Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 2. servizi sociali |
Capitolo: | 2.5 cultura |
Data: | 07/08/2013 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Fusione delle Fondazioni culturali della Regione e del Comune di Genova) |
Art. 3. (Norme transitorie per la Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo) |
Art. 4. (Norma finanziaria) |
Art. 5. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 2.5.45 - L.R. 7 agosto 2013, n. 26.
Interventi di razionalizzazione amministrativa in materia di cultura.
(B.U. 14 agosto 2013, n. 14)
Art. 1. (Finalità)
1. Nell’ottica della razionalizzazione amministrativa, l’iniziativa di cui alla presente legge persegue l’obiettivo del potenziamento dell’offerta di servizi, la realizzazione di economie ed il contenimento dei costi di struttura, mantenendo ferme le finalità di promozione, valorizzazione e sviluppo delle iniziative culturali e di spettacolo fissate dalla
Art. 2. (Fusione delle Fondazioni culturali della Regione e del Comune di Genova)
1. In attuazione dell’articolo 9, comma 8, della
2. La Giunta regionale approva il progetto di fusione e lo Statuto della Fondazione incorporante, redatto dalle Fondazioni partecipanti alla fusione di cui al comma 1.
3. A seguito della fusione, la Regione in qualità di socio fondatore procede alla nomina dei componenti regionali negli organi della Fondazione previsti dal nuovo Statuto.
4. Per effetto e subordinatamente all’attuazione della fusione, il fondo patrimoniale costituito in favore della Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della
5. La Regione concede, nei limiti delle disponibilità di bilancio, un contributo ordinario alla Fondazione incorporante nella misura annualmente stabilita con deliberazione della Giunta regionale, non superiore al contributo assegnato nel 2013 alla Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo.
6. Il contributo di cui al comma 5 è stabilito in misura uguale o superiore all’importo necessario per sostenere gli oneri per la gestione della collezione Wolfson nei limiti della spesa storica sostenuta dalla Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo e, fino alla cessazione dei relativi rapporti di lavoro, per il personale già in servizio presso la Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo alla data di entrata in vigore della presente legge e trasferito per effetto della fusione alla Fondazione incorporante.
Art. 3. (Norme transitorie per la Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo)
1. Alla scadenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo nominato con deliberazione del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria 25 giugno 2008, n. 25, la Fondazione è retta da un Amministratore unico nominato dalla Giunta regionale al fine di procedere agli adempimenti della fusione. A tale nomina non si applica la
2. All’Amministratore unico competono tutti i poteri di amministrazione già attribuiti al Consiglio di Amministrazione, nonché il compimento di tutti gli atti necessari al perfezionamento della fusione di cui all’articolo 2.
3. L’Amministratore unico decade dall’incarico alla data in cui la fusione di cui all’articolo 2 produce i propri effetti e comunque decorso un anno dalla nomina.
4. Le modifiche allo Statuto della Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo necessarie al fine del perfezionamento della fusione sono approvate dalla Giunta regionale.
Art. 4. (Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede, ai sensi della
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.
Art. 5. (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.