§ 1.5.161 - L.R. 30 dicembre 2015, n. 29.
Prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico locale, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.5 bilancio e contabilità
Data:30/12/2015
Numero:29


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 30 novembre 2004, n. 25 (Interventi per la riorganizzazione ed aggregazione dei confidi liguri))
Art. 3.  (Modifiche all’articolo 2 bis della l.r. 25/2004)
Art. 4.  (Modifica all’articolo 21 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva))
Art. 5.  (Modifica all’articolo 4 della legge regionale 10 luglio 1996, n. 29 (Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario))
Art. 6.  (Inserimento di articoli nella legge regionale 11 maggio 2006, n. 11 (Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile))
Art. 7.  (Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro))
Art. 8.  (Modifica all’articolo 8 della legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro))
Art. 9.  (Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 30/2008)
Art. 10.  (Modifica all’articolo 15 della l.r. 30/2008)
Art. 11.  (Modifiche all’articolo 18 della l.r. 30/2008)
Art. 12.  (Sostituzione dell’articolo 28 della l.r. 30/2008)
Art. 13.  (Modifica all’articolo 27 della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento))
Art. 14.  (Inserimento di articolo nella l.r. 18/2009)
Art. 15.  (Modifiche all’articolo 55 della l.r.18/2009)
Art. 16.  (Inserimento di articolo nella l.r. 18/2009)
Art. 17.  (Modifiche all’articolo 56 della l.r. 18/2009)
Art. 18.  (Modifica all’articolo 61 della l.r. 18/2009)
Art. 19.  (Modifiche all’articolo 84 della l.r. 18/2009)
Art. 20.  (Modifiche all’articolo 89 della l.r. 18/2009)
Art. 21.  (Abrogazione di articoli della l.r. 18/2009)
Art. 22.  (Modifica all’articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 43 (Istituzione dell’Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro (Arsel Liguria)))
Art. 23.  (Modifica all’articolo 1 della legge regionale 6 novembre 2012, n. 36 (Sanzioni amministrative a carico dei viaggiatori per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio e relative norme di [...]
Art. 24.  (Modifica all’articolo 2 della l. r. 36/2012)
Art. 25.  (Modifica all’articolo 4 della l. r. 36/2012)
Art. 26.  (Abrogazione di articoli della legge regionale 14 dicembre 1993, n. 55 (Norme in materia di nomine di competenza della Regione))
Art. 27.  (Modifica all’articolo 9 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette))
Art. 28.  (Modifica all’articolo 7 della legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell’edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all’edilizia [...]
Art. 29.  (Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria))
Art. 30.  (Disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale al decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche [...]
Art. 31.  (Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 40 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2014))
Art. 32.  (Modifica all’articolo 12 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 20 (Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione))
Art. 33.  (Revisore unico delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e modifica alla legge regionale 12 novembre 2014, n. 33 (Disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e Fondazioni [...]
Art. 34.  (Modifica alla legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 (Istituzione del Difensore civico))
Art. 35.  (Modifiche all’articolo 170 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni [...]
Art. 36.  (Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66 (Tasse sulle concessioni regionali))
Art. 37.  (Modifica all’articolo 8 della l.r. 10/2006)
Art. 38.  (Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 10/2006)
Art. 39.  (Modifiche all’articolo 11 della l.r. 10/2006)
Art. 40.  (Sostituzione dell’articolo 7 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia di cultura))
Art. 41.  (Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 33/2006)
Art. 42.  (Modifiche all’articolo 10 della l.r. 33/2006)
Art. 43.  (Abrogazione dell’articolo 11 della l.r. 33/2006)
Art. 44.  (Modifica all’articolo 26 della l.r. 33/2006)
Art. 45.  (Modifica all’articolo 30 della l.r. 33/2006)
Art. 46.  (Sostituzione dell’articolo 31 della l.r. 33/2006)
Art. 47.  (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo))
Art. 48.  (Modifica all’articolo 4 della l.r. 34/2006)
Art. 49.  (Abrogazione dell’articolo 5 della l.r. 34/2006)
Art. 50.  (Modifica all’articolo 6 della l.r. 34/2006)
Art. 51.  (Modifiche all’articolo 7 della l.r. 34/2006)
Art. 52.  (Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 34/2006)
Art. 53.  (Abrogazione dell’articolo 9 della l.r. 34/2006)
Art. 54.  (Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 34/2006)
Art. 55.  (Sostituzione dell’articolo 10 bis della l.r. 34/2006)
Art. 56.  (Modifica all’articolo 11 della l.r. 34/2006)
Art. 57.  (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2013, n. 26 (Interventi di razionalizzazione amministrativa in materia di cultura))
Art. 58.  (Abrogazione dell’articolo 16 della legge regionale 24 febbraio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e adeguamento di normative in materia di turismo, cultura e spettacolo))
Art. 59.  (Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale))
Art. 60.  (Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 28/2006)
Art. 61.  (Abrogazione dell’articolo 9 della l.r. 28/2006)
Art. 62.  (Modifiche all’articolo 16 della l.r. 28/2006)
Art. 63.  (Modifica all’articolo 18 della l.r. 28/2006)
Art. 64.  (Modifiche all’articolo 24 della l.r. 28/2006)
Art. 65.  (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione [...]
Art. 66.  (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 1/2008)
Art. 67.  (Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 1 aprile 2014, n. 7 (Organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici))
Art. 68.  (Modifica all’articolo 3 della l.r. 7/2014)
Art. 69.  (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 7/2014)
Art. 70.  (Modifica al Titolo II della l.r. 7/2014)
Art. 71.  (Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 7/2014)
Art. 72.  (Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 7/2014)
Art. 73.  (Abrogazione dell’articolo 9 della l.r. 7/2014)
Art. 74.  (Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 7/2014)
Art. 75.  (Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 7/2014)
Art. 76.  (Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 7/2014)
Art. 77.  (Sostituzione dell’articolo16 della l.r. 7/2014)
Art. 78.  (Modifica all’articolo 17 della l.r. 7/2014)
Art. 79.  (Sostituzione dell’articolo 18 della l.r. 7/2014)
Art. 80.  (Modifica all’articolo 27 della legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche))
Art. 81.  (Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale))
Art. 82.  (Modifica all’articolo 6 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 (Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.)) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali [...]
Art. 83.  (Modifica all’articolo 7 bis della l.r. 39/2007)
Art. 84.  (Modifiche alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Determinazione del contributo di concessione edilizia))
Art. 85.  (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia))
Art. 86.  (Modifica all’articolo 29 quinquies della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))
Art. 87.  (Modifica all’articolo 11 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))
Art. 88.  (Modifica all’articolo 16 della l.r. 29/1994)
Art. 89.  (Modifiche all’articolo 18 della l.r. 29/1994)
Art. 90.  (Modifica all’articolo 22 della l.r. 29/1994)
Art. 91.  (Modifiche all’articolo 34 della l.r. 29/1994)
Art. 92.  (Sostituzione dell’articolo 35 della l.r. 29/1994)
Art. 93.  (Sostituzione dell’articolo 36 della l.r. 29/1994)
Art. 94.  (Modifiche all’articolo 42 della l.r. 29/1994)
Art. 95.  (Modifica all’articolo 43 della l.r. 29/1994)
Art. 96.  (Inserimento di articolo nella l.r. 29/1994)
Art. 97.  (Norme transitorie)


§ 1.5.161 - L.R. 30 dicembre 2015, n. 29.

Prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico locale, alla materia ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo, sanità, programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.), edilizia, protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio (Collegato alla legge di stabilità 2016)

(B.U. 31 dicembre 2015, n. 23)

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La presente legge, collegata alla legge di stabilità 2016, ha ad oggetto prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico locale, alla materia ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo, sanità, programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.), edilizia, protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio.

 

PARTE I

DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA CRESCITA IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO, TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E IN MATERIA ORDINAMENTALE

TITOLO I

MISURE IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO

 

     Art. 2. (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 30 novembre 2004, n. 25 (Interventi per la riorganizzazione ed aggregazione dei confidi liguri))

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 25/2004 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “nell'elenco speciale degli intermediari finanziari vigilati di cui all’articolo 107” sono sostituite dalle seguenti: “nell’Albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106”.

 

     Art. 3. (Modifiche all’articolo 2 bis della l.r. 25/2004)

1. Il comma 1 dell’articolo 2 bis della l.r. 25/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“1. Per gli effetti di cui al comma 881 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni, FI.L.S.E. S.p.A. è autorizzata ad utilizzare i fondi di garanzia costituiti nell’ambito della programmazione comunitaria antecedentemente al periodo di programmazione 2007-2013. Tali risorse sono utilizzate per erogare contributi o sottoscrivere prestiti subordinati a condizioni e modalità compatibili con quanto previsto dalle Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d’Italia ai fini della computabilità nel patrimonio di vigilanza di primo livello, su richiesta e a favore di confidi liguri già assegnatari dei fondi e soggetti all’obbligo di iscrizione nell’Albo di cui all’articolo 106 del d.lgs. 385/1993 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero, nell’ambito dei progetti di aggregazione di cui all’articolo 1, di altro confidi soggetto al medesimo obbligo di iscrizione.”.

2. Al comma 2 dell’articolo 2 bis della l.r. 25/2004 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “nell'elenco speciale degli intermediari finanziari vigilati di cui all’articolo 107 del d.lgs. 385/1993” sono sostituite dalle seguenti: “nell’Albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del d.lgs. 385/1993 e successive modificazioni e integrazioni”.

 

     Art. 4. (Modifica all’articolo 21 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva))

1. Al comma 4 dell’articolo 21 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) vigente alla data del 4 settembre 2010 e operanti ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario) e successive modificazioni e integrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “soggetti all’obbligo di iscrizione nell’Albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni e integrazioni”.

 

TITOLO II

MISURE IN MATERIA DI FORMAZIONE E LAVORO

CAPO I

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 1996, N. 29 (DISCIPLINA DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO)

 

     Art. 5. (Modifica all’articolo 4 della legge regionale 10 luglio 1996, n. 29 (Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario))

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 29/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “su apposito conto corrente postale intestato all’Ente regionale per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.)” sono sostituite dalle seguenti: “a favore dell’Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro (ARSEL Liguria)”.

 

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2006, N. 11 (ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL SISTEMA REGIONALE DEL SERVIZIO CIVILE)

 

     Art. 6. (Inserimento di articoli nella legge regionale 11 maggio 2006, n. 11 (Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile))

1. Dopo l’articolo 5 della l.r. 11/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

“Articolo 5 bis

(Sezione ambientale e Protezione civile)

1. All’interno dell’Albo regionale di cui all’articolo 5 è istituita una sezione riservata agli Enti che operano in materia di difesa del patrimonio ambientale e protezione civile di cui all’elenco regionale approvato con regolamento regionale 27 maggio 2013, n. 4 (Regolamento recante norme per la gestione dell’Elenco regionale del Volontariato di protezione civile e antincendio boschivo, in attuazione dell’articolo 20, comma 3, della legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile e antincendio)).

Articolo 5 ter

(Servizio volontario)

1. I giovani che hanno terminato il servizio civile regionale, svolto per almeno un terzo delle ore previsto presso Enti di cui all’articolo 5 bis, possono iscriversi all’Albo regionale dei volontari per la salvaguardia e la migliore fruibilità del patrimonio ambientale, istituito presso il settore regionale competente, presentando apposita domanda. L’iscrizione ha durata quinquennale e il servizio è svolto a titolo gratuito.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono essere chiamati dalla Regione per il tramite delle Organizzazioni di cui all’Elenco regionale approvato con il regolamento regionale 4/2013.

3. Le modalità di iscrizione e di attivazione sono previste dalla Giunta regionale.”.

 

CAPO III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2007, N. 30 (NORME REGIONALI PER LA SICUREZZA E LA QUALITÀ DEL LAVORO)

 

     Art. 7. (Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro))

1. Al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 30/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Il Piano regionale dell’istruzione, della formazione e del lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 30/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“1 bis. Ulteriori criteri di priorità rispetto a quelli previsti al comma 1 sono riconosciuti a favore dei datori di lavoro iscritti al Registro dei datori di lavoro socialmente responsabili, di cui all’articolo 15, che attuano l’alternanza scuola lavoro ai sensi dell’articolo 3, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti).”.

 

CAPO IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1° AGOSTO 2008, N. 30 (NORME REGIONALI PER LA PROMOZIONE DEL LAVORO)

 

     Art. 8. (Modifica all’articolo 8 della legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro))

1. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “entro il 15 settembre di ogni anno” sono soppresse.

 

     Art. 9. (Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 30/2008)

1. L’articolo 14 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 14

(Progetti integrati)

1. Ai fini della presente legge si definiscono Progetti Integrati di sostegno all’occupazione le iniziative promosse dalle province, dalla Città metropolitana di Genova, da ARSEL Liguria, dai soggetti accreditati di cui all’articolo 28, dagli organismi formativi accreditati ai sensi della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e successive modificazioni e integrazioni, e da altri soggetti individuati mediante procedure di evidenza pubblica, che prevedano la realizzazione in tempi successivi di più interventi inseriti in un percorso organico di transizione al lavoro.

2. I Progetti di cui al comma 1 sono riferiti in particolare ai soggetti di cui agli articoli 39 e 52 e possono riguardare determinate aree territoriali o specifici settori di attività, come individuati nel Piano d’Azione Regionale.

3. In relazione ai Progetti Integrati, il Piano d’Azione Regionale prevede apposite risorse, sia per i contributi, sia per le spese di organizzazione sostenute dai soggetti di cui al comma 1.”.

 

     Art. 10. (Modifica all’articolo 15 della l.r. 30/2008)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “di promozione, informazione, e divulgazione di cui all’articolo 16” sono sostituite dalle seguenti: “di cui alla presente legge”.

 

     Art. 11. (Modifiche all’articolo 18 della l.r. 30/2008)

1. All’articolo 18 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Osservatorio sulle politiche educative e formative regionali e sul mercato del lavoro)”;

b) al comma 1 le parole: “l’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “l’Osservatorio sulle politiche educative e formative regionali e sul mercato del lavoro”;

c) alla lettera h) del comma 3 le parole: “nella scuola media superiore e nell’Università” sono sostituite dalle seguenti: “nella scuola media superiore, nell’Università e nella formazione professionale”;

d) dopo la lettera h) del comma 3 sono inserite le seguenti:

“h bis) monitorare i successi formativi dei corsi di formazione professionale e l’incidenza delle qualifiche professionali rilasciate sul mercato del lavoro;

h ter) identificare azioni innovative nel campo della didattica, della formazione e della ricerca docimologica;

h quater) operare il monitoraggio sul sistema regionale del diritto allo studio e sull’efficacia degli interventi messi in atto;”.

 

     Art. 12. (Sostituzione dell’articolo 28 della l.r. 30/2008)

1. L’articolo 28 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 28

(Accreditamento regionale)

1. La Regione, al fine di garantire ai cittadini la libertà di scegliere i servizi al lavoro nell'ambito di una rete di operatori qualificati in attuazione dell'articolo 7 del d.lgs. 276/2003 e successive modificazioni e integrazioni e dell’articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), accredita soggetti pubblici e privati, con o senza scopo di lucro, allo svolgimento dei servizi medesimi. A tal fine è istituito l'Elenco regionale dei soggetti accreditati all’erogazione dei servizi al lavoro.

2. La Giunta regionale, in sintonia con il sistema regionale di accreditamento degli organismi operanti nell’ambito della formazione nonché della formazione e istruzione professionale, nel rispetto dei principi e criteri individuati dallo Stato, previo parere della Commissione di Concertazione, definisce, con proprio atto i requisiti per l’iscrizione all'Elenco di cui al comma 1, le procedure per l’accreditamento nonché le modalità di gestione dell’Elenco stesso.

3. La Regione verifica la sussistenza e la permanenza dei requisiti prescritti e l'adeguatezza dei servizi svolti dai soggetti accreditati e provvede, in caso di necessità, alla sospensione o alla revoca dell'accreditamento.”.

 

CAPO V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2009, N. 18 (SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E ORIENTAMENTO)

 

     Art. 13. (Modifica all’articolo 27 della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento))

1. Al comma 2 dell’articolo 27 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Laboratorio delle professioni” sono sostituite dalle seguenti: “Repertorio regionale delle professioni”.

 

     Art. 14. (Inserimento di articolo nella l.r. 18/2009)

1. Dopo l’articolo 45 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 45 bis

(Sviluppo dell’autoimprenditorialità)

1. La Regione, in linea con quanto disposto dall’articolo 43 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni, promuove iniziative per favorire l’autoimprenditorialità.”.

 

     Art. 15. (Modifiche all’articolo 55 della l.r.18/2009)

1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 55 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

“c) il Piano d’Azione Regionale Integrato per la Crescita dell’Occupazione, di cui all’articolo 8 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni.”.

2. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 55 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

 

     Art. 16. (Inserimento di articolo nella l.r. 18/2009)

1. Dopo l’articolo 55 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 55 bis

(Tavoli di confronto)

1. Al fine di adeguare la quota di lavoratori qualificati ai livelli delle regioni europee più progredite, la Regione rafforza le attività formative e attiva il coinvolgimento degli operatori del mercato del lavoro presenti sul territorio regionale per concorrere alla definizione operativa della programmazione formativa, sia generale che di dettaglio, consentendo il collegamento con i fabbisogni occupazionali.”.

 

     Art. 17. (Modifiche all’articolo 56 della l.r. 18/2009)

1. Alla lettera p) del comma 2 dell’articolo 56 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Laboratorio delle Professioni di domani di cui all’articolo 84, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “Repertorio regionale delle professioni”.

2. Alla lettera v) del comma 2 dell’articolo 56 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ Laboratorio delle Professioni di domani di cui all’articolo 84, comma 3 ” sono sostituite dalle seguenti: “ Repertorio regionale delle professioni ”.

 

     Art. 18. (Modifica all’articolo 61 della l.r. 18/2009)

1. Al comma 1 dell’articolo 61 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “dall’Osservatorio sul Sistema educativo regionale di cui all’articolo 83” sono soppresse e le parole: “dall’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “dall’Osservatorio sulle politiche educative e formative regionali e sul mercato del lavoro”.

 

     Art. 19. (Modifiche all’articolo 84 della l.r. 18/2009)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 84 della l.r.18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“1 bis. Il Repertorio regionale delle professioni è uno strumento funzionale alla programmazione delle politiche per l’orientamento, per il sistema di istruzione e formazione e per l’occupazione e recepisce i dati e le analisi pervenute dall’Osservatorio sulle politiche educative e formative regionali e sul mercato del lavoro previsto dall’articolo 18 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni.”.

2. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 84 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

3. Al comma 5 dell’articolo 84 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “del Laboratorio di cui al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dello stesso”.

 

     Art. 20. (Modifiche all’articolo 89 della l.r. 18/2009)

1. All’articolo 89 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 6 sono aggiunte le parole: “La Regione predispone apposite linee guida per i soggetti attuatori.”;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. La Regione predispone, in linea con la normativa comunitaria, apposite linee guida per la semplificazione dei costi e per la definizione delle modalità di verifica da parte dei soggetti competenti.”.

 

     Art. 21. (Abrogazione di articoli della l.r. 18/2009)

1. Gli articoli 58 e 83 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

 

CAPO VI

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2013 N. 43 (ISTITUZIONE DELL’AGENZIA REGIONALE PER I SERVIZI EDUCATIVI E PER IL LAVORO (ARSEL LIGURIA))

 

     Art. 22. (Modifica all’articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 43 (Istituzione dell’Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro (Arsel Liguria)))

1. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 43/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

“f) gestisce l’Osservatorio sulle politiche educative e formative regionali e sul mercato del lavoro di cui all’articolo 18 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni;”.

 

TITOLO III

MISURE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

 

     Art. 23. (Modifica all’articolo 1 della legge regionale 6 novembre 2012, n. 36 (Sanzioni amministrative a carico dei viaggiatori per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio e relative norme di applicazione. Modifiche della legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale) e della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea)))

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 36/2012 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “servizi di trasporto pubblico” sono inserite le seguenti: “regionale e”.

 

     Art. 24. (Modifica all’articolo 2 della l. r. 36/2012)

1. Dopo il comma 6 dell’articolo 2 della l.r. 36/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“6 bis. Agli utenti di pubblici servizi ferroviari, conferiti dalla Regione Liguria ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. 422/1997 e successive modificazioni e integrazioni, titolari di regolare abbonamento nominativo che non siano in grado di esibirlo all’agente accertante, è applicata una sanzione fissa dell’importo di euro 5,00, qualora presentino entro cinque giorni successivi alla contestazione, l’abbonamento in corso di validità all’atto della contestazione stessa, presso una delle biglietterie della Regione Liguria.”.

 

     Art. 25. (Modifica all’articolo 4 della l. r. 36/2012)

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 36/2012 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “servizi di trasporto pubblico” sono inserite le seguenti: “regionale e”.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA ORDINAMENTALE

 

     Art. 26. (Abrogazione di articoli della legge regionale 14 dicembre 1993, n. 55 (Norme in materia di nomine di competenza della Regione))

1. Gli articoli 11 e 12 della l.r. 55/1993 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

 

     Art. 27. (Modifica all’articolo 9 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette))

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: “La Comunità si esprime entro quindici giorni dal ricevimento dell’indicazione del nominativo. In mancanza il Presidente della Giunta regionale può provvedere comunque alla nomina.”.

 

     Art. 28. (Modifica all’articolo 7 della legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell’edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all’edilizia residenziale ed ai lavori pubblici))

1. Il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 9/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dai seguenti:

“2. L’Amministratore unico è nominato dalla Giunta regionale, a seguito di avviso pubblico, fra i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non superiore a sessantacinque anni;

b) diploma di laurea;

c) specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione e competenza di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private desumibile dallo svolgimento di mansioni di particolare rilievo e professionalità con esperienza dirigenziale acquisita per almeno cinque anni ovvero desumibile dal conseguimento di una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica ricavabile dalla formazione universitaria e postuniversitaria o da documentate esperienze lavorative protrattesi per almeno cinque anni.

2bis. Per tale nomina non si applica la legge regionale 14 dicembre 1993, n. 55 (Norme in materia di nomine di competenza della Regione) e successive modificazioni e integrazioni.”.

 

     Art. 29. (Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria))

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“1 bis. i Dipartimenti possono articolarsi in una o più Vice Direzioni generali.”.

2. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “in particolare all’organizzazione e alle politiche del personale” sono soppresse.

3. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

“b bis) Vice direttore generale”.

4. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

5. Dopo l’articolo 15 della l.r. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 15 bis

(Vice Direttore generale)

1. Il Vice Direttore generale esercita le funzioni del Direttore di Dipartimento ad esso espressamente attribuite dalla Giunta regionale all’atto del conferimento dell’incarico e le altre funzioni ad esso delegate dal Direttore competente.”.

6. Al comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni dopo le parole: “Direttori generali” sono inserite le seguenti: “e dai Vice Direttori generali”.

7. Alle lettere a), b) e c) del comma 4 dell’articolo 27 bis della l.r. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “e dei direttori generali” sono inserite le seguenti: “e dei Vice Direttori generali”.

 

     Art. 30. (Disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale al decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190))

1. L'atto di conferimento di incarichi presso le pubbliche amministrazioni è nullo, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 39/2013 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto adottato in violazione delle sue disposizioni, nell’ipotesi in cui la Regione lo abbia conferito in presenza di dichiarazioni attestanti una causa di inconferibilità.

2. L'atto di conferimento di incarichi è inefficace, ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del d.lgs. 39/2013 e successive modificazioni e integrazioni, qualora non sia stata presentata la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità di cui allo stesso articolo 20 del d.lgs. 39/2013 e successive modificazioni e integrazioni. Tale dichiarazione deve essere presentata prima dell’atto di conferimento dell’incarico e comunque non oltre il termine di dieci giorni dalla data dello stesso conferimento.

3. I Responsabili per la prevenzione della corruzione della Giunta regionale e del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e successive modificazioni e integrazioni, dichiarano, ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. 39/2013 e successive modificazioni e integrazioni, la nullità degli incarichi conferiti rispettivamente dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria. Dalla data di adozione dell'atto che dichiara la nullità opera l'interdizione del soggetto che ha conferito l'incarico nullo.

4. I componenti degli organi politici e gli organi politici che hanno conferito incarichi dichiarati nulli e che non possono, ai sensi dell’articolo 18 del suddetto decreto legislativo, conferire incarichi di loro competenza per tre mesi, sono così sostituiti:

a) il Presidente della Giunta regionale è sostituito dal Vice Presidente;

b) il Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria è sostituito dal Vice Presidente;

c) la Giunta regionale è sostituita dal suo Presidente;

d) il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria è sostituito dal suo Presidente.

 

     Art. 31. (Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 40 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2014))

1. Al comma 4 dell’articolo 11 della l.r. 40/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “1° gennaio 2016” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2017”.

2. Dopo il comma 5 dell’articolo 11 della l.r. 40/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“5bis. I commissari liquidatori possono procedere, senza nulla osta della Giunta regionale, alla cessione a titolo oneroso di beni mobili e beni mobili registrati, arredi e attrezzature d’ufficio di proprietà degli enti soppressi, di valore inferiore a 10.000,00 euro, con le procedure e alle condizioni previste dalla normativa vigente applicabile.”.

3. L’articolo 23 della l.r. 40/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 32. (Modifica all’articolo 12 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 20 (Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione))

1. Al comma 1 bis dell’articolo 12 della l.r. 20/2014 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “designato” è sostituita dalla seguente: “nominato”.

 

     Art. 33. (Revisore unico delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e modifica alla legge regionale 12 novembre 2014, n. 33 (Disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e Fondazioni derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza))

1. Ai fini di razionalizzazione e di contenimento delle spese delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, le funzioni di revisione dei conti delle Aziende sono svolte da un revisore unico dal 1° gennaio 2016.

2. Il collegio dei revisori cessa dalla data della comunicazione all’Azienda della nomina del revisore unico.

3. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 33/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“2 bis. Ai revisori unici delle Aziende si applicano i limiti per i compensi spettanti ai revisori dei conti degli enti strumentali previsti dall’articolo 15 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione) e successive modificazioni e integrazioni.”.

 

     Art. 34. (Modifica alla legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 (Istituzione del Difensore civico))

1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 17/1986 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni e, comunque, fino alla nomina del successore, ed è rieleggibile una sola volta.”.

 

     Art. 35. (Modifiche all’articolo 170 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)))

1. Al comma 6 dell’articolo 170 della l.r. 15/2015 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “fino alla data del 1° marzo 2016” sono soppresse.

2. Al comma 6 dell’articolo 170 della l.r. 15/2015 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni” sono inserite le seguenti: “fino all’adozione da parte della Giunta regionale degli atti sostitutivi”.

3. Dopo il comma 6 dell’articolo 170 della l.r. 15/2015 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“6 bis. La Giunta regionale ha facoltà di rinnovare prima della loro scadenza gli incarichi di cui al comma 6 conferiti dalle province prima della data del 1° luglio 2015.”.

4. Al comma 7 dell’articolo 170 della l.r. 15/2015 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “fino al 31 dicembre 2015” sono soppresse.

5. Alla fine del comma 7 dell’articolo 170 della l.r. 15/2015 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “fino all’adozione da parte della Giunta regionale degli atti sostitutivi”.

 

     Art. 36. (Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66 (Tasse sulle concessioni regionali))

1. Nella rubrica dell’articolo 10 della l.r. 66/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e amministrativa” sono soppresse.

2. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 66/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “amministrativo o” sono soppresse.

 

PARTE II

DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA CRESCITA IN MATERIA DI CULTURA, SPETTACOLO, TURISMO, SANITÀ, PROGRAMMI REGIONALI DI INTERVENTO STRATEGICO (P.R.I.S.), EDILIZIA E URBANISTICA, PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PRELIEVO VENATORIO

TITOLO I

INTERVENTI NORMATIVI IN MATERIA DI CULTURA E SPETTACOLO

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2006, N. 10 (DISCIPLINA DELLA DIFFUSIONE DELL’ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO, ISTITUZIONE DELLA FILM COMMISSION REGIONALE E ISTITUZIONE DELLA MEDIATECA REGIONALE)

 

     Art. 37. (Modifica all’articolo 8 della l.r. 10/2006)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 10/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“3 bis. La Regione concede contributi annuali a favore della Film Commission sulla base di appositi criteri stabiliti dalla Giunta regionale e tenuto conto dei programmi di attività presentati dalla Film Commission.”.

 

     Art. 38. (Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 10/2006)

1. L’articolo 9 della l.r. 10/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 9

(Mediateca regionale)

1. Al fine di favorire la conservazione e la fruizione del materiale cinematografico e video di rilevante interesse artistico o documentario, con particolare riguardo a quello attinente la Liguria, è istituita la mediateca regionale.

2. La mediateca:

a) cura l'acquisizione e la conservazione del materiale di cui al comma 1;

b) promuove rapporti di scambio con cineteche ed istituti nazionali e stranieri;

c) promuove ed agevola la collaborazione fra le videoteche e gli archivi visivi esistenti sul territorio.

3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 2, si può provvedere anche con specifiche convenzioni, con soggetti pubblici e privati.

4. La Regione può prevedere di disporre specifici interventi economici a favore della mediateca per le finalità previste dal comma 2 e sulla base della disponibilità di bilancio.”.

 

     Art. 39. (Modifiche all’articolo 11 della l.r. 10/2006)

1. All’articolo 11 della l.r. 10/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è abrogato;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce i criteri e le modalità degli interventi regionali nonché l’intensità degli stessi, definendo altresì i parametri per l’individuazione delle iniziative di cui al comma 1.”;

c) il comma 5 è abrogato.

 

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2006, N. 33 (TESTO UNICO IN MATERIA DI CULTURA)

 

     Art. 40. (Sostituzione dell’articolo 7 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia di cultura))

1. L’articolo 7 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 7

(Istituzioni di interesse regionale)

1. E' istituito, presso la Giunta regionale, il Registro delle Istituzioni di interesse regionale in cui sono iscritti i soggetti ai quali la Regione riconosce la qualifica di Istituzioni di interesse regionale.

2. Sono iscritti d’ufficio al Registro di cui al comma 1:

a) l'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova;

b) la Società Ligure di Storia Patria;

c) l'Accademia Lunigianese di Scienze "G. Capellini";

d) la Fondazione Civico Museo Biblioteca dell'Attore;

e) l'Accademia Ligure di Scienze e Lettere;

f) l'Istituto Internazionale di Studi Liguri;

g) le altre istituzioni già iscritte al Registro di cui al comma 1 al 31 dicembre 2015.

3. La Giunta regionale stabilisce i requisiti e i criteri necessari per il riconoscimento di nuovi soggetti ai fini dell’iscrizione di cui al comma 1.

4. La Regione eroga contributi annuali o pluriennali ai soggetti di cui al presente articolo per lo svolgimento delle attività istituzionali, secondo quanto previsto nel Piano pluriennale di cui all'articolo 10 e a tal fine la Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per la concessione degli stessi.”.

 

     Art. 41. (Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 33/2006)

1. L’articolo 8 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 8

(Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura)

1. La Regione è Fondatore istituzionale della Fondazione di partecipazione senza scopo di lucro “Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura” di cui alla legge regionale 7 agosto 2013, n. 26 (Interventi di razionalizzazione amministrativa in materia di cultura) e successive modificazioni e integrazioni.

2. La Regione concede un contributo ordinario annuale nei limiti di cui all’articolo 2, comma 5, della l.r. 26/2013 e successive modificazioni e integrazioni.

3. La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, può concedere contributi finalizzati a specifiche iniziative realizzate in collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura.”.

 

     Art. 42. (Modifiche all’articolo 10 della l.r. 33/2006)

1. Al comma 1bis dell’articolo 10 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “può essere aggiornato annualmente tramite il Programma annuale di attuazione di cui all’articolo 11” sono soppresse.

2. Il comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“2. Il Piano pluriennale di cui al comma 1 individua:

a) le priorità strategiche di intervento regionale;

b) i criteri generali per il riparto delle risorse finanziarie tra i vari settori di intervento previsti dalla presente legge, compatibilmente con le disponibilità di bilancio;

c) i criteri generali per il sostegno degli interventi di interesse regionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b);

d) le linee strategiche di attività delle Istituzioni di interesse regionale, ai fini del sostegno previsto dall’articolo 7, comma 4;

e) le strategie per il potenziamento e l'aggiornamento del sistema informativo di cui all'articolo 13.”.

 

     Art. 43. (Abrogazione dell’articolo 11 della l.r. 33/2006)

1. L’articolo 11 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 44. (Modifica all’articolo 26 della l.r. 33/2006)

1. Al comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e nel Programma annuale di cui all'articolo 11” sono soppresse.

 

     Art. 45. (Modifica all’articolo 30 della l.r. 33/2006)

1. Il comma 2 dell’articolo 30 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“2. I criteri di riparto sono stabiliti dal Piano pluriennale di cui all’articolo 10”.

 

     Art. 46. (Sostituzione dell’articolo 31 della l.r. 33/2006)

1. L’articolo 31 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 31

(Contributi straordinari della Regione)

1. La Regione può concedere contributi straordinari per finanziare interventi di particolare rilevanza non inseriti nel Piano pluriennale di cui all’articolo 10 e aventi carattere di eccezionalità.

2. I criteri e le modalità di intervento sono definiti con provvedimento della Giunta regionale.”.

 

CAPO III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2006, N. 34 (DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI DI PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO)

 

     Art. 47. (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo))

1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 34/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e il Programma di cui all’articolo 5” sono soppresse.

 

     Art. 48. (Modifica all’articolo 4 della l.r. 34/2006)

1. Al comma 1bis dell’articolo 4 della l.r. 34/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “, può essere aggiornato annualmente tramite il Programma operativo degli interventi di cui all’articolo 5” sono soppresse.

 

     Art. 49. (Abrogazione dell’articolo 5 della l.r. 34/2006)

1. L’articolo 5 della l.r. 34/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 50. (Modifica all’articolo 6 della l.r. 34/2006)

1. Il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 34/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“3. La Regione attribuisce annualmente alla Fondazione stessa un contributo per la gestione ordinaria; tale contributo è vincolato alla diffusione su tutto il territorio regionale dell’attività del Teatro sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.”.

 

     Art. 51. (Modifiche all’articolo 7 della l.r. 34/2006)

1. Il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 34/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“2. I soci fondatori attribuiscono annualmente all’Ente Autonomo stesso un contributo per la gestione ordinaria che non può essere complessivamente inferiore alla percentuale prevista dalla normativa nazionale in relazione alla categoria in cui esso è ricompreso.”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 34/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“3 bis. La quota di competenza regionale è vincolata alla diffusione su tutto il territorio regionale dell’attività dell’Ente Autonomo sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.”.

 

     Art. 52. (Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 34/2006)

1. L’articolo 8 della l.r. 34/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 8

(Sostegno della Regione Liguria ad altri Teatri di rilevante interesse culturale, dei Teatri di tradizione e delle Istituzioni concertistico-orchestrali con sede in Liguria)

1. La Regione, unitamente agli enti territoriali o agli altri enti pubblici competenti, sostiene la gestione ordinaria degli altri Teatri di rilevante interesse culturale, dei Teatri di tradizione e delle Istituzioni concertistico-orchestrali con sede in Liguria con un contributo annuo che non può essere complessivamente inferiore alla percentuale prevista dalla normativa nazionale in relazione alla categoria in cui essi sono ricompresi.

2. La Giunta regionale, nel limite delle disponibilità di bilancio, determina la quota annuale del contributo di propria competenza sulla base di appositi accordi, anche pluriennali, con gli enti di cui al comma 1.”.

 

     Art. 53. (Abrogazione dell’articolo 9 della l.r. 34/2006)

1. L’articolo 9 della l.r. 34/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 54. (Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 34/2006)

1. L’articolo 10 della l.r. 34/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 10

(Sostegno a specifiche iniziative di spettacolo)

1. La Regione, mediante l’emanazione di appositi bandi, può sostenere specifiche iniziative di spettacolo di rilevante interesse culturale e turistico, promosse da soggetti pubblici e privati.

2. La Regione può altresì promuovere direttamente iniziative di spettacolo, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni.”.

 

     Art. 55. (Sostituzione dell’articolo 10 bis della l.r. 34/2006)

1. L’articolo 10 bis della l.r. 34/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 10 bis

(Contributi straordinari della Regione)

1. La Regione può concedere contributi straordinari a sostegno di attività di particolare rilevanza non inserite nel Piano pluriennale di cui all’articolo 4 e aventi carattere di eccezionalità, svolte da operatori privati, compresi coloro che gestiscono direttamente strutture di proprietà o ad essi date in concessione o in affitto.

2. I criteri e le modalità di intervento sono definiti con provvedimento della Giunta regionale.”.

 

     Art. 56. (Modifica all’articolo 11 della l.r. 34/2006)

1. Il comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 34/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“2. I criteri di riparto sono stabiliti dal Piano pluriennale di cui all’articolo 4.”.

 

CAPO IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2013, N. 26 (INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI CULTURA) E ALLA LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2014, N. 2 (RAZIONALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI NORMATIVE IN MATERIA DI TURISMO, CULTURA E SPETTACOLO)

 

     Art. 57. (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2013, n. 26 (Interventi di razionalizzazione amministrativa in materia di cultura))

1. All’articolo 2 della l.r. 26/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: “, già istituita ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 33/2006 e successive modifiche ed integrazioni,” sono soppresse;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. La Giunta regionale concede, nei limiti delle disponibilità di bilancio, un contributo ordinario annuale alla Fondazione incorporante, quantificato in misura non inferiore all’importo necessario per sostenere gli oneri per la gestione della collezione Wolfson nei limiti della spesa storica sostenuta dalla Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo e, fino alla cessazione dei relativi rapporti di lavoro, per il personale già in servizio presso la Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo alla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo ordinario annuale non può, comunque, essere superiore al contributo assegnato nel 2013 alla Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo.”;

c) il comma 6 è abrogato.

 

     Art. 58. (Abrogazione dell’articolo 16 della legge regionale 24 febbraio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e adeguamento di normative in materia di turismo, cultura e spettacolo))

1. L’articolo 16 della l.r. 2/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI TURISMO

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 OTTOBRE 2006, N. 28 (ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE)

 

     Art. 59. (Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale))

1. L’articolo 7 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 7

(Programmazione turistica regionale)

1. Per l'attuazione delle funzioni di cui all'articolo 2, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria il Programma turistico regionale che ha durata pari a quella della Legislatura di riferimento. Il Programma deve essere proposto dalla Giunta entro l’anno successivo al proprio insediamento. Fino all’approvazione del nuovo Programma, continua comunque a trovare applicazione quello precedente.

2. Il Programma turistico regionale contiene:

a) la valutazione della precedente programmazione e dei risultati acquisiti, nonché l'analisi dello stato e delle tendenze in atto del turismo ligure, con riguardo alle imprese turistiche, allo sviluppo dei prodotti, alla qualità a supporto delle diverse tipologie dell'offerta turistica e alle dinamiche dei flussi turistici;

b) l'individuazione degli obiettivi e delle priorità per gli interventi di settore e per i progetti da attuare;

c) le finalità cui deve conformare la propria attività l’Agenzia regionale di cui al Capo IV e gli indirizzi agli enti locali e agli altri organismi operanti nella Regione a favore del turismo, anche per favorirne il coordinamento;

d) il piano finanziario, con l’individuazione delle fonti di finanziamento e con l’indicazione dei fondi che si prevede di destinare al turismo nelle sue diverse articolazioni.

3. Gli atti di attuazione del Programma sono adottati dalla Giunta regionale.

4. Il Programma può essere aggiornato nel corso della vigenza con le medesime procedure previste per la sua adozione.”.

 

     Art. 60. (Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 28/2006)

1. L’articolo 8 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 8

(Tavolo di concertazione)

1. Al fine della partecipazione alla formazione della programmazione turistica, compresa quella dell’Agenzia, e per la verifica e collaborazione alla sua realizzazione, è istituito il Tavolo di concertazione per il turismo, di seguito denominato Tavolo, con il compito di esprimere un parere sugli atti di programmazione turistica della Regione e sul Piano annuale dell’Agenzia prima che essi siano formalmente approvati.

2. Il Tavolo è composto:

a) dall’Assessore regionale al Turismo, che lo presiede;

b) da un rappresentante della Città metropolitana e da uno per ogni Provincia;

c) da un rappresentante per ogni Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ligure;

d) da quattro rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI);

e) da un rappresentante dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI);

f) dal Direttore generale del Dipartimento regionale competente in materia turistica;

g) dal Direttore generale dell’Agenzia regionale di cui al Capo IV;

h) da un rappresentante del Coordinamento Regionale Aree Protette della Liguria;

i) da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali del settore, maggiormente rappresentative a livello regionale;

j) da un rappresentante per ognuna delle associazioni imprenditoriali del settore, maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Le designazioni debbono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta della Regione. Il Presidente della Giunta regionale costituisce comunque il Tavolo qualora le designazioni pervenute siano almeno la metà più uno dei componenti, fermo restando la successiva integrazione. Le sedute del Tavolo sono valide se è presente la maggioranza dei membri nominati. I pareri che il Tavolo esprime sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. I membri del Tavolo partecipano alle riunioni a titolo gratuito.”.

 

     Art. 61. (Abrogazione dell’articolo 9 della l.r. 28/2006)

1. L’articolo 9 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 62. (Modifiche all’articolo 16 della l.r. 28/2006)

1. Al comma 8 dell’articolo 16 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ai commi precedenti” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 1” e le parole: “delle aree d’interesse turistico riconosciute” sono soppresse.

2. Dopo il comma 8 dell’articolo 16 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“8 bis. Ai comuni di cui al comma 8, in base ai criteri stabiliti con la deliberazione di Giunta regionale di cui al medesimo comma, può essere distaccato personale regionale e dell’Agenzia regionale di cui al Capo IV per prestare servizio presso gli IAT. Il personale prescelto deve esprimere parere favorevole al distacco.”.

 

     Art. 63. (Modifica all’articolo 18 della l.r. 28/2006)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “della Comitato di coordinamento” sono sostituite dalle seguenti: “del Tavolo di concertazione”.

 

     Art. 64. (Modifiche all’articolo 24 della l.r. 28/2006)

1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

“d) Piano annuale delle attività;”.

2. I commi 2 e 3 dell’articolo 24 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

“2. Gli atti di cui al comma 1, a pena di decadenza, sono inviati entro dieci giorni dalla loro approvazione alla Giunta regionale. La Giunta regionale può annullare gli atti entro quaranta giorni dal loro ricevimento. Decorso tale termine gli atti si intendono approvati. La Giunta può comunque formulare, se ritenuto necessario, specifiche raccomandazioni.

3. Il termine di cui al comma 2 è interrotto una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, che devono pervenire, a pena di decadenza dell’atto, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.”.

 

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2008, N. 1 (MISURE PER LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DEGLI ALBERGHI E DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DISCIPLINA E ALLA PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA TURISTICO-RICETTIVA NEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI)

 

     Art. 65. (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell’offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali))

1. All’articolo 2 della l.r. 1/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 3 le parole: “e alla Provincia” sono soppresse;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Gli importi relativi al costo di costruzione determinati a norma del comma 6, destinati ai comuni interessati dalle procedure di svincolo, sono utilizzati per una quota non inferiore al 75 per cento per interventi di riqualificazione dell’offerta turistica locale sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale.”.

c) il comma 7 bis è abrogato.

 

     Art. 66. (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 1/2008)

1. Il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 1/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“1. Per le strutture ricettive vincolate ai sensi dell’articolo 2, comma 1, beneficiarie di agevolazioni regionali, l’accoglimento della richiesta di svincolo ai sensi dell’articolo 2, commi 2, 2 bis, 3 e 4 e dell’articolo 2 bis è subordinato alla restituzione delle agevolazioni percepite, proporzionalmente ridotte per il periodo di mantenimento dell’impegno sottoscritto, maggiorate degli interessi legali.”.

2. Il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 1/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

CAPO III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 APRILE 2014, N. 7 (ORGANIZZAZIONE E INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E SOGGIORNI TURISTICI) E ALLA LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 2014, N. 32 (TESTO UNICO IN MATERIA DI STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE E NORME IN MATERIA DI IMPRESE TURISTICHE)

 

     Art. 67. (Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 1 aprile 2014, n. 7 (Organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici))

1. L’articolo 1 della l.r. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 1

(Finalità)

1. La presente legge disciplina, ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio) di seguito denominato Codice del Turismo, dell’articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 e in attuazione delle direttive UE emanate in materia, le attività, nel territorio della Regione Liguria, delle agenzie di viaggio e turismo, nonché le attività di organizzazione di viaggi esercitate dalle associazioni senza scopo di lucro.”.

 

     Art. 68. (Modifica all’articolo 3 della l.r. 7/2014)

1. Al comma 6 dell’articolo 3 della l.r. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “da quelle autorizzate” sono sostituite dalle seguenti: “dalla propria sede”.

 

     Art. 69. (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 7/2014)

1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Provincia territorialmente competente” sono sostituite dalla seguente: “Regione”.

2. Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le province possono” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione può” e la parola: “subdelegare” è sostituita dalla seguente: “delegare”.

 

     Art. 70. (Modifica al Titolo II della l.r. 7/2014)

1. Nella rubrica del Titolo II della l.r. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Autorizzazione all’esercizio delle” sono sostituite dalle seguenti: “Esercizio dell’attività di”.

 

     Art. 71. (Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 7/2014)

1. L’articolo 7 della l.r. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 7

(Apertura ed esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo)

1. Per l'esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo si applica l‘istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni. La SCIA è inviata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune in cui è ubicata la sede dell’agenzia di viaggio.

2. La Giunta regionale stabilisce la documentazione da presentare a corredo della SCIA di cui al comma 1, anche nel caso di agenzie che intendono esercitare la propria attività esclusivamente on line (OLTA o OTA), nonché nel caso di apertura di sedi secondarie di agenzie di viaggi e turismo, anche da parte di agenzie con sede principale in altra Regione italiana o in altro Stato dell’Unione Europea.

3. Ogni variazione degli elementi comunicati in sede di segnalazione certificata di inizio attività deve essere preventivamente comunicata allo SUAP di cui al comma 1.

4. Le agenzie non possono comunque adottare per la loro denominazione quella di comuni o regioni italiane, ma possono adottare denominazioni o ragioni sociali anche in lingua straniera purché non traggano in inganno il consumatore sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività di agenzia di viaggio e turismo.

5. L’apertura di agenzie di viaggio e turismo da parte di soggetti non appartenenti a Stati membri della Unione Europea é subordinato al possesso di regolare permesso di soggiorno ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni e integrazioni.

6. Le agenzie aperte al pubblico devono avere:

a) locali indipendenti, anche se inseriti in impianti commerciali, ed escludenti, al loro interno, altre attività commerciali ed artigianali;

b) insegne visibili che specifichino la denominazione e l'attività svolta;

c) attrezzature adeguate alle attività dell'impresa.”.

 

     Art. 72. (Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 7/2014)

1. L’articolo 8 della l.r. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 8

(Norme procedurali)

1. Il titolare dell’agenzia, prima di presentare la SCIA di cui all’articolo 7, comma 1, deve:

a) accertarsi presso gli uffici della Regione Liguria che la denominazione prescelta non sia uguale o simile alla denominazione adottata da altre agenzie operanti sul territorio nazionale, tale da creare confusione;

b) chiedere la prenotazione della denominazione prescelta presso il portale Infotrav.it.

2. Lo SUAP, dopo aver verificato la completezza formale della SCIA, la trasmette entro sette giorni dal suo ricevimento alla Regione che provvederà, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, ai dovuti controlli, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19, commi 3 e 4, della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

3. La chiusura definitiva dell’attività di agenzie di viaggio e turismo, operanti nel territorio regionale, o di sedi secondarie, ubicate nel territorio ligure, di agenzie di viaggio e turismo è soggetta a comunicazione da presentare, a cura del titolare dell’agenzia di viaggi, entro e non oltre quindici giorni dall’avvenuta chiusura, allo SUAP che provvede all’inoltro alla Regione per l’aggiornamento del sistema Infotrav.”.

 

     Art. 73. (Abrogazione dell’articolo 9 della l.r. 7/2014)

1. L’articolo 9 della l.r. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 74. (Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 7/2014)

1. L’articolo 10 della l.r. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo10

(Chiusura temporanea dell'agenzia)

1. I periodi di chiusura dell’agenzia superiori a tre mesi devono essere preventivamente comunicati alla Regione.

2. Un periodo di chiusura superiore all'anno comporta l’adozione da parte della Regione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività.”.

 

     Art. 75. (Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 7/2014)

1. L’articolo 11 della l.r. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 11

(Garanzia assicurativa)

1. L'agenzia deve stipulare, prima della presentazione della SCIA, una polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio ed in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), nonché dagli articoli 19 e 50 dell’Allegato 1 al Codice del Turismo.

2. L’agenzia ha l’obbligo di produrre alla Regione copia della quietanza di pagamento del premio assicurativo annuale di cui al comma 1 o specifica dichiarazione sostitutiva della quietanza, entro quindici giorni dall’avvenuto pagamento.

3. La mancanza della copertura assicurativa di cui al comma 1 comporta, ad opera della Regione, l’adozione del provvedimento di sospensione dell’esercizio dell’attività sino alla regolarizzazione della stessa entro il termine perentorio di dieci giorni. La mancata regolarizzazione entro il suddetto termine perentorio comporta l’adozione da parte della Regione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività.

4. La Regione, insieme alle associazioni di categoria delle agenzie, delle assicurazioni e dei consumatori, predispone i principi basilari ed i criteri minimi finalizzati alla stipula di polizze assicurative standard, ove siano indicati i massimali di risarcimento, le relative soglie minime e le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione a breve termine del risarcimento dovuto all'utente, in conseguenza dell'inadempimento totale o parziale degli obblighi contrattuali e comunque tutti gli elementi a garanzia dell'utente, previsti dalla vigente normativa.”.

 

     Art. 76. (Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 7/2014)

1. L’articolo 13 della l.r. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 13

(Responsabile e direttore tecnico)

1. L'agenzia è organizzata autonomamente secondo i criteri tipici della produttività aziendale e la responsabilità tecnica dell'agenzia è affidata al direttore tecnico. Le figure di titolare dell’agenzia e di direttore tecnico possono coincidere.

2. L’esercizio della professione di direttore tecnico è subordinato al conseguimento dell’abilitazione professionale rilasciata dalla Regione sulla base delle modalità e dei criteri specificatamente collegati alla realtà regionale, stabiliti dalla Giunta regionale, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania) e successive modificazioni e integrazioni e dall’articolo 20 dell’Allegato 1 al Codice del Turismo .

3. Il direttore tecnico deve prestare la propria opera in una sola agenzia a tempo pieno e con carattere di esclusività. La Regione, accertata l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, dispone la sospensione dell’attività dell’agenzia ed assegna al direttore tecnico un termine perentorio entro il quale conformarsi.

4. Qualora il direttore tecnico cessi dal prestare la propria opera nell'agenzia, il titolare deve darne immediatamente comunicazione allo SUAP del Comune in cui è ubicata l’agenzia e alla Regione. Il titolare, entro il termine improrogabile di trenta giorni dalla data di cessazione, comunica allo SUAP e alla Regione, il nominativo del nuovo direttore tecnico, fermo restando che fino alla nomina di quest’ultimo il titolare è responsabile anche della direzione tecnica. Decorso infruttuosamente tale termine, la Regione dispone la sospensione dell’attività dell’agenzia ed assegna al titolare un termine perentorio entro il quale conformarsi. Decorso infruttuosamente tale termine perentorio la Regione dispone il provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività di agenzia di viaggi.

5. E' comunque fatto obbligo al titolare dell'agenzia di informare tempestivamente lo SUAP del Comune ove è ubicata l’agenzia e la Regione, in caso di assenza prolungata del direttore tecnico che, comunque, non può superare i novanta giorni. Nei casi di maternità, malattia e infortunio, debitamente documentati, di durata superiore a tale periodo, il titolare deve provvedere alla sostituzione temporanea con un direttore tecnico supplente.

6. Il titolare dell'agenzia deve trasmettere allo SUAP del Comune ove è ubicata l’agenzia, copia di un contratto o di un documento, che attesti il rapporto di lavoro o di collaborazione in essere con il direttore tecnico, all’atto di presentazione della SCIA di cui all’articolo 8 e ogni volta che procede alla sostituzione, anche temporanea, del direttore tecnico.”.

 

     Art. 77. (Sostituzione dell’articolo16 della l.r. 7/2014)

1. L’articolo 16 della l.r. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 16

(Registro delle agenzie di viaggio e turismo)

1. Presso la Regione è istituito il registro delle agenzie di viaggio e turismo.

2. Per ogni agenzia registrata sono indicati la denominazione, l’ubicazione della sede principale, le generalità del soggetto titolare e del direttore tecnico se diverso dal titolare, la ragione sociale, la data di presentazione della SCIA di cui agli articoli 7 e 8.

3. Nel registro sono, altresì, annotate le sedi secondarie delle agenzie operanti sul territorioligure.

4. Il registro è aggiornato dalla Regione ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

5. La Regione provvede alla cancellazione dal registro su richiesta dell'interessato, per cessazione dall'attività o negli altri casi previsti dalla legge, entro novanta giorni dall’avvenuta conoscenza.”.

 

     Art. 78. (Modifica all’articolo 17 della l.r. 7/2014)

1. Al comma 10 dell’articolo 17 della l.r. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “alla Provincia competente” sono sostituite dalle seguenti: “alla Regione”.

 

     Art. 79. (Sostituzione dell’articolo 18 della l.r. 7/2014)

1. L’articolo 18 della l.r. 7/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 18

(Sanzioni amministrative)

1. Per le infrazioni alle norme della presente legge, fatto salvo che il fatto costituisca reato e fatte, altresì, salve le disposizioni degli articoli 8 e 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni e integrazioni, si applicano le norme del presente articolo.

2. L’organizzazione o l’intermediazione o la vendita di pacchetti turistici senza che sia avvenuta la presentazione della SCIA di cui agli articoli 7 e 8 é soggetta alla sanzione pecuniaria amministrativa da euro 5.000,00 a euro 15.000,00.

3. Nei casi di violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 7, comma 6, all’articolo 13 e all’articolo 17, commi 1 e 9, si applica una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 2.000,00 a euro 6.000,00.

4. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 10 comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 oltre all'obbligo della riapertura immediata dell'agenzia, a pena dell’adozione, da parte della Regione, di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività.

5. La pubblicazione o diffusione di programmi, inserti, annunci, manifesti e simili in contrasto con le norme della presente legge o non contenenti le indicazioni di cui all'articolo 12 comportano la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 750,00 a euro 2.250,00. In caso di recidiva nelle violazioni, l’esercizio dell’attività è sospeso dalla Regione, da uno a sei mesi e, in caso di reiterata recidiva, viene disposto dalla Regione il divieto di prosecuzione dell’attività.

6. Le infrazioni delle norme di cui all’articolo 15, comma 1, e all’articolo 17, comma 11, comportano l’irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00. In caso di recidiva le sanzioni irrogate sono raddoppiate.

7. Le infrazioni delle norme di cui all’articolo 17, comma 10, danno luogo alla irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00. In caso di recidiva le sanzioni irrogate sono raddoppiate.

8. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è disciplinata dalla l.r. 45/1982 e successive modificazioni ed integrazioni.”.

 

     Art. 80. (Modifica all’articolo 27 della legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche))

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “Gli appartamenti ad uso turistico sono parificati alle strutture ricettive esclusivamente ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno.”.

 

TITOLO III

MODIFICA ALLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI CONTRATTI CON I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, EROGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE

 

     Art. 81. (Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale))

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 62 bis della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le seguenti:

“a bis) definizione, ai fini dell’articolo 17, comma 5, lettera c), congiuntamente alle Aziende sanitarie locali, dei contenuti degli accordi con i soggetti erogatori pubblici o equiparati e dei contratti con i soggetti erogatori privati accreditati;

a ter) attività di controllo del sistema sanitario regionale;”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 62 bis della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“2 bis. L’Agenzia, per i fini di cui al comma 1, lettera a ter), predispone annualmente il piano dei controlli definendo modalità e termini:

a) di monitoraggio delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale, che devono rispondere a criteri di appropriatezza e di qualità;

b) di valutazione degli esiti analitici delle funzioni non tariffabili rese dagli erogatori pubblici;

c) dei controlli che le Aziende sanitarie locali sono tenute a svolgere nei confronti dei soggetti privati accreditati;

d) delle proprie attività di vigilanza e di verifica nei confronti delle Aziende sanitarie locali, degli IRCCS, degli enti pubblici ed equiparati e degli erogatori privati accreditati.”.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMI REGIONALI DI INTERVENTO STRATEGICO (P.R.I.S.)

 

     Art. 82. (Modifica all’articolo 6 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 (Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.)) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo))

1. Dopo il comma 9 dell’articolo 6 della l.r. 39/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

“9 bis. La continuità occupazionale e produttiva di cui al comma 9 comporta, rispettivamente, il mantenimento dello stesso personale occupato all’epoca dell’attivazione del P.R.I.S. ed il mantenimento in operatività dell’attività economica, comprensivo delle iscrizioni previste dalla vigente normativa.

9 ter. Il titolare dell’attività economica interferita, che riceve l’indennità dal soggetto attuatore dell’intervento infrastrutturale, assume l’obbligo di garantire la continuità occupazionale e produttiva di cui al comma 9, per il periodo di tre anni a decorrere dall’erogazione dell’indennità.

9 quater. L’obbligo, di cui al comma 9 ter, decorre dalla sottoscrizione, da parte della Regione e degli enti interessati, dell’Accordo che costituisce approvazione del P.R.I.S., ai sensi dell’articolo 5, comma 1.

9 quinquies. Il mancato rispetto dell’obbligo, di cui al comma 9 ter, comporta la restituzione dell’indennità corrisposta, comprensiva degli interessi legali nel frattempo maturati.

9 sexies. Al verificarsi di caso fortuito, forza maggiore o di altri gravi e sopravvenuti motivi, la Giunta regionale autorizza lo scioglimento del vincolo di cui al comma 9 ter ed il mantenimento in capo al beneficiario dell’indennità corrisposta.

9 septies. La Regione può effettuare controlli per verificare il rispetto delle condizioni di cui al comma 9 bis.”.

 

     Art. 83. (Modifica all’articolo 7 bis della l.r. 39/2007)

1. Al comma 1 dell’articolo 7 bis della l.r. 39/2007 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “urgenti” è sostituita dalle seguenti: “di mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico”.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA’ EDILIZIA E URBANISTICA

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 APRILE 1995, N. 25 (DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE EDILIZIA)

 

     Art. 84. (Modifiche alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Determinazione del contributo di concessione edilizia))

1. Alla Tabella dell’Allegato B della l.r. 25/1995 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- la voce: “INCENTIVO COMUNALE PER L’INDUSTRIA” della sigla C2 è sostituita dalla seguente: “INCENTIVO COMUNALE PER INDUSTRIA E ATTIVITA’ TURISTICO-RICETTIVE” e la correlativa percentuale: “0 – 50%” è sostituita dalla seguente: “20 – 50%”;

- la denominazione della voce: “DETERMINAZIONE DEGLI ONERI CONCESSORI PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE” è sostituita dalla seguente: “DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AGLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE”;

- nella voce denominata: “QUOTA APPLICABILE RISPETTO ALLA NUOVA COSTRUZIONE” la percentuale: “10-60%” è sostituita dalla seguente: “10-50%”.

2. La nota 4.2 “Incentivo per l’industria e per altre categorie di funzioni (C2 – C3)” dell’Allegato B della l.r. 25/1995 e e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

“4.2 Incentivo per l’industria e le attività turistico-ricettive (C2) e per altre classi di funzioni (C3)

In funzione dei propri obiettivi di politica economica e sociale, il Comune stabilisce uno sgravio degli oneri per gli interventi relativi alle classi di funzioni per l’industria (industria, artigianato, movimentazione e distribuzione all’ingrosso di merci) e le attività turistico-ricettive (ospitalità e ricettività alberghiera, all’aria aperta, nonché extralberghiera ai sensi della vigente legislazione in materia), partendo dal livello minimo obbligatorio del 20% di cui alla voce C2 della Tabella Allegato B sino al massimo consentito del 50%, purché valuti che ciò sia compatibile con il mantenimento di adeguati standard qualitativi e quantitativi delle urbanizzazioni.

Lo sgravio è espresso in percentuale dell'intera voce B (quota opere di urbanizzazione e aree e relative sottovoci) e per le altre classi di funzioni (C3) può variare da 0 a 30%.

Esso deve essere esteso a tutti gli interventi relativi a quella categoria funzionale e non può essere legato a requisiti soggettivi del richiedente.”.

 

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2008, N. 16 (DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA)

 

     Art. 85. (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia))

1. All’articolo 14 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1 le parole: “non riconducibili nei limiti di cui all’articolo 10, comma 2, lettera e), e” sono soppresse;

- alla lettera a) del comma 2 le parole: “nei limiti di cui all’articolo 10, comma 2, lettera f)” sono sostituite dalle seguenti: “tenuto conto dei caratteri paesaggistici, urbanistici ed ambientali”.

2. Al comma 14 dell’articolo 26 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e dell’articolo 9, comma 1 della l. 122/1989 e successive modifiche e integrazioni” sono soppresse.

 

CAPO III

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 1997, N. 36 (LEGGE URBANISTICA REGIONALE)

 

     Art. 86. (Modifica all’articolo 29 quinquies della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 29 quinquies della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Tali premialità sono stabilite dal PUC in misura percentuale rispetto al volume geometrico degli edifici o del complesso di edifici esistenti oggetto di riqualificazione.”.

 

TITOLO VI

MODIFICHE ALLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO

 

     Art. 87. (Modifica all’articolo 11 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))

1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “omogenei e dei comprensori alpini e delle associazioni di promozione dell'arrampicata sportiva, individua, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,” sono sostituite dalle seguenti: di caccia e dei comprensori alpini e del Club Alpino Italiano, individua”.

 

     Art. 88. (Modifica all’articolo 16 della l.r. 29/1994) [1]

1. Dopo il comma 8 dell’articolo 16 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“8 bis. Fuori dalle zone di cui al comma 1 l’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia sono consentiti dal 15 agosto alla seconda domenica di settembre su tutto il territorio regionale da aprirsi alla caccia con esclusione del martedì e del venerdì, salvo restrizioni stabilite dalla Regione.” [2].

 

     Art. 89. (Modifiche all’articolo 18 della l.r. 29/1994)

1. [Dopo il comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“1 bis. Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia di cui al comma 1, lettera b), ossia da appostamento fisso, può disporre di quindici giornate di caccia vagante nell’insieme delle altre forme anche con l'uso del cane, da effettuarsi a partire dalla terza domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, limitatamente agli ambiti territoriali o ai comprensori alpini di caccia in cui risulta iscritto. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui al comma 1, lettere a) e c), può esercitare a partire dal primo ottobre di ogni stagione venatoria quindici giornate di caccia da appostamento fisso in tutti gli ambiti territoriali e nei comprensori alpini della Regione, previo consenso del titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui al comma 1, lettere a) e c), può esercitare a partire dalla terza domenica di ottobre di ogni stagione venatoria quindici giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento temporaneo o in forma vagante, ad esclusione della beccaccia, in tutti gli ambiti territoriali e nei comprensori alpini della Regione. In tutti i casi, la fruizione delle quindici giornate non presuppone richiesta o adempimento alcuno, se non quello di evidenziare sul tesserino venatorio, cerchiando in modo indelebile, la giornata di caccia utilizzata in difformità dall'opzione prescelta. Nella giornata in cui il cacciatore usufruisce di tale facoltà, non gli è consentito esercitare altra forma di caccia.”] [3].

2. Il comma 3 dell’articolo 18 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“3. La forma di caccia prescelta in via esclusiva, di cui all'articolo 12, comma 5, della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, è riportata nel tesserino venatorio.”.

 

     Art. 90. (Modifica all’articolo 22 della l.r. 29/1994)

1. Alla fine della lettera f) del comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “nel corso dell’esercizio dell’attività venatoria”.

 

     Art. 91. (Modifiche all’articolo 34 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 4 dell’articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “La Giunta regionale, sentiti la Commissione faunistico-venatoria regionale e l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) propone al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria l’approvazione del” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale, sentiti la Commissione faunistico-venatoria regionale, la Commissione consiliare competente per materia e l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) approva il”.

2. Al comma 4 dell’articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “che ha validità minima annuale e massima triennale. Entro il 31 maggio, ad esclusione dell’anno in cui è approvato il nuovo calendario venatorio regionale, la Giunta regionale, sentita la Commissione faunistico-venatoria, relaziona sullo stato di attuazione del calendario venatorio in vigore alla competente Commissione consiliare, che valuta la necessità di apportare eventuali modifiche al calendario. In tal caso la Giunta regionale, sentito l’ISPRA, propone al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria un conseguente provvedimento” sono sostituite dalle seguenti: “che ha validità annuale”.

3. Al comma 4 bis dell’articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “sentita la Commissione consiliare competente per materia è autorizzata ad approvare” sono sostituite dalla seguente: “approva”.

 

     Art. 92. (Sostituzione dell’articolo 35 della l.r. 29/1994) [4]

1. L’articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 35

(Prelievo venatorio del cinghiale e degli altri ungulati)

1. La caccia agli ungulati è attuabile esclusivamente secondo piani numerici di prelievo formulati, secondo le indicazioni fornite dall’ISPRA, sulla base della consistenza censita delle diverse popolazioni presenti in ciascun ambito territoriale di caccia, comprensorio alpino o azienda faunistico-venatoria. Le modalità della caccia ai diversi ungulati sono definite da specifici regolamenti regionali.

2. Il contingente massimo dei capi di cinghiali che possono essere abbattuti non deve essere superiore al 90 per cento delle presenze di cinghiali rilevate in via induttiva. Il contingente dei capi di cinghiale, se non raggiunto, è completato nei mesi di dicembre e gennaio.

3. All'esercizio della caccia al cinghiale in forma collettiva sono ammesse squadre di cacciatori in cui almeno uno dei componenti è in possesso di certificazione attestante la partecipazione ai corsi aventi ad oggetto la corretta organizzazione e conduzione del prelievo del cinghiale e i rilevamenti sui capi abbattuti.

4. Le battute di caccia al cinghiale in forma collettiva si svolgono per un massimo di tre giornate settimanali indicate dal calendario venatorio regionale. L'avvenuta cattura di ogni cinghiale, oltre ad essere immediatamente registrata sul tesserino regionale, deve essere segnalata alla Regione entro due giorni lavorativi, con l'indicazione del sesso, della classe d'età e della località in cui è avvenuto l'abbattimento.

5. La Regione, sulla base delle predette segnalazioni, provvede a chiudere la caccia al cinghiale in ciascun ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino in cui il contingente è stato raggiunto, dandone nel contempo adeguata pubblicità.

6. La caccia di selezione agli ungulati può essere praticata da coloro che risultano in possesso di attestato di idoneità tecnica rilasciato dalla Regione, previa partecipazione a specifici corsi di istruzione e superamento di un apposito esame. E’ fatta salva la validità degli attestati rilasciati precedentemente dalle province.

7. La caccia al capriolo, cervo, daino e camoscio può essere esercitata esclusivamente in forma selettiva. Per caccia di selezione si intende quella praticata individualmente alla cerca o all'aspetto senza l'uso dei cani e con armi a canna rigata di calibro adeguato munite di cannocchiale di mira, sulla base di piani di prelievo proposti alla Regione dagli ambiti territoriali di caccia o dai comprensori alpini. Ogni capo abbattuto deve essere controllato da un tecnico dell'ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino entro settantadue ore per i rilevamenti del caso e solo dopo sarà a disposizione del cacciatore.

8. La caccia di selezione agli ungulati, previo parere dell’ISPRA e sulla base di piani annuali di abbattimento distinti per sesso e classi d’età, si svolge nei seguenti periodi:

a) capriolo (Capreolus capreolus)

- maschi dal 1° giugno al 15 luglio e dal 15 agosto al 30 settembre;

- femmine e piccoli dell'anno di entrambi i sessi dal 1° gennaio al 15 marzo;

b) daino (Dama dama)

- maschi dal 1° settembre al 30 settembre e dal 1° novembre al 15 marzo;

- femmine e piccoli dell'anno di entrambi i sessi dal 1° gennaio al 15 marzo;

c) camoscio (Rupicapra rupicapra)

- piccoli dell’anno e femmine adulte dal 1° settembre al 15 dicembre;

- maschi e femmine di un anno dal 1° agosto al 15 dicembre;

d) cinghiale (Sus scrofa)

- tutte le classi, ad eccezione delle femmine adulte, dal 15 aprile al 31 gennaio;

- femmine adulte dal 1° ottobre al 31 gennaio.

9. Per il recupero dei capi feriti è consentito l'uso dei cani da traccia, purché abilitati da prove di lavoro organizzate dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI). I conduttori di cani da traccia devono essere in possesso di abilitazione rilasciata dalla Regione o dalle province previo corso di istruzione e superamento di una prova di esame. A tale scopo essi possono fare uso delle armi di cui all'articolo 13 della legge statale. Le operazioni, da svolgersi con l'uso di un solo cane, possono essere effettuate anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio su tutto il territorio previa comunicazione agli ambiti territoriali di caccia o comprensori alpini di competenza. Negli ambiti protetti e nelle aziende venatorie la ricerca del capo ferito viene compiuta con l’autorizzazione della Regione o del titolare dell’azienda venatoria. Le spoglie dell'animale recuperato sono di proprietà del cacciatore che lo ha ferito.”.

 

     Art. 93. (Sostituzione dell’articolo 36 della l.r. 29/1994) [5]

1. L’articolo 36 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 36

(Controllo della fauna selvatica)

1. La Regione, in deroga alle disposizioni del calendario venatorio, può restringere il periodo di caccia o vietarne l'esercizio limitatamente a talune forme ovvero ad alcune località circoscritte, ove ciò sia giustificato da comprovate ragioni connesse all’esigenza di preservare le popolazioni selvatiche o di tutelare la salute umana, a fronte di eccezionali circostanze di natura climatico-ambientale o di rischi sanitari, suscettibili di minarne la consistenza o lo stato di salute, anche su motivata richiesta degli organismi di gestione dei singoli ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini.

2. La Regione, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvede al controllo della fauna selvatica, esercitato selettivamente. A tal fine, oltre alle azioni di controllo esercitate con metodi ecologici, può autorizzare piani di abbattimento, da realizzarsi tenendo conto delle modalità indicate dall’ISPRA nei propri documenti, anche nel periodo di divieto venatorio, all'interno di ambiti protetti ai fini venatori ed in deroga alle disposizioni del calendario venatorio inerenti orari e periodi di caccia. Tali piani, alla cui attuazione sono preposti agenti od ausiliari di pubblica sicurezza, sono programmati di concerto con gli enti locali interessati, gli ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini e sono realizzati avvalendosi dei seguenti soggetti:

a) cacciatori riuniti in squadre validamente costituite, nonché cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo faunistico o di selecontrollore;

b) guardie volontarie di cui all’articolo 48, comma 2, munite di licenza per l’esercizio venatorio previo corso di formazione sull'organizzazione e gestione collettiva delle attività di controllo agli ungulati;

c) proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza per l’esercizio venatorio, previa autorizzazione regionale.

3. Il controllo della fauna selvatica all'interno delle aree protette di cui alla l. 394/1991 e successive modificazioni e integrazioni e alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni, deve essere attuato in conformità al regolamento dell'area protetta o, qualora questo non esista, alle direttive regionali, per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione dell'area di cui si tratta e devono essere attuate dal personale dipendente anche coadiuvato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Gli interventi di controllo della fauna selvatica effettuati in ambito urbano avvengono previa ordinanza prefettizia o sindacale, con la presenza ed il coordinamento di agenti od ausiliari di pubblica sicurezza; gli interventi effettuati in deroga ai divieti di cui all’articolo 21, comma 1, lettera e), della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, avvengono con la presenza ed il coordinamento di agenti di pubblica sicurezza.

5. Per far fronte all'emergenza collegata alla presenza del cinghiale, la Regione, durante la stagione venatoria, può autorizzare, anche in deroga alle modalità di cui al comma 4, un programma di prelievo nelle aree soggette agli istituti di protezione faunistica attraverso specifiche modalità di attuazione e l'affidamento delle iniziative di prelievo a squadre di cacciatori regolarmente istituite ed ammesse all'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia o nel comprensorio alpino interessato.

6. La Regione, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, nonché per finalità di riequilibrio faunistico, può effettuare piani di controllo delle forme domestiche di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche; tali interventi possono essere proposti dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, e devono essere attuati nel rispetto delle disposizioni della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e della legge regionale 22 marzo 2000, n. 23 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo) e successive modificazioni e integrazioni.

7. Le spoglie dei capi abbattuti nelle attività di controllo restano a disposizione e a carico dei soggetti che hanno coordinato o effettuato l’abbattimento.”.

 

     Art. 94. (Modifiche all’articolo 42 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 1 dell’articolo 42 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “I proventi” è inserita la seguente: “disponibili”.

2. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell’articolo 42 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “L’erogazione delle risorse assegnate è subordinata alla presentazione da parte delle associazioni beneficiarie di una dettagliata relazione sull’impiego delle risorse ricevute l’anno precedente, nonché alla trasmissione della certificazione sopra richiamata.”.

3. Alla fine del comma 2 dell’articolo 42 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “, in base alle modalità e ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale”.

 

     Art. 95. (Modifica all’articolo 43 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 1 dell’articolo 43 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ una somma non inferiore al 10 per cento della somma assegnata ai sensi dell’articolo 42, comma 1, lettera c)” sono sostituite dalle seguenti: “la somma di cui all’articolo 42, comma 3 ”.

 

     Art. 96. (Inserimento di articolo nella l.r. 29/1994)

1. Dopo l’articolo 45 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 45 bis

(Soccorso, detenzione temporanea e liberazione della fauna selvatica)

1. La Giunta regionale definisce i requisiti per lo svolgimento delle attività di soccorso e recupero della fauna selvatica omeoterma. I soggetti che soddisfino i requisiti di cui sopra possono essere autorizzati, con apposito provvedimento dirigenziale, al recupero e alla detenzione temporanea degli esemplari in difficoltà fino alla loro liberazione in natura. Gli esemplari affetti da menomazioni non compatibili con la sopravvivenza in natura possono, con apposito provvedimento, essere affidati in via definitiva alle cure di chi sia in grado di assicurarne il mantenimento in condizioni coerenti con il rispetto delle esigenze e delle caratteristiche biologiche degli animali recuperati.

2. La Regione può concedere un contributo finanziario ai soggetti indicati al comma 1, attingendo ai fondi di cui all’articolo 42; la concessione del contributo regionale di cui sopra è volta a sostenere in via prioritaria gli interventi a favore di esemplari appartenenti alle specie particolarmente protette ed è subordinata alla presentazione di un piano delle attività, nel quale siano specificate le risorse umane e strumentali che il soggetto beneficiario intende destinare alle previste attività di soccorso e recupero e alla successiva rendicontazione degli interventi svolti e delle risorse complessivamente impiegate.”.

 

PARTE III

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 97. (Norme transitorie)

1. In attesa dell’adeguamento delle norme in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, in attuazione del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), al fine di garantire la continuità dei servizi le province e la Città metropolitana di Genova prorogano i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa del personale impiegato nei servizi per l’impiego fino al 31 dicembre 2016, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 15, comma 6 bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dell’articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

2. La disposizione di cui all’articolo 7, comma 2 bis, della l.r. 33/2014, come modificato dalla presente legge, si applica dal 1° gennaio 2016.

3. Le risorse di cui all’articolo 2, comma 7, della l.r. 1/2008 e successive modificazioni e integrazioni, già introitate dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferite ai comuni interessati da procedure di svincolo già concluse, che le utilizzano sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità operative ai fini dello svolgimento delle attività della Commissione di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell’articolo 20, comma 8, della l. 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni e integrazioni.


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 30 novembre 2016, n. 31. La Corte costituzionale, con sentenza 14 giugno 2017, n. 139, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[2] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale 27 gennaio 2016, n. 1.

[3] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 30 novembre 2016, n. 31. La Corte costituzionale, con sentenza 14 giugno 2017, n. 139, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 14 giugno 2017, n. 139, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui, sostituendo l’art. 35, comma 9, della L.R. n. 29 del 1994, consente il recupero dei capi feriti con le armi anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 14 giugno 2017, n. 139, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui, sostituendo l’art. 36, comma 2, della L.R. n. 29 del 1994, consente di ricorrere ai piani di abbattimento della fauna selvatica anche quando l’ISPRA non abbia preventivamente verificato l’inefficacia dei metodi ecologici, nonché nella parte in cui consente l’attuazione dei piani di abbattimento da parte di «cacciatori riuniti in squadre validamente costituite, nonché cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo faunistico o di selecontrollore».