle disposizioni di cui al precedente art. 25, riguardanti i locali sotterranei, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516 a Euro 1.549;

     g) il titolare dell'azienda o il responsabile dell'attività svolta nell'edificio o locale chiuso che non ottemperi alle disposizioni di cui al precedente art. 26, riguardanti la difesa da sostanze irrespirabili e tossiche e da fumi e polveri, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516 a Euro 1.549;

     h) chiunque realizzi un edificio o locale senza avere preventivamente presentato progetto e relazione, di cui all'art. 27, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.065 a Euro 6.197;

     i) chiunque inizi un'attività lavorativa in un edificio o locale, senza avere preventivamente ottenuto l'autorizzazione all'uso di cui al precedente art. 27, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.065 a Euro 6.197;

     k) chiunque non ottemperi alle prescrizioni poste, ai sensi dei precedenti articoli 27 e 28, dagli organi competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione all'uso di edifici e locali utilizzati per lavorazioni o a seguito di controlli negli stessi effettuati, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.065 a Euro 6.197. [14]

 

          Art. 31. Servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico in edifici e locali chiusi destinati alle lavorazioni industriali, artigianali, commerciali e ad attività di qualunque altro genere.

     Il servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico in edifici o locali chiusi di lavoro viene disposto dall'Amministrazione provinciale avvalendosi del laboratorio chimico provinciale ovvero, in caso di esami e di analisi ove siano richieste apparecchiature non in dotazione del laboratorio medesimo, di istituti di comprovata fama ed efficienza.

 

Titolo III

DISPOSIZIONI VARIE

 

          Art. 32. Incaricati all'accertamento delle infrazioni. [15]

 

          Art. 33. Applicazione delle sanzioni amministrative.

     (Omissis) [16].

     (Omissis) [17].

     (Omissis) [18].

     (Omissis) [19].

     (Omissis) [20].

     (Omissis) [21].

     (Omissis) [22].

     (Omissis) [23].

     (Omissis) [24].

     Il primo comma dell'art. 3, nonché il secondo comma dell'art. 4 della legge provinciale 21 giugno 1972 n. 8, sono abrogati.

     Il quarto comma dell'art. 3 della legge provinciale 21 giugno 1971, n. 8, è sostituito dal seguente: "La stessa facoltà compete al trasgressore per il periodo di 10 giorni dalla contestazione, qualora il pagamento nel periodo suddetto venga effettuato al tesoriere provinciale".

 

          Art. 34. Coordinamento con il testo unico delle leggi sanitarie.

     Come meglio precisato nel regolamento di esecuzione, le disposizioni di cui al testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche, limitatamente a quanto concerne l'inquinamento atmosferico in ambiente aperto ed in edifici e locali chiusi di lavoro, la legge 13 luglio 1966, n. 615, ed ogni altra disposizione contraria ed incompatibile con la presente legge non si applicano nella provincia di Bolzano.

     Restano salve le competenze dei Sindaci in ordine ai provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità pubblica, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modifiche.

 

          Art. 35. Regolamenti comunali.

     Le amministrazioni comunali devono adeguare entro 18 mesi dalla entrata in vigore del regolamento di esecuzione alla presente legge, i regolamenti locali alle norme contro l'inquinamento dell'aria in ambiente aperto ed in edifici e locali chiusi di lavoro e stabilire ogni altra disposizione riguardante le caratteristiche degli edifici e locali in genere il cui uso non è compreso nella presente legge. I regolamenti vengono approvati dal Consiglio comunale.

 

          Art. 36. Norma transitoria.

     Fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge valgono - in quanto applicabili - le disposizioni contenute nei regolamenti approvati con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 323, e decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322.

 

 

Allegati

 

     (Omissis).


[1] Titolo I e artt. 1 – 19. abrogati dall'art. 20 della L.P. 16 marzo 2000, n. 8.

[2] Titolo I e artt. 1 – 19. abrogati dall'art. 20 della L.P. 16 marzo 2000, n. 8.

[3] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.P. 27 ottobre 1988, n. 41.

[4] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.P. 27 ottobre 1988, n. 41.

[5] Comma così modificato dall'art. 17 della L.P. 25 gennaio 1984, n. 3.

[6] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.P. 13 settembre 1973, n. 46.

[7] Comma così sostituito dall'art. 17 della L.P. 13 settembre 1973, n. 46.

[8] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.P. 13 settembre 1973, n. 46.

[9] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.P. 13 settembre 1973, n. 46.

[10] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.P. 27 ottobre 1988, n. 41.

[11] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.P. 27 ottobre 1988, n. 41.

[12] Articolo modificato dall'art. 20 della L.P. 13 settembre 1973, n. 46 e dall'art. 18 della L.P. 25 gennaio 1984, n. 3 e così sostituito dall'art. 9 della L.P. 27 ottobre 1988, n. 41.

[13] Comma già modificato dall'art. 35 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[14] Comma già modificato dall'art. 21 della L.P. 13 settembre 1973, n. 46, dall'art. 19 della L.P. 25 gennaio 1984, n. 3, dall'art. 16 della L.P. 24 luglio 1998, n. 7, dall'art. 32 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2 e e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.

[15] Articolo modificato dall'art. 16 della L.P. 27 dicembre 1979, n. 22 e dall'art. 20, L.P. 25 gennaio 1984, n. 3 e abrogato dall'art. 9 della L.P. 27 ottobre 1988, n. 41.

[16] Comma abrogato dall'art. 15 della L.P. 7 gennaio 1977, n. 9.

[17] Comma abrogato dall'art. 15 della L.P. 7 gennaio 1977, n. 9.

[18] Comma abrogato dall'art. 15 della L.P. 7 gennaio 1977, n. 9.

[19] Comma abrogato dall'art. 15 della L.P. 7 gennaio 1977, n. 9.

[20] Comma abrogato dall'art. 15 della L.P. 7 gennaio 1977, n. 9.

[21] Comma abrogato dall'art. 15 della L.P. 7 gennaio 1977, n. 9.

[22] Comma abrogato dall'art. 15 della L.P. 7 gennaio 1977, n. 9.

[23] Comma abrogato dall'art. 15 della L.P. 7 gennaio 1977, n. 9.

[24] Comma abrogato dall'art. 15 della L.P. 7 gennaio 1977, n. 9.